MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.lgs 8 giugno 2001 n Parte Speciale D

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1 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.lgs 8 giugno 2001 n. 231 Parte Speciale D OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO di Fujitsu Technology Solutions S.p.A. Vers. 1.0 approvato dal CdA il 6 Ottobre 2011

2 1 I REATI CONTRO LA PERSONA Tra i Reati astrattamente applicabili e rilevanti per la Società vi sono i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro disciplinati dall art. 25-septies del Decreto, inserito dall art. 9, legge 3 agosto 2007, n. 123, successivamente modificato dall art. 300 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 (di seguito, i Reati contro la Persona ). I termini in lettera maiuscola di cui alla presente Parte Speciale D, ove non diversamente definiti, hanno il significato agli stessi attribuiti nella Parte Generale del Modello. 1.1 I reati di cui all art. 25-septies del Decreto Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei Reati contro la Persona che a seguito dell attività di risk mapping e risk assessment di cui al paragrafo 2.4 della Parte Generale del Modello sono stati ritenuti applicabili e rilevanti per la Società nonché una breve esposizione delle possibili modalità attuative degli stessi. In primo luogo, i Reati che assumono rilievo sono i seguenti: Omicidio colposo (art. 589, comma 2, c.p.) 1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. [] 4. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.). 1. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro. 2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a euro. 3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. 4. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. 5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. In relazione alla possibile commissione dei Reati contro la Persona (artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p.), si rileva che la condotta lesiva perpetrata dall agente deve conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche e concernenti la tutela dell igiene e la salute sul lavoro. Ai fini dell integrazione di una tale condotta, è necessario considerare che: 1

3 - il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l obbligo di diligenza complessivamente richiesto alla Società; - è necessario garantire l adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (e se possibile radicalmente eliminare) ogni rischio di infortunio e malattia sulla base dalla miglior tecnica e scienza conosciuta o conoscibile e secondo le particolarità del lavoro. In particolare, i Reati contro la Persona sono ipotesi aggravate dei delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose. Tale aggravante, che come accennato consiste nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sussiste non soltanto quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma anche quando la contestazione ha per oggetto l omissione dell adozione di misure e/o accorgimenti per la più efficace tutela dell integrità fisica dei lavoratori e, più in generale, la violazione di tutte le norme che, direttamente o indirettamente, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all ambiente in cui deve svolgersi 1. La violazione delle norme sopra richiamate deve aver costituito causa determinante della morte o delle lesioni gravi o gravissime nella vittima. Mentre sul concetto di «morte» non si ritiene di dover svolgere particolari considerazioni, con specifico riferimento al reato di lesioni personali colpose, si precisa che per «lesione» si intende l insieme delle alterazioni organiche e funzionali nel corpo o nella mente di una persona conseguenti al verificarsi di una azione o da una omissione di colui che la provoca. Più precisamente, la responsabilità amministrativa per tale Reato contro la persona può sorgere a carico della Società solo qualora le lesioni siano gravi o gravissime: (i) la lesione è «grave» se l atto o l omissione commessa ha come conseguenza una delle seguenti ipotesi: - una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa; - una malattia o l incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; - l indebolimento permanente di un senso o di un organo; (ii) la lesione è «gravissima», se dal fatto deriva: - una malattia certamente o probabilmente insanabile; - la perdita di un senso; - la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l arto inservibile, - la perdita dell uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; - la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. Appare utile, altresì, ricordare in proposito che la definizione offerta dal legislatore, in tema di assicurazione obbligatoria, di «infortunio sul lavoro» è la seguente: infortunio occorso per causa violenta in occasione di lavoro. Ai fini di precisare gli elementi costitutivi della condotta, si precisa che: (i) il requisito della occasione di lavoro sussiste ogni qualvolta l'infortunio è collegato, anche indirettamente, con l attività lavorativa; (ii) il requisito della causa violenta sussiste: - ogni qualvolta un'azione determinata e concentrata nel tempo - ancorché non imprevedibile, straordinaria o accidentale - arrechi danno all'organismo del lavoratore; 1 L art c.c. nel disciplinare la Tutela delle condizioni di lavoro sancisce, infatti, che l imprenditore è tenuto ad adottare nell esercizio dell impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Questa norma prevede un preciso obbligo dell imprenditore diretto all eliminazione, nell esercizio dell attività di impresa, di ogni situazione di pericolo dalla quale possa verificarsi un evento dannoso per la salute dei lavoratori. 2

