DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 100 DEL
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1 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 100 DEL OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA COMUNITÀ MONTANA ED I COMUNI ADERENTI ED ALTRI ENTI PER LA GESTIONE UNIFICATA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. PROVVEDIMENTI. PREMESSO: IL CONSIGLIO COMUNALE - Che il nuovo assetto normativo in materia di funzioni e servizi pubblici locali tende a promuoverne ed ad incentivare l esercizio associato da parte degli enti locali; - che, in particolare, il recente D.Lgs 267/2000 ha ridisciplinato l assetto delle Comunità Montane in continuità con alcune scelte di principio quali quella dell associazionismo intercomunale sancita dalla Legge 59/1997; - che il D.Lgs 267/2000, equiparando le Comunità Montane alle Unioni di Comuni, ha inteso valorizzare ulteriormente le Comunità Montane da enti preminentemente strumentali della Regione in enti locali territoriali, portatori di funzioni proprie e delegate anche degli enti associati, ossia dai Comuni; - che anche la legislazione nazionale e regionale previgente in tema di Comunità Montane va nella direzione di valorizzare le Comunità Montane come enti promotori dell esercizio associato di funzioni e servizi comunali; VISTA la Legge Regionale 21/04/1999 n. 3, riguardante la riforma del sistema regionale e locale; VISTA la Legge Regionale 26/04/2001 n. 11 recante norme in materia di disciplina delle forme associative ed altre disposizioni in materia di enti locali; VISTA la propria deliberazioni n. 96 del , con la quale si provvedeva ad approvare la Convenzione per la gestione, in forma associata, del servizio di Prevenzione e Protezione, secondo le regole stabilite dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs 626/94 ; VERIFICATO che detta convenzione scadrà il 31/12/2007. VALUTATA l esperienza della gestione associata in una materia così complessa molto positiva. UDITA la relazione illustrativa del Sindaco, il Consigliere di minoranza Degli Esposti Livio chiede se e prevista la presentazione da parte della Comunita Montana di una relazione sull attivita svolta dal Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e dal Medico Competente. Il Sindaco chiarisce che sono previsti periodici incontri obbligatori tra il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, il Medico competente ed il Datore di lavoro (che e una figura interna di ciascun Comune), nei quali si potra effettuare un resoconto congiunto dell attivita svolta. 1
2 RITENUTO quindi opportuno procedere al rinnovo della convenzione per la gestione unificata del Servizio di Prevenzione e Protezione dei luoghi di lavoro sino al ; DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarita tecnica e contabile ai sensi dell art. 49, comma 1, del D.Lgs nr. 267/2000, come da certificazione conservata agli atti; VISTO inoltre che sulla stessa il Segretario Comunale, espressamente richiesto, ha espresso parere favorevole sulla sua legalità in relazione alla sua competenza; Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano DELIBERA 1) DI APPROVARE la convenzione tra la Comunità Montana, i Comuni di guiglia, Marano s/p, Montese e Zocca, il Consorzio del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina ed il COIMEPA S.r.l. per la gestione associata del servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, qui allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 2) DI AUTORIZZARE il Responsabile del servizio LL PP e Manutenzioni ad intervenire, in nome e per conto del Comune di Zocca nella stipula della convenzione. 3) DI DARE ATTO che la spesa inerente le annualità 2008 e 2009 verrà imputata dal Responsabile del Settore LL PP nel seguente modo: Quanto ad Euro al Cap del Bilancio 2008, Quanto ad Euro al Cap del Bilancio 2009, mentre la spesa inerente le annualità 2010 e 2011 verrà prevista sul medesimo capitolo in sede di redazione dei relativi bilanci; Con voto unanime, reso per alzata di mano, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell art. 134, 4 comma, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, immediatamente eseguibile il presente atto per procedere all affidamento del servizio. 2
