Alla c.a. Aziende Centri servizi e p.c. Parti sociali Consulenti Organi del Fondo Società di software

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1 Via Cristoforo Colombo, Roma Uff. Contributi - Tel r.a. - fax: contributi@fondoest.it Uff. Prestazioni - Tel r.a.- fax: prestazioni@fondoest.it Circolare 2/10 Prot. U/2010/68/DIR Roma, 06/04/2010 Alla c.a. Aziende Centri servizi e p.c. Parti sociali Consulenti Organi del Fondo Società di software OGGETTO: Prosecuzione volontaria dei versamenti individuali - In ottemperanza all art. 4, c. 2, dello Statuto di Fondo Est 1, il Consiglio Direttivo ha modificato, il 24 marzo 2010, il Regolamento del Fondo stesso, nella parte riguardante la prosecuzione volontaria dei versamenti individuali. Fino ad oggi era possibile la prosecuzione volontaria esclusivamente per i tempi determinati superiori a tre mesi del settore Turismo (previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento) e per i tempi determinati superiori a cinque mesi del settore delle Aziende ortofrutticole e agrumarie (sempre previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento). Con le modifiche apportate al Regolamento, potranno proseguire la contribuzione a Fondo Est anche i lavoratori: cessati o sospesi dal lavoro, che percepiscono prestazioni a sostegno del reddito o siano comunque iscritti nelle liste di mobilità; in aspettativa non retribuita, dove non sussiste l obbligo di contribuzione da parte dell azienda; sospesi dal lavoro per interruzioni programmate annualmente, all interno di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Beneficiari Va in primo luogo chiarito che potranno fare richiesta di prosecuzione volontaria esclusivamente i lavoratori già iscritti a Fondo Est. A questo scopo, il sistema informatico Sigest, verificherà la precedente iscrizione tramite il codice fiscale. In caso di sospensione dell attività lavorativa per qualsiasi motivo (aspettativa non retribuita, cassa integrazione, sospensione programmata, ecc.), in costanza di rapporto di lavoro (si vedano in appendice le tipologie), il lavoratore potrà proseguire la contribuzione volontaria esclusivamente per il periodo di sospensione dell attività stessa. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la possibilità di proseguire la contribuzione volontaria è concessa esclusivamente a quei lavoratori che percepiscono prestazioni di sostegno al reddito (si vedano in appendice le tipologie), per i soli periodi di percezione della relativa indennità. Infine, per tutti quei lavoratori che sono iscritti nelle liste di mobilità, pur non percependo alcuna indennità, la prosecuzione volontaria della contribuzione individuale è concessa per un periodo massimo di 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. 1 Possono altresì essere iscritti, con le modalità ed i limiti previsti dal Regolamento, coloro che, per qualsiasi causa, hanno perso il possesso dei requisiti richiesti per l iscrizione e ai quali l Ente autorizzi la prosecuzione volontaria della contribuzione Ente di Assistenza Sanitaria Integrativa del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei Settori Affini Via Cristoforo Colombo, Roma C.F

2 Via Cristoforo Colombo, Roma Uff. Contributi - Tel r.a. - fax: contributi@fondoest.it Uff. Prestazioni - Tel r.a.- fax: prestazioni@fondoest.it Importo del versamento volontario Indipendentemente dalla tipologia lavorativa svolta dal lavoratore in precedenza (tempo pieno o tempo parziale), l importo del versamento volontario individuale è pari a 10 euro mensili pro capite. Pertanto, le prestazioni sanitarie relative a periodi coperti dal versamento volontario saranno quelle previste per un tempo pieno. Il pagamento avverrà in un'unica soluzione annuale, che verrà calcolata dal sistema informatico Sigest, in base alle informazioni fornite dal lavoratore. Pertanto, per l anno in corso, il sistema calcolerà i periodi contributivi fino al , eventuali periodi eccedenti l anno in corso, dovranno essere versati entro il 31 gennaio Modalità di iscrizione Il lavoratore che decida di avvalersi della prosecuzione volontaria dovrà presentare apposita richiesta on line, entro tre mesi dalla data di inizio della sospensione o della cessazione del rapporto di lavoro. In qualsiasi caso la prosecuzione volontaria individuale non potrà riguardare periodi arretrati anteriori a sei mesi rispetto alla data di versamento. Pertanto, ad oggi, non sarà possibile effettuare la prosecuzione volontaria per periodi antecedenti il 1 gennaio Es. n. 1: cessazione del rapporto di lavoro per mobilità dal 1 gennaio 2009; richiesta di prosecuzione volontaria: 1 aprile 2010; sarà possibile versare periodi arretrati a far data dal 1 febbraio Es. n. 2: cassa integrazione guadagni dal 1 maggio 2010; richiesta di prosecuzione volontaria: entro il 1 agosto 2010; sarà possibile versare dal 1 giugno E comunque facoltà del Fondo richiedere, in qualsiasi momento, copia della documentazione attestante i periodi di cessazione/sospensione dal lavoro che danno diritto alle prestazioni di sostegno al reddito. Istruzioni per l iscrizione on line Una volta entrati nel sito occorre cliccare sulla barra verticale a sinistra alla voce aziende e dipendenti. Entrati in tale area, scorrere la pagina fino in fondo, nel riquadro modalità di iscrizione e cliccare sulla parola registrati del versamento volontario. A questo punto si aprirà una schermata con il modulo di richiesta di prosecuzione volontaria, che dovrà essere compilato in tutte le sue parti. Dopo aver dato conferma dei dati, il sistema elaborerà i dati inseriti e provvederà ad inviare una e mail all indirizzo di posta elettronica indicato dal lavoratore, mentre sulla schermata, ci sarà un link che permetterà di visualizzare la ricevuta dell avvenuta richiesta di iscrizione, che potrà essere salvata e/o stampata. Nel caso in cui l iscrizione non fosse andata a buon fine, nelle note della ricevuta comparirà la scritta La sua richiesta di iscrizione non ha avuto esito positivo, la preghiamo di contattarci quanto prima per effettuare le opportune verifiche. Una volta in possesso delle credenziali, il lavoratore potrà accedere alla propria area riservata dalla pagina aziende e dipendenti, dove potrà verificare lo stato della sua copertura e procedere al pagamento cliccando sul tasto pagamento copertura, sulla barra sinistra della pagina. Ente di Assistenza Sanitaria Integrativa del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei Settori Affini Via Cristoforo Colombo, Roma C.F

