Reati informatici Corso Nuove tecnologie e diritto a.a. 2007/2008

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1 Reati informatici Corso Nuove tecnologie e diritto a.a. 2007/2008 Claudia Cevenini claudia.cevenini@unibo.it

2 Elementi generali Reato = illecito penale Può essere punito con pene pecuniarie (es. multa) e/o detentive (es. reclusione). Reati informatici possono essere commessi: -mediante tecnologie informatiche, o -a danno di tecnologie informatiche. Alcuni reati sono eventualmente informatici, altri sono necessariamente informatici (=la presenza dell elemento informatico è necessaria perché sussista il reato). 2

3 Normativa di riferimento Legge 23 dicembre 1993, n Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica. Convenzione di Budapest del 23/11/2001 sulla criminalità informatica. Legge 18 marzo 2008 n. 48. Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. 3

4 Sentenza Deve ritenersi "sistema informatico", secondo la ricorrente espressione utilizzata nella l. 23 dicembre 1993 n. 547, un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate - per mezzo di un'attività di "codificazione" e "decodificazione" - dalla "registrazione" o "memorizzazione", per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di "dati". Tribunale La Spezia, 23 settembre 2004 Redazione Giuffrè 2004, (s.m.) 4

5 Violenza sulle cose Art. 392 c.p. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose. Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito a querela della persona offesa, con la multa fino a lire un milione. Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione. Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico. 5

6 Accesso abusivo a un sistema informatico 1/3 Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. 6

7 Accesso abusivo a un sistema informatico 2/3 Aggravanti: La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesamente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. 7

8 Accesso abusivo a un sistema informatico 3/3 Ulteriori aggravanti: Qualora i fatti riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio. 8

9 Sentenza Al fine di considerare abusivo l'accesso al sistema informatico non è sufficiente che l'operatore entri in un'area posta al di fuori della sua competenza, essendo necessaria la presenza di finalità diverse, e cioè che l'operatore, pur disponendo della possibilità di accesso attraverso una personale chiave (password), tale attività ponga in essere per interessi personali o di terzi, cioè per interessi assolutamente estranei all'istituto o all'ente di appartenenza, ovvero che vi sia una specifica previsione normativa che faccia divieto all'operatore di accedere in un particolare settore (nella specie, un operatore di un istituto bancario addetto all'area rischi era entrato numerose volte nell'area titoli). Tribunale Viterbo, 5 luglio 2005 Giur. merito 2005, f. 11,2395 9

10 Sentenza La condotta dei dipendenti di una società consistente nell'entrare nel sistema informatico protetto dell'azienda per copiare e trasferire i relativi dati dal computer aziendale a quello personale, integra il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico e non quello di frode informatica, in quanto non rientrante nell'ambito dell'intervento senza diritto contemplato dall'art. 640 ter c.p., non idonea a cagionare un danno al funzionamento del sistema stesso. Tribunale Como, 3 dicembre 2004 Redazione Giuffrè

11 Detenzione e diffusione di codici di accesso Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell articolo 617-quater. 11

12 Sentenza Integra il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a servizi informatici o telematici di cui all'art. 615 quater c.p., la condotta di colui che si procuri abusivamente il numero seriale di un apparecchio telefonico cellulare appartenente ad altro soggetto, poiché attraverso la corrispondente modifica del codice di un ulteriore apparecchio (cosiddetta clonazione) è possibile realizzare una illecita connessione alla rete di telefonia mobile, che costituisce un sistema telematico protetto, anche con riferimento alle banche concernenti i dati esteriori delle comunicazioni, gestite mediante tecnologie informatiche. Ne consegue che l'acquisto consapevole a fini di profitto di un telefono cellulare predisposto per l'accesso alla rete di telefonia mediante i codici di altro utente ("clonato") configura il delitto di ricettazione, di cui costituisce reato presupposto quello ex art. 615 quater c.p. Cassazione penale, sez. II, 17 dicembre 2004, n M. e altro Giur. it. 2006, 3, 591 nota (MANTOVANI) 12

13 Diffusione di programmi Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico. Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro

14 Corrispondenza informatica Art. 616 c.p. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza. Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza. 14

15 Intercettazione di comunicazioni 1/2 Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. 15

16 Intercettazione di comunicazioni 2/2 I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. 16

17 Installazione di apparecchiature Art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell articolo 617-quater. 17

18 Falsificazione di comunicazioni informatiche Art. 617-sexies c.p. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell articolo 617-quater. 18

19 Documenti segreti Art. 621 c.p. Rivelazione del contenuto di documenti segreti. Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, o lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni. Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. 19

20 Comunicazioni informatiche Art. 623-bis c.p. Altre comunicazioni e conversazioni. Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati. [Sezione V. Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti.] 20

21 Danneggiamento Art. 635 c.p. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309. [ ] (Sono previste alcune aggravanti, per le quali la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio.) 21

22 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici Art. 635-bis c.p. - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio. 22

23 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o di pubblica utilità Art- 635-ter - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. 23

24 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici Art. 635-quater. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635- bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. 24

25 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità Art. 635-quinquies. Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. 25

26 Sentenza Il reato di danneggiamento od interruzione di un sistema informatico ricorre anche nell'utilizzo dei c.d. "dialer", quali meccanismi in grado di insinuarsi forzosamente nel sistema informatico al fine di reimpostare la connessione telematica utilizzata. Tribunale La Spezia, 23 settembre 2004 Redazione Giuffrè 2004, (s.m.) 26

27 Frode informatica Art. 640-ter c.p. Frode informatica. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante. 27

28 Sentenza Il reato di frode informatica (art. 640 ter c.p.) ha la medesima struttura e quindi i medesimi elementi costitutivi della truffa dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema. Tribunale La Spezia, 23 settembre 2004 Redazione Giuffrè 2004, (s.m.) 28

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