FISCALI. con il cd. decreto «salva Italia» (D.L. 6

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "FISCALI. con il cd. decreto «salva Italia» (D.L. 6"

Transcript

1 Guida ai NOVITÀ CIRCOLAZIONE del CONTANTE: LIMITAZIONI NAZIONALI e COMUNITARIE Analisi della circolazione del contante alla luce degli interventi chiarificatori offerti dal Mef, dall Agenzia delle Entrate, nonché dalla Guardia di finanza con la circolare 19 marzo 2012, n di LUIGI GALLUCCIO e GAVINO PUTZU Ufficiali della Guardia di finanza (*) Con una serie di provvedimenti il Legislatore è intervenuto negli ultimi mesi più volte sulla disciplina della circolazione del contante, con la dichiarata finalità di aumentare la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie per contrastare non solo il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, ma anche l evasione e l elusione fiscale. In particolare: con il cd. decreto «salva Italia» (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modif. con L. 22 dicembre 2011, n. 214) ha ridotto, a decorrere dal 6 dicembre 2011, da t ad t la soglia dei pagamenti in contanti e di utilizzo degli assegni bancari/postali trasferibili, nonché dei libretti al portatore; con il cd. decreto «semplificazioni» (D.L. 2 marzo 2012, n. 16) ha introdotto una deroga alle norme sulla limitazione del contante in caso di acquisti effettuati da (*) Lo scritto è a titolo personale e non impegna l Amministrazione di appartenenza degli Autori. cittadini extra-ue presso commercianti al minuto, nonché agenzie di viaggio e turismo ed ha disposto nuove sanzioni per i trasferimenti transfrontalieri di denaro contante. La materia è stata poi oggetto di numerosi interventi chiarificatori da parte del Ministero dell Economia e delle Finanze (Mef), dell Agenzia delle Entrate nonché, da ultimo, della Guardia di finanza con la C.M. 19 marzo 2012, n DISCIPLINA INTERNA sull USO del CONTANTE L art. 12, del decreto cd. «salva Italia» ha ridotto, a decorrere dal 6 dicembre 2011, ad t il limite per l utilizzo del denaro contante, degli assegni bancari e postali e dei vaglia postali o cambiari, nonché dei libretti di deposito bancari o postali al portatore. n 5 - maggio 2012 il sole 24 ore 17

2 NOVITÀ Guida ai Variazioni dei limiti relativi all uso del contante, degli assegni «liberi» e dei libretti al portatore Ambito temporale di riferimento Soglia (euro) Fino al 29 aprile Dal 30 aprile 2008 al 24 giugno Dal 25 giugno 2008 al 30 maggio Dal 31 maggio 2010 al 12 agosto Dal 13 agosto 2011 al 5 dicembre Dal 6 dicembre Per effetto delle modifiche apportate dal citato art. 12, l art. 49, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 [CFF 2976] (cd. decreto antiriciclaggio) sancisce ora che: è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (anche se privati), quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore ad t 1.000; il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Tuttavia, il trasferimento può essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.a. In tali circostanze, l intermediario abilitato, dopo aver accettato per iscritto tale incarico, consegna alla parte creditrice il denaro contante, rilevando l operazione, identificando le parti interessate e comunicando i dati all Anagrafe dei rapporti presso l Agenzia delle Entrate. La limitazione di t riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento, indipendentemente dalla causale e si applica anche alle cd. operazioni frazionate, ossia a quei pagamenti che appaiono artificiosamente frazionati. Al riguardo, il D.Lgs. 231/2007 (art. 1) definisce frazionata «un operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale». Il frazionamento in più importi inferiori al limite è però ammesso nel caso in cui lo stesso sia connaturato all operazione commerciale (es. contratti di somministrazione, contratti periodici) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti (es. pagamento rateale). In ogni caso, come chiarito dal Mef con la circolare 4 novembre 2011, le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un cliente ad una banca non concretizzano automaticamente una violazione dell art. 49. Il nuovo limite si applica anche ad assegni, libretti al portatore e alle transazioni tramite money transfer. Per quanto attiene agli assegni, è obbligatorio indicare su assegni postali, bancari e circolari, nonché sui vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore ad t il nominativo o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Peraltro, ai sensi dell art. 49, co. 4, D.Lgs. 231/2007 i moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste italiane S.p.a. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può comunque 18 il sole 24 ore n 5 - Maggio 2012

3 Guida ai NOVITÀ richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera, ossia non muniti della clausola di non trasferibilità, pagando, per ciascuno di essi, t 1,5 a titolo di imposta sul bollo. Va da sé che anche tali assegni devono recare non solo l indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, ma anche la clausola di non trasferibilità se il cliente li utilizza per importi pari o superiori ad t Vanno in ogni caso considerati regolari gli assegni emessi prima del 6 dicembre 2011, per importi pari o superiori al nuovo limite, presentati in banca successivamente a tale data (circ. Mef 33124/2008 su questione analoga). Quanto agli assegni emessi all ordine del traente «a me medesimo» gli stessi possono essere girati unicamente per l incasso ad una banca o a Poste italiane e non possono quindi circolare, indipendentemente dall importo. Per tali assegni infatti, come precisato dal Violazione dei limiti per contanti Violazione Mef con circ /2010, l unico utilizzo possibile è la girata per l incasso allo stesso nome del traente/beneficiario. In ordine ai libretti al portatore, quelli con saldo pari o superiore ad t devono essere estinti, ovvero il loro saldo doveva essere ridotto sotto soglia, entro il 31 marzo In caso di trasferimento, il cedente è tenuto a comunicare i dati identificativi del beneficiario, nonché la data del trasferimento alla banca o alle Poste entro 30 giorni. La nuova soglia trova infine applicazione anche per i soggetti che svolgono attività di trasferimento fondi attraverso il circuito dei money transfer. Sotto gli t 1.000, infatti, è possibile il trasferimento fondi senza obblighi di documentazione. In caso di violazione del nuovo limite del contante, si applica una sanzione pecuniaria. In particolare: denaro contante: Sanzione Trasferimento di contante e titoli al portatore di importo compreso tra ed Trasferimento di contante e titoli al portatore di importo superiore ad Dall 1% al 40% dell importo trasferito, con un minimo di (sanzione minima) Dal 5% al 40% dell importo trasferito, con un minimo di In ogni caso è esclusa l applicazione delle sanzioni per le violazioni commesse nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012 (moratoria sanzioni per il cd. periodo transitorio); assegni: Violazione dei limiti per assegni Violazione Assegni bancari e postali di importo pari o superiore ad privi del nome o ragione sociale del beneficiario e/o della clausola di non trasferibilità Assegni circolari, vaglia postali o cambiari di importo pari o superiore ad privi del nome o ragione sociale del beneficiario e/o della clausola di non trasferibilità Assegni bancari e postali emessi all ordine del traente, non girati direttamente per l incasso ad una banca o a Poste italiane Sanzione Dall 1% al 40% dell importo trasferito se inferiore ad , con un minimo di 3.000; Dal 5% al 40% dell importo trasferito se superiore ad , con un minimo di 3.000; n 5 - maggio 2012 il sole 24 ore 19

