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1 OGGETTO CORSI DI FORMAZIONE MANAGERIALE QUESITO (posto in data 25 agosto 2011) Sono un Dirigente Medico presso una ASL di Roma e sono interessato a frequentare un corso di formazione manageriale valido ai fini di un concorso per Direttore di struttura complessa e, se possibile, indirizzato in particolare alla gestione di un reparto di Radiologia. Il mio scopo è infatti imparare a gestire un reparto di radiologia. Devo fare riferimento necessariamente a Corsi organizzati dalla Regione Lazio? La Regione Lazio organizza tali corsi? Se così non fosse ci sono corsi comunque validi ai suddetti fini in regioni limitrofe oppure espletati a Roma dal Ministero della Sanità? RISPOSTA (inviata in data 7 settembre 2011) La Regione Lazio non ha ancora attivato i corsi di formazione manageriale la frequenza dei quali costituisce prerequisito per il conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa. Le varie università presenti a Roma (Sapienza, Tor Vergata, Luiss, Cattolica) hanno istituito master e corsi di alta formazione che sono comunque utili ai fini della propria formazione personale, ma che non possono essere considerati sostitutivi dei corsi di formazione manageriale previsti dalla normativa vigente per il conferimento di un incarico di direzione di struttura complessa. In questa situazione una azienda sanitaria che dovesse pubblicare un avviso pubblico per il conferimento di un incarico di struttura complessa dovrebbe precisare che l attestato di formazione manageriale previsto dalla normativa vigente deve essere conseguito al primo corso utile istituito dalla Regione, fermo restando che la valutazione dei titoli dovrebbe tenere adeguato conto della frequenza di corsi aventi comunque ad oggetto conoscenze e competenze manageriali. 1

2 RIFERIMENTI NORMATIVI (i testi sono riportati nella versione vigente alla data della risposta) I riferimenti normativi essenziali in materia sono i seguenti: Il comma 1 dell articolo 29 del CCNL 1998_2001, avente per oggetto le procedure per il conferimento degli incarichi di struttura complessa, che rinvia al DPR 10 dicembre 1997, n. 484 per quanto concerne la definizione dei requisiti per l accesso alla dirigenza apicale del ruolo sanitario (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale) l articolo 5 del DPR 10 dicembre 1997, n. 484, che fissa i requisiti per l accesso alla dirigenza apicale del ruolo sanitario l articolo 7 del DPR 10 dicembre 1997, n. 484, che disciplinava i corsi di formazione manageriale previsti per l accesso alla dirigenza apicale del ruolo sanitario, normativa poi riformulata dall articolo 16 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 l articolo 15, comma 8) del decreto legislativo, 30 dicembre 1992, n. 502, che dispone l obbligo di conseguire l attestato di formazione manageriale entro un anno dal conferimento dell incarico laddove non siano stati attivati dalla Regione i corsi previsti alla data dell avviso pubblico; l articolo 15 ter, comma 2 del decreto legislativo, 30 dicembre 1992, n. 502, che disciplina le procedure di conferimento dell incarico di struttura complessa l articolo 16 quinquies del decreto legislativo, 30 dicembre 1992, n. 502, che disciplina la materia della formazione manageriale 2

3 CCNL 1998_2001 articolo 29 Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa 1. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti con le procedure previste dal DPR 484/1997, nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale. DPR 10 dicembre 1997, n. 484 ARTICOLO 5 Requisiti 1. L'accesso al secondo livello dirigenziale, per quanto riguarda le categorie dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi, è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione all'albo professionale, ove esistente; b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina; c) curriculum in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza d) attestato di formazione manageriale. DPR 30 dicembre 1997, n. 484 ARTICOLO 7. Corsi di formazione manageriale 1. L'attestato di formazione manageriale si consegue con la frequenza ed il superamento dei corsi disciplinati dal presente regolamento. L'attestato ha una validità di sette anni dalla data di rilascio. 2. I corsi sono riservati al personale dirigente del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, e successive modificazioni e degli istituti zoo profilattici sperimentali; il personale deve possedere una anzianità di servizio, alla data del bando, di almeno cinque anni. 3