4 - anche quando l'infortunio non sia derivato da una forza esterna al lavoratore o non sia stato determinato da un atto abnorme compiuto dal lavoratore nell'ambito dello svolgimento della sua abituale attività, nel senso che il requisito della causa violenta sussisterebbe anche in caso di sforzo del lavoratore compiuto in condizioni di normale svolgimento dell'attività lavorativa (è stata peraltro ricompresa nel concetto di causa violenta anche l'azione di fattori microbici o virali che, posti in rapporto di causa-effetto con la prestazione lavorativa, diano luogo ad invalidità). Si precisa, inoltre, che i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose si ritengono integrati non soltanto a fronte di un infortunio vero e proprio, ma anche nell ipotesi in cui il lavoratore contragga una malattia professionale. Se l esito della malattia è il decesso, sarà integrata la fattispecie di cui all art. 589 c.p.; se la malattia professionale comporta la sola patologia senza l evento morte, sarà integrata la fattispecie di cui all art. 590 c.p. Si considera «malattia professionale» la malattia contratta nell esercizio e a causa della lavorazione alla quale è adibito il lavoratore. In particolare, la giurisprudenza riconosce la natura di malattia professionale a quello stato di aggressione dell organismo del lavoratore - eziologicamente connessa all attività lavorativa - a seguito e a esito del quale residua una definitiva alterazione dell organismo stesso comportante, a sua volta, una riduzione della capacità lavorativa. Altri fattori di rischio, alcuni dei quali legati all organizzazione del lavoro, si possono riassumere in: - esposizione ad agenti cancerogeni; - ambienti di lavoro carenti dal punto di vista igienico o sovraffollati; - ritmi di lavoro elevati e mansioni ripetitive; - scarsa manutenzione degli impianti. A questi vanno aggiunti fattori emergenti, legati principalmente al lavoro d ufficio, in cui si hanno molte tipologie di malattie professionali in genere di scarsa gravità ma importanti, in genere, per il numero di casi registrati. In questo ambito il rischio è dovuto a: - uso del computer che porta a patologie legate a: vista, stress, radiazioni; - ergonomia: patologie spinali e sindrome del tunnel carpale; - impianti di condizionamento; - infezioni; - asma e alveoliti allergiche. L evento dannoso per il lavoratore può essere conseguenza di una condotta attiva o, come avviene nella maggior parte dei casi, di una condotta omissiva; ai fini della punibilità del soggetto attivo del reato, è necessario che l evento dannoso per il lavoratore sia eziologicamente connesso alla condotta del datore di lavoro e, cioè, che sia collegato da un rapporto di causa-effetto con l azione o l omissione di quest ultimo. Nei reati omissivi per accertare il nesso di causalità fra l omissione e l evento ci si basa su un giudizio ipotetico ricostruendo virtualmente, sulla base delle regole oggettive della migliore scienza e della tecnica, cosa sarebbe successo laddove fosse stata compiuta l azione doverosa che è stata omessa. Non esclude l attribuzione della responsabilità prevista dal Decreto il comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all evento, quando quest ultimo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza delle cautele, che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare il rischio di un siffatto comportamento. L obbligo di prevenzione è escluso solo in presenza di comportamenti del dipendente che presentino il carattere dell eccezionalità e dell esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza. Sotto il profilo soggettivo, l omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa della Società ai sensi del Decreto saranno quelle che risultano a seguito di un comportamento colposo. Al riguardo, la colpa richiesta nei Reati contro la persona di cui all art. 25-septies del Decreto è esclusivamente la colpa specifica. 3

