LOTTO 6 - CAPITOLATO POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA CIG: BB8

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1 LOTTO 6 - CAPITOLATO POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA CIG: BB8 CONTRAENTE: SIENA PARCHEGGI S.p.A. EFFETTO: SCADENZA CONTRATTO: DEFINIZIONI Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurazione: il contratto di assicurazione Polizza: il documento che prova l'assicurazione Contraente: Siena Parcheggi S.p.A. Assicurato: i soggetti previsti in polizza Società: l'impresa assicuratrice Premio: la somma dovuta dall'assicurato alla Società Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso - cioè l'insorgere della controversia per il quale è prestata l'assicurazione Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro 1

2 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative alle circostanze che Influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo/risarcimento e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 2) Altre assicurazioni Il Contraente o l'assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio. In caso di Sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo/risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo/risarcimento calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. 3) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L'assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo. La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore del 30 giorno dopo quello della scadenza e r iprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art del Codice Civile. 4) Frazionamento del Premio Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società concedere il frazionamento del medesimo in due rate semestrali di eguale importo. La prima rata sarà In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 30 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo e impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio in arretrato. 5) Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. 6) Aggravamento del Rischio li Contraente, o l'assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo/risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art del Codice Civile. 7) Diminuzione del Rischio Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio, o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato, ai sensi dell'art del Codice Civile; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso. 8) Recesso in caso di Sinistro Dopo ogni Sinistro e fino al 60 giorno dal pagamen to o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso. 2

3 9) Durata dell'assicurazione Il presente contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. L eventuale rinnovo è consentito nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente al momento della scadenza contrattuale, fatta salva la facoltà di proroga riconosciuta al Contraente laddove questa sia coerente con i presupposti che ne regolano l istituto e, in ogni caso, subordinatamente al consenso della Società. Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l espletamento della procedura per l aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s impegna tuttavia a prorogare, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio. 10) Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. 11) Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti 12) Foro competente Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente. 13) Coassicurazione e delega A deroga dell art Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici. Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società delegataria, all uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici; la firma apposta dalla Società Delegataria rende l atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime. 14) - Assicurazioni presso diversi assicuratori Il Contraente è esonerato dall obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. 15) - Clausola broker Alla Società Alpha International Insurance Brokers S.r.l. - Viale Don Giovanni Minzoni 44, Firenze - è stata affidata dalla Siena Parcheggi S.p.A. la gestione e l esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker assicurativo ai sensi del D.Lgs. 209/2005, fino alla scadenza del proprio incarico di brokeraggio. Successivamente subentrerà nella gestione ed esecuzione della presente assicurazione il Broker assicurativo che verrà designato. Il Contraente riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, saranno svolti per conto dell Assicurato, fino alla nomina del nuovo Broker, dalla Società Alpha International Insurance Brokers S.r.l., la quale è altresì autorizzata ad effettuare l'incasso del premio. In ogni caso, i diritti di incasso per il nuovo Broker subentrante matureranno con il versamento della seconda rata del premio assicurativo, la quale decorre dalle ore del 30/06/2015. La remunerazione del broker è a carico della compagnia aggiudicataria nella misura del 10,00% da calcolarsi sul premio imponibile e dovrà comunque essere parte dell aliquota riconosciuta dalla compagnia aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta. Non potrà, dunque, in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l amministrazione. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente unicamente dal Broker, il quale tratterà con la Compagnia delegataria informandone le Coassicuratrici. Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune, fatta eccezione per l incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Broker, che provvederà alla ripartizione tra i coassicuratori. Il Broker è altresì autorizzato ad effettuare l incasso del premio rilasciando apposita quietanza, restando intesa l efficacia liberatoria, anche a termini dell art.1901 C.C. del pagamento così effettuato. 16) Obbligo di fornire i dati dell andamento del rischio 3

4 La Società si impegna a fornire al Contraente, entro trenta giorni dalla richiesta, i dati afferenti l andamento del rischio; i predetti dati dovranno essere forniti dalla Società, altresì, entro 120 giorni dalla scadenza definitiva del contratto. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati. La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa: a) sinistri denunciati; b) sinistri riservati (con indicazione dell importo a riserva); c) sinistri liquidati (con indicazione dell importo liquidato); d) sinistri respinti. 17) Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o indirizzati al Broker. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente. 18) Elementi per il calcolo del premio Il premio viene anticipato in base all applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell Allegato; il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell Allegato. 19) Tracciabilità dei flussi finanziari Le parti: - L assicuratore ai sensi e per gli effetti dell art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita clausola broker, sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L assicuratore si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. - Il broker ai sensi e per gli effetti dell art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. 4

