POSITION PAPER 01/2013
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1 Risposta alla consultazione del MEF sul Regolamento ex art. 8, comma 7, lett. d), DL 13 maggio 2011,, n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106 gennaio 2013 POSITION PAPER 01/2013
2 Premessa Il Ministero dell Economia e delle Finanze (MEF) il 19 dicembre 2012 ha posto in pubblica consultazione, fino al 21 gennaio 2013, lo schema di regolamento attuativo del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (d ora in avanti Regolamento o Provvedimento). Questo Regolamento reca disposizioni attuative delle modifiche apportate alla Legge Assegni (Regio Decreto n del ) dal menzionato Decreto Legge n. 70/2011, volte ad attribuire valore giuridico alla presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari e all utilizzo della forma elettronica negli atti di constatazione del mancato pagamento (protesto e constatazione equivalente) di assegni presentati elettronicamente. L ABI, raccolte le osservazioni da un rappresentativo numero di propri Associati, ha redatto d intesa con il Consorzio ABI Lab ed il Consorzio CBI - il presente position paper di risposta alla consultazione che si trasmette al competente Dipartimento del Tesoro del MEF. Si informa, inoltre, che ha contribuito ai lavori per la redazione di questo documento anche Poste Italiane SpA in quanto soggetto che partecipa, più in generale, al progetto ABI per la Trasmissione digitale delle immagini degli assegni tra banche. Pagina 2 di 11
3 1. Considerazioni di carattere generale Il settore bancario ha da tempo sollecitato l attuazione di modifiche alla Legge Assegni volte a riconoscere valore giuridico alla presentazione al pagamento degli assegni in forma elettronica e condivide dunque ratio e contenuti dell art. 8, comma 7 del D.L. n. 70/2011. L industria bancaria intende cogliere appieno le opportunità che derivano dalle nuove disposizioni ed auspica il passaggio ad uno scenario operativo in cui l immagine dell assegno, sostituendo la materialità originale da cui è tratta, possa essere utilizzata: - ai fini della presentazione al pagamento e, più in generale, in tutti i rapporti interbancari; - per richiedere il protesto in forma elettronica dei titoli risultati impagati e per svolgere gli adempimenti previsti dalla disciplina sanzionatoria sugli assegni; - per svolgere l eventuale azione di regresso e per risolvere controversie di carattere giudiziale o stragiudiziale. Il settore ritiene opportuno che l avvio della nuova operatività possa realizzarsi in tempi il più possibile ristretti, risultando tali innovazioni fonte di maggiore efficienza nei processi di lavorazione degli assegni da parte delle banche. Il progetto di digitalizzazione degli assegni rappresenta d altronde la prima attuazione di un processo fortemente innovativo sotto molteplici profili e per tale ragione pare necessario disporre di una normativa secondaria (disposizioni attuative e regole tecniche) che elimini qualsiasi elemento di incertezza che possa frenare l innovazione. L industria bancaria ha quindi accolto con favore la pubblicazione per consultazione del Regolamento di cui, in via generale, si apprezzano i contenuti e che appare come un primo importante traguardo rispetto all obiettivo della dematerializzazione degli assegni. In particolare si condividono i contenuti dell articolo 2 ( Presentazione elettronica dell assegno ) dello schema di Provvedimento nel quale oltre a trovare più dettagliata conferma la disposizione primaria che attribuisce validità giuridica alla presentazione al pagamento in forma elettronica viene riconosciuta la possibilità di presentare al pagamento assegni mediante l invio dei soli dati contabili del titolo per i casi che saranno definiti dalle Regole Tecniche della Banca d Italia (immaginiamo secondo una linea di continuità rispetto all attuale assetto delle procedure interbancarie che vede la trasmissione dei soli dati per assegni bancari di importo fino a euro e per assegni circolari senza limiti di importo: cosiddetti assegni sotto soglia ). Si esprime apprezzamento inoltre per le soluzioni adottate con riferimento al protesto e alla constatazione equivalente, che potranno essere richiesti in modalità telematica. Pagina 3 di 11
