REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI

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1 REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI Art. 1 Premessa ed oggetto Pag. 2 Art. 2 Elenco dei professionisti Pag. 2 Art. 3 Requisiti per l iscrizione nell elenco Pag. 3 Art. 4 Criteri di conferimento degli incarichi legali Pag. 4 Art. 5 Incarichi a professionisti non inseriti negli elenchi Pag. 4 Art. 6 Stipulazione di convezione e compensi Pag. 4 Art. 7 Determinazione dei compensi Pag. 5 Art. 8 Obblighi per l Azienda e per l avvocato Pag. 5 Art. 9 Elenco per il patrocinio legale in favore del personale dipendente Pag. 6 Allegato: Schema di massima di contratto di prestazione d opera professionale 1

2 Art. 1 Premessa ed oggetto 1. L Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza (anche di seguito AOR) ha previsto nel proprio assetto organizzativo, stabilito con l Atto Aziendale approvato con DGR n. 213 del 9 febbraio 2011, l U.O. Affari Legali, Contenzioso ed Assicurativo, cui è affidata l attività di rappresentanza e difesa dell Azienda nonché l espressione di pareri su questioni di particolare complessità giuridica. 2. L Azienda, pur nella massima utilizzazione e valorizzazione delle risorse professionali interne, può conferire incarichi a legali esterni nei seguenti casi: a) a seguito di motivata relazione dell U.O. Affari Legali, Contenzioso ed Assicurativo che indichi le ragioni (incompatibilità, coincidenza con altri indifferibili attività istituzionali, particolarità della materia da trattarsi) che non rendano possibile lo svolgimento delle attività all interno; b) per l assenza del personale interno ed abilitato all esercizio della professione forense, ove l attività professionale da svolgersi non consenta di attenderne il rientro in servizio; c) ove l affidamento all esterno derivi dalla opportunità di garantire la continuità della difesa dell Azienda in un giudizio già affidato alle cure di un legale esterno; d) per le prestazioni ed attività legali di particolare delicatezza, rilevanza e complessità che determinino l opportunità di rivolgersi a professionisti esterni di acclarata competenza nella specifica materia. 3. Il presente Regolamento disciplina i criteri per l affidamento di incarichi professionali ad avvocati esterni all Azienda e le modalità di effettuazione della prestazione. Art. 2 Elenco dei professionisti 1. Per l'affidamento di incarichi professionali esterni per la rappresentanza e difesa degli interessi dell Azienda è istituito apposito elenco di professionisti e di studi associati professionali. 2. A tal fine, mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet dell Azienda e da trasmettersi agli Ordini degli Avvocati insistenti sul territorio della Regione Basilicata, tutti i professionisti e gli studi associati professionali interessati sono invitati a presentare dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi dall Azienda, indicando il ramo di specializzazione ed allegando un dettagliato curriculum professionale, riportante anche il numero e la tipologia delle cause definite e non nell ultimo quinquennio. Nella richiesta di iscrizione dovrà altresì 2

3 precisarsi se si è in possesso dell'abilitazione al patrocinio dinanzi alla magistrature superiori. Per gli studi associati è necessario allegare la scheda informativa della composizione dello studio e i curricula di ciascun componente. 3. I suddetti professionisti o studi professionali associati sono inseriti, in ordine alfabetico per comodità di consultazione, in un unico elenco ed inclusi in appositi sottoelenchi distinti in ragione del ramo di specializzazione dichiarato. 4. L inserimento nell elenco di studi associati avviene utilizzando la denominazione dello studio stesso. 5. Vengono individuati come rami di specializzazione i seguenti: a) Diritto Amministrativo; b) Diritto del Lavoro, con particolare riferimento al rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni; c) Diritto Civile, con particolare riferimento alle obbligazioni contrattuali ed ai processi di esecuzione (libro quarto c.p.c.) e speciali (libro quinto c.p.c.); d) Diritto Civile, con particolare riferimento alle azioni risarcitorie derivanti da responsabilità dei medici e sanitari in genere; e) Diritto Penale e azioni connesse (ad es. costituzioni di parte civile); f) Altro da specificarsi 6. Il suddetto elenco ha validità biennale. Esso è in ogni caso prorogato fino ad approvazione del nuovo elenco, conseguente ad apposito nuovo avviso. Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione nell elenco 1. Possono essere iscritti nell elenco gli avvocati con almeno cinque anni di iscrizione nell Albo Professionale e gli studi associati con il capogruppo che abbia tale anzianità di iscrizione all albo ed in possesso di polizza assicurativa per rischi professionali e responsabilità civile. 2. Non possono essere iscritti nell elenco dei professionisti o studi associati per i quali sussistano cause ostative o limitazioni, secondo la disciplina normativa vigente, a contrattare con la Pubblica Amministrazione. 3. Non possono essere iscritti nell elenco gli avvocati che abbiano precedenti penali ovvero che siano incorsi in sanzioni disciplinari. 4. Nella domanda di iscrizione all elenco il professionista dovrà dichiarare di impegnarsi a non assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro l Azienda, nonché di aver preso visione del presente Regolamento e di accettare quanto in esso stabilito. 3

