Le principali novità fiscali 2015

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1 Le principali novità fiscali 2015 Disciplina degli appalti e novità in materia di autotrasporto Avv. PAOLO DEL GRANDE DEL GRANDE NINCI Associati paolo.delgrande@delgrandeninci.it Porcari, 12 febbraio 2015

2 Argomenti trattati - Definizione giuridica e differenze tra contratto di appalto e contratto d opera; - Responsabilità solidale del committente nel contratto di appalto: 1) Art. 29 D. Lgs 276/2003 (Legge Biagi) 2) Art. 35 comma 28-28ter D.L.223/2006 (Decreto Bersani) 3) Il decreto semplificazioni 4) Gli aspetti processuali della responsabilità solidale - Contratto di sub-fornitura: L. 192/1998; - Il contratto di autotrasporto, le novità normative introdotte dalla Legge stabilità in materia di responsabilità e tracciabilità dei pagamenti.

3 Il contratto di appalto Art. 1655: «.. l appalto è il contratto con il quale una parte assume, con propria organizzazione dei mezzi e con gestione a proprio rischio, il compimento di un opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro»

4 Due tipologie di appalto: - Appalto d opera: modificazione dello stato materiale di cose preesistenti; - Appalto di servizi: utilità messa a disposizione a favore di un altro soggetto. L appaltatore gode di completa autonomia nell organizzare i mezzi e i propri dipendenti nel corso dei lavori

5 Il contratto d opera Art. 2222: «.. contratto mediante il quale una persona si obbliga, dietro corrispettivo, a compiere un opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione, nei confronti del committente»

6 Differenze significative tra contratto di appalto e contratto d opera - Contratto di appalto: l esecuzione dell opera o del servizio avviene tramite un organizzazione di tipo imprenditoriale - Contratto d opera: l esecuzione dell opera o del servizio avviene tramite il lavoro prevalente del prestatore d opera e dei suoi collaboratori

7 Responsabilità solidale in materia di appalti Art c.c.: «.. tutela dei crediti degli ausiliari dell appaltatore coloro che, alle dipendenze dell appaltatore, hanno dato la loro attivita per eseguire l opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda..»

8 Responsabilità solidale in materia di appalti (2) L azione, come ha chiaramente stabilito la giurisprudenza di legittimità, si fonda su quattro presupposti: 1. L esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un imprenditore che, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, esercita un attività diretta al compimento di un opera o di un servizio nei confronti di un determinato committente verso un corrispettivo (art c.c.); 2. L esecuzione della prestazione lavorativa per il compimento di quella particolare opera o di quello specifico servizio commissionati da quel determinato committente; 3. L esistenza di un credito di lavoro in capo ai suddetti lavoratori, inadempiuto da parte dell appaltatore o datore di lavoro (art e segg. c.c.); 4. In pari tempo, l esistenza di un credito dell appaltatore verso il committente in relazione al compimento dell opera o del servizio commissionatogli (art c.c.).

9 Responsabilità solidale in materia di appalti (3) Ricorrendo tutti questi elementi, la legge prevede che i lavoratori, mediante l esercizio di un azione contro il committente, possano conseguire direttamente da quest ultimo la minor somma fra quanto loro spetta in conseguenza del rapporto di lavoro e quanto e dovuto dal committente all appaltatore in relazione al contratto d appalto. Alla luce di tali elementi, e stato osservato che l art c.c. prevede un azione eccezionalmente concessa a maggior tutela dei lavoratori nei confronti di chi, pur restando estraneo ai rapporti individuali di lavoro, si e comunque avvalso del risultato della prestazione degli ausiliari dell appaltatore il diritto sostanziale cioe la facoltà dell ausiliario di far valere il proprio credito di lavoro direttamente nei confronti del debitor debitoris, fermo restando naturalmente il diritto del lavoratore di rivolgersi anche contro l appaltatore.

10 L art. 29 della L. 276/2003 (Legge Biagi) Regola la responsabilità solidale nell ambito dell appalto di opere e servizi a carico del committente per i crediti retributivi vantati dai lavoratori dipendenti verso il datore di lavoro-appaltatore e per le obbligazioni contributive di cui sono titolari gli enti previdenziali. Tale tutela, che ha il suo antecedente nell art. 3 della L. 1369/60, è stata estesa dal D.L. 76/2013 anche al lavoratore autonomo, sempre in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa.

11 Oggetto della solidarietà In base al testo della norma in esame in caso di appalto di opere o servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro, è obbligato in solido con l appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-appaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti. Rispetto all art c.c. quindi la solidarietà si estende a tutto il credito retributivo e non è contenuta nei limiti del debito che il committente ha verso l appaltatore al tempo della domanda; l art. 29 D.lgs 276/2003 non prevede alcuna possibilità di esonero (esimente) per il committente dalla responsabilità solidale, né alcuna limitazione della stessa.

