ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI
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- Nicolina Milani
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1 ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: - per Assicurazione : il contratto di assicurazione; - per Polizza : il documento che prova l assicurazione; - per Contraente : il soggetto che stipula l assicurazione; - per Assicurato : il soggetto in favore del quale viene prestata la garanzia assicurativa; - per Società : l Impresa assicuratrice; - per Broker la AON SPA cui il Contraente ha affidato l incarico di brokeraggio - per Premio : la somma dovuta dal Contraente alla Società; - per Rischio : la probabilità del verificarsi del sinistro; - per Sinistro : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione; - per Massimale : il limite di indennizzo operante in caso di sinistro; - per Indennizzo : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; MASSIMALI ASSICURATI L assicurazione, si intende prestata fino a concorrenza dei seguenti massimali: ,00= per anno assicurativo; ,00= pro capite relativamente ad amministratori, dirigenti e posizioni organizzative ,00= pro capite relativamente ad altri dipendenti. 1
2 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Altre assicurazioni Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Il Contraente è esonerato dall obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate, fermo l obbligo di darne avviso in caso di sinistro. Art. 2 -Pagamento del premio e decorrenza garanzia L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società, tramite la Società di brokeraggio che gestisce il contratto.. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti si sensi dell'art C.C. Si precisa comunque che anche il pagamento della prima rata di premio potrà avvenire entro 30 giorni dall'effetto del contratto senza che ciò impedisca la regolare decorrenza delle garanzie di polizza. Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 4 - Aggravamento del rischio Il Contraente o l'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art C.C. Art. 5 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art C.C. e rinuncia al relativo diritto 2
3 Art. 6 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, gli Assicuratori e l Assicurato possono recedere dall assicurazione, con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Art. 7 - Periodo di assicurazione Il presente contratto ha effetto dalle ore del e scade alle ore del senza obbligo di disdetta. Su espressa volontà delle parti la presente assicurazione potrà essere rinnovata alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un ulteriore periodo di tre anni. Qualora la Società non conceda il rinnovo di cui al precedente comma, la stessa si impegna a prorogare l'assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale. Art. 8 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 9 - Foro competente Foro competente è esclusivamente quello di Modena Art Clausola broker Alla società AON SPA, Ufficio di Modena, è affidata la gestione e l esecuzione della presente assicurazione, in qualità di broker del Comune di Modena, ai sensi della legge n Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che le comunicazioni inerenti l esecuzione della presente assicurazione potranno avvenire per il tramite del broker incaricato. Art Clausola di revisione periodica del prezzo Il presente contratto è soggetto alla revisione periodica del prezzo ai sensi della Legge n. 724 e tale verifica verrà effettuata in occasione di ogni scadenza annuale, nei termini che saranno determinati dal legislatore. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 3
4 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA Art. 13 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, le spese legali e peritali, stragiudiziali e giudiziali, che dovessero essere sostenute dall Assicurato a tutela dei propri interessi a seguito di atti o fatti involontari connessi alla funzione esercitata per conto dell ente di appartenenza. La garanzia comprende: le controversie relative a danni subiti dall Assicurato in conseguenza di fatti illeciti, colposi o dolosi, di altri soggetti; le controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti colposi dell Assicurato oppure colposi o dolosi di persone delle quali debba rispondere a norma di legge; le controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di responsabilità formale, amministrativa, contabile e contrattuale, intendendosi tra questi anche i provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione o aventi in ogni caso natura ablatoria; la difesa penale dell Assicurato per reato colposo, contravvenzione, limitatamente al caso in cui sussistendo imputazione per reato doloso questa decada per assoluzione o si trasformi in imputazione per reato colposo. Art. 14 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA L assicurazione viene prestata per le controversie denunciate per la prima volta dall