La Valutazione dei Rischi

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1 Progetto Green Safety: attività di formazione relative al progetto sperimentale per la promozione e la diffusione della sicurezza sul lavoro e nell'uso delle macchine agricole nel contesto t rurale e stradale SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Introduzione al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 1 Il Quadro Normativo di riferimento Principali Attori della Sicurezza Gli Adempimenti richiesti dalla legge La Valutazione dei Rischi 2

2 Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 Supplemento Ordinario n. 108) Legge n. 88 del 7 Luglio 2009 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle Comunità europee - Legge comunitaria (S.O.G.U. n. 161 del ) Decreto Legislativo n. 106 del 3 Agosto 2009 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (S.O.G.U. n. 142 del ) in vigore dal 20 agosto 2009 Legge n. 136 del 10 Agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (S.O.G.U. n. 196 del ) Decreto Interministeriale del 22 luglio 2011 Proroga dell'entrata in vigore del decreto 11 aprile 2011 recante disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'all. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo. 3 Struttura del Decreto 4

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4 Definizioni (art. 2) Datore di Lavoro (DL) Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Lavoratore Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Azienda Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato. 7 TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 62 - Definizioni 1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all interno dell azienda o dell unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell azienda d o dell unità produttiva accessibile al lavoratore nell ambito del proprio lavoro. 2. Le disposizioni di cui al presente Titolo non si applicano: a) ai mezzi di trasporto; b) ai cantieri temporanei o mobili; c) alle industrie estrattive; d) ai pescherecci d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un azienda agricola o forestale. 8

5 Ai sensi dell art. 2 lett. b) nelle P.A. (art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001) per Datore di Lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario i non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell ubicazione edell ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, odi individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l organo di vertice medesimo. 9 Definizioni (art. 2) Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (SPP) Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all azienda finalizzati all attività ità di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) Persona in possesso delle capacità e dei requisiti iti professionali di cui all articolo l 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l). Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Medico Competente (MC) Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all art. 38, che collabora, secondo quanto previsto all art. 29, c. 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto. 10

6 Sorveglianza Sanitaria Definizioni (art. 2) Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell attività lavorativa. Prevenzione Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell integrità dell ambiente esterno. Salute Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un assenza di malattia o d infermità. Sistema di promozione della salute e sicurezza Complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione i dei programmi di intervento t finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori. 11 Definizioni (art. 2) Valutazione dei Rischi Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell ambito dell organizzazione in cui essi prestano la propria p attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. Pericolo Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni. Rischio Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. Norma Tecnica Specifica tecnica, approvata e pubblicata da un organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normazione, la cui osservanza non sia obbligatoria. 12

7 Definizioni (art. 2) Formazione Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi. Informazione Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; Addestramento Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro; Modello di Organizzazione e di Gestione Modello organizzativo e gestionale per la definizione e l attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell art. 6, c. 1, l. a) del D.Lgs. 08/06/2001 n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione i delle norme antinfortunistiche t i e sulla tutela della salute sul lavoro. 13 MISURE GENERALI DI TUTELA (art. 15) a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) la programmazione della prevenzione; c) l eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) il rispetto dei principi ergonomici nell organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; e) la riduzione dei rischi alla fonte; f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; 14

8 MISURE GENERALI DI TUTELA (art. 15) h) l utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; l) il controllo sanitario dei lavoratori; m) l allontanamento del lavoratore dall esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l adibizione, i ove possibile, ad altra mansione; 15 MISURE GENERALI DI TUTELA (art. 15) n) l informazione e formazione adeguate per i lavoratori; o) l informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; p) l informazione e formazione adeguate per i RLS; q) l istruzioni adeguate ai lavoratori; r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso a l adozione di codici di condotta e di buone prassi; u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; v) l uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. Le misure relative alla sicurezza, all igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. 16

9 La struttura aziendale La struttura per la sicurezza DATORE DI LAVORO DIRIGENTE PREPOSTO LAVORATORE RSPP Responsabile Servizio Prevenzione Protezione ASPP Addetto Servizio Prevenzione Protezione MC Medico Competente RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 17 Articolo 16 - Delega di funzioni 1. La delega di funzioni i da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti tti i requisiti iti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto 2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. 3. La delega di funzioni non esclude l obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all articolo articolo 30, comma 4. 3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate. 18

10 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI (art. 17) 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall articolo 28 (Documento di Valutazione dei Rischi DVR); (punibile con ammenda da a euro in assenza degli elementi di cui all articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all articolo 29, commi 2 e 3; ammenda da a euro in assenza degli elementi di cui all articolo 28, comma 2, lettere a) primo periodo ed f) la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP); (punibile con arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da a 6.400) 19 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art. 18) Il datore di lavoro e i dirigenti devono: a) nominare il medico competente per l effettuazione leffettuazione della sorveglianza sanitaria. b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell emergenza; d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente, ove presente; e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) richiedere l osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione; 20

11 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art. 18) g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento; n) consentire ai lavoratori di verificare mediante il RLS l applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; (Ammenda da a euro) p) elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze; q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno; 21 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art. 18) r) comunicare in via telematica all INAIL e all IPSEMA, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un assenza dal lavoro superiore a tre giorni (tale obbligo si considera assolto per mezzo della denuncia di cui all articolo 53 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124); 22