4 NOVITÀ Guida ai libretti al portatore: Violazione dei limiti per i libretti al portatore Violazione Libretti di deposito al portatore con saldo pari o superiore ad Mancata comunicazione dei dati richiesti per trasferimento del libretto di deposito Sanzione Dal 20% al 40% del saldo se questo risulta compreso tra ed , con un minimo di 3.000; dal 30% al 60% del saldo se superiore ad Dal 10% al 20% del saldo Anche in questo caso è prevista una disciplina transitoria, applicabile ai libretti di deposito al portatore esistenti al 6 dicembre 2011, con saldo pari o superiore ad t 1.000, per i quali entro il 31 marzo 2012 non si è provveduto alla riduzione del saldo ovvero all estinzione. In questo caso la sanzione è pari al saldo del libretto, se di importo inferiore ad t 3.000, ovvero varia dal 10% al 20% del saldo, con un minimo di t 3.000, nel caso di saldo compreso tra t ed t Nel caso di saldo superiore ad t , la sanzione va da 15% al 30% del saldo, sempre con un minimo di t Per le violazioni sopra esposte di importo non superiore ad t è possibile utilizzare l oblazione ex art. 16, L. 24 novembre 1991, n. 689 [CFF 9311], che comporta il pagamento di una somma in misura ridotta pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del minimo, entro 60 giorni dalla notificazione della violazione. L oblazione non è però ammessa in caso di violazioni inerenti gli assegni emessi dal traente, per i soggetti che si sono avvalsi della medesima facoltà per analoga violazione nei 365 giorni precedenti e nel caso di mancata comunicazione al Mef/Guardia di finanza delle violazioni sull uso del contante da parte dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio. In base all art. 51, D.Lgs. 231/2007, anch esso modificato dal cd. decreto «salva Italia», i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio (es. intermediari finanziari e professionisti) che, nello svolgimento delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizia di violazioni relative all utilizzo di denaro contante, di assegni liberi e di libretti al portatore, entro 30 giorni, devono comunicare le infrazioni: al Mef, ovvero alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato (1), per la contestazione e gli adempimenti previsti dall art. 14, L. 689/1981 [CFF 9309]; e (2) alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l utilizzabilità di elementi ai fini dell attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all Agenzia delle Entrate. La previsione della Guardia di finanza tra i destinatari delle comunicazioni delle violazioni, introdotta dall art. 8, D.L. 16/2012 (cd. decreto «semplificazioni») consentirà una più incisiva azione di contrasto agli illeciti fiscali, grazie ad una sempre più accurata selezione dei soggetti a maggior rischio di evasione. La citata comunicazione ex art. 51 è (1) Dal 30 novembre 2011 i soggetti interessati agli obblighi antiriciclaggio devono trasmettere le comunicazioni alle Ragionerie territoriali dello Stato anziché alle Direzioni provinciali servizi ovvero direttamente al Mef (art. 1, D.M. 17 novembre 2011), anche nel caso di violazioni di ammontare superiore ad La Direzione V del Dipartimento del Tesoro rimane competente alla definizione dei procedimenti di ammontare superiore ad (non oblabili) riguardanti i processi verbali di constatazione pervenuti al 31 agosto 2011, ovvero già avviati dalla stessa Direzione, anche di importo inferiore ad (2) La doppia comunicazione sembra discendere dalla lettura sia della norma che della relazione illustrativa al D.L. 16/ il sole 24 ore n 5 - Maggio 2012

5 Guida ai NOVITÀ comunque obbligatoria solo qualora concreti elementi che devono essere correttamente indicati nella comunicazione inducano a ritenere violata la disposizione normativa. All obbligo di comunicazione delle violazioni all uso del contante si aggiunge poi quello di segnalazione dell operazione sospetta all Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d Italia. In tale ambito, l art. 41, co. 1, D.Lgs. 231/2007, dispone che rappresenta un elemento di sospetto, che può far scattare la segnalazione, il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non in violazione del limite di t e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore ad t La citata disposizione, come confermato dal Mef con circ /2010, rappresenta un particolare indice di anomalia da considerare ai fini della valutazione complessiva dell operazione, che in ogni modo richiede la conoscenza e l esame degli elementi soggettivi del cliente e oggettivi dell operazione. Ciò significa che essa non impone un automatica segnalazione all Uif in presenza di prelievi o versamenti di importo superiore ad t Quanto alle modalità di comunicazione, si ritiene che possa essere redatta in carta libera ed inviata ai competenti uffici della Ragioneria e della Guardia di finanza tramite raccomandata a/r. In essa occorrerà indicare le caratteristiche dell infrazione, i dati identificativi del soggetto che l ha commessa, i dati identificativi del segnalante e le circostanze in (3) Per approfondimenti, cfr. A.C A. Si ricorda che il testo passa ora al Senato per il via libera definitivo, che deve avvenire entro il 1 maggio, pena la decadenza del decreto. (4) Di conseguenza le persone fisiche che hanno la cittadinanza in uno dei seguenti Stati devono rispettare i limiti all uso del contante: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. cui quest ultimo ha preso atto dell infrazione. Per le comunicazioni in esame, al contrario di quanto stabilito per le segnalazioni di operazioni sospette, non vige alcun particolare regime di riservatezza o divieto di comunicazione. REGIME di ESONERO per i TURISTI EXTRA-UE Il D.L. 16/2012, cd. decreto «semplificazioni», in vigore a decorrere dal 2 marzo 2012, ha previsto l esonero dalla limitazione di t sull uso del contante per gli acquisti effettuati da turisti con cittadinanza extra-ue, non residenti in Italia, presso specifici operatori. Mentre si scrive si apprende che una ottantina fra emendamenti e subemendamenti sono saliti a bordo del D.L. 16/2012, in Commissione Finanze alla Camera, introducendo una serie di novità (3). Con riguardo alle modifiche all art. 3, co. 1, si rileva che è stato fissato in t l importo massimo dei pagamenti in contanti effettuabili, per l acquisto di beni al dettaglio e di prestazioni di servizi legate al turismo, da parte di cittadini extraeuropei non residenti in Italia. Per poter beneficiare dell esonero, tali operatori devono: acquisire dal cliente fotocopia del passaporto e apposita autocertificazione ex D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la cittadinanza (il cliente non deve essere cittadino italiano, comunitario o di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo See) (4) e la residenza (non italiana); versare il denaro incassato sul proprio c/c entro il primo giorno feriale successivo all operazione, consegnando alla banca/ Posta copia della ricevuta della comunicazione di cui al punto successivo; inviare una comunicazione preventiva n 5 - maggio 2012 il sole 24 ore 21

