DEL DIRETTORE GENERALE

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1 N. 749 del Reg. Decreti del 23/09/2008 DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - Dott. Adriano Marcolongo - nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 253 del OGGETTO: Approvazione del regolamento per l'applicazione delle norme del D.Lgs. n.81/2008 nell'azienda ULSS 18 di Rovigo. Presenti i : DIRETTORE AMMINISTRATIVO DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI Dr. Igino Eleopra Dr. Giovanni Pilati Dr. Alberto Poire SOC Affari Generali

2 Decreto n.749 del 23/09/2008 pag Il Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione riferisce quanto segue: Con deliberazione del Direttore Generale n. 533 del 28/10/2003, è stato approvato regolamento per l applicazione delle norme del D.Lgs. n.626/94 nell azienda ULSS 18. Con l entrata in vigore del Decreto Legislativo n.81/2008 e la conseguente abrogazione del Decreto legislativo 626/1994 i riferimenti normativi richiamati in questo regolamenti sono risultati superati. Il Servizio di Prevenzione e Protezione, verificato che il testo del regolamento conserva nel suo complesso la sua validità ed efficacia alla luce del nuovo dispositivo legislativo, ha provveduto ad aggiornare i riferimenti normativi contenuti nel regolamento aziendale apportando le modifiche e le integrazioni derivanti dal cambiamento di cui al D.Lgs. n.81/2008. Il nuovo regolamento così modificato è stato posto all attenzione di tutti i componenti del comitato aziendale per la sicurezza e ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza attualmente in carica, al fine di formulare osservazioni ed indicando le eventuali modifiche ed integrazioni. A seguito delle osservazioni pervenute, il testo del regolamento è stato rielaborato, in particolare per quanto riguarda l individuazione dei Dirigenti, anche in conseguenza delle recenti modifiche apportate all atto aziendale, ed è stato innovato l articolo relativo al Medico Competente. Il regolamento così modificato ed integrato, allegato alla presente delibera, viene proposto all approvazione del Direttore Generale. IL DIRETTORE GENERALE Preso atto che il Direttore del Servizio proponente, competente dell istruzione dell argomento in questione, ha attestato l avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale Visto il D.Lgs n.502/1992 e successive modifiche ed integrazioni; Viste le LL.RR. nn.55 e 56/1994 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il D.Lgs n.81/2008; Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali, ai sensi dell art. 3 D.Lgs 502/1992 e dell art. 16 della L.R. 56/1994 e successive modifiche ed integrazioni DECRETA 1. di approvare il regolamento allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale; 2. di incaricare il Responsabile della S.O.S. Prevenzione e Protezione, di provvedere alla diffusione del presente regolamento anche attraverso l inserimento nel sito intranet aziendale; 3. di incaricare il Responsabile della SOS Formazione del Personale di integrare il piano formativo aziendale con gli specifici corsi di formazione per i preposti indicati nel regolamento e come obbligatoriamente previsto dall art. 19, comma 1 lettera g) e dall art. 21 comma 7 del D. Lgs. 81/2008. Responsabile del procedimento: Patrizia Davì

