START-UP INNOVATIVE E INCUBATORI CERTIFICATI. Art. 25 D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012 e s.m.i. IL CONSERVATORE
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1 DIRETTIVA N. 03/2015 Data 27/04/2015 START-UP INNOVATIVE E INCUBATORI CERTIFICATI Art. 25 D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012 e s.m.i. IL CONSERVATORE - visto l art. 25 del decreto legge 179/2012, convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221, che introduce e disciplina per la prima volta nell ordinamento italiano la startup innovativa e l incubatore certificato; - vista la Guida sintetica degli adempimenti amministrativi per l iscrizione delle startup innovative, predisposta e divulgata da Unioncamere con nota prot. n del ; - vista la risposta al quesito formulato da InfoCamere, resa dal Ministero dello Sviluppo Economico in data , prot. n ; - visto l art. 9, comma 16, del D.L. 76/2013, in vigore dal 28 giugno 2013, che ha introdotto modifiche alla disciplina delle start-up innovative modificando l art. 25 del D.L. 179/2012; - vista la Legge n. 99 del 9 agosto 2013, in vigore dal 23 agosto, di conversione del D.L. n. 76; - visto l art. 11 bis del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2014 n. 106; - vista la Circolare N. 16/E dell dell Agenzia delle Entrate, relativa alle agevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative; - vista la nota M.I.S.E. n del in risposta alla richiesta di chiarimenti della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia sui profili sanzionatori inerenti la violazione degli obblighi di cui al comma 14 dell art. 25 D.L. citato; - visto il parere reso dal M.I.S.E. in data , Prot. n ; - vista la Circolare M.I.S.E. N. 3672/C del ; - visti i pareri resi alla C.C.I.A.A. di Verona, prot. n del e prot. n del ; - vista la Circolare M.I.S.E. N. 3677/C del sul riconoscimento dello status 1
2 di startup innovativa a vocazione sociale; - visto il parere reso alla C.C.I.A.A. di Roma in materia di sanzioni applicabili in caso di omesso o tardivo aggiornamento delle notizie di cui al comma 15 dell art. 25 del D.L. 179/2012, prot. N del 19 Gennaio 2015; - vista, da ultimo, la Legge n. 33 del 24 Marzo 2015 di conversione del D.L. 24 Gennaio 2015, n. 3, che ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina delle startup innovative e degli incubatori certificati, DISPONE di modificare la precedente direttiva n. 09/2013 del , dando atto della profonda revisione di cui è stata oggetto la materia in esame, con conseguente modifica delle specifiche tecniche per l istruttoria delle relative pratiche; di reinviare quanto alle definizioni, procedure di iscrizione, aggiornamento e mantenimento dell iscrizione alle Guide sintetiche per utenti esperti sugli adempimenti societari, redatte dalle Camere di Commercio con il coordinamento del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicate sul sito registroimprese.it nel mese di gennaio 2015, disponibili ai seguenti indirizzi internet: fatti salvi eventuali, successivi aggiornamenti o revisioni e tenuto conto delle modifiche riguardanti le start-up innovative intervenute dopo la pubblicazione della relativa guida, che si riassumono come segue: 1. la start-up dev essere costituita da non più di sessanta mesi (il precedente termine era quarantotto mesi ed è stato eliminato ogni riferimento temporale all inizio dell attività di impresa); 2. la trasparenza dell elenco soci rispetto a fiduciarie e holding, con autocertificazione di veridicità, è richiesta solo quando tali fiduciarie e holding non siano iscritte nel Registro delle Imprese; 3. per effetto della modifica di cui al punto 1., i benefici dell esenzione dal pagamento dell imposta di bollo, dei diritti di segreteria e del diritto annuale sono conseguentemente estesi non oltre il quinto anno di iscrizione ; di riassumere di seguito, a mero titolo esemplificativo, le scadenze imposte dalla normativa, relative agli adempimenti successivi all iscrizione in sezione start-up, quali l aggiornamento e la conferma delle informazioni e il mantenimento dei requisiti per l iscrizione: 2
