REVISIONE DELLE RENDITE E DEI CASI LIQUIDATI IN CAPITALE- RETTIFICA PER ERRORE RETTIFICA PER ERRORE

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1 PER GLI ENTI DI PATRONATO 1 REVISIONE DELLE RENDITE E DEI CASI LIQUIDATI IN CAPITALE- ASPETTI DI RILEVANZA MEDICO-LEGALE Relatore: Dott.ssa Angela GOGGIAMANI SOVRINTENDENZA MEDICA GENERALE Settore III Infortuni e Malattie Professionali Con il contributo: Dott. Dario Orsini A cura della Dott.ssa Elena Carmela Castello In collaborazione con: 2 L ISTITUTO DELLA REVISIONE IN AMBITO INAIL Il presupposto medico-legale della revisione del grado di inabilità permanente è rappresentato dal riconoscimento della possibilità di una evoluzione, migliorativa o peggiorativa, del danno permanente indennizzato la dottrina medico-legale corrente, considera postumo permanente inabilitante il danno in grado di determinare una significativa riduzione della attitudine al lavoro in modo durevole e stabile, ma non immmodificabile o inemendabile sia nel contesto della naturale evoluzione dei processi riparativi sia quale effetto delle misure terapeutiche. Infortuni e Malattie professionali Metodologia operativa a cura di Adriano Ossicini 1998

2 3 L ISTITUTO DELLA REVISIONE IN AMBITO INAIL L accertamento medico-legale delle condizioni psicofisiche dell assicurato riferito essenzialmente ai postumi inabilitanti, che apporta ad un giudizio conclusivo di conferma o di modifica del grado di inabilità permanente.sulla correttezza del fatto che non possono essere presi in considerazione aggravamenti non correlati eziologicamente all evento che ha dato luogo alla rendita, la giurisprudenza della Cassazione è sempre stata univoca e si è espressa in tal senso anche la Corte Costituzionale Infortuni e Malattie professionali Metodologia operativa a cura di Adriano Ossicini REVISIONE DEI CASI LIQUIDATI IN CAPITALE: L istituto della revisione è connaturale al sistema di indennizzo in rendita in quanto tende a garantire una corrispondenza fra il danno e l indennizzo, non solo all atto della prima liquidazione, ma anche in epoca successiva, entro un limite di tempo determinato dalla stessa legge entro il quale il legislatore ritiene possibile, anzi presumibile, una modifica dei postumi Giuseppe Alibrandi Infortuni sul lavoro e malattie professionali Manuali Giuffrè, Ed. Giuffrè 1988

3 5 la revisione di particolari patologie ( art.13 del D.Lvo 38/ 2000 ): Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento ai fini della liquidazione della rendita, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione. 6 LA e L ERRORE NON RETTIFICABILE

4 7 RIFERIMENTI NORMATIVI DELLA REVISIONE Il processo revisionale è regolamentato dagli artt. 83, 84, 137, 146 e 230 del Testo Unico (DPR 1124 del 30 giugno 1965) e dalle successive modifiche ed integrazioni previste dall articolo 13 del DLgs 38/2000 NB il Testo Unico nulla dice sull ipotesi di un errore dell Istituto assicuratore (e dell eventuale rettifica per errore) 8 QUINDI IN ASSENZA DI NORMATIVA SPECIFICA In passato l Inail poteva annullare provvedimenti che si fossero rivelati errati SEGUENDO IL PRINCIPIO DI AUTOTUTELA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (come da orientamento giurisprudenziale)

5 9 LA TAPPA SUCCESSIVA: LEGGE N. 88/1989 art. 55, comma 5 Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall Inail possono essere in qualunque momento rettificate dallo stesso Istituto, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni (Provvedimento legislativo dettato dall esigenza di rispettare i principi di legalità e di buona amministrazione, ma molto radicale ) 10 ART. 55, COMMA 5, LEGGE N. 88/ INOLTRE Nel caso in cui siano state riscosse prestazioni risultanti non dovute, non si dà luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave. Anche nel caso in cui sia stato richiesto un minor premio ed acconto di assicurazione rispetto a quello dovuto, il mancato incasso delle somme a tale titolo può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave

6 11 SI E ARRIVATI QUINDI AL D.LGS 38/2000 ART 9 1. Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'istituto assicuratore possono essere rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Salvo i casi di dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente, l'istituto assicuratore può esercitare la facoltà di rettifica entro dieci anni dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento errato 12 INOLTRE ART.9, D.LGS/ In caso di mutamento della diagnosi medica e della valutazione da parte dell'istituto assicuratore successivamente al riconoscimento delle prestazioni, l'errore, purché non riconducibile a dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente, assume rilevanza ai fini della rettifica solo se accertato con i criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili all'atto del provvedimento originario.

7 13 INOLTRE ART.9, D.LGS/ L'errore non rettificabile comporta il mantenimento delle prestazioni economiche in godimento al momento in cui l'errore stesso e' stato rilevato. 4. E' abrogato il primo periodo del comma 5 dell'articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall Inail possono essere in qualunque momento rettificate dallo stesso Istituto, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni ART. 9, D.LGS 38/2000 IN PARTE RETTIFICATO DALLA CORTE COSTITUZIONALE 14 Sentenza n. 191 del 10 maggio 2005 dichiara l illegittimità costituzionale dei commi 5, 6 e 7 5. I soggetti nei cui confronti si e' proceduto a rettifica delle prestazioni sulla base della normativa precedente possono chiedere all'istituto assicuratore il riesame del provvedimento. 6. Nei casi prescritti o definiti con sentenza passata in giudicato, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. In caso di accoglimento la riattribuzione della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda e non da' diritto alla restituzione di somme arretrate. 7. Nei casi non prescritti o non definiti con sentenza passata in giudicato, per la presentazione della domanda si applica, se piu' favorevole, il termine di cui al comma 6. In caso di accoglimento della domanda, la riattribuzione della prestazione avverra' con decorrenza dalla data di annullamento o di riduzione della stessa.

8 FINALITA DELLA NORMA SULLA (Anche a seguito di successiva giurisprudenza) Certezza delle prestazioni, limite decennale dalla comunicazione dell originario provvedimento errato (senza possibilità di spostamenti in avanti del termine, ad esempio per successive revisioni di conferma o nuova rendita per unificazioni postumi con eventi successivi) 2. Contenere i riflessi negativi sulle aspettative economiche dell assicurato, dovuti alle evoluzione delle conoscenze scientifiche e delle metodiche e strumenti di indagine clinica (diagnosi e/o valutazioni errate accertate con gli stessi metodi e strumenti d indagine disponibili all epoca del provvedimento originario) 16 ED ANCORA 3. Introduzione della nozione di errore non rettificabile a) ai fini delle prestazioni economiche (che vengono cristallizzate al momento in cui l errore è rilevato, senza le successive rivalutazioni economiche della rendita) mentre resta rilevante per tutti gli altri effetti giuridici connessi b) se il provvedimento errato è stato oggetto di sentenza giudiziaria 4. Il termine della rettifica resta illimitato nei casi di dolo o colpa grave dell interessato accertati giudizialmente

9 17 ED ANCORA 5. Inammissibile la richiesta di prestazioni dei superstiti per assicurato già titolare di rendita riconosciuta per errore. Mancanza dei presupposti del diritto. (la prestazione ai superstiti è un diritto jure proprio che è dovuta se la morte è conseguenza d infortunio o malattia professionale e non in conseguenza del fatto che l assicurato fosse titolare di rendita) 18 IN SINTESI REVISIONE RETTIFICA PER ERRORE REVISIONE PER MGLIORAMENTO NON ORDINARIAMENTE IPOTIZZABILE RETTIFICA PER ERRORE SU SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO!

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