3 Decreto n.749 del 23/09/2008 pag ALLEGATO 1 REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE NORME DEL D. Lgs. 81/2008 NELL AZIENDA ULSS 18 ROVIGO Art.1 Datore di Lavoro 1.Il Direttore Generale dell Azienda Ulss 18 svolge le funzioni di Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni. 2. Le attribuzioni del Datore di Lavoro sono le seguenti: a) elaborare e far mantenere aggiornato, a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (SPP), il documento obbligatorio di valutazione dei rischi ed individuazione delle misure di prevenzione e protezione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. 81/2008. La valutazione del rischio radiologico verrà elaborata dall esperto qualificato alla luce delle indicazioni concernenti la radioprotezione, ai sensi del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i. Tale valutazione farà parte integrante del documento di Valutazione dei Rischi. Ai sensi dell art. 25, comma1, D. Lgs. 81/2008, all elaborazione del documento di valutazione collabora il Medico Competente; b) approva il Documento di Valutazione dei Rischi e i suoi aggiornamenti; c) nomina il RSPP e il Medico Competente e ne dà informazione ai rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza ai sensi dell art.17, comma 2, art.18, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008; nomina inoltre l Esperto Qualificato e il Medico Autorizzato ai sensi del D.Lgs 230/95 e s.m.i.; d) designa gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione interno; e) provvede per quanto previsto dall art. 18 del D.Lgs. 81/2008 avvalendosi degli strumenti previsti dal presente regolamento. Inoltre assicura quanto previsto dai punti n) o) e p) del suddetto comma avvalendosi della collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; f) prende atto, previa verifica del RSPP e del Medico Competente, che eventuali modifiche delle attività presso le strutture dell Azienda Ulss 18 siano compatibili con la sicurezza e che il Responsabile del Servizio predisponga la modifica del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell art. 29, comma 3, D.Lgs. 81/2008. Di tale modifica viene data comunicazione ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; g) in accordo con il Medico Competente individua nei locali del Servizio di Medicina Preventiva degli ospedali di Rovigo e Trecenta i luoghi ove vengono custodite le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori in applicazione a quanto previsto dall art. 25, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 81/2008; h) individua presso i locali della SOC Gestione Risorse Umane il luogo ove viene conservato il registro infortuni nel rispetto di quanto previsto dall art. 53, comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e a questa SOC affida la corretta tenuta secondo le modalità e la tempistica e nella forma prevista dal succitato articolo; i) nomina i professionisti e gli esperti eventualmente necessari per gli adempimenti imposti dalla normativa anche ai sensi dell art. 31, comma 3 e 4 D.Lgs. 81/2008; l) indice, con cadenza almeno annuale, la riunione periodica prevista dall art. 35 D.Lgs. 81/2008; m) approva il Piano Annuale degli interventi per la riduzione dei rischi;

4 Decreto n.749 del 23/09/2008 pag n) conferisce le deleghe di funzione in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro ai Dirigenti di cui all art 2 del presente Regolamento, fermo restando per il Datore di Lavoro l obbligo di vigilanza e di controllo su come questa venga esercitata. 3. Nei casi in cui nelle norme del D.Lgs. 81/2008 sia richiesta la presenza del Datore di Lavoro, qualora il Direttore Generale non possa presenziare personalmente, viene rappresentato dal Direttore Sanitario. Art. 2 I Dirigenti 1. Ai sensi e per le finalità del D.Lgs. 81/2008, il Datore di lavoro nomina in qualità di Dirigenti: - il Direttore del Dipartimento di Prevenzione - il Direttore SOC Dirigenza Medica di Rovigo - il Direttore dei Distretti Socio Sanitari - il Direttore del Dipartimento Tecnologico e dell Innovazione - il Direttore del Dipartimento per l Acquisizione e Gestione di Beni e Servizi e Programmazione Finanziaria 2. Spetta ai Dirigenti: a) fornire supporto al RSPP, al Medico Competente, al Medico Autorizzato e all Esperto Qualificato, per la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi; b) fornire supporto per operare nel rispetto degli adempimenti di cui all art. 18, comma 1, D. Lgs. 81/2008; c) collaborare alla predisposizione delle modifiche del Documento di Valutazione dei Rischi; d) comunicare al RSPP l elenco nominativo dei preposti individuati ai sensi dell art. 3 e curarne l aggiornamento e) attuano in collaborazione con i Direttori di Dipartimento e di SOC le misure necessarie per la sicurezza. f) segnalare al Servizio di Prevenzione e Protezione i rischi di cui vengono a conoscenza. g) emanare, in collaborazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, direttive per l eliminazione delle cause di infortunio e di rischio in generale. h) attuare il piano annuale degli interventi per la riduzione dei rischi e monitorizzarne i risultati. i) informare i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato nonché delle misure prese o da prendere in materia di protezione. 3. I Dirigenti, inoltre, curano, per l area di competenza, l avvio dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale aziendale nei casi di non osservanza delle prescrizioni di cui all art. 20 D.Lgs. 81/ I Dirigenti forniscono al RSPP ed al Medico Competente gli elementi utili e sufficienti per la valutazione del rischio relativo a quanto prescritto dai seguenti titoli: titolo II (luoghi di lavoro), titolo III (attrezzature e DPI), VI (movimentazione manuale dei carichi), VII (attrezzature munite di videoterminali), VIII (agenti fisici), IX (sostanze pericolose), X (esposizione ad agenti biologici) del D.Lgs. 81/2008 e collaborano con loro per l elaborazione del documento. Art. 3 I Preposti 1. I Preposti sono tutti i Direttori di SOC, di SOS DPT e i Responsabili del personale infermieristico/tecnico, di SOC o di Area o di altri uffici individuati nell Atto Aziendale. A discrezione