3 Via Cristoforo Colombo, Roma Uff. Contributi - Tel r.a. - fax: contributi@fondoest.it Uff. Prestazioni - Tel r.a.- fax: prestazioni@fondoest.it A questo punto il lavoratore avrà a disposizione tre opzioni per il pagamento che, ricordiamo, è in un unica soluzione anticipata per tutti i periodi compresi nell anno solare I metodi di pagamento previsti sono i seguenti: 1. Bonifico bancario: occorrerà stampare l ordine di bonifico per poter effettuare il pagamento presso il proprio istituto di credito o tramite home banking. Al riguardo si raccomanda di riportare scrupolosamente la causale decritta nell ordine di bonifico, che permette una veloce e sicura rendicontazione. 2. Carta di credito: prima di effettuare il pagamento è necessario accertarsi che la propria carta appartenga al circuito delle carte convenzionate con Fondo Est. 3. Bollettino postale: che verrà inviato al recapito indicato dal lavoratore nella propria anagrafica, al momento dell iscrizione. Si ricorda che la ricevuta di pagamento unitamente alla ricevuta di avvenuta iscrizione, attestante che Fondo EST opera negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 potrà essere utilizzata dal lavoratore per usufruire della deduzione dal reddito di lavoro dipendente. L art. 51, comma 2, lett. a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione del reddito di lavoro dipendente, stabilisce che non concorrono a formare il reddito, i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il Decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, nel limite ivi stabilito di euro 3.615,20. Nel caso di aziende che, per accordo sindacale o accordi interni, decidano di pagare, per conto dei lavoratori, i periodi di sospensione/cessazione del rapporto di lavoro, è prevista la possibilità di un pagamento collettivo cumulativo. Purtroppo, al momento, questa procedura non è ancora attiva. Pertanto, le aziende, i consulenti o i centri servizi interessati dovranno inviare una mail all indirizzo versamentovolontario@fondoest.it. Gli operatori dedicati a questo servizio provvederanno a caricare le anagrafiche dei dipendenti cessati o sospesi e ad inviare alle aziende gli ordini di bonifico. Casi particolari Nel caso in cui un lavoratore, che ha effettuato il versamento volontario, fosse successivamente assunto da un altra azienda, anch essa tenuta al versamento al Fondo Est, gli eventuali contributi volontari versati dal lavoratore che si sovrappongono ai contributi versati dal nuovo datore di lavoro saranno accreditati al lavoratore stesso, come ulteriori periodi di copertura mensili, di cui usufruire per eventuali successivi periodi di sospensione o cessazione. Ricordiamo che gli uffici di Fondo Est sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o quesito. Invitiamo pertanto gli interessati ad inviare e mail all indirizzo di posta elettronica versamentovolontario@fondoest.it Cordiali saluti. IL DIRETTORE Dott. Massimo Nozzi Ente di Assistenza Sanitaria Integrativa del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei Settori Affini Via Cristoforo Colombo, Roma C.F