Assicurato nel corso del periodo di assicurazione a condizione che traggano origine da fatti e/o atti avvenuti dalla data di effetto dell assicurazione. Ai sensi di quanto previsto dall art del Codice Civile il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possano causare, durante il periodo di validità del contratto, controversie determinate da fatti e/o atti verificatisi prima della data di effetto della presente assicurazione. La garanzia è inoltre operante per i sinistri che siano, relativi a fatti e/o atti avvenuti durante il periodo di validità della presente assicurazione, denunciati entro 5 anni dalla cessazione del contratto. Si precisa che i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti. Il massimale indicato in polizza rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri denunciati nei suddetti periodi di proroga, fermo comunque il massimo esborso della Società previsto in polizza per ciascun sinistro. 4
5 Art. 15 RISCHI ESCLUSI La garanzia non è operante per le controversie: a) derivanti da dolo e/o colpa grave dell Assicurato accertati con sentenza passata in giudicato; b) derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti, soggetti all assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dall Assicurato; c) che insorgono tra Assicurati (es.; dipendenti e/o amministratori); d) di natura contrattuale con la Società; e) se sussiste conflitto di interessi tra il Contraente e Assicurato; f) nei confronti di enti pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria in merito agli adempimenti in materia assicurativa e previdenziale; g) relative a sinistri causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure da radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; h) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall Assicurato e non direttamente derivantegli dalla legge; i) derivanti da vertenze sindacali e/o di lavoro. Art. 16 ESTENSIONE TERRITORIALE L assicurazione vale per le controversie derivanti da inadempimenti contrattuali, extracontrattuali e penali verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di S. Marino e che in caso di giudizio, sono trattate davanti all Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. L assicurazione si estende anche alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi negli altri Paesi Europei esclusi quelli già facenti parte dell ex U.R.S.S. Art. 17 MASSIMO RISARCIMENTO Fermi i massimali pro capite indicati in polizza, la Società non rimborserà somma superiore a ,00= nel corso del medesimo periodo assicurativo annuo. Art. 18 OBBLIGHI E GESTIONE DEL SINISTRO a) Se l Assicurato riceve un atto dal quale può derivare una controversia che impegni la garanzia prestata, entro 60 giorni dal ricevimento deve fare denuncia di sinistro al Broker cui è assegnata la gestione della polizza e, unitamente alla denuncia, deve fornire: - una copia dell eventuale atto da impugnare; - una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro indicando circostanze di tempo e di luogo, - i soggetti interessati, le generalità di eventuali testimoni e/o cointeressati; - il nominativo dei legali o dei periti a cui ha assegnato la causa. b) Se l Assicurato intende dar corso ad un azione per tutelare i propri diritti in sede giudiziale o stragiudiziale, prima di inviare il relativo atto o affrontare qualunque spesa deve ottenere il preventivo benestare della Società, fermo restando a suo carico l onere di interruzione dei termini di prescrizione. A tale scopo l Assicurato deve: - fare denuncia al Broker cui è assegnata la gestione della polizza; 5
6 - fornire tutta la documentazione utile alla valutazione della controversia; - fornire il nominativo dei legali o dei periti a cui intende assegnare la vertenza. La Società si impegna a far pervenire all Assicurato, entro 30 giorni dalla data di denuncia del sinistro, la propria valutazione sulla controversia e sull opportunità di iniziare la vertenza. Trascorso il suddetto termine, in mancanza di comunicazione da parte della Società l assicurato potrà dar corso all azione e richiedere il rimborso delle spese legali e peritali sostenute. Nel caso in cui la Società nei termini sopra indicati, sconsigli di iniziare l azione giudiziaria, l Assicurato può comunque agire per proprio conto e qualora l esito sia a lui più favorevole, ha diritto al rimborso delle spese sostenute. c) L Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia anche in caso di conflitto di interessi con la società o di instaurazione di un procedimento giudiziario. Il diritto si estende alla scelta del perito. Art. 19 LIQUIDAZIONE DELLE SPESE La Società liquiderà all Assicurato, in presenza di regolare parcella, le spese legali e peritali sostenute entro il limite del massimale stabilito, anche anticipando gli importi in corso di causa. Spetta alla Società quanto liquidato all Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari, nei limiti dell esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l art del Codice Civile. Per