5 Decreto n.749 del 23/09/2008 pag del dirigente, sulla base di particolari esigenze tecniche, logistiche e organizzative, possono essere individuati ulteriori preposti. 2. Il preposto risponde del proprio operato al Dirigente di competenza. 3. I Preposti: a) sono responsabili del rispetto delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori assegnati alla Struttura Organizzativa, ai quali forniscono le opportune istruzioni e informazioni. b) Operano in stretta collaborazione con i Dirigenti, al fine di fornire loro consulenza nella materie richieste, sia nel campo dell igiene che della sicurezza, anche rivolte all utenza. c) Assicurano la fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) sulla base della tipologia e del livello di rischio e ne garantiscono l efficacia operativa. d) Hanno l obbligo di collaborare con il Dirigente per tutti gli adempimenti stabiliti all art.3, comma 2, del Regolamento. e) Segnalano al Dirigente di competenza la presenza di particolari condizioni di rischio. f) Individuano e propongono al Dirigente e al RSPP l elenco del personale esposto ai singoli rischi. g) Affidano i compiti al personale assegnato tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza. h) Frequentano gli specifici corsi di formazione previsti dall art. 19, comma 1 lettera g) e dall art. 21 comma 7 del D.Lgs. 81/2008 Art. 4 Il Lavoratore 1. Ai fini dell applicazione del presente Regolamento, oltre ai dipendenti dell Azienda Ulss 18 vengono equiparati al lavoratore quanti rientrano nella definizione di cui all art. 2 D. Lgs. 81/2008. Vengono inoltre equiparati tutti coloro che siano autorizzati dal Dirigente a frequentare le attività a rischio individuate nel documento di valutazione. 2. Ciascun lavoratore deve attenersi agli obblighi stabiliti dall art. 20 D. Lgs. 81/2008, in particolare deve sottoporsi ai controlli sanitari previsti e rispettare i regolamenti interni per la sicurezza utilizzando i dispositivi di protezione individuale. Deve inoltre partecipare alle iniziative di informazione e formazione sulle problematiche della sicurezza e dell igiene del lavoro, secondo le modalità definite dal RSPP, dal Medico Competente, dai Dirigenti e dai Preposti. 3. I lavoratori dipendenti da altri Enti o Aziende, i lavoratori autonomi e quelli convenzionati, che svolgono attività presso l Azienda Ulss 18, devono attenersi alle norme di prevenzione e protezione ivi vigenti, anche stabilite dal presente Regolamento. Art. 5 Autoresponsabilizzazione 1. Il lavoratore o equiparato che, nell ambito delle proprie competenze, coordina o pone in essere attività che direttamente o indirettamente danno o possono dare origine a rischi: a) deve darne preventiva ed esauriente informazione al Preposto incaricato, al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico; b) risponde della corretta gestione (prevenzione e/o protezione) dei rischi connessi alla propria attività in conformità alle istruzioni fornite dal Preposto.

6 Decreto n.749 del 23/09/2008 pag Il Dipendente deve coordinarsi preventivamente col Preposto al fine di predisporre quanto necessario per ottenere la protezione sul luogo di lavoro attraverso una corretta informazione e formazione. A tale scopo dovrà collaborare all informazione di tutti gli interessati sulle procedure da adottare. 3. Per i lavori svolti da ditte esterne presso le strutture dell Azienda, la segnalazione dell inosservanza delle norme di sicurezza eventualmente rilevate dai dipendenti dell Azienda, devono essere trasmesse al Direttore del Dipartimento Tecnologico o al Direttore del Dipartimento per l Acquisizione e Gestione di Beni e Servizi, che provvederanno all inoltro al datore di lavoro della ditta coinvolta. Art. 6 Servizio di Prevenzione e Protezione 1. La S.O.S. di Prevenzione e Protezione (SPP) dell Azienda Ulss 18 viene costituita ed opera secondo le previsioni ed i criteri degli artt. 18, 31, 33 del D.Lgs. 81/2008 e ne viene individuato un Responsabile (RSPP). 2. Il Responsabile del SPP elabora e mantiene aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi. 3. Il SPP: - conserva l originale del presente Regolamento e copia del documento di Valutazione dei Rischi e ne cura la diffusione e la distribuzione ai Dirigenti e Preposti. - collabora con la Direzione Generale all elaborazione dei piani e programmi per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori; - collabora con le strutture committenti nel fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall Azienda in relazione alla propria attività. Inoltre, provvede: - all individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell organizzazione aziendale; - ad elaborare, in collaborazione con la Direzione Sanitaria o suo delegato per quanto di competenza, le misure preventive e protettive, i sistemi di protezione individuale e i sistemi di controllo di tali misure; - ad elaborare le procedure di sicurezza nelle varie attività aziendali; - a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; - a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza - a fornire ai lavoratori le informazioni in merito: ai rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività, alle misure e alle attività di protezione e prevenzione adottate; ai rischi specifici cui sono esposti in relazione all attività svolta alle normative di sicurezza e disposizioni aziendali in materia ai pericoli connessi all uso delle sostanze e dei preparati pericolosi; alle procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l evacuazione dei lavoratori e dei pazienti utenti; ai nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente; ai nominativi dei lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione e comunque di gestione dell emergenza;