4 Via Cristoforo Colombo, Roma Uff. Contributi - Tel r.a. - fax: contributi@fondoest.it Uff. Prestazioni - Tel r.a.- fax: prestazioni@fondoest.it Appendice RIEPILOGO DELLE TIPOLOGIE DI CAUSALI PER IL VERSAMENTO VOLONTARIO Cessazione di rapporto di lavoro Tipologia di prestazioni di sostegno al reddito Indennità di disoccupazione ordinaria Indennità ordinaria per apprendisti Indennità di disoccupazione a requisiti ridotti Indennità di disoccupazione agricola Indennità di mobilità Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità senza percezione di indennità Tempi determinati superiori a tre mesi contratto del Turismo Tempi determinati superiori a cinque mesi contratto Aziende ortofrutticole e agrumarie 12 mesi 12 mesi Durata 8 12 mesi 90 giorni Fino ad un massimo di 180 giorni Pari al numero di giornate effettivamente lavorate Variabile in base ad età, anzianità lavorativa presso l azienda ed ubicazione della stessa, da un minimo di 12 ad un massimo di 48 mesi 12 mesi (come da Regolamento del Fondo) Sospensione del rapporto di lavoro Tipologia di prestazioni di sostegno al reddito Indennità di disoccupazione ordinaria per crisi aziendale Indennità di disoccupazione ordinaria per apprendisti di aziende in crisi Indennità di disoccupazione a requisiti ridotti Integrazione salariale per lavoratori agricoli Cassa integrazione guadagni ordinaria Cassa integrazione guadagni straordinaria Periodi di sospensione del rapporto di lavoro annualmente programmate all interno di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato Durata Fino ad un massimo di 90 giorni Fino ad un massimo di 90 giorni Fino ad un massimo di 90 giorni Fino ad un massimo di 90 giorni 13 settimane consecutive, prorogabili fino a 12 mesi Variabile a seconda della motivazione: per crisi: 12 mesi prorogabile di ulteriori 12; per procedure esecutive concorsuali: 12 mesi prorogabili di ulteriori 6 mesi; per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione industriale: 24 mesi prorogabile di ulteriori 24 mesi Per tutta la durata della sospensione lavorativa Ente di Assistenza Sanitaria Integrativa del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei Settori Affini Via Cristoforo Colombo, Roma C.F

5 Via Cristoforo Colombo, Roma Uff. Contributi - Tel r.a. - fax: contributi@fondoest.it Uff. Prestazioni - Tel r.a.- fax: prestazioni@fondoest.it Periodi di aspettativa che non prevedono l obbligo di contribuzione a Fondo Est Tipologia Per incarichi pubblici elettivi o incarichi sindacali provinciali e nazionali Per gravi motivi familiari Congedo per formazione Per tossicodipendenza Congedo parentale Aspettativa non retribuita per malattia (Ccnl terziario) Aspettativa non retribuita per infortunio (Ccnl terziario) Aspettativa non retribuita per malattia e infortunio (Ccnl turismo) Aspettativa non retribuita per malattia e infortunio (Ccnl farmacie speciali) Durata Per tutta la durata dell incarico Fino ad un massimo di due anni Fino ad un massimo di 11 mesi in tutta la vita lavorativa Lavoratore: fino ad un massimo di tre anni. Lavoratore familiare di un tossicodipendente: fino ad un massimo di tre mesi (solo Ccnl terziario e ortofrutta) Fino ad un massimo di 10 mesi Fino ad un massimo di 120 giorni. In caso di patologie gravi fino ad un massimo di 12 mesi Fino alla cessazione del pagamento dell indennità di inabilità temporanea da parte dell Inail Fino ad un massimo di 120 giorni Malattia ed infortunio fuori dal lavoro: fra i 16 e i 24 mesi. Infortunio sul lavoro: fino a guarigione clinica Ente di Assistenza Sanitaria Integrativa del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei Settori Affini Via Cristoforo Colombo, Roma C.F

6 REGOLAMENTO Con modifiche deliberate dal Consiglio Direttivo del Indice Disposizioni generali Art. 1 Oggetto del Regolamento Art. 2 Requisiti, obbligatorietà e modalità di iscrizione Art. 3 Casi particolari di prosecuzione volontaria dei versamenti individuali Art. 4 Obbligo contributivo Art. 5 Decorrenza delle prestazioni Art. 6 - Mancato versamento dei contributi. Sospensione delle prestazioni. Riattivazione delle prestazioni Art. 7 Decadenza del diritto alle prestazioni Art. 8 Variazione. Cessazione del datore di lavoro Art. 9 Fondo di morosità Art. 10 Il Piano di Assistenza Sanitaria Integrativa Art. 11 Privacy e tutela dei dati personali e sensibili