4 5. La mancanza dei requisiti e delle dichiarazioni di cui ai precedenti punti comporta la non iscrizione nell elenco. 6. La sopravvenienza della mancanza dei requisiti e la mancata attuazione degli impegni assunti da parte dell avvocato iscritto nell elenco determina la decadenza dallo stesso. 7. Nel periodo di iscrizione nell elenco l avvocato comunicherà all AOR ogni eventuale modificazione intervenuta ed utile per la successiva gestione dei rapporti (diverso domicilio, intervenuta abilitazione dell'abilitazione al patrocinio dinanzi alla magistrature superiori etc.). Art. 4 Criteri di conferimento degli incarichi legali 1. In relazione all'oggetto della controversia, gli incarichi sono conferiti tenendo conto in particolare di uno o più dei seguenti criteri: - del ramo di specializzazione dichiarato; - del numero di cause trattate nell ultimo quinquennio, definite e non, relative al ramo di specializzazione dichiarato; - del curriculum trasmesso dai professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo precedente; - di pregresse attività professionali rese in favore dell Azienda nello svolgimento di incarichi analoghi; - del criterio di rotazione. 2. Il professionista può declinare l'incarico solo per obiettive e motivate ragioni, in assenza delle quali è in facoltà dell Azienda disporne la cancellazione dall elenco. Art. 5 - Incarichi a professionisti non inseriti negli elenchi 1. L'Azienda si riserva la facoltà di conferire incarichi a professionisti e cattedratici di chiara fama, anche non iscritti nell'elenco di cui all'art. 2, per la rappresentanza e difesa degli interessi dell'azienda, consulenze e pareri in questioni ritenute di massima complessità che richiedono prestazioni di alta specializzazione. Art. 6 - Stipulazione di contratto e compensi 1. I professionisti incaricati sono tenuti alla stipulazione di un apposito contratto con l Azienda, secondo lo schema di massima riportato in allegato al presente Regolamento. 4

5 2. Nel contratto, oltre ai vari obblighi per le parti contraenti, sono riportate le modalità di determinazione dei compensi, secondo quanto previsto nel successivo art. 7. Art. 7 Determinazione dei compensi 1. Al professionista incaricato sono riconosciuti i minimi previsti dal tariffario forense vigente. 2. Per le controversie avanti agli organi di giustizia amministrativa aventi valore indeterminato (ad es. concorsi), il compenso è individuato fatte salve le cause che assumono obiettiva scarsa rilevanza, per le quali rimane stabilita la tariffa minima nella misura derivante dall applicazione delle tariffe medie. 3. I criteri di cui ai precedenti commi disciplinano anche gli incarichi in materia stragiudiziale. 4. E fatta salva la facoltà per l Azienda, per questioni di particolare complessità ovvero per altri motivi da indicarsi nell atto di affidamento, di determinare i compensi da corrispondersi in misura diversa da quella stabilita nei precedenti commi. Art. 8 Obblighi per l Azienda e per l avvocato 1. Gli uffici dell Azienda, ratione materiae, sono tenuti a prestare la massima collaborazione all avvocato conferitario dell incarico, garantendo il pronto rilascio degli atti dallo stesso richiesti e, comunque, fornendo ogni indicazione utile al miglior svolgimento dell incarico. 2. Il competente ufficio dell Azienda, a seguito del conferimento dell incarico e della stipula del contratto, provvede a corrispondere all avvocato, che allo scopo fa pervenire fattura pro forma, un acconto pari ad 500,00 oltre oneri nonché, per le cause che determinino la necessità del pagamento di contributi unificati, ad anticipare le somme corrispondenti a tali spese. All esito del pagamento il professionista rilascia fattura intestata all Azienda per i seguiti di competenza. 3. L avvocato, in corso di causa, può per una sola volta richiedere un acconto nella misura del 50% di quanto dallo stesso maturato in relazione alle prestazioni eseguite. Per la modalità si rinvia al precedente comma Al termine dell incarico l avvocato presenta all Azienda parcella pro forma, al netto degli acconti corrisposti. Il competente ufficio procede, a seguito dell analisi della corrispondenza tra quanto richiesto, quanto previsto dal contratto e l attività effettivamente svolta, all attribuzione delle somme dovute. All esito del 5

