Servizio Politiche del Lavoro e della Formazione. LA TUTELA DEL REDDITO nella Legge 28 giugno 2012 n. 92 di Riforma del Mercato del Lavoro

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1 Servizio Politiche del Lavoro e della Formazione LA TUTELA DEL REDDITO nella Legge 28 giugno 2012 n. 92 di Riforma del Mercato del Lavoro Marzo 2013

2 Il sistema di ammortizzatori sociali in Italia Un SISTEMA complesso caratterizzato da una pluralità di istituti. Rivolto ai lavoratori che si trovano nella condizione di: DISOCCUPAZIONE SOSPENSIONE Indennità di disoccupazione ordinaria Indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti Indennità di disoccupazione speciale edile Indennità di mobilità Indennità di mobilità in deroga Cassa integrazione guadagni ordinaria Cassa integrazione guadagni straordinaria Contratti di solidarietà Cassa integrazione guadagni in deroga

3 Il sistema di ammortizzatori sociali in Italia - Un «SISTEMA» in cui sia le fonti istitutive che le prestazioni sono eterogenee e frammentate - Un «SISTEMA» da anni in attesa della riforma Riforma sempre rimandata... per ragioni di opportunità per ragioni di natura economica -Un «SISTEMA» in continua manutenzione attraverso interventi straordinari e sperimentali: di fatto strutturali

4 Il sistema di ammortizzatori sociali in Italia - Un «SISTEMA» che si potrebbe dividere in due grandi macroaree: AREA A TUTELE FORTI Nella quale operano le integrazioni salariali sia ordinarie che straordinarie, i contratti di solidarietà e la mobilità (settori industriali, indotto etc.) AREA A TUTELE DEBOLI Senza alcuna tutela in caso di sospensione o riduzione del rapporto e con tutele ridotte per la disoccupazione involontaria (imprese < 15 dip.)

5 Il sistema di ammortizzatori sociali in Italia - Un «SISTEMA» la cui struttura è stata stressata dalla crisi, che ne ha evidenziato i limiti di inclusività e di tenuta economica - Un «SISTEMA» che non si è adeguato alle trasformazioni, alla evoluzione dei processi economici e dei modelli organizzativi del mondo del lavoro: - prevalenza delle piccole e medie imprese, - prevalenza del terziario rispetto all industria, - aumento del lavoro flessibile e non standard.

6 La Riforma e gli ammortizzatori sociali L approccio iniziale del Legislatore nel delineare la riforma è stato molto radicale e nell ottica di una profonda semplificazione: superamento della cassa integrazione straordinaria razionalizzazione e revisione di quella ordinaria introduzione di un unico trattamento di disoccupazione

7 La Riforma e gli ammortizzatori sociali - Forti le perplessità espresse nelle prime fasi del confronto da parte delle organizzazioni sindacali e da parte del mondo imprenditoriale. - Forti preoccupazioni per la tenuta occupazionale e per l impatto che il superamento dell istituto (Cigs) avrebbe determinato nella gestione dell attuale crisi economica

8 La Riforma e gli ammortizzatori sociali 7 Il Legislatore è saggiamente ritornato sui suoi passi: - conferma dell attuale sistema della cassa integrazione - conferma dei contratti di solidarietà - solo parziale il ritocco alla CIGS (proc. concorsuali) - gradualità della messa a regime della riforma - conferma della deroga per tutto il periodo transitorio - ampliamento della CIG attraverso i Fondi Bilaterali di Solidarietà per le imprese con più di 15 dipendenti

9 La Riforma e gli ammortizzatori sociali - Viene invece mantenuta l originaria impostazione di una razionalizzazione degli strumenti di sostegno al reddito attraverso l introduzione di un unico trattamento per la disoccupazione involontaria - Sostanziale conferma della natura assicurativa dell istituto - Indennità modellata sulla vecchia disoccupazione ordinaria - Novità in materia di durate, importi e platea dei beneficiari