7 REGOLAMENTO Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Fondo di Assistenza Sanitaria integrativa per i dipendenti dalle Aziende del Commercio, del Turismo, e dei Servizi Est, in seguito più brevemente denominato EST, costituito con atto pubblico il 27 luglio 2005 e successive modificazioni in attuazione dell accordo istitutivo contemplato dal CCNL per i dipendenti delle aziende del Terziario e dei Servizi sottoscritto il 14 luglio 2005, dal CCNL per i dipendenti delle aziende del Turismo sottoscritto il 17 maggio 2005, dal CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie (Accordo del ) e dal CCNL per i dipendenti da Aziende Farmaceutiche Speciali (Accordo del ) e dei successivi CCNL. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento s intendono richiamate le norme dell atto costitutivo, dello Statuto e le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti riguardanti il Fondo EST. La contribuzione al Fondo potrà essere modificata solo ad opera delle parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di cui sopra. Art. 2 REQUISITI, OBBLIGATORIETÀ E MODALITÀ DI ISCRIZIONE Le aziende destinatarie, esplicitamente o anche implicitamente, dei contratti di cui all articolo 1 hanno l obbligo di iscrivere ad EST tutti i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e gli apprendisti il cui rapporto sia regolato dai medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro. Ai sensi dell art. 4 dello Statuto e dei Contratti Collettivi dianzi richiamati assumono la qualifica di iscritti ad EST i lavoratori dipendenti con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, ad esclusione dei Quadri e dei Dirigenti. Ove il CCNL applicato lo preveda è, comunque, consentita l iscrizione di lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi. E altresì consentita l iscrizione ad EST dei dipendenti delle Associazioni Datoriali e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei CCNL di riferimento, delle Organizzazioni Collegate e delle loro articolazioni territoriali e/o associative nonché enti e strutture collaterali compresi i dipendenti collocati in aspettativa non retribuita ai sensi della legge 2

8 300/70 purchè vi sia un espressa dichiarazione degli enti che assumono l obbligo di contribuzione Modalità di iscrizione L iscrizione ad Est presuppone e comporta la conoscenza e l accettazione delle norme dello Statuto e del Regolamento nonché delle loro eventuali successive modifiche. L iscrizione o la cessazione devono essere effettuati contestualmente al versamento periodico, indicando la data d inizio o cessazione del rapporto di lavoro. Al fine di determinare gli aventi diritto all iscrizione le aziende faranno riferimento ai dati del lavoratore risultanti dalla denuncia contributiva INPS (e-mens). La domanda di iscrizione si intende perfezionata solo se effettuata mediante la procedura informatizzata presente nell area di iscrizione del sito internet L elenco dei dipendenti potrà essere raccolto nelle liste di contribuzione inserite secondo i modelli informatici forniti da EST (inserimento manuale o CSV per la modalità trimestrale XML per la modalità mensile/annuale) e contenenti: cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo anagrafico, possibilmente indirizzo , tipologia del rapporto di lavoro (CCNL di riferimento, tempo pieno o tempo parziale), livello di inquadramento, data di assunzione e gli altri dati richiesti dai tracciati dati. Le aziende che avranno comunicato un proprio indirizzo di posta elettronica ovvero quello di un loro delegato a ciò dalle stesse autorizzato - riceveranno, attraverso lo stesso mezzo, la User id e la password necessarie per i successivi versamenti, per la verifica della propria situazione contabile ed ogni altra comunicazione prioritaria. L iscrizione delle Aziende può avvenire direttamente o tramite Centri Servizi o Consulenti. Le successive comunicazioni saranno sempre riferite all Azienda interessata, al Centro Servizi o al Consulente. E facoltà dei Consulenti, Centri Servizi, gruppi di aziende trasmettere, esclusivamente online, i dati in un unico file seguendo le specifiche tecniche stabilite dal Fondo. All atto della richiesta di iscrizione dovranno essere trasmessi al Fondo tutti gli estremi degli eventuali versamenti effettuati mediante bonifico bancario in data anteriore all iscrizione stessa. Il Servizio Contributi, effettuati i controlli amministrativi, attiverà la riconciliazione dei versamenti. Tutte le variazioni (nuove assunzioni, cessazioni, trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, cambi di indirizzo, ecc.) rispetto ai dati originariamente registrati 3

9 dovranno essere comunicate, attraverso la procedura informatica presente sul sito ad EST in occasione del versamento periodico dei contributi. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro o per passaggio alla qualifica di quadro o dirigente l Azienda è tenuta a darne comunicazione ad EST in occasione del versamento periodico dei contributi. Art. 3 CASI PARTICOLARI DI PROSECUZIONE VOLONTARIA DEI VERSAMENTI INDIVIDUALI Il lavoratore ha la facoltà di proseguire volontariamente la contribuzione individuale a copertura di eventuali periodi nei quali usufruisce di disoccupazione o di mobilità per le quali siano state esperite le relative procedure di legge. Al lavoratore è consentito, altresì, di proseguire volontariamente la contribuzione individuale per i periodi di aspettativa non retribuita ovvero di cassa integrazione guadagni. Ai fini di cui sopra, dovrà presentare apposita richiesta entro tre mesi dalla data di inizio della sospensione ovvero della cessazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore potrà delegare l azienda ad effettuare la trattenuta del relativo importo dalle proprie competenze ovvero effettuare direttamente il versamento con le modalità definite al successivo art. 3, punto 2. Eventuali diverse modalità di versamento, previste da specifici accordi sindacali, devono essere di volta in volta autorizzate. In ogni caso, la prosecuzione volontaria della contribuzione individuale non potrà riguardare periodi arretrati anteriori a sei mesi rispetto alla data del versamento. Di norma nei periodi di aspettativa non retribuita o di cassa integrazione guadagni l Azienda non ha l obbligo della contribuzione al Fondo EST, salvo che l Azienda medesima, per accordo sindacale o per sua scelta, non prosegua i versamenti. Qualora l azienda intenda proseguire volontariamente i versamenti individuali per i lavoratori sospesi, facendosi carico del relativo onere, non deve chiedere alcuna autorizzazione preventiva e continuerà ad effettuare i versamenti a copertura secondo le procedure in atto. Nel caso il lavoratore fosse successivamente assunto da un altra Azienda, anch essa tenuta al versamento ad EST, gli eventuali contributi volontari versati in eccedenza dal lavoratore, concomitanti con quelli versati dal nuovo datore di lavoro, saranno accreditati in termini di mensilità aggiuntive di copertura al lavoratore che ne usufruirà in eventuali successivi periodi di sospensione. 4