5 Tale elemento psicologico si distingue dalla c.d. colpa generica in quanto, mentre quest ultima si risolve nella violazione di generali regole di esperienza non formalizzate in alcuna norma o regolamento specifico e afferenti ai generali principi di diligenza, prudenza e perizia, la colpa specifica si sostanzia in una palese trasgressione di regole specificamente disciplinate da leggi, regolamenti od ordini dell autorità competente. In particolare, nei Reati contro la Persona vi deve essere una violazione delle norme dettate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o in materia di tutela della salute e dell igiene sui luoghi di lavoro (su cui vedi paragrafo 1.3). Proprio perché fattispecie colpose di illecito, la struttura dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose è incompatibile con la figura del delitto tentato di cui all art. 56 c.p.; i Reati contro la Persona possono concorrere con le eventuali contravvenzioni che possono essere comminate a seguito dell inosservanza delle norme antinfortunistiche o sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. A titolo esemplificativo e assolutamente non esaustivo, i Reati contro la Persona potrebbero configurarsi nel caso in cui un Soggetto Apicale (in qualità di Datore di Lavoro) e/o un Soggetto Subordinato a ciò preposto (es. RSPP) omettesse/ro di adottare ed efficacemente attuare misure previste dal legislatore per la tutela della salute, sicurezza e igiene sui luoghi del lavoro al fine di ridurre i costi aziendali e, quindi, in questo senso agendo nell interesse/vantaggio della Società e da tale omissione dovesse scaturire una lesione, grave o gravissima, ai danni di un dipendente della società medesima, se non addirittura la sua morte. 1.2 Le sanzioni previste dal Decreto a carico della Società per i Reati contro la Persona Si riporta di seguito una breve tabella riassuntiva delle sanzioni previste ai sensi dell art. 25-septies a carico dell Ente, in conseguenza della commissione da parte di Soggetti Apicali e/o Soggetti Subordinati dei Reati contro la Persona. Reato Art. 589 c.p. (Omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) Autore Chiunque Comportamento Commissivo o omissivo Sanzione pecuniaria (Valore quota da 258 a 1.549) Da 250 a 500 quote Sanzione interdittiva Sanzioni interdittive di cui all art. 9, 2 comma, del Decreto per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno Art. 589 c.p. (Omicidio colposo commesso in violazione dell art. 55 del D.Lgs. 81/2008) Datore di lavoro Omissivo Pari a 1000 quote Sanzioni interdittive di cui all art. 9, 2 comma, del Decreto per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno Art. 590, commi 2 e 3 c.p. (Lesioni colpose gravi e gravissime commesso in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) Chiunque Commissivo o Omissivo Fino a 250 quote Sanzioni interdittive di cui art. 9, 2 comma, del Decreto per una durata non superiore a sei mesi Per quanto attiene le modalità di calcolo delle sanzioni pecuniarie, si rimanda a quanto indicato al paragrafo 1.5 della Parte Generale del Modello della Società. 4