10 A S p I Mini A S p I e una tantum CO.CO.PRO.

11 L Assicurazione Sociale per l Impiego Dal 1 gennaio 2013 l ASpI sostituirà gradualmente: - la disoccupazione non agricola a requisiti normali e ridotti - l indennità di mobilità (nel 2017) - l indennità di disoccupazione speciale edile (nel 2017) (in tutte e tre le tipologie ex L. 451/94 L. 427/75 L. 223/91)

12 L Assicurazione Sociale per l Impiego I requisiti ricalcano quelli della vecchia disoccupazione (anzianità assicurativa attualità contributiva) - almeno 2 anni di assicurazione e almeno 1 anno di contribuzione nel biennio (52 settimane) - «a regime» avrà una durata di 12 mesi (< 55 anni) di 18 mesi (> 55 anni) La norma prevede un aumento graduale della durata della prestazione ETA Fino a 50 anni A regime anni A regime e oltre A regime 18

13 Durata Reddito di riferimento Ammontare indennità Assicurazione Sociale per l impiego -12 mesi per lavoratori con meno di 55 anni - 18 mesi per lavoratori con più di 55 anni Retribuzione imponibile ai fini previdenziali comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive divisa per il numero delle settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33 75% della retribuzione di riferimento più ulteriore 25% per la parte eccedente i abbattimento del 15% dopo 6 mesi e dopo il 12 mese Massimale alto 1.152,90 (2013) Indennità di disoccupazione ordinaria - 8 mesi per i lavoratori con meno di 50 anni - 12 mesi per i lavoratori con più di 50 anni Retribuzione media dei 3 mesi precedenti la disoccupazione più ratei delle mensilità aggiuntive - 60% della retribuzione media per i primi 6 mesi - 50% per i successivi 2 mesi - 40% per il periodo restante Massimale basso 959,22 Massimale alto 1.152,90

14 L Assicurazione Sociale per l Impiego L ambito di applicazione viene esteso a tutti i lavoratori dipendenti compresi gli apprendisti i soci lavoratori di cooperativa (con rapporto di lavoro subordinato) i lavoratori dello spettacolo (con rapporto di lavoro subordinato) Viene confermata la tutela ai dipendenti della P.A. con contratto a tempo determinato Non sono invece destinatari della nuova Aspi: i lavoratori agricoli (per i quali continua a trovare applicazione la specifica normativa i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale la cui disciplina riferisce al Fondo nazionale per le politiche migratorie

15 L Assicurazione Sociale per l Impiego Oltre ai requisiti contributivi, l erogazione dell indennità è condizionata: - dallo stato di disoccupazione (persona priva di lavoro e immediatamente disponibile alla ricerca di una nuova attività lavorativa secondo le modalità definite dai Servizi competenti) disciplinato del D.Lgs n. 181/2000 che la L.92 ha modificato. - dalla «involontarietà della disoccupazione» l indennità non spetta in caso di dimissioni e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

16 L Assicurazione Sociale per l Impiego fanno eccezione quelle risoluzioni consensuali: intervenute nel corso del tentativo obbligatorio di conciliazione reintrodotto per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. intervenute a causa di un trasferimento ad altra sede, se più distante di 50 km etc.. Inoltre, sebbene non citate dalla riforma fanno eccezione anche: - le dimissioni per giusta causa (riferite a gravi inadempienze dell impresa) - le dimissioni per maternità/paternità (rassegnate durante il periodo gravidanza e fino al compimento dei tre anni di età del figlio)

17 L Assicurazione Sociale per l Impiego A base del calcolo dell ASpI viene presa: la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni. (inclusi gli emolumenti non continuativi e le mensilità aggiuntive) la retribuzione di riferimento viene quindi divisa per le settimane di contribuzione (effettivamente versate nel biennio) mensilizzata attraverso un moltiplicatore (4,33) (numero medio sett. /mese)

18 L Assicurazione Sociale per l Impiego la misura dell indennità sarà pari al 75% di tale importo, per la parte di retribuzione fino a più un eventuale 25% per la parte di retribuzione eccedente i con un tetto massimo dell indennità pari a 1.152,90 lorde E prevista una riduzione percentuale dell importo erogato pari al 15%, dopo i primi sei mesi di fruizione ed un ulteriore decurtazione, sempre del 15% dopo il dodicesimo mese.