10 Il dipendente sarà informato del credito con specifica comunicazione annuale. L importo del versamento volontario individuale di cui al presente articolo, è pari, per tutti i richiedenti, a 10 euro mensili pro-capite. Conseguentemente, per il periodo coperto dai versamenti volontari individuali, verrà garantito agli interessati il trattamento di assistenza sanitaria previsto per i lavoratori dipendenti a tempo pieno Limiti alla prosecuzione volontaria dei versamenti individuali Nel caso di periodi di sospensione dell attività lavorativa, in costanza di rapporto di lavoro (cassa integrazione, aspettativa non retribuita, ecc.), la facoltà di proseguire volontariamente la contribuzione individuale è concessa per il solo periodo di sospensione e cessa con la ripresa dell attività. Nel caso di disoccupazione o di mobilità (L. 223/91), la facoltà di continuare in forma volontaria la contribuzione individuale è concessa per i soli periodi di percezione della relativa indennità. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità senza diritto alla relativa indennità, la prosecuzione volontaria della contribuzione individuale è concessa per un periodo massimo di 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro Modalità di prosecuzione volontaria dei versamenti individuali Nei casi e nei limiti previsti ai precedenti punti 3 e 3.1., per effettuare la prosecuzione volontaria dei versamenti individuali, il lavoratore o l azienda delegata all adempimento dovranno attenersi alle seguenti modalità: 1. Compilare la richiesta di prosecuzione volontaria dei versamenti individuali disponibile on line sul sito del Fondo, per la necessaria autorizzazione (Statuto art. 11, lett. g) e Regolamento, punto 3)). Una volta concessa l autorizzazione da parte del Comparto, i relativi versamenti possono essere effettuati dall azienda nel caso di accordo sindacale o di scelta del lavoratore ovvero dal lavoratore, individualmente od unitamente ad altri lavoratori, in maniera diretta secondo le modalità illustrate nel sito istituzionale del Fondo. 2. Indicare, nel caso di sospensione per aspettativa non retribuita o di cassa integrazione guadagni, il periodo della sospensione stessa al fine di permettere al sistema informatico il calcolo dei contributi da versare volontariamente in unica soluzione. 3. Indicare, nel caso di disoccupazione o di mobilità, la data di cessazione del rapporto di lavoro e la durata del periodo di eventuale indennizzo, al fine di permettere al 5

11 sistema informatico di calcolare i contributi da versare in unica soluzione sino al termine dell anno in corso. Per il periodo eccedente l anno in corso il contributo deve essere versato, in unica soluzione, entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo. 4. Effettuare il versamento, sia nel caso di sospensione che di cessazione dell attività lavorativa, tramite bonifico bancario, carta di credito ovvero altra modalità stabilita dal Fondo. E in facoltà del Fondo richiedere copia della documentazione attestante i periodi di disoccupazione, di mobilità o di cassa integrazione. Alle scadenze previste sarà trasmessa al lavoratore la certificazione utile per usufruire della detrazione fiscale prevista dal Modello Unico. La ricevuta di pagamento potrà essere utilizzata per usufruire delle detrazioni fiscali di legge. Ogni comunicazione in materia di contribuzione dovrà essere indirizzata ad EST SERVIZIO CONTRIBUTI. Art. 4 OBBLIGO CONTRIBUTIVO L obbligo contrattuale viene assolto sia mediante il versamento della quota di iscrizione (una tantum), sia attraverso la corresponsione del contributo ordinario. Entrambe le quote sono a carico del datore di lavoro. Ai sensi di quanto previsto dall art. 1 la misura della contribuzione potrà essere modificata soltanto dalle parti stipulanti i relativi contratti collettivi nazionali di lavoro. 4.1 Quota una tantum: tutte le Aziende che applicano i contratti di cui all art. 1, sono tenute a corrispondere ad EST, un importo una tantum: a) per tutti i dipendenti a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato o apprendisti (dall ) cui si applica il CCNL del Terziario l importo è di euro 30,00 pro capite. b) per tutti i dipendenti a tempo parziale con contratto a tempo indeterminato o apprendisti (dall ) cui si applica il CCNL del Terziario l importo è di euro 30,00 pro capite. 6

