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1 PARLAMENTO EUROPEO Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: Petizione 0689/1998, presentata da David Petrie, cittadino britannico, a nome dell'associazione Lettori di Lingua Straniera in Italia, sulla situazione dei lettori di lingua straniera in Italia Petizioni 0508 e 0509/2007, presentate da Simon Lander e Cheryl Wolley, cittadini britannici, sulla discriminazione di trattamento dei lettori di lingua straniera a Cagliari ed in altre università italiane Petizione 1152/2011, presentata da M. A., cittadina spagnola, su discriminazioni contro i lettori di lingua straniera nelle Università italiane 1. Sintesi della petizione Petizione 0689/1998 Il firmatario desidera richiamare l'attenzione sul caso di due cittadini irlandesi e di un cittadino britannico che sono stati rimossi dall'impiego di "lettori" presso l'università di Genova. Petizioni 0508 e 0509/2007 I firmatari ripropongono l'annosa controversia sulla discriminazione di trattamento dei lettori di lingua straniera nelle Università italiane, dolendosi del fatto che nonostante la sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'unione europea del 26 giugno 2001 continuano a essere equiparati a tecnici senza poter accedere al trattamento giuridico ed economico dei professori universitari. CM\ doc PE v03-00 Unita nella diversità

2 Petizione 1152/2011 La firmataria, che insegna lingua spagnola all'università di Milano, denuncia una discriminazione sul lavoro, soprattutto dal punto di vista salariale, nei confronti dei lettori di lingua straniera nelle università italiane. A tal riguardo sostiene che avrebbe fatto un ricorso al Tribunale del lavoro di Milano insieme ad altri colleghi. 2. Ricevibilità Petizione 0689/1998, dichiarata ricevibile il 30 novembre Petizioni 0508 e 0509/2007, dichiarate ricevibili il 24 settembre Petizione 1152/2011, dichiarata ricevibile il 22 febbraio La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento). 3. Risposta complementare della Commissione (REV IX), ricevuta il 6 settembre 2011 "Il tema del rispetto dei diritti acquisiti degli ex-lettori di lingua straniera divenuti CEL (collaboratori esperti linguistici) è comparso nuovamente nell'ordine del giorno della riunione della commissione per le petizioni del 24 e 25 gennaio 2011 dopo l'ultima volta nel Il firmatario manifesta preoccupazione riguardo all'entrata in vigore della legge italiana n. 240 del 30 dicembre 2010 recante 'Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario', la cosiddetta 'riforma Gelmini'. La situazione dei lettori stranieri in Italia è disciplinata dall'articolo 26, comma 3, della legge che fornisce l'interpretazione dell'articolo 1, comma 1, della legge italiana n. 63 del 5 marzo 2004 recante 'Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune università ed in materia di titoli equipollenti'. Quest'ultima legge n. 63/2004 è stata approvata per tutelare i diritti acquisiti degli ex-lettori divenuti CEL. Il 18 luglio 2006 la Corte ha ritenuto che la legge fornisse una soluzione adeguata alla ridefinizione delle carriere dei lettori 1. Nell'ambito degli stretti contatti con il firmatario i servizi della Commissione hanno ricevuto informazioni dettagliate sulla situazione degli ex 'lettori', attualmente 'collaboratori e esperti linguistici' (CEL) nonché sulla legislazione italiana applicabile (in particolare la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 di cui sopra). L'articolo 26, comma 3, della legge solleva alcune questioni che i servizi della Commissione desiderano chiarire. In tale contesto gli effetti sulle persone la cui situazione è disciplinata dalla precedente legge del 2004 appaiono particolarmente rilevanti. I servizi della Commissione contatteranno le autorità italiane nell'ambito del progetto EU Pilot al fine di capire meglio l'interpretazione e le conseguenze pratiche della nuova legge in 1 Causa C-119/04, Commissione/Italia, Racc. 2006, pag. I PE v /5 CM\ doc

