Il ruolo del medico in azienda e i principali rischi per la salute del lavoratore. Dott. Carlo Valchi Medico Specialista in Medicina del Lavoro
|
|
- Marcellina Milani
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Il ruolo del medico in azienda e i principali rischi per la salute del lavoratore Dott. Carlo Valchi Medico Specialista in Medicina del Lavoro
2 Il ruolo del medico in azienda: premesse norma2ve DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 Art. 2 Definizioni h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all articolo 38, specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; autorizzazione di cui all articolo 55 del Decreto Legislativo 277/1991; specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.
3 Il ruolo del medico in azienda: premesse norma2ve Art. 2 Definizioni h). che collabora, secondo quanto previsto all articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente Decreto;
4 Il ruolo del medico in azienda: premesse norma2ve Art. 2 Definizioni o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un assenza di malattia o d infermità;
5 Premesse norma2ve...: obblighi del Medico Competente Art. 25 Obblighi del Medico Competente a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi.. b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio ; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale.;
6 Obblighi del Medico Competente Art. 25 Obblighi del Medico Competente d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
7 Obblighi del Medico Competente Art. 25 Obblighi del Medico Competente h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
8 Obblighi del Medico Competente Art. 25 Obblighi del Medico Competente l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; m) partecipa alla programmazione del controllo dell esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli. al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ;
9 Titoli e requisi2 del Medico Competente Art. 38 Titoli e requisiti del medico competente. 3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
10 Svolgimento dell aavità di Medico Competente Art. 39 Svolgimento dell attività di medico competente 1) L attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH). 2) Il medico competente svolge la propria opera in qualità di: a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l imprenditore; b) libero professionista; c) dipendente del datore di lavoro.
11 Svolgimento dell aavità di Medico Competente Art. 39 Svolgimento dell attività di medico competente 3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente. 4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l autonomia. 5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri. 6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.
12 Sorveglianza sanitaria Art. 41 Sorveglianza sanitaria 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
13 Sorveglianza sanitaria Art. 41 Sorveglianza sanitaria 3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: a) lettera soppressa dall art. 26 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 b) per accertare stati di gravidanza; c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente
14 Sorveglianza sanitaria Art. 41 Sorveglianza sanitaria 4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
15 La sorveglianza sanitaria Verifica dello stato di salute e funzionalità di organi bersaglio PREVENTIVA (prevenzione primaria) PERIODICA (prevenzione secondaria) Verifica funzionalità organi bersaglio, eventi sentinella
16 Rischio Il rischio è rappresentato dall intreccio, intersezione, tra i due elementi fondamentali RISCHIO Pericolo Esposizione
17 Maggiore rischio maggiori controlli Maggiore rischio Maggior frequenza nei controlli periodici
18 La sorveglianza sanitaria: efficacia Se nel tempo non si percepiscono i segni premonitori della malattia La prevenzione ha fallito!
19 La sorveglianza sanitaria: visite preassun2ve Effettuate dal medico competente OPPURE Su scelta del datore di lavoro, dai dipartimenti di prevenzione delle ASL Accertamenti mirati in funzione dei rischi a cui si sarà esposti
20 La sorveglianza sanitaria: visite periodiche La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
21 La sorveglianza sanitaria: periodicità Rischi espressamente normati Movimentazione manuale carichi Videoterminale (biennale, quinquennale) Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi eletromagnetici, radiazioni ottiche) Sostanze pericolose (chimici, cancerogenimutageni, amianto) Agenti biologici
22 La sorveglianza sanitaria: visite su richiesta del lavoratore qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
23 La sorveglianza sanitaria: visite in occasione del cambio di mansione...laddove il cambio mansione presupponga una differente esposizione a entità di rischio differente o a rischi diversi;
24 La sorveglianza sanitaria: visite alla cessazione del rapporto di lavoro...nei casi previsti dalla normativa... Esposti a: Rischio chimico Rischio cancerogeno Rischio amianto Rischio biologico
25 La sorveglianza sanitaria: visite dopo assenza prolungata Art. 41 comma 1, e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l idoneità alla mansione.
26 La sorveglianza sanitaria: visite per accertare assenza di dipendenze e assunzione psicotropi Art. 41 comma 4 Nei casi ed alle condizioni previste dall ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
27 La sorveglianza sanitaria: cer2fica2 di idoneità Art. 41 Comma 5 - Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio... Comma 6 - Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente.
28 La sorveglianza sanitaria: cer2fica2 di idoneità Requisiti minimi del certificato di idoneità Data Identificazione del medico competente Identificazione del lavoratore Mansione specifica svolta Limiti temporali di validità (art. 41, comma 7) Data di consegna al lavoratore (da questa data decorrono i trenta giorni entro i quali è ammesso ricorso all organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso)
29 Titolo VII AJrezzature munite di videoterminali Premesse norma2ve DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 Art. 173 Definizioni a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato; b) posto di lavoro: l insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l interfaccia uomomacchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l ambiente di lavoro immediatamente circostante; c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all articolo 175.
30 Obblighi del datore di lavoro Art. 174 Obblighi del datore di lavoro valutazione dei rischi con particolare riguardo per: a) Rischi per la vista e per gli occhi b) Problemi legati alla postura e all affaticamento fisico o mentale c) Condizioni ergonomiche e di igiene ambientale
31 Svolgimento quo2diano del lavoro Art. 175 Svolgimento quotidiano del lavoro il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale
32 Obblighi del datore di lavoro Art. 176 Sorveglianza sanitaria 1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all articolo 41, con particolare riferimento: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai rischi per l apparato muscolo-scheletrico.