6 pagamento il professionista rilascia fattura intestata all Azienda per i seguiti di competenza. 5. I pagamenti sono disposti entro 90 giorni dalla presentazione della fattura pro forma. 6. Gli obblighi per l avvocato, anche ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalle norme che regolano il rapporto contrattuale, sono stabiliti nel contratto allegato al presente Regolamento. Il mancato rispetto degli stessi determina la revoca dell incarico e la cancellazione dall elenco. Art. 9 Elenco per il patrocinio legale in favore del personale dipendente 1. I contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono che le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l apertura di un procedimento di responsabilità a vario titolo nei confronti di un proprio dipendente per fatti o atti connessi all espletamento del servizio ed all adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico ogni onere di difesa, a condizione che non sussista conflitto di interesse. 2. Per le finalità di cui al precedente comma, nell avviso di cui all art. 2 è altresì prevista la possibilità per gli avvocati o studi professionali interessati di essere inseriti in altro apposito elenco, nell ambito del quale i dipendenti potranno liberamente ed in maniera ampiamente fiduciaria individuare il professionista che riterranno opportuno. 3. I suddetti professionisti o studi professionali associati sono inseriti, in ordine alfabetico per comodità di consultazione, in un unico elenco ed inclusi in appositi sottoelenchi distinti in ragione del ramo di specializzazione dichiarato. 4. L inserimento nell elenco di studi associati avviene utilizzando la denominazione dello studio stesso. 5. I rami di specializzazione richiesti sono i seguenti: a) Responsabilità civile, con particolare riferimento alla responsabilità professionale; b) Responsabilità penale; c) Responsabilità amministrativa/contabile. 6. I compensi da attribuirsi all avvocato prescelto restano stabiliti nella misura minima stabilita dal tariffario forense per ciascuno dei gradi e fasi di giudizio. Non sono liquidabili eventuali spese di domiciliazione. 7. Per tali incarichi di patrocinio dei dipendenti non è prevista la corresponsione di acconti. 6

7 8. L istituzione dell elenco non determina alcun obbligo in capo ai dipendenti di conferire l incarico ai professionisti in esso iscritti. 9. L iscrizione del professionista nell elenco non determina per lo stesso alcun diritto in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi. 10. Il suddetto elenco ha validità biennale. Esso è in ogni caso prorogato fino ad approvazione del nuovo elenco, conseguente ad apposito nuovo avviso. 11. L avvocato si obbliga a prestare la propria opera professionale nell interesse del dipendente ed a fornire all AOR tempestivo e dettagliato aggiornamento sullo stato della vertenza. 12. L AOR, con apposito Regolamento, disciplina in dettaglio la fattispecie del patrocinio legale in favore dei propri dipendenti. 7

8 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D OPERA INTELLETTUALE PER ASSISTENZA LEGALE In esecuzione della deliberazione n. del tra l Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza (di seguito AOR), con sede in Potenza, alla via Potito Petrone s.n., P.I. e C.F , rappresentata dal Direttore Generale p.t.,, e l Avv. (di seguito Avvocato), nato a il e residente con studio in n. P.I., C.F., si stipula e si conviene quanto segue 1. CONDIZIONI GENERALI L AOR conferisce all Avvocato l incarico di effettuare in suo esclusivo favore prestazioni professionali di assistenza e patrocinio legale in relazione a: L incarico comprende, oltre a quanto previsto al precedente punto, ogni altra attività accessoria, complementare e conseguente all incarico (quali, ad esempio, pareri che in considerazione dell andamento della controversia rendano opportuna una transazione, l assistenza nelle attività propedeutiche alla transazione e la redazione della stessa) L opera professionale si svolgerà in piena autonomia, secondo la necessaria diligenza e competenza professionale. 8

