Il bonus elettrico è una riduzione applicata alle bollette dell energia elettrica.

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1 settore Socioculturale BONUS ENERGIA Che cos è il bonus elettrico? Il cosiddetto bonus elettrico (ovvero il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica ) è uno strumento introdotto dal Governo con l obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè per i casi di grave malattia che imponga l uso di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita. In che cosa consiste il bonus? Il bonus elettrico è una riduzione applicata alle bollette dell energia elettrica. Per quanto tempo viene riconosciuto il bonus? Per il disagio economico è riconosciuto per 12 mesi; al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino dovrà rinnovare la richiesta di ammissione, ciò al fine di tener conto delle eventuali variazioni intervenute con riferimento al nucleo familiare, al suo reddito e alle caratteristiche della fornitura. Per i casi di grave malattia che imponga l uso di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita, la riduzione sarà applicata senza interruzioni fino a quando sussiste la necessità di utilizzare tali apparecchiature. Da quando è operativo? Il sistema è pienamente operativo dal gennaio Il godimento del bonus può essere retroattivo anche per tutto il In questo caso le richieste dovranno essere presentate al Comune di residenza entro il 30 aprile Le richieste pervenute dopo tale data non consentiranno di beneficiare del bonus retroattivamente per il 2008, ma avranno diritto al bonus per i successivi 12 mesi. Chi ne ha diritto? Potranno accedere al bonus elettrico per disagio economico tutti i clienti domestici, intestatari di una fornitura elettrica nell abitazione di residenza, con potenza impegnata: fino a 3 kw, per un numero di persone residenti fino a 4, Via Grandi, 15 / CAP / tel / fax / urp@comune.paderno-dugnano.mi.it / P.IVA / CF Servizi Sociali / Tel / Fax / interventisociali@comune.paderno-dugnano.mi.it

2 Città di Paderno Dugnano Pag. 2 di 7 fino a 4,5 kw per un numero di persone residenti superiori a 4, e che presentino una certificazione ISEE: con valore dell indicatore fino a per la generalità degli aventi diritto, con valore fino a per i nuclei familiari con quattro e più figli a carico. L ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) è uno strumento largamente utilizzato in Italia per l accesso a prestazioni assistenziali o a servizi di pubblica utilità e permette di misurare la condizione economica delle famiglie, tenendo conto del reddito, del patrimonio immobiliare, dei titoli posseduti (conti correnti, azioni, BOT e simili) e del numero di componenti della famiglia. Hanno inoltre diritto al bonus elettrico per disagio fisico tutti i clienti elettrici presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita. In questi casi, per avere accesso al bonus elettrico, il cliente finale deve essere in possesso di un certificato ASL che attesti: 1. la necessità di utilizzare tali apparecchiature, 2. il tipo di apparecchiatura utilizzata; 3. l indirizzo presso il quale l apparecchiatura è installata 4. la data a partire dalla quale il cittadino utilizza l apparecchiatura. I due bonus sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità. Quanti bonus si possono richiedere per ogni nucleo familiare? Ogni nucleo familiare può richiedere il bonus per un solo contratto di fornitura di energia elettrica. A quanto ammonta il bonus elettrico? Descrizione Anno 2008 Anno 2009 Numerosità familiare 1-2 componenti Numerosità familiare 3-4 componenti Numerosità familiare oltre 4 componenti Disagio fisico Il valore del bonus è aggiornato annualmente dall Autorità entro il 31 dicembre dell anno precedente. Esiste un bonus analogo anche per le forniture di gas naturale? Con il decreto legge 184/08, convertito con la Legge 2/09 è stato istituito il bonus anche per le forniture di gas. L Autorità ha avviato le procedure per la sua applicazione. Tali procedure comprendono anche una opportuna e necessaria fase di consultazione per tutti i soggetti interessati, le associazioni dei consumatori e gli operatori del settore. Ferma restando la sua decorrenza dal 1 gennaio 2009, la definizione delle regole per il riconoscimento del bonus gas è prevista entro il primo semestre Armanini Stefano / Servizi Sociali / Bonus energetico

3 Città di Paderno Dugnano Pag. 3 di 7 Dove si presenta la domanda per il riconoscimento del bonus sociale? Secondo quanto disposto dalla legge, per accedere al bonus elettrico il titolare della fornitura elettrica deve recarsi presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto designato dallo stesso Comune, compilando l apposita modulistica. Nel caso di abitazioni presso i quali viva un soggetto utilizzatore di apparecchiature elettromedicali salva vita, la richiesta del bonus elettrico va presentata al Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica, anche se diverso dal Comune in cui è localizzata l abitazione nella quale è collocata l apparecchiatura salva vita. Dove sono reperibili i moduli? I moduli sono reperibili sul sito dell Autorità e presso i Comuni. E sconsigliato fare richiesta di ammissione senza utilizzare l apposita modulistica, per evitare l eventualità che non siano fornite informazioni essenziali con conseguente rifiuto della domanda. Se non si riescono ad individuare in bolletta i dati necessari alla compilazione del modulo, a chi ci si rivolge per richiederli? I moduli sono reperibili sul sito dell Autorità e presso i Comuni. E sconsigliato fare richiesta di ammissione senza utilizzare l apposita modulistica, per evitare l eventualità che non siano fornite informazioni essenziali con conseguente rifiuto della domanda. Che cos è il codice POD? Il codice POD, è l identificativo univoco della utenza, inizia con le lettere IT e viene riportato in ogni bolletta e nel contratto di fornitura. E possibile presentare la domanda delegando ad una terza persona questa incombenza? Sì, compilando l apposita sezione prevista nei moduli predisposti per la presentazione dell istanza. Quali documenti servono? Nuova istanza per disagio economico Nuova istanza per famiglie con 4 o più figli a carico Nuova istanza per disagio fisico Modulo richiesta Copia documento di riconoscimento Copia attestazione ISEE Certificazione ASL Dichiarazione sostitutiva di Nuova istanza per disagio fisico con punto di fornitura già compreso tra le forniture non disalimentabili ai fini del PESSE Armanini Stefano / Servizi Sociali / Bonus energetico