33 Obblighi del datore di lavoro Art. 176 Sorveglianza sanitaria 3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi
34 Obblighi del datore di lavoro Art. 176 Sorveglianza sanitaria 6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell attività svolta, quando l esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.
35 Obblighi del datore di lavoro Art. 177 Informazione e formazione 1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro: a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all analisi dello stesso di cui all articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell attività; 3) la protezione degli occhi e della vista; b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a)
36 Disturbi connessi all uso del videoterminale 1. Disturbi visivi 2. Disturbi posturali 3. Disturbi psicologici 4. Disturbi da radiazioni e campi elettromagnetici
37 Disturbi visivi Si manifestano sotto forma di: pesantezza, tensione, bruciore, arrossamento oculare; deficit della messa a fuoco; vista annebbiata. Possono presentarsi ove l'illuminazione dell'ambiente di lavoro sia incongrua nonché quando si utilizzino schermi non idonei per la luminosità, il contrasto, le dimensioni dei caratteri, lo sfarfallamento.
38 Disturbi posturali Sono dovuti a posture scorrette assunte dall operatore: Dipendono da: Sedile (schienale, altezza...) Dimensioni del tavolo di lavoro Presenza/assenza di poggia-piedi Appoggi per gli avambracci Altezza e angolazione dello schermo Conformazione tastiera Posizione del porta pagine
39 Disturbi psicologici I sintomi sono dati a ansia, nervosismo, irritabilità, demoralizzazione e alterazione dell umore. Sono causati dall organizzazione del lavoro e dal tipo di attività svolta
40 Disturbi da radiazioni Da numerosi studi effettuati sono esclusi rischi specifici per i videoterminali derivanti da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
41 Piano di lavoro Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio. Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve esser collocato in modo tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi. E' necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione comoda.
42 Schermo I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee. L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da sfarfallamento o da altre forme di instabilità. La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali. Lo schermo deve essere orientabile e inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore. E' possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile. Lo schermo non deve aver riflessi e riverberi che possano causare molestia all'utilizzatore.
43 Tas2era La tastiera deve essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia o delle mani. Lo spazio davanti alla tastiera deve essere sufficiente onde consentire un appoggio per le mani e le braccia dell'utilizzatore. La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi. La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono tendere ad agevolare l'uso della tastiera stessa. I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro.
44 Sedile di lavoro Il sedile di lavoro deve essere stabile, permettere all'utilizzatore una certa libertà di movimento e una posizione comoda. I sedili debbono aver altezza regolabile. Il loro schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione. Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino.
45 Titolo VI Movimentazione manuale dei carichi Premesse norma2ve DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 Art. 167 Campo di applicazione a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari; b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolo tendinee e nervovascolari.
46 Obblighi del datore di lavoro Art. 168 Obblighi del datore di lavoro valutazione dei rischi con particolare riguardo per:.evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorsolombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio,.. sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria
47 Obblighi del datore di lavoro Art. 169 Informazione, formazione e addestramento 1. Tenendo conto dell ALLEGATO XXXIII, il datore di lavoro: a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato; b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività. 2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.
48 Allegato XXXIII ELEMENTI DI RIFERIMENTO 1. CARATTERISTICHE DEL CARICO La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorsolombari nei seguenti casi: il carico è troppo pesante; è ingombrante o difficile da afferrare; è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
49 Allegato XXXIII ELEMENTI DI RIFERIMENTO 1. CARATTERISTICHE DEL CARICO è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco; può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto
50 Allegato XXXIII ELEMENTI DI RIFERIMENTO 2. SFORZO FISICO RICHIESTO Lo sforzo fisico può presentare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi: è eccessivo; può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco; può comportare un movimento brusco del carico; è compiuto col corpo in posizione instabile.
51 Allegato XXXIII ELEMENTI DI RIFERIMENTO 3. CARATTERISTICHE DELL AMBIENTE DI LAVORO Le caratteristiche dell ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi: lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell attività richiesta; il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o è scivoloso; il posto o l ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un altezza di sicurezza o in buona posizione;
52 Allegato XXXIII ELEMENTI DI RIFERIMENTO 3. CARATTERISTICHE DELL AMBIENTE DI LAVORO Le caratteristiche dell ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi: il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi; il pavimento o il punto di appoggio sono instabili; la temperatura, l umidità o la ventilazione sono inadeguate; è compiuto col corpo in posizione instabile.
53 Allegato XXXIII ELEMENTI DI RIFERIMENTO 4. ESIGENZE CONNESSE ALL ATTIVITA L attività può comportare un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari se comporta una o più delle seguenti esigenze: sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati; pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti; distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto; un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.
54 Allegato XXXIII FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela e sostegno della maternità e di protezione dei giovani sul lavoro, il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi: inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto altresì conto delle differenze di genere e di età; indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore; insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o dell addestramento
55 Titolo IX Sostanze pericolose Premesse normative... Decreto Legislativo 81/2008 CAPO I PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI Art. 221 Campo di applicazione 1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici. 2. I requisiti individuati dal presente capo si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro,.
