DITTA/ SOCIETÀ Circolare n. 3 / Oggetto: Circolare informativa del mese di ottobre 2009.

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1 Spett.le DITTA/ SOCIETÀ Circolare n. 3 / 2009 Oggetto: Circolare informativa del mese di ottobre Con la presente circolare mensile, lo Studio desidera informare e aggiornare i signori clienti in merito alle recenti novità in materia di lavoro e in campo previdenziale. Riportiamo di seguito per Vostra conoscenza una selezione delle recenti variazioni legislative e degli interventi ministeriali o da parte degli istituti, ricordandovi che lo studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti. Sommario Sconto contributivo 11,5% per il settore edile: applicabilità per l anno Comunicazione nominativo rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Legittime le visite mediche preassuntive di idoneità alla mansione dopo il correttivo del T.U. sicurezza. Modulo attestazione assenze conducenti. Il tutor aziendale per gli apprendisti: sintesi delle principali caratteristiche. Circolare informativa settore Industria- Metalmeccanica. SCONTO CONTRIBUTIVO 11,5% PER IL SETTORE EDILE: APPLICABILITÀ PER L ANNO 2009 Si comunica che lo sconto contributivo dell 11,5% potrà essere applicato al settore edile anche per l anno L art.1, co.51 della L. n.247/07, difatti, rendendo strutturalmente operativo dall anno 2008 lo sconto contributivo dell 11,5% per il settore edile, prevede la facoltà di modifica annuale della misura dello sgravio tramite Decreto Interministeriale sottoscritto dal Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell Economia da emanarsi entro il 31 luglio di ciascun anno. Tale procedura di legge, inoltre, stabilisce che, decorsi inutilmente 30 giorni dal termine per l emanazione del decreto interministeriale, lo sconto contributivo potrà essere applicato, nella misura prevista per l anno precedente, anche per l anno in corso salvo eventuale conguaglio.

2 In sostanza, poiché il decreto non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 30 agosto 2009, si deve ritenere applicabile lo sconto contributivo dell 11,5% anche per l anno Si deve inoltre evidenziare che il decreto ministeriale sopra menzionato attualmente ha già ottenuto la firma dei Ministri competenti ed è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tale decreto anche per l anno 2009 prevede la misura dello sgravio contributivo nella misura dell 11,5%. In conclusione, le aziende del settore edile interessate potranno, sin da ora, usufruire per l anno 2009 dello sgravio dell 11,5% senza necessità di effettuare alcun conguaglio successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale sopra citato. COMUNICAZIONE NOMINATIVO RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Si informano i Signori Clienti che nel corso dell'estate, mediante il D.Lgs. 5 agosto 2009 n.106, sono state introdotte importanti modifiche al Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. n.81/08) riguardo la comunicazione del nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS): l'inail, con la circolare n.43 del 25 agosto 2009, ne ha fornito i chiarimenti operativi. Nulla cambia, viceversa, per quanto riguarda i criteri e le modalità di elezione e designazione. Innanzitutto la normativa vigente prevede che i datori di lavoro devono comunicare in via telematica all'inail, ovvero all'ipsema, se competente, solamente in caso di nuova nomina o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, e non più annualmente. In fase di prima applicazione l'obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati. Da tale quadro normativo emergono i seguenti obblighi: 1. coloro i quali hanno ottemperato all'obbligo comunicando il nominativo con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2008 non devono effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni nel periodo decorrente dal 1 gennaio 2009; 2. se è stato designato l'rls ma non è stata fatta alcuna comunicazione, i datori di lavoro devono inviare la segnalazione per la prima volta seguendo le istruzioni operative di seguito riportate in sintesi; 3. in tutti gli altri casi, l'obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione dell RLS. Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato Rls differente da quello segnalato. La comunicazione deve essere effettuata mediante procedura telematica, accessibile dal sito Inail attraverso il "Punto Cliente": per potervi accedere è necessario seguire una procedura di registrazione.

