CONVENZIONE ASSICURATIVA ASSISTENZA SANITARIA DIPENDENTI.. SPA (GRUPPO BANCA TERCAS S.p.A.) Contraente CASSA Part. IVA Domicilio.
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- Ortensia Foti
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1 CONVENZIONE ASSICURATIVA ASSISTENZA SANITARIA DIPENDENTI.. SPA (GRUPPO BANCA TERCAS S.p.A.) AGENZIA GENERALE DI. Polizza n../ Effetto 31/12/ /12/2012 Zona. Durata anni 1 Produttore.. Quota 100% Contraente CASSA Part. IVA Domicilio. Rata da pagarsi alla firma della polizza: Imponibile Imposte Totale EURO 0,00 0,00 0,00 Rate successive annuali a partire dal 31/12/2012 Imponibile Imposte Totale EURO 0,00 0,00 0,00 Fatta in tre esemplari ad un solo effetto, in il / / LA COMPAGNIA Il Contraente L'importo di cui a (*) è stato versato a mani del sottoscritto oggi.../.../..., alle ore... L'Incaricato Pag. 1
2 D E F I N I Z I O N I Nel testo che segue, si intende per: Società: GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A.; Contraente: Assicurato: Convenzione: Difetti fisici: Grande Intervento Chirurgico: Infortunio: Malattia: Malformazione: Ricovero: Questionario anamnestico: Sinistro: Indennizzo: Assicurazione: Premio: Polizza: Day hospital: Intervento chirurgico: CASSA ai sensi degli artt e 1891 C.C.; i soggetti indicati all art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; il contratto assicurativo che prova l assicurazione; conformazioni anomale di parti anatomiche (obiettivamente o clinicamente diagnosticate) e loro conseguenze peggiorative l intervento chirurgico reso necessario da malattia o infortunio, rientrante nell Elenco Grandi Interventi Chirurgici, riportato nell Allegato n. 1; ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili; ogni alterazione o disfunzione dello stato di salute, non dipendente da infortunio, comprese le malformazioni non note all Assicurato anomalia somatica grossolana nota o non nota all Assicurato; la degenza con o senza intervento chirurgico, anche diurna (Day Hospital) in Istituto di Cura, pubblico o privato; il formulario contenente le notizie sullo stato di salute delle persone assicurate; verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione; la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; le coperture contemplate nella convenzione; il corrispettivo che il contraente versa alla Società a fronte della copertura assicurativa; il documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che prova l assicurazione; la degenza in istituto di cura senza pernottamento non comportante intervento chirurgico; atto medico perseguito attraverso la cruentazione dei tessuti anche effettuata mediante l utilizzo di sorgenti di energia meccanica, luminosa o termica. Pag. 2
3 Agli effetti assicurativi si intendono equiparati ad intervento chirurgico anche: riduzione incruenta di fratture e lussazioni, diatermocoagulazione, crioterapia, litotrissia, biopsia, endoscopia con biopsia, gessatura, sutura Istituto di cura: Istituto di cura convenzionato: Massimale: Scoperto: Società di gestione dei sinistri: ospedale, clinica, casa di cura o istituto universitario, regolarmente autorizzati all erogazione dell assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, estetiche, fitoterapiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorno, le strutture per anziani Istituto di cura convenzionato con la Società per il tramite della Società di gestione dei servizi di assistenza la somma fino a concorrenza della quale, per ciascun anno assicurativo, la Società presta la garanzia la quota parte delle spese sostenute, espressa in percentuale, che rimane a carico dell Assicurato; BLU ASSISTANCE oppure altra Società. Pag. 3
