Pianificazione Cimiteriale: fra nuove regole e antichi doveri
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- Simone Di Giovanni
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1 Pianificazione Cimiteriale: fra nuove regole e antichi doveri Lo stato dell arte in Regione Toscana Emanuela Balocchini Servizi di Prevenzione in sanità Pubblica e veterinaria Regione Toscana 1
2 Quali ambiti prevede la normativa? Trasporto di salme e cadaveri Cremazione Certificazione di morte Loculi areati 2
3 L.R. 4 aprile 2007 n. 18 L.R. 23 giugno 2009 n.31 DGR n. 612 del Legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 Disciplina del trasporto di salme e. Disposizioni applicative 3
4 Art. 1 Finalità Esigenza di dare risposta adeguata ai cittadini toscani che desiderano esporre i propri cari defunti nel comune di appartenenza, anche quando il decesso sia avvenuto in un comune diverso N.B. Il trasferimento della salma nell ambito della struttura sanitaria in cui avviene il decesso è svolto da personale interno, non esercente attività funebre. 4
5 Art. 2 Trasporto di salme Su espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l osservazione presso l obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o apposite strutture adibite al commiato. E titolo valido per il trasporto della salma il certificato del medico curante, medico dipendente o convenzionato con il SSN. 5
6 Art. 2 Trasporto di salme Il trasporto della salma deve avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e l esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato. L incaricato al trasporto della salma consegna copia della certificazione medica al personale della struttura ricevente. 6
7 Art 3 Trasporto di cadavere Tale articolo è stato modificato dalla legge 23 giugno 2009, n. 31, per consentire il trasporto del cadavere, ai fini della veglia funebre, da un comune ad un altro, sempre all interno della Regione Toscana, impiegando la sola cassa di legno, per tale spostamento è previsto l utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile a garanzia dell impermeabilità del fondo del feretro e per un periodo sufficiente all assolvimento della pratica funeraria; non è quindi necessaria l iniezione conservativa (art. 32 del d.p.r. 285/90). 7
8 Art 3 Trasporto di cadavere Il trasporto viene autorizzato con provvedimento del Comune dove è avvenuto il decesso, previa comunicazione al Comune di destinazione. Il Comune di destinazione provvede al rilascio del provvedimento di trasporto per il cimitero. E necessario il certificato medico che attesti che il trasporto del cadavere avviene senza pregiudizio per la salute pubblica e che escluda il sospetto che la morte sia dovuta a reato 8
9 Art 3 Trasporto di cadavere L esposizione del cadavere ai fini della veglia funebre non può avvenire dopo che sono trascorse trenta ore dal decesso, accertato ai sensi dell art. 8 del d.p.r 285/90. 9
10 Art 3 Trasporto di cadavere A conclusione della veglia funebre, l addetto al trasporto verifica: la corrispondenza della identità del defunto con le generalità contenute nel titolo che autorizza il trasporto; l uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della destinazione; le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura quindi procede a sigillare il feretro. L attività sopra descritta viene attribuita dalla legge direttamente alle imprese che effettuano l attività funebre, non occorre alcuna delega allo svolgimento di tali funzioni. 10
11 Art 3 Trasporto di cadavere Le imprese dovranno dotarsi degli strumenti necessari: timbro, ceralacca, modulistica. Il timbro deve riportare il nome del Comune che autorizza l esercente e gli estremi dell autorizzazione comunale. N.B. La Regione, con propria delibera, ha approvato un modello di attestazione per la chiusura del feretro. 11
12 Nel caso di trasporto di cadavere al di fuori dell ambito regionale continuano a valere le norme generali di cui al DPR 285/90. 12
13 Art. 4 bis Sanzioni amministrative Il legislatore regionale ha ravvisato l opportunità di introdurre tre fattispecie di illecito amministrativo, punite con tre diverse sanzioni pecuniarie. La prima relativa al trasporto di cadavere in assenza della prescritta autorizzazione comunale, la seconda relativa al trasporto di cadavere senza il rispetto delle modalità previste dall art. 3, comma 3 la terza relativa alle mancate verifiche previste (vedi sopra) da parte degli addetti al trasporto. 13
14 Art. 4 bis Sanzioni amministrative La vigilanza sull applicazione della legge 18/07, l accertamento delle violazioni e l irrogazione delle sanzioni, competono al Comune. Per gli aspetti igienico sanitari il Comune si avvale delle competenti strutture delle aziende unità sanitarie locali. 14
15 Delibera Giunta Regionale n. 185 del In ottemperanza a quanto previsto dall art. 4 ter della l.r.18/2007, è approvato il regolamento che definisce i requisiti dei loculi areati. Il regolamento si compone di quattro articoli che contemplano: la definizione di loculo areato i requisiti strutturali il parere igienico sanitario per la costruzione o la ristrutturazione. le modalità di confezionamento delle bare nel caso di tumulazione areata. 15
16 Delibera Giunta Regionale n. 185 del Il Regolamento risponde ad un esigenza pratica: contribuire a risolvere il problema del sovraffollamento dei cimiteri. La carenza di spazi cimiteriali è un problema annoso i cui effetti negativi si ripercuotono sui parenti del defunto e sulla collettività. Il sistema delle sepolture areate, ad oggi espressamente contemplato solo in alcune Regioni (Lombardia, E.Romagna, Marche) favorisce i processi di mineralizzazione dei cadaveri e consente di ridurre drasticamente il periodo di conservazione dei cadaveri all interno del loculo. Con questo sistema le concessioni cimiteriali, una volta perpetue, adesso solo ventennali, potrebbero essere ragionevolmente limitate a tempi anche inferiori a dieci anni. 16
17 L.R. 31 maggio 2004 n.29 Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazioni dei defunti Cremazione previa manifestazione di volontà del defunto Affidamento previa sottoscrizione del soggetto affidatario Dispersione delle ceneri consentita in aree individuate 17
18 L.R. 31 maggio 2004 n.29 Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazioni dei defunti Senso comunitario della morte 18
19 .grazie per l attenzione! 19
Consiglio regionale della Toscana
Consiglio regionale della Toscana LEGGE REGIONALE N. 18/2009 (Atti del Consiglio) Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri). ***************
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