6 NOVITÀ Guida ai all Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando l apposito modello approvato con Provvedimento del 23 marzo L esonero riguarda le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate in Italia da: commercianti al minuto e soggetti assimilati ex art. 22, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 [CFF 222] (es. alberghi, ristoranti), per i quali non sussiste l obbligo di emissione della fattura; agenzie di viaggio e turismo ex art. 74- ter, D.P.R. 633/1972 [CFF 274b] che effettuano operazioni per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti «tutto compreso» e servizi connessi; nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, comunitaria ovvero di uno Stato appartenente allo See, non residenti in Italia. Quindi l esonero interessa esclusivamente i soggetti privati e non riguarda le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva, per i quali permane il limite di t per la regolazione in contanti. Conditio sine qua non per applicare il regime di esonero è quello di presentare preventivamente all Agenzia delle Entrate l apposita «Comunicazione di adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante», che contiene l impegno espresso a rispettare gli adempimenti sopra descritti e che richiede le seguenti informazioni: il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare; i dati identificativi del soggetto che effettua la comunicazione; le «dichiarazioni» del soggetto interessato, con le quali lo stesso comunica che intende aderire alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento e si impegna ad effettuare gli adempimenti prevista dalla disciplina in esame; la data e la sottoscrizione, a pena di nullità; i dati relativi all impegno alla presentazione telematica. In ultimo, si evidenzia che le modifiche al decreto semplificazione in corso prevedono che i cedenti o i prestatori di servizi debbano comunicare all Agenzia delle Entrate le operazioni di importo unitario non inferiore ad t (5). Il modello va inviato, prima di eseguire le operazioni, esclusivamente in via telematica direttamente dal soggetto interessato ovvero tramite un intermediario abilitato. A seguito dell invio, l Agenzia delle Entrate, rilascia apposita ricevuta attestante il ricevimento della comunicazione. La medesima Agenzia, con comunicato stampa del 13 marzo 2012, ha poi specificato che l esonero è operativo già dal 2 marzo 2012 anche in mancanza della preventiva comunicazione. In tale periodo cd. fase transitoria gli operatori dovevano comunque rispettare gli adempimenti sopra esaminati ed inviare poi la comunicazione entro il 10 aprile 2012, relativamente alle operazioni effettuate nel periodo 2 marzo-10 aprile 2012, come precisato nel successivo provvedimento del 23 marzo MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI di CAPITALI Alla normativa nazionale sull uso del contante si aggiunge poi quella, di derivazione comunitaria, relativa ai passaggi di capitale attraverso le frontiere, anch essa oggetto di recenti interventi normativi per effetto del cd. (5) In particolare, è stato aggiunto all art. 3, il co. 2-bis che sancisce «i soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comunicano all Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1 di importo unitario non inferiore ad euro 1.000, effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate». 22 il sole 24 ore n 5 - Maggio 2012

7 Guida ai NOVITÀ decreto «semplificazioni». La disciplina base in materia è oggi rappresentata dal D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195 che, sostituendo il D.L. 28 giugno 1990, n. 167, ha armonizzato ed allineato la normativa interna con quella comunitaria (rappresentata dal Regolamento 1889/2005). L art. 3, D.Lgs. 195/2008, come di recente puntualmente ricordato anche dalla circ. 19 marzo 2012, n del Comando generale della Guardia di finanza, stabilisce che ogni persona fisica che entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante d importo pari o superiore ad t deve farne dichiarazione all Agenzia delle Dogane. Tale disciplina si applica sia ai passaggi intracomunitari (dall Italia verso un altro Paese dell Unione europea e viceversa), sia a quelli extracomunitari (dall Italia da e verso un Paese non appartenente alla Comunità europea), a prescindere dalle modalità di trasporto del denaro contante (es. a mano, in un bagaglio da stiva), per via aerea, stradale, ferroviaria o marittima. Non rileva neppure la qualifica di proprietario o meno del denaro, per cui se una persona fisica trasporta denaro per conto di una persona giudica o per un altro soggetto, come specificato dalla citata circ. della Guardia di finanza, deve effettuare la dichiarazione indicando il nome del diverso soggetto per conto del quale opera. La disciplina si applica ai movimenti transfrontalieri di denaro contante, per ciò intendendosi: le banconote e le monete metalliche aventi corso legale (con esclusione quindi delle monete da collezione, delle monete in metallo prezioso, dell oro, dei metalli e delle pietre preziose); gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali i travellers s cheque; gli strumenti negoziabili, compresi gli assegni, gli effetti all ordine ed i mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna; nella medesima definizione possono essere ricomprese anche le obbligazioni e le azioni al portatore; gli strumenti incompleti, compresi gli assegni, gli effetti all ordine ed i mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario. Le disposizioni sui movimenti di valuta oltre frontiera non si applicano invece, in quanto strumenti tracciabili dal sistema bancario, ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti o emessi da banche o Poste italiane S.p.a. che rechino l indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Quanto alle cambiali si riportano alcune pareri espressi dalla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio: parere 13 ottobre 2010, n : la Commissione ha ritenuto non sussistente la violazione contestata in quanto le cambiali recavano quale beneficiario reale lo stesso soggetto che ne era in possesso al momento del passaggio transfrontaliero; parere 16 luglio 2011, n /V; la stessa Commissione non ha considerato rientrante nella definizione di denaro contante i vaglia cambiari oggetto della fattispecie esaminata, in quanto gli stessi risultavano emessi in favore di un beneficiario idoneamente identificato e non riportavano girate senza restrizione, ovvero l indicazione di un beneficiario fittizio; parere 5 ottobre 2011, n /V: la Commissione ha annoverato nel concetto di denaro contante il trasporto al seguito di cambiali al portatore, in quanto considerate nel caso esaminato quali effetti all ordine girati senza restrizioni. Il decreto del dirigente generale della Direzione V del Dipartimento del Tesoro 18 agosto 2011, n , non ha poi considerato de- n 5 - maggio 2012 il sole 24 ore 23