12 c) per tutti i dipendenti a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato o apprendisti (dall ) cui si applica il CCNL del Turismo (FIPE, FIAVET) l importo è di euro 15,00 pro capite. d) per tutti i dipendenti a tempo parziale con contratto a tempo indeterminato o apprendisti (dall ) cui si applica il CCNL del Turismo (FIPE, FIAVET) l importo è di euro 8,00 pro capite. e) per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato o contratto a tempo determinato di durata di almeno 5 mesi, tempo pieno o parziale, cui si applica il CCNL per i dipendenti da Aziende Ortofrutticole ed Agrumarie ANEIOA l importo è di euro 15,00 pro capite. f) per tutti i dipendenti a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato o apprendisti cui si applica il CCNL per i dipendenti da Aziende Farmaceutiche Speciali l importo è di euro 30,00 pro capite a far data dall g) per tutti i dipendenti a tempo parziale con contratto a tempo indeterminato o apprendisti cui si applica il CCNL per i dipendenti da Aziende Farmaceutiche Speciali l importo è di euro 30,00 pro capite a far data dall La quota una tantum è dovuta all inizio dell attività lavorativa. L una tantum è dovuta una sola volta nella vita lavorativa, al momento della prima iscrizione. EST confermerà alle aziende richiedenti l avvenuto versamento dell una tantum nei precedenti rapporti lavorativi. 4.2 Contributo ordinario: tutte le Aziende che applicano i Contratti di cui all art. 1 sono tenute a corrispondere ad EST un contributo ordinario con le seguenti modalità: a) per tutti i dipendenti a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato o apprendisti (dall ) cui si applica il CCNL del Terziario, l importo è di euro 10,00 mensili pro capite. b) per tutti i dipendenti a tempo parziale con contratto a tempo indeterminato o apprendisti (dall ) cui si applica il CCNL del Terziario, l importo è di euro 7,00 mensili pro capite. c) per tutti i dipendenti a tempo pieno o parziale con contratto a tempo indeterminato o apprendisti (dall ) cui si applica il CCNL del 7

13 Turismo (FIPE, FIAVET), l importo è di euro 10,00 mensili pro capite a decorrere dal 1 luglio d) per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato o contratto a tempo determinato di durata di almeno 5 mesi, tempo pieno o parziale, cui si applica il CCNL per i dipendenti da Aziende Ortofrutticole ed Agrumarie ANEIOA l importo è di euro 10,00 pro capite a decorrere dal 1 gennaio e) per tutti i dipendenti a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato o apprendisti cui si applica il CCNL per i dipendenti da Aziende Farmaceutiche Speciali, l importo è di euro 10,00 mensili pro capite a far data dall f) per tutti i dipendenti a tempo parziale con contratto a tempo indeterminato o apprendisti cui si applica il CCNL per i dipendenti da Aziende Farmaceutiche Speciali, l importo è di euro 7,00 mensili pro capite a far data dall La contribuzione ordinaria decorre dal mese in corso se l assunzione avviene il primo giorno del mese. Se l assunzione avviene nel corso del mese, la contribuzione decorre dal primo giorno del mese successivo. Se la cessazione del rapporto avviene nel corso del mese la contribuzione è dovuta per tutto il mese. Per tutta la materia relativa alla contribuzione ogni comunicazione dovrà essere indirizzata ad EST SERVIZIO CONTRIBUTI - Via Cristoforo Colombo ROMA oppure inviata agli indirizzi presenti sul sito. In caso di versamento errato, saranno valutate le modalità di restituzione o compensazione, purché l errore sia segnalato prima che gli importi siano stati utilizzati per le predisposte coperture assicurative e, comunque, entro tre mesi dalla scadenza del versamento. Nel caso di lavoratore part time, che completi l orario presso due o più Aziende, il Fondo erogherà le prestazioni dovute e ciascuna Azienda verserà il 100% della contribuzione dovuta per un tempo parziale ed il sistema informatico assegnerà annualmente, il credito relativo a quanto versato in eccedenza, verificata la regolarità contributiva di entrambe le aziende. 8