3 es. società iscritta in sezione STARTUP il 15 settembre 2014, con scadenza dell'esercizio sociale al 31 dicembre N.B.: ai fini dell'attestazione del mantenimento dei requisiti, rileva la chiusura dell'esercizio sociale come startup (nell'esempio fatto, perciò, l'esercizio di startup chiuderà a dicembre 2015, essendo stata l'impresa iscritta in sezione speciale il 15 settembre 2014) 1 adempimento semestrale (aggiornamento/conferma informazioni): sempre e comunque entro 6 mesi (nell'esempio, entro il 15 marzo 2015) 2 adempimento semestrale (aggiornamento/conferma informazioni): avrebbe scadenza il 15 settembre 2015 ma, per la semplificazione degli adempimenti (riduzione da tre a due) introdotta dalla Circolare N. 3672/C del , lo si porterà a cadere il 31 dicembre 2015 (adempimenti "fissi" previsti dalla norma: 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno). Di fatto, nel nostro esempio, la società non è tenuta alla comunicazione del mantenimento dei requisiti, di cui al comma 15 art. 25, nel primo anno di iscrizione in sezione speciale in quanto l'esercizio sociale di startup non si è ancora chiuso (avverrà il 31 dicembre 2015), e perciò il primo bilancio verrà approvato al 30 aprile 2016 ulteriore adempimento al 30 giugno 2016; questo coinciderà con la comunicazione di mantenimento dei requisiti (da presentarsi entro 30 gg. dall'approvazione del bilancio o comunque entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale), pertanto i due adempimenti verranno unificati. In ipotesi: approvazione bilancio al 30 aprile comunicazione mantenimento requisiti (nell'esempio, da depositarsi entro il 30 maggio) e aggiornamento/conferma informazioni saranno resi contestualmente al 30 maggio 2016 (modulistica compilata al riq allegata dichiarazione sostitutiva mantenimento requisiti come da fac-simile allegato alla Guida) nel caso il bilancio, per qualsiasi motivo, non venga approvato entro il 30 giugno 2016 (nell'esempio, chiusura esercizio al 31 dicembre), entro il 30 giugno andrà in ogni caso comunicato il mantenimento dei requisiti (scadenza "fisiologica" prevista dalla norma) adempimenti successivi per l'aggiornamento/conferma delle informazioni: al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno fino alla permanenza del'iscrizione nella sezione STARTUP 3
4 In sintesi, Il primo aggiornamento/conferma delle informazioni di cui al comma 14 dev essere effettuato entro sei mesi dall iscrizione della società nella sezione speciale del Registro delle imprese. A partire dal secondo adempimento, le scadenze per l effettuazione della dichiarazione semestrale al R.I. sono uniformate rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, con la precisazione che il secondo adempimento avrà scadenza al 30 giugno o al 31 dicembre immediatamente successivo al decorso dell anno dall avvenuta iscrizione dell impresa nella relativa sezione. Ciò allo scopo di semplificare gli adempimenti, pur nel rispetto della disposizione normativa; vengono infatti mantenuti gli obiettivi di pubblicità continuativa che la stessa si prefigge, garantendo in ogni caso un adempimento per ogni semestre solare. Sempre in ottica semplificatrice ed al fine di ridurre a due il numero degli adempimenti annui, è inoltre previsto che la dichiarazione semestrale di cui al comma 14, la quale scada nel semestre successivo al termine dell esercizio sociale, possa essere effettuata unitamente all attestazione del mantenimento dei requisiti prevista dal comma 15. Ad esempio, una società, start-up innovativa o incubatore certificato, che abbia esercizio solare con termine al 31 dicembre di ciascun anno ed approvi il proprio bilancio il 30 aprile, depositerà l attestazione di mantenimento dei requisiti di cui al comma 15 dell art. 25 entro 30 giorni, e cioè entro il 30 maggio, e potrà integrare nella stessa