6.06. Obbligo d affiliazione a un istituto di previdenza secondo la LPP. Assicurazione obbligatoria. Esenzione dall assicurazione obbligatoria

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1 6.06 Stato al 1 gennaio Obbligo d affiliazione a un istituto di previdenza secondo la LPP I datori di lavoro che impiegano salariati da assicurare obbligatoriamente devono essere affiliati a un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale (Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità, LPP; art. 11, cpv. 1). 2 Assicurazione obbligatoria In linea di principio, il regime obbligatorio della previdenza professionale si applica a tutti i salariati soggetti all obbligo di contribuzione AVS. 3 Esenzione dall assicurazione obbligatoria Sono esentati dalla previdenza professionale obbligatoria i salariati: che non hanno ancora compiuto 17 anni (l esenzione dura fino al 31 dicembre successivo al 17 compleanno); che hanno raggiunto l età di pensionamento; che non percepiscono uno stipendio annuo superiore a franchi o uno stipendio mensile superiore a 1710 franchi; il cui datore di lavoro non è soggetto all obbligo di contribuzione AVS; che sono assunti per un periodo limitato non superiore ai tre mesi; che esercitano attività accessorie, ma sono già soggetti all assicurazione obbligatoria attraverso l impiego principale o esercitano, quale attività principale, un attività indipendente; 1

2 che ai sensi dell AI sono considerati invalidi almeno al 70%; membri della famiglia del conduttore di un azienda agricola, che vi lavorano, ossia: 1. i parenti del conduttore in linea ascendente e discendente, nonché i loro congiunti o partner registrati; 2. i generi o le nuore del conduttore che con ogni probabilità rileveranno l azienda per gestirla personalmente. 4 Assicurazione facoltativa Possono aderire all assicurazione facoltativa: gli indipendenti (v. promemoria 2.09); i salariati il cui datore di lavoro non è sottoposto all obbligo di versare contributi all AVS; i membri della famiglia del conduttore di un azienda agricola, che vi lavorano; i salariati al servizio di più datori di lavoro che percepiscono un salario annuo complessivo superiore a franchi, se non sono già obbligatoriamente assicurati. Sono equiparati ai salariati al servizio di più datori di lavoro i salariati con uno o più contratti di lavoro di durata determinata non superiore a tre mesi e quelli che esercitano un attività accessoria ma sono già obbligatoriamente assicurati per l attività lucrativa principale o svolgono un attività lucrativa indipendente a titolo principale. Chi desidera farsi assicurare facoltativamente secondo la LPP deve farne richiesta all istituto collettore o a un altro istituto di previdenza competente. I datori di lavoro di salariati assicurati a titolo facoltativo sono tenuti a partecipare, su richiesta del salariato, al versamento dei contributi, a condizione di essere stati informati dell esistenza di un assicurazione facoltativa. 5 Scelta dell istituto di previdenza I datori di lavoro non ancora affiliati a un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale sono tenuti a sceglierne uno d intesa con il personale e hanno la possibilità di: 2

3 affiliarsi a un istituto di previdenza esistente (p. es. l istituto collettivo o comune dell associazione professionale, di una società d assicurazione o di una banca), oppure costituire un istituto di previdenza proprio, oppure affiliarsi all istituto collettore. 6 Controllo dell affiliazione da parte delle casse di compensazione Le casse di compensazione controllano se tutti i datori di lavoro che impiegano salariati soggetti alla previdenza professionale sono affiliati a un istituto di previdenza iscritto nel registro. 7 Le casse di compensazione invitano i datori di lavoro non affiliati a un istituto di previdenza registrato ad affiliarsi entro due mesi. Se un datore di lavoro non adempie l obbligo, la cassa di compensazione ne informa l istituto collettore affinché si possa provvedere all affiliazione retroattiva. 8 Se un datore di lavoro rescinde un contratto di affiliazione presso un istituto di previdenza pur continuando ad impiegare salariati soggetti alla previdenza professionale, è tenuto ad affiliarsi immediatamente a un altro istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale. L istituto di previdenza precedente comunica all istituto collettore la rescissione del contratto affinché si possa procedere al controllo della nuova affiliazione. I datori di lavoro che si sottraggono a quest obbligo verranno affiliati d ufficio e con effetto retroattivo all istituto collettore. 9 Su richiesta delle casse di compensazione, i datori di lavoro sono tenuti a presentare i seguenti documenti: un certificato dell istituto di previdenza attestante che l affiliazione è stata eseguita conformemente alle disposizioni della LPP, oppure una copia della decisione dell autorità di vigilanza sull iscrizione nel registro nel caso in cui sia stato costituito un istituto di previdenza proprio. 3

4 10 Disposizioni penali Chiunque si sottrae all obbligo di assicurazione o al controllo dell affiliazione è passibile di pena. 11 Chiarimenti ed altre informazioni Informazioni possono essere richieste agli istituti di previdenza e all istituto collettore. Anche le autorità cantonali di vigilanza LPP sono a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti (vedi allegato). 12 Questo promemoria presenta solo una panoramica rias sun tiva. Per la valutazione dei casi singoli fanno stato esclusivamente le disposizioni di legge in vigore. Indirizzi delle autorità di vigilanza LPP Autorità federali di vigilanza Vigilanza sugli istituti di previdenza con carattere nazionale e internazionale Ufficio federale delle assicurazioni sociali Tel Effingerstrasse 20 Fax Berna abvleitung@bsv.admin.ch Internet Questioni giuridiche e alta vigilanza PP Ufficio federale delle assicurazioni sociali Tel Effingerstrasse 20 Fax Berna Segreteria enza.lupo@bsv.admin.ch Internet Autorità federale di vigilanza Tel sui mercati finanziari FINMA Fax Einsteinstrasse 2 info@finma.ch 3003 Berna Internet 4