14 4.3 Modalità di versamento contribuzione ordinaria Per ogni dipendente in servizio, il versamento dei contributi ordinari avviene, con cadenza trimestrale anticipata, nel periodo dal: 1/31 gennaio per il trimestre 1 gennaio - 31 marzo 1/16 aprile per il trimestre 1 aprile - 30 giugno 1/16 luglio per il trimestre 1 luglio - 30 settembre 1/16 ottobre per il trimestre 1 ottobre - 31 dicembre Per i lavoratori assunti nel corso di un trimestre per il quale risulta già effettuato il versamento, l Azienda verserà le mensilità mancanti alla fine del trimestre, in occasione del versamento del trimestre successivo. L azienda deve, obbligatoriamente ad ogni scadenza trimestrale, comunicare on-line le variazioni (cessazioni/assunzioni) dei lavoratori in servizio. La mancata comunicazione delle cessazioni implica l impossibilità della restituzione dei contributi qualora gli importi siano già stati utilizzati per predisporre la relativa copertura assicurativa. Se non vi sono cambiamenti si accede direttamente alla stampa dell ordine di bonifico In alternativa al versamento trimestrale anticipato è previsto il versamento mensile. Il versamento mensile della contribuzione viene effettuato con cadenza posticipata, dal 1 al 16 del mese successivo a quello di riferimento, relativamente a tutti i rapporti in essere nel mese precedente. La lista di contribuzione deve essere inviata on line, in formato XML, in occasione del versamento mensile Dall , alle piccole e medie aziende con personale sostanzialmente stabile, è concesso di effettuare, ove lo ritengano conveniente, l invio della lista dei dipendenti e il versamento dell intera annualità in unica soluzione. Il versamento annuale deve essere effettuato, in forma anticipata, nel periodo dal 1 al 28 febbraio accompagnato dalla lista dei dipendenti in servizio alla data del versamento. L adozione di tale modalità di versamento non consente la restituzione di quote mensili successive all eventuale cessazione del rapporto di lavoro in corso d anno. In questi casi, quindi, il dipendente ha diritto alla copertura dell assistenza sanitaria integrativa per un intero anno. Nel caso di assunzione in corso d anno, è dovuta per il nuovo assunto la quota di contribuzione restante fino a conclusione dell anno. La lista di contribuzione deve essere redatta in formato XML. 9

15 Al termine della procedura di infasamento della lista dei dipendenti il sistema informatico elabora una nota contributi dovuti, sotto forma di bonifico bancario o altra forma di pagamento. Nel caso in cui l Azienda abbia effettuato versamenti precedenti al mediante bonifico bancario e li abbia segnalati nella riconciliazione pagamenti saranno dedotti gli importi già versati. Nella prima nota contributi dovuti, successiva all iscrizione, sarà conteggiata l eventuale quota una tantum dovuta di cui al precedente art Nel caso in cui la scadenza di pagamento coincida con un sabato, una domenica o altro giorno festivo, la stessa dovrà ritenersi differita al primo giorno lavorativo successivo. Art. 5 DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI Le prestazioni di assistenza sanitaria sono dovute, di norma, per gli eventi che insorgono a partire dal 1 giorno del 7 mese successivo alla data di decorrenza del versamento ordinario, salvo specifica deliberazione della Giunta Esecutiva. Il diritto alle prestazioni è condizionato al regolare versamento dei contributi e si protrae dopo la cessazione dell attività lavorativa per un periodo di tempo corrispondente alle mensilità versate dall azienda o dal lavoratore per i casi di versamento previsti dall art. 3 del presente Regolamento fino al momento di decorrenza del diritto alla prestazione come sopra indicato. Il lavoratore, pertanto, ha diritto ad un periodo di copertura sanitaria pari ai mesi di contribuzione complessivamente versata. La esigibilità delle prestazioni è, altresì, condizionata alla verifica, da parte degli uffici del Fondo, della regolarità dell iscrizione dell azienda e dei lavoratori. Le prestazioni possono essere erogate, pertanto, previo accertamento dell avvenuto versamento del contributo una tantum e dei contributi ordinari, nonché della riconciliazione di detti versamenti con i dati dichiarati dall azienda al momento dell iscrizione o dal lavoratore per i casi di versamento volontario previsti dall art. 3 del presente Regolamento ed, in ogni caso, dopo che sia decorso il termine di cui al primo capoverso. 5.1 Aziende non iscritte al 1 aprile 2007 All azienda con personale a tempo indeterminato già in servizio al 1 ottobre 2006, che si iscrive per la prima volta dopo il 1 aprile 2007 scegliendo la modalità di 10