19 L Assicurazione Sociale per l Impiego Esempio di calcolo per un lavoratore a contribuzione piena Retribuzione media nel biennio (pari a 1600 lorde medie mensili comprensive di tutti gli elementi : 104 (sett. contr.) = 369,23 x 4,33 = 1598 (retribuzione riferimento) al 75% = al 25% = totale indennità mensile ASpI

20 L Assicurazione Sociale per l Impiego Disoccupazione ordinaria Retribuzione riferimento (al 60%) = 960 Indennità lorda 959,22 massimale basso Indennità dopo i massimali 959,22 Indennità di mobilità (all 80%) = ,22 massimale basso 903,20 al netto del 5,84% Assicurazione sociale per l impiego (al 75%) (al 25%) = Tetti indennità: Inferiore o uguale a 2.075,21 959,22 superiore a 2.075, ,90

21 L Assicurazione Sociale per l Impiego Sempre in riferimento alla retribuzione media di indennità medie annue: ASPI: primi 6 mesi 989, dal 7 al 12 mese 841 per un totale annuo di pari ad una media mensile di 915 Disoccupazione: primi 6 mesi 959, dal 7 all 8 mese 800 dal 9 al 12 mese 640, per un totale annuo di pari ad una media mensile di 826 circa Mobilità: tutti e 12 i mesi 876,89 per un totale annuo di

22 L Assicurazione Sociale per l Impiego la durata è inoltre condizionata al numero delle settimane di contribuzione effettivamente versate nel biennio precedente (per 14 mesi di indennità 69 settimane e per 18 mesi 78 settimane) Al termine del periodo transitorio (1/01/2016) saranno inoltre detratti gli eventuali periodi già fruiti a titolo di Aspi e Mini Aspi rispettivamente nei 12 e 18 mesi precedenti la data di cessazione E riconosciuta una contribuzione figurativa pari alla media della retribuzione coperta da contribuzione degli ultimi 2 anni Rimangono inalterate le modalità di presentazione delle domande e i vecchi termini di decadenza (2 mesi a partire dall ottavo giorno successivo alla disoccupazione)

23 L Assicurazione Sociale per l Impiego Ulteriori novità sulla disciplina delle decadenze dal trattamento, attraverso le modifiche introdotte al D.Lgs 181/2000, che irrigidiscono ulteriormente il c.d. CONDIZIONALITA, che prevede la perdita del sussidio: - in caso di rifiuto ad essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione, ovvero non lo si frequenti regolarmente - in caso di rifiuto di una offerta di lavoro congrua, ovvero un lavoro inquadrato ad un livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto all indennità percepita Sono invece confermati gli altri criteri relativi alla distanza (50 Km) ed al tempo necessario per raggiungere il luogo di lavoro (80 minuti con mezzi pubblici)

24 L Assicurazione Sociale per l Impiego Passa a 6 mesi il limite massimo sotto il quale la nuova occupazione permette di mantenere lo status di disoccupato In caso di nuova occupazione, nei limiti indicati, l ASpI sarà sospesa d ufficio in virtù delle «comunicazioni obbligatorie» e tornerà ed essere erogata senza bisogno di alcuna comunicazione In tali casi i periodi lavorati saranno utili ai fini di un ulteriore trattamento di Aspi ovvero, in carenza dei 52 contributi settimanali necessari, di mini-aspi

25 L Assicurazione Sociale per l Impiego E prevista infine una misura «in via sperimentale», per il triennio , per l erogazione dei trattamenti di ASpI in un unica soluzione, nella misura delle mensilità non ancora percepite, nei casi di avvio di attività di lavoro autonomo, in forma di micro impresa o per associarsi in cooperativa. La misura è finanziata nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni di sperimentazione e le modalità di fruizione del beneficio dovranno essere disciplinata da un decreto interministeriale (lavoro/economia) da emanare entro 180 gg dalla entrata in vigore della riforma (17 gennaio 2013)