12 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art. 18) s) consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 50); t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato; u) nell ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento; v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la Riunione Periodica (art. 35); z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; 23 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art. 18) aa) comunicare in via telematica all INAIL e all IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;(sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro) bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. ità (Sanzione amministrativa i ti pecuniaria i da a euro) 1-bis. L obbligo di cui alla lettera r), del comma 1, del presente articolo relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell evento, decorre dalla scadenza del termine di 6mesi dall adozione del decreto interministeriale di cui all articolo 8, comma 4; Il Ministero, sentito il parere della Direzione Generale per l Attività Ispettiva ha precisato che: in attesa dell emanazione emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all art. 8, comma 41, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, [ ], sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso. Il registro infortuni deve essere redatto conformemente al modello approvato con D.M. 12 settembre 1958 così come modificato dal D.M. 5 dicembre 1996, istitutivo dello stesso e tuttora tt in vigore, vidimato presso l A.S.L. competente t per territorio i e conservato, a disposizione dell organo di vigilanza, sul luogo di lavoro. 24

13 L art Lart. 18 comma 3 D.Lgs. 81/2008 prevede che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell amministrazione tenuta alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal TU, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all amministrazione competente o al soggetto che ne ha l obbligo giuridico. idi 25 La figura del dirigente è individuata in colui che organizza l attività lavorativa e vigila sulla stessa. Quella del preposto nel soggetto che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori. Nella P.A. l'individuazione del preposto ai fini della sicurezza sul lavoro viene fatta avendo riguardo ai compiti effettivamente svolti da un soggetto indipendentemente dall'inquadramento contrattuale. Gli obblighi specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro si concretizzano nella vigilanza senza soluzione di continuità delle modalità di effettuazione del lavoro e del rispetto della normativa da parte del singolo lavoratore, oltre che della segnalazione al dirigente e/o datore di lavoro di eventuali inadempienze o necessità in materia di sicurezza. 26

14 OBBLIGHI DEL PREPOSTO (art. 19) a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere; f) segnalare tempestivamente al DL o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione (art. 37). 27 OBBLIGHI DEI LAVORATORI (art. 20) Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al DL, ai dirigenti e ai preposti, all adempimentoadempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; 28

15 OBBLIGHI DEI LAVORATORI (art. 20) I lavoratori devono in particolare: d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al DL, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l obbligo di cui alla lettera f) per eliminare i o ridurre le situazioni i i di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 29 OBBLIGHI DEI LAVORATORI (art. 20) Il lavoratori idevono in particolare: f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. 30

16 Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell impresa familiare di cui all articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi 1. I componenti dell impresa familiare di cui all articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III; b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III; c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. 31 Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell impresa familiare di cui all articolo articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi 2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: a)beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; b) )partecipare p a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le revisioni di cui all articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. 32

17 Articolo 21 - Disposizioni ioni relative e ai componenti dell impresa familiare di cui all articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi SANZIONI Penali Sanzioni per i componenti dell impresa familiare di cui all articolo 230-bis del cod. civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti Art. 21, co. 1, lett. a), b): arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro [Art. 60, co. 1, lett. a)] Amministrative Sanzioni per i componenti dell impresa familiare di cui all articolo 230-bis del cod. civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti Art. 21, co. 1, lett. c): sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 [Art. 60, co. 1, lett. b)] 33 IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (art. 31) 1. Il DL organizza il servizio di prevenzione e protezione all interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo. 2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all articoloarticolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell espletamentoespletamento del proprio incarico. 3. Il DL può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l azione di prevenzione e protezione del servizio. 4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all interno dell azienda ovvero dell unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all articolo Ove il DL ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia. 34

18 COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (art. 33) Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) all individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all art. 28 (elaborazione DVR) e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare p alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all articolo 35; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all articolo 36. I componenti del servizio i di prevenzione e protezione sono tenuti ti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro. 35 ALLEGATO II CASI IN CUI E CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (articolo 34) 1. Aziende artigiane e industriali *... fino a 30 lavoratori 2. Aziende agricole e zootecniche... fino a 30 lavoratori 3. Aziende della pesca... fino a 20 lavoratori 4. Altre aziende... fino a 200 lavoratori * Escluse le aziende industriali di cui all art art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del Decreto, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private. 36

19 LA RIUNIONE PERIODICA (art. 35) 1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il DL, direttamente o tramite il SPP, indice almeno una volta all anno una riunione cui partecipano: a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP); c) il medico competente, ove nominato (MC); d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). 2. Nel corso della riunione il DL sottopone all esame dei partecipanti: a) il documento di valutazione dei rischi (DVR); b) l andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della s. sanitaria; c) )i criteri idi scelta, le caratteristiche ti tecniche e l efficacia i dei idpi; d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. (Sanzione amministrativa pecuniaria da a 6.600) 5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione. (Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro per il datore di lavoro dirigente) 37 GESTIONE DELLE EMERGENZE (art. 43) Il DL organizza i necessari rapporti con i servizi i pubblici i competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell emergenza. Il DL designa preventivamente i lavoratori di cui all art. 18, c. 1, lettera b). Il DL informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare. Il DL programma gli interventi, i prende i provvedimenti i e dà istruzioni i i affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro. Il DL adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili. Il DL garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. (Arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da a euro il datore di lavoro - dirigente) 38