3 La comunicazione può essere delegata al consulente del lavoro ovvero alle associazioni di categoria: se il delegato è già autorizzato all'accesso su "Punto Cliente", avrà la possibilità di procedere all'inserimento dei RLS, per i clienti in delega, senza effettuare altre operazioni. In caso di variazione del RLS, il soggetto interessato deve selezionare l'applicazione DICHIARAZIONE RLS, aprire la lista a suo tempo inviata, visualizzare la unità produttiva interessata e modificare il codice fiscale, il nominativo (cognome e nome) e la data inizio incarico. La modifica della comunicazione già inviata Qualora l'utente ritenga di dover modificare alcuni dati dopo aver inviato la comunicazione, utilizzerà l'apposita funzione modifica. Il sistema prevede che tale operazione sia chiusa entro 5 giorni dall'apertura. Scaduto tale termine il sistema chiude automaticamente la richiesta di modifica e conserva la registrazione della comunicazione preesistente. Se per problemi tecnici l'inserimento non potesse avvenire on line, si potrà inviare eccezionalmente la comunicazione al fax utilizzando il modello predisposto che può essere richiesto presso le Sedi dell'istituto o scaricato dal sito dell'inail: Ricordiamo, infine, che la mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a 300,00. LEGITTIME LE VISITE MEDICHE PREASSUNTIVE DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE DOPO IL CORRETTIVO DEL TU SICUREZZA Si informano i Signori Clienti che, a seguito delle modifiche introdotte agli artt.41 e 42 del Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. n.81/08) da parte del D.Lgs. n.106/09, ora è possibile effettuare visite mediche preassuntive per poter valutare l'idoneità specifica del lavoratore alla mansione. La visita medica in fase preassuntiva rientra nelle disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria e deve essere svolta dai dipartimenti di prevenzione delle ASL, nel rispetto di quanto previsto dall'art.5 dello Statuto dei lavoratori. Pertanto, nelle attività soggette a sorveglianza sanitaria, la visita medica preventiva è obbligatoria: l'unica facoltà concessa al datore di lavoro è se effettuarla prima o dopo l'assunzione. Solo se la visita medica è effettuata dopo l'assunzione essa può essere svolta dal medico competente. A differenza della disciplina previgente, secondo la quale la visita di idoneità alla mansione specifica poteva intervenire solo dopo l'assunzione del lavoratore, ottenuto l'esito della valutazione medica preassuntiva e sulla base di essa il datore di lavoro può decidere se procedere o meno all'assunzione.

4 Nel caso in cui la visita medica sia effettuata dopo l'assunzione, se il lavoratore risulta essere inidoneo alla mansione specifica, il datore di lavoro lo adibisce, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. MODULO ATTESTAZIONE ASSENZE CONDUCENTI Si comunica ai Signori Clienti dello Studio che il D.Lgs. 4 agosto 2008, n.144 ha previsto all art.9 che i conducenti (indipendentemente dal fatto che siano appartenenti al settore dell autotrasporto o meno) che effettuano, ai sensi del regolamento (CE) n.561/06, trasporto: di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate; di passeggeri, effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine debbano tenere a disposizione a bordo del veicolo il modulo per il controllo delle assenze dei conducenti qui di seguito riportato.

5 ATTESTAZIONE DI ATTIVITÀ SVOLTE A NORMA DEL REGOLAMENTO (CE) n. 561/2006 OPPURE DELL'ACCORDO EUROPEO RELATIVO ALL'ATTIVITÀ DI EQUIPAGGI DI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO INTERNAZIONALE SU STRADA (AETS) (*) Il presente modulo deve essere riempito a macchina e firmato prima dell'inizio dell'operazione di trasporto Il modulo va custodito insieme alle registrazioni originali del tachigrafo che devono essere conservate Le dichiarazioni false costituiscono reato 1. Denominazione dell'impresa: 2. Indirizzo, codice postale, città, paese:,,, 3. Numero di telefono (compreso il prefisso internazionale): 4. Fax (compreso il prefisso internazionale): 5. Il sottoscritto 6. Cognome e nome: 7. Posizione all'interno dell'impresa: dichiara che il conducente: 8. Cognome e nome: 9. Data di nascita: 10. Numero di patente di guida oppure numero della carta d'identità oppure numero del passaporto: per il periodo 11. dal (ora-giorno-mese-anno) fino al (ora-giorno-mese-anno) era assente per malattia (**) 14. era in ferie (**) 15. era alla guida di un veicolo non rientrante nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell'accordo AETS (**) 16. Per l'impresa, luogo data firma 17. Il sottoscritto conducente conferma di non essere stato alla guida di un veicolo rientrante nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell'accordo AETS durante il periodo sopra indicato. 18. Luogo Data Firma del conducente (*) Il presente modulo è disponibile in formato elettronico e stampabile su Internet al sito ec.europa.eu. (**) Sbarrare solo una delle caselle 13, 14 o 15.