26 L Assicurazione Sociale per l Impiego 24 Il finanziamento della nuova indennità è affidato ad una serie di contributi in capo al datore di lavoro: - un contributo dell 1,31% per il lavoratori a tempo indeterminato (compresi apprendisti e soci lavoratori) Continuano, però, ad applicarsi le riduzioni contributive e le misure compensative proprie di alcuni specifici settori: - artigianato 0,40% - commercio a Cuaf ridotta 0,18% - soci lavoratori coop ex 602/70 0,15% ecc..

27 L Assicurazione Sociale per l Impiego Ulteriori fonti di finanziamento dell ASpI sono: - un contributo aggiuntivo dell 1,4% per tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato anche in somministrazione (con esclusione di assunzioni in attività stagionali, per sostituzione di lavoratori assenti e per quelle di lavoratori provenienti dalla mobilità) - una indennità pari al 41% del massimale mensile Aspi ( 1.180) da versare, in caso di licenziamento di lavoratori a tempo indeterminato, in ragione di ogni 12 mesi di anzianità e nella misura massima di 3 anni (*) (misura annuale 483,80 misura massima 1.451,00) Sono naturalmente esclusi tutti i settori soggetti alla Legge 223/91 per i quali sino al 2016 è dovuto il c.d. contributo d ingresso per la mobilità.

28 L Assicurazione Sociale per l Impiego Sono escluse dal contributo le cessazioni a seguito di: dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa) risoluzioni consensuali ( ad eccezione di quelle derivanti dalla procedura di conciliazione obbligatoria introdotta dalla Riforma) decesso del lavoratore Inoltre per il periodo il contributo non è dovuto: in caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni in applicazione delle clausole sociali che garantiscono la continuità occupazionale prevista dai CCNL in caso di licenziamento per completamento delle attività e chiusura del cantiere nel settore delle costruzioni edili

29 L Assicurazione Sociale per l Impiego Invece verranno meno le contribuzioni per la disoccupazione speciale edile e soprattutto lo 0,30% della mobilità (che sarà gradualmente assorbita dall Aspi) CENTRO NORD Aspi SUD Aspi Fino a 39 anni Fino a 39 anni 24 24* anni anni 36 36* anni 36 36* anni 48 48* e oltre 36 36* e oltre 48 48* (*) Legge n. 134/2012 c.d. Decreto Sviluppo

30 Mini-Aspi il trattamento breve 27 La riforma introduce anche un trattamento breve detto MINI ASpI che, ricalcando la DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI, si rivolge a tutti quei lavoratori che non abbiano maturato i requisiti necessari per il godimento dell Aspi - la Mini-Aspi sostituirà l attuale indennità di disoccupazione a requisiti ridotti dal 1 gennaio saranno necessarie almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi, senza altri requisiti

31 Mini-Aspi il trattamento breve Molte le novità introdotte con il trattamento di mini Aspi rispetto alla disoccupazione con requisiti ridotti Il campo di applicazione ed i criteri di calcolo dell indennità sono gli stessi della prestazione a requisiti pieni. L indennità viene erogata mensilmente e contestualmente allo stato di disoccupazione e non l anno successivo. La Mini-Aspi viene corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 12 mesi. Nuovi i termini di presentazione della domanda, che va inoltrata entro 2 mesi a partire dall ottavo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro

32 La campagna straordinaria Mini-Aspi 2012 Viene definita, attraverso il messaggio dell Inps n /12, una disciplina transitoria per garantire ai lavoratori i diritti maturati con la previgente disoccupazione con requisiti ridotti: la Mini Aspi 2012 Le domande potranno essere presentate, indipendentemente dalla data di cessazione, a partire dal 1 gennaio fino al 2 di aprile, con invio telematico I requisiti necessari saranno quelli della vecchia indennità mentre la prestazione sarà calcolata secondo le regole introdotte con la nuova Aspi (durata pari alla metà delle settimane lavorate nel 2012)