3 SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA COMUNITÀ MONTANA, I COMUNI DI GUIGLIA, MARANO SUL PANARO, MONTESE E ZOCCA, IL CONSORZIO DEL PARCO REGIONALE DEI SASSI DI ROCCAMALATINA E IL COIMEPA S.R.L. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. Rep. Oggi presso la sede della Comunità Montana dell Appennino Modena Est in Zocca, via Mauro Tesi, 1209; TRA La Comunità Montana dell Appennino Modena Est, qui rappresentata dalla Dott.ssa Elisabetta Manzini, in qualità di Segretario, a ciò autorizzato con deliberazione di Consiglio n. ; E - Il Comune di Guiglia, qui rappresentato dal Sig. in qualità di Responsabile Area Tecnica, a ciò autorizzato con Deliberazione n. in data ; - Il Comune di Marano sul Panaro, qui rappresentato dal Sig. in qualità di Responsabile Area Tecnica, a ciò autorizzato con Deliberazione n. in data ; - Il Comune di Montese, qui rappresentato dal Sig, in qualità di Responsabile Area Tecnica, a ciò autorizzato con deliberazione n. in data ; - Il Comune di Zocca, qui rappresentato dal Geom., in qualità di Responsabile Area Tecnica, a ciò autorizzato con deliberazione n. in data ; - Il Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina, qui rappresentato dal Dott., in qualità di Direttore del Centro Parco, a ciò autorizzato con deliberazione n. in data ; - Il COIMEPA S.r.l., qui rappresentato da, in qualità di, a ciò autorizzato con deliberazione n. in data ; PREMESSO - che, a seguito dell entrata in vigore del D. Lgs. 626/94 il servizio per la prevenzione e protezione della sicurezza nei luoghi di lavoro è stato gestito in forma associata dalla Comunità Montana dell'appennino Modena Est anche per conto dei Comuni membri, del COIMEPA S.r.l. e del Consorzio Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina; - che i Sindaci dei Comuni interessati hanno espresso l intendimento di proseguire l esperienza della gestione associata del servizio, dati i buoni risultati raggiunti in quest ultimo triennio; 3
4 SI CONVIENE 1) La premessa è parte integrante della presente convenzione; 2) Oggetto della presente convenzione è l attuazione degli adempimenti del Dlgs n. 626/94 per quanto riguarda le funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro (RSPP) e di Medico Competente. Tali funzioni sono gestite in forma associata per i Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro, Montese e Zocca, per il COIMEPA S.r.l. e per il Consorzio del Parco dei Sassi di Roccamalatina e per la Comunità Montana dell Appennino Modena Est che viene individuata quale Ente Capofila. 3) Le figure professionali per la gestione delle funzioni attuative del Dlgs 626/94 sono le seguenti: - DATORE DI LAVORO: viene individuato all interno di ciascun Ente e ad esso sono affidati i compiti di cui all art. 4 del Dlgs 626/94 e ss. ii. e mm ed in particolare, attraverso le consulenze da parte delle professionalità di seguito meglio definite, coordina le misure di prevenzione e protezione da adottare e gli interventi di adeguamento da effettuare per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, elabora, in collaborazione con l Amministrazione i programmi pluriennali per il miglioramento della sicurezza 626 dell Ente, predispone con il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) la programmazione annuale degli interventi e dei corsi di formazione per il personale, monitorizza con la collaborazione del RSPP la tenuta dei registri, stabilisce con il medico competente i protocolli sanitari, verifica che siano individuati formalmente e che siano incaricati gli addetti per l emergenza ed il primo soccorso, ecc. - RESPONSABILE DEl SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: in base alla presente convenzione viene individuato a cura della Comunità Montana previo accordo con tutti gli Enti convenzionati. Al RSPP sono affidati i seguenti compiti: a) Responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P) b) Aggiornamento della valutazione dei rischi a seguito di cambiamenti nelle strutture, nelle attrezzature, negli impianti, implicanti una sostanziale modifica delle condizioni di rischio degli ambienti di lavoro ed individuazione degli adeguamenti necessari per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale (DPP) (ai sensi dell art. 4 del D. Lgs. 626/94 e successive modifiche); c) Assistenza costante (mediante comunicazione telefonica, fax, e- mail) riguardo aggiornamenti normativi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; d) Organizzazione della documentazione tecnica ed elaborazione delle procedure operative (PO) di lavoro e sicurezza per la varie attività dell Ente, comprese le istruzioni operative (IO); e) Gestione delle relazioni con Medico competente, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ed Addetti all Emergenza; f) Partecipazione alla riunione periodica ai sensi dell art. 11 del D. Lgs. 626/94 e successive modifiche; g) Tenuta dei rapporti con gli Organi di Vigilanza in caso di ispezione; h) Aggiornamento valutazione rumore ai sensi del Dlgs 277/91; i) Gestione degli obblighi relativi all art. 7 (contratti d appalto) e dei rapporti con le Ditte appaltatrici; j) Sopralluogo trimestrale sugli ambienti di lavoro. k) Reperibilità telefonica. 4