4 Città di Paderno Dugnano Pag. 4 di 7 certificazione ASL Copia attesatante l'inclusione negli elenchi PESSE (*) Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei figli a carico Delega a presentare la dichiarazione (**) Copia documento di riconoscimento del delegato (**) (*) Comunicazione ricevuta dal distributore di riferimento (**) Solo per le istanze presentate delegata persona delegata dal richiedente Che cos è il PESSE? IL PESSE (Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico) è stato predisposto per ridurre, in caso di necessità, i prelievi di energia elettrica in maniera selettiva e programmata evitando così black out incontrollati. In alcune circostanze, se l assetto della rete lo consente, è possibile escludere dal distacco alcune utenze per le quali la mancanza di energia elettrica potrebbe risultare critica. Queste utenze sono incluse in un elenco, redatto dai distributori di energia elettrica che gestiscono le reti a cui queste utenze sono allacciate. A chi possono essere richieste informazioni riguardo al PESSE? Ulteriori informazioni relative al PESSE possono essere richieste all impresa di distribuzione dell energia elettrica della propria zona. Cosa accade se cambiano le condizioni grazie alle quali è stato riconosciuto il bonus? Variazione del numero di componenti: Nel caso in cui, durante il periodo di godimento del bonus, intervengano variazioni nella numerosità del nucleo familiare anagrafico, il cittadino potrà chiedere l adeguamento del bonus al nuovo numero di componenti. La variazione della compensazione decorre dal primo giorno del mese successivo all avvenuta notifica della variazione all impresa di distribuzione da parte del Comune, fermo restando il termine di scadenza originaria della compensazione. Variazione del reddito: Le variazioni della situazione reddituale e patrimoniale del cittadino verranno recepite solo al momento del rinnovo della domanda di ammissione al bonus. Armanini Stefano / Servizi Sociali / Bonus energetico

5 Città di Paderno Dugnano Pag. 5 di 7 Variazione del numero dei figli a carico: Le variazioni del numero dei figli a carico verranno recepite solo al momento del rinnovo della domanda di ammissione al bonus. Cessato uso dei macchinari elettromedicali salvavita: Il cessato uso delle apparecchiature elettromedicali salvavita deve essere tempestivamente comunicato al Comune di riferimento. L agevolazione è interrotta a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla notifica del cessato uso all impresa di distribuzione, da parte del Comune.li> Cambio di residenza: Se il cittadino cambia residenza durante il periodo di godimento del bonus elettrico, dovrà recarsi presso il nuovo Comune di residenza per effettuare nuovamente la domanda. In questo caso il bonus sarà trasferito sulla nuova abitazione e sarà applicato fino alla scadenza originaria del diritto. Se si posseggono i requisiti per accedere al bonus elettrico per disagio economico, tranne la titolarità del contratto di fornitura, intestato ad una persona non appartenente, o non più appartenente, al nucleo familiare, è possibile richiedere ugualmente il bonus? Se si è residenti in un abitazione in cui il contratto di fornitura elettrica è intestato ad una persona non appartenente, o non più appartenente al nucleo familiare, al fine di ottenere il bonus, è necessario richiedere la voltura del contratto al venditore di energia elettrica. E necessario essere un cliente del servizio di "maggior tutela" per la fornitura di energia elettrica, per avere diritto al bonus? Il diritto all agevolazione non dipende dal servizio (maggior tutela o mercato libero) o dal venditore prescelto ma spetta a tutti i clienti domestici che ne abbiano i requisiti. Se si cambia il contratto di fornitura accettando una nuova offerta, cosa accade? In caso di cambio delle condizioni economiche del contratto o del fornitore il bonus continuerà ad essere erogato senza interruzioni fino al termine della validità del diritto (per il disagio economico) ovvero fino a quando è necessario l utilizzo dell apparecchiatura elettromedicale (per il disagio fisico), indipendentemente dal venditore scelto. Il bonus gode di totale e gratuita portabilità! Il bonus sociale è per sempre o andrà rinnovato? Nel caso di disagio economico, la richiesta di rinnovo dovrà essere presentata ogni 12 mesi, entro due mesi dalla scadenza; nel caso di grave malattia che imponga l uso di apparecchiature elettromedicali essenziali per il mantenimento in vita, il bonus verrà erogato senza interruzione fino a quando sarà necessario l uso di tali apparecchiature. Il cessato uso di tali apparecchiature deve essere tempestivamente segnalato al Comune di residenza. Armanini Stefano / Servizi Sociali / Bonus energetico