56 Titolo IX Sostanze pericolose CAPO I PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI Art. 222 Definizioni 1. Ai fini del presente capo si intende per: a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;
57 Titolo IX Sostanze pericolose CAPO I PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI Art. 222 Definizioni 1. Ai fini del presente capo si intende per: b) agenti chimici pericolosi c) attività che comporta la presenza di agenti chimici:... d) valore limite di esposizione professionale: e) valore limite biologico: f) sorveglianza sanitaria: g) pericolo: h) rischio:
58 Titolo IX Sostanze pericolose CAPO I PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI Art. 223 Valutazione dei rischi 1. Sono da prendere in particolare considerazione: a) le loro proprietà pericolose; b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza
59 Titolo IX Sostanze pericolose CAPO I PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI Art. 223 Valutazione dei rischi 1. Sono da prendere in particolare considerazione: c) il livello, il modo e la durata della esposizione; d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare; e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati ALLEGATO XXXVIII e ALLEGATO XXXIX; f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare; g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
60 Titolo IX Sostanze pericolose CAPO I PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI Art. 225 Misure specifiche di protezione e di prevenzione PROGETTAZIONE MISURE ORGANIZZATIVE PROTEZIONI COLLETTIVE PROTEZIONI INDIVIDUALI SORVEGLIANZA SANITARIA
61 Titolo IX Sostanze pericolose CAPO I PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI Art. 226 Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze PIANO DI EMERGENZA ADDETTI ALL EMERGENZA
62 Titolo IX Sostanze pericolose CAPO I PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI Art. 227 Informazione e formazione per i lavoratori Sugli agenti Sulle lavorazioni Sul piano delle emergenze Accesso alle schede di sicurezza
63 Titolo IX Sostanze pericolose CAPO I PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI Art. 229 Sorveglianza sanitaria..sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.
64 Titolo X Esposizione ad agen2 biologici Premesse normative... Decreto Legislativo 81/2008 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 267 Definizioni Agente biologico Microrganismo Coltura cellulare
65 Titolo X Esposizione ad agen2 biologici CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 268 Classificazione degli agenti biologici Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 Gruppo 4
66 Titolo X Esposizione ad agen2 biologici CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 269 Comunicazione 1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 3 o 4, comunica all organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima dell inizio dei lavori
67 Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI CAPO II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Art. 271 Valutazione del rischio Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell agente biologico e delle modalità lavorative,
68 Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI CAPO II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Art. 271 Valutazione del rischio 4. In assenza di deliberata intenzione di operare con agenti biologici ma potenzialmente implicanti esposizioni Non si applicano: Articolo Misure igieniche Articolo Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie Articolo Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari Articolo 279 Sorveglianza sanitaria
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 E S.M.I. ASPETTI DELLA NORMATIVA CHE RIGUARDANO LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 E S.M.I. ASPETTI DELLA NORMATIVA CHE RIGUARDANO LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106
DettagliD.LGS. 81/08 TITOLO VII Art. 172 Campo di applicazione
1 D.LGS. 81/08 TITOLO VII Art. 172 Campo di applicazione Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l uso di attrezzature munite di videoterminali. Non si applicano
DettagliSORVEGLIANZA SANITARIA E DATI TECNOPATICI
comparto edilizia movimentazione manuale dei carichi SORVEGLIANZA SANITARIA E DATI TECNOPATICI Lodi, 30/06/2015 Dr. Valerio Stori ASL LODI Requisiti del MC (laurea e specializzazione) Laurea in Medicina
DettagliRequisiti e prescrizioni per la sicurezza dei lavoratori
Requisiti e prescrizioni per la sicurezza dei lavoratori 32 Requisiti e Prescrizioni di Sicurezza Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. indica requisiti e prescrizioni per: - Luoghi di Lavoro; - Uso delle attrezzature
Dettagli25 ottobre 2013. LA PROMOZIONE DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO: il ruolo del medico competente
LA PROMOZIONE DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO: il ruolo del medico competente 25 ottobre 2013 Dall obbligo normativo alla promozione della salute negli ambienti di lavoro Relatore: dr.ssa Roberta
DettagliLa tutela della salute negli ambienti di lavoro. La Sorveglianza Sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008
La tutela della salute negli ambienti di lavoro La Sorveglianza Sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 D.Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro Art. 18. Obblighi del datore di lavoro
DettagliIL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE
IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE Prof. Antonella Basso Dipartimento Interdisciplinare di Medicina Sezione di Medicina del Lavoro E. C. Vigliani Università degli Studi di Bari Datore di lavoro Responsabile
DettagliCORSO BASE SULLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
LICEO SCIENTIFICO BERTRAND RUSSELL CLES (Tn) CORSO BASE SULLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO Modulo 4: Lavoro al Video Terminale secondo il D.Lgs. 81/2008 s.m. e l Accordo della Conferenza Stato-Regioni
DettagliRSPP - CARATTERISTICHE
RSPP - CARATTERISTICHE Figura obbligatoria Consulente del Datore di Lavoro La designazione deve essere scritta ed accettata Deve aver frequentato corsi di formazione professionale specifici per il macro-settore
DettagliSORVEGLIANZA SANITARIA
SORVEGLIANZA SANITARIA SORVEGLIANZA SANITARIA Definizione e obiettivi Negli anni '80, nel corso di una riunione della Comunità Economica Europea, la sorveglianza sanitaria è stata definita come "la valutazione
DettagliLa valutazione del rischio chimico
La valutazione del rischio chimico Introduzione Per sua stessa definizione, l agente chimico è una sostanza o un preparato di natura chimica. L agente chimico può presentarsi sotto forma di gas, vapore,
DettagliAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 Cagliari CONVENZIONE
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 Cagliari CONVENZIONE Convenzione tra l Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari e il Comune di Monastir per la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro D. Lgs. n. 81/08.