5 PREMESSA: La presente polizza trae origine da fonte normativa che prevede l obbligo a carico dell ente di tenere indenni i propri rappresentanti (consiglieri) da spese legali che dovessero dagli stessi essere sostenute a tutela dei propri interessi in relazione a procedimenti di responsabilità civile, penale, contabile o amministrativa conseguenti ad atti o fatti connessi all espletamento del servizio o all adempimento dei compiti di ufficio. OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, l onere relativo ad ogni spesa per l assistenza giudiziale, in ogni stato e grado, avanti qualsiasi sede e Autorità nonché extragiudiziale e peritale - comprese quelle liquidate dal giudice a favore della controparte in caso di soccombenza che dovessero essere sostenute dal Contraente o dagli assicurati così come individuati in polizza, a tutela dei loro interessi a seguito di atti e fatti connessi all espletamento dell incarico o del servizio ed all adempimento delle funzioni esercitate per conto del contraente. CONDIZIONI PARTICOLARI 1) SPESE COMPRESE NELL ASSICURAZIONE La garanzia è operante per le spese rese necessarie: a) Agli assicurati per la salvaguardia dei propri diritti tutelati dalla legge; b) La tutela giudiziaria penale; c) La difesa in procedimenti penali che traggono origine da violazioni in materia fiscale, tributaria o amministrativa. (limite di 7.500) d) La garanzia opera anche nel caso in cui l assicurato venga assunto come testimone in quanto persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.). e) Il ricorso avverso sanzioni amministrative pecuniarie emesse nei confronti dell Assicurato. f) I costi di difesa per reati colposi o contravvenzioni conseguenti a fatti connessi alla circolazione di automezzi intestati a Siena Parcheggi S.p.A. utilizzati o in uso degli stessi assicurati (limite di 7.500) g) I costi ed onorari di procedure avanti l autorità giudiziaria o procedure arbitrali qualora gli assicurati vengano chiamati in giudizio per pretese di risarcimento di danni patrimoniali, in forza di norme sulla responsabilità civile e/o amministrativa. La garanzia comprende le richieste avanzate sia dai soci che dai terzi e creditori. 2) ESCLUSIONI L assicurazione non obbliga la Società quando la controversia: a) deriva da fatto doloso dell Assicurato salvo i seguenti casi: 1) qualora l originaria imputazione per reato doloso venga derubricato in ipotesi colposa; 2) quando intervenga sentenza di archiviazione, proscioglimento, assoluzione o patteggiamento (art. 444 e segg. c.p.p.); 3) in caso di estinzione del reato (a causa di remissione di querela, prescrizione o morte del reo) salvo che la causa di estinzione non intervenga successivamente ad una sentenza di condanna. b) da richiesta di risarcimento provenienti da coniuge, genitori, figli e qualsivoglia altro parente o affine convivente con l assicurato; c) sorge in relazione a eventi conseguenti a atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato. 3) INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA L assicurazione vale per gli atti giudiziali e/o controversie, e fino alla sentenza che definisce il giudizio, notificati e/o insorte durante il periodo di validità del contratto, indipendentemente dalla data in cui gli atti e i comportamenti sono stati posti in essere, purché non antecedenti a 5 anni dalla data di decorrenza della presente polizza e tiene comunque indenni anche gli assicurati che non ricoprono più la carica o ruolo, o che non siano più alle dipendenze del contraente. La garanzia è altresì operante per le vertenze determinate da atti o fatti verificatisi durante il periodo di validità della polizza semprechè denunciati entro 12 mesi dalla cessazione del contratto 4) SOMME E PERSONE ASSICURATE Le somme e le persone assicurate sono quelle riportate nelle singole schede applicative. 5

