Città di Sambuca di Sicilia Provincia Regionale di Agrigento Corso Umberto I^ n. 226 REGOLAMENTO
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- Ambrogio Borghi
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1 Città di Sambuca di Sicilia Provincia Regionale di Agrigento Corso Umberto I^ n. 226 REGOLAMENTO per la disciplina dell orario di servizio e di lavoro
2 Art. 1 Definizioni Nel presente regolamento alle sotto elencate espressioni si attribuisce il significato a fianco di ciascuno indicato: a) orario di servizio: il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità degli uffici comunali e l erogazione dei servizi all utenza; b) orario di apertura al pubblico: il periodo di tempo giornaliero che, nell ambito dell orario di servizio, costituisce la fascia oraria ovvero le fasce orarie di accesso ai servizi da parte dell utenza; c) orario di lavoro: il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità all orario d obbligo contrattuale, ed in funzione all orario di servizio e di apertura al pubblico, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell ambito dell orario di servizio. Art. 2 Flessibilità E istituito l orario flessibile consistente nell anticipare di 15 minuti l entrata in servizio dell orario di lavoro, fermo restando il rispetto delle 36 ore settimanali e di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 66/2003 e del D.Lgs. n. 213/2004. L inizio del lavoro antimeridiano non può avvenire prima dei 15 minuti di inizio e precisamente dalle ore 7,45, per il personale a tempo indeterminato, alle ore 8,15 per quello a tempo determinato e alle ore 8,45 per i lavoratori impegnati in A.S.U.. Non c è flessibilità nei seguenti servizi: Polizia locale, Asilo nido comunale, servizio informazioni, apertura e chiusura delle sedi comunali. La fascia di presenza obbligatoria va dalle ore 10,30 alle ore 13,30 antimeridiane e dalle ore 16,30 alle ore 17,30 nella fascia pomeridiana. Art. 3 L'orario di lavoro ordinario Fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli del presente regolamento, l'orario ordinario di lavoro dei dipendenti è pari a 36 ore settimanali per i lavoratori a tempo indeterminato, 24 ore per quello a tempo determinato e 20 ore per i lavoratori impegnati in A.S.U. e non può superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore. Tutto il personale, salvo quello impegnato in eventuali turnazioni, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia oraria individuata come fissa, che si individua dalle ore alle ore 13.30, fatte salve le esigenze di assicurare particolari servizi. E fatto divieto a tutto il personale, ivi compresi i dipendenti incaricati di posizione
3 organizzativa ed ai responsabili degli uffici, di allontanarsi dal posto di lavoro durante l orario di ricevimento al pubblico, fatte salve improcrastinabili esigenze di servizio per collaborazione od assistenza giuridica ed amministrativa agli organi dell Ente o per motivi di famiglia. Articolazioni diverse rispetto all'orario ordinario di lavoro, comprese quelle eventualmente da stabilire per il periodo estivo, possono essere regolate nell'ambito delle disposizioni che seguono relative all'orario plurisettimanale. Al Responsabile dell'area spetta il controllo sul rispetto dell orario di lavoro ordinario dei dipendenti assegnati e la verifica del rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento. I singoli provvedimenti autorizzativi di concessione della flessibilità, di orari di servizio differenziati rispetto a quello ordinario e/o di previsione di orari di servizio plurisettimanali e loro successive modifiche sono disposti dal responsabile di area. Con l articolazione dell orario di lavoro su cinque giornate settimanali, il sabato è considerata giornata non lavorativa feriale. La durata media dell orario di lavoro non deve superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore comprese le ore di lavoro straordinario. A tal fine non è computato il periodo di disponibilità (artt. 30, 31, 32 e 32 bis del CCNL del ) o di eventuale reperibilità (art.23 del CCNL del ). L articolazione dell orario settimanale di lavoro in cinque giornate lavorative comporta che eventuali giornate di assenza per qualsiasi causa (malattia, congedi ordinari e straordinari, permessi sindacali, scioperi, ecc.) sono da considerarsi nel loro intero esplicarsi anche se esse vengono a verificarsi nel giorno della settimana stabilito per il rientro pomeridiano per effetto dell articolazione dell orario settimanale in cinque giornate lavorative. In dette eventualità non si deve procedere a recupero, atteso che trattasi di normali assenze in normali giorni di lavoro. ASSENZA POMERIDIANA : RECUPERO DELLE 3,30 ORE OPPURE 1/2 GIORNATA CONGEDO ORDINARIO Non è ammesso calcolare, al fine dell'orario di lavoro: l'eventuale tempo di anticipazione sull'inizio dell orario ordinario se ed in quanto non espressamente autorizzato per esigenze di servizio; il tempo di percorrenza casa - sede di lavoro. Per gravi motivi personali o familiari debitamente documentati il dipendente può presentare istanza al proprio responsabile di area al fine di programmare una diversa e temporanea articolazione dell orario ordinario di lavoro giornaliero o settimanale cui è ordinariamente tenuto. Il responsabile di area può accogliere o respingere la richiesta in relazione alle motivazioni addotte a sostegno ed alle peculiarità organizzative e gestionali del servizio di assegnazione. Il dipendente responsabile di area assegnatario di posizioni organizzative, per il compenso espressamente riconosciuto, è tenuto al rispetto dell orario di lavoro stabilito.