DettagliIl dlgs 81/08 affida al medico competente una duplice funzione: 1 preventiva e collaborativa, da svolgere insieme al dl, il servizio di prevenzione
1 2 Il dlgs 81/08 affida al medico competente una duplice funzione: 1 preventiva e collaborativa, da svolgere insieme al dl, il servizio di prevenzione protezione,rls e lavoratori, consistente nello svolgimento
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 81/2008 NOZIONI DI BASE
DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 NOZIONI DI BASE D.Lgs.81 - Introduzione D.Lgs.81 - Introduzione TITOLO I: PRINCIPI COMUNI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1: Finalità; Art. 2: Definizioni; Art. 3: Campo di
DettagliASPETTI SANITARI E VIGILANZA
ASPETTI SANITARI E VIGILANZA Ne consegue che la tutela della salute del lavoratore e fondamentale nel ns ordinamento giuridico; ma come si tutela la salute del lavoratore? 1)assicurando ambienti di lavoro
DettagliNuovo approccio all attività di sorveglianza sanitaria in Azienda. Capo III Sezione I, Art. 25 e Sezione V, Artt. 38 42 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Nuovo approccio all attività di sorveglianza sanitaria in Azienda Capo III Sezione I, Art. 25 e Sezione V, Artt. 38 42 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. IL MEDICO COMPETENTE Collabora con il datore di lavoro e con
DettagliD. Lgs. 81/08 TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE Capo I Protezione da agenti chimici
D. Lgs. 81/08 TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE Capo I Protezione da agenti chimici Claudio Arcari Piacenza,15 Febbraio 2001 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Titolo I Titolo II Titolo III Titolo
DettagliHEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it
1 OGGETTO LAVORO NOTTURNO ED ETÀ ANAGRAFICA QUESITO (posto in data 26 luglio 2012) Sono un dirigente medico in servizio presso un Azienda Ospedaliera. Desidero essere informata se dopo il compimento del
DettagliOGGETTO: Medici Competenti Azienda Ospedaliera di Cosenza - Applicazione D.C.A. n. 128 del 15.12.2015.-
(istituita con D.P.G.R. Calabria 8 febbraio 1995 n 170) DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.073 DEL 05.04.2016 OGGETTO: Medici Competenti Azienda Ospedaliera di Cosenza - Applicazione D.C.A. n. 128
DettagliIl D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza) si applica a tutte le imprese con lavoratori dipendenti ed alle Pubbliche Amministrazioni.
CAMPO DI APPLICAZIONE Il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza) si applica a tutte le imprese con lavoratori dipendenti ed alle Pubbliche Amministrazioni. FIGURE INTERESSATE Datore di Lavoro Lavoratore
DettagliAgenti biologici Agenti chimici Sorveglianza sanitaria. Dott.ssa Claudia Berti New Servit S.r.l.
Agenti biologici Agenti chimici Sorveglianza sanitaria Dott.ssa Claudia Berti New Servit S.r.l. Rischio da agenti biologici Normativa Titolo X del D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 Agente biologico definizione:
DettagliCorso di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
In collaborazione con: Con il coordinamento scientifico di: Tabella 1. Prospetto delle Classi di Laurea Corso di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Normativa Con l'introduzione
DettagliPREVENZIONE E SOGGETTI COINVOLTI: LA SORVEGLIANZA SANITARIA. Assistente Sanitaria dr.ssa R. Coden
PREVENZIONE E SOGGETTI COINVOLTI: LA SORVEGLIANZA SANITARIA Assistente Sanitaria dr.ssa R. Coden SOGGETTI COINVOLTI DATORE DI LAVORO DIRIGENTI PREPOSTI R.S.P.P. Medico Competente LAVORATORI R.L.S. Obblighi
DettagliCome. Uso di attrezzature munite di videoterminali
ing. Domenico Mannelli Come Uso di attrezzature munite di videoterminali DEFINIZIONI videoterminale: schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato
DettagliD.Lgs. 81/08 TITOLO VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
Dipartimento Sanità Pubblica SERVIZI PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO DALLA SCUOLA UN LAVORO SICURO Corso L ABC della Sicurezza e Igiene sul Lavoro STOP DALLA SCUOLA UN LAVORO SICURO Corso L ABC
DettagliL ERGONOMIA APPLICATA AL LAVORO IN UFFICIO. Redatto da Dott.Guido Perina- Medico Competente
L ERGONOMIA APPLICATA AL LAVORO IN UFFICIO PATOLOGIA DA INDOOR: NON SOLO IL VIDEOTERMINALE 1) Problemi legati all'affaticamento fisico e mentale: lo stress 2) Disturbi al Sistema Muscolo-Scheletrico 3)
DettagliSeminario su D.Lgs.81/08
Seminario su D.Lgs.81/08 La Valutazione del Rischio Per individuare le Misure di Prevenzione e Protezione a tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori Piacenza, 17/11/2010 Anna Bosi Dipartimento Sanità
DettagliLA REALTA PIEMONTESE
LA REALTA PIEMONTESE Annalisa Lantermo S.Pre.S.A.L. TO1 Convegno Nazionale DIAGNOSI DELLA INFEZIONE TUBERCOLARE LATENTE: LUCI E OMBRE Torino, 20-21 settembre 2012 CAMPO DI APPLICAZIONE D.Lgs. 81/08 (art.