4 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ART.1 ASSICURATI L assicurazione è prestata a favore di ogni nucleo familiare di tutto il personale dipendente della.. SPA, intendendo per nucleo familiare : ogni dipendente della. SPA, nonché: il coniuge convivente e non, fiscalmente a carico e non; il convivente more uxorio fiscalmente a carico e non; i figli conviventi e non, fiscalmente a carico, cioè per i quali si verifichino le condizioni reddituali previste per la sussistenza a carico ex art. 13 del TUIR così come novellato dal Dlgs 446/97; gli Assicurati per i quali siano state richieste le estensioni di copertura opzionali previste dal successivo art. 15 Opzioni facoltative -, con relativo premio a carico del Dipendente assicurato. La copertura sarà operante sino alla prima scadenza annuale dell assicurazione dopo la cessazione del rapporto di lavoro; La garanzia assicurativa è valida per tutti gli Assicurati, indipendentemente dalle condizioni fisiche degli stessi e senza compilazione del questionario anamnestico. ART. 2 PRESTAZIONI ASSICURATIVE A) Ricovero: A1) durante il ricovero La Società rimborsa, nell ambito del massimale di seguito indicato, le spese sostenute dall Assicurato conseguenti a ricovero per malattia, infortunio, parto anche cesareo e/o aborto terapeutico, verificatisi nell anno assicurativo, per: a) gli onorari del chirurgo, dell aiuto, dell assistente, dell anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all intervento, i diritti di sala operatoria, il materiale di intervento ed, in genere, le spese di carattere sanitario sostenute durante l intervento; b) l assistenza medica ed infermieristica, le cure, i trattamenti fisioterapici e rieducativi, i medicinali e gli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio; c) le rette di degenza, con il limite di 250,00 al giorno qualora il ricovero sia effettuato in Istituti di cura non convenzionati con il Network e le spese di carattere sanitario sostenute durante il ricovero (abbia luogo o meno l intervento chirurgico); d) in caso di trapianto di organo, le spese relative al ricovero del donatore per il prelievo, nel caso di donazione da vivente, oppure le spese di trasporto e quant altro relativamente all organo prelevato da trapiantare. e) In caso di ricovero, qualora l Assicurato non abbia richiesto alla Società alcun rimborso relativo a spese di cui al presente paragrafo, la Società corrisponde, per ogni giorno di ricovero, un indennità sostitutiva di 77,50, con il massimo di 180 giorni per persona e per Pag. 4
5 annualità assicurativa. La giornata di entrata e quella di uscita dall istituto di cura sono considerate come unica giornata. A2 prima e dopo il ricovero a) visite mediche, accertamenti, clinici, strumentali e di laboratorio, gli onorari medici, effettuati anche al di fuori dell istituto di cura nei 90 giorni precedenti il ricovero (anche se ricadenti nel periodo precedente la data di decorrenza del presente contratto); b) visite mediche e prestazioni infermieristiche, accertamenti, clinici, strumentali e di laboratorio, cure medicinali, trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati da personale fisioterapico abilitato presso centri fisioterapici e riabilitativi od a domicilio dell assicurato, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), sostenute nei 90 giorni successivi al termine del ricovero (anche se ricadenti nel periodo successivo alla scadenza del contratto o alla annualità assicurativa); La presente assicurazione è prestata sino alla somma massima di ,00, da intendersi come disponibilità unica per ciascun anno assicurativo e per nucleo familiare, con le seguenti limitazioni: in caso di parto fisiologico, con il limite di 2.500,00 per anno assicurativo e per nucleo familiare; in caso di parto cesareo e aborto terapeutico, con il limite di 5.000,00 per anno assicurativo e per nucleo familiare. In caso di Grande Intervento Chirurgico, il suddetto massimale, o il massimale eventualmente scelto quale opzione facoltativa di cui al cui al successivo art. 15 Opzioni facoltative-, si intende raddoppiato. B) Cure a domicilio o in ambulatorio: La Società, in caso di interventi chirurgici e/o cure a domicilio o in ambulatorio, a seguito di Infortunio o Malattia che non diano luogo a ricovero in istituto di cura, rimborsa le spese sostenute per: - le cure e/o interventi chirurgici; - gli onorari medici e le visite specialistiche; - gli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio - amniocentesi e prelievo dei villi coriali solo nel caso in cui la gestante abbia superato i 35 anni di età e purché sia effettuata in regime di SSN. Nel caso in cui venga invece effettuata non in regime di SSN, la spesa sarà rimborsata per un importo pari al ticket previsto per tale accertamento; - l acquisto, la riparazione o la sostituzione di protesi ortopediche e acustiche (protesi e presidi ortopedici; cinti erniali; busti ortopedici curativi; ausili udito; protesi oculari; ausili fonazione; ausili a mobilità), con l esclusione di calzature a plantare, corsetteria e busti estetico/formativi; - i trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati e regolarmente fatturati da personale fisioterapico abilitato, effettuati anche a domicilio dell assicurato; - i trattamenti psicologici prescritti da medico specialista psichiatra, conseguenti ad eventi avversi ed incidentali occorsi all assicurato durante l efficacia del contratto, con il limite di 500,00 per anno e per nucleo. fino a concorrenza di 2.600,00 per nucleo familiare ed anno assicurativo. Pag. 5
