SCHEDA N. 7 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
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- Leonzio Manzoni
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1 SCHEDA N. 7 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO D. Lgs. 276/2003, artt , aggiornato al D. Lgs. 24/2012 (attuativo della direttiva comunitaria 2008/104/CE), alla L. 92/2012 (riforma Fornero), alla L. 99/2013 di conversione del D.L. 76/2013 e alla L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) 7.A Presupposti Il contratto di somministrazione di lavoro ha ad oggetto la fornitura professionale di manodopera da parte di una agenzia di somministrazione (somministratore), a ciò autorizzata, ad un utilizzatore che ne ha fatto richiesta. Questa tipologia di rapporto prevede la conclusione di due contratti: un contratto di somministrazione, di natura commerciale, tra l'utilizzatore e il somministratore; un contratto di lavoro subordinato tra il somministratore e il lavoratore. Entrambi i contratti possono essere sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Il periodo durante il quale il lavoratore è messo a disposizione di un utilizzatore viene chiamato missione. Le caratteristiche di tale contratto, dunque, sono: - il rapporto tra tre soggetti: somministratore (agenzia), lavoratore e utilizzatore; - l obbligo del somministratore di fornire all utilizzatore, dietro corrispettivo, le professionalità richieste; - il lavoratore è assunto dal somministratore, quindi, si instaura un normale rapporto di lavoro subordinato tra l agenzia e il lavoratore, e non tra lavoratore e utilizzatore; - il lavoratore, per tutta la durata della missione, svolge la propria attività nell interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell utilizzatore; - l agenzia di somministrazione deve essere autorizzata dal Ministero del Lavoro, ossia, deve possedere i requisiti previsti dalla legge ed essere iscritto nell apposito Albo delle Agenzie per il lavoro; - l utilizzatore può essere qualunque soggetto, cioè non deve avere necessariamente natura imprenditoriale potendo essere anche privato o pubblico (in quest ultimo caso è legittimo solo il ricorso alla somministrazione a tempo determinato altrimenti si violerebbe la regola del concorso per l accesso agli impieghi pubblici). 7.B Somministrazione di lavoro a tempo determinato Con il D.L. n. 34/2014, convertito in L. 78/2014, viene generalizzata la acausalità anche per tale tipologia contrattuale, pertanto, per la conclusione di un contratto di somministrazione a tempo determinato non è più necessario indicare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (causali del contratto). Resta invece la previsione secondo cui alla contrattazione collettiva nazionale spetta l individuazione di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato. Tali limiti non operano qualora il contratto di somministrazione preveda l utilizzo di: percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno 6 mesi; lavoratori in mobilità assunti dal somministratore con contratto a termine ai sensi dell art. 8, comma 2 della L. 223/1991; disoccupati percettori dal almeno 6 mesi di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali o ridotti (dal 1 gennaio 2013 si tratta rispettivamente della misura ASPI e mini-aspi che richiedono gli stessi requisiti della indennità di disoccupazione ordinaria non agricola); lavoratori definiti svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 18) e 19) dell art. 2 del regolamento CE 800/2008 (vedi Nota 1). Non è possibile utilizzare apprendisti assunti dall agenzia per l esecuzione di contratti di somministrazione a tempo determinato.