4 Si condivide anche il rinvio alla normativa del Codice dell amministrazione digitale (CAD) in materia di conservazione delle copie informatiche. Con riferimento invece alla conservazione della materialità originale degli assegni si ritiene opportuno che venga meglio esplicitata la possibilità di procedere alla distruzione di detta materialità a seguito del processo di creazione della copia informatica che sostituisce a tutti gli effetti di legge l originale (ai sensi di quanto previsto dall art. 66, comma 2, della Legge Assegni). Il settore bancario reputa infine opportuni i rinvii alla regolamentazione della Banca d Italia (di seguito Regole Tecniche) contenuti nella bozza di Provvedimento in consultazione, fatta eccezione per taluni specifici casi (di seguito precisati) per i quali si reputa più opportuno demandare ad accordi interbancari la relativa disciplina di dettaglio. Pagina 4 di 11
5 2. Osservazioni puntuali sugli articoli del Provvedimento Art. 1 Definizioni Si propone di aggiungere la seguente definizione: «emittente : la banca o altro soggetto abilitato che emette l assegno circolare». Posto che la nuova disciplina si applica anche agli assegni circolari tale integrazione mira a ricomprendere tra le definizioni anche quella del soggetto che emette l assegno circolare. Limitare al solo negoziatore e trattario le definizioni rischia di lasciare dubbi in merito all applicabilità di tali norme anche agli assegni circolari come invece evidentemente chiarito nella normativa primaria (cfr. art. 8, comma 7, lett. b), punto 4 del D.L. n.70/2011: all art. all'articolo 86, primo comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "All'assegno circolare si applica altresì la disposizione dell'assegno bancario di cui all'articolo 31, terzo comma"). L accoglimento da parte di codesto Ministero di tale proposta dovrebbe condurre ad una revisione di tutti gli articoli del Provvedimento nell ottica di affiancare al termine trattario quello di emittente. Una proposta alternativa che risponde al medesimo obiettivo senza richiedere una rivisitazione dell intera bozza di Provvedimento potrebbe essere quella di riformulare la definizione di trattario come segue: «trattario : la banca o altro soggetto abilitato presso cui è detenuto il conto di traenza dell assegno bancario o la provvista dell assegno circolare». Art. 2 Presentazione elettronica dell assegno Si propone di modificare il comma 1 come segue: «Ai sensi dell art. 31, ultimo comma, della legge assegni, l assegno è presentato al pagamento in forma elettronica salvo specifici casi definiti con regolamento della Banca d Italia.» Al fine di realizzare modalità più efficienti e standardizzate di lavorazione degli assegni, attraverso l adozione di un unica modalità di presentazione al pagamento dei titoli tra banche, si ritiene necessario chiarire che la presentazione al pagamento deve necessariamente avvenire in modalità elettronica. La richiesta di modifica vuole quindi evitare che l utilizzo della locuzione «può» possa costituire un ostacolo per la generalizzata ed uniforme applicazione della nuova procedura basata sulla presentazione al pagamento in forma elettronica, con ricadute negative non solo per le banche ma anche per la clientela. Si è tuttavia consapevoli che escludere del tutto la possibilità che l assegno venga presentato al pagamento in modalità cartacea risulterebbe troppo stringente avendo chiaro che questa modalità risulterà per certo utilizzata nel caso di presentazione al pagamento direttamente presso lo stabilimento trattario e non potendo escludere che in taluni casi eccezionali la presentazione elettronica non risulti possibile. Per tale ragione si è voluto introdurre nella versione del Pagina 5 di 11
6 comma 1 proposta il rinvio alle Regole Tecniche della Banca d Italia per la definizione puntuale delle eventuali eccezioni alla presentazione al pagamento in forma elettronica. Con riferimento al comma 3, si ritiene opportuno limitare il rinvio alle Regole Tecniche della Banca d Italia per la sola individuazione dei casi in cui la presentazione al pagamento avviene con la trasmissione dei soli dati contabili. Si reputa infatti opportuno che le modalità attraverso le quali si procederà alla presentazione al pagamento nei casi di specie siano definite nell ambito di appositi accordi interbancari, trattandosi di aspetti di particolare dettaglio sui quali pare preferibile lasciare alle banche maggiore flessibilità d intervento. Si propone di conseguenza la seguente riformulazione del comma 3: Ai fini del comma 1, si ha altresì presentazione in forma elettronica quando nei casi stabiliti dal regolamento della Banca d Italia il trattario riceve dal negoziatore le sole informazioni di cui al comma 2. In relazione al comma 4 si evidenzia che le previsioni in esso contenute introducono delle complicazioni nel processo di lavorazione degli assegni di non poco conto in quanto il negoziatore sarebbe chiamato, per