12 Oggetto della solidarietà (2) La responsabilità solidale prescritta dall art. 29 D.lgs 276/2003 si aggiunge a quella prevista a carico del committente dall art c.c. ed amplia la tutela in favore dei lavoratori addetti ad un appalto rispetto a quella stabilita dal codice civile. Le due tutela (art c.c. e art. 29 D.lgs 276/2003) hanno una distinta sfera di applicazione in ambito processuale e possono essere cumulate. Entrambe presuppongono però che il credito fatto valere dal lavoratore si riferisca a crediti maturati nell ambito dell appalto: in nessun caso quindi possono essere fatti valere nei confronti del committente crediti, pur relativi al rapporto di lavoro, ma che non siano in relazione di corrispettività con le prestazioni effettuate per eseguire l appalto.

13 Art 35 comma 28-28ter del D.L. 223/2006 (decreto Bersani) Ha previsto in materia di responsabilità solidale che l appaltatore risponda in solido con il sub-appaltatore dell effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore

14 Decreto Bersani (2) La norma è stata in seguito modificata e poi riscritta integralmente dall art. 13ter del D.L. 83/2012 per stabilire, nella sua ultima versione (poi abrogata) che nell ambito dei contratti di appalto di opere e servizi conclusi da soggetti IVA (norma che si applica anche ai lavoratori autonomi) l appaltatore risponde in solido con il subappaltatore - nei limiti dell ammontare dovuto - del versamento all Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell IVA dovuta dal sub-appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell ambito del rapporto di sub-appalto.

15 Decreto Bersani (3) La responsabilità solidale non è prevista opera (esimente) se l appaltatore verifica - prima del versamento del corrispettivo - che gli adempimenti fiscali (ritenute e IVA), scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal sub-appaltatore, acquisendo la relativa documentazione (asseverazione rilasciata da Patronato CAF ovvero da professionisti abilitati, ovvero per autocertificazione); l appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto fino all esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore.

16 La circolare 40/E/2012 (Agenzia delle Entrate) L Agenzia delle Entrate ha cercato, tramite questa circolare, di chiarire il contenuto della materia trattata dal Decreto Bersani (il D.L. 223/2006). Oltre a stabilire la decorrenza della normativa a partire dai contratti di appalto conclusi successivamente alla data del 12 agosto 2012 l interpretazione del testo normativo da parte dell Agenzia delle Entrate prevederebbe una estensione della responsabilità solidale anche al committente (e non più solo all appaltatore). Invero, la vecchia normativa prevedeva per il committente solo una sanzione amministrativa da a in caso di pagamento all appaltatore prima di aver verificato che gli adempimenti in materia fiscale (ritenute IRPEF lavoro dei dipendenti e IVA) fossero stati correttamente eseguiti da quest ultimo.

17 Il c.d. Decreto Semplificazioni e l abrogazione del Decreto Bersani Con il D.L. 175/2014, c.d. decreto semplificazioni, è stata abrogata l intera norma di riferimento con conseguente pertanto abrogazione degli adempimenti richiamati dalla stessa.

18 Il c.d. Decreto Semplificazioni e l abrogazione del Decreto Bersani (2) Per i contratti di appalto e sub-appalto conclusi successivamente alla data di decorrenza del decreto Bersani, norma sanzionatoria in esame - ovvero il 12 agosto si applica il principio del favor rei: essendo la norma abrogata dal decreto semplificazioni, non si applicherà più per il committente la sanzione prevista dall art. 35 comma 28-28ter (sanzione tra e ). Dovrebbe invece permanere - in base ad un interpretazione della Circolare 31/E dell Agenzia delle Entrate - la responsabilità solidale in capo all appaltatore per il mancato versamento delle sole ritenute IRPEF.

19 Il c.d. Decreto Semplificazioni e l abrogazione del Decreto Bersani (3) Il Decreto Semplificazioni provvede ad abrogare la disposizione contenuta dall art. 35 comma 28-28ter senza però intaccare la disciplina recata dall art.29 D.Lgs 276/2003 (Legge Biagi) per quanto attiene alla responsabilità solidale negli appalti del committente, in relazione al trattamento retributivo e contributivo dei lavoratori che permane entro il limiti di due anni dalla cessazione dell appalto, limitatamente ai debiti relativi al periodo di esecuzione del contratto stesso.

20 Il c.d. Decreto Semplificazioni e l abrogazione del Decreto Bersani (4) Così, come detto, in caso di appalto di opere e servizi, il committente imprenditore è obbligato in solido con l appaltatore, nonché con gli eventuali sub-appaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell appalto, a corrispondere ai lavoratori: - trattamenti retributivi; - quote di TFR maturate nel periodo di esecuzione dell appalto; - contributi previdenziali; -premi assicurativi dovuti nel periodo di esecuzione dell appalto. Restano esclusi dalla responsabilità solidale ex art. 29 D.lgs 276/2003 invece gli obblighi per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell inadempimento.