l aggiornamento delle informazioni di cui ai commi 12 e 13 dando così contestuale adempimento all obbligo di informazione semestrale previsto dal comma 14 con scadenza al 30 giugno. Ove invece la medesima società, qualunque sia il motivo, non approvi il bilancio relativo all esercizio entro il 30 giugno (sei mesi dal termine dell esercizio) dovrà comunque depositare l attestazione di mantenimento dei requisiti di cui al comma 15 entro tale termine semestrale, potendo come nel caso precedente integrare nell attestazione le informazioni di cui ai commi 12 e 13, rispettivamente per start-up innovative ed incubatori certificati, ed adempiere così agli obblighi di cui al comma 14 per il semestre in scadenza al 30 giugno. Ciò, fermo restando che la comunicazione dell attestazione degli elementi ulteriori previsti dai commi 12 e 13, di cui al comma 14, costituisce autonomo e diverso adempimento rispetto alla dichiarazione di mantenimento del possesso dei requisiti di cui al comma 15, anche sotto il profilo sanzionatorio, come si vedrà nel successivo paragrafo. 4
5 Profili sanzionatori Alla luce del parere reso dal Ministero dello Sviluppo Economico alla C.C.I.A.A. di Reggio Emilia (prot. N del 22 Agosto 2014) e del successivo alla Camera di Roma (prot. N del 19 Gennaio u.s.), in merito al regime sanzionatorio cui sono soggette le start-up in dipendenza del mancato aggiornamento delle informazioni previste dal comma 14 dell articolo 25 del DL 179/2012 e del ritardato od omesso adempimento di cui al comma 15, relativo all attestazione del mantenimento del possesso dei requisiti necessari all iscrizione/permanenza in sezione speciale start-up - incubatori certificati, si forniscono le seguenti indicazioni. Il comma 14 citato impone di confermare con cadenza semestrale le informazioni rispettivamente previste ai commi 12 e 13 per le start-up e gli incubatori certificati, identificative della fattispecie e funzionali alla iscrizione della stessa in sezione speciale. Lo stesso comma precisa che la conferma è sottoposta al regime di pubblicità previsto dal comma 10 (pubblicità nel R.I.). Il Ministero chiarisce che le discipline dettate dai commi 14 e 15 dell art. 25, pur apparendo del tutto analoghe, in realtà sono assai diverse: nel caso del comma 15, si tratta infatti dei requisiti necessari all iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui ai commi 2 (per le start-up) e 5 (per gli incubatori), mentre l aggiornamento/conferma di cui al comma 14 si riferisce ad informazioni diverse da quelle necessarie all iscrizione. Secondo il M.I.S.E. la pubblicità prevista dal comma 14 esula dalla ordinaria pubblicità registro delle imprese o REA, il cui ritardato o omesso adempimento rappresenta presupposto per l irrogazione della sanzione amministrativa di cui all art o di cui alla legge 630 del 1981, con conseguente inapplicabilità del regime ordinario sanzionatorio in caso di tardivo od omesso aggiornamento. Piuttosto, il mancato adempimento della disposizione condurrà, nelle indicazioni ministeriali, ad una perdita o sospensione dei benefici, premialità ed esenzioni direttamente riconnessi alla disciplina delle start-up di impresa (es. decadenza dal beneficio dell esenzione dal pagamento del diritto annuale dovuto alla C.C.I.A.A., dei diritti di segreteria e dell imposta di bollo). Riscontrato l omesso adempimento di cui al comma 14, l Ufficio procede alla creazione di un protocollo d ufficio (mod. S5), con l indicazione la start-up è sospesa dai benefici, premialità e esenzioni direttamente riconnessi alla disciplina delle start-up. 5