3 riferimento alla situazione degli ex-lettori divenuti CEL." 4. Risposta complementare della Commissione (REV X), ricevuta il 17 febbraio 2012 "In occasione della riunione della commissione per le petizioni del 24 e 25 gennaio 2011 è stata sollevata una nuova questione legata al rispetto dei diritti acquisiti degli ex-lettori di lingua straniera divenuti CEL (collaboratori esperti linguistici). Sono state espresse preoccupazioni riguardo alla legge n. 240 del 30 dicembre 2010 recante 'Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario', la cosiddetta 'riforma Gelmini'. La situazione dei lettori stranieri in Italia è disciplinata dall'articolo 26, comma 3, della legge che fornisce l'interpretazione dell'articolo 1, comma 1, della legge italiana n. 63 del 5 marzo 2004 recante 'Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune università ed in materia di titoli equipollenti'. La legge n. 63/2004 è stata approvata per tutelare i diritti acquisiti degli ex-lettori divenuti CEL. Il 18 luglio 2006 la Corte di giustizia ha stabilito che la legge forniva una soluzione adeguata per la riorganizzazione delle carriere dei lettori (causa C-119/04). La formulazione dell'articolo 26, comma 3, del testo della 'riforma Gelmini' necessita di chiarimenti per quanto concerne le modifiche concrete introdotte dalla nuova legge in relazione alla situazione degli ex-lettori divenuti CEL e precedentemente soggetti alla disciplina del I servizi della Commissione sono in contatto con le autorità italiane e intendono chiarire l'interpretazione e le conseguenze pratiche della nuova legge in riferimento alla situazione degli ex-lettori divenuti CEL al fine di decidere gli eventuali provvedimenti da adottare. La Commissione sta attualmente esaminando la risposta delle autorità italiane ricevuta all'inizio di dicembre Inoltre, i servizi della Commissione hanno recentemente contattato il firmatario e un altro lavoratore immigrato che vive una situazione analoga al fine di ottenere informazioni in merito agli ultimi sviluppi, con particolare riferimento all'applicazione concreta della legge Gelmini. Conclusione La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni in merito agli ulteriori sviluppi." 5. Risposta complementare della Commissione (REV XI), ricevuta il 29 agosto 2014 "Petizioni 689/1998, 508/2007, 509/2007 e 1152/2011 Il 25 novembre 2013 la Commissione europea ha informato oralmente la commissione per le CM\ doc 3/5 PE v03-00

4 petizioni in merito allo sviluppo dell'indagine sulla denuncia presentata dall'allsi (Associazione lettori di lingua straniera in Italia) in riferimento all'articolo 26, comma 3, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, la cosiddetta legge Gelmini. In occasione di detta riunione, la Commissione ha dichiarato di aver informato, a settembre 2013, il firmatario in merito alla sua intenzione di archiviare il caso e alle relative motivazioni. Conformemente alle procedure della Commissione in materia, prima dell'archiviazione del fascicolo, la Commissione ha offerto al firmatario l'opportunità di fornire nuove informazioni pertinenti che potessero indurla a riconsiderare la sua posizione iniziale. Il firmatario ha inviato alla Commissione le sue osservazioni e ulteriori informazioni. I servizi della Commissione hanno inoltre incontrato il firmatario alla fine di gennaio di quest'anno. Dall'analisi delle informazioni presentate, la Commissione non ha rilevato alcuna violazione dell'articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'unione europea. La commissione per le petizioni è a conoscenza del fatto che l'onere della prova in eventuali procedure di infrazione nei confronti di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 258 del TFUE spetta alla Commissione. In tal senso, la commissione per le petizioni può ricordare che la Commissione ha già avviato le procedure di infrazione nei confronti dell'italia che hanno determinato la sentenza della Corte di giustizia dell'unione europea del 18 luglio 2006 nella quale la Corte, nonostante la sentenza che ha stabilito che l'italia non aveva dato esecuzione, alla data del 30 aprile 2003, alla sentenza del 26 giugno 2011, ha respinto il ricorso della Commissione quanto alla prosecuzione dell'infrazione dopo gennaio Di seguito sono elencate le motivazioni alla base delle conclusioni della Commissione. In primo luogo, il firmatario afferma che il diritto alla ricostruzione della carriera degli exlettori divenuti collaboratori esperti linguistici (CEL) è ora limitato dalla legge Gelmini. Afferma in particolare che il frazionamento del rapporto di lavoro degli ex-lettori in due parti (fino al 1995 e successivamente) è contrario alle sentenze della Corte di giustizia dell'unione europea e che la ricostruzione della carriera dei lettori dovrebbe presupporre un unico rapporto di lavoro ininterrotto ab origine. La Commissione ritiene che le sentenze già pronunciate dalla Corte di giustizia dell'unione europea quanto ai lettori non precludano il frazionamento della loro carriera. Esse prescrivono il mantenimento dei diritti quesiti sin dalla data della loro prima assunzione, ma non dopo l'eliminazione della categoria dei lettori con legge 21 giugno 1995 n La Commissione non ritiene contrario al diritto dell'ue applicare, al periodo successivo al 1995, i termini stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro negoziati tra autorità pubbliche e sindacati in conformità delle norme che regolamentano tutti i lavoratori del settore pubblico. In secondo luogo, il firmatario afferma che il parametro della retribuzione da applicare agli ex-lettori dall'inizio della carriera è rappresentato dai lavoratori italiani che svolgono compiti analoghi nelle università italiane e che fanno parte quindi del loro personale docente. Di conseguenza, ai lettori dovrebbero essere concessi gli anni di anzianità di servizio già maturati, su una scala del 2,5% per ogni due anni di servizio fino alla cessazione del servizio, più la scala completa di sei scatti dello stipendio calcolati sulla base dell'8% per ogni due anni precedenti di servizio. PE v /5 CM\ doc