33 La campagna straordinaria Mini-Aspi 2012 La Mini Aspi 2012 verrà erogata indipendentemente dallo stato di inoccupazione del richiedente in un unica soluzione e non mensilmente L Inps liquiderà prioritariamente le Mini Aspi 2012 per evitare eventuali sovrapposizioni tra le diverse indennità Il messaggio conferma la esclusione degli operai agricoli che non possono far valere il requisito contributivo delle 102 giornate nel biennio anche dalla Mini Aspi 2012

34 Mini-Aspi il trattamento breve Confronto mini Aspi e disoccupazione a requisiti ridotti Mini Aspi requisito minimo 13 settimane retribuzione periodo ( m.) mese) :13 sett.= 346,15 346,15 x 4,33 = al 75% = al 25% = 79 indennità mensile = 964 Totale indennità (1,5 mesi) Disoccupazione requisiti ridotti requisito minimo 78 giornate retribuzione periodo ( m.) :78 gg = 57,69 57,69 al 35% = 20,19 20,19 x 78 gg = indennità mensilizzata = Totale indennità (78 gg) 1.574

35 Indennità una tantum per i co.co.pro. La riforma interviene inoltre estendendo le tutele, proprie del lavoro di tipo subordinato, al lavoro autonomo a progetto Viene riproposto lo schema della vecchia una tantum introdotta in via sperimentale dall art. 19 del D.L. 185/2008 Le novità riguardano il carattere strutturale dell indennità e una semplificazione dei requisiti di accesso fermo restando il regime di monocommittenza e l iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata dell Inps

36 Indennità una tantum per i co.co.pro. Il collaboratore dovrà soddisfare congiuntamente i seguenti requisiti: reddito lordo non superiore ai euro almeno una mensilità accreditata nell anno di riferimento due mesi di disoccupazione ininterrotta nell anno precedente almeno quattro mensilità accreditate nell anno precedente che per il triennio sono ridotte a tre mensilità

37 Indennità una tantum per i co.co.pro. L importo dell indennità è fissato al 5% del minimale annuo di reddito per i lavoratori autonomi ( euro) moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l anno precedente e quelle non coperte da contribuzione La misura prevede inoltre un periodo sperimentale per gli anni in cui la percentuale di calcolo è aumentata al 7% e le mensilità minime diventano tre Le cifre della una tantum vanno da 3000 a 6000 circa

38 La Cassa Integrazione e i Fondi di Solidarietà: 1) BILATERALI 2) BILATERALI ALTERNATIVI 3) RESIDUALI

39 La cassa integrazione e i Fondi di solidarietà Come accennato gli interventi di integrazione del salario in caso di riduzione o sospensione dell orario di lavoro non cambiano: vengono mantenute la Cig ordinaria e la Cig Straordinaria viene eliminata, a partire dal 1 gennaio 2016, la Cigs in caso di procedure concorsuali (*) vengono inoltre messi a regime alcuni interventi straordinari in alcuni settori, rendendo strutturale una prassi oramai consolidata e ripetuta negli anni (*) Sino a tale data l intervento sarà ammesso solo laddove sussistano prospettive di continuazione o ripresa delle attività (L. n. 134/2012)

40 La cassa integrazione e i Fondi di solidarietà A decorrere dal 1º gennaio 2013 le disposizioni in materia di Cigs ( compresa la mobilità) e dei relativi obblighi contributivi sono estese alle seguenti imprese: imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti

41 La cassa integrazione e i Fondi di solidarietà L intervento del legislatore ha come obiettivo il graduale superamento della concessione in deroga degli ammortizzatori sociali, che viene però confermata per gli anni Sia per affrontare adeguatamente le situazioni di crisi ancora in atto Sia per consentire la messa a regime del nuovo sistema basato sui Fondi di Solidarietà Bilaterali La Legge 92/12 stanzia le risorse per il quadriennio: milioni di euro per gli anni 2013 e milioni per l anno milioni per l anno 2016