6 C) Anticipo: Nei casi di ricovero per il quale l Istituto di cura richiede il pagamento di un anticipo, la Società corrisponde, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta dell Assicurato, l importo versato a tale titolo entro il 50% della somma garantita, salvo conguaglio a cure ultimate. D) Accompagnatore Trasporto: La Società, nell ambito del massimale di cui all art. 2, lettera A1), rimborsa inoltre: 1) vitto e pernottamento in Istituto di cura o struttura alberghiera per un accompagnatore dell Assicurato con il massimo di 77,50 al giorno e per un periodo non superiore a 60 giorni per nucleo familiare ed anno assicurativo; 2) trasporto dell Assicurato in ambulanza all Istituto di cura con il massimo di 775,00 per sinistro; 3) trasporto dell Assicurato all estero, con qualsiasi mezzo di trasporto, con il massimo di 1.550,00 per sinistro. E) Lenti e occhiali La Società rimborsa le spese per l acquisto delle sole lenti correttive della vista, anche a contatto (escluse la tipologia usa e getta ), fino alla concorrenza complessiva di 230,00 per anno e per nucleo con franchigia 25,00 per fattura. Si precisa che la garanzia sarà fruibile per ogni singolo assicurato una sola volta ogni due anni e la richiesta di rimborso dovrà essere accompagnata dalle lenti sostituite. La garanzia è operante in presenza di prima prescrizione o di nuove lenti correttive della vista conseguenti a variazione del visus certificata dal medico oculista, dall optometrista o dall ortottico. In caso di acquisto di primo paio di occhiali occorre allegare alla richiesta di rimborso certificazione dell oculista o dell ottico attestante che trattasi di primo paio di occhiali. ART. 3 MODALITA DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI a) Prestazioni in strutture sanitarie convenzionate con la Società e/o effettuate da medici e operatori convenzionati 1) Prestazioni di cui all art. 2 lettera A) - Ricovero - A1) durante il ricovero - in questo caso la Società provvederà ad effettuare il pagamento diretto alla struttura sanitaria, ai medici e agli operatori convenzionati di tutte le spese sanitarie previste dalla garanzia, senza applicazione di scoperti e/o franchigie, fino a concorrenza dei massimali disponibili e fermi i limiti specificatamente stabiliti; - A2) prima e dopo il ricovero - in questo caso la Società provvederà a rimborsare le spese previste dalla garanzia e sostenute dall Assicurato, senza applicazione di scoperti e/o franchigie e fino a concorrenza dei massimali disponibili. 2) Prestazioni di cui all art. 2 lettera B) - Cure a domicilio o in ambulatorio In questo caso la Società provvederà ad effettuare il pagamento diretto alla struttura sanitaria, ai medici e agli operatori convenzionati, di tutte le spese sanitarie previste dalla garanzia, senza applicazione di scoperti e/o franchigie, fino a concorrenza dei massimali disponibili e fermi i limiti specificatamente stabiliti. b) Prestazioni in strutture sanitarie convenzionate con la Società, effettuate da medici e operatori non convenzionati (mista) 1) Prestazioni di cui all art. 2 lettera A) - Ricovero Pag. 6