DettagliSpecialista in Medicina del Lavoro
LA SORVEGLIANZA SANITARIA ALLA LUCE DEL D.LGS.81/08 TESTO UNICO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Prof. Vincenzo Terracino consulente Specialista in Medicina del
DettagliCircolare N.83 del 21 Maggio 2013
Circolare N.83 del 21 Maggio 2013 Stage di studenti e minorenni senza visita medica Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che con Iinterpello n. 1 del 02.05.2013 il Ministero del Lavoro
DettagliProcedura di sicurezza Postazioni Videoterminale
LICEO STATALE G. TURRISI COLONNA Procedura di sicurezza Postazioni Videoterminale Revisione: 00 Data: 29/03/2011 1 A emissione OGGETTO Indicazioni riguardanti la corretta gestione delle postazioni di lavoro
DettagliGli attori della sicurezza
Gli attori della sicurezza Materiali didattici elaborati CHANGE srl Ente di Formazione Accreditato dalla Regione Emilia Romagna DG n 1182 e 255/08 Certificato UNI EN ISO 9001:2008 n 10270 20/12/05 Organizzare
DettagliMOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI E VIDEOTERMINALI. A cura di: Danilo Monarca e Massimo Cecchini
CORSO RESPONSABILI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell Accordo tra Stato e Regioni 26 gennaio 2006 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI E VIDEOTERMINALI A cura di:
DettagliLa formazione degli addetti alle attività che comportano esposizione ad amianto
La formazione degli addetti alle attività che comportano esposizione ad amianto 1 Riferimenti normativi Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 capo VI Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997 Decreto
DettagliNOTA INFORMATIVA PER L UTENTE
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO Regione Lazio NOTA INFORMATIVA PER L UTENTE RICORSO AVVERSO IL GIUDIZIO DI IDONEITA DEL MEDICO COMPETENTE Il medico competente
DettagliServizio di prevenzione e protezione dai rischi
Servizio di prevenzione e protezione dai rischi Il DATORE di lavoro DESIGNA (oppure) INCARICA NOMINA Servizio INTERNO di prevenzione e protezione Servizio ESTERNO di consulenza alla sicurezza MEDICO competente
Dettaglib) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
Lezione 6 La riunione periodica (art 35) La riunione periodica è un momento di discussione sui temi della prevenzione e della tutela della salute e dell integrità psicofisica dei lavoratori, prevista per
DettagliFormazione specifica Unità Didattica 1. L ambiente e le attrezzature di lavoro
Formazione specifica Unità Didattica 1 L ambiente e le attrezzature di lavoro Definizione di ambiente di lavoro D.Lgs. 81/2008 Per luogo di lavoro si intende: i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro,
DettagliIstituto Superiore di Sanità
Istituto Superiore di Sanità Disposizione Operativa Generale N 1 SORVEGLIANZA SANITARIA VERSIONE DATA DI PREPARATA DA APPROVATA DA EMISSIONE 00 3 MARZO 2009 SPP DG INDICE 1. Scopo 2. Applicabilità 3. Riferimenti
DettagliSCHEDA n. 5. Le figure costitutive della sicurezza. 1. Le figure costitutive del D. Lgs. 626/ 94. Contenuti e finalità del D. Lgs. 19-9-94, n.
SCHEDA n. 5 Le figure costitutive della sicurezza 1. Le figure costitutive del D. Lgs. 626/ 94 Contenuti e finalità del D. Lgs. 19-9-94, n. 626/94 Il D. Lgs. del 19-9-94 n. 626 recepisce direttive comunitarie
DettagliChi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS
Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Definizione di RLS (Art 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per
DettagliCOMPITI E RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE:
COMPITI E RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE: MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.Lgs. 3 Agosto 2009, n n 106 Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della
DettagliMEDICO COMPETENTE Art.2 comma 2 lettera h del D.lgs. 81/08
MEDICO COMPETENTE Art.2 comma 2 lettera h del D.lgs. 81/08 in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali (art.38) collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei
DettagliD. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
D. LGS 81/2008 I RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di
DettagliLa gestionedella cartella sanitaria e di rischio ai sensi del dlgs 81/08. HSR Resnati spa
La gestionedella cartella sanitaria e di rischio ai sensi del dlgs 81/08 HSR Resnati spa dott. Rino Donghi 29 novembre 2008 Premessa Il dlgs 81/08 del 29 aprile 08, in particolare agli artt. 25, 38 e 41,
DettagliMOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI Dott. Sergio Biagini Tecnico della Prevenzione Limite di peso da sollevare da soli Maschi adulti 25 Kg femmine adulte 20 Kg maschi adolescenti 20 Kg femmine adolescenti
DettagliAUTOCERTIFICAZIONE DELL EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI (ai sensi dell art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08)
AUTOCERTIFICAZIONE DELL EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI (ai sensi dell art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08) Il sottoscritto/a nato a il residente a indirizzo in qualità di Datore di Lavoro dei
DettagliIl D.Lgs. 81/08: aspetti interpretativi alla luce del nuovo D.Lgs. 106/09. Il punto di vista dei Servizi di prevenzione
Il D.Lgs. 81/08: aspetti interpretativi alla luce del nuovo D.Lgs. 106/09 Il punto di vista dei Servizi di prevenzione Davide Ferrari SPSAL AUSL Modena Parma, 16 settembre 2009 1 Collaborazione alla vdr
DettagliVIDEOTERMINALI: prime note al confronto tra D. Lgs. 626/94 e D. Lgs. 81/08 ( TESTO UNICO ) di Graziano Frigeri Medico del Lavoro, Euronorma
VIDEOTERMINALI: prime note al confronto tra D. Lgs. 626/94 e D. Lgs. 81/08 ( TESTO UNICO ) di Graziano Frigeri Medico del Lavoro, Euronorma Decreto Legislativo 626/94 Titolo VI D. Lgs. 81/08 ( TESTO UNICO
DettagliOrganizzazione della prevenzione aziendale
Organizzazione della prevenzione aziendale La normativa e le figure coinvolte Sicurezza sul lavoro? Non solo 81/08 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA la Repubblica tutela la salute come fondamentale
DettagliASPP Modulo A6 RISCHI SPECIFICI : RISCHI DA AGENTI FISICI
REGIONE BASILICATA ASM AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA AMBITO TERRITORIALE DI MONTALBANO JONICO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELLA SALUTE UMANA U.O. DI PREVENZIONE, PROTEZIONE ED IMPIANTISTICA NEI LUOGHI
DettagliIn riferimento alla nomina del Medico competente, di seguito sono disponibili
In riferimento alla nomina del Medico competente, di seguito sono disponibili a) Fac - simile di lettera d invito per eventuale nomina b) Fac simile di lettera di conferimento incarico per Medico Competente
DettagliPO 01 Rev. 0. Azienda S.p.A.