21 Aspetti processuali Il committente o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento, insieme all appaltatore e con gli eventuali sub-appaltatori. Nella prima difesa il committente può eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell appaltatore medesimo e degli eventuali sub-appaltatori. Così il Giudice, accertata la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente solo dopo l infruttuosa escussione del patrimonio dell appaltatore o del sub-appaltatore; il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

22 Aspetti processuali (2) La responsabilità solidale ex art. 29 D.lgs (Legge Biagi) non prevede alcun esimente - esonero da responsabilità - né alcuna limitazione e/o attenuazione della stessa, come invece prevedeva in determinati casi il Decreto Bersani oggi abrogato. Per ragioni di tutela preventiva, è fortemente consigliato di acquisire e richiedere il DURC.

23 Il contratto di subfornitura Legge 192/98 Con tale contratto un imprenditore si impegna ad effettuare per conto di un impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque utilizzati nell ambito dell attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall impresa committente. Perché si configuri la sub-fornitura è necessario quindi che sussista la soggezione tecnologica del sub-fornitore ossia la dipendenza dal knowhow del committente e la strumentalità della prestazione rispetto al ciclo produttivo del committente.

24 Il contratto di subfornitura Legge 192/98 (2) Il contratto di sub-fornitura deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità e deve necessariamente contenere i seguenti elementi: - indicazione dei requisisti specifici del bene o del servizio richiesti dal committente mediante precise indicazioni che consentano l individuazione delle caratteristiche costruttive e funzionali o anche attraverso il richiamo a norme tecniche che, quando non siano di uso comune per il sub-fornitore o non siano oggetto di norme di legge o regolamentari, devono essere allegate in copia; - prezzo pattuito; - termini e modalità di consegna, di collaudo e di pagamento.

25 Il contratto di subfornitura Legge 192/98 (3) Quando non sia concretamente praticabile la strada della stipula di un contratto vero e proprio, è sufficiente che: - negli ordini dei clienti vengano indicate: 1) le caratteristiche tecniche del bene/servizio da fornire; 2) il prezzo pattuito e le relative modalità; 3) le modalità ed i termini di consegna e collaudo; 4) una dicitura del tipo contratto di sub-fornitura ai sensi della L. 18 giugno 1998 n. 192.

26 Il contratto di subfornitura Legge 192/98 (4) Nella conferma d ordine invece dovrà essere riportata una dicitura del tipo ai sensi dell art. 13bis D.L.22 giugno 2012 n. 83 convertito nalla L. 7 agosto 2012 n. 134 confermiamo che, mediante la presente conferma d ordine riferita al Vostro ordine n. del risulta posto in essere in forma scritta un contratto di sub-fornitura ai sensi della L. 18 giugno 1998 n In questo modo può dirsi che tutti gli elementi fondanti del contratto di fornitura siano rispettati.

27 Contratto di autotrasporto Il contratto di trasporto trova la sua disciplina negli artt e segg. del Codice Civile che trattano prima il contratto di trasporto di persone e poi il contratto di trasporto di cose. Il contratto di trasporto si distingue dal contratto di appalto essenzialmente in quanto ha ad oggetto uno specifico e tipizzato servizio ed in quanto al mittente ed al destinatario è preclusa la verifica del servizio in corso d opera; Il contratto di trasporto di cose è un contratto consensuale di risultato caratterizzato dal fatto che il vettore assume personalmente la responsabilità del trasporto delle cose sino alla destinazione finale concordata anche se si avvale dell opera di altri vettori con contratto di sub-trasporto.

28 Contratto di autotrasporto (2) La legge stabilità n. 190/2014 art. 1 commi 234 ss. ha previsto la normativa della responsabilità solidale per il contratto di autotrasporto; invero, all atto della conclusione del contratto il vettore è tenuto a fornire al committente un attestazione rilasciata dagli Enti previdenziali, di data NON anteriore ai tre mesi, dalla quale risulti che l azienda di autotrasporti è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

29 Contratto di autotrasporto (3) Nel caso in cui il committente non richieda l attestazione in oggetto, le conseguenze sono diverse a seconda che il contratto sia in forma scritta o meno: - il contratto ha forma scritta: il committente che non effettua le verifiche deve ritenersi obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali subvettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, contributivi previdenziali e assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde il responsabile dell inadempimento. -il contratto non ha forma scritta: il committente che non esegue la verifica, oltre a dover corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, contributivi e assicurativi agli enti competenti, si assume anche l onere relativo all inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada commesse nell espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.

30 Il Decreto «Sblocca Italia» In materia di auto trasporti e al solo fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, viene previsto che tutti i soggetti della filiera autotrasporti provvedano al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto merci su strada, indipendentemente dall importo dovuto, mediante: - strumenti elettronici di pagamento (carte di credito e di debito, bancomat); - Assegni, bonifici bancari o postali; - ogni altro strumento idoneo a garantire la tracciabilità.

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