4 Il responsabile di area, per i compensi di posizione e di risultato espressamente riconosciuti in relazione all incarico affidato, è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative pari a 36 ore settimanali; le ulteriori prestazioni effettuate non danno diritto ad eventuali recuperi né giornalieri né orari. Art. 4 L orario di servizio L orario di servizio si articola, di regola, su cinque o sei giorni alla settimana uno dei quali comprendenti il rientro pomeridiano, secondo l articolazione della presente direttiva. Di norma l orario di servizio per la totalità degli uffici, fatta eccezione per i servizi esterni (squadra operai esterna, servizi cimiteriali, Asilo nido d infanzia, biblioteca, Servizio di Polizia Locale, Palazzo Panitteri) deve essere ricompreso nelle seguenti fasce orarie: a) mattina dal lunedì al venerdì: dalle ore 08,00 alle ore 14,30; b) pomeriggio nella giornata di Mercoledì: dalle ore 15,30 alle ore 19,00. c) Il recupero degli eventuali permessi usufruiti avverrà nella giornata di Lunedì pomeriggio. Servizi interni di pulizia: L orario dei Servizi interni di pulizia è organizzato su 5 giorni a settimana con le seguenti fasce orarie: a) pomeriggio dal lunedì al giovedì: dalle ore 14,00 alle ore 19,00; Venerdì dalle ore 14,00 alle ore 18,00 Servizi interni ed istituzionali: L orario dei Servizi interni ed istituzionali è organizzato su 5 giorni a settimana con le seguenti fasce orarie: a) mattina dal lunedì al venerdì: dalle ore 08,00 alle ore 14,30; b) rientro pomeridiano nella giornata di Mercoledì: dalle ore 15,30 alle ore 19,00; Servizi Tecnici Esterni Squadra Operai orario estivo dal 1/5 al 30/9 : lunedì,martedì, mercoledì e giovedì mattina: dalle 7,45 alle 12,45. venerdì mattina: dalle 7,45 alle 11,45 Eventuale pomeriggio : Mercoledì dalle ore 15,00 17,30.
5 Squadra Operai : orario invernale dal 1/10 al 30/04 lunedì,martedì, mercoledì e giovedì mattina: dalle 8,00 alle 13,00. venerdì mattina: dalle 8,00 alle 12,00 Eventuale pomeriggio: Mercoledì - dalle ore 15,00 17,30. Servizio Cimiteriale: orario estivo dal 1/5 al 30/9 : lunedì,martedì, mercoledì, giovedì, Venerdì, e Sabato mattina: dalle ore 7,30 alle ore 13,30 Pomeriggio dalle ore 13,30 alle ore 17,30 Domenica dalle ore 8,00 alle ore 14,00 orario invernale dal 1/10 al 30/04 lunedì,martedì, mercoledì e giovedì,venerdì e Sabato : mattina: dalle ore 7.30 alle ore 13,30. Pomeriggio dalle ore 13,30 alle ore 17,30 Domenica dalle ore 8,00 alle ore 14,00 Servizio biblioteca Per il Servizio biblioteca: l orario è organizzato : Dal 15 settembre al 31 Maggio: a) mattina Mercoledì : dalle ore 09,00 alle ore 12,30 b) pomeriggio Dal Lunedì al Venerdì : dalle ore 14,30 alle ore 19,00 Dal 01 giugno al 14 settembre : a) mattina Mercoledì : dalle ore 09,30 alle ore 13,30 b) dal lunedì al Venerdì : dalle ore 14,30 alle ore 19,00 Servizio Asilo Nido Per il Servizio Asilo Nido l orario di lavoro è organizzato all interno del periodo e dell orario di apertura del servizio: -dal lunedì al Sabato dalle 08,00 alle 14,00
6 dal lunedì al Sabato : Servizio Polizia Locale Per il Servizio Polizia Locale : l orario di lavoro è organizzato assicurando il servizio almeno nelle fasce orarie così come di seguito descritto: Dal 1 ottobre al 15 giugno : Servizio antimeridiano : dalle ore 7,45 alle ore 13,45 Servizio pomeridiano : dalle ore 13,45 alle ore 19,45 Dal 16 giugno al 30 settembre : Servizio antimeridiano : dalle ore 7,30 alle ore 13,30 Servizio pomeridiano : dalle ore 16,00 alle ore 22,00 Servizio Palazzo Panitteri Tutti i giorni feriali dalle ore 09,00 alle ore 13,00 - Chiusura il lunedì L orario potrà essere modificato, per andare incontro ed eventuali esigenze di funzionalità legate a manifestazioni ed eventi vari. Art. 5 Trasferte L'art. 41, comma 2, lettera d) del CCNL del stabilisce che, al dipendente in trasferta compete "il compenso per lavoro straordinario nel caso che l'attività lavorativa nella sede di trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata. Si considera a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato tranne nel caso degli autisti, per i quali