7 Decreto n.749 del 23/09/2008 pag a visitare, assieme al medico competente, gli ambienti di lavoro almeno due volte l anno; - ad effettuare il controllo dell esposizione e a fornire al medico competente i livelli di esposizione professionale individuali dei lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute. 4. Il RSPP: a) collabora con l Esperto qualificato al fine di coordinare il documento di valutazione in materia di radioprotezione e i relativi interventi di sorveglianza fisica e medica (D.Lgs. 230/1995 e s.m.i.), con il documento generale di valutazione del rischio. b) Partecipa all elaborazione del piano annuale degli interventi. c) Segnala al Datore di Lavoro e al Dirigente competente gli interventi ritenuti opportuni per la sicurezza dei lavoratori. d) Risponde del proprio operato al Datore di lavoro- Direttore Generale, direttamente o tramite il Direttore Sanitario. e) Svolge le funzioni di segreteria nelle riunioni con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. f) Esprime pareri preventivi in merito alla sicurezza in relazione ai progetti edilizi aziendali. Art. 7 Il Medico Competente 1. Il Medico Competente: a) collabora con il Datore di lavoro e con il RSPP alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, alla attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all organizzazione del servizio di Pronto Soccorso. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale; b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici, tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; d) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, a richiesta degli stessi, rilascia loro copia della sorveglianza sanitaria; e) comunica per iscritto, al datore di lavoro, al RSPP e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della S.S. effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica del lavoratori; f) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l indicazione di una periodicità diversa dall annuale deve essere annotata nel documento di valutazione dei rischi; g) partecipa alla programmazione del controllo dell esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. L attività del medico competente svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione Internazionale di Salute Occupazionale (I.C.O.). Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l autonomia. Art. 8 Il Medico Autorizzato

8 Decreto n.749 del 23/09/2008 pag Svolge le attività nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 230/ Effettua la sorveglianza sanitaria sui lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti e atti conseguenti. Art. 9 L Esperto Qualificato 1. Svolge la propria attività nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 230/ Effettua le misure, gli esami, le verifiche e le valutazioni di carattere fisico, tecnico e radiologico; assicura il corretto funzionamento dei DPI, fornisce tutte le indicazioni e formula i provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione dal rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti. Art. 10 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 1. I RLS svolgono le attribuzioni loro specificatamente assegnate dal titolo I, capo III, Sezione VII del D.Lgs. 81/ I RLS organizzano autonomamente una propria struttura di coordinamento. 3. I RLS devono essere messi in condizione di adempiere ai loro compiti durante l orario di servizio, nei limiti previsti dalla vigente normativa. Art. 11 Delegato del Direttore Generale per la Sicurezza Il Direttore Generale Datore di Lavoro, ai fini dell applicazione delle norme del D.Lgs. 81/2008, può avvalersi di un proprio delegato, a cui fanno riferimento il RSPP e gli altri soggetti individuati dalla vigente normativa in materia di sicurezza e dal presente Regolamento aziendale. Nell Azienda Ulss 18 tale delegato viene individuato nella figura del Direttore Sanitario. Art. 12 Riunione periodica di prevenzione e protezione Il Direttore Generale Datore di Lavoro, direttamente o tramite il proprio Delegato alla sicurezza, indice la riunione periodica di prevenzione e protezione ai sensi dell art. 35 del D.Lgs 81/2008. Art. 13 Organismi di coordinamento: Area Funzionale della Prevenzione e Sicurezza e Comitato per la Sicurezza 1. Il Comitato di Coordinamento per la Sicurezza aziendale è costituito da RSPP, Medico Competente, Esperto Qualificato, Medico Autorizzato, Direttore Sanitario, Direttore di Presidio, Direttore di Distretto, Direttore del Dipartimento di Prevenzione, Direttore del Servizio Tecnico, ed ha il compito di: - elaborare proposte per la formazione del personale; - stimolare e razionalizzare la soluzione dei problemi relativi alla sicurezza dei lavoratori che necessitano il raccordo con figure diverse da quelle previste nel D. Lgs. 81/2008 (ad esempio: L. 230/ radioprotezione)