20 GESTIONE DELLE EMERGENZE (art. 43) Il DL adotta i provvedimenti i necessari affinché qualsiasi i lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili. (Arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da 750 a euro il datore di lavoro - dirigente) Il DL garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello ll di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. (Arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da a euro il datore di lavoro - dirigente) I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. (Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro per il lavoratore) Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell azienda o dell unità produttiva. 39 PRIMO SOCCORSO (art. 45) Le caratteristiche i minime i delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti i i del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal D.M. 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. PREVENZIONE INCENDI (art. 46) Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l incolumità dei lavoratori. (arresto da due a quattro mesi o ammenda da a euro il datore di lavoro - dirigente) Fino all adozioneadozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell Interno in data 10 marzo

21 Informazione ai lavoratori (Articolo 36 ) 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 (Primo Soccorso) e 46 (Gestione Emergenze); d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP), e del medico competente (MC). (Arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da a euro il datore di lavoro - dirigente) 41 Informazione ai lavoratori (Articolo 36 ) 2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività ità di protezione e prevenzione adottate. t 4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo. (Arresto da due a quattro mesi o ammenda da a euro per il datore di lavoro - dirigente) 42

22 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (Articolo 37 ) 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell azienda. (Arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da a euro il datore di lavoro dirigente) 6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all evoluzione dei rischi o all insorgenza di nuovi rischi. 43 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (Articolo 37 ) 7. I dirigenti e i preposti ricevono, a cura del datore di lavoro, un adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. (Arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da a euro il datore di lavoro dirigente) 9. I lavoratori incaricati dell attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell emergenza devono ricevere un adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico (Arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da a euro il datore di lavoro dirigente) 10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. (Arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da a euro il datore di lavoro dirigente) 44

23 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (Articolo 37 ) La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l attività del datore di lavoro, durante l orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. 45 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (art. 47) In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai ilavoratori idella azienda al loro interno. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. Qualora non si proceda alle elezioni, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza territoriale) e 49 (Rappresentante t dei Lavoratori per la Sicurezza di sito produttivo), salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 46

24 ATTRIBUZIONI DEL RLS (art. 50) E consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva. E consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente. E consultato in merito all organizzazione della formazione. Il RLS accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni. Partecipa alla riunione periodica di cui all articolo 35. Riceve una formazione adeguata (art. 37). Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali. 47 ATTRIBUZIONI DEL RLS (art. 50) Promuove l elaborazione, l individuazione e l attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l integrità fisica dei lavoratori; Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; Avverte il Responsabile dell azienda/dirigente/datore di Lavoro dei rischi individuati nel corso della sua attività. Fa proposte in merito alla attività di prevenzione. Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. 48

25 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Il numero minimo di rappresentanti che devono essere presenti in tutte le aziende: o Un rappresentante nelle aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori; o Tre rappresentanti nelle aziende o unità produttive sino a 1000 lavoratori; o Sei rappresentanti nelle aziende o unità produttive con oltre 1000 lavoratori; in tali aziende il numero degli "RLS può essere aumentato mediante accordi interconfederali o contrattazione collettiva. Sono confermate le prerogative del "RLS attribuite dall art. 19 del D.Lgs. 626/94 (compiti consultivi e di controllo) ed il richiamo alla contrattazione collettiva per la definizione delle modalità di esercizio delle sue attribuzioni. RLS ha il diritto di ricevere copia del DVR e del DUVRI (sia dal "RLS" del committente che dal "RLS" dell appaltatore). Le funzioni di RLS e di RSPP non sono cumulabili in capo allo stesso soggetto. E introdotto un onere per le aziende o unità produttive per la mancata elezione del RLS; è previsto il contributo al fondo di sostegno alla PMI, ai RLST" ed agli organismi paritetici, istituito presso l INAIL. Il contributo è pari a due ore lavorative annue per lavoratore occupato. 49 Compiti e responsabilità Quadro riepilogativo OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI DATORE DI LAVORO DIRIGENTE PREPOSTO ESERCITA DIRIGE SOVRINTENDE L ATTIVITA DI IMPRESA HANNO IL DOVERE, NELL AMBITO DELLE RISPETTIVE ATTRIBUZIONI E COMPETENZE IL DATORE DI LAVORO ED I DIRIGENTI DI ATTUAZIONE DI VIGILANZA Degli obblighi e degli adempimenti di sicurezza Sull attuazione degli obblighi e degli adempimenti di sicurezza Sull osservanza dei singoli lavoratori Delle norme vigenti, delle disposizioni aziendali di sicurezza e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali Delle disposizioni e delle istruzioni fornite dal datore di lavoro, dirigenti e preposti per la protezione collettiva e individuale 50

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