7 - A1) durante il ricovero in questo caso la Società provvederà ad effettuare il pagamento diretto alla struttura sanitaria di tutte le spese sanitarie previste dalla garanzia, senza applicazione di scoperti e/o franchigie, fino a concorrenza dei massimali disponibili e fermi i limiti specificatamente stabiliti; nonché provvederà a rimborsare all Assicurato le spese sostenute e previste dalla garanzia corrisposte ai medici ed operatori non convenzionati, fino a concorrenza dei massimali disponibili e fermi i limiti specificatamente stabiliti, con l applicazione di uno scoperto del 15% con un massimo di 7.500,00. - A2) prima e dopo il ricovero - in questo caso la Società provvederà a rimborsare le spese previste dalla garanzia e sostenute dall Assicurato, senza applicazione di scoperti e/o franchigie e fino a concorrenza dei massimali disponibili. 2) Prestazioni di cui all art. 2 lettera B) Cure a domicilio o in ambulatorio In questo caso la Società provvederà ad effettuare il pagamento diretto alla struttura sanitaria di tutte le spese sanitarie previste dalla garanzia, senza applicazione di scoperti e/o franchigie, fino a concorrenza dei massimali disponibili e fermi i limiti specificatamente stabiliti; nonché provvederà a rimborsare all Assicurato le spese sostenute e previste dalla garanzia corrisposte ai medici ed operatori non convenzionati, fino a concorrenza dei massimali disponibili e fermi i limiti specificatamente stabiliti, con l applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di 25,00 per singola fattura. c) Prestazioni in strutture sanitarie non convenzionate con la Società, effettuate da medici e operatori non convenzionati 1) Prestazioni di cui all art. 2 lettera A) - Ricovero - A1) durante il ricovero - la Società provvederà a rimborsare le spese sostenute dall Assicurato e previste dalla garanzia, fino a concorrenza dei massimali disponibili e fermi i limiti specificatamente stabiliti, con l applicazione di uno scoperto del 15% con un massimo di 7.500,00. - A2) prima e dopo il ricovero - in questo caso la Società provvederà a rimborsare le spese sostenute dall Assicurato e previste dalla garanzia, fino a concorrenza dei massimali disponibili, senza applicazione di scoperti e/o franchigie. 2) Prestazioni di cui all art. 2 B) Cure a domicilio o in ambulatorio In questo caso la Società provvederà a rimborsare le spese sostenute dall Assicurato previste dalla garanzia, fino a concorrenza dei massimali disponibili e fermi i limiti specificatamente stabiliti, con l applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di 25,00 per singola fattura. d) Prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale 1) Prestazioni di cui all art. 2 lettera A) Ricovero - A1) durante il ricovero - nel caso di ricovero in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate, e quindi con costo completo a carico del S.S.N, potrà essere attivata la garanzia Indennità Sostitutiva nei termini previsti al precedente art. 2) sezione A1) lettera f). Qualora il ricovero avvenga in regime di libera professione intramuraria con relativo onere a carico dell Assicurato, i rimborsi previsti dalla garanzia verranno erogati secondo quanto indicato nel presente articolo alle lettere a); b); c); - A2) prima e dopo il ricovero - in questo caso la Società provvederà a rimborsare le spese sostenute dall Assicurato e previste dalla garanzia, fino a concorrenza dei massimali disponibili, senza applicazione di scoperti e/o franchigie 2) Prestazioni di cui all art. 2 B) Cure a domicilio o in ambulatorio Pag. 7
8 Nel caso in cui l Assicurato si avvalga di strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate, la Società rimborsa integralmente i tickets sanitari a carico dell Assicurato, fino a concorrenza dei massimali disponibili e fermi i limiti specificatamente stabiliti, senza applicazione di scoperti e franchigie. Qualora la prestazione avvenga in regime di libera professione intramuraria con relativo onere a carico dell Assicurato, i rimborsi previsti dalla garanzia verranno erogati senza applicazione di scoperti e franchigie qualora il medico o l operatore risultino convenzionati con la Società; viceversa, i rimborsi previsti dalla garanzia verranno erogati con l applicazione di una franchigia di 25,00 per singola fattura; in entrambi i casi fino a concorrenza dei massimali disponibili e fermi i limiti specificatamente stabiliti. ART. 4 LIMITI DELLE PRESTAZIONI Sono escluse dal rimborso le spese relative a: a) intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici o ad uso di allucinogeni nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti; b) chirurgia plastica a scopo estetico salvo per i neonati che non abbiano compiuto il primo anno di età e quella a scopo ricostruttivo da infortunio; c) agopuntura non effettuata da medico; d) infortuni sofferti sotto l influenza di sostanze