Società di capitali. Forma giuridica

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1 Società di capitali Forma giuridica Le società di capitali sono definite tali in quanto in esse prevale l'elemento oggettivo, costituito dal capitale, rispetto a quello soggettivo rappresentato dai soci. Le società di capitali acquistano personalità giuridica, e godono di autonomia patrimoniale perfetta, in forza della quale i soci rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita. Sicuramente in maniera non svicolata dal tipo di regime e dal grado di autonomia patrimoniale, l'ordinamento riconosce piena personalità giuridica alle società di capitali (art 2331 c.c.), mentre alle società di persone è garantita esclusivamente la soggettività giuridica. La responsabilità dei soci nei confronti delle obbligazioni sociali è limitata, perché, tranne che in alcuni casi specifici, per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il proprio patrimonio (art c.c.). I tipi di società di capitale sono: Società per azioni (artt c.c.): il capitale è rappresentato da azioni, con o senza valore nominale; i soci godono di responsabilità limitata e rispondono delle obbligazioni nei limiti della partecipazione detenuta; è possibile costituire società per azioni con socio unico; Società in accomandita per azioni (artt c.c.): come nelle S.a.s., esistono due categorie di soci: accomandatari ed accomandanti; i primi rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, mentre i secondi sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni. I soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti agli obblighi degli amministratori delle società per azioni. Società a responsabilità limitata (artt bis c.c.): regime di responsabilità simile a quello delle S.p.a.; il capitale non è rappresentato da azioni, bensì da quote. Società cooperative (artt terdecies c.c.) società con capitale variabile caratterizzate da uno scopo mutualistico, ossia che svolgono prevalentemente la loro attività in favore dei soci medesimi, che si avvalgono prevalentemente nello svolgimento della loro attività delle prestazioni lavorative dei soci e degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

2 TIPOLOGIA CAPITALE SOCIALE MINIMO N SOCI MINIMO ORGANO CONTROLLO RIFERIMENTO NORMATIVO Società per azioni Uno o più soci Obbligatorio; può essere incaricato anche del controllo contabile artt c.c. Società in accomandita per azioni Almeno due soci Obbligatorio; può essere incaricato anche del controllo contabile artt c.c. Collegio sindacale non obbligatorio tranne in determinati casi: Società a responsabilità limitata Uno o più soci 1) Cap. soc. > ) Obbligo di redazione del bilancio consolidato; 3) controllo di società obbligata alla revisione legale dei conti; 4) superamento di due dei limiti ex art bis per 2 esercizi consecutivi. artt bis c.c. Società cooperative Variabile 9, ma può essere costituita una società cooperativa da almeno 3 soci quando i medesimi sono persone fisiche (art. 2522) Collegio sindacale non obbligatorio tranne in determinati casi: 1) Esplicita previsione statutaria 2) Cap. soc. > ) Superamento di due dei limiti ex art bis per 2 esercizi consecutivi. artt terdecies c.c. SPA - SAPA SRL COOPERATIVA Sono le forme giuridiche solitamente utilizzate dalle imprese che presentano un tasso di rischio ed un volume di investimenti piuttosto elevati. I settori normalmente più interessati a questo tipo di forma giuridica sono il credito, la finanza, la grande industria, la grande distribuzione. Caratteristiche: il capitale minimo necessario per la costituzione è di euro; il capitale sociale è diviso in azioni che, di regola danno un potere decisionale proporzionale al conferimento; la società deve essere costituita con atto pubblico; la società può essere costituita a tempo indeterminato; nel caso in cui il conferimento del socio avvenga in denaro, è È la forma più snella e diffusa tra le società di capitali. I soci possono esercitare direttamente l'attività; l'amministrazione può essere affidata anche a non soci. È un modello flessibile in cui i soci hanno la possibilità di conformare la struttura societaria attraverso clausole atipiche (ad es. quelle limitative della circolazione delle quote). Caratteristiche: il capitale minimo necessario per la costituzione è di euro; il capitale sociale è diviso in partecipazioni o quote che, di regola, danno un potere decisionale proporzionale al conferimento; la società deve essere costituita per atto pubblico; la società può essere costituita a tempo indeterminato; La società cooperativa si presenta come una sorta di società di capitali, modificata da alcuni elementi differenziali che mirano ad adattarne la struttura al perseguimento dello scopo mutualistico. Differenze rispetto alla altre società di capitali: ogni socio ha diritto a un solo voto (principio "una testa, un voto"), mentre nelle altre imprese di capitali i soci contano in funzione del capitale conferito; gli utili di una cooperativa vengono quasi interamente reinvestiti nello sviluppo della cooperativa stessa e nel rafforzamento del patrimonio cooperativo, formato dalle cosiddette "riserve indivisibili"; in caso di scioglimento della società, il patrimonio sociale deve

