L ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA CIVILE DEL MEDICO E DELLA STRUTTURA SANITARIA: IL TRASFERIMENTO DEL RISCHIO NEL MERCATO ASSICURATIVO

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1 L ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA CIVILE DEL MEDICO E DELLA STRUTTURA SANITARIA: IL TRASFERIMENTO DEL RISCHIO NEL MERCATO ASSICURATIVO ROMA 13 SETTEMBRE 2013 Relatore: dott. Danilo Ariagno

2 Le cause del peggioramento del rischio di r.c. per il mondo della sanità Rivalutazione del concetto di diligenza specifica (art comma 2 c.c.) Limitazione dell esenzione di responsabilità per colpa lieve ed estensione dei casi di colpa grave (art c.c.) Tramonto della distinzione tra obbligazione di mezzi e obbligazione di risultato (inversione dell onere della prova) La decorrenza dei termini di prescrizione

3 La decorrenza dei termini di prescrizione: La cd. lungolatenza Art Estinzione dei diritti. Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Art Decorrenza della prescrizione. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Nella responsabilità professionale spesso intercorre un ampio lasso di tempo tra la condotta errata e la manifestazione del danno: qual è il giorno in cui il diritto può essere fatto valere? 3

4 La decorrenza dei termini di prescrizione SENTENZA DEL 17/07/2007 DELLA CORTE DI CASSAZIONE La cassazione ha stabilito che: Invero il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale iniziava a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determinava l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifestava all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi aveva interesse a farlo valere, e cioè il cliente. Cassazione civile, SS.UU., sentenza n 583 Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto usando l'ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche. 4

5 La risposta assicurativa: art c.c. Primo comma «Nell assicurazione della responsabilità civile l assicuratore è obbligato a tenere indenne l assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi». 5

6 R.C. PROFESSIONALE MEDICO / STRUTTURA SANITARIA OGGETTO DELL ASSICURAZIONE: La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge in conseguenza di fatto colposo (lieve o grave), di errore o di omissione, commessi unicamente nell esercizio dell attività professionale dichiarata nel Modulo di Proposta e riportata nella Scheda di Polizza. La Società risponde: a. dei Danni e delle Perdite Patrimoniali cagionate a terzi per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell attività professionale predetta; b. delle eventuali azioni di rivalsa esperite dalla struttura, clinica o istituto - non facenti capo al sistema sanitario pubblico a cui l Assicurato presta la propria opera, o esperite dal suo Assicuratore, ritenendolo personalmente responsabile di danni arrecati a terzi;

7 R.C. PROFESSIONALE MEDICO / STRUTTURA SANITARIA OGGETTO DELL ASSICURAZIONE: : c. delle eventuali azioni di rivalsa esperite dall I.N.P.S. ai sensi dell art. 14 della Legge 12/06/1984 N 222. Nel caso in cui l Assicurato svolga l attività professionale in qualità di dipendente o convenzionato di struttura, clinica o istituto facente capo al Sistema Sanitario Nazionale (inclusa l attività intramoenia) la Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a rimborsare all Erario, alla struttura, clinica o istituto a cui l Assicurato presta la propria opera, o al suo Assicuratore, qualora egli sia dichiarato responsabile o corresponsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato.

8 VALIDITA TEMPORALE DELLA COPERTURA: La Presente Polizza è una polizza di responsabilità nella forma Claims Made. Ciò significa che copre le richieste di indennizzo avanzate nei confronti dell Assicurato e notificati agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta.

9 VALIDITA TEMPORALE DELLA COPERTURA FORMULA LOSS OCCURANCE sono compresi tutti danni che si sono verificati durante il periodo di validità della polizza, indipendentemente dal momento in cui perviene la richiesta di risarcimento; FORMULA CLAIMS MADE sono compresi tutti i danni per cui la richiesta di risarcimento perviene durante il periodo di validità della polizza, indipendentemente da quando si è verificato il fatto. 9

10 VALIDITA TEMPORALE DELLA COPERTURA: FORMULA LOSS OCCURRANCE Periodo di validità della Copertura Retroattività Periodo di validità del contratto Estensione Postuma Periodo di accoglimento dei reclami 10

11 VALIDITA TEMPORALE DELLA COPERTURA: FORMULA CLAIMS MADE Periodo di validità della Copertura Retroattività Periodo di validità del contratto Estensione Postuma Periodo di accoglimento dei reclami 11

12 VALIDITA TEMPORALE DELLA COPERTURA ESTENSIONI NELLA CLAIMS MADE: - Garanzie di ultraattività: relative a richieste danni che pervengano dopo tot anni dalle cessazione del contratto (SUNSET CLAUSE); 12

13 VALIDITA TEMPORALE DELLA COPERTURA LIMITAZIONI NELLA CLAIMS MADE: - Limite alla validità temporale: vengono compresi in garanzia solo i danni che si siano verificati tot anni prima della stipula della polizza. (Esempio estremo: sono compresi in garanzia i danni che si siano verificati durante il periodo di validità della polizza e la cui richiesta di risarcimento perviene entro il periodo di validità della polizza) 13

