Segnalazione del Prefetto all Arbitro Bancario Finanziario. Prefettura di Belluno Ufficio Territoriale del Governo
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- Raffaella Pippi
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1 Segnalazione del Prefetto all Arbitro Bancario Finanziario Prefettura di Belluno Ufficio Territoriale del Governo a cura del Viceprefetto Aggiunto dr.ssa Emanuela MILAN Belluno, 14 dicembre 2012
2 Art. 27-bis, comma 1-quinquies D.L , n. 1 conv. con L , n. 27 come modif. dal D.L , n. 29 conv. Conv. L , n. 62 «Ove lo ritenga necessario e motivato, il prefetto segnala all Arbitro bancario finanziario, istituito ai sensi dell art bis del T.U. di cui al D.Lgs , n. 385, specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari.»
3 Art. 27-bis, comma 1-quinquies D.L , n. 1 conv. con L , n. 27 come modif. dal D.L , n. 29 conv. Conv. L , n. 62 «La segnalazione avviene a seguito di istanza del cliente in forma riservata e dopo che il prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L Arbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione.»
4 Ambito oggettivo Contestazione cliente/banca originata da: mancata erogazione del credito mancato incremento o revoca di un finanziamento inasprimento delle condizioni applicate a un rapporto di finanziamento altri comportamenti della banca conseguenti alla valutazione del merito di credito del cliente
5 Procedura/1 Istanza dell interessato, di carattere riservato, a mezzo PEC, senza contributo alle spese di procedura Invito rivolto dal Prefetto alla Banca di fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito entro 30 gg. (o diverso termine fissato dal Prefetto) Risposta della Banca (con osservazioni sugli eventuali rilievi del cliente o del Prefetto)
6 Procedura/2 (eventuale) richiesta del Prefetto alla Banca di controdedurre in merito a ulteriori richieste o fatti che si intendono segnalare all ABF Relazione del Prefetto all ABF - Segreteria Tecnica (inviata anche all interessato e alla Banca) entro 60 gg. dalla ricezione dell istanza anche in caso di mancata risposta della Banca
7 Relazione del Prefetto - contenuto Trasmette integralmente la documentazione istruttoria Riporta l oggetto del ricorso Motiva le ragioni per le quali ritiene necessario sottoporre la questione all ABF, tenendo conto delle controdeduzioni della Banca
8 decisione procedura/1 La Segreteria Tecnica cura la formazione del fascicolo da sottoporre al Collegio dell ABF Può chiedere integrazioni documentali o regolarizzazioni, d ufficio o su mandato del Presidente del Collegio Il Collegio si pronuncia entro 30 giorni dalla ricezione del fascicolo dalla Segreteria Tecnica
9 decisione procedura/2 Sono possibili sospensioni sia in fase istruttoria che decisionale(max 30gg) La decisione è comunicata dalla Segreteria Tecnica alle parti e, per conoscenza, al Prefetto
10 Raffronto tra: Ricorso all ABF/Segnalazione del Prefetto all ABF La segnalazione del Prefetto è una modalità alternativa di avvio della procedura di ricorso all ABF. Resta fermo il diritto del cliente di adire direttamente l ABF, secondo le procedure ordinarie, fino al momento in cui il Prefetto non abbia trasmesso la segnalazione.
11 Raffronto: similitudini Si applica: la disciplina generale sull ABF (art. 128-bis del TUB, delibera CICR , n. 275 e disposizioni della Banca d Italia) In particolare: valore delle controversie In particolare: criteri per la decisione dei ricorsi
12 Raffronto: differenze Non è richiesto contributo alle spese di procedura a carico del cliente Non si applicano le disposizioni sul reclamo preventivo all intermediario e sulle modalità di presentazione del ricorso all ABF Decisione dell ABF entro 30 giorni (salvo sospensioni max 30 giorni) anziché 60
13 Indicazioni operative Prefettura di Belluno Ufficio di Gabinetto Funzionario addetto: Sig. Carlo Ferrante PEC Modulo per istanza: sito della Prefettura Informazioni: sito della Prefettura e dell ABF GRAZIE PER L ATTENZIONE
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