3 obbligatorio il versamento presso una banca del 25% del capitale sottoscritto; possibilità di emettere obbligazioni; organi della società sono: Assemblea, Organo Amministrativo e Organo di controllo; possibile adottare sistema di governante dualistico e monistico; obbligo di un Organo di controllo interno. se il conferimento è in denaro è obbligatorio il versamento presso una banca del 25% dello stesso; il trasferimento delle quote può avvenire con atto notarile o, se i contraenti sono dotati di firma digitale, con atto informatico redatto da un commercialista; possibilità di emettere obbligazioni con alcune limitazioni; obbligo di dotarsi di un Organo di controllo interno se sussistono determinate condizioni. essere donato ai fondi di promozione cooperativa, che si occuperanno di promuovere la nascita e lo sviluppo di altre cooperative; il capitale è variabile, non determinato in un ammontare prestabilito, ma varia in seguito all'ingresso e all'uscita di soci. PRO PRO la responsabilità dei soci non è personale, ma limitata alla quota di capitale conferita; il patrimonio privato di ogni socio è inattaccabile dai creditori, a meno che non si siano commessi atti di gestione contrari alla legge; il ruolo dei soci è secondario rispetto ai loro capitali: gestione e amministrazione, infatti, possono essere affidate anche ai non soci; vantaggi fiscali: gli utili possono essere accantonati a piacimento e distribuiti ai soci nei momenti fiscalmente più convenienti. l'attività dei soci è prestata a loro vantaggio e consente di ottenere beni e servizi a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato; secondo il tipo di cooperativa, la responsabilità dei soci può essere limitata o illimitata; in alcuni casi, la forma cooperativa può essere conveniente, in quanto consente notevoli vantaggi di natura fiscale; spesso questo tipo di società gode di contributi pubblici a fondo perduto e di finanziamenti agevolati. CONTRO CONTRO Gli adempimenti burocratici e fiscali sono numerosi e complessi. Le spese di costituzione sono elevate. Le spese di gestione sono più elevate rispetto a società di persone e ditte individuali (es.: contabilità ordinaria come regime naturale, obbligo di redazione del bilancio di esercizio, obbligo di presenza del collegio sindacale per le Spa, ecc.). L'essere responsabili limitatamente al capitale non elimina i rischi. La mancata ottemperanza agli adempimenti (anche solo il non vidimare i libri sociali) allarga le responsabilità, sia da un punto di vista civilistico, sia da quello penale. Minore rapidità decisionale rispetto a società di persone e ditte individuali (su alcuni argomenti, ad esempio, può deliberare solo l assemblea regolarmente costituita). Per la costituzione di una cooperativa occorre un numero elevato di soci: minimo 9, salvo casi particolari. Lo scopo di lucro può essere soltanto secondario, perché in bilancio l'utile ripartibile fra i soci non può essere superiore a una percentuale minima (prestabilita) del capitale sociale. I guadagni dei soci perciò provengono principalmente dalla retribuzione per il lavoro prestato all'interno della cooperativa (gli stipendi). Il limite fondamentale di questa forma societaria è che non consente al singolo individuo o a un gruppo ristretto di controllare società. Adempimenti A CHI RIVOLGERSI ADEMPIMENTO Notaio Atto costitutivo Banca Versamento del 25% del capitale sociale che, successivamente alla costituzione, sarà svincolato e versato nelle casse sociali.

4 S.U.A.P., R.E.C, Commissione Provinciale Artigianato, ecc. Ottenimento licenze/autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell attività. Per via telematica attraverso la pratica COMUNICA: - domanda apertura partita Iva; C.C.I.A.A. della provincia in cui ha sede legale - iscrizione al Registro delle Imprese; - apertura posizione Inail e Inps; - richiesta PEC; - presentazione in allegato di eventuali autorizzazioni/licenze. C.C.I.A.A. della provincia in cui ha sede legale Vidimazione libri sociali obbligatori (es. Verbale Assemblea, Verbale CdA) Costi Costituzione società Attribuzione Partita Iva - onorario notarile e spese accessorie per la costituzione (diritti di segreteria, imposta di registro e imposta di bollo); - tassa concessione governativa: euro 309,87 (o di euro 516,46 per le società con capitale sociale superiore a Euro ,90). L apertura della partita Iva presso l Agenzia delle Entrate non ha costo, se non quello dell onorario del professionista qualora ci si avvalga di questi. Diritto annuale per iscrizione C.C.I.A.A.: SpA / Sapa Srl Cooperative 200,00 fino ad di fatturato; oltre tale soglia si applicano delle percentuali crescenti per scaglioni fino ad un massimo di di diritto annuo. - Diritti di segreteria: 25,00 per ogni libro - Bolli da applicare nell'ultima pagina del libro sono di 14,62 ogni 100 pagine o frazioni di 100. Vidimazione e bollatura libri sociali obbligatori L'art. 8 della legge n. 383 del 18/10/2001, ha soppresso l'obbligo della bollatura, fermo restando l'obbligo della numerazione progressiva di: Libro giornale Libro inventari Libri previsti dalla normativa fiscale. Regime contabile/fiscale Il regime contabile naturale per le società di capitali è quello ordinario, a prescindere da parametri dimensionali quali fatturato, dipendenti o ammontare dell attivo di bilancio. La liquidazione IVA avviene con cadenza mensile, tranne per le società che non superano determinati limiti di fatturato ( per il settore dei servizi, per altre attività), le quali possono optare per la liquidazione trimestrale.