9 1.5. Per ogni eventuale grado o fase successiva del giudizio e/o della pratica, dovrà essere stipulato un nuovo contratto scritto e, se necessaria, conferita una nuova procura. 2. OBBLIGHI DELL AVVOCATO Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite personalmente dall Avvocato Nell esecuzione dell incarico l Avvocato potrà avvalersi di sostituti ed ausiliari, sotto la propria personale responsabilità, rispondendo personalmente del loro operato nei confronti dell AOR Durante lo svolgimento dell incarico, l Avvocato avrà l obbligo di tenere informata l AOR di ogni avanzamento dello stato della procedura, trasmettendo all AOR ogni atto redatto e depositato, copia dei verbali etc.. L Avvocato si impegna ad osservare il segreto professionale e a non assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro l Azienda L Avvocato, allo scopo di consentire all AOR di accantonare in bilancio, nell ambito dell apposito fondo rischi, una somma adeguata e congrua rispetto al grado probabilistico di soccombenza, si obbliga, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, a far pervenire all AOR le proprie valutazioni circa l esito del giudizio e, anche secondo eventuali criteri e modalità indicati dall Azienda, l importo delle somme da accantonare. 3. COMPENSO ED ALTRE SOMME DOVUTE L AOR si obbliga a corrispondere all Avvocato il compenso determinato come segue, in applicazione del Regolamento per l affidamento di incarichi legali vigente presso la stessa AOR: L AOR si impegna a versare all Avvocato un acconto pari ad 500,00 oltre oneri nonché, ove la controversia determini la necessità del pagamento di contributi 9

10 unificati, le somme corrispondenti a tali spese, con le modalità stabilite nell art. 8, comma 2, del Regolamento per l affidamento di incarichi legali vigente presso la stessa AOR. E possibile altresì la corresponsione di un acconto nella misura e con le modalità stabilite al comma 3 dell art. 8 dello stesso Regolamento Contestualmente alla ricezione di ogni pagamento l Avvocato emetterà ed invierà all AOR regolare notula/fattura I pagamenti saranno eseguiti dall AOR entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del preavviso di parcella. 4. RECESSO DAL CONTRATTO Salvo quanto previsto dall art. 85 del Codice di Procedura Civile, l Avvocato può recedere dal presente contratto solo per giusta causa; costituisce giusta causa per recedere dal contratto il mancato pagamento delle somme dovute a titolo di compenso e/o di rimborso spese protrattosi per oltre centottanta giorni dalla richiesta di pagamento. Durante tale periodo l Avvocato si obbliga a non intentare alcuna azione nei confronti dell AOR. In caso di recesso all Avvocato sarà dovuto il rimborso integrale delle spese sostenute ed il pagamento del compenso per l opera professionale già svolta L AOR ha il diritto di recedere dal contratto e di revocare il mandato conferito all Avvocato in qualsiasi momento, con mero preavviso di 15 giorni. In particolare l AOR potrà recedere dal contratto nel caso in cui l Avvocato non adempia agli obblighi di cui al precedente art. 2. In tal caso sarà dovuto all Avvocato il rimborso integrale delle spese sostenute ed il pagamento del compenso per l opera già svolta sino a quel momento. 5. OBBLIGHI DELL AOR Oltre a quanto previsto negli articoli che precedono, l AOR fornisce all Avvocato tutte le notizie, informazioni e documenti che egli riterrà necessari o, comunque, utili per l espletamento dell incarico affidatogli Il mancato adempimento a quanto sopra previsto, esonera lo stesso da eventuali responsabilità conseguenti all utilizzo di elementi incompleti o non veritieri. 10

11 6. DISPOSIZIONI DI RINVIO Per tutto quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli troveranno applicazione le norme degli artt e seguenti del Codice civile, quelle contenute nel Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense e quelle stabilite nel Regolamento per l affidamento di incarichi legali vigente presso la stessa AOR che l Avvocato dichiara di conoscere ed accettare integralmente. 7. FORO COMPETENTE Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all esecuzione e/o interpretazione del presente contratto sarà esclusivamente competente, a seconda del valore della controversia, il l Ufficio del Giudice di Pace o il Tribunale Ordinario di Potenza. Potenza, addì L Avvocato Per l Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo Le parti approvano specificamente gli artt. 3 e 4 L Avvocato Per l Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo 11

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