1. COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA PER L ANNO D IMPOSTA 2011
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- Guglielmo Ferrari
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1 Circolare n. 1 pagina 1 di 10 Achille Delmonte Alberto Bertani Mario Montepietra Anna Fantini Andrea Sassi Giacobbe Silvi Dottore Commercialista Revisore Contabile Dottore Commercialista Revisore Contabile Dottore Commercialista Revisore Contabile Ragioniere Professionista Consulente del Lavoro Ragioniere Professionista Revisore Contabile Dottore Commercialista Revisore Contabile A tutti i Clienti Loro Sedi Circolare n. 1 del 7 febbraio COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA PER L ANNO D IMPOSTA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA PER L ANNO D IMPOSTA COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA PER L ANNO D IMPOSTA 2011 Entro il 29/02/2012 deve essere presentata la comunicazione dati Iva relativa all anno Si precisa che la comunicazione in questione non è finalizzata alla determinazione dell imposta dovuta dal contribuente, pertanto non ha natura dichiarativa; ciò comporta l impossibilità di integrare o rettificare eventuali errori o omissioni riportati nella comunicazione già presentata utilizzando l istituto del ravvedimento operoso e, conseguentemente, i dati corretti dovranno essere riportati in sede di dichiarazione annuale Iva. L omissione, l incompletezza o l inesattezza della comunicazione comporta l applicazione di una sanzione amministrativa da 258 a (art. 11 del D.Lgs. 471/97). Modalità di presentazione Il modello di comunicazione deve essere presentato esclusivamente in via telematica: - direttamente dal contribuente => coloro che scelgono di presentare direttamente la comunicazione devono avvalersi del servizio telematico Entratel ovvero del servizio telematico Fisconline a
2 Circolare n. 1 pagina 2 di 10 seconda degli obblighi connessi alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770/2011 Semplificato o Ordinario); - tramite intermediari abilitati => gli intermediari sono obbligati a presentare, tramite Entratel, sia le comunicazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le comunicazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l impegno della presentazione per via telematica. Ambito soggettivo Sono obbligati alla presentazione della comunicazione i titolari di partita Iva obbligati a presentare la dichiarazione annuale Iva, anche se nell anno di riferimento non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche. Fanno eccezione a quanto sopra e sono, pertanto, esonerati dalla presentazione: - coloro che per l anno di imposta hanno registrato solo operazioni esenti di cui all art. 10 del D.P.R. n. 633/72. L esonero non si applica qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie ovvero siano stati registrati acquisti con Iva dovuta da parte del cessionario con il c.d. metodo del reverse charge ; - i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/72; - gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti ecc.; - le imprese individuali che abbiano dato in affitto l unica azienda e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell Iva nell anno cui si riferisce la comunicazione; - le Regioni, le Province, i Comuni e gli organi e le amministrazioni dello Stato; - i soggetti sottoposti a procedure concorsuali; - le persone fisiche che nel 2011 hanno realizzato un volume d affari uguale o inferiore a ,00 (ancorché tenuti a presentare la dichiarazione Iva annuale); - le persone fisiche che si avvalgono del regime riservato ai contribuenti minimi, in vigore dal 01/01/2008 (introdotto dalla Legge 244/07 - Finanziaria 2008); - i contribuenti che presentano la dichiarazione Iva annuale entro il 29/02/2012 (in forma autonoma). Come illustrato anche nel paragrafo della presente circolare dedicato alla dichiarazione Iva annuale, già a decorrere dal 01/02/2011, TUTTI i contribuenti hanno infatti la FACOLTA di presentare la dichiarazione Iva annuale in forma autonoma. L Agenzia delle Entrate nella circolare del 25/01/2011 n. 1/E ha infatti precisato che la dichiarazione Iva annuale può essere presentata in forma autonoma nel mese di febbraio, a prescindere dal saldo (debito / credito / a zero) emergente dalla dichiarazione Iva annuale stessa. Il contribuente che intende usufruire dell esonero dalla presentazione della comunicazione dati Iva relativa al 2011, dovrà pertanto svincolare la dichiarazione Iva annuale dal modello Unico Modello La comunicazione annuale dati Iva deve essere redatta utilizzando il modello approvato l anno scorso con provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate del 17 gennaio Il modello non presenta pertanto modifiche rispetto a quello del precedente esercizio. Si ricorda che il modello pubblicato in data 17/01/2011, e relative istruzioni, hanno recepito, nella struttura e nel contenuto,le modifiche sorte a decorrere dal 2010 in materia di territorialità delle prestazioni di servizi