tutti gli assegni ceduti all incasso (assegni bancari e circolari di qualsiasi importo), a verificare se il titolo è pagabile nello stesso comune in cui è stato emesso ( su piazza ), in altro comune della Repubblica o in altri territori ( fuori piazza ) al fine di determinare i termini di presentazione al pagamento (e di protesto) del titolo e verificare la sussistenza del presupposto di presentazione nell ultimo giorno utile. Tale procedimento pregiudica la realizzazione di processi di lavorazione degli assegni automatizzati e più efficienti, come auspicato da codesto Ministero nella stessa relazione illustrativa del Regolamento, e, per tale motivo, si chiede l eliminazione del comma 4. Nel presupposto che, come pare doversi intendere, la disposizione di cui al comma 4 mira a garantire l adozione della modalità di presentazione elettronica al pagamento che in maniera più celere consentirebbe al trattario di poter procedere alla richiesta dell eventuale protesto, pare peraltro opportuno sottolineare quanto segue: gli assegni presentati l ultimo giorno utile risultati impagati e per i quali è necessaria la levata del protesto rappresentano un fenomeno numericamente trascurabile; la procedura d incasso degli assegni, basata sulla trasmissione delle immagini digitali che l industria bancaria intende adottare, consentirà al trattario per entrambe le ipotesi di presentazione al pagamento individuate nei commi 2 e 3 di svolgere i controlli di competenza in via anticipata rispetto alla tempistica oggi prevista nei casi di presentazione al pagamento tramite Stanza di Compensazione o in modalità Check Truncation, concedendo al trattario maggior tempo per effettuare la richiesta di levata del protesto/constatazione equivalente; Pagina 6 di 11
7 la procedura di colloquio telematico tra banche e pubblici ufficiali/banca d Italia per la levata del protesto/constatazione equivalente che dovrà essere posta in essere ai fini della realizzazione del processo in discorso garantirà verosimilmente maggiore flessibilità nella tempistica di gestione di questo processo. Qualora il Ministero ritenesse di non accogliere la proposta di eliminazione del comma 4 si suggerisce, in subordine, di riformulare la disposizione come segue: Gli assegni emessi in forma libera girati per l incasso l ultimo giorno utile possono essere presentati al pagamento dal negoziatore solo con la modalità di cui al comma 2. Si ritiene che una tale riformulazione risponderebbe all obiettivo che si rinviene nell attuale formulazione della norma, in quanto verrebbe assicurata sempre la tempestiva trasmissione delle immagini in tutti quei casi in cui può ravvisarsi l esigenza di tutela dell azione di regresso che implica la necessità di far levare il protesto richiamato esigenza non sussistente per i titoli, la maggioranza, muniti della clausola di non trasferibilità - ponendo tuttavia minori oneri a carico delle banche che sarebbero viceversa chiamate a ricorrere alla modalità di presentazione al pagamento di cui al comma 2 per tutti gli assegni a prescindere dal giorno di presentazione degli stessi. Art. 3 Tempi Si chiede di eliminare il comma 1 o, in subordine, di riformularlo come segue: «Il negoziatore presenta l assegno al pagamento al trattario, di norma e salvo casi eccezionali, il giorno lavorativo successivo a quello in cui l assegno gli è stato girato per l incasso». Sebbene possa intendersi che il termine indicato per la presentazione al pagamento da parte del negoziatore sia un termine ordinatorio, pare preferibile demandare agli accordi interbancari la definizione di aspetti riguardanti la tempistica di lavorazione degli assegni anche tenuto conto della possibilità che una banca a fronte di eventi eccezionali, trovandosi impossibilitata a rispettare tale termine, possa ritenere di non procedere alla negoziazione del titolo. Allo stato, in fattispecie eccezionali di questo tipo, le banche - negli interessi della clientela (beneficiario e traente) - procedono comunque alla negoziazione del titolo, assumendosi eventuali rischi di credito (riconoscimento della disponibilità economica al beneficiario, nei termini previsti dalla legge, in via anticipata rispetto alla definitività del ciclo di incasso). Si propone di modificare il comma 2 come segue: Nel caso di presentazione eseguita secondo le modalità di cui all art. 2, comma 3, il trattario e il negoziatore, al fine di consentire controlli di regolarità del titolo, si attivano con tempestività, rispettivamente, per richiedere e per trasmettere le Pagina 7 di 11