2 7.C Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (c.d. staff leasing) La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non richiede l indicazione delle causali ma è ammessa per le ipotesi indicate tassativamente dalla legge, ossia: a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati; b) per servizi di pulizia, custodia, portineria; c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci; d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato; e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale; f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale; g) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa; i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative; i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia; i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato. I suddetti limiti non operano quando la somministrazione avviene attraverso l impiego di lavoratori in mobilità assunti dal somministratore con contratti a termine ai sensi dell art. 8, comma 2 della L. 223/1991. Lo staff leasing si caratterizza per la mancanza di un termine di durata che si traduce nella possibilità di essere risolto in qualsiasi momento, previo rispetto del periodo di preavviso. Inoltre, come previsto dall art. 48 del CCNL ( ), nelle ipotesi di staff leasing è fatto obbligo di stipula del solo contratto di lavoro a tempo indeterminato fra Agenzia di somministrazione e lavoratore, con esclusione delle ipotesi di sostituzione. È possibile utilizzare apprendisti assunti dall agenzia per l esecuzione di contratti di somministrazione a tempo indeterminato (il CCNL del all art. 26 disciplina l apprendistato professionalizzante in somministrazione). Anche nel caso di somministrazione di apprendisti, è previsto dalla L. n. 134/2012, di conversione del D.L. n. 83/2012 (Decreto Sviluppo) che per essi non trovano applicazione le limitazioni settoriali sopra elencate. 7.D Forma e contenuto del contratto di somministrazione di lavoro Il contratto di somministrazione di lavoro per essere valido é stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi: a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; b) il numero dei lavoratori da somministrare; c) l attività tra quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo nel caso di somministrazione a tempo indeterminato; d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate; e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;.continua
3 .continua f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento; g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative; h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali; i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro; j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili; k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. Le informazioni precedenti devono essere comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da parte del somministratore all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso l'utilizzatore. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione é nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore. 7.E Il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore La legge non individua uno specifico contratto di lavoro tra agenzia di somministrazione e lavoratore limitandosi a stabilire che il rapporto di lavoro può essere a tempo indeterminato o determinato, anche part-time. Nel caso il lavoratore venga assunto dal somministratore a tempo indeterminato, nei periodi in cui non è assegnato presso un utilizzatore, egli rimane a disposizione del somministratore, salvo che non sussista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro. Per questi periodi di inattività il lavoratore ha diritto a percepire dal somministratore una indennità di disponibilità, divisibile in quote orarie, la cui misura è stabilita dal contratto collettivo applicabile al somministratore e deve essere specificata nel contratto di lavoro. L agenzia di somministrazione non è soggetta alla disciplina in materia di licenziamenti collettivi (art. 4, L. 223/1991) e, quindi, non ha l obbligo di attivare la procedura di mobilità, anche in caso di fine lavori. Pertanto ai licenziamenti effettuati da essa si applicano le disposizioni della L. 604/1966 in materia di licenziamenti individuali (giusta causa e giustificato motivo soggettivo o oggettivo). Quanto al giustificato motivo oggettivo, esso non può coincidere con il venir meno del contratto di somministrazione, essendo configurabile solo allorquando risulti l'impossibilità di avviare ad altra missione il lavoratore per mancanza di opportunità lavorative, dopo aver approntato misure di politica attiva e solo in caso di insuccesso di queste misure. Soltanto nel caso di somministrazione a tempo determinato la legge dichiara applicabile al rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore la disciplina del D. Lgs. 368/2001 sul lavoro a tempo determinato, però, per quanto compatibile con la specialità della somministrazione, ed in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all art. 5, commi 3 e ss. Quindi, non si applicano le disposizioni in materia di intervalli tra un contratto e l altro, di diritto di precedenza nelle assunzioni a termine presso lo stesso datore di lavoro (vedi modulo 7.F per il diritto di informazione sui posti vacanti dell utilizzatore). In materia di proroga trova applicazione il CCNL delle Agenzie di somministrazione che all art. 47 prevede che il periodo di assegnazione iniziale possa essere prorogato per 6 volte nell arco di 36 mesi. L obbligo di stabilizzazione in capo alla Agenzia di somministrazione del lavoratore, a fronte del raggiungimento di durate massime previste dall abrogato art. 43 del CCNL, è stato sostituito da una disciplina volontaria ed incentivata di assunzione a tempo indeterminato o trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato introdotta dall art. 48 del nuovo CCNL.
4 7.F Tutele e diritti del prestatore di lavoro È nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine della sua missione. Questa disposizione non trova applicazione nel caso in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore. Per tutta la durata della missione presso un utilizzatore, e fatte salve le clausole speciali previste dalla contrattazione collettiva, i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a condizioni di base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte. Tale principio di parità di trattamento si applica anche ai contratti di somministrazione, di durata non inferiore a 6 mesi, conclusi a favore dei lavoratori svantaggiati nell ambito di politiche attive e di workfare, in concorso con Regioni, Province ed enti locali, al fine di garantirne l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori. Si applicano integralmente ai lavoratori somministrati le disposizioni in materia di salute e sicurezza del lavoro (D. Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 626/1994). È a carico dell utilizzatore un obbligo di informare il lavoratore somministrato dei posti vacanti presso la sua azienda, affinché possa aspirare, al pari dei dipendenti del medesimo utilizzatore, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato. Le informazioni possono essere fornite mediante un avviso generale opportunamente affisso all interno dei locali dell utilizzatore presso il quale i lavoratori prestano la loro opera. Il lavoratore, per tutta la durata della somministrazione, ha diritto di esercitare, presso l utilizzatore, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché di partecipare alle assemblee organizzate dal personale dipendente dell utilizzatore. Ha, inoltre, il diritto di usufruire di tutti i servizi sociali ed assistenziali spettanti ai dipendenti dell utilizzatore. 7.G Rapporti tra somministratore e utilizzatore La peculiarità del contratto di somministrazione determina una ripartizione di poteri e di obblighi tra l agenzia di somministrazione e l utilizzatore. Il somministratore: - esercita, in qualità di datore di lavoro, il potere disciplinare, pertanto, l utilizzatore deve comunicare le infrazioni commesse dai lavoratori somministrati e che formeranno oggetto della contestazione; - effettua direttamente il pagamento della retribuzione e di ogni altra spettanza, compresa l indennità di disponibilità; - ha l obbligo di comunicazione dell assunzione (così come della cessazione e della proroga) al competente Centro per l Impiego entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione (o cessazione o proroga). L utilizzatore: - esercita il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori somministrati al fine di conformarne le prestazioni alle proprie esigenze produttive; - ha, di conseguenza, la responsabilità verso i terzi per i danni eventualmente cagionati dai lavoratori somministrati nello svolgimento delle mansioni assegnate; - deve rimborsare al somministratore le retribuzioni erogate ai lavoratori assegnati ed è obbligato in solido con il somministratore per l effettiva corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi e per il versamento dei contributi previdenziali.