si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo." Pertanto, come più volte ribadito dall'aran in risposta a numerosi quesiti posti in materia si ribadisce: con l'unica eccezione degli autisti "nell'attività lavorativa svolta nella sede della trasferta non deve comunque essere computato il tempo occorrente per il viaggio, né il tempo destinato ai pasti, i tempi di attesa e quelli per il pernottamento. In particolare le ore di viaggio sono computate nel normale orario di lavoro, nel senso che non devono essere recuperate (un dipendente inviato in trasferta in una giornata in cui è tenuto a lavorare dalle 8 alle 14, che parta alle 8 e rientri alle 14, impiegando due ore di viaggio tra andata e ritorno, non deve recuperare due ore di lavoro);
7 ART. 6 BUONI PASTO Il Comune di Sambuca di Sicilia, in base agli artt. 45 e 46 del CCNL , attribuisce un buono pasto ai dipendenti che, dopo aver prestato servizio nelle ore mattutine, proseguono l attività lavorativa in orario pomeridiano. I dipendenti possono usufruire del buono pasto nel caso in cui tra l orario di lavoro mattutino e quello pomeridiano, ci sia un interruzione non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore. Per fruire del buono pasto, il rientro pomeridiano deve avere durata di almeno tre ore continuative. Art.7 Disposizione delle tessere magnetiche e dei terminali marcatempo La presenza in servizio va attestata registrando l orario di entrata e quello di uscita a mezzo della tessera magnetica, di cui ogni dipendente è in possesso, presso il terminale marcatempo ( lettore di badges magnetico ) installato nelle sedi comunali del Comune di Sambuca di Sicilia e nelle quali il dipendente presta servizio. La timbratura deve essere effettuata all orologio della struttura presso cui il dipendente presta la propria attività, salvo particolari esigenze di servizio debitamente specificate e autorizzate di volta in volta dal dirigente o dal responsabile dell ufficio. Eventuali timbrature in entrata o in uscita registrate con il lettore magnetico ubicato nella sede diversa da quella cui il dipendente presta servizio deve essere preventivamente autorizzata dal capo area di appartenenza. Le timbrature effettuate in sedi diverse non autorizzate saranno considerate come mancata timbratura ( assenza ) e daranno luogo a procedimenti disciplinari. La tessera è strettamente personale, va custodita con cura e deve essere portata con sé dal dipendente per tutta la durata della prestazione lavorativa. Il dipendente che consegna la propria tessera ad altra persona è perseguibile secondo quanto previsto dalle norme vigenti, fatta salva l azione penale. Analogamente è perseguibile chiunque registri la presenza per conto di altri dipendenti. In caso di smarrimento della tessera magnetica è dovere del dipendente procedere alla relativa denuncia e, quindi, richiederne immediatamente il rilascio di una nuova tessera al responsabile del servizio personale. Nel caso di deterioramento della tessera magnetica è dovere del dipendente richiederne immediatamente la sostituzione al Responsabile del servizio personale previa consegna di quella deteriorata. L eventuale omessa timbratura, in via del tutto eccezionale, dovrà essere giustificata mediante dichiarazione dell interessato con il parere espresso dal responsabile dell area di appartenenza e con avviso di telefonata al responsabile del servizio Personale nella mattinata della giornata in cui si verifica. Non potranno essere accettate, da parte del servizio Personale, dichiarazioni cartacee