8 immagini degli assegni in tempo utile per l eventuale invio dell esito impagato del titolo. La proposta di riformulazione tiene fermo l obiettivo di consentire al trattario di eseguire i controlli di regolarità del titolo anche nei casi di presentazione al pagamento secondo le modalità di cui all art. 2, comma 3, entro i termini previsti per l invio dell eventuale esito impagato del titolo (2 giorni lavorativi successivi alla data di presentazione al pagamento). Le modifiche richieste consentirebbero tuttavia di non circoscrivere al solo negoziatore le responsabilità connesse all esecuzione di determinate attività (l invio dell immagine nel caso in esame) funzionali al controllo del titolo, che dovrebbero invece gravare anche sul trattario (che deve attivarsi per richiedere l immagine dell assegno). Il comma 3 dell art. 36 del d.lgs. n. 11/2010 richiamato dall art. 3, comma 3, dello schema di regolamento - ha apportato modifiche all art. 2, comma 1, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n Il citato comma 1 dell art. 2 del dl n. 78/2009 è stato poi abrogato dall art. 6, comma 1-bis, lett. d), d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall art. 4, comma 1, d.lgs. 14 dicembre 2010, n Per tale motivo si ritiene necessario far riferimento all art. 120 del TUB. Il comma 3 potrebbe essere quindi riformulato in questo modo: Resta fermo quanto previsto dall art. 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n Art. 4 Protesto e constatazione equivalente Nel condividere i contenuti del comma 1, secondo cui per un assegno presentato al pagamento in forma elettronica il protesto o la constatazione equivalente devono essere richiesti esclusivamente in modalità telematica, pare opportuno chiarire - in un ottica di massima standardizzazione e razionalizzazione dei processi - che la richiesta di protesto e della constatazione equivalente possano essere gestite con tale modalità anche laddove gli assegni siano presentati al pagamento in modalità cartacea; modalità questa per certo prevista nel caso di presentazione direttamente presso il trattario e per gli altri eventuali casi definiti anch essi con Regole Tecniche della Banca d Italia (si vedano le nostre considerazioni relative all art. 2, comma 1). Del resto tale impostazione risulta coerente con quanto emerge nel commento all art. 4 della relazione illustrativa. Sotto altro profilo, si chiede di eliminare dal comma 1 il riferimento al negoziatore, prevedendo invece un generico riferimento alla richiesta di protesto che potrà essere disposta in coerenza con quanto previsto dalla Legge Assegni (che non fa mai espresso riferimento al negoziatore) e secondo la prassi ordinaria che in taluni casi vede peraltro la disponibilità di informazioni e documenti utili ai fini del protesto presso il trattario. Pagina 8 di 11
9 Ciò premesso, si riporta di seguito la proposta di riformulazione del comma 1 dell art. 4: «In caso di mancato pagamento di un assegno presentato al pagamento in forma elettronica o cartacea, l eventuale richiesta di protesto o della constatazione equivalente viene eseguita esclusivamente in modalità telematica secondo le regole definite nel Regolamento della Banca d Italia.». Deve intendersi che anche le previsioni contenute al comma 2 dell art. 4 (il protesto o la constatazione equivalente vengono effettuati in modalità telematica esclusivamente sulla base dell immagine dell assegno e delle informazioni ricevute) dovrebbero trovare applicazione anche con riferimento ad assegni presentati al pagamento in forma cartacea, in coerenza con la proposta di riformulazione del comma 1. Si reputa tuttavia che l attuale formulazione del comma 2 possa già ricomprendere tale casistica qualora accolta la modifica richiesta al comma 1. Si propone la seguente riformulazione del comma 3: L azione di regresso per gli assegni con più girate, presentati al pagamento in forma elettronica può essere esercitata dal portatore purché il rifiuto del pagamento ai sensi dell'art. 45 della legge assegni sia constatato in forma elettronica." Tale riformulazione limiterebbe la necessità di levare il protesto ai soli casi in cui sussistono esigenze di tutela dell'azione di regresso, con conseguente contenimento dei costi a carico della banca. Si propone, inoltre, di riformulare il comma 4 come segue: Il portatore riceve copia informatica o analogica degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica o cartacea e degli eventuali documenti elettronici che ne attestano il mancato pagamento secondo le regole definite nel Regolamento della Banca d Italia. Se il portatore riceve copia analogica dell assegno presentato al pagamento in forma