8 NOVITÀ Guida ai naro contante una promissory note, in quanto ritenuta un titolo di credito all ordine, emesso a favore di un beneficiario idoneamente identificato. Come detto, il trasporto al seguito di denaro contante per importi superiori ad t non è di per sé vietato, bensì soggetto all obbligo di presentazione di una dichiarazione che può essere, alternativamente, trasmessa telematicamente, prima dell attraversamento della frontiera (comunitaria o non), secondo le modalità e le specifiche che saranno pubblicate nel sito dell Agenzia delle Dogane (6), ovvero consegnata, in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli Uffici doganali di confine e limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione del ricevimento. Per i trasferimenti da e verso l estero mediante plico postale o equivalente (ad esempio, corrieri privati), invece, è possibile presentare la dichiarazione a Poste italiane S.p.a. o ai fornitori dei servizi postali, all atto della spedizione o nelle 48 ore successive al ricevimento. Quest ultimi, ricevute le dichiarazioni obbligatorie, ne rilasciano ricevuta al dichiarante e provvedono alla loro trasmissione per via telematica all Agenzia delle Dogane entro sette giorni. La dichiarazione, oltre ai dati identificativi del soggetto, deve indicare: la provenienza dei fondi trasferiti; l utilizzo previsto; l itinerario seguito; il mezzo di trasporto utilizzato; gli estremi del documento di identificazione. La mancata dichiarazione costituisce violazione alla normativa valutaria e comporta una sanzione amministrativa ed il sequestro amministrativo (a garanzia delle sanzioni), In particolare, per effetto delle modifiche apportata dal D.L. 16/2012, le sanzioni sono differenziate in base all entità dell importo trasferito (o che si tenta di trasferire): dal 10% al 30% dell importo eccedente la soglia di t , se detta eccedenza è pari o inferiore ad t ; dal 30% al 50% dell importo eccedente la soglia di t se detta eccedenza è superiore ad t In ogni caso si applica una sanzione minima pari ad t 300. In aggiunta è previsto il sequestro del denaro contante, a garanzia con preferenza su ogni altro credito, del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, secondo le medesime percentuali prima viste, e cioè: nel limite del 30% dell importo eccedente la soglia di t , qualora l eccedenza non sia superiore ad t ; nel limite del 50% dell eccedenza, in tutti gli altri casi. Una volta determinate le sanzioni, l importo eccedente rispetto alla somma sequestrata viene restituito agli aventi diritto che ne facciano richiesta (nel termine di 5 anni dalla data del sequestro). Il soggetto cui sia stata contestata una violazione potrà poi chiederne l estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta (art. 7, D.Lgs. 195/2008, come mod. dal D.L. 16/2012): pari al 5% del denaro contante eccedente la soglia (t ), se l eccedenza non dichiarata è pari o inferiore ad t ; pari al 15% del denaro contante eccedente la soglia, se l eccedenza è superiore ad t , ma non ad t L oblazione non è però ammessa in presenza di contante eccedente per più di t ovvero di recidiva. In particolare, è ostativo il fatto che il trasgressore si sia già avvalso della medesima possibilità per violazione analoga nei 5 anni antecedenti la ricezione dell atto di contestazione. (6) In questo caso il dichiarante porterà al seguito copia della dichiarazione ed il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale. 24 il sole 24 ore n 5 - Maggio 2012

Studio Carlin e Laurenti & associati STUDIO COMMERCIALISTI

Studio Carlin e Laurenti & associati STUDIO COMMERCIALISTI Studio Carlin e Laurenti & associati STUDIO COMMERCIALISTI 45014 PORTO VIRO (RO) Via Mantovana n. 86 tel 0426.321062 fax 0426.323497 olga.circolari@studiocla.it Circolare nr. 16 del 24 marzo 2012 I nuovi

Dettagli

Informativa n. 11. Limitazioni all uso del contante, degli assegni e dei libretti al portatore (DLgs. 21.11.2007 n. 231) - Principali novità INDICE

Informativa n. 11. Limitazioni all uso del contante, degli assegni e dei libretti al portatore (DLgs. 21.11.2007 n. 231) - Principali novità INDICE Informativa n. 11 del 2 aprile 2008 Limitazioni all uso del contante, degli assegni e dei libretti al portatore (DLgs. 21.11.2007 n. 231) - Principali novità INDICE 1 Novità in materia di utilizzo del

Dettagli

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Servizio circolari per la clientela Circolari specialistiche sui temi giuridici. tributari e finanziari. Circolare Gennaio 2008 n 3 Milano, 25 gennaio 2008 NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Dal 30/04/2008 cambiano

Dettagli

Circolare N.74 del 18 Maggio 2012

Circolare N.74 del 18 Maggio 2012 Circolare N.74 del 18 Maggio 2012 Movimenti transfrontalieri: le modifiche dell apparato sanzionatorio apportate dal DL semplificazioni fiscali Movimenti transfrontalieri: le modifiche all apparato sanzionatorio

Dettagli

Fiscal News N. 161. La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News N. 161. La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 161 05.04.2012 Incassi superiori a 1000 euro: gli adempimenti per gli operatori Oltre alla comunicazione all AE, sono previsti altri adempimenti

Dettagli

Circolare N.50 del 04 Aprile 2012

Circolare N.50 del 04 Aprile 2012 Circolare N.50 del 04 Aprile 2012 Deroga al limite all utilizzo del denaro contante per gli acquisti effettuati da turisti stranieri. Disponibile la comunicazione di adesione alla disciplina Deroga al

Dettagli

Uso del contante: limitazioni e deroghe

Uso del contante: limitazioni e deroghe Lawt è lieta di offrirvi, nell ambito del progetto di collaborazione con Federalberghi VCO - finalizzato ad offrire ai propri associati nuovi servizi di consulenza fiscale tematici - un tema di approfondimento

Dettagli

Circolazione del contante: pagamenti oltre i 1.000 tra privati

Circolazione del contante: pagamenti oltre i 1.000 tra privati 24.01.2012 Circolazione del contante: pagamenti oltre i 1.000 tra privati Categoria Sottocategoria Antiriciclaggio Varie Il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 ha previsto

Dettagli

DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista

DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista 1/8 OGGETTO NUOVI OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO: INNALZAMENTO DELLA SOGLIA PER L USO DEL CONTANTE CLASSIFICAZIONE CC - ANTIRICICLAGGIO RIFERIMENTI RMATIVI D. Lgs. 21.11.2007 n. 231 ART. 12 D.L.

Dettagli

LA RIDUZIONE DEL LIMITE PER L USO DEL CONTANTE E LA COMUNICAZIONE DELLE VIOLAZIONI ALL AGENZIA DELLE ENTRATE

LA RIDUZIONE DEL LIMITE PER L USO DEL CONTANTE E LA COMUNICAZIONE DELLE VIOLAZIONI ALL AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMATIVA N. 285 16 DICEMBRE 2011 ANTIRICICLAGGIO LA RIDUZIONE DEL LIMITE PER L USO DEL CONTANTE E LA COMUNICAZIONE DELLE VIOLAZIONI ALL AGENZIA DELLE ENTRATE Art. 12, commi 1 e 11, DL n. 201/2011 Artt.

Dettagli

ASPETTI PARTICOLARI: LE LIMITAZIONI ALL USO DEI CONTANTI E DEI TITOLI AL PORTATORE

ASPETTI PARTICOLARI: LE LIMITAZIONI ALL USO DEI CONTANTI E DEI TITOLI AL PORTATORE ASPETTI PARTICOLARI: LE LIMITAZIONI ALL USO DEI CONTANTI E DEI TITOLI AL PORTATORE L art. 49 del DLGS n. 231/07 vieta il trasferimento di denaro contante, libretti e/o titoli al portatore fra soggetti

Dettagli

Circolare N. 169 del 3 Dicembre 2015

Circolare N. 169 del 3 Dicembre 2015 Circolare N. 169 del 3 Dicembre 2015 E-commerce: stop a scontrini e ricevute per le operazioni svolte nei confronti di privati Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con il decreto

Dettagli

LO STOP ALL USO DEL CONTANTE

LO STOP ALL USO DEL CONTANTE 2012 Studio Pavan Daniela dottore commercialista e revisore contabile via G. Garibaldi 104/A 35043 Monselice (PD) e-mail: daniela.pavan@studiopavan.eu sito web: http:// www.studiopavan.eu tel. 0429/73659