6 1.3 Attività Sensibili. Principi di comportamento e protocolli di prevenzione Attività Sensibili Principi generali di comportamento Tutti i Destinatari del Modello, nell espletamento delle rispettive attività e funzioni, devono agire nel rispetto, oltre che delle previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico, del Testo Unico Sicurezza e della normativa vigente ed applicabile, in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, nonché delle procedure aziendali adottate dalla Società in relazione alle Attività Sensibili al fine di prevenire la commissione dei Reati contro la Persona. In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di cui al successivo paragrafo la documentazione relativa alla tutela ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro (ivi inclusi, il Documento di Valutazione dei Rischi, le procedure ed il manuale di gestione delle emergenze e, nel caso di cantieri, anche i piani generali di sicurezza e di coordinamento). Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. Il datore di lavoro, inoltre, ai sensi dell art. 17 del Testo Unico Sicurezza, ha l obbligo di designare il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione dai rischi (c.d. Servizio di Prevenzione e di Protezione, qui di seguito SPP SPP ) all interno dell azienda. Fatta eccezione per i casi previsti dall art. 31, 6 comma, Testo Unico Sicurezza, il SPP può essere composto da lavoratori o esperti esterni all azienda e il datore di lavoro deve designare il responsabile del servizio medesimo. Qui di seguito si elencano i principi generali di comportamento che devono essere seguiti dal datore di lavoro nell organizzare il SPP: a) i lavoratori incaricati devono possedere adeguate competenze e capacità e il datore di lavoro deve fornire ad essi i mezzi necessari per assicurare le attività di protezione; b) i lavoratori incaricati devono essere in numero sufficiente per occuparsi dell organizzazione delle misure di protezione e di prevenzione, tenendo conto della dimensione dell azienda o dell unità produttiva e dei rischi specifici ai quali sono esposti i lavoratori e la loro distribuzione all interno dell azienda o dell unità produttiva. In particolare, il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione (di seguito, RSPP RSPP ) deve possedere i requisiti precisati dall art. 32 del Testo Unico Sicurezza (attitudini capacità adeguate, disposizione di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti), deve ave frequentato specifici corsi di formazione in materia di sicurezza, così come previsto dal D. Lgs. 23 giugno 2003, n. 195 e deve: a) assistere il datore di lavoro nella valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori; b) elaborare, per quanto di competenza, le misure per la prevenzione e la protezione dei lavoratori; c) fornire ai lavoratori le informazioni necessarie e proporre corsi di formazione concernenti le misure sulla sicurezza e la salute dei lavoratori. Nel caso di affidamento di lavori - con rapporti di appalto, contratti d opera o di somministrazione o fornitura - ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, la Società è inoltre tenuta a porre in essere una serie di adempimenti finalizzati a garantire la sicurezza dei lavoratori: a) verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici, dei lavoratori autonomi o in genere dei fornitori in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera; 5

7 b) valutare i rischi connessi allo svolgimento dell attività oggetto del contratto e fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. In tali ipotesi il committente e l appaltatore, o in genere l esecutore dell opera o del servizio: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, dell opera o del servizio. Nel caso in cui il personale dell appaltatore operi sotto la direzione o il controllo di incaricati della Società, o utilizzando strumenti messi a disposizione da quest ultima, anche queste fasi dell attività debbono essere ritenute sensibili, così come la verifica della sicurezza e dell idoneità dei locali se la prestazione di lavoro viene svolta presso la sede della committente; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. A tal fine il committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui sopra, elaborando (con eccezione per gli appalti aventi ad oggetto servizi di natura intellettuale) un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze Il Responsabile Interno per le Attività Sensibili In linea con la best practice, la Società individua e nomina uno o più Responsabili Interni per ciascuna delle operazioni relative alle Attività Sensibili come meglio individuate nel precedente paragrafo In assenza di nomina dei Responsabili Interni da parte della Società per una o più operazioni relative alle Attività Sensibili, Responsabile Interno della relativa operazione sarà ritenuto il datore di lavoro. Fermo restando il potere discrezionale dell OdV di attivarsi con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute (si veda quanto previsto nella Parte Generale del Modello), l OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse alle Aree a Rischio Reato Diretto ed alle Aree a Rischio Strumentale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello. Inoltre, l OdV comunica i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di Reati contro la Persona al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo le modalità previste nel Modello, ed indica al Consiglio di Amministrazione le opportune integrazioni ai sistemi gestionali e di controllo preventivo adottati dalla Società. La violazione delle disposizioni di cui alla presente Parte Speciale D ed in genere delle disposizioni normative ed organizzative relative alla prevenzione dei Reati contro la Persona commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro previste dalla Società espongono il relativo responsabile della violazione alle sanzioni di cui al Sistema Disciplinare della Società, che costituisce parte integrante del Modello Protocolli di Prevenzione * * * * L OdV verifica che i protocolli applicati diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale D. La presente Parte Speciale D e i protocolli che ne danno attuazione sono costantemente aggiornati, anche su proposta o segnalazione dell OdV, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello, senza che ciò dia luogo a modifica del Modello stesso. 6

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