8 da parte del dipendente attestante l orario di servizio se non in casi eccezionali debitamente dimostrati. In caso di mancato funzionamento dei lettori magnetici segnatempo, la rilevazione degli orari di lavoro in entrata e in uscita dovrà essere effettuata presso l ufficio Personale o presso l ufficio del capo area per le sedi distaccate, su appositi fogli di presenza opportunamente predisposti dal servizio Personale. Art. 8 Assenze brevi L art. 20 del CCNL del 6/7/1995 dispone che il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del capo ufficio e del capo area preposto all unità organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell orario di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue per i dipendenti di ruolo, 24 per quelli a tempo determinato e parziale (24 ore settimanali ) e 20 ore per i lavoratori A.S.U.. Inoltre, per consentire al capo area di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre un ora dopo l inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità, valutati dal capo area. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo modalità individuate dal capo area ; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione. Al dipendente che durante l'orario di lavoro si assenta per motivi personali senza autorizzazione, il responsabile dell'area dovrà avviare un procedimento disciplinare a carico del dipendente in conformità alle previsioni del CCNL vigenti e del regolamento comunale concernente il Codice disciplinare e normativa per l applicazione delle sanzioni disciplinari, informando tempestivamente il Segretario Comunale ed il Sindaco. Art. 9 Il ritardo I ritardi sull ingresso in servizio, rispetto all orario ordinario di lavoro assegnato, o eventuali permessi usufruiti, possono essere coperti mediante rientro pomeridiano nella giornata di Lunedì. In tale giornata non è dovuto il buono pasto Art.10 Le prestazioni di lavoro straordinario La gestione delle prestazioni di lavoro straordinario è di competenza dei singoli responsabili di area che potranno autorizzarle unicamente per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali, imprevedibili ed improcrastinabili e tenendo presente che tale
9 istituto non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro dei dipendenti assegnati, deve essere estremamente contenuto e nell'arco massimo giornaliero di 10 ore e nel limite individuale massimo di 180 ore annue (intendendo per tale tutte le prestazioni rese anche se il dipendente opta per il recupero compensativo e non solo quelle liquidate). Le risorse finanziarie corrispondenti alle ore di lavoro straordinario dell'anno A che confluiscono nella banca delle ore dell'anno B, vengono accantonate in attesa di conoscere le opzioni del dipendente (pagamento o riposo compensativo); Qualora il dipendente preferisca usufruire di un corrispondente periodo di riposo compensativo, le risorse non spese nell'anno A e accantonate nell'anno B, rappresentano una "economia" e tornano nella piena disponibilità dell'ente ; Ogni diverso comportamento si tradurrebbe in un ingiustificato incremento di oneri a carico del bilancio dell'ente. Per prestazioni di lavoro straordinario si intendono tutte le prestazioni, rese dal personale al di fuori dell'ordinario orario di lavoro ovvero dello specifico orario di servizio plurisettimanale autorizzato dal responsabile di area ai suoi dipendenti ed effettuato: in casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive cui non è possibile far fronte con altri lavoratori; in caso di forza maggiore o in casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro nei casi di pericolo grave ed immediato; per eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni; Non è prestazione di lavoro straordinario l ingresso anticipato in servizio a meno che non espressamente autorizzato. Ogni responsabile di area non può autorizzare l'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinarie: eccedenti il monte ore/budget di area autorizzato ed assegnato all'inizio dell'anno; a personale dipendente che fruisce del riposo giornaliero per allattamento; Il personale dipendente che fruisce di una riduzione stabile dell'orario di lavoro in quanto part-time, o autorizzato ai permessi retribuiti di cui alla L.104/92 per sè o per familiari conviventi, può essere autorizzato previo accordo del dipendente stesso. Non si avrà diritto a retribuzione per lavoro straordinario se non si sarà recuperato tutto il monte orario mensile derivante da flessibilità di orario o da permessi brevi. Non concorre ai fini del limite massimo individuale annuo di 180 ore il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, né quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali.
