\ Emanato con D.R. n Prot. n del Modificato con D.R. n Prot. n del REGOLAMENTO MASTER
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1 \ Emanato con D.R. n Prot. n del Modificato con D.R. n Prot. n del Art.1 Master universitari REGOLAMENTO MASTER 1. In attuazione dell articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, secondo quanto determinato dal decreto ministeriale 3 novembre 1999, n 509 Regolamento recante norme concernenti l autonomia didattica degli atenei ed in particolare dal comma 8 dell art. 3 e dal comma 4 dell art 7 di tale decreto, le Facoltà possono proporre l attivazione di Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari. 2. I corsi di Master universitari possono essere di primo e di secondo livello. Per accedere ai corsi di Master di primo livello è necessario aver conseguito la Laurea. Per accedere ai corsi di Master di secondo livello è necessario aver conseguito la Laurea specialistica. 3. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la Laurea o la Laurea specialistica. La durata dei Corsi di Master universitario è compresa nell ambito di almeno 1 anno accademico. 4. L offerta didattica dei Corsi di Master universitario deve essere specificamente finalizzata a rispondere a domande formative di cui è stato possibile individuare l esistenza reale sul territorio nazionale. A tale scopo l impostazione degli Ordinamenti didattici relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro. 5. Le Facoltà possono anche proporre l istituzione, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, di Corsi di Master congiunti di primo e di secondo livello 6. I Corsi di Master universitario possono essere proposti dalla Facoltà anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati, anche stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica nonché di personale, strutture ed attrezzature idonei. Art.2 Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Master universitari 1. I corsi per Master di primo e secondo livello sono istituiti con decreto del Rettore, in conformità alle disposizioni legislative e comunitarie vigenti, su proposta delle Facoltà, con delibera del Senato Accademico, previo parere della Commissione Didattica di Ateneo e del Nucleo di Valutazione di Ateneo. La proposta di istituzione di un Master deve essere presentata secondo la seguente scheda informativa che dovrà costituire parte integrante del verbale del Consiglio di Facoltà proponente:
2 SCHEDA INFORMATIVA MASTER DI **** LIVELLO A. A. PROPOSTA DI ISTITUZIONE MASTER in (denominazione) durata (minima un anno accademico) Facoltà di Coordinatore: Prof. Indirizzo Tel. Fax Settori scientifico-disciplinari coinvolti: Obiettivi formativi (descrizione): Ambiti occupazionali (descrizione) Ripartizione CFU (moduli didattici, attività didattico-opzionali, altre attività, tirocini, prova finale) Eventuali collaborazioni con soggetti pubblici o privati che consentano lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative:
3 2. Nel caso di corsi di Master Universitari consorziati tra più università italiane o straniere come pure tra l Università dell Aquila e altri enti pubblici o privati, la convenzione istitutiva può prevedere forme particolari di gestione e organizzazione. 3. L attivazione di un Corso di Master (già istituito) avviene tramite decreto rettorale, a seguito di delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione su proposta della o delle Facoltà interessate, previo parere della Commissione Didattica di Ateneo e del Nucleo di Valutazione, tenuto conto delle risorse disponibili e della richiesta didattica al momento dell attivazione. 4. La richiesta di attivazione deve essere presentata al Magnifico Rettore. A tale richiesta deve essere allegato il Regolamento Didattico, contenente precise disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di corrispondenti attività formative, il piano finanziario, nonché l elenco dei componenti di un Comitato Ordinatore, costituito da almeno 3 Docenti di Ruolo di questo Ateneo. Tale Comitato Ordinatore elegge tra i suoi membri un Coordinatore del Corso di Master Universitario che assume la responsabilità del coordinamento del Corso stesso. Il nuovo Corso di Master potrà essere attivato a partire dall inizio dell A.A. successivo alla data di approvazione. Eventuali modifiche del Regolamento Didattico successive all attivazione del Corso di Master, proposte dal Comitato Ordinatore, saranno soggette alla medesima procedura di approvazione della attivazione. 5. Le proposte di istituzione vanno deliberate dagli organi proponenti nell anno accademico antecedente quello di svolgimento e trasmesse al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione entro il 31 marzo. Le proposte di attivazione vanno deliberate dagli organi proponenti e trasmesse al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione entro il 31 maggio. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dovranno deliberare entro il mese di giugno. 6. La disattivazione di un Corso di Master, proposta dal Consiglio di Facoltà, è deliberata dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione, il Nucleo di Valutazione ed il Comitato Ordinatore del Corso di Master, per quanto di competenza. Nel caso di disattivazioni di Corsi di Master, il Senato Accademico indica le Facoltà interessate che dovranno assicurare la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo, disciplinando gli Ordinamenti didattici in tal senso. Le attestazioni di frequenza ai corsi verranno comunque acquisite entro la durata corrispondente al ciclo degli studi ed il conseguimento del relativo titolo avverrà in una durata massima pari al doppio della durata del ciclo, a partire dall anno di disattivazione. In caso contrario lo studente si intende decaduto. Art.3 Modalità per la proposta di attivazione 1. La proposta di attivazione, di cui all art. 2 deve: a) indicare gli eventuali Consigli di Corso di Studio competenti; b) illustrare gli obiettivi e le funzioni del Master anche in relazione al particolare settore occupazionale al quale si riferiscono; c) illustrare l ordinamento didattico ed il piano formativo, specificando le attività formative e di perfezionamento, dei tirocini e la suddivisione, per settore scientifico disciplinare, dei relativi crediti, nonché le modalità di svolgimento delle verifiche periodiche e della prova o delle prove finali. d) indicare le modalità di riconoscimento dei crediti eventualmente già acquisiti;
4 e) specificare la sede o le sedi di svolgimento delle attività; f) specificare il numero massimo degli ammessi, ove previsto, nonché il numero minimo di iscritti necessario per attivare il corso e le modalità di ammissione. Il Master può essere attivato solo se si iscrive il numero minimo di studenti previsto in fase di attivazione. g) indicare le collaborazioni interne ed esterne di supporto alla didattica e alla organizzazione del corso; h) indicare il piano finanziario che deve garantire la copertura economica di tutte le spese, oneri contributivi inclusi. Il piano finanziario deve prevedere un quota fissa pari a a favore dell Ateneo per la copertura delle spese fisse di utilizzo della struttura e, dopo il prelievo della quota fissa, una quota addizionale variabile del 23% destinata alle attività connesse alla gestione dei contratti di docenza del Master ed alla gestione amministrativa e finanziaria del Master stesso. La quota variabile andrà calcolata sul totale delle entrate derivanti dai contributi degli iscritti. Il rimanente 77% può essere utilizzato per le attività direttamente connesse al corso. Qualora l attività didattica prevista nell ambito di un Master si svolgesse in altra sede sulla base di convenzioni con strutture esterne, non è prevista alcuna quota fissa mentre rimane inalterata la percentuale pari al 23% delle quote di iscrizione per le attività connesse alla gestione amministrativa a carico dell Ateneo. Nel caso di finanziamenti totalmente provenienti da Enti esterni, la quota spettante all Ateneo verrà di volta in volta negoziata con l Ente finanziatore in funzione dei servizi a carico dell Ateneo. Il piano finanziario deve contemplare: il numero minimo di frequentanti Non è possibile in nessun caso modulare nuovamente il piano finanziario con un numero minimo di studenti inferiore a quello previsto l ammontare del contributo richiesto ai frequentanti, eventuali costi per la docenza, interna ed esterna, comprensivi di oneri; le spese di funzionamento generale del corso; eventuali acquisti di strumentazione e attrezzature; le somme destinate all incentivazione del personale interno e l elenco delle persone interessate, gli eventuali contributi previsti da parte di enti esterni. i) indicare gli eventuali enti e soggetti esterni che collaborano a vario titolo allo svolgimento del corso; j) indicare le eventuali agevolazioni previste per gli studenti meritevoli; k) per i master di area medica, laddove sussista la necessità di attivare percorsi formativi all interno di strutture sanitarie non universitarie, la dichiarazione delle disponibilità da parte delle direzioni amministrative di aziende o strutture ospedaliere non universitarie, di autorizzare a Docenti e Discenti lo svolgimento delle attività sanitarie formative eventualmente previste nel programma didattico. l) Indicare fra i requisiti gli eventuali titoli specialistici (Diploma di Specializzazione) richiesti per la partecipazione a Corsi di Master che prevedano programmi formativi postspecialistici