5 La Commissione ritiene che la Corte di giustizia dell'unione europea non abbia in alcun modo imposto di considerare i CEL personale docente. Inoltre, la Corte di giustizia dell'unione europea non ha mai messo in discussione il fatto che i lettori siano divenuti CEL; vale a dire una diversa categoria del personale assunto dalle università. Nella causa C-119/04 la Corte di giustizia dell'unione europea ha osservato che i criteri utilizzati per la ricostruzione della carriera dei lettori assunti da sei università pubbliche al fine di dare esecuzione alla sentenza della Corte (ossia prendendo come parametro di riferimento la retribuzione dei ricercatori confermati a tempo parziale) non sono stati inadeguati. La Corte ha dichiarato che la soluzione adottata dall'italia e la scelta operata 'rientra nella competenza delle autorità nazionali'. La Commissione ha osservato che le asserzioni (e i calcoli) del firmatario sono contestate dalle università e che sono in corso procedimenti giudiziari a tale riguardo. La Commissione non dispone di informazioni non contestate in merito all'esattezza dei calcoli che il firmatario ha fornito né alla loro conformità ai calcoli che dovrebbero essere effettuati ai sensi della legge n. 230/1962 per altri lavoratori italiani (che ha rappresentato il parametro fissato dalla Corte di giustizia dell'unione europea come riferimento). La questione spetta quindi ai tribunali nazionali. Inoltre, la Commissione ritiene che la richiesta del firmatario in base alla quale i CEL debbano essere equiparati al personale docente delle università non trovi fondamento giuridico nel diritto dell'ue. La Commissione ha quindi osservato che i tribunali italiani hanno già constatato che i compiti, le competenze e gli obblighi dei CEL non possono essere equiparati a quelli del personale docente delle università o persino ai ricercatori. Alla Commissione non risulta che i tribunali italiani utilizzino per gli ex-lettori standard di interpretazione diversi rispetto a quelli utilizzati per i lavoratori italiani equiparabili. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha archiviato la parte della denuncia del firmatario relativa a un'eventuale violazione dell'articolo 45 del TFUE. Infine, il firmatario sostiene che l'ultima frase dell'articolo 26, comma 3, della legge Gelmini, prevedendo l'archiviazione di tutte le cause in corso dinanzi ai tribunali nazionali, viola il diritto a un giudice imparziale e a un ricorso effettivo, sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. La Commissione ritiene che la disposizione controversa, dal momento che è correlata alla ricostruzione della carriera degli ex-lettori in quanto parte delle misure adottate dalle autorità italiane per conformare la loro normativa all'articolo 45 del TFUE, rientri nel campo di applicazione del diritto dell'unione europea ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta. La Commissione conferma pertanto che la questione può essere esaminata alla luce dell'articolo 47 della Carta. A tal proposito, è in corso una valutazione effettuata dal servizio competente per i diritti fondamentali all'interno della Commissione. La Commissione informerà la commissione per le petizioni in merito all'esito della sua analisi." CM\ doc 5/5 PE v03-00

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