14 VALIDITA TEMPORALE DELLA COPERTURA DICHIARAZIONE DI VESSATORIETA DELLA CLAUSOLA CLAIMS MADE: - La lettura della clausola claims made sembra porsi in contrasto con la lettura del primo comma dell art ( in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell assicurazione ). - Alcuni hanno sostenuto quindi che tale clausola possa esser illegittima o comunque creare squilibrio tra le parti, per cui deve essere considerata vessatoria. 14

15 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA: L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dopo la data di retroattività indicata nella Scheda di polizza e non siano state ancora presentate neppure al Contraente e/o all'assicurato stesso alla data di decorrenza della presente polizza. E comunque convenuto che il periodo di retroattività sia almeno pari al periodo di retroattività previsto da analoga Polizza che precede la presente senza soluzione di continuità. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.

16 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA (segue): Nel caso di morte o di cessazione dell attività professionale durante il periodo di assicurazione per qualsiasi motivo, tranne il caso di cancellazione o radiazione dall Albo Professionale, l'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati agli Assicuratori nei 2 anni successivi alla cessazione della validità dell'assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa e purché l Assicuratore riceva richiesta scritta e formale dall Assicurato (o dagli eredi in caso di morte), entro 90 giorni dal termine del periodo di assicurazione in qual caso, l Assicuratore rilascerà un contratto analogo al presente, della durata di due anni, che potrà in seguito essere esteso a termini e condizioni contrattuali da concordarsi. Per i sinistri denunciati agli Assicuratori dopo la cessazione della validità dell'assicurazione, il limite di indennizzo indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza. La suindicata garanzia postuma cesserà automaticamente nel momento in cui l Assicurato stipulerà altra polizza assicurativa a garanzia degli stessi rischi professionali coperti dalla presente polizza.

17 OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO: 1 In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali é assegnata la polizza oppure al broker indicato in polizza, entro trenta giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze: 1.1 qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all Assicurato; 1.2 qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall Assicurato, in cui un terzo esprima l intenzione di richiedere dall Assicurato il risarcimento dei danni subiti come conseguenza di una negligenza professionale; 1.3 qualsiasi circostanza di cui l Assicurato venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell Assicurato, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte. L eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate ai punti 1.2 e 1.3 sarà considerata come se fosse stata fatta durante il periodo d assicurazione.

18 L E P R O F E S S I O N I S A N I TA R I E Principali estensioni reperibili nel mercato assicurativo: Danni di natura estetica e fisioniomica; Danni derivanti da operazioni di medicina e/o chirurgia estetica; Danni conseguenti a interventi di implantologia; Danni derivanti da interventi di medicina d urgenza; Estensione a funzioni di Primario o altra funzione equivalente. Impiego di apparecchi a raggi x per scopi terapeutici; Incarichi di medico competente come previsto dal D.Lgs. 626/94. Limiti: Sottolimiti per Perdite patrimoniali; Retroattività IAMA Consulting srl - Tutti i diritti sono riservati 18

19 IL PANORAMA A. Copertura dell Ente per i casi di Colpa Lieve B.Colpa Grave: Convenzione ad adesioni stipulata dall Ente in favore dei propri dipendenti Copertura stipulata dal singolo medico per i soli casi di Colpa Grave C.Copertura generale (Colpa Lieve più Colpa Grave) stipulata dal singolo medico Docenti: Roberto Ariagno e Sergio Vignotto 19

20 Quali sono gli elementi di valutazione nell assunzione del rischio adottati dalle Compagnie Assicurative? - TIPO DI SPECIALIZZAZIONE - ALTRE VARIABILI - REGIME PROFESSIONALE Docenti: Roberto Ariagno e Sergio Vignotto

21 TIPO DI SPECIALIZZAZIONE - Dietologia/ematologia/fisiatria R - Medicina Generale/interna/dello sport - Pediatria I - Otorinolaingoiatra - Oculista S - Radiologia - Gastroenterologia C - Anestesia/rianimazione - Chirurgia (Generale/Neuro/toracica/vascolare) H - Ortopedia - Chirurgia estetica I - Ginecologia O Attenzione all interventistica Docenti: Roberto Ariagno e Sergio Vignotto

22 TIPO DI SPECIALIZZAZIONE Come aumenta il premio a seconda della specializzazione??? P R E M I O Dietologia/ematologia/fisiatria R I S C H I O Ginecologia Docenti: Roberto Ariagno e Sergio Vignotto

23 ALTRE VARIABILI - Possibili interventi chirurgici per specializzazioni che normalmente non prevedono tale pratica - Attività di Pronto Soccorso/Medicina d urgenza - Dirigente di II Livello/Primario - Età (che può generare sconti o aumenti sulla tariffa) Docenti: Roberto Ariagno e Sergio Vignotto

24 REGIME PROFESSIONALE * Dipendenti Ospedalieri, che si possono suddividere in: - Dipendente ospedaliero Full Time - Dipendente ospedaliero con libera professione intramuraria * Liberi Professionisti, che si possono suddividere in: - Dipendente ospedaliero con libera professione extramuraria - Libero professionista Docenti: Roberto Ariagno e Sergio Vignotto

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