Cancellazione ed estinzione delle società: aspetti sostanziali e processuali
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1 avv. prof. Rolandino Guidotti : aspetti sostanziali e processuali Modena 10 ottobre ottobre
2 Società in nome collettivo (non modificata riforma 2003) Art c.c. (Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto): compiuta la liquidazione, il liquidatori devono redigere il bilancio finale e proporre ai soci il piano di riparto. Art c.c. (Cancellazione della società): approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti: a) nei confronti dei soci; b) se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi. 10 ottobre
3 Società di capitali (post riforma del 2003) Art c.c. (Cancellazione della società): [a]pprovato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l estinzione della società dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i propri crediti: a) nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione; b) nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l ultima sede della società. 10 ottobre
4 Società di capitali (ante riforma del 2003) Art c.c. (Cancellazione della società): [a]pprovato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i propri crediti: a) nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione; b) nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. 10 ottobre
5 Giurisprudenza essenziale Cass., s.u., 22 febbraio 2010, n. 4060, n e n. 4062; Cass., s.u., 12 marzo 2013, n. 6070, n e n. 6072; App. Milano, 18 aprile 2012 (ord.); Corte cost., 17 luglio 2013, n. 198; 10 ottobre
6 - responsabilità dei soci; Argomenti - responsabilità dei liquidatori; - rimozione della cancellazione; - dichiarazione di fallimento della società cancellata; - impugnazione del bilancio finale di liquidazione (falso in bilancio) ecc.. 10 ottobre
7 Premessa: società di capitali La cancellazione della società dal Registro delle imprese «costituisce l ultimo atto del procedimento di estinzione della società» (Pavone La Rosa) iniziato con la nomina dei liquidatori. Il soggetto giuridico, creato con l iscrizione, dopo la cancellazione non è più presente nell ordinamento (Porzio). 10 ottobre
8 L iscrizione della cancellazione in dottrina post riforma - si dice che con riferimento alle società di capitali abbia efficacia costitutiva. Bene: se si vuole dire che l iscrizione della cancellazione non è pubblicità dichiarativa (art. 2193, 1 e 2 commi, c.c.). Dubbi: se la si vuole equiparare alla pubblicità di cui all art c.c.: con l iscrizione nel registro delle imprese la società acquista personalità giuridica. Solo fino alla cancellazione è possibile la revoca dello stato di liquidazione (art ter c.c.). 10 ottobre
9 Prima della riforma una parte della dottrina era già orientata nel ritenere che la cancellazione disciplinata dall art c.c. avesse effetto costitutivo dell estinzione della società. La giurisprudenza, al contrario, riteneva che l effettiva estinzione della società conseguisse alla completa definizione dei rapporti giuridici pendenti e soprattutto di tutte la passività sociali. 10 ottobre
10 In particolare la giurisprudenza, prima della riforma del diritto societario, riteneva che la cancellazione: a) mera pubblicità dichiarativa; b) no estinzione sino a quando fossero ancora pendenti rapporti giuridici o controversie giudiziali; c) non facessero venir meno la legittimazione processuale della società. 10 ottobre
11 Responsabilità dei soci E limitata fino alla concorrenza delle quote riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Se però vi sono casi di responsabilità illimitata del singolo socio, il limite non vale nei confronti del creditore che può farla valere (s.a.p.a.: accomandatario; socio unico di s.p.a. e s.r.l. quando ricorrono gli estremi). 10 ottobre
12 Responsabilità dei soci - la responsabilità vale anche per quanto i soci hanno ricevuto come acconto ai sensi dell art. 2491, comma 2, c.c.; - per i centesimi non versati; - il debito insoddisfatto è - e rimane - un debito della società, garantito dai soci? (Porzio) o si trasferisce?; 10 ottobre
13 Responsabilità dei soci - efficacia del titolo esecutivo ottenuto nei confronti della società verso i soci? - i soci non possono godere di un beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale che ha ormai perso la sua autonomia; - la responsabilità verso i creditori è solidale; - regresso ex art c.c.; 10 ottobre