INDICE 1 GENERALITA... 2 2 RESPONSABILITA... 2 3 MODALITA DI GESTIONE DELLA... 2 3.1 DEI NEOASSUNTI... 3 3.2 MANSIONI SPECIFICHE... 4 3.3 PREPOSTI... 4 3.4 ALTRI INTERVENTI FORMATIVI... 4 3.5 DOCUMENTAZIONE
DettagliAzienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele Catania
Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele Catania Approvazione avviso con procedura di valutazione comparativa ex art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 per il conferimento di n.1 incarico
DettagliCorso RSPP Modulo C. Ing. Vincenzo Staltieri
TEST VERIFICA INTERMEDIO 1. Il Datore di Lavoro è: a. La persona che in azienda paga gli stipendi b. La persona che dispone di pieni poteri decisionali e di spesa c. Il capoufficio, il capofficinao colui
DettagliSICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO Dal 2008 è entrata in vigore una nuova legge, il Decreto Legislativo 81/2008 o TESTO UNICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO. IL D.Lgs. 81/08 ha introdotto anche in Italia
DettagliI Soggetti della prevenzione in azienda: compiti, obblighi, responsabilità
I Soggetti della prevenzione in azienda: compiti, obblighi, responsabilità Perché e come implementare un SGSL nei luoghi di lavoro Seminario del 10 marzo 2010 1 COMPITI DEL D.d.L. E DEL DIRIGENTE (art.18,
DettagliLa valutazione dei rischi: cardine della sicurezza aziendale e strumento di difesa in sede processuale
La valutazione dei rischi: cardine della sicurezza aziendale e strumento di difesa in sede processuale L'obbligo di valutazione dei rischi secondo il d.lgs. n.81/2008 Ing. Davide Casaro Area Ambiente e
DettagliIL VOSTRO PROSSIMO CONSULENTE MULTIUSO
IL VOSTRO PROSSIMO CONSULENTE MULTIUSO LA sicurezza sul lavoro comprende tutte le misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate dal datore di lavoro e dai lavoratori stessi, AL FINE NON
DettagliCatalogo corsi Formazione E-Learning FORMAZIONE GENERALE
Catalogo corsi Formazione E-Learning FORMAZIONE GENERALE Obiettivi del corso: Fornire i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri
DettagliQuiz sicurezza sul lavoro 1. QUALE DISPOSIZIONE LEGISLATIVA HA DATO ATTUAZIONE ALL ART. 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123 IN
1. QUALE DISPOSIZIONE LEGISLATIVA HA DATO ATTUAZIONE ALL ART. 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123 IN MATERIA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO? D.LGS. 81/2008 LEGGE 244/2007 LEGGE 203/2008
DettagliDOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Il Decreto Legislativo 81/2008 (noto anche come Testo Unico della Sicurezza del Lavoro ) ha maggiormente sottolineato rispetto al vecchio D.Lgs. 626/94 l importanza
DettagliProtocollosicurezzacnism.doc vers. 17 luglio 2006 - pag. 1 di 5
PROTOCOLLO DI INTESA SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO TRA CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE SCIENZE FISICHE DELLA MATERIA (CNISM) E UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PISA Art. 1. Generalità
DettagliCorso di formazione per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Ente di formazione accreditato dalla Regione Siciliana Corso di formazione per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Page1 Sommario 1. IL QUADRO NORMATIVO IN MATERIA
DettagliAGENTI FISICI TITOLO VIII - AGENTI FISICI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI. 14.42.17 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 1/16
TITOLO VIII - AGENTI FISICI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 14.42.17 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 1/16 Articolo 180 - Definizioni e campo di applicazione 1. Ai fini del presente decreto legislativo
DettagliSCHEMI LETTERE DI NOTIFICA SCHEMA DI AUTOCERTIFICAZIONE SCHEMI LETTERE DI DESIGNAZIONE SCHEMA LETTERA DI INFORMAZIONE AI LAVORATORI