6 Città di Paderno Dugnano Pag. 6 di 7 Da quando può essere applicato il bonus? Il bonus elettrico comincerà ad essere applicato in bolletta non prima di due mesi dalla presentazione dall inserimoneto dei dati dell istanza nel sistema (SGATE), come attestato dalla ricevuta fornita dal Comune. Il bonus elettrico sarà evidenziato in deduzione nelle bollette che si riferiscono ai consumi: dei successivi 12 mesi, nel caso di disagio economico; fino al cessato uso dei macchinari salvavita, nel caso di disagio fisico. Nel dettaglio, come viene erogato il bonus retroattivo per il 2008? Per garantire il riconoscimento del bonus retroattivamente per il 2008, i cittadini dovranno presentare la richiesta entro e non oltre il 30 aprile Per i casi di disagio economico, il riconoscimento della retroattività verrà effettuato secondo lo schema riassuntivo riportato nella tabella seguente: Bonus 2008 Bonus 2009 Attestazione ISEE emessa prima del 2007 No No Attestazione ISEE emessa nel 2007 Si No Attestazione ISEE emessa nel 2008, scaduta all atto della richiesta Si Quota parte Attestazione ISEE emessa nel 2008, valida all atto della richiesta, presentata entro il 30 aprile 2009 Si Si Attestazione ISEE emessa nel 2008, valida all atto della richiesta, presentata dopo il 30 aprile 2009 Attestazione ISEE emessa nel 2009, presentata entro il 30 aprile 2009 Attestazione ISEE emessa nel 2009, presentata dopo il 30 aprile 2009 Per i casi di disagio fisico: No Si No 12 mesi a partire dalla richiesta Si 12 mesi a partire dalla richiesta o o o i cittadini già inclusi negli elenchi delle forniture non interrompibili ai sensi del Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico (PESSE), dovranno presentare apposita autocertificazione specificando il tipo di apparecchiatura elettromedicale utilizzata, l indirizzo presso il quale la medesima apparecchiatura è installata, la data a partire dalla quale si utilizza l apparecchiatura elettromedicale; o i cittadini non inclusi negli elenchi relativi al PESSE dovranno munirsi di apposita certificazione presso la propria ASL di appartenenza che attesti l utilizzo dell apparecchiatura elettromedicale, il tipo di apparecchiatura installata, l indirizzo presso il quale l apparecchiatura è installata, la data a partire dalla quale si utilizza l apparecchiatura elettromedicale. Ove la certificazione ASL non riporti la data a partire dalla quale si utilizza l apparecchiatura elettromedicale, dovrà essere presentata apposita autocertificazione attestante tale data. Armanini Stefano / Servizi Sociali / Bonus energetico

7 Città di Paderno Dugnano Pag. 7 di 7 Affinché il bonus elettrico venga riconosciuto retroattivamente quanti moduli bisogna presentare? Qualora si abbia diritto al riconoscimento del bonus sia per l anno 2008 sia per il 2009, sarà sufficiente presentare un unico modulo entro il termine del 30 aprile L utente beneficiario del bonus, come ne riscontra l avvenuta corresponsione? Nella bolletta verrà inserito un messaggio nel quale si comunica all utente l avvenuta ammissione alla compensazione, inoltre l importo relativo all applicazione del bonus verrà indicata in dettaglio in ogni documento di fatturazione, per tutto il periodo in cui se ne beneficia. Armanini Stefano / Servizi Sociali / Bonus energetico

8 Il presente Modulo Abis sostituisce il precedente Modulo A. Il Modulo A può essere ancora utilizzato per le istanze con numerosità della famiglia anagrafica fino a 4 persone o con numerosità maggiore di 4, ma potenza impegnata fino a 3 kw. Modulo Abis ISTANZA PER L AMMISSIONE AL REGIME DI COMPENSAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e decreto-legge n. 185/08) DISAGIO ECONOMICO Il/La sottoscritto/a 1, (Cognome) (Nome) nato/a a, (prov. ), il, codice fiscale consapevole delle sanzioni penali previste dall articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ovvero di formazione od utilizzo di atti falsi, CHIEDE ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e del decreto-legge n. 185/08, di essere ammesso/a al regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati nella propria abitazione di residenza. Numerosità famiglia anagrafica 2 Famiglia con 4 o più figli a carico 3 SI NO Informazioni relative alla fornitura di energia elettrica: Fornitura per uso domestico residenti 4 SI NO Fornitura effettuata nel Comune (prov. ) via/piazza, n civico Codice POD 5 Potenza impegnata 6 (kw) La presente richiesta si configura come 7 : Nuova istanza Rinnovo Variazione residenza Variazione numerosità familiare Al riguardo si allega copia fotostatica dei seguenti documenti: Attestazione ISEE 8 Documento di identità Certificato agevolazione in vigore 9 Autocertificazione figli a carico 10 Recapiti per eventuali comunicazioni (campi facoltativi) Tel, Cell, fax 1 Il richiedente deve essere l intestatario del contratto di fornitura dell energia elettrica. 2 Si tratta del numero di componenti desumibili dallo stato di famiglia. 3 Per famiglia numerosa si intende, sensi dell articolo 3, comma 9-bis del decreto-legge n. 185/08, il nucleo familiare con almeno quattro figli a carico. Per figli a carico si intendono i figli a carico ai fini IRPEF, ai sensi dell articolo 12, comma 2, del T.U.I.R. 4 La compensazione della spesa è riconosciuta solo per forniture nell abitazione di residenza del richiedente. 5 Il codice POD è il codice alfanumerico che inizia con le lettere IT riportato in ogni bolletta e nel contratto di fornitura. 6 La potenza impegnata, riportata in ogni bolletta e nel contratto di fornitura, non può essere maggiore di 3 kw nei casi di numerosità familiare fino a 4 componenti. Tale limite è esteso a 4,5 kw nel caso di numerosità familiare oltre 4 componenti. 7 Le istanze di rinnovo e variazione della numerosità famigliare sono ammesse solo se riferite al medesimo POD dell agevolazione in vigore. 8 Necessaria per le nuove istanze e per i rinnovi. Il valore dell ISEE non può essere superiore a euro. Tale limite è esteso a euro nel caso delle famiglie numerose. 9 È il certificato rilasciato dal Comune all atto della presentazione dell istanza di agevolazione in vigore. La sua presentazione è necessaria per le istanze di rinnovo, di variazione di residenza e di variazione numerosità famigliare. 10 Necessaria per attestare la condizione di famiglia numerosa nel caso di nuove istanze, rinnovi.