42 La cassa integrazione e i Fondi di solidarietà Con l Intesa Stato Regioni del 22 novembre 2012 vengono assegnate: -una quota di 150 milioni alle domande di imprese localizzate in più Regioni - una quota di 650 milioni alla Regioni e P.A. da ripartire secondo l andamento della spesa storica del periodo 2009/2012 Le risorse stanziate dalla legge 92/2012 ( 970 milioni) si sono subito rivelate insufficienti a garantire le coperture salariali necessarie, e la legge di stabilità ha incrementato la dotazione per gli ammortizzatori in deroga per il 2013 con un dispositivo molto articolato e complesso

43 La cassa integrazione e i Fondi di solidarietà Con la legge di stabilità Vengono stanziati ulteriori 200 milioni utilizzando 118 milioni dalle risorse, non ancora impegnate, destinate alla decontribuzione dei salari di II livello 82 milioni quale quota del gettito annuale dello 0,30 per la parte non destinata ai Fondi Interprofessionali Vengono destinati alle sole Regioni Convergenza 530 milioni dalla riprogrammazione dei Fondi Strutturali Europei ( P.A.C.) per finanziare interventi in deroga connessi a misure di politiche attive gestite dalle regioni interessate

44 La cassa integrazione e i Fondi di solidarietà La legge di stabilità inserisce anche una clausola di salvaguardia prevedendo un monitoraggio dell andamento della spesa per la deroga da realizzarsi entro il 30 aprile Qualora le risorse destinate agli ammortizzatori in deroga non fossero sufficienti, potranno essere utilizzate le risorse derivanti dal 50% del gettito dello 0,30, compreso quello destinato ai Fondi Interprofessionali, per il periodo giugno-dicembre 2013 ( circa 200 milioni) In tema di misure straordinarie la legge di stabilità rifinanzia -con 60 milioni l aumento all 80% dei C.d.S. ex 863/84 -con 35 milioni i C.d.S. ex 236/93 per le imprese sotto i 15 dip. -con 60 milioni la proroga a 24 mesi della Cigs per cessazione -con 30 milioni la Cig in deroga per il settore della pesca

45 La cassa integrazione e i Fondi di solidarietà Tra gli interventi inseriti nella legge di stabilità non viene rifinanziata l incentivazione all assunzione dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, la c.d. piccola mobilità. L intervento è stato parzialmente recuperato con uno specifico decreto varato dal Ministero solo pochi giorni fa e non ancora reso pubblico che dispone l attribuzione di un incentivo pari a 190 ero mensili per i datori di lavoro che assumano lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, nei dodici mesi precedenti. L incentivo è corrisposto per 12 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato e per 6 mesi per assunzioni a tempo determinato. La misura è corrisposta fino a capienza dei 20 milioni di finanziamento

46 La cassa integrazione e i Fondi di solidarietà La Riforma, nel prevedere l ampliamento delle tutele in costanza di rapporto di lavoro per i settori oggi esclusi, che oggi utilizzano gli ammortizzatori in deroga, anziché estendere gli strumenti esistenti, sceglie la strada di intervenire attraverso un modello di tipo mutualistico- contrattuale: i fondi di solidarietà bilaterali. Alle parti sociali (organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale) è demandata la definizione delle modalità di protezione ed i requisiti di accesso nonché la definizione della contribuzione necessaria per il finanziamento degli interventi previsti.