5 L attuazione delle funzioni ed i compiti specificati nei precedenti punti verrà verificata tempestivamente e comunque con cadenza trimestrale mediante apposita riunione, da tenersi presso le sedi dei datori di lavoro. Tale verifica sarà convocata con comunicazione scritta e redatto relativo verbale. Sono escluse dalla Convenzione le prestazioni riguardanti progetti e studi particolari, che dovranno essere di volta in volta concordati tra l Ente interessato e il RSPP incaricato, ovvero affidati ad altri, a discrezione dell Ente committente. Fra questi rientrano anche i piani di emergenza. - MEDICO COMPETENTE: in base alla presente convenzione viene individuato a cura della Comunità Montana previo accordo con tutti gli Enti convenzionati. Le prestazioni del Medico competente sono le seguenti: a) Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione, sulla base della specifica conoscenza dell organizzazione dell azienda ovvero dell unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell attuazione delle misure per la tutela della salute e dell integrità psico-fisica dei lavoratori; b) Effettua tutti gli accertamenti sanitari previsti dall art 16 del Dlgs 626/94 e con cadenza annuale accerta che gli stessi siano stati eseguiti su tutto il personale dipendente. Tale accertamento dovrà essere comunicato in forma scritta al datore di lavoro; c) Predispone ed aggiorna sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, la cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale; d) Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell attività che comporta l esposizione a tali agenti; e) Informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) l) Congiuntamente al responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all anno e collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso. Tale verifica dovrà essere organizzata a cura delle citate figure e comunicata per iscritto alla committenza. A seguito di detta visita sarà redatto relativo verbale. Il datore di lavoro, il medico competente, l RSPP ed il Responsabile dei lavoratori per la sicurezza, annualmente, redigono apposito verbale previsto dalla normativa di settore. A tal fine la convocazione, in forma scritta, verrà redatta ed inviata a cura dell RSPP. 4) La spesa del servizio complessivo è così suddivisa: a) per ogni Comune: ,00 IVA compresa per compensare le prestazioni del RSPP; ,00 annue per le viste mediche, da aggiornare a consuntivo a seconda delle visite effettivamente svolte ,00 annue per spese di amministrazione. b) Per gli altri Enti (COIMEPA S.r.l. e Consorzio Parco): - 930,00 IVA compresa per compensare le prestazioni del RSPP; - 200,00 annue per le visite mediche, da aggiornare a consuntivo a seconda delle visite effettivamente svolte ,00 annue per spese di amministrazione; 5
6 I pagamenti delle quote degli Enti aderenti dovranno essere eseguiti alle scadenze sotto riportate: - 50% entro il 30 aprile; - 50% entro il 31 ottobre. In alternativa, gli Enti possono optare per il pagamento in unica soluzione entro il 30 giugno. La Comunità Montana si riserva la facoltà di sospendere il servizio nei confronti degli enti che non rispettano con regolarità la scadenza dei pagamenti pattuiti. Per gli Enti che richiederanno prestazioni aggiuntive alle figure professionali incaricate di cui al precedente art. 3, è prevista una maggiore spesa a carico degli stessi da concordarsi di volta in volta con la figura interessata. 5) Eventuali contestazioni o addebiti per inadempienza nei confronti degli incaricati del servizio dovranno pervenire alla Comunità Montana con lettera raccomandata, sottoscritta dal datore di lavoro individuato dall Ente aderente nei modi previsti dalla Legge. 6) La presente convenzione entra in vigore dal 1 gennaio 2008 ed ha durata fino al 31/12/2011. Il recesso unilaterale è ammesso. La volontà di recesso deve essere comunicata entro il 30 settembre ed avrà efficacia dal 1 gennaio dell anno successivo a quello di comunicazione. Nel caso di scioglimento dell Ente Comunità Montana gli Enti saranno tenuti al pagamento delle spese sostenute sino al momento dello scioglimento stesso. Qualora un Ente aderente abbia versato somme in eccedenza rispetto a quanto dovuto fino alla data dello scioglimento, esse saranno integralmente rimborsate. Letto, approvato e sottoscritto Per la Comunità Montana Per il Comune di Guiglia Per il Comune di Marano sul Panaro Per il Comune di Montese Per il Comune di Zocca Per la Società COIMEPA S.r.l. Per il Consorzio del Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina 6
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