9 Il/La sottoscritto/a, inoltre Modulo Abis dichiara: che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi dell art. 43 del citato DPR n. 445/00, ovvero documentabili su richiesta delle amministrazioni competenti; di essere informato, ai sensi dell articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali, acquisiti con la presente istanza: a) sono forniti per determinare le condizioni di ammissibilità del richiedente l applicazione del regime di compensazione; b) potranno essere trattati, unitamente ai dati relativi ai consumi elettrici, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell ambito del procedimento relativo alla presente istanza.; c) saranno comunicati alle imprese di distribuzione ai fini dell erogazione della compensazione e potranno essere altresì trasmessi alla Guardia di finanza e all Agenzia delle Entrate, unitamente ai dati di consumo elettrici rilevati a seguito dell ammissione al regime di compensazione, per i controlli previsti dalla vigente normativa, ivi incluse le attività di controllo di cui all art. 10 dell Allegato A alla deliberazione dell Autorità 6 agosto 2008, n. 117/08 s.m.i; di impegnarsi a comunicare tempestivamente al proprio Comune di residenza le variazioni delle condizioni di ammissibilità di cui all articolo 9 dell Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 intervenute durante il periodo di validità della compensazione. Il rifiuto al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza non consentirà di accedere al regime di compensazione. Il dichiarante può rivolgersi in qualunque momento agli enti ai quali ha presentato l istanza per verificare, aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedere il blocco ed opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano, se trattati in violazione di legge (articoli 7, 9, 10 e 138 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). L ente al quale viene presentata l istanza e gli enti erogatori a cui sono trasmesse le informazioni sono titolari del trattamento dei dati, ciascuno per le rispettive competenze. (Luogo, data) (Firma del richiedente) PRESENTAZIONE DELL ISTANZA MEDIANTE INCARICATO La presente istanza è presentata dal sig. (Cognome) (Nome) (documento di identità n., rilasciato in data / / da ) in qualità di delegato del richiedente. Allo scopo si allega copia fotostatica dei seguenti documenti: Atto di delega a presentare la dichiarazione Documento di riconoscimento del delegato (Luogo, data) (Firma del delegato) La presente istanza costituisce DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38 E 47 DEL DPR n. 445/2000 E S.M.I.

10 [Fac simile] Modulo D Azienda Asl n. Regione Servizio Oggetto: Certificazione ai sensi dell articolo 4, comma 2, del Decreto interministeriale 28 dicembre 2007 recante Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute. Si certifica che il/la signor, (Cognome) (Nome) codice fiscale, persona in gravi condizioni di salute, utilizza abitualmente, presso il proprio domicilio situato in Comune (prov. ) via/piazza n civico, apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la sua esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica. Le funzioni assolte da tali apparecchiature sono le seguenti: funzione alimentare funzione respiratoria funzione urinaria Le apparecchiature * utilizzate sono le seguenti: * indicare il tipo di dispositivo utilizzato: es. ventilatore polmonare, respiratore broncoaspiratore, pompa per alimentazione enterale, apparecchiatura per la dialisi domiciliare o altra apparecchiatura strettamente necessaria alle funzioni vitali. Si certifica che l uso di tali apparecchiature ha avuto inizio in data / / (Luogo, data) (Firma e Timbro)

11 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA (ARTICOLI 38 E 47 DEL DPR n. 445/2000 E S.M.I.) Modulo C Dichiarazione resa ai sensi dell articolo 4, comma 2, lettera a) della deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 e s.m.i. Il/La sottoscritto/a, (Cognome) (Nome) nato/a, (prov. ), il, codice fiscale, che il/la signor dichiara, (Cognome) (Nome) codice fiscale, persona in gravi condizioni di salute, utilizza abitualmente apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la sua esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica presso il proprio domicilio, situato in Comune (prov. ), via/piazza, n civico. Le funzioni assolte da tali apparecchiature sono le seguenti: funzione alimentare funzione respiratoria funzione urinaria Le apparecchiature 1 utilizzate sono le seguenti: Si dichiara altresì che l uso di tali apparecchiature ha avuto inizio in data / / Al riguardo si allega copia fotostatica della comunicazione ricevuta dal distributore di energia elettrica attestante che il punto di fornitura corrispondente al POD è compreso tra gli elenchi delle forniture non disalimentabili ai fini del P.E.S.S.E. (Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico). (Luogo, data) (Firma) 1 Indicare il tipo di dispositivo utilizzato: es. ventilatore polmonare, respiratore broncoaspiratore, pompa per alimentazione enterale, apparecchiatura per la dialisi domiciliare o altra apparecchiatura strettamente necessaria alle funzioni vitali.