Dettagli

LE SANZIONI PER L INOSSERVANZA DELLE NORME ANTIRICICLAGGIO

LE SANZIONI PER L INOSSERVANZA DELLE NORME ANTIRICICLAGGIO LE SANZIONI PER L INOSSERVANZA DELLE NORME ANTIRICICLAGGIO Relatore Magg. GdF dott. Armando Tadini - Ufficiale Addetto Centro Operativo DIA Milano - SANZIONI amministrative penali CAPO II DEL DECRETO LEGISLATIVO

Dettagli

AVVISO ALLA CLIENTELA

AVVISO ALLA CLIENTELA novembre 2007, n.231 circa il TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE O DI TITOLI AL PORTATORE A decorrere dal 6 dicembre 2011 è vietato il trasferimento

Dettagli

LA MANOVRA MONTI (DL 6.12.2011 N. 201) - NOVITÀ IN MATERIA DI CONTANTI, ASSEGNI E LIBRETTI AL PORTATORE

LA MANOVRA MONTI (DL 6.12.2011 N. 201) - NOVITÀ IN MATERIA DI CONTANTI, ASSEGNI E LIBRETTI AL PORTATORE LA MANOVRA MONTI (DL 6.12.2011 N. 201) - NOVITÀ IN MATERIA DI CONTANTI, ASSEGNI E LIBRETTI AL PORTATORE INDICE 1 Premessa 2 Novità in materia di contanti 2.1 Valore oggetto di trasferimento ed operazioni

Dettagli

L antiriciclaggio e nuovi limiti all'uso del contante

L antiriciclaggio e nuovi limiti all'uso del contante L antiriciclaggio e nuovi limiti all'uso del contante Il D.L. 13 agosto 2011 n.138, noto come Manovra di Ferragosto al fine di ridurre il rischio connesso all utilizzo del contante a scopo di riciclaggio

Dettagli

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail info@studiocampasso.it www.studiocampasso.it Informativa n. 57 del 20 dicembre 2011 La manovra Monti (DL

Dettagli

Periodico informativo n. 100/2012. Le novità antiriciclaggio

Periodico informativo n. 100/2012. Le novità antiriciclaggio Periodico informativo n. 100/2012 Le novità antiriciclaggio Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza del fatto che è entrato in vigore lo scorso

Dettagli

E-commerce: stop a scontrini e ricevute per le operazioni svolte nei confronti di privati

E-commerce: stop a scontrini e ricevute per le operazioni svolte nei confronti di privati CIRCOLARE A.F. N. 169 del 3 Dicembre 2015 Ai gentili clienti Loro sedi E-commerce: stop a scontrini e ricevute per le operazioni svolte nei confronti di privati Premessa Con il D.Lgs. n. 42/2015, come

Dettagli

Circolare N.35 del 7 Marzo 2014

Circolare N.35 del 7 Marzo 2014 Circolare N.35 del 7 Marzo 2014 POS per i professionisti. Con la conversione del DL Milleproroghe slitta al 30.06.2014 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che è stata approvata definitivamente

Dettagli

Il monitoraggio fiscale

Il monitoraggio fiscale Forum Banche e P.A. 2015 Il monitoraggio fiscale Roma, 23 novembre 2015 1 L art. 9 della legge 6 agosto 2013, n. 97 («legge europea 2013») ha profondamente modificato il sistema del cd. monitoraggio fiscale

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio N. 165 del 6 Novembre 2013 News per i Clienti dello studio Ai gentili clienti Loro sedi POS obbligatorio per esercenti di attività di vendita di prodotti e servizi, anche professionali (Articolo 15 commi

Dettagli

Roma, 06/02/2013 Ai gentili Clienti Loro sedi

Roma, 06/02/2013 Ai gentili Clienti Loro sedi Roma, 06/02/2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: La limitazione alla circolazione del contante Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza

Dettagli

Deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante: il nuovo modello di adesione

Deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante: il nuovo modello di adesione Deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante: il nuovo modello di adesione di Filippo Gagliardi LA NOVITA` I commercianti al minuto e le agenzie di viaggio che intendono avvalersi, in deroga

Dettagli

Le movimentazioni di denaro contante: lo stato dell arte alla luce delle novità del decreto semplificazioni fiscali

Le movimentazioni di denaro contante: lo stato dell arte alla luce delle novità del decreto semplificazioni fiscali d Le movimentazioni di denaro contante: lo stato dell arte alla luce delle novità del decreto semplificazioni fiscali I principi fondamentali della norma Il primo punto di riferimento in relazione alle

Dettagli

LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI

LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI CIRCOLARE N. 08 DEL 05/03/2015 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI

Dettagli

OGGETTO: IL NUOVO LIMITE DI UTILIZZO DEL CONTANTE

OGGETTO: IL NUOVO LIMITE DI UTILIZZO DEL CONTANTE Legnano, 13/01/2016 Alle imprese assistite OGGETTO: IL NUOVO LIMITE DI UTILIZZO DEL CONTANTE Uno degli interventi sicuramente più inaspettati della manovra per il 2016 riguarda l innalzamento della soglia

Dettagli

Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non trasferibilità

Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non trasferibilità IMPOSIZIONE INDIRETTA CIRCOLARE N. 18 DEL 18 MARZO 2008 Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non PROVVEDIMENTI COMMENTATI Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (art.

Dettagli

A rischio i trasferimenti di denaro contante sopra i 5.000 euro.

A rischio i trasferimenti di denaro contante sopra i 5.000 euro. A rischio i trasferimenti di denaro contante sopra i 5.000. La violazione L art. 20 del Dl. 78/2010 ha modificato la soglia massima per effettuare i pagamenti in denaro contante in precedenza pari a 12.500,

Dettagli

ASSEGNI: CAMBIA TUTTO Novità anche per pagamenti in contanti e libretti al portatore

ASSEGNI: CAMBIA TUTTO Novità anche per pagamenti in contanti e libretti al portatore Impa_assegni_4 31-03-2008 14:46 Page 2 C ASSEGNI: CAMBIA TUTTO Novità anche per pagamenti in contanti e libretti al portatore Composite M Y CM MY CY CMY K A S S E G N I : C A M B I A T U T T O INDICE Assegni

Dettagli

Oggetto: A rischio i trasferimenti di denaro contante sopra i 5.000 euro.

Oggetto: A rischio i trasferimenti di denaro contante sopra i 5.000 euro. Busto Arsizio, 16/09/2010 Ai gentili clienti Loro sedi Oggetto: A rischio i trasferimenti di denaro contante sopra i 5.000. La violazione L art. 20 del Dl. 78/2010 ha modificato la soglia massima per effettuare

Dettagli

La Manovra 2010 modifica il decreto antiriciclaggio

La Manovra 2010 modifica il decreto antiriciclaggio La modifica il decreto antiriciclaggio di Nicola Forte (*) LA NOVITA` La ha diminuito nuovamente a 5.000 euro la soglia massima per le transazioni in contanti, per l emissione di assegni liberi e per il

Dettagli

COMUNICAZIONE DI ADESIONE ALLA DISCIPLINA DI DEROGA ALLE LIMITAZIONI DI TRASFERIMENTO DEL DENARO CONTANTE

COMUNICAZIONE DI ADESIONE ALLA DISCIPLINA DI DEROGA ALLE LIMITAZIONI DI TRASFERIMENTO DEL DENARO CONTANTE COMUNICAZIONE DI ADESIONE ALLA DISCIPLINA DI DEROGA ALLE LIMITAZIONI DI TRASFERIMENTO DEL DENARO CONTANTE Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 13 del decreto legislativo n.