14 Responsabilità dei liquidatori - è responsabilità aquiliana (Nicolini); - coordinamento con altre norme (2392 ss.) richiamate dall art c.c.; - v. anche l art che prevede una specifica responsabilità dei liquidatori per ancora dovuti; - non aver chiesto ai soci i versamenti - per aver distribuito acconti senza che ci fossero le condizioni di cui alla stessa norma; 10 ottobre
15 Responsabilità dei liquidatori - necessità di coordinare la norma di cui all art c.c. con il 2394 e forse si tratta di quest ultimo tipo di responsabilità?; - prescrizione 5 anni che decorre dalla cancellazione della società o dal fatto commesso?; 10 ottobre
16 Rimozione (cancellazione) dell iscrizione della cancellazione dal Registro delle Imprese - la nuova formulazione dell art c.c. non incide sul potere del Giudice del Registro di procedere d ufficio (e quindi senza necessità di istaurare il contraddittorio? con chi?) di una iscrizione avvenuta in assenza delle condizioni richieste dalla legge ex art c.c.; 10 ottobre
17 Segue: rimozione (cancellazione) dell iscrizione - «non si rinviene nessuna norma che impedisca al giudice del Registro di esercitare il doveroso ed officioso potere di procedere alla cancellazione di iscrizioni illegittime e cioè prive delle condizioni di legge rappresentanti, nei confronti della generalità degli utenti, una situazione non corrispondente alla realtà» (Trib. Bologna, 17 novembre 2011, Atzori); 10 ottobre
18 Segue: rimozione (cancellazione) dell iscrizione - «[è] possibile disporre la cancellazione dell iscrizione della cancellazione di società dal Registro delle Imprese qualora l appostazione nel bilancio finale di liquidazione non garantisca il debito che potrebbe sorgere dall eventuale soccombenza in un giudizio pendente nel quale sia parte la società» (Trib. Bologna, 6 giugno 2013, Marulli); 10 ottobre
19 Segue: rimozione (cancellazione) dell iscrizione - né l effetto costitutivo della estinzione della società stessa può comportare di per sé l inapplicabilità dell art c.c.; - l esempio è quello delle sopravvivenze o sopravvenienze attive ancora da liquidare (o per le quali è pendente un giudizio) (ma v. s.u. 2013); - in questi casi la cancellazione della società non è avvenuta nel rispetto delle condizioni previste dalla legge: essa è stata richiesta ed effettuata prima che le operazioni di liquidazione si fossero concluse; 10 ottobre
20 Segue: rimozione (cancellazione) dell iscrizione - deve quindi essere ordinata la rimozione della cancellazione di tale iscrizione facendo venir meno ex tunc l effetto costitutivo (Tribunale di Como, 24 aprile 2007); - la cancellazione e quindi l estinzione della società presuppongono quindi che sia stata compiuta la liquidazione. 10 ottobre
21 Segue: rimozione (cancellazione) dell iscrizione - ricorso ex art. 78 c.p.c.; - nel ricorso per la rimozione della cancellazione deve essere fatto in contraddittorio con soci e/o ex liquidatori e/o ex amministratori o solo con il Conservatore del Registro delle imprese; 10 ottobre
22 Qui si può forse anche ricordare che dopo la riforma del diritto societario la cancellazione della società dal registro delle imprese può avvenire anche d ufficio ex art. 2490, comma 6, c.c. qualora la società non abbia provveduto al deposito del bilancio annuale di liquidazione per tre anni consecutivi e quindi, di fatto, quando manchi la pubblicità dell attività liquidatoria. A questo tipo di cancellazione c è rimedio per il creditore insoddisfatto? 10 ottobre
23 Fallimento - in passato si sosteneva che fino a che sussistevano debiti della società questa poteva essere dichiarata fallità; - Corte Cost., 21 luglio 2000: i creditori insoddisfatti potevano chiedere il fallimento della società entro un anno dalla cancellazione della stessa dal Registro imprese; 10 ottobre
24 - art. 10 l. fall. post. riforma 2006: gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese; - n.b.: il Giudice del Registro sia il Giudice civile che nel corso del procedimento civile rileva l insolvenza dell imprenditore (art. 7, comma 2, l. fall.) ne fa comunicazione al p.m.; - specularmente il Pubblico Ministero presenta la richiesta di cui all art. 6, comma 1, l. fall. quando l insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal Giudice che l abbia rilevata nel corso del procedimento; 10 ottobre
25 False comunicazioni sociali (art c.c.) Dal procedimento di rimozione della cancellazione dal Registro delle imprese può emergere notizia dell ipotesi di reato di false comunicazioni sociali con conseguente obbligo di trasmissione al p.m. ex art. 331, u.c., c.p.c. 10 ottobre
26 Dipartimento di Scienze Giuridiche A. Cicu Università di Bologna 10 ottobre
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