SCHEMI LETTERE DI NOTIFICA SCHEMA DI AUTOCERTIFICAZIONE SCHEMI LETTERE DI DESIGNAZIONE SCHEMA LETTERA DI INFORMAZIONE AI LAVORATORI SCHEMA DEL VERBALE DI RIUNIONE PERIODICA Modello A) BOZZA DI LETTERA
DettagliLA SORVEGLIANZA SANITARIA. Dott.ssa Enrica Crespi
Corso di aggiornamento RSPP/ASPP VALUTAZIONE DEI RISCHI E REDAZIONE DEL DOCUMENTO: METODO - CONTENUTI - FOCALITA SU ALCUNI RISCHI SPECIFICI LA SORVEGLIANZA SANITARIA REGGIO EMILIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012
DettagliSalute e sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008
Formazione del personale Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro DATORE DI LAVORO Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, responsabile della organizzazione o dell unità produttiva in
DettagliLa sicurezza su lavoro: prevenzione e protezione. Le misure generali di tutela, la formazione e la sorveglianza sanitaria
La sicurezza su lavoro: prevenzione e protezione Le misure generali di tutela, la formazione e la sorveglianza sanitaria 0 Presentazione La valutazione dei rischi è il presupposto necessario per l adozione
DettagliINDICAZIONI OPERATIVE PER VALUTARE E PROMUOVERE L ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DELLA SICUREZZA
INDICAZIONI OPERATIVE PER VALUTARE E PROMUOVERE L ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DELLA SICUREZZA Con il presente documento si precisano le modalità di intervento da adottare da parte degli Spisal per valutare
Dettaglirischi in negozio CULTURA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO NEL TERZIARIO E NEI SERVIZI
CULTURA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO NEL TERZIARIO E NEI SERVIZI rischi in negozio Cultura della sicurezza patrimonio comune del mondo del lavoro: impresa, lavoratori e parti sociali. Il testo unico sulla
DettagliCorso per RSPP/ASPP modulo B5-68 ore. Corso per RSPP/ASPP modulo B5-68 ore
Corso per RSPP/ASPP modulo B5-68 ore Titolo Destinatari Obiettivi e Finalità Normativa di riferimento Requisiti di ammissione Durata e modalità Corso per RSPP/ASPP modulo B5-68 ore Il modulo B5 è il corso
DettagliGESTIONE IN SICUREZZA: MOVIMENTAZIONE DEL PAZIENTE PER MEZZO DEGLI AUSILI MANUALI
Pag. 1/5 SOMMARIO 1. OGGETTO E SCOPO... 2 2. CAMPO E LUOGO DI APPLICAZIONE... 2 3. RESPONSABILITÀ... 2 3.1. Responsabilità di applicazione... 2 3.2. Responsabilità di redazione... 2 3.3. Responsabilità
DettagliEsposizione ad agenti biologici
Esposizione ad agenti biologici Il Titolo X corrisponde al Titolo VIII del D.Lgs. 626/94 di attuazione della direttiva 90/679/CEE, relativa alla protezione di lavoratori contro i rischi derivanti dall
DettagliD. LGS 81/2008. Oggetto della valutazione dei rischi
D. LGS 81/2008 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Oggetto della valutazione dei rischi 1. La valutazione dei rischi anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati,
DettagliNormativa sul miglioramento sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
Normativa sul miglioramento sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con il decreto legislativo n. 626/94 modificato e integrato da una serie di decreti comparsi successivamente
DettagliL evoluzione normativa
L evoluzione normativa La prima produzione normativa in tema di sicurezza sul lavoro risale alla fine del secolo XIX. Il legislatore dell epoca considerava gli infortuni sul lavoro un fattore inevitabile
DettagliMANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6
MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 INDICE GESTIONE DELLE RISORSE Messa a disposizione delle risorse Competenza, consapevolezza, addestramento Infrastrutture Ambiente di lavoro MANUALE DELLA QUALITÀ Pag.
DettagliMEDICO COMPETENTE E VISITE PERIODICHE
MEDICO COMPETENTE E VISITE PERIODICHE L esecuzione delle visite periodiche, nonché di quelle svolte su richiesta dei lavoratori, rimane uno dei compiti più qualificanti dell attività del medico competente.