Dettagli

IL LIMITE ALL UTILIZZO DEL CONTANTE

IL LIMITE ALL UTILIZZO DEL CONTANTE IL LIMITE ALL UTILIZZO DEL CONTANTE Il D.L. 138/2011 (c.d. Manovra di Ferragosto) interviene riducendo alla metà la soglia per la movimentazione del denaro contante, degli assegni e dei libretti al portatore,

Dettagli

L utilizzo del denaro contante 6.12.2011 tra soggetti diversi pari o superiore a 1.000 eseguiti tramite intermediari abilitati complessivamente

L utilizzo del denaro contante 6.12.2011 tra soggetti diversi pari o superiore a 1.000 eseguiti tramite intermediari abilitati complessivamente Padova 16 dicembre 2011 BALIN & ASSOCIATI Umberto Balin Margherita Cabianca Francesca Gardellin Viviana Pigal Raffaella Martellani Circolare n. 22/2011 Ai Clienti dello Studio LORO SEDI Dott. Dario Fabris

Dettagli

AVVISO ALLA CLIENTELA

AVVISO ALLA CLIENTELA AVVISO ALLA CLIENTELA Si informa la spettabile clientela che, a seguito dell emanazione del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 (cd. decreto Monti ) cambiano alcune disposizioni circa l utilizzo

Dettagli

- 1 - Trasferimento di denaro contante

- 1 - Trasferimento di denaro contante A DECORRERE DAL 31.5.2010 sono state introdotte ad opera dell art. 20, DL n. 78/2010, c.d. Manovra correttiva, una serie di novità circa: l uso del denaro contante; l utilizzo degli assegni bancari o postali

Dettagli

Il provvedimento che si pubblica - emanato del Direttore dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d intesa con il Ragioniere Generale dello Stato e

Il provvedimento che si pubblica - emanato del Direttore dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d intesa con il Ragioniere Generale dello Stato e Il provvedimento che si pubblica - emanato del Direttore dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d intesa con il Ragioniere Generale dello Stato e sentita la Banca d Italia - contiene le istruzioni operative

Dettagli

REGOLAMENTO N.2 RELATIVO AL TRASPORTO AL SEGUITO DI DENARO CONTANTE E STRUMENTI FINANZIARI IN ENTRATA O USCITA DALLO STATO DELLA CITTA DEL VATICANO

REGOLAMENTO N.2 RELATIVO AL TRASPORTO AL SEGUITO DI DENARO CONTANTE E STRUMENTI FINANZIARI IN ENTRATA O USCITA DALLO STATO DELLA CITTA DEL VATICANO REGOLAMENTO N.2 RELATIVO AL TRASPORTO AL SEGUITO DI DENARO CONTANTE E STRUMENTI FINANZIARI IN ENTRATA O USCITA DALLO STATO DELLA CITTA DEL VATICANO Il Presidente dell Autorità di Informazione Finanziaria

Dettagli

LA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO 2013. Esemplificando, le novità possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie: Contenuto.

LA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO 2013. Esemplificando, le novità possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie: Contenuto. LA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO 2013 La legge 24/12/2012 n. 228, pubblicata nella G.U. 29/12/2012 N. 312, supplemento ordinario n. 212 (legge di stabilità), ha recepito nell ordinamento nazionale le misure

Dettagli

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Informativa n. 27 del 20 luglio 2011 DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 (c.d. decreto sviluppo ) - Novità in materia di IVA INDICE 1 Premessa... 2 2 Esclusioni

Dettagli

Ministero della Salute

Ministero della Salute Ministero della Salute Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione Direzione Generale Rapporti con l Unione Europea e per i Rapporti Internazionali - Ufficio II - Protocollo DG RUERI/ 3998 /I.3.b

Dettagli

29 ottobre 1993, n. 427) in modo distinto a seconda della residenza fiscale del cedente e del cessionario.

29 ottobre 1993, n. 427) in modo distinto a seconda della residenza fiscale del cedente e del cessionario. Operazioni intracomunitarie e internazionali La disciplina IVA delle «vendite a distanza» in ambito intracomunitario La disciplina Iva delle «vendite a distanza», per tali intendendosi le vendite in base

Dettagli

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia Firmato digitalmente da Sede legale Via Nazionale, 91 - Casella Postale 2484-00100 Roma - Capitale versato Euro

Dettagli

Approfondimento su Schengen

Approfondimento su Schengen Approfondimento su Schengen INFORMAZIONI SUL DIRITTO COMUNITARIO INTRODUZIONE Le disposizioni dell accordo di Schengen prevedono l abolizione dei controlli alle frontiere interne degli Stati membri facenti

Dettagli

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017 del 6 Novembre 2015 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017 Secondo quanto previsto dal DLgs. 127/2015, tutti i soggetti passivi IVA possono

Dettagli

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 L AGENZIA DELLE ENTRATE, CON

Dettagli

La fatturazione elettronica verso la P.A. - Modalità operative -

La fatturazione elettronica verso la P.A. - Modalità operative - I Dossier fiscali La fatturazione elettronica verso la P.A. - Modalità operative - Aprile 2014 pag. 1 SOMMARIO PREMESSA... 3 Decorrenza del nuovo regime... 3 La procedura di fatturazione elettronica...

Dettagli

E-commerce: le modalità di fatturazione. D.Lgs. 42/2015 pubblicato sulla G.U. n. 90 del 18.04.2015

E-commerce: le modalità di fatturazione. D.Lgs. 42/2015 pubblicato sulla G.U. n. 90 del 18.04.2015 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 169 11.06.2015 E-commerce: le modalità di fatturazione D.Lgs. 42/2015 pubblicato sulla G.U. n. 90 del 18.04.2015 Categoria: IVA Sottocategoria:

Dettagli

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia Firmato digitalmente da Sede legale Via Nazionale, 91 - Casella Postale 2484-00100 Roma - Capitale versato Euro

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento. Protocollo n. 2012/89780 Modificazioni del modello di adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante approvato con provvedimento del 23 marzo 2012 e delle relative

Dettagli

STATO CODICE ISO N.RO CARATTERE DEL CODICE IVA. Bulgaria BG 9 ovvero 10

STATO CODICE ISO N.RO CARATTERE DEL CODICE IVA. Bulgaria BG 9 ovvero 10 N. 2 del 2007 NOVITA IN MATERIA DI ELENCHI INTRASTAT ADESIONE ALL UNIONE EUROPEA DI DUE NUOVI STATI A decorrere dal 1 gennaio 2007, sono entrati a far parte dell Unione Europea due nuovi Stati: la Bulgaria

Dettagli

CENTRO ASSISTENZA SOCIETARIA di Cappellini Lia & C. s.n.c.