16 versamento mensile, è concesso di versare sei mensilità arretrate, entro il giorno 16 del mese di iscrizione. In tal caso il diritto alle prestazioni decorre dal mese di iscrizione. Tale diritto sarà evidenziato al termine delle procedure amministrative di verifica dei versamenti e del loro buon fine. Le aziende che scelgono la modalità trimestrale di versamento potranno regolarizzare il trimestre precedente e quello in corso. In tal caso il diritto alle prestazioni matura al termine del trimestre nel quale è avvenuta l iscrizione. Relativamente alla modalità di versamento annuale non è prevista la possibilità di effettuare versamenti a copertura di periodi arretrati. Art. 6 MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI. SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI. RIATTIVAZIONE DELLE PRESTA- ZIONI. Il mancato versamento dei contributi relativi ad un dipendente ancora in forza, che determini una morosità dell Azienda, protratta per un periodo superiore al numero dei mesi di carenza, determina, per il lavoratore interessato, la sospensione delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa. Tale sospensione sarà comunicata in anticipo al dipendente ed entrerà in vigore dal primo giorno successivo al periodo di morosità dell Azienda. Il Fondo EST si riserva di mettere in atto tutte le azioni necessarie all incasso dei contributi dovuti dalle aziende. 6.1 Successivamente alla fase di primo avvio di EST, a far data dal 1 gennaio 2011, in tutti i casi di ritardato versamento dei contributi, si applicherà, con decorrenza dal mese successivo al mese di scadenza della contribuzione, un interesse di mora pari al tasso legale maggiorato di 2 punti. Nel caso di comunicazione tardiva di cessazione dell azienda o di applicazione di altro CCNL, eventuali richieste di cancellazione con effetto retroattivo e conseguente restituzione dei contributi versati non possono essere accolte qualora inoltrate dopo che i contributi siano stati utilizzati per la copertura assicurativa. 6.2 In caso di mancato versamento dei contributi le prestazioni possono essere riattivate solo a seguito dell effettivo pagamento mediante bonifico bancario. La relativa ricevuta e la comunicazione di ravvedimento, andranno trasmessi al Fondo. 11

17 Ricevuta la comunicazione, il Fondo svolgerà le verifiche bancarie ed amministrative relative al versamento e, nel caso in cui i riscontri siano positivi, riattiverà l erogazione delle prestazioni, dandone conferma all azienda ed al dipendente. 6.3 Nel caso di sospensione delle prestazioni che si protragga oltre il numero dei mesi per i quali l azienda ha pagato il periodo di carenza e non ancora usufruiti, senza che sia avvenuta alcuna segnalazione da parte dell Azienda (cessazione, modifica rapporto di lavoro, ravvedimento, ecc.), restano impregiudicati i diritti di riscossione dei contributi nei confronti dell Azienda, fatto salvo quanto previsto all art. 4.1 ultimo capoverso. Art. 7 - DECADENZA DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI Il diritto alle prestazioni da parte dei dipendenti si estingue: a. Per scioglimento, liquidazione o cessazione, per qualsiasi causa, di EST; b. Per decesso del dipendente; c. Per cessazione del rapporto di lavoro dipendente, salvo i casi previsti al precedente punto 3; d. Per esclusione disposta in presenza di omissioni contributive, irregolarità o abusi; e. Nomina a Quadro o a Dirigente; Il diritto alle prestazioni da parte dei dipendenti si sospende in caso di morosità ai sensi del presente regolamento Art. 8 VARIAZIONE, CESSAZIONE DEL DATORE DI LAVORO. Nel caso di cessazione dell attività del datore di lavoro, da qualsiasi causa sia derivata, con conseguente cessazione dei rapporti lavorativi, si configura un ulteriore ipotesi di decadenza del diritto alle prestazioni rispetto a quelle previste nell articolo precedente. Con riferimento al caso in cui l Azienda per qualsiasi motivo sospenda la propria attività, la stessa sarà tenuta a darne comunicazione ad Est nel termine massimo di 15 giorni. Qualora entro 6 mesi dalla sospensione o dalla cessazione venga comunicato che il rapporto lavorativo prosegue mediante il mantenimento dei diritti acquisiti con un azienda subentrante, il diritto alla prestazione per il dipendente continuerà ad essere garantito. 12

18 In tal caso il nuovo datore di lavoro è tenuto a comunicare il subentro nel termine massimo di 15 giorni ed a provvedere ai successivi pagamenti. Nel caso dei cambi di gestione e concessione, o cessioni di ramo d azienda, l azienda subentrante comunicherà i nominativi dei lavoratori trasferiti. In tutti i casi l azienda subentrante inizierà i pagamenti dal primo giorno del mese successivo all ultimo mese regolarmente versato dall azienda cessante, anche se la cessione è avvenuta nel corso del mese. Resta in facoltà di EST mettere in atto tutte le azioni necessarie alla riscossione dei contributi dovuti dalle aziende. Art. 9 FONDO DI MOROSITÀ Il Fondo di Morosità viene alimentato da: Dai contributi versati dalle aziende morose, contributi che non possono più essere destinati alle originarie coperture assicurative previste dal presente regolamento previa deduzione delle spese legali affrontate per il recupero dei contributi stessi Dagli interessi di mora. Gli importi da conteggiare in detto Fondo vengono destinati secondo gli scopi e le finalità specificati all art. 5 dello Statuto del Fondo. Art. 10 PIANO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA Gli Organi di EST approvano ed aggiornano con specifica delibera che diviene parte integrante del presente Regolamento, il Piano di Assistenza Sanitaria Integrativa, comprendente definizioni, prestazioni, esclusioni e modalità di erogazione. Art PRIVACY E TUTELA DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI Tutti i dati conferiti dalle aziende e dai loro dipendenti saranno trattati dagli Organi di EST secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 13

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