12 Modulo B ISTANZA PER L AMMISSIONE AL REGIME DI COMPENSAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (decreto interministeriale 28 dicembre 2007) DISAGIO FISICO Il/La sottoscritto/a 1, nato/a, (Cognome) (Nome) (prov. ), il, codice fiscale, residente in Comune via/piazza, n. civico, consapevole delle sanzioni penali previste dall articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ovvero di formazione od utilizzo di atti falsi, CHIEDE di essere ammesso/a al regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica in presenza di apparecchiature medico terapeutiche indispensabili per il mantenimento in vita del paziente 2. Informazioni relative alla fornitura di energia elettrica: Fornitura per uso domestico. 3 SI NO Fornitura effettuata nel Comune (prov. ) via/piazza, n civico Codice POD 4 Potenza impegnata 5 (kw) La presente richiesta si configura come: Nuova istanza Al riguardo si allegano i seguenti documenti: Variazione della localizzazione dell apparecchiatura medico terapeutica Copia fotostatica della certificazione ASL o dichiarazione sostitutiva della certificazione ASL 6 Copia fotostatica del documento di identità Certificato agevolazione in vigore 7 Recapiti per eventuali comunicazioni (campi facoltativi) Tel, Cell, fax 1 Il richiedente deve essere l intestatario del contratto di fornitura dell energia elettrica e può essere diverso dal soggetto utilizzatore delle apparecchiature medico terapeutiche indispensabili per il mantenimento in vita. 2 La localizzazione delle apparecchiature medico terapeutiche deve coincidere con il punto di fornitura. 3 La compensazione della spesa è riconosciuta solo per forniture uso domestico. 4 Il codice POD è il codice alfanumerico che inizia con le lettere IT riportato in ogni bolletta e nel contratto di fornitura 5 La potenza impegnata è riportata in ogni bolletta e nel contratto di fornitura. 6 La dichiarazione sostitutiva può essere presentata dai richiedenti che abbiano ricevuto comunicazione di essere inseriti tra gli utenti non disalimentabili ai fini del P.E.S.S.E. (Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico). In tutti gli altri casi è necessaria una certificazione dell ASL conforme ai criteri di cui alla deliberazione ARG/elt 117/08. 7 E il certificato rilasciato dal Comune all atto della presentazione dell istanza di agevolazione in vigore. La sua presentazione è necessaria per le istanze di variazione della localizzazione dell apparecchiatura medico terapeutica.

13 Il/La sottoscritto/a, inoltre dichiara: Modulo B che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi dell art. 43 del citato DPR n. 445/00, ovvero documentabili su richiesta delle amministrazioni competenti; di essere informato, ai sensi dell articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali, acquisiti con la presente istanza: a) sono forniti per determinare le condizioni di ammissibilità del richiedente l applicazione del regime di compensazione; b) potranno essere trattati, unitamente ai dati relativi ai consumi elettrici, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell ambito del procedimento relativo alla presente istanza.; c) saranno comunicati alle imprese di distribuzione ai fini dell erogazione della compensazione e potranno essere altresì trasmessi alla Guardia di finanza e all Agenzia delle Entrate, unitamente ai dati di consumo elettrici rilevati a seguito dell ammissione al regime di compensazione, per i controlli previsti dalla vigente normativa, ivi incluse le attività di controllo di cui all art. 10 dell Allegato A alla deliberazione dell Autorità 6 agosto 2008, n. 117/08 s.m.i; di impegnarsi a comunicare tempestivamente al proprio Comune di residenza le variazioni delle condizioni di ammissibilità di cui all articolo 9 dell Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 intervenute durante il periodo di validità della compensazione. Il rifiuto al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza non consentirà di accedere al regime di compensazione. Il dichiarante può rivolgersi in qualunque momento agli enti ai quali ha presentato l istanza per verificare, aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedere il blocco ed opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano, se trattati in violazione di legge (articoli 7, 9, 10 e 138 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). L ente al quale viene presentata l istanza e gli enti erogatori a cui sono trasmesse le informazioni sono titolari del trattamento dei dati, ciascuno per le rispettive competenze. (Luogo, data) (Firma del richiedente) PRESENTAZIONE DELL ISTANZA MEDIANTE INCARICATO La presente istanza è presentata dal sig. (Cognome) (Nome) (documento di identità n., rilasciato in data / / da ) in qualità di delegato del richiedente. Allo scopo si allega copia fotostatica dei seguenti documenti: Atto di delega a presentare la dichiarazione Documento di riconoscimento del delegato (Luogo, data) (Firma del delegato) La presente istanza costituisce DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38 E 47 DEL DPR n. 445/2000 E S.M.I.

14 Modulo A ISTANZA PER L AMMISSIONE AL REGIME DI COMPENSAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (decreto interministeriale 28 dicembre 2007) DISAGIO ECONOMICO Il/La sottoscritto/a 1, (Cognome) (Nome) nato/a, (prov. ), il, codice fiscale consapevole delle sanzioni penali previste dall articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ovvero di formazione od utilizzo di atti falsi, CHIEDE ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007, di essere ammesso/a al regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati nella propria abitazione di residenza. Numerosità famiglia anagrafica 2 Informazioni relative alla fornitura di energia elettrica: Fornitura per uso domestico residenti 3 SI NO Fornitura effettuata nel Comune (prov. ) via/piazza, n civico Codice POD 4 Potenza impegnata 5 (kw) La presente richiesta si configura come 6 : Nuova istanza Rinnovo Variazione residenza Variazione numerosità familiare Al riguardo si allega copia fotostatica dei seguenti documenti: Attestazione ISEE 7 Documento di identità Certificato agevolazione in vigore 8 Recapiti per eventuali comunicazioni (campi facoltativi) Tel, Cell, fax 1 Il richiedente deve essere l intestatario del contratto di fornitura dell energia elettrica. 2 Si tratta del numero di componenti desumibili dallo stato di famiglia. 3 La compensazione della spesa è riconosciuta solo per forniture nell abitazione di residenza del richiedente. 4 Il codice POD è il codice alfanumerico che inizia con le lettere IT riportato in ogni bolletta e nel contratto di fornitura. 5 La potenza impegnata, riportata in ogni bolletta e nel contratto di fornitura, non può essere maggiore di 3 kw. 6 Le istanze di rinnovo e variazione della numerosità famigliare sono ammesse solo se riferite al medesimo POD dell agevolazione in vigore. 7 Necessaria per le nuove istanze e per i rinnovi. 8 E il certificato rilasciato dal Comune all atto della presentazione dell istanza di agevolazione in vigore. La sua presentazione è necessaria per le istanze di rinnovo, di variazione di residenza e di variazione numerosità famigliare.