47 La cassa integrazione e i Fondi di solidarietà I Fondi di Solidarietà rappresentano una forma di tutela autogestita ed autofinanziata che pur dando ampio spazio alla iniziativa collettiva viene rigidamente disciplinata dal Legislatore. La riforma ne prevede 3 tipi: Fondi di solidarietà bilaterali Fondi di solidarietà bilaterali alternativi Fondo di solidarietà residuale

48 1) Fondi di Solidarietà Bilaterali Costituzione e finalità Per settori privi di cassa integrazione, per le imprese con più di 15 dipendenti Attraverso accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da stipularsi tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, entro 12 mesi (legge stabilità) dall entrata in vigore della legge (18 luglio 2013) Entro i successivi tre mesi un Decreto Interministeriale costituirà il Fondo presso una apposita Gestione Inps (efficacia erga omnes ) Per assicurare un integrazione salariale in caso di riduzione o sospensione dell attività lavorativa riconducibili alle cause previste dalla normativa sulla cassa integrazione ordinaria e straordinaria

49 Fondi di solidarietà bilaterali Prestazioni: I Fondi assicurano una prestazione di importo almeno pari all integrazione salariale, la cui durata sia non inferiore a 1/8 delle ore complessivamente lavorabili in un biennio mobile (13 settimane annue). I Fondi possono inoltre: assicurare tutele integrative alle indennità previste per cessazione o sospensione del rapporto di lavoro erogare assegni straordinari nel quadro di processi di incentivazione all esodo dei lavoratori prossimi alla pensione (entro 5 anni) erogare contributi per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale

50 Fondi di solidarietà bilaterali Per queste finalità aggiuntive i Fondi possono essere istituiti anche per quei settori e quelle imprese già coperte dalla normativa per la Cassa Integrazione. In questo caso il Legislatore prevede che gli accordi collettivi possano prevedere, per il finanziamento di tali interventi, l utilizzo del contributo oggi previsto per la mobilità (0,30%) a partire dal 1 gennaio 2017.

51 Fondi di solidarietà bilaterali Contribuzione e finanziamento: E prevista una aliquota di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo E previsto inoltre un contributo addizionale in capo al solo datore di lavoro nel caso ricorra alla sospensione o riduzione dell attività lavorativa nella misura stabilita dai decreti istitutivi e comunque non inferiore all 1,5% rapportato alle retribuzioni perse Gli accordi collettivi possono prevedere che nel Fondo di solidarietà confluisca l eventuale Fondo Interprofessionale e la relativa contribuzione

52 2) Fondi di Solidarietà Bilaterali alternativi alternativi I c.d. Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi, frutto di un emendamento ampiamente condiviso, delineano una cornice giuridica che definisce ed integra, nel modello proposto dal Legislatore, la bilateralità contrattuale Un modello alternativo di costituzione dei fondi bilaterali di solidarietà, con le medesime finalità, ma destinato a quei settori che possano vantare, alla data di entrata in vigore della norma, consolidati sistemi di bilateralità contrattuale

53 Fondi di solidarietà bilaterali alternativi alternativi Le Parti Sociali potranno adeguare, sempre entro 6 mesi (12 mesi), le fonti istitutive dei propri enti bilaterali, laddove costituiti e consolidati, prevedendo misure volte ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in caso di sospensione o riduzione dell attività lavorativa. Con una successiva modifica legislativa tale opportunità è stata estesa anche ai Fondi Interprofessionali Un successivo Decreto Interministeriale definirà, sentite le parti istitutive, i criteri ed i requisiti al quale il Fondo ed i soggetti preposti alla gestione dovranno uniformarsi

54 Fondi di solidarietà bilaterali alternativi alternativi In particolare la contrattazione collettiva dovrà definire: un aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,20% le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo di solidarietà bilaterale l eventuale adeguamento dell aliquota, ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni la possibilità di far confluire al fondo di solidarietà quota parte del contributo previsto per l eventuale fondo interprofessionale i criteri e requisiti per la gestione dei fondi

55 3) Fondo di Solidarietà Bilaterale residuale residuale Per i settori in cui non siano stipulati, entro il 31 marzo 2013, accordi volti all attivazione di un fondo di solidarietà, è istituito con apposito Decreto Interministeriale (Lavoro-Finanze), il Fondo di Solidarietà Residuale, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati. Il fondo residuale è tenuto a garantire ai lavoratori l assegno ordinario di importo pari alla integrazione salariale, per una durata non inferiore ad 1/8 delle ore complessivamente lavorabili nell ambito di un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell attività lavorativa prevista nei casi di Cig o Cigs

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