6 5) FRANCHIGIE Non viene applicata franchigia alla liquidazione dei sinistri. 6) OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO Entro e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento o dall invio di un atto giudiziale o stragiudiziale dal quale possa emergere una controversia che impegni la garanzia prestata, l Assicurato deve farne comunicazione scritta al contraente. Il contraente provvederà quindi sollecitamente all invio di regolare denuncia all Assicuratore. Nella denuncia del sinistro dovrà essere indicato il nominativo del legale a cui è stato conferito l incarico. La Compagnia potrà acquisire anche direttamente dal legale designato, e fino alla conclusione della vertenza, ogni utile informazione, nonché copie di atti o documenti, il tutto con dispensa dal segreto professionale. Le stesse disposizioni si applicano per la scelta dei consulenti o dei periti. 7) LIQUIDAZIONE DELLE SPESE La Società liquiderà all Assicurato dopo aver valutato la sussistenza della garanzia ed in presenza di regolare parcella, o nota pro forma, tutte le spese sostenute entro il limite del massimale stabilito, anche anticipando gli importi in corso di causa. Tutte le somme comunque ottenute per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi spettano integralmente all Assicurato. Mentre, quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari, in favore dell Assicurato, spetta alla Società, nei limiti dell esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l art C.C. Le spese legali e peritali di soccombenza sono a carico della Società anche se pattuite transattivamente, ad esaurimento di quanto è a carico eventualmente di altro assicuratore. Le spese di soccombenza vengono corrisposte sulla base del titolo giudiziale o stragiudiziale (transazione) che obbliga l Assicurato al pagamento. Sono a carico dell Assicurato le somme dovute per: - pene pecuniarie inflitte da un Autorità Giudiziaria; - le multe e le ammende; - tutti gli oneri fiscali per la regolarizzazione di atti da produrre nel processo; - le spese per la registrazione delle sentenze. 8) TERRITORIALITÀ L assicurazione vale per i fatti o gli atti accaduti nel territorio Italiano, inclusa Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. 9) GARANZIA PRESTATA PER CONTO DI CHI SPETTA Considerato che la legislazione di cui alla premessa, esclude la possibilità che la Contraente tuteli ipotesi che comprendano la colpa grave degli Assicurati o conflitto di interessi tra gli stessi e l Ente Contraente, per tale ipotesi, la garanzia viene prestata in nome e per conto di chi spetta (Art.1891 C.C.), e la copertura di tali garanzie resta a carico degli assicurati per i quali non sia stata corrisposta alla Compagnia il premio convenuto per l attivazione di tale garanzia. In caso di mancata corresponsione del premio previsto, le suddette garanzie non saranno operanti. 10) GARANZIE AGGIUNTIVE: Sono comprese in garanzia: - Spese legali per il dissequestro di beni mobili ed immobili sottoposti a sequestro nell ambito di procedimenti penali - Spese relative all assistenza di Avvocati iscritti negli albi speciali - Cauzione (max ) per evitare limitazioni della libertà personale. - Difesa penale in procedimenti disciplinari in caso siano conseguenza di reato penale o amministrativo - Spese per il viaggio dell avocato e dell assicurato - Spese per il CTU - Spese di traduzione - Libera scelta dell Avvocato - Spese per legale domiciliatario (max ) 11) MASSIMALI ASSICURATI Massimale per sinistro anche se coinvolti più assicurati ,00. Massimale per anno assicurativo illimitato. 6

7 12) PERSONE ASSICURATE. Le garanzie del presente contratto sono operanti per i ruoli e le funzioni sottostanti, individuate in via non nominativa, e si devono intendere valide anche nei confronti delle persone subentranti nell incarico o nel ruolo assicurato dal contratto, così come assicurati devono intendersi i sostituti temporanei delle persone che ricoprono ruoli o funzioni assicurate dalla presente polizza. Resta fermo l obbligo del Contraente di comunicare al termine di ogni annualità assicurativa le variazioni numeriche dei ruoli assicurati, così come previsto dall art. 11) della presente polizza. Categoria di Assicurati Numero Assicurati Presidente 1 Vice Presidente 1 Consigliere 1 Direttore Generale 1 Presidente del collegio sindacale 1 Sindaci 2 Quadri e Dirigenti 3 Impiegati 28 13) CALCOLO DEL PREMIO Premesso che la garanzia è prestata per le funzioni ed i ruoli professionali di seguito precisati vigenti durante il periodo di efficacia del presente contratto, il loro numero viene così definito in via preventiva: Categoria di Assicurati Premio lordo per ciascun Assicurato Premio a carico dell Ente Premio a carico di ciascun Assicurato per estensione a colpa grave Presidente Vice Presidente Consigliere Direttore Generale Presidente del collegio sindacale Sindaci Quadri e Dirigenti Impiegati TOTALE COMPLESSIVO Premio annuo 7

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