15 Il/La sottoscritto/a, inoltre dichiara: Modulo A che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi dell art. 43 del citato DPR n. 445/00, ovvero documentabili su richiesta delle amministrazioni competenti; di essere informato, ai sensi dell articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali, acquisiti con la presente istanza: a) sono forniti per determinare le condizioni di ammissibilità del richiedente l applicazione del regime di compensazione; b) potranno essere trattati, unitamente ai dati relativi ai consumi elettrici, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell ambito del procedimento relativo alla presente istanza.; c) saranno comunicati alle imprese di distribuzione ai fini dell erogazione della compensazione e potranno essere altresì trasmessi alla Guardia di finanza e all Agenzia delle Entrate, unitamente ai dati di consumo elettrici rilevati a seguito dell ammissione al regime di compensazione, per i controlli previsti dalla vigente normativa, ivi incluse le attività di controllo di cui all art. 10 dell Allegato A alla deliberazione dell Autorità 6 agosto 2008, n. 117/08 s.m.i; di impegnarsi a comunicare tempestivamente al proprio Comune di residenza le variazioni delle condizioni di ammissibilità di cui all articolo 9 dell Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 intervenute durante il periodo di validità della compensazione. Il rifiuto al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza non consentirà di accedere al regime di compensazione. Il dichiarante può rivolgersi in qualunque momento agli enti ai quali ha presentato l istanza per verificare, aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedere il blocco ed opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano, se trattati in violazione di legge (articoli 7, 9, 10 e 138 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). L ente al quale viene presentata l istanza e gli enti erogatori a cui sono trasmesse le informazioni sono titolari del trattamento dei dati, ciascuno per le rispettive competenze. (Luogo, data) (Firma del richiedente) PRESENTAZIONE DELL ISTANZA MEDIANTE INCARICATO La presente istanza è presentata dal sig. (Cognome) (Nome) (documento di identità n., rilasciato in data / / da ) in qualità di delegato del richiedente. Allo scopo si allega copia fotostatica dei seguenti documenti: Atto di delega a presentare la dichiarazione Documento di riconoscimento del delegato (Luogo, data) (Firma del delegato) La presente istanza costituisce DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38 E 47 DEL DPR n. 445/2000 E S.M.I.

16 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA Per il riconoscimento della condizione di FAMIGLIA NUMEROSA comma 2.3, lettera b), della delibera dell Autorità per l energia elettrica e il gas ARG/elt 117/08 e s.m.i. Modulo E Il/La sottoscritto/a (Cognome), (Nome) nato/a (prov. ), il, codice fiscale, consapevole delle sanzioni penali previste dall articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ovvero di formazione od utilizzo di atti falsi, dichiara che: 1),, è figlio a carico ai fini IRPEF* di, 2),, è figlio a carico ai fini IRPEF* di, 3),, è figlio a carico ai fini IRPEF* di, 4),, è figlio a carico ai fini IRPEF* di, e che tutti i soggetti summenzionati sono compresi nel nucleo familiare rilevante ai fini dell attestazione ISEE n. allegata all istanza di ammissione al regime di compensazione della spesa di cui al decreto ministeriale 28 dicembre (Luogo, data) (Firma) * Sono considerati a carico i figli che, ai sensi dell articolo 12, comma 2, del T.U.I.R., possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.

17 Deliberazione 16 febbraio ARG/elt 19/09 Modificazioni e integrazioni alla deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas 6 agosto 2008 ARG/elt 117/08 in materia di modalità applicative del regime di compensazione della spesa per i nuclei familiari di cui all articolo 3, comma 9- bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 16 febbraio 2009 Visti: la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE; il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come successivamente modificato e integrato (T.U.I.R.); la legge 14 novembre 1995, n. 481 ed in particolare l articolo 2, comma 12, lettera e); il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute (di seguito: decreto 28 dicembre 2007); il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale convertito con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge n. 185/08); la deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas (di seguito: l Autorità) 15 novembre 2001, n. 264/01; la deliberazione dell Autorità 5 dicembre 2002, n. 199/02; la deliberazione dell Autorità 26 giugno 2006, n. 126/06; la deliberazione dell Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, e in particolare l Allegato A (di seguito: TIT), come successivamente modificata e integrata; la deliberazione dell Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08). 1