4 3. I corsi sono finalizzati alla formazione manageriale, capacità gestionale, organizzativa e di direzione, del personale della dirigenza del ruolo sanitario e sono articolati in attività didattiche teoriche e pratiche e nella partecipazione attiva a seminari. 4. I contenuti, con particolare riferimento all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento ed ai bilanci, alla gestione delle risorse umane ed all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni, la metodologia delle attività didattiche teoriche, pratiche e seminariali di ogni corso nonché la durata, non inferiore a 100 ore, dei corsi stessi sono fissati con decreto ministeriale, sentito il Consiglio superiore di sanità. Un numero di ore, non inferiore a 10, di attività didattica di ciascun corso è dedicato alla sanità pubblica; la relativa attività didattica è svolta a cura dell'istituto superiore di sanità. 5. I corsi sono indetti con periodicità almeno biennale, dal Ministero della sanità, previa programmazione nazionale sulla base delle indicazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano previo accordo con il Ministero della sanità sentita la conferenza Stato Regioni, organizzano e attivano i corsi. Con lo stesso accordo l'istituto superiore di sanità organizza ed attiva i corsi dell'area di sanità pubblica. 7. I corsi sono attivati a livello nazionale, interregionale o regionale, in una o più sessioni e sedi, a seconda del numero dei candidati al corso e delle capacità ricettive delle strutture sanitarie ove si svolge l'attività didattica. 8. Il bando indica l'articolazione del corso, la durata, i contenuti, la metodologia delle attività didattiche, le sessioni, nonché le modalità di ammissione e assegnazione, il periodo di svolgimento, i posti e le sedi del corso. Nelle domande i candidati devono specificare, a pena di decadenza, la sessione e la sede preferita. Per motivate esigenze organizzative o in caso di domande superiori alla capacità delle strutture didattiche il candidato può essere assegnato ad una sessione o sede diversa da quella prescelta, o alla sessione successiva. L'assegnazione è disposta in base al criterio della precedenza in relazione all'età. 4

5 9. In ogni sessione di corsi si può presentare domanda di ammissione per un solo corso. 10. La mancata frequenza, per qualsiasi motivo, delle attività didattiche teoriche, pratiche o seminariali per un numero di ore superiore ad un quinto di quelle globalmente previste per il corso comporta l'esclusione dalla partecipazione al corso. Il periodo di formazione può essere sospeso per servizio militare, gravidanza e puerperio e malattia, fermo restando che l'intera sua durata non può essere ridotta e che il periodo di assenza deve essere recuperato nell'ambito di altro corso anche di altra sessione. 11. Al termine del periodo di formazione i partecipanti al corso devono sostenere un colloquio davanti ad una commissione composta dai docenti del corso. Ai candidati che sostengono, con esito positivo, il colloquio è rilasciato, in un unico esemplare, un attestato di formazione manageriale. In caso di più sessioni dello stesso corso, l'attestato viene rilasciato contestualmente a tutti i candidati al termine dell'ultima sessione. 12. Per la realizzazione dei corsi il Ministero della sanità, le regioni e l'istituto superiore di sanità si avvalgono delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, dei policlinici universitari, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti zoo profilattici sperimentali, nonché di altri soggetti pubblici e privati accreditati e di associazioni e società scientifiche accreditate, ai fini della formazione, dal Ministero della sanità, sentita la commissione nazionale per la formazione, in relazione alla documentata rappresentanza e alla diffusione della struttura organizzativa in tutto il territorio nazionale. 5

6 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 articolo 15 comma 8 8. L'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.484, come modificato dall'articolo 16-quinquies, deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso. I dirigenti sanitari con incarico quinquennale alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono tenuti a partecipare al primo corso di formazione manageriale programmato dalla regione; i dirigenti confermati nell'incarico sono esonerati dal possesso dell'attestato di formazione manageriale. decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 articolo 15 ter, comma 2 2. L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa è effettuata dal direttore generale, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da una apposita commissione. Gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve. La commissione, nominata dal direttore generale, è composta dal direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti ad una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno individuato dal direttore generale ed uno dal Collegio di direzione. Fino alla costituzione del collegio alla individuazione provvede il Consiglio dei sanitari. 6

7 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 articolo 16 quinquies Formazione manageriale 1. La formazione di cui al presente articolo è requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi. Tale formazione si consegue, dopo l'assunzione dell'incarico, con la frequenza e il superamento dei corsi organizzati ed attivati dalle Regioni secondo quanto previsto al comma Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo accordo con il Ministero della sanità sentita la Conferenza Stato Regioni, organizzano ed attivano, a livello regionale o interregionale, avvalendosi anche, ove necessario, di soggetti pubblici e privati accreditati dalla Commissione Nazionale per la formazione continua, i corsi per la formazione di cui al comma 1, tenendo anche conto delle discipline di appartenenza. Lo stesso accordo definisce i criteri in base ai quali l'istituto superiore di sanità attiva e organizza i corsi per i direttori sanitari e i dirigenti responsabili di struttura complessa dell'area di sanità pubblica che vengono attivati a livello nazionale. 3. Con decreto del Ministro della sanità, su proposta della commissione nazionale per la formazione continua, sono definiti i criteri per l'attivazione dei corsi di cui al comma 2 con particolare riferimento all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento e ai bilanci, alla gestione delle risorse umane e all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni, alla metodologia delle attività didattiche, alla durata dei corsi stessi, nonché alle modalità con cui valutare i risultati ottenuti dai partecipanti. 4. Gli oneri connessi ai corsi sono a carico del personale interessato. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al personale dirigente del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti zoo profilattici sperimentali. Le disposizioni si applicano, altresì, al personale degli enti e strutture pubbliche alle quali sia stata estesa la disciplina sugli incarichi dirigenziali di struttura complessa di cui al presente decreto. 7

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