5 7.H Contribuzione per l Assicurazione sociale per l impiego ASPI Dal 1 gennaio 2013 anche le agenzie di somministrazione dovranno pagare l aliquota contributiva aggiuntiva dell 1,4% per finanziare l ASPI, la nuova indennità di disoccupazione a tutela dei lavoratori che perdono involontariamente il posto di lavoro, posta a carico dei datori di lavoro che assumono personale con contratti a tempo determinato. In seguito alla Legge di Stabilità 2014, dal 1 gennaio 2014 tale contributo andrà ad aggiungersi al contributo del 4% per la formazione che, quindi, non sarà più ridotto al 2,6% ma verrà versato per intero dalle Agenzie al fondo interprofessionale Form.Temp. 7.I Divieti Il contratto di somministrazione di lavoro é vietato: per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi della legge n. 223/1991, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione; il divieto non si applica quando la somministrazione ha lo scopo di provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, quando comporta l assunzione di lavoratori in mobilità ai sensi dell art. 8, co. 2, della legge n. 223/1991 ovvero quando ha una durata iniziale non superiore a tre mesi; salva diversa disposizione degli accordi sindacali, il divieto opera altresì presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione; da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 81/ L Computo del lavoratore somministrato In caso di contratto di somministrazione, il lavoratore non é computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro. 7.M Somministrazione irregolare La somministrazione irregolare ricorre ogni volta che il contratto venga stipulato al di fuori dei limiti e delle condizioni previste dalla legge (mancanza della causale per la forma a tempo determinato, settori non previsti tra quelli individuati dalla legge per la forma a tempo determinato, violazione dei divieti, mancanza della forma scritta del contratto o degli elementi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) indicati nel modulo 7.D. In tali casi il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'art. 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell utilizzatore, con effetto dall'inizio della somministrazione. - Nota 1 - Il richiamato Regolamento 800/2008 CE definisce quali lavoratori svantaggiati : a. chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013, coloro che negli ultimi 6 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi ovvero coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione; b. chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3) ovvero, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013, coloro che non abbiano conseguito un titolo di studio di istruzione secondaria superiore, rientrante nel livello terzo della classificazione internazionale sui livelli di istruzione; c. i lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; d. gli adulti che vivono, da soli, con una o più persone a carico;..continua
6 ...continua e. chi è occupato in uno dei settori economici dove c è un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato, qualora il lavoratore interessato appartenga al genere sottorappresentato, ovvero, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013, coloro che sono occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell Istat; f. i membri di minoranze nazionali all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile. Sono considerati, poi, lavoratori molto svantaggiati coloro i quali non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. CpI di Sondrio Via Trieste, cisondrio@provinciasondrio.gov.it CpI di Tirano Piazza Cavour, citirano@provinciasondrio.gov.it CpI di Morbegno Via Morelli, cimorbegno@provinciasondrio.gov.it CpI di Bormio Via De Simoni, cibormio@provinciasondrio.gov.it CpI di Chiavenna Piazzetta Persenico, cichiavenna@provinciasondrio.gov.it Ufficio lavoro disabili Corso XVV Aprile,22 - Sondrio / Per consultare le offerte di lavoro dei CPI: - Aree Tematiche Lavoro: Politiche del lavoro-portale Sintesi - Promolavoro: Offerte di lavoro aggiornate al
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