quanto riguarda l esecuzione forzata, la società tiene indenne l Assicurato limitatamente alle spese attinenti i primi due tentativi. Art. 20 ESISTENZA DI COPERTURE DI RESPONSABILITA CIVILE Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell art del Codice Civile attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella polizza di Responsabilità Civile stipulata dal Contraente o da singoli assicurati relativa all attività dichiarata in polizza, la garanzia prevista dalla presente polizza opera: ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza; dopo esaurimento di quanto dovuto dalla suddetta assicurazione di Responsabilità civile. Art. 21 IDENTIFICAZIONE DEGLI ASSICURATI Devono intendersi Assicurati in relazione all espletamento dei rispettivi mandati, funzioni e compiti d ufficio: gli Amministratori del Contraente (Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali, Presidenti di Circoscrizione e Consiglieri di Circoscrizione); il Direttore Operativo del Contraente; il Direttore Generale del Contraente; il Segretario Comunale; i Dirigenti del Contraente e Posizioni Organizzative; ogni altro dipendente. 6
7 Per l identificazione degli anzidetti Assicurati nonché per la loro inclusione o esclusione dall assicurazione, fermo quanto previsto dall Art. 14 delle norme (inizio e termine della garanzia), si farà riferimento agli atti e alla documentazione tenuti dal Contraente e previsti ai sensi di legge, che il Contraente medesimo si impegna a fornire alla Società a semplice richiesta di quest ultima. Art. 22 REGOLAZIONE PREMIO Il premio è convenuto totalmente in base al numero complessivo degli Amministratori, dei Dirigenti, compresi il Direttore Operativo, il Direttore Generale e il Segretario Comunale, nonché dei Dipendenti del Contraente. Pertanto lo stesso viene anticipato in via provvisoria, applicando, per ciascun Assicurato, il premio pro capite pattuito - come distintamente indicato negli elementi per il calcolo del premio - e viene regolato, al termine di ciascun periodo assicurativo annuo (o del minor periodo di durata del contratto), in base alle variazioni intervenute nel numero degli Assicurati durante il medesimo periodo. A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ciascun periodo assicurativo annuo (o del minor periodo di durata del contratto), il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Società il numero effettivo degli Assicurati, secondo la distinzione di incarico prevista in polizza, affinché si possa procedere alla regolazione del premio definitivo. La Società, ricevuta la comunicazione anzidetta, emetterà l'appendice relativa. Il pagamento dell eventuale differenza risultante dalla regolazione deve essere eseguito dalla parte debitrice entro 60 giorni dalla data di ricevimento della citata appendice da parte del Contraente. Qualora dal conteggio di regolazione risulti un rimborso di premio, lo stesso verrà riconosciuto al Contraente al netto delle imposte. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non provvede nei termini prescritti alla comunicazione dei dati anzidetti od al pagamento della eventuale differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. ART Obblighi di informativa sinistri La Società si obbliga a fornire in modo automatico, con cadenza semestrale al e al di ogni annualità, entro 90 giorni dallo scadere dei suddetti termini, la situazione dei sinistri denunciati corredata dei seguenti dati minimi: numero di sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, importo pagato, importo riservato, importo in franchigia, data del pagamento o della chiusura senza seguito. IL CONTRAENTE 7
8 ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DEL PREMIO Il premio di polizza è conteggiato per ciascun assicurato sulla base del valore unitario offerto dall aggiudicatario per ciascun Amministratore e Rappresentante, Direttore Operativo, Direttore Generale, Segretario Comunale, Dirigenti e Posizioni Organizzative assimilate e ogni altro Dipendente. Il detto premio viene conteggiato sulla base della dichiarazione del Contraente che alla data di effetto dell assicurazione risultano: n. 1 Sindaco n. 10 Assessori n. 40 Consiglieri Comunali n. 4 Presidenti di Circoscrizione n. 76 Consiglieri di Circoscrizione n. 1 Direttore Generale; n. 1 Segretario Comunale; n. 60 Dirigenti di cui 10 posizioni organizzative; n Dipendenti (esclusi i Dirigenti). L anzidetto premio anticipato è soggetto a regolazione definitiva ai sensi dell Art. 22 delle norme contrattuali. 8
9 CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE Agli effetti degli artt e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificatamente le disposizioni dei sottoelencati Articoli delle Norme. Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio Art. 2) Pagamento del Premio ed effetto delle garanzie Art. 4) Aggravamento del rischio Art. 7) Periodo di assicurazione Art. 8) Oneri fiscali Art.9) Foro competente. IL CONTRAENTE 9
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