10 Art. 11 Trattamento per attività prestate in giorno festivo -riposo compensativo Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale deve essere corrisposto per ogni ora di lavoro effettivamente prestata un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all art. 52, c. 2, lett. b, del C.C.N.L con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro quindici giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. La fruizione del riposo compensativo non comporta comunque alcuna riduzione dell orario di lavoro settimanale. L attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo alternativamente o ad equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. Art. 12 Pausa giornaliera I lavoratori che utilizzano un attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico ed abituale, per almeno 4 ore consecutive, hanno diritto ad una pausa retribuita, stabilita nelle modalità dal CCNL di comparto. In assenza di disciplina contrattuale nazionale e come previsto nel D.Lgs. 81/2010, hanno diritto a 15 minuti di pausa ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale, senza possibilità di cumulo all inizio ed al termine dell orario di lavoro. I responsabili di area sono tenuti al controllo della fruizione del diritto per consentire ai lavoratori assegnati all area il recupero delle energie psico-fisiche. Art. 13 Permessi retribuiti: -ex art. 19 CCNL A domanda del dipendente possono essere concessi nell'anno 3 giorni di permesso retribuito per gravi motivi personali o familiari debitamente documentati; è compresa nella fattispecie la nascita di figli. -L. 53/2000 Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città Art. 14 Ferie 1.Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità; al personale incaricato dell area delle posizioni organizzative compete anche l'indennità di posizione.
11 2. La concessione delle ferie, ovvero l'eventuale formale e motivato diniego o rinvio, é di competenza del responsabile di area preposto al servizio/unità organizzativa di assegnazione del dipendente. 3. La durata delle ferie é di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della Legge del , n I dipendenti neo-assunti hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2 dell art. 18 del C.C.N.L. 6/7/1995. Per calcolare l anzianità di servizio, che assurge a presupposto per il computo delle ferie, si valuta anche la durata di eventuali impieghi a tempo indeterminato e con CFL resi presso altre Amministrazioni del comparto contrattuale. 5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato é considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 4 e 5 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata Legge n. 937/77. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono purché ricadente in giorno lavorativo. 7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie é determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni é considerata a tutti gli effetti come mese intero. 8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti conserva il diritto alle ferie 11. Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili, salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. 9. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno -30 settembre. Il piano ferie deve essere presentato da ciascun servizio al responsabile di area entro il 31 marzo di ogni anno al fine dell'autorizzazione delle assenze. Il periodo di assenza per ferie deve essere preventivamente autorizzato dal responsabile di area. In caso di inerzia del dipendente alla richiesta di fruizione delle ferie le stesse verranno disposte dal responsabile di area compatibilmente con le esigenze di servizio. 10. I responsabili di area fruiscono delle ferie, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati in accordo con il Segretario Comunale ed in relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato, alla responsabilità e nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'ente, fermo restante il diritto al godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno -30 settembre 11. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite, pena
12 decadenza, entro il primo semestre dell'anno successivo. 15. In caso di motivate esigenze di carattere personale (maternità, infortunio, malattia di lunga durata) e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente potrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza. 12. Le ferie sono sospese: da malattia del dipendente, adeguatamente e debitamente documentata, che si sia protratta per più di 3 giorni a seguito di ricovero ospedaliero del dipendente; da malattia, appositamente documentata, di figli di età inferiore a otto anni che abbia dato luogo a ricovero ospedaliero per motivi di servizio, nel qual caso il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché il rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto; da evento luttuoso debitamente documentato. 13. L'Amministrazione deve essere stata posta in grado di accertare le cause di sospensione con tempestiva informazione. 14. Il periodo di ferie non é riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal responsabile di area in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termini di cui ai commi precedenti. Art. 15 Giornata del Santo Patrono 1. La giornata del Santo Patrono è considerata festiva quando cade in giorno lavorativo. Se tale ricorrenza coincide con la giornata di riposo settimanale non dà titolo ad alcun riconoscimento. Art. 16 Identificazione del personale a contatto con il pubblico 1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro. Art.17 Norme finali Entrata in vigore Il presente regolamento si applica al personale dipendente a tempo determinato ed indeterminato a decorrere dalla data di approvazione della Giunta Comunale, contestualmente a tale data cessa di avere efficacia ogni altra disposizione regolamentare precedentemente prevista e in contrasto con la disciplina del presente regolamento.
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO
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