CENTRO ASSISTENZA SOCIETARIA di Cappellini Lia & C. s.n.c. CIRCOLARE N 2/2007 Tivoli, 29/01/2007 Oggetto: NOVITA MODELLI INTRASTAT. Spett.le Clientela, dal 1 gennaio 2007 la ROMANIA e la BULGARIA sono entrate a far parte dell Unione Europea, pertanto le merci

Dettagli

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RESTITUZIONE AI SENSI DELL ART. 23, COMMA 1-BIS, DEL D. LGS. 231 DEL 2007 MANUALE OPERATIVO

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RESTITUZIONE AI SENSI DELL ART. 23, COMMA 1-BIS, DEL D. LGS. 231 DEL 2007 MANUALE OPERATIVO Unità di Informazione Finanziaria per l Italia COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RESTITUZIONE AI SENSI DELL ART. 23, COMMA 1-BIS, DEL D. LGS. 231 DEL 2007 MANUALE OPERATIVO INDICE Premessa 1 Come fare

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

Dott. Rag. MORATELLI Pietro

Dott. Rag. MORATELLI Pietro Spett.li clienti Loro sedi Bolzano, 17/10/2013 OGGETTO: Invio Spesometro 2012 A pag. 6 Comunicazioni Importanti per i Clienti della Società INFOSERVICE DATI SRL L art. 21 del D.L. n. 78/2010 (poi modificato

Dettagli

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127 Circolare 23 del 28 settembre 2015 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127 INDICE 1 Premessa... 2 2 Regime opzionale per la trasmissione

Dettagli

Circolare N. 155 del 26 Novembre 2014

Circolare N. 155 del 26 Novembre 2014 Circolare N. 155 del 26 Novembre 2014 Operatori dell e-commerce - partite dal 1 ottobre le registrazioni al mini sportello unico Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con il Provvedimento

Dettagli

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO Foglio informativo analitico recante le condizioni contrattuali praticate per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa G. di Vittorio Società

Dettagli

Disposizioni sull espletamento dei servizi finanziari postali. TITOLO I Disposizioni Generali. Art. 1 (Definizioni)

Disposizioni sull espletamento dei servizi finanziari postali. TITOLO I Disposizioni Generali. Art. 1 (Definizioni) Testo Decreto Delegato Disposizioni sull espletamento dei servizi finanziari postali TITOLO I Disposizioni Generali Art. 1 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto delegato si intendono per: a) Assegno

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

STUDIO BADELLINO. GIOVANNI L. BADELLINO D o t t o r e C o m m e r c i a l i s t a R e v i s o r e C o n t a b i l e

STUDIO BADELLINO. GIOVANNI L. BADELLINO D o t t o r e C o m m e r c i a l i s t a R e v i s o r e C o n t a b i l e GIOVANNI L. D o t t o r e C o m m e r c i a l i s t a R e v i s o r e C o n t a b i l e CIRCOLARE N. 4 DELL 8 APRILE 2008 INTRODUZIONE PAG. 2 TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE (ART. 49) PAG. 2 NUOVA DISCIPLINA

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA VISTA la Legge 17 giugno 2008, n. 92, Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, e in particolare

Dettagli

CIRCOLARE N. 18/E. Roma, 07 marzo 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 18/E. Roma, 07 marzo 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 18/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 07 marzo 2008 OGGETTO: Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 articolo 49, comma 10 Imposta di bollo su assegni bancari o postali

Dettagli

S E A V OGGETTO: FT. ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

S E A V OGGETTO: FT. ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Bergamo, marzo 2015 CIRCOLARE N. 14/Consulenza aziendale OGGETTO: FT. ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Dal 31.3.2015 scatta l obbligo di utilizzo generalizzato della fattura elettronica nei confronti

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24;

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24; Alle ditte Clienti Loro sedi Parma, 27 ottobre 2014 Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a: Obbligo di comunicazione

Dettagli

ANTIRICICLAGGIO: NORMATIVA E ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI

ANTIRICICLAGGIO: NORMATIVA E ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI ANTIRICICLAGGIO: NORMATIVA E ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI (parte seconda) 1 MISURE ULTERIORI: LIMITAZIONI ALL USO DEL CONTANTE FORMAZIONE 2 Il divieto (art. 49, co. 1, d.lgs. 231/2007) È vietato il

Dettagli

Studio Pozzato Dott. Giuseppe Commercialista Revisore Contabile

Studio Pozzato Dott. Giuseppe Commercialista Revisore Contabile Circolare informativa n. 06 del 29 Maggio 2014 OBBLIGO FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE La Legge 244/2007 introduce l obbligo di emissione della fattura in formato elettronico

Dettagli

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 30 05.07.2013 Liquidazione di srl e presentazione di Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze Nelle società di capitali la fase di è un procedimento

Dettagli

TRACCIABILITÀ dei MOVIMENTI FINANZIARI NOVITÀ della MANOVRA di FERRAGOSTO

TRACCIABILITÀ dei MOVIMENTI FINANZIARI NOVITÀ della MANOVRA di FERRAGOSTO Circolare n. 15/2011 TRACCIABILITÀ dei MOVIMENTI FINANZIARI NOVITÀ della MANOVRA di FERRAGOSTO In questa Circolare 1. Limitazioni all'uso del contante 2. Assegni e libretti al portatore 3. Segnalazione

Dettagli

Luciano Camagni. Condirettore Generale Credito Valtellinese

Luciano Camagni. Condirettore Generale Credito Valtellinese Luciano Camagni Condirettore Generale Credito Valtellinese LA S PA S PA: area in cui i cittadini, le imprese e gli altri operatori economici sono in grado di eseguire e ricevere, indipendentemente dalla

Dettagli

Roma, 11 aprile 2013 C NOTA

Roma, 11 aprile 2013 C NOTA Direzione Centrale Accertamento Roma, 11 aprile 2013 C NOTA Adempimenti all Archivio dei rapporti finanziari da parte di soggetti che svolgono in Italia attività di prestazione di servizi di pagamento

Dettagli

Le nuove regole sulla riscossione delle pensioni

Le nuove regole sulla riscossione delle pensioni CIRCOLARE A.F. N.05 del 17 gennaio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Le nuove regole sulla riscossione delle pensioni Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che per effetto delle disposizioni

Dettagli

FATTURAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

FATTURAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI Studio Fabrizio Mariani Viale Brigata Bisagno 12/1 16129 Genova Tel. e. fax. 010.59.58.294 f.mariani@studio-mariani.it Circolare n. 27/2015 Del 15 ottobre 2015 FATTURAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA

Dettagli

S E A V TERMINI DI PRESENTAZIONE SOGGETTI OBBLIGATI ED ESCLUSI

S E A V TERMINI DI PRESENTAZIONE SOGGETTI OBBLIGATI ED ESCLUSI Bergamo, marzo 2014 CIRCOLARE N. 9/Consulenza aziendale OGGETTO: Elenco clienti-fornitori La comunicazione dell elenco clienti-fornitori (c.d. spesometro ) costituisce un adempimento da considerarsi a