18 Considerato che: l articolo 3, comma 9 del decreto-legge n. 185/08 stabilisce che il regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica di cui al decreto 28 dicembre 2007 sia applicato anche ai clienti finali domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie per il loro mantenimento in vita; l articolo 3, comma 9-bis del medesimo decreto-legge n. 185/08 stabilisce che l accesso al regime di compensazione della spesa di cui al decreto 28 dicembre 2007 sia riconosciuto anche ai nuclei familiari con almeno 4 figli a carico con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a euro; nel caso di punti di prelievo caratterizzati da un numero di componenti la famiglia anagrafica superiore a 4 componenti, il limite di potenza impegnata di 3 kw previsto dall Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 ai fini dell accesso al regime di compensazione in caso di disagio economico potrebbe risultare troppo restrittivo rispetto ad una elevata probabilità che le apparecchiature elettriche siano utilizzate con un elevato coefficiente di contemporaneità; al fine di agevolare il funzionamento del sistema di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, alcune segnalazioni formulate da operatori attivi nella distribuzione e nella vendita di energia elettrica hanno evidenziato esigenze di precisazione e affinamento di alcune disposizioni contenute nell Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08; la standardizzazione delle informazioni necessarie per la richiesta di ammissione al regime di compensazione risulta utile al fine di agevolare il funzionamento del sistema di ammissione stesso e la corretta erogazione delle compensazioni; l Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 prevede che, ai fini della richiesta di ammissione al regime di compensazione della spesa di cui al decreto 28 dicembre 2007, i clienti finali domestici si avvalgano di una modulistica appositamente predisposta ed allegata alla medesima deliberazione; le innovazioni apportate con il decreto-legge n. 185/08 rendono necessario adattare la modulistica di cui al precedente alinea; la modifica della modulistica necessaria a recepire le innovazioni introdotte non comporta la necessità di ripetere la presentazione dell istanza da parte dei clienti che vi abbiano già provveduto rientrando nei criteri di ammissione previsti originariamente dalla deliberazione ARG/elt 117/08; il modulo A attualmente in uso può continuare ad essere utilizzato in relazione alle istanze di clienti che rientrano nell ambito di applicazione del regime di compensazione originariamente previsto dal decreto 28 dicembre 2007; è operativo il sistema informatico centralizzato per la gestione dei flussi informativi tra i Comuni e le imprese distributrici, di cui all articolo 8 dell Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08; l articolo 4 della deliberazione ARG/elt 117/08 prevede che per il godimento della compensazione della spesa per la fornitura dell energia elettrica retroattivamente per l anno 2008 sia necessario fare richiesta di accesso alla compensazione entro il 31 marzo

19 Ritenuto opportuno: recepire le innovazioni apportate con il decreto-legge n. 185/08, introducendo le necessarie modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nella deliberazione ARG/elt 117/08 e nel relativo Allegato A; elevare a 4,5 kw il limite di potenza impegnata di cui al comma 4.1 dell Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 nei casi in cui il punto di prelievo oggetto della compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sia caratterizzato da un numero di componenti la famiglia anagrafica superiore a 4; ai fini dell accesso al regime di compensazione dei nuclei familiari di cui all articolo 3, comma 9-bis del decreto-legge n. 185/08 predisporre un apposito modulo per la dichiarazione, sostitutiva di atto di notorietà, relativa all identificazione dei figli a carico; prevedere che per l istanza di ammissione al regime di compensazione della spesa per la fornitura per l energia elettrica: a) i clienti aventi i requisiti originariamente previsti dal decreto 28 dicembre 2007, come recepiti con deliberazione ARG/elt 117/08, possano continuare ad utilizzare il modulo A attualmente in uso; b) venga introdotto un nuovo modulo Abis, utilizzabile da tutti i clienti aventi i requisiti di accesso al regime di compensazione, ivi compresi i casi di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico e i casi di numerosità familiare superiore a quattro componenti, con potenza impegnata superiore a 3 kw fino a 4,5 kw; apportare modifiche al sistema informatico centralizzato di cui all articolo 8 dell Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, al fine di consentire al medesimo sistema la gestione delle istanze relative ai nuclei familiari di cui all articolo 3, comma 9-bis del decreto-legge n. 185/08; prorogare il termine di cui ai commi 4.1 e 4.2 della deliberazione ARG/elt 117/08 per la richiesta di accesso alla compensazione nonché il termine di cui al comma 4.8 della medesima deliberazione, per tenere conto dei tempi necessari ad apportare le modifiche al sistema informatico di cui al precedente alinea, conseguenti all entrata in vigore del decreto-legge n. 185/08 DELIBERA Articolo 1 Modificazioni e integrazioni alla deliberazione ARG/elt 117/ Ai commi 4.1 e 4.2 della deliberazione ARG/elt 117/08 le parole entro il 31 marzo 2009 sono sostituite con le parole entro il 30 aprile Al comma 4.8 della deliberazione ARG/elt 117/08 le parole dall 1 aprile 2009 sono sostituite con le parole dall 1 maggio Dopo il comma 4.8 della deliberazione ARG/elt 117/08 è aggiunto il seguente comma: 3