elettronica o cartacea, la conformità di tale copia rispetto al documento informatico da cui è tratta è attestata dal negoziatore. La modifica proposta mira a chiarire che la banca negoziatrice così come da normativa primaria garantisce la conformità della copia informatica dell assegno rispetto all originale da cui è tratto - è anche legittimata a creare e consegnare all occorrenza al portatore una copia su supporto analogico dell immagine dell assegno. Art. 5 Sicurezza Si chiede di eliminare il comma 2 che rinvia alle Regole Tecniche della Banca d Italia in tema di requisiti uniformi dei moduli cartacei, ritenendo più opportuno che la definizione di tali aspetti sia demandata ad accordi interbancari. Pagina 9 di 11
10 Art. 6 Dematerializzazione degli assegni e conservazione sostitutiva Posto che l'art. 66, comma 2, della legge assegni individua la finalità (sostituzione ad ogni effetto di legge delle copie informatiche agli originali) per cui è prevista la possibilità di incaricare soggetti terzi per la trasformazione dei titoli cartacei, si richiede, al comma 1, di sostituire la locuzione "Ai sensi" con "Ai fini". Il comma risulterebbe quindi: Ai fini di quanto previsto dall art. 66, comma 2, della legge assegni, le banche e gli altri soggetti abilitati, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, possono incaricare soggetti terzi per effettuare la trasformazione elettronica degli assegni cartacei Si propone di riformulare il comma 2 come segue: La copia informatica degli assegni è conservata in conformità con quanto previsto dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle relative norme di attuazione, in materia di conservazione sostitutiva di documenti informatici. Resta fermo che la copia informatica degli assegni produce, anche nel periodo precedente la suddetta conservazione, gli effetti ad essa attribuiti dall art. 66, comma 2 come modificato dall art. 8, comma 7, del Decreto Legge 13 maggio n. 70/2011». La modifica proposta lascia invariati i contenuti della disposizione come previsti dal Ministero e vuole meramente fornire elementi di chiarimento utili per meglio circostanziare il rinvio alla parte rilevante della più ampia disciplina del CAD e per confermare in maniera più esplicita la validità della copia informatica dell assegno sin dalla sua fase di creazione. Si apprezzano i contenuti del comma 3 nel quale pare potersi leggere che decorso il periodo di sei mesi la materialità originale del titolo può essere distrutta. Si ritiene infatti che in relazione alle modifiche introdotte con Decreto Legge n. 70/2011 e considerata la natura degli assegni, la materialità del titolo una volta creata l immagine ad esso conforme non possa che essere definitivamente distrutta presso il negoziatore per evitare il rischio di una doppia circolazione. In altri termini non si ritiene possibile ipotizzare che nel nuovo scenario operativo possano in un determinato momento coesistere la materialità originale e la copia informatica ad essa conforme che, in quanto tale, sostituisce e priva di efficacia la materialità. Si ritiene peraltro, sotto altri profili, che il mantenimento della materialità presso le banche per un periodo di tempo di 6 mesi potrebbe frenare un reale processo di cambiamento fondato sul pieno riconoscimento della validità del documento informatico da parte di tutti gli attori coinvolti (clientela, Pubblici Ufficiali, Autorità giudiziaria, ecc.) i quali, nel periodo in cui la materialità è ancora presente, potrebbero voler disporre solo di questa per le diverse finalità previste (risoluzione di controversie giudiziali e stragiudiziali). Per dare dunque effettività alle nuove disposizioni si reputa che la previsione di mantenimento della materialità per un periodo di tempo di sei mesi potrebbe risultare negativa. Pagina 10 di 11
11 Premesso quanto sopra, si è consapevoli delle difficoltà che potrebbero emergere in sede di prima attuazione di un processo così innovativo e per tale ragione l industria bancaria, fortemente convinta della necessità di procedere alla distruzione della materialità per le motivazioni sopra indicate, non esclude che si possa giungere alla completa dematerializzazione, con conseguente distruzione della materialità, solo decorso un congruo periodo di rodaggio della nuova procedura. Tenuto conto di tutto quanto precede si propone una riformulazione del comma 3 come segue: Gli assegni cartacei possono essere distrutti una volta completato il processo di conservazione a norma della copia informatica ad essi conforme. Pagina 11 di 11
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