5 m) illustrare gli adempimenti che verranno intrapresi per la valutazione della attività didattica e per la pubblicazione e diffusione anche con mezzi elettronici delle informazioni riguardanti le attività connesse al Corso. Art.4 Attività didattiche del Master Universitario 1. L offerta didattica dei Corsi di Master Universitario dovrà consentire l acquisizione di almeno 60 crediti distribuiti all interno di almeno un anno accademico da parte degli studenti iscritti e sarà comprensiva di attività didattica frontale e di altre forme di addestramento, di studio guidato, di didattica interattiva e di tirocinio, di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire, in modo da garantire un efficace apprendimento. 2. La frequenza alle attività formative dei Corso di Master Universitario è obbligatoria, Il conseguimento dei crediti corrispondenti alle varie attività formative è subordinata a verifiche periodiche della formazione acquisita. Il conseguimento del Master Universitario è subordinato al superamento di una o più prove finali di accertamento, tenuto anche conto della attività di tirocinio. 3. Le procedure amministrative per giungere alla effettiva iscrizione degli studenti devono concludersi entro e non oltre il 31 dicembre. Art.5 Comitato Ordinatore e Collegio dei docenti 1. Il Corso di Master universitario e tutte le attività formative ad esso connesse sono organizzate e gestite dal Coordinatore del Comitato Ordinatore, di cui all art. 2. Il Collegio dei Docenti del Corso di Master Universitario, composto da Professori Universitari di Ruolo anche in servizio presso altri Atenei Nazionali ed Esteri nonché da esperti esterni, è convocato almeno 2 volte l anno dal Coordinatore del Comitato ordinatore ed ha competenza in merito alla programmazione didattica. 2. Il Coordinatore del Comitato Ordinatore soprintende al lavoro del Collegio stesso e rappresenta il Master a tutti gli effetti nei confronti degli studenti e dell Università dell Aquila. Art.6 Copertura finanziaria del Master Universitario 1. La copertura finanziaria delle spese necessarie alla attivazione e allo svolgimento del corso è assicurata: - dai contributi degli iscritti; - da eventuali contributi di enti e soggetti esterni; - da eventuali stanziamenti messi a disposizione dal Consiglio di Amministrazione dell Università dell Aquila; - da risorse eventualmente assicurate dalla Facoltà o dai Dipartimenti interessati. 2. I docenti in servizio presso l UAQ possono svolgere le attività di pertinenza del Corso di Master universitario nell ambito di parte del loro impegno didattico ordinario oppure come prestazione, oltre l impegno istituzionale, con eventuale compenso aggiuntivo a valere su quote delle disponibilità derivanti dai contributi dei frequentanti e da eventuali altri finanziamenti, destinati alla copertura delle spese per la docenza.
6 3.. Al personale tecnico-amministrativo in servizio presso l UAQ che, inserito nominativamente nel piano finanziario, collabori allo svolgimento delle attività del Corso di Master universitario può essere riconosciuto un premio individuale o collettivo, ove previsti nel piano finanziario, nei limiti delle disponibilità derivanti dai contributi dei frequentanti o da eventuali altri finanziamenti, previa comunicazione in sede di contrattazione decentrata, mediante inserimento delle somme, con destinazione vincolata, nel fondo accessorio di Ateneo dell anno di riferimento. 4. Salvo disposizioni particolari, l UAQ, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto da parte del Coordinatore del Comitato Ordinatore, detratta la quota di Ateneo del 23% e le somme destinate alla copertura degli incarichi di docenza e al personale tecnicoamministrativo, trasferisce la quota residua degli stanziamenti destinati al funzionamento dei corsi di Master universitari e all eventuale acquisizione di strumentazione e attrezzature alla Facoltà o, su disposizione di questa, al Dipartimento di afferenza del Docente nominato Coordinatore del Comitato Ordinatore affinché provveda alla relativa gestione. Art. 7 Norma transitoria Solo per l A.A. 2006/2007, le delibere delle Facoltà proponenti dovranno prevedere contestualmente l istituzione e l attivazione dei Master e dovranno essere trasmesse entro il 16 giugno Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione esamineranno le proposte entro il 30 giugno 2006.
Art. 3 Piano finanziario Art. 4 - Copertura finanziaria del Master Universitario
Emanato con D.R. n. 1292 2006 Prot. n. 20351 del 29.05.2006 Modificato con D.R. n. 889-2007 Prot. n. 11393 del 23.03.2007 Modificato con D.R. n. 1033 2013 Prot. n 24843 del 10.07.2013 REGOLAMENTO MASTER
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