20 4.9 Ai fini di quanto previsto dal comma 4.1, la data di presentazione della richiesta di accesso alla compensazione è comprovata dalla data riportata sull attestazione di presentazione dell istanza rilasciata mediante il sistema informatico di cui all articolo 8 dell Allegato A o, in alternativa, dalla data di protocollo attribuita dal Comune di residenza.. Articolo 2 Modificazioni e integrazioni all Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/ Al comma 1.1, dopo la definizione decreto 28 dicembre 2007, è aggiunta la seguente definizione: decreto-legge n. 185/08: è il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2;. 2.2 Al comma 1.1, dopo la definizione disagio fisico, è aggiunta la seguente definizione: famiglia numerosa: è il nucleo familiare di cui all articolo 3, comma 9-bis, del decreto-legge n. 185/08;. 2.3 Il comma 2.3 dell Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 è sostituito dal seguente comma: 2.3 I clienti domestici di cui al comma 2.2, lettera a) sono individuati come: a) i clienti finali domestici di cui all articolo 2, comma 4, del decreto 28 dicembre 2007; b) i clienti finali domestici che presentano apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la sussistenza delle condizioni di cui all articolo 3, comma 9-bis, del decreto-legge n. 185/ Al comma 2.4 dell Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, le parole nel cui nucleo familiare sono sostituite con le parole presso i quali. 2.5 La lettera b) del comma 2.4 è sostituita con la seguente lettera: b) i clienti finali domestici che presentano una certificazione ASL che attesti la presenza, presso il punto di prelievo oggetto dell agevolazione, di persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per l esistenza in vita Al comma 4.1, lettera a) dell Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, dopo le parole 28 dicembre 2007, sono aggiunte le parole ovvero di cui all articolo 3, comma 9-bis del decreto-legge n. 185/08,. 2.7 La lettera c) del comma 4.1 dell Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 è sostituita con la seguente lettera: c) la potenza impegnata nel punto di prelievo per il quale è richiesta la compensazione non può essere: i. superiore a 3 kw, nei casi di cui al comma 2.2, lettera a), con numerosità familiare fino a 4 componenti; 4

21 ii. superiore a 4,5 kw, nei casi di cui al comma 2.2, lettera a), con numerosità familiare oltre 4 componenti;. 2.8 La lettera c) del comma 4.2 dell Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, è sostituita con la seguente lettera: c) il richiedente la compensazione deve essere l intestatario del contratto di fornitura del punto di prelievo per il quale si richiede l ammissione al regime di compensazione Al comma 4.3 dell Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, la parola sociale e sostituita con economico Al comma 4.4 dell Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, le parole La condizione sono sostituite con le parole Per numerosità familiare fino a quattro componenti, la condizione Al comma 8.2 lettera a), punto v) dell Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, dopo le parole numerosità familiare, sono aggiunte le parole ed eventuale condizione di famiglia numerosa Al comma 8.2 lettera a), punto vii) dell Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, è eliminata la parola contrattualmente La lettera c) del comma 8.3 dell Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 è sostituita con la seguente lettera: c) numerosità familiare ed eventuale condizione di famiglia numerosa; La lettera f) del comma 8.3 dell Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 è sostituita dalla seguente lettera: f) per le richieste di compensazione di cui al comma 2.2, lettera b), presenza del soggetto utilizzatore di apparecchiature elettromedicali presso il cliente finale domestico titolare del punto di prelievo beneficiario della compensazione; Al comma 9.5 dell Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, le parole del limite di potenza contrattualmente impegnata sono sostituite con le parole dei limiti di potenza impegnata Il comma 11.2, è sostituito dal seguente comma 11.2 L ammontare della compensazione determinato ai sensi del comma 11.1 è riportato nella tabella 3 allegata al presente provvedimento ed è differenziato rispetto al numero di componenti la famiglia anagrafica, vale a dire: a) numerosità familiare fino a 2 (due) componenti; b) numerosità familiare oltre 2 (due) e fino a 4 (quattro) componenti; c) numerosità familiare oltre 4 (quattro) componenti Il comma 17.2 dell Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 è sostituito con il seguente comma: 17.2 Ciascun venditore, ai sensi di quanto previsto dall articolo 13 dell Allegato A alla deliberazione n. 152/06, per ciascun punto di prelievo ammesso al regime di compensazione della spesa provvede ad 5

22 inserire, in ciascun documento di fatturazione nel quale venga riconosciuta la compensazione di cui al comma 2.1, la seguente dicitura: a) La sua fornitura è ammessa alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica ai sensi del decreto 28 dicembre 2007 (cosiddetto bonus sociale elettrico). La richiesta di rinnovo deve essere effettuata entro mese/anno, nei casi di cui al comma 2.2, lettera a), ovvero nei casi di cumulo di cui al comma 4.3; b) La sua fornitura è ammessa alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica ai sensi del decreto 28 dicembre 2007 (cosiddetto bonus sociale elettrico), nei casi di cui al comma 2.2, lettera b) Al comma 19.1 dell Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 le parole il modulo A sono sostituite con le parole il modulo Abis Dopo il comma 19.4 dell Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 è aggiunto il seguente comma: 19.5 Ai fini della dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà di cui al comma 2.3, lettera b), i clienti finali domestici utilizzano il modulo E, allegato al presente provvedimento La Tabella 1 dell Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 è sostituita con la Tabella 1 allegata al presente provvedimento La Tabella 3 dell Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 è sostituita con la Tabella 3 allegata al presente provvedimento Il Modulo A dell Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 è sostituito con il Modulo Abis allegato al presente provvedimento. Articolo 3 Disposizioni finali 3.1 Ai fini della richiesta di ammissione al regime di compensazione della spesa di cui al comma 2.2, lettera a), della deliberazione ARG/elt 117/08, il modulo A attualmente in uso, così come definito dalla medesima deliberazione precedentemente alle modifiche di cui al comma 2.18, continua a mantenere la sua validità per i clienti finali domestici aventi i requisiti originariamente previsti dal decreto 28 dicembre Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell Autorità ( ed entra in vigore dalla data di prima pubblicazione. 3.3 La deliberazione ARG/elt 117/08, comprensiva dell Allegato A, è pubblicata sul sito dell Autorità con le modifiche e le integrazioni di cui al presente provvedimento. 3.4 Il presente provvedimento, nonché la deliberazione ARG/elt 117/08, comprensiva dell allegato A, come modificata e integrata dal presente provvedimento, sono trasmessi al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell Economia e delle Finanze, al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, 6

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