stupefacenti o simili, non assunte a scopo terapeutico; e) infortuni sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose; f) le prestazioni sanitarie, le cure e gli interventi per la eliminazione o la riduzione della miopia, astigmatismo, presbiopia e ipermetropia; g) protesi e cure dentarie e paradentarie se non a seguito di infortunio; h) le conseguenze dirette od indirette di trasmutazioni del nucleo dell atomo; come pure di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; i) le conseguenze di guerre, insurrezioni o eruzioni vulcaniche; j) le prestazioni sanitarie e le cure delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici, ad eccezione dei trattamenti psicologici previsti al punto B) dell art. 2 Prestazioni assicurative. k) le prestazioni sanitarie e le cure per infertilità, sterilità maschile e femminile, fecondazione assistita di qualsivoglia tipo, impotenza, nonché tutte le procedure mediche e gli interventi chirurgici finalizzati alla modifica dei caratteri sessuali primari e secondari; l) l interruzione volontaria, non terapeutica della gravidanza; m) le prestazioni sanitarie, le cure e gli interventi per l eliminazione o la correzione di difetti fisici o malformazioni obiettivamente riscontrabili o clinicamente diagnosticate prima della stipula dell assicurazione e le relative conseguenze peggiorative; n) le prestazioni sanitarie e le cure non riconosciute dalla medicina ufficiale, nonché quelle non effettuate da medici o professionisti sanitari in possesso di regolare abilitazione all esercizio della professione; o) i ricoveri effettuati allo scopo di praticare check-up clinici; p) le degenze dovute alla necessità dell Assicurato, dopo essere divenuto permanentemente non più autosufficiente, di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana, nonché i ricoveri per lungodegenza, quando le degenze ed i ricoveri siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento; q) le degenze in case di riposo, di convalescenza, di soggiorno, ancorché nell ambito di istituti di cura; r) gli infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei in genere o dalla partecipazione a gare motoristiche non di regolarità pura ed alle relative prove; Pag. 8
9 s) gli infortuni derivanti dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente e di quelli seguenti anche a titolo non professionale: pugilato, scalata di rocce o ghiacciai, salto dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico; t) le conseguenze dello svolgimento di operazioni militari all estero. ART. 5 TERMINI DI CARENZA L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del ART. 6 ESTENSIONE TERRITORIALE L assicurazione vale per il mondo intero. ART. 7 DENUNCIA DELL INFORTUNIO O DELLA MALATTIA OBBLIGHI DELL ASSICURATO L Assicurato deve presentare denuncia alla Società nel momento in cui ne abbia avuto la possibilità. La denuncia deve essere corredata della necessaria documentazione medica. Più precisamente: - per ricoveri con spese: copia della cartella clinica e relative notule o fatture per le spese sostenute; - per i ricoveri senza spese: copia della cartella clinica; - per le cure domiciliari, ambulatoriali e specialistiche: i documenti attestanti le prestazioni ricevute e le relative notule o fatture; - per l anticipo delle spese: la richiesta scritta da parte dell Istituto di Cura con indicazione delle prestazioni; - per le spese dell accompagnatore e di trasporto: i documenti attestanti le spese sostenute. L Assicurato, i suoi familiari od i suoi aventi diritto devono consentire la visita di medici della Società e di qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l Assicurato stesso. ART. 8 CRITERI DI LIQUIDAZIONE La Società effettua il rimborso direttamente all Assicurato entro 30 giorni dalla presentazione, in originale, delle relative notule e fatture debitamente quietanzate. Qualora l Assicurato debba presentare l originale delle notule e parcelle ad un Ente assistenziale per ottenere dallo stesso un rimborso, la Società effettua il rimborso dietro presentazione di copia delle notule e parcelle delle spese sostenute dall Assicurato e del documento comprovante il rimborso effettuato dall Ente assistenziale. Per le spese sostenute all estero i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in valuta Euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell Ufficio Italiano Cambi. ART. 9 RESTITUZIONE DELLE SOMME INDEBITAMENTE PAGATE Nel caso in cui, per i ricoveri e/o prestazioni in assistenza diretta, si dovesse accertare la non validità della polizza e/o la sussistenza di condizioni o elementi che determinano l inoperatività o inefficacia dell assicurazione, le stesse saranno comunicate all Assicurato che dovrà restituire alla Società entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione, tutte le somme dalla stessa indebitamente liquidate alle strutture sanitarie e/o medici convenzionati. In caso di mancata restituzione delle somme, nel termine previsto di 15 giorni, la Società si riserva il diritto di agire giudizialmente nei confronti dell Assicurato per ottenere la restituzione in forza dell impegno assunto con le strutture sanitarie e/o medici convenzionati al momento del ricovero e/o prestazione. ART. 10 PAGAMENTO DEL PREMIO DECORRENZA DELL ASSICURAZIONE Pag. 9
10 OMISSIS ART. 11 CONTROVERSIE In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità della malattia o dell infortunio nonchè sulla misura dei rimborsi o delle indennità, le parti si obbligano a conferire con scrittura privata mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi e le indennità a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo delle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico. Il collegio medico risiede presso il capoluogo della Regione dove dimora l Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. ART. 12 PERSONE NON ASSICURABILI Non sono assicurabili i Dipendenti, gli Amministratori, i Sindaci ed i Consulenti che abbiano compiuto il 75 anno di età ed i relativi familiari, alla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Per gli Assicurati che compiano il 75 anno di età nel corso della validità della presente Convenzione, l assicurazione cessa alla prima scadenza annuale della stessa. Non sono inoltre assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, sieropositività HIV, AIDS o sindromi correlate o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi. Resta inteso che, al manifestarsi di una o più di tali condizioni nel corso del contratto, l assicurazione cessa contestualmente indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato a norma dell art C.C., senza l obbligo della Società a corrispondere l indennizzo. In caso di cessazione dell assicurazione in corso, ed entro 60 giorni dall effetto della stessa, la Società restituirà al contraente la parte di premio netto già pagata e relativa al periodo di tempo che intercorre tra il momento della cessazione dell assicurazione ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso. ART. 13 COMPETENZA TERRITORIALE Per ogni controversia diversa da quella prevista dal precedente art. 11 è competente esclusivamente l Autorità Giudiziaria di Teramo. ART. 14 PREMIO E REGOLAZIONE DEL PREMIO La garanzia decorre dalle ore 24 del ed il premio annuo, comprensivo di imposte, si intende stabilito in: 490,00= (quattrocentonovanta) per ogni nucleo familiare (composti da un massimo di 4 unità per ogni nucleo) di cui all art. 1 Assicurati-; OMISSIS 1) Neoassunti Per i neoassunti si conviene che la garanzia assicurativa avrà effetto automatico dalla data dell assunzione. La BANCA TERCAS SPA. comunicherà, entro 15 giorni dalla scadenza Pag. 10
11 dell annualità assicurativa, al Broker/Società l elenco dei nuovi assunti. La Società emetterà successivamente il documento contrattuale per la regolazione del premio, come segue: - se l inclusione avviene nel primo semestre dell anno verrà corrisposto l intero premio annuo; - se l inclusione avviene nel secondo semestre dell anno verrà corrisposto il 60% del premio annuo. ART. 15 OPZIONI FACOLTATIVE 1) E data facoltà ai Dipendenti assicurati, con premio a proprio carico, di inserire in copertura ulteriori persone assicurate rientranti nelle categorie di cui all art.1, oltre ai primi quattro, mediante apposito elenco, a cura dell Assicurato stesso, da inviare al Broker/Società entro 60 giorni dalla stipula della presente polizza, contestualmente con il pagamento del relativo premio, alle seguenti condizioni: a) 70,00= (settanta) per ogni Assicurato (in eccedenza rispetto alle prime 4 unità) di cui all art. 1 Assicurati-. 