6 Il modulo deve essere utilizzato per annotare solo le assenze per malattia o per ferie annuali di un conducente, oppure quando il conducente abbia guidato un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento sui tempi di guida, pausa e riposo (CE n.51/06). Il datore di lavoro dovrà quindi indicare il periodo di assenza (caselle 11 e 12) e, nel caso ci si trovi in una delle casistiche descritte, barrare le caselle 13, 14 o 15 del modulo di cui sopra. Il modulo, in formato sia elettronico che stampabile, deve essere compilato in tutti i suoi campi a macchina o con altri sistemi informatizzati. Per essere valido, il formulario deve essere firmato in originale sia dal rappresentante dell impresa che dal conducente prima del viaggio. Per gli autotrasportatori autonomi, il conducente firma il modulo una prima volta in qualità di rappresentante dell impresa e una seconda volta in qualità di conducente. Il testo del modulo non può essere modificato né lo stesso può essere preformato né può essere modificato da dichiarazioni manoscritte. Il modulo può essere stampato su carta recante il logo aziendale e gli estremi di contatto dell impresa ma i campi riguardanti le informazioni sull impresa devono essere in ogni caso compilati. Il suddetto modulo deve essere custodito insieme alle registrazioni originali del tachigrafo a cui il modulo si affianca. La documentazione, che annota le assenze avvenute nei ventotto giorni precendenti la giornata dell effettuazione della prestazione lavorativa, deve essere tenuta a bordo del veicolo. La medesima documentazione va conservata nella sede dell impresa per almeno un anno dalla data di compilazione. Sanzioni Il decreto legislativo dispone che chi non ha con sé, altera o compila in maniera incompleta il modulo attestante i periodi di assenza, è assoggettato ad una sanzione compresa tra i 143,00 e i 570,00 euro, alla quale si applicano le disposizioni del Titolo VI del codice della strada, restando così ammesso il pagamento del minimo edittale entro 60 giorni. Le stesse disposizioni si applicano al conducente che non ha con sé, altera o compila in maniera incompleta il modulo attestante i periodi di assenza. Pare opportuno in questa sede segnalare che in merito all utilizzo del modulo di controllo delle assenze dei conducenti ed, in particolare, tenuto conto dell intensificarsi dell attività sanzionatoria, nei confronti dei conducenti sprovvisti di detto modulo, sono state richieste da Confindustria al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ulteriori delucidazioni sull applicazione della normativa vigente, nonché un coordinamento effettivo con il Ministero dell Interno per incidere sull attività degli organi accertatori. In particolare si pone in evidenza come il modello richieda l indicazione delle sole assenze nelle ipotesi di ferie, malattia o guida di altro mezzo non rientrante nel campo di applicazione del regolamento (CE) n.561/06 e non anche, ad esempio, per altre assenze quali cassa integrazione guadagni o, in caso di impiego in altra mansione che potrebbe essere, nelle more della normativa, oggetto di contestazione.

7 IL TUTOR AZIENDALE PER GLI APPRENDISTI: SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE Si ricorda ai signori clienti che tutti gli apprendisti presenti in azienda devono obbligatoriamente essere seguiti da un tutor, scelto dal datore di lavoro tra le figure presenti all interno dell impresa. Riepiloghiamo i principali obblighi e le caratteristiche di tale figura. Obbligatorietà del tutor: è obbligatoria la presenza in azienda di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate per seguire la formazione di tutti i contratti di apprendistato professionalizzante e di quelli stipulati ex L. n.196/97; non esiste tuttavia un obbligo di affiancamento continuativo dell apprendista; quando l azienda opera per l erogazione a distanza di comunicazioni/informazioni ai clienti e/o al mercato attraverso l utilizzo di strumenti informatici e telematici in rete, è possibile che le attività di controllo, monitoraggio, addestramento e formazione si svolgano secondo i sistemi e-learning anche attraverso teleaffiancamento e video-comunicazione da remoto. Compiti del tutor: affiancare l apprendista durante il periodo di apprendistato; trasmettere le competenze necessarie all esercizio delle attività lavorative; favorire l integrazione tra le iniziative formative esterne all azienda e la formazione sul luogo di lavoro; collaborare con l eventuale struttura di formazione esterna all azienda allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza; esprimere le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall apprendista ai fini dell attestazione da parte del datore di lavoro. Chi può fare il tutor In tutte le aziende: un lavoratore qualificato designato dall impresa. Solo nelle aziende con meno di 15 dipendenti e nelle imprese artigiane: il titolare dell impresa; un socio; un familiare coadiuvante. Non sono ammesse figure diverse, salvo diverse disposizioni in sede regionale o di contrattazione collettiva

8 Caratteristiche del tutor possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell apprendista possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa (requisito non necessario nel caso in cui non siano presenti in azienda lavoratori in possesso di tale caratteristica) Limiti numerici Ciascun tutore non può affiancare più di cinque apprendisti Formazione dei tutor Obbligatoria Organizzata dalle Regioni Non inferiore a 8 ore Sanzioni La mancanza di un tutor aziendale avente competenze adeguate configura una grave inadempienza del datore di lavoro nell obbligo formativo e determina una sanzione pari alla differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento.

9 CIRCOLARE INFORMATIVA SETTORE INDUSTRIA- METALMECCANICA Con la presente, lo Studio desidera informarvi che il contratto nazionale di lavoro 20 gennaio 2008 prevede a partire dal 1 settembre 2009 l erogazione della terza ed ultima tranche di avanzamento dei minimi tabellari. Si riportano di seguito i nuovi minini decorrenti dalla citata data del 1 settembre MINIMI MENSILI Categorie Minimi retributivi mensili dal 1 settembre , , , , ,56 Livello Superiore 1.626, , ,83 A Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, inviamo cordiali saluti. Santa Maria degli Angeli, 14/10/2009 Studio Consulenza del Lavoro Alessandretti Stefano

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