9 Decreto n.749 del 23/09/2008 pag elaborare il Documento di Programmazione Annuale sugli interventi per la sicurezza - effettuare il monitoraggio periodico dell attuazione del programma di interventi Il Comitato di Coordinamento è presieduto dal Direttore Sanitario. 2. L unità di Crisi per la Sicurezza è composta dal Direttore Sanitario o suo delegato (Direttore di Presidio o Direttore di Dipartimento o Direttore dei distretti) che la presiede, dal Direttore del Servizio Tecnico, dal RSPP e ha il compito di effettuare le scelte operative per la risoluzione di problemi contingenti in materia di sicurezza dei lavoratori, fra cui l attribuzione dei compiti e l individuazione delle priorità di intervento, ai sensi dell art. 18, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008.

10 Decreto n.749 del 23/09/2008 pag Pareri favorevoli, per quanto di competenza: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.to Igino Eleopra IL DIRETTORE GENERALE f.to Adriano Marcolongo IL DIRETTORE SANITARIO f.to Giovanni Pilati IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI f.to Alberto Poire IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE f.to Patrizia Davi Il presente atto, eseguibile dalla data di adozione: - è soggetto a controllo ; - non è soggetto a controllo X Rovigo, 25/09/2008 Il Direttore Soc Affari Generali f.to Patrizia Davì Attestazione di eventuale pubblicazione Copia del presente atto è pubblicata all Albo dell Azienda per 15 giorni consecutivi da oggi. Rovigo, 25/09/2008 Il Direttore Soc Affari Generali f.to Patrizia Davi Attestazione di invio al Controllo Regionale L atto è inviato alla Giunta Regione Veneto in data odierna. Rovigo, Il Direttore Soc Affari Generali Copia del presente atto viene inviata in data odierna al Collegio Sindacale ( ex art. 10, comma 5, L.R. 56 del ) Rovigo, 25/09/2008 Il Direttore Soc Affari Generali f.to Patrizia Davi Copia conforme all originale, per uso amministrativo Rovigo, Il Direttore Soc Affari Generali Da distribuire a: DIRETTORE GENERALE DIRETTORE AMMINISTRATIVO DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE DEI SERV. SOCIALI COLLEGIO DI DIREZIONE SOC DIRIGENZA MEDICA DI ROVIGO SOS DPT DIRIGENZA MEDICA DI TREC DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SOC DIRETT.DISTRETTI SOCIO-SAN. SOS DISTRETTO DI ROVIGO SOS DISTRETTO DI BADIA POL. SOC GESTIONE RISORSE UMANE SOS SERV.PER LA CON. E FORMAZ X SOC AFFARI GENERALI SOC BILANCIO E PROGRAM. FINANZ SOC GEST. RISORSE IN CONVENZIONI SOC INNOV. E GEST. TECN. INFORMAT SOC SERV. TECNICO SOC ACQUIS. E GEST. BENI E SERV IZI SOC DIREZ. AMM.VA PRES.OSP UFFICIO COMUNICAZ. E MARKETING SOC FARMACIA TERRITORIALE SOC FARMACIA OSPEDALIERA SOS DPT DISABILITA ADULTA SOS DPT CONSULT. FAMILIARE SOC IGIENE E SANITA PUBBLICA SOS DPT IGIENE ALIMENTI E NUTR SOC SPISAL SOS DPT IGIENE ALIM. ORIG. ANIMAl. SOC IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT. SERV. SANITA ANIMALE SOC TOSSICO-DIPENDENZE SOS CONTROLLO DI GESTIONE SOS SERV. QUALITA E ACCRED. SOS SERV. PREV. E PROTEZIONE X SOS DPT DIREZ.INFERM. E PROF.TEC. DIP. SALUTE MENTALE ALTRO

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