2) E data facoltà ai Dipendenti assicurati, con premio a proprio carico, di ottenere le estensioni di copertura di seguito indicate, alle seguenti condizioni: a) 50,00= (cinquanta) per l elevazione della somma assicurata per la garanzia Ricovero (Art. 2 lettera A) da ,00 a ,00 per nucleo familiare ed anno assicurativo; 3) E data facoltà ai Dipendenti assicurati, con premio a proprio carico, di inserire in copertura i figli non fiscalmente a carico, cioè per i quali si verifichino le condizioni reddituali previste per la sussistenza a carico ex art. 13 del TUIR così come novellato dal Dlgs 446/97, fino all età di 24 anni, mediante apposito elenco, a cura dell Assicurato stesso, da inviare al Broker/Società entro 60 giorni dalla stipula della presente polizza, contestualmente con il pagamento del relativo premio, alle seguenti condizioni: a) 100,00= (cento) per ogni Assicurato. Al fine di rendere operative tali opzioni, le apposite adesioni devono pervenire entro 60 giorni dalla stipula della presente Convenzione, contestualmente con il pagamento del relativo premio, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni assicurative. ART. 16 SCADENZA DEL CONTRATTO OMISSIS ART. 17 IMPOSTE OMISSIS ART. 18 CLAUSOLA BROKER OMISSIS ART OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO OMISSIS LA COMPAGNIA Il Contraente Pag. 11
12 Agli effetti dell art comma 2 Codice Civile, i sottoscritti dichiarano di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione: Art. 4 (Limiti delle prestazioni) Art. 5 (Termini di carenza) Art. 6 (Estensione territoriale) Art. 11 (Deferimento di controversie ad un collegio medico) Art. 12 (Persone non assicurabili) Art. 13 (Deroga Foro competente) Art. 16 (Scadenza del contratto) Art. 18 (Clausola Broker) Il Contraente Pag. 12
13 ALLEGATO N. 1 - ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI CARDIOCHIRURGIA Bypass aorto-coronarico Pericardiectomia parziale o totale Atriosettostomia per trasposizione dei grossi vasi Correzione di coartazione aortica Correzione totale di anomalie congenite del cuore Derivazione aortopolmonare Interventi a cuore aperto Interventi di sostituzione valvolare Interventi per fistole arterovenose del polmone COLLO Tiroidectomia totale per neoplasie maligne Resezione dell esofago cervicale Timectomia per via cervicale SISTEMA NERVOSO CENTRALE E PERIFERICO Asportazione di neoplasie endocraniche, di aneurismi, ascessi o per correzione di altre condizioni patologiche endocraniche per via craniotomia Emisferectomia lobectomia Interventi endorachidei, per asportazione di neoplasie, cordotomie, radiocotomie e altre affezioni meningomidollari Interventi per derivazione liquorale diretta e indiretta Interventi sull ipofisi Neurotomia retrogasseriana sezione intracranica di altri nervi Operazioni per encefalocele o meningocele Ernia del disco dorsale per via trans-toracica Interventi sulla ghiandola pineale Interventi sul talamo o sul globo pallido ESOFAGO Esofagoplastica Interventi sull esofago per stenosi benigne o megaesofago Interventi sull esofago per tumori maligni: resezioni parziali basse alte totali Intervento per fistola esofago-tracheale o esofago-bronchiale FACCIA E BOCCA Operazioni demolitrici per tumori del massiccio facciale con svuotamento orbitarlo Interventi demolitivi per tumori maligni della lingua e del pavimento orale con svuotamento della loggia sottomascellare Parotidectomia totale con preparazione del nervo facciale Resezione del mascellare superiore per neoplasia Resezione della mandibola per neoplasia Correzione di palatoschisi FEGATO E VIE BILIARI Resezioni epatiche maggiori Interventi per la ricostruzione delle vie biliari GINECOLOGIA Vulvectomia allargata Isterectomia radicale per via addominale per neoplasia maligna Mastectomia radicale ORTOPEDIA Disarticolazione interscapolo toracica. Emipelvectomia. Sostituzione totale di una delle seguenti articolazioni: anca, ginocchio, tibiotarsica, polso, spalla, gomito Amputazione di tumori ossei e forme pseudo tumorali vertebrali Artrodesi vertebrale per via anteriore o per spondilolistesi Ernia del disco dorsale per via trans-toracica Osteosintesi vertebrale Reimpianti di arto o suo segmento Ricostruzione del pollice in microchirurgia OTORINOLARINGOIATRIA Faringo-laringectomia Pag. 13
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