Dettagli

Circolare n. 6. del 21 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette

Circolare n. 6. del 21 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette Circolare n. 6 del 21 gennaio 2013 Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette INDICE 1 Premessa... 2 2 Nuova imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax )... 2 2.1

Dettagli

Circolare N. 157 del 28 Novembre 2014

Circolare N. 157 del 28 Novembre 2014 Circolare N. 157 del 28 Novembre 2014 Dal 12 novembre 2014 tracciabilita assoluta per i pagamenti delle prestazioni di trasporto di merci su strada Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

NUOVE REGOLE E MODALITA DI TRASMISSIONE DEI MODELLI INTRASTAT

NUOVE REGOLE E MODALITA DI TRASMISSIONE DEI MODELLI INTRASTAT NUOVE REGOLE E MODALITA DI TRASMISSIONE DEI MODELLI INTRASTAT EMISSIONE DELLA FATTURA PER I SERVIZI EXTRATERRITORIALI - MODALITA D INTEGRAZIONE DELLE FATTURE ESTERE PER I SERVIZI GENERICI RESI AD OPERATORI

Dettagli

STUDIO CATELLANI COMMERCIALISTI -REVISORI CONTABILI

STUDIO CATELLANI COMMERCIALISTI -REVISORI CONTABILI Circolare 3/2014 STUDIO CATELLANI Spett.li clienti in indirizzo Reggio Emilia, li 27/02/2014 Locazione e affitto di beni immobili - Nuovo modello di registrazione - Pagamento dei tributi con il modello

Dettagli

Burani & Lancellotti COMMERCIALISTI ASSOCIATI Modena

Burani & Lancellotti COMMERCIALISTI ASSOCIATI Modena Spett.li Clienti Loro Sedi, lì 29 Gennaio 2014 OGGETTO: novità in materia di contratti di locazione e affitto di beni immobili A breve diventeranno operative alcune novità concernenti i contratti di locazione

Dettagli

Imposta di bollo sui documenti informatici

Imposta di bollo sui documenti informatici Conferenza organizzata dall Associazione ICT Dott.Com Imposta di bollo sui documenti informatici Direzione Regionale del Piemonte a cura di Sandra Migliaccio Ufficio Fiscalità Generale 1 21 novembre 2014

Dettagli

I PAGAMENTI IN CONTANTI

I PAGAMENTI IN CONTANTI I PAGAMENTI IN CONTANTI Sanzioni e nuovi obblighi dal1 o Febbraio 2012.t Abbassamento della soglia da 2.500 a 1.000 euro.t Assegni con e senza clausola di non trasferibilità.t Regole per contante, assegni

Dettagli

F.A.Q. (Frequently Asked Questions)

F.A.Q. (Frequently Asked Questions) NUOVA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Limitazioni nell uso del Contante, Assegni e Titoli al Portatore Disposizioni antiriciclaggio previste dall art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come

Dettagli

PACCHETTO IVA 2008 (Vat package 2008)

PACCHETTO IVA 2008 (Vat package 2008) PACCHETTO IVA 2008 (Vat package 2008) Dir. 2008/8 Servizi Dir. 2008/9 Rimborsi non residenti Dir. 2008/117 Intrastat Entrata in vigore: 1 gennaio 2010 ( in progress 1 gennaio 2011 2013 e 2015 per alcuni

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

1. DICHIARAZIONI D INTENTO, PRONTO IL SOFTWARE PER L INVIO ONLINE

1. DICHIARAZIONI D INTENTO, PRONTO IL SOFTWARE PER L INVIO ONLINE Dott. Marco Baccani 20121 Milano Dott. Salvatore Fiorenza Piazza Cavour, 3 Dott. Ferdinando Ramponi Tel. (+39) 02 764214.1 Dott. Massimo Rho Fax (+39) 02 764214.61 Dott. Federico Baccani Dott. Filippo

Dettagli

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail info@studiocampasso.it www.studiocampasso.it Informativa n. 18 del 21 giugno 2010 Operazioni con controparti

Dettagli

Circolare n. 3 del 3 marzo 2014

Circolare n. 3 del 3 marzo 2014 Circolare n. del marzo 014 Le novità nella registrazione delle locazioni immobiliari Indice 1. Premessa. Il Nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili.1

Dettagli

SERGIO VACCA & ASSOCIATI

SERGIO VACCA & ASSOCIATI SERGIO VACCA & ASSOCIATI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA, TRIBUTARIA E DI ECONOMIA AZIENDALE 1 ASSOCIATI DOTT. SERGIO VACCA DOTT. ALBERTO VACCA RAG. MAGDA VACCA

Dettagli

1 - ULTIME NOVITÀ FISCALI

1 - ULTIME NOVITÀ FISCALI 3 C:\Users\Administrator\Desk... CIRCOLARE n. 11/2010 Spett.li Clienti Loro SEDI Pesaro, 07 settembre 2010 1. Ultime novità fiscali; 2. Ripristinato il limite di Euro 5.000 per i trasferimenti in contante

Dettagli

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio CIRCOLARE A.F. N. 13 del 31 gennaio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che con un

Dettagli

Locazione e affitto di beni immobili INDICE

Locazione e affitto di beni immobili INDICE Circolare per la Clientela - 29.1.2014, n. 4 Locazione e affitto di beni immobili -Nuovo modello di registrazione- Pagamento dei tributi con il modello "F24 ELIDE" INDICE 1 Premessa 2 Nuovo modello di

Dettagli

Circolare N.45 del 26 Marzo 2014

Circolare N.45 del 26 Marzo 2014 Circolare N.45 del 26 Marzo 2014 Prossimo appuntamento con lo spesometro. 10 aprile per i contribuenti mensili e 20 aprile per tutti gli altri Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che

Dettagli

LA GESTIONE DEI MOVIMENTI FINANZIARI

LA GESTIONE DEI MOVIMENTI FINANZIARI 1 ARTICOLO 3 comma 2 L. 136/2010 I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni

Dettagli

CIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni

CIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni CIRCOLARE N.18/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Settore Gestione Tributi Ufficio Gestione Dichiarazioni Roma, 10 maggio 2011 aprile 2011 OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate

Dettagli

Guida alla FATTURAZIONE ELETTRONICA

Guida alla FATTURAZIONE ELETTRONICA Guida alla FATTURAZIONE ELETTRONICA 1) Normativa Le disposizioni della Legge finanziaria 2008 prevedono che l emissione, la trasmissione, la conservazione e l archiviazione delle fatture emesse nei rapporti

Dettagli

OGGETTO: Fisco: i dati bancari spiati

OGGETTO: Fisco: i dati bancari spiati Roma, 31.12.2014 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Fisco: i dati bancari spiati Gentile Cliente, con la stesura del presente documento intendiamo informarla che la Legge di Stabilità 2015, andando

Dettagli

S E A V TERMINI DI PRESENTAZIONE

S E A V TERMINI DI PRESENTAZIONE Bergamo, marzo 2015 CIRCOLARE N. 15/Consulenza aziendale OGGETTO: Elenco clienti-fornitori La comunicazione dell elenco clienti-fornitori (c.d. spesometro ) per l anno 2014 dovrà essere presentata entro

Dettagli