6 Dell avvenuta perdita del beneficio viene data comunicazione al M.I.S.E., all interessato a mezzo P.E.C. e per all Ufficio diritto annuale presso la C.C.I.A.A.. Fintantoché permanga l omissione, l impresa sarà soggetta al pagamento degli ordinari bolli e diritti per le pratiche presentate nel R.I. e al versamento del diritto annuale dalla data dell accertamento (o altra diversa stabilita dal competente Ufficio diritto annuo). Diverso il caso di violazione dell ulteriore adempimento a carico degli amministratori previsto dal comma 15 dell art. 25 del decreto. Nel parere reso alla C.C.I.A.A. di Roma, il Ministero interpellato distingue a seconda che il deposito della dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti necessari all iscrizione (o permanenza dell iscrizione) in sezione - adempimento normativamente fissato entro 30 giorni dall approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio - sia effettuato tardivamente o sia del tutto omesso. Nel primo caso si ritiene applicabile l ordinario regime sanzionatorio di cui all art c.c. con contemporanea segnalazione al Ministero dello Sviluppo Economico (di copia del verbale in allegato alla lettera accompagnatoria), mentre nel caso di omessa denuncia (che è configurabile qualora l utente dopo la scadenza del termine e il formale sollecito da parte dell ufficio non adempie entro i termini concessi) si ritiene applicabile la sanzione della cancellazione d ufficio dalla sezione speciale, equiparando il secondo capoverso del comma 16 (mancato deposito della dichiarazione) alla perdita tout court dei requisiti per l iscrizione. Secondo il Ministero, il procedimento di cancellazione dovrà essere avviato tramite informativa alla società inadempiente, fornendo le motivazioni dell avvio della procedura e consentendo al destinatario del provvedimento un termine non superiore a dieci giorni per controdedurre. L esito di tale iter sarà documentalmente trasmesso al Giudice del Registro, il quale valuterà se disporre con propria ordinanza la cancellazione dalla sezione speciale della start-up o dell incubatore inadempiente. Pare appena il caso di ricordare che la domanda di cancellazione volontaria dalla sezione speciale è assolutamente ammissibile e ricevibile da parte del Registro delle Imprese e, come quella d ufficio, non incide in alcun modo sull iscrizione in sezione ordinaria. 6
7 Istruttoria delle pratiche di comunicazione periodica Aggiornamento informazioni (comma 14) Gli addetti in sede di istruttoria della pratica effettuano un controllo sulla correttezza formale e sulla completezza della modulistica. Mantenimento dei requisiti (comma 15) La dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al comma 15, effettuata tramite l invio telematico della dichiarazione di cui sopra, è sempre soggetta a controllo per tutte le dichiarazioni presentate. Il possesso dei requisiti attestati con detta dichiarazione è effettuato per la totalità delle start-up fino a che il numero di tali imprese iscritte sia pari o inferiore a cinquanta; superato detto limite il controllo sarà effettuato a campione, secondo criteri di casualità individuati dai responsabili dell ufficio, nella percentuale del 10%. L ufficio procede all accertamento tramite l accesso alle proprie banche dati ovvero tramite apposite richieste agli Enti depositari dell informazione o direttamente all impresa. Si fa presente che l ufficio non procederà ad alcun controllo atto a verificare la rispondenza dei titoli di studio dichiarati ai fini del possesso dei requisiti di cui al n. 2, lett. h) art. 25 (impiego di personale in possesso di dottorato di ricerca, ecc.). Controlli: periodicità Entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno gli addetti procedono alla verifica dell assolvimento degli adempimenti pubblicitari su tutte le start-up iscritte. Qualora si accerti l omissione si provvederà ad avviare il relativo procedimento conseguente, come sopra specificato. La corrente direttiva sostituisce la n. 09/2013 dell , la quale deve intendersi pertanto superata dalla data di pubblicazione della presente. I fac-simile delle dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei requisiti, da presentarsi a cura delle Start-up e degli Incubatori certificati, sono disponibili sul sito camerale all indirizzo: 7
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