5 Autorità cantonali di vigilanza Zurigo Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungen des Kantons Zürich Tel Neumühlequai 10/Postfach Fax Zürich Internet Berna Office des assurances sociales et de la surveillance Tel des fondations du canton de Berne Fax Forelstrasse 1 asvs.bvs@jgk.be.ch 3072 Ostermundigen Internet Per i cantoni Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo e Zugo Tel Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht ZBSA Fax Bundesplatz 14 info@zbsa.ch 6002 Luzern Internet Per i cantoni Glarona, Appenzello Interno, Appenzello Esterno, S. Gallo, Grigioni e Turgovia Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht Tel Poststrasse 28/Postfach 1542 Fax St. Gallen info@ostschweizeraufsicht.ch Internet Friborgo Service de la surveillance des fondations Tel et de la prévoyance professionnelle Fax Grand-Rue 27/Case postale ssfp@fr.ch 1701 Fribourg Internet Soletta Amt für Berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht Tel Rötistrasse 4/Postfach 548 Fax Solothurn stiftungsaufsicht@vd.so.ch Internet Basilea-Città Justiz- und Sicherheitsdepartement Tel /40/42/43 Aufsichtsbehörde BVG Fax Rheinsprung 16 stiftungsaufsicht@jsd.bs.ch 4001 Basel Internet Basilea-Campagna Amt für Stiftungen und berufliche Vorsorge Tel Rathausstrasse 24/Postfach Fax Liestal andreas.fahrlaender@bl.ch 5

6 Internet Sciaffusa Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungen des Kantons Zürich Tel Neumühlequai 10/Postfach Fax Zürich Internet Argovia Departement Volkswirtschaft und Inneres, Justizabteilung Tel Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht Fax Bleichemattstrasse 7 stiftungsaufsicht@ag.ch 5001 Aarau Internet Ticino Dipartimento delle Istituzioni Tél /55 Divisione della giustizia Fax Autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP di-fondazioni@ti.ch Residenza governativa Internet Bellinzona Vaud Département de l intérieur Tel Autorité de surveillance des fondations Fax Rue du Valentin 10 info.asf@vd.ch 1014 Lausanne Internet Vallese Département de la sécurité, des affaires sociales Tel /69 et de l intégration Fax Service administratif et juridique pierre-andre.moix@admin.vs.ch Autorité de surveillance LPP Internet Avenue de la Gare Sion Neuchâtel Département de l économie Tel Autorité de surveillance Fax des institutions de prévoyance et des fondations OSIS@ne.ch Rue du Parc 119/Case postale 1164 Internet La Chaux-de-Fonds Ginevra Service de surveillance des fondations Tel et des institutions de prévoyance Fax Case postale Genève 3 Internet Giura Département de la justice Tel Autorité de surveillance des fondations Fax Rue du 24-Septembre 2 secr.jur@jura.ch 2800 Delémont Internet 6

7 Indirizzi della Fondazione istituto collettore LPP Fondazione istituto collettore LPP Tel (italiano) Direzione Tel (francese) Birmensdorferstrasse 83/Casella postale Tel (tedesco) 8036 Zurigo. Fax Competente nei rapporti con l autorità, ecc. sekretariat@chaeis.ch Internet Previdenza professionale obbligatoria e assicurazione rischio per disoccupati Agenzia di Losanna Fondation institution supplétive LPP Tel Agence régionale de la Suisse romande Fax Passage Saint-François 12/Case postale Losanna Internet Regioni attribuite: GE, JU, NE, VD BE (distretti Courtelary, Moutier, La Neuveville) FR (senza i distretti See e Sense) VS (senza l Alto Vallese) Agenzia di Lugano Fondazione istituto collettore LPP Tel Agenzia regionale della Svizzera italiana Fax Stabile Gerre, Via Pobiette Manno Internet Regioni attribuite: TI, GR (circoli Bregaglia, Mesocco e Poschiavo) Agenzia di Rotkreuz Stiftung Auffangeinrichtung BVG Tel Zweigstelle Deutschschweiz Fax Erlenring 2/Postfach Rotkreuz Internet Regioni attribuite: AG, AI, AR, BL, BS, GL, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG, ZH BE (senza i distretti Courtelary, Moutier, La Neuveville) GR (senza i circoli Bregaglia, Mesocco e Poschiavo) FR (distretti See e Sense) VS (Alto Vallese) 7

8 Amministrazione dei conti di libero passaggio Fondazione istituto collettore LPP Tel (italiano) Conti di libero passaggio Tel (francese) Casella postale Tel (tedesco) 8036 Zurigo Fax Internet Competente per tutta la Confederazione nella gestione dei conti di libero passaggio al senso dell art. 4, cpv. 2 della Legge federale sul libero passaggio Indirizzo dell Ufficio centrale del 2 pilastro Ufficio centrale del 2 pilastro Tel Casella postale 1023 Fax Berna 14 info@zentralstelle.ch Internet Indirizzo del Fondo di garanzia LPP Fondo di garanzia LPP Tel Ufficio di direzione Fax Casella postale info@sfbvg.ch 3000 Berna 14 Internet Pubblicato dal Centro d informazione AVS/AI in collaborazione con l Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Edizione dicembre Riproduzione parziale autorizzata dall editore, a condizione di citarne la fonte. Questo promemoria può essere richiesto alle casse di compensazione AVS, alle loro agenzie ed agli uffici AI. Numero di ordinazione 6.06/i. È anche disponibile su Internet all indirizzo 8

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