DettagliLa valutazione dei rischi: l autocertificazione. Dr. Duccio Calderini A.S.L. di Varese Servizio Igiene e Sicurezza del Lavoro
La valutazione dei rischi: l autocertificazione Dr. Duccio Calderini A.S.L. di Varese Servizio Igiene e Sicurezza del Lavoro VdR: definizione Art. 2 q): valutazione globale e documentata di tutti i rischi
DettagliDott. Giuseppe Smecca. RSPP ASP Ragusa. Medico Competente e RSPP: Dalla Collaborazione alla Sinergia SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
Dott. Giuseppe Smecca RSPP ASP Ragusa Medico Competente e RSPP: Dalla Collaborazione alla Sinergia 1 Decreto legislativo n.81 del 9 aprile 2008, Testo coordinato con il d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 TESTO
DettagliValutazione dei Rischi. Normativa e documenti di riferimento. Definizioni (UNI EN ISO 12100)
Definizione e individuazione dei fattori di rischio, individuazione delle misure di prevenzione e protezione, riunione periodica Rev. 1 del 28/11/2012 ARISSA Maggio 2015 2 Normativa e documenti di riferimento
DettagliGLI ASPETTI SANITARI DEL RISCHIO CHIMICO E BIOLOGICO BENEVENTO 30 NOVEMBRE 2010 DOTT. FRANCO PALLOTTA
GLI ASPETTI SANITARI DEL RISCHIO CHIMICO E BIOLOGICO BENEVENTO 30 NOVEMBRE 2010 DOTT. FRANCO PALLOTTA Titolo IX Sostanze Pericolose Capo I Protezione da Agenti Chimici Il rischio infortuni è da ricondurre
Dettagli4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;
Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui
DettagliCompiti del medico competente:
Fulvio d Orsi Compiti del medico competente: la sorveglianza sanitaria responsabilità del datore di lavoro e del dirigente in caso di idoneità parziale o di inidoneità alla mansione PREVENZIONE DEI RISCHI
DettagliProblematiche e criticità del medico competente. Pistoia, 13 ottobre 2012 Mauro Baldeschi Medico del Lavoro U.F.C. Medicina del Lavoro ASL 3 Pistoia
Problematiche e criticità del medico competente Pistoia, 13 ottobre 2012 Mauro Baldeschi Medico del Lavoro U.F.C. Medicina del Lavoro ASL 3 Pistoia Il Medico Competente ed il Codice Etico ICOH (Commissione
DettagliCorsi di formazione sulla sicurezza in edilizia 2008/2009 D.Lgs. 81/2008
Corsi di formazione sulla sicurezza in edilizia 2008/2009 D.Lgs. 81/2008 Cod. Denominazione del corso Ore Pag. SI1 Formazione per operai/ primo ingresso in edilizia 16 2 SI2 RSPP/ASPP - Responsabili del
DettagliIL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE
Decreto del Ministero dell interno 4 febbraio 2011 Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all art. 82, comma 2, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.
DettagliLa Sorveglianza sanitaria
La Sorveglianza sanitaria AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE N. 2 Via Cusmano 1, 93100 - CALTANISSETTA SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE Dr. Francesco Di Rosa Dirigente Fisico UOC Radioterapia Esperto Qualificato
DettagliINFORMAZIONI GENERALI ELENCO MODULISTICA
INFORMAZIONI GENERALI ELENCO MODULISTICA 1) Comunicazione da apporre in bacheca aziendale per informare i lavoratori della possibile figura di RLS 2) Verbale di elezione del RLS 3) Anagrafica RLS 4) Lettera
DettagliOrganizzazione della radioprotezione Dott.ssa Alessandra Bernardini
Organizzazione della radioprotezione Dott.ssa Alessandra Bernardini 1 Compiti e responsabilità L organizzazione della radioprotezione è strutturata in modo da distribuire alle varie figure di riferimento
DettagliOrganizzazioni di volontariato: quadro sintetico degli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
Sede operativa via Ricasoli, 9-50122 Firenze Sede Legale via de' Martelli 8-50129 Firenze Tel. 055 271731 - Fax 055 214720 http://www.cesvot.it Organizzazioni di volontariato: quadro sintetico degli adempimenti
DettagliFormazione ed Informazione dei Lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/08 e s. m. i., art. 36 e 37
Formazione ed Informazione dei Lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/08 e s. m. i., art. 36 e 37 AGENFORM Centro di Formazione Professionale Viale Amendola Eboli(SA) Consulente Dott. Ing. Elena Chiappa FORMAZIONE:
DettagliCONVEGNO regionale DIRIGENTI SCOLASTICI LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE ISTTITUZIONI SCOLASTICHE: 1 Dicembre 2014
CONVEGNO regionale DIRIGENTI SCOLASTICI LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE ISTTITUZIONI SCOLASTICHE: RUOLI E RESPONSABILITÀ 1 Dicembre 2014 IS E. MOLINARI Via Crescenzago, 110 - Milano Formazione ed informazione
DettagliLa Sorveglianza Sanitaria
La Sorveglianza Sanitaria (medico competente e testo unico) D.P.R. 19 Marzo 1956 n. 303 Art. 33 Visite Mediche. Nelle lavorazioni industriali che espongano all azione di sostanze tossiche o infettanti
DettagliCONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA
CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA La Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute
DettagliModifica il DLgs 25/02 (costituente il titolo VII bis del DLgs 626/94) che recepiva la direttiva 98/24/CE del 7.4.98
Protezione da agenti chimici titolo IX capo 1 DLgs 81/08 Modifica il DLgs 25/02 (costituente il titolo VII bis del DLgs 626/94) che recepiva la direttiva 98/24/CE del 7.4.98 Protezione da agenti chimici
DettagliLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA INGENIA Group
LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA INGENIA Group Obblighi e sanzioni del datore di lavoro Manuale commerciale 11/2013 Per informazioni: coordinamento@ingeniagroup.it LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA OBBLIGHI E SANZIONI
DettagliLA SORVEGLIANZA SANITARIA
LA SORVEGLIANZA SANITARIA 1 IL MEDICO COMPETENTE chi è? medico incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla normativa vigente 2 Disposizioni di legge Rischi / lavorazioni/
DettagliPIANO DI MIGLIORAMENTO
PIANO DI MIGLIORAMENTO (Articoli 18, 28, 29 D. Lgs. 9 aprile 2008) Data: 02/07/2009 Azienda: Azienda SPA Indirizzo: Via Roma, 1 Città: Milano EDIZIONE DATA DESCRIZIONE FIRMA (datore lavoro) Principale
Dettagli