5 A) Imposte dirette: IRES Tra le imposte che le società di capitali sono tenute a versare figura anche l Ires, in vigore da 1 gennaio Più nel dettaglio, i soggetti obbligati a versare questa imposta sono tutte le società di capitali, le società cooperative e di mutua assicurazione; gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto principale attività commerciale; gli enti pubblici e privati, non società, che non svolgono in maniera prevalente attività commerciale; le società ed enti non residenti nel territorio dello stato. Al contrario, invece, risultano esenti dal pagamento dell Ires le società di persone e le ditte individuali. L IRES si applica sul reddito complessivo netto, prodotto in Italia e all estero, esclusi i redditi esenti o assoggettati a ritenuta definitiva o imposta sostitutiva. Si determina applicando alla base imponibile l aliquota del 27,5% dall'esercizio successivo a quello in corso al La base imponibile ai fini della tassazione delle società soggette ad IRES è costituita dal reddito d impresa determinato con le regole contenute negli artt , D.P.R. 917/1986. Alcune situazioni prevedono una diversa applicazione dell imposta, come ad esempio: a) la trasparenza fiscale che consente, in particolari situazioni, di presenza di diffuse ed equilibrate partecipazioni, di attribuire ai soci il reddito delle società soggette ad Ires, come nel caso delle società di persone (artt. 115 e 116, D.P.R. 917/1986); b) il consolidato fiscale, nazionale o mondiale, che consente alle società appartenenti ad un gruppo di imprese di determinare un reddito complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti di ciascuna di esse (artt. 117 e 130, D.P.R. 917/ 1986; c) la tassazione dei distretti produttivi (art. 1, commi da 366 a 372, L. 266/2005). B) Imposte dirette: IRAP I contribuenti soggetti all Imposta regionale sulle attività produttive ovvero coloro che abitualmente producono o scambiano beni ovvero prestano servizi, devono determinare l IRAP dovuta e versare il relativo importo alla Regione o Provincia autonoma nella quale è stato realizzato il valore della produzione. Infatti, l IRAP si applica sul valore della produzione netta derivante dall attività esercitata nel territorio della Regione o provincia autonoma. La base imponibile del tributo è costituita dal valore della produzione netta determinato con differenti criteri secondo la tipologia dei soggetti e dell attività esercitata. Le società di capitali esercenti attività industriali e commerciali in genere determinano la base imponibile come differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dello schema di conto economico (art del Codice civile), ad eccezione di alcuni costi (non deducibili) e ricavi (non tassabili). Non sono deducibili: gli accantonamenti per rischi e oneri, qualora privilegiando il criterio della classificazione per natura dei costi, siano stati imputati ad altre voci dello schema di conto economico diverse da B.12 e B.13; le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla voce B.9 dello schema di conto economico comprese quelle sostenute in base a un contratto di lavoro interinale e quelle per l impiego di personale distaccato; i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere; i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa a meno che la prestazione sia resa da un

6 soggetto - residente o non residente - nell ambito della propria attività artistica o professionale; i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente; gli utili spettanti agli associati in partecipazione; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti qualora siano state imputate a voci dello schema di conto economico che partecipano alla determinazione del valore della produzione; l imposta comunale sugli immobili. Non sono tassabili: i contributi erogati in base a norma di legge correlati a costi indeducibili; i contributi erogati che sono esclusi dalla base imponibile IRAP dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale e gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi. Rientrano invece in ogni caso nella determinazione del valore della produzione: le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili patrimonio ovvero di quegli immobili che non costituiscono beni strumentali per l esercizio dell impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa. Il valore da assumere ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze è rappresentato dal valore fiscale del bene; le quote di ammortamento del costo sostenuto per l acquisizione di marchi d impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall imputazione al conto economico; i componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle che concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti che hanno concorso alla determinazione della base imponibile di periodi d imposta precedenti o successivi. Può essere, ad esempio, il caso dei resi e degli sconti, riferiti a vendite di merci di precedenti esercizi, classificati nella voce E21 del conto economico; delle rivalutazioni di carattere straordinario delle rimanenze di magazzino, conseguenti al mutamento del criterio valutativo in precedenza adottato, classificate nella voce E20; dei risarcimenti assicurativi conseguenti a eventi estranei rispetto alla gestione ordinaria (ad es. incendio) che hanno determinato una perdita delle giacenze di magazzino, classificati nella voce E20 del conto economico. In linea generale, indipendentemente dall effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall impresa.

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