3 Circolare n. 1 pagina 3 di 10 (nuovi criteri per l individuazione del luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, comprese quelle rese in ambito comunitario, disciplinate dagli artt. 7-ter e seguenti del DPR 633/72). A seguito di tali modifiche, si ricorda ad esempio che le prestazioni di servizi generiche rese a soggetti Ue non vanno riportate nel modello in esame in quanto operazioni fatturate senza applicazione dell Iva, che non concorrono a formare il volume d affari. Contenuto della comunicazione Essenzialmente, nel modello di comunicazione, occorre riportare le risultanze complessive delle liquidazioni Iva periodiche, ovvero le risultanze annuali, se il contribuente non è tenuto a tale adempimento, al fine di determinare l Iva dovuta o a credito, senza tenere conto di eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale, quale ad esempio il calcolo definitivo del pro-rata. Si precisa inoltre che, ai fini della comunicazione, non rilevano: - le compensazioni effettuate nell anno d imposta; - il riporto del credito Iva relativo all anno precedente; - i rimborsi infrannuali richiesti, nonché la parte del credito Iva relativo all anno d imposta che il contribuente intende chiedere a rimborso. Compilazione del modello Con riferimento al codice attività da indicare nella Sezione I Dati generali del modello, si ricorda che, nell ipotesi in cui il contribuente eserciti più attività, con più codici attività, la comunicazione annuale dati Iva deve riportare il codice dell attività prevalente (in relazione al volume d affari conseguito nel 2011). Di seguito si forniscono le istruzioni per la compilazione dei righi maggiormente significativi. Operazioni attive (Rigo CD1) Tale riquadro si compone di un unico rigo (CD1) suddiviso in quattro distinti campi: - Campo 1: occorre indicare l ammontare complessivo, al netto dell Iva, delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) all interno, intracomunitarie e di esportazione, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita e le operazioni attive senza addebito di Iva per effetto del reverse charge, rilevanti ai fini Iva. Si tratta, in pratica, delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti annotate nei registri Iva (si veda la sopra riportata precisazione in tema di prestazioni di servizi intracomunitari). - Campo 2: deve essere indicato l ammontare complessivo delle operazioni non imponibili, già ricompreso nel campo 1 quali, ad esempio, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate ad esportatori abituali, le esportazioni dirette e triangolari, le cessioni all esportazione di beni effettuate a soggetti non residenti che provvedono all esportazione entro 90 giorni dalla consegna, le operazioni assimilate alle cessioni all esportazione, i servizi internazionali connessi con gli scambi internazionali, le cessioni di beni a residenti nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano, i margini delle operazioni non imponibili riguardanti i beni usati di cui al D.L. n. 41/95 (non vanno riportate le cessioni intracomunitarie di beni, da indicare nel successivo CD1 campo 4).
4 Circolare n. 1 pagina 4 di 10 - Campo 3: deve essere indicato l ammontare complessivo, già ricompreso nel campo 1, delle operazioni esenti (art. 10 DPR 633/72 e altre disposizioni). - Campo 4: deve essere indicato l ammontare complessivo delle cessioni intracomunitarie di beni non imponibili, già ricomprese nel campo 1. Vanno indicate anche le cessioni intracomunitarie di oro industriale e argento puro, di oro da investimento nonché le cessioni intracomunitarie di rottami. - Campo 5: devono essere indicate le cessioni di beni strumentali, già ricomprese nei campi precedenti. Operazioni passive (Rigo CD2) Anche tale rigo si compone di quattro campi: - Campo 1: deve essere indicato l ammontare complessivo, al netto dell Iva, degli acquisti all interno, intracomunitari e delle importazioni, rilevanti ai fini dell Iva, nonché degli acquisti annotati ai sensi degli artt. 17, commi 2-5-6, e 74 commi 7-8, del DPR 633/72 e degli acquisti ad esigibilità differita, relativi a beni e servizi, risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione. - Campo 2: deve essere indicato l ammontare complessivo degli acquisti non imponibili, già ricompreso nel campo 1, ossia: gli acquisti interni e le importazioni effettuati senza pagamento dell Iva attraverso l utilizzo del plafond e quelli oggettivamente non imponibili effettuati senza l utilizzo del plafond come, ad esempio, gli acquisti nazionali interni non imponibili ex art. 9. (non vanno riportati gli acquisti intracomunitari di beni, da indicare nel successivo CD2 campo 4). - Campo 3: devono essere indicati gli acquisti esenti, le importazioni non soggette ad imposta (art. 68 DPR 633/72) e le importazioni di oro da investimento, già ricompresi nel campo 1. Non deve essere compreso l ammontare degli acquisti intracomunitari di beni esenti, in quanto da indicare nel successivo campo 4. - Campo 4: vanno indicati gli acquisti intracomunitari di beni, già ricompresi nel campo 1, inclusi quelli di rottami e quelli effettuati senza pagamento dell imposta per effetto dell utilizzo del plafond. Sono compresi anche gli acquisti intracomunitari non imponibili di cui all art. 40, comma 2, del D.L. 331/93 nonché quelli di cui all art. 40, comma 2 (triangolazione comunitaria con intervento dell operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente). - Campo 5: occorre indicare gli acquisti di beni strumentali già ricompresi nei campi precedenti. In tale campo vanno indicati i beni ammortizzabili, materiali o immateriali, compresi i beni di costo inferiore a 516,46 e compreso il prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in leasing, i beni strumentali non ammortizzabili (es. terreni). In tale campo vanno inoltre indicati i canoni relativi a beni strumentali acquisiti con contratti di leasing, usufrutto, locazione o altro titolo oneroso.
5 Circolare n. 1 pagina 5 di DICHIARAZIONE ANNUALE IVA PER L ANNO 2011 (MODELLO IVA 2012) E stata approvata con provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate del 16 gennaio 2012, protocollo 2012/5810, la modulistica da utilizzare per la predisposizione della dichiarazione annuale IVA relativa all anno di imposta Si riepilogano, di seguito, gli aspetti di maggiore interesse da rispettare per un corretto adempimento, nonché le principali novità contenute nella stessa. Termini e modalità di presentazione della dichiarazione La dichiarazione Iva annuale relativa all anno 2011 deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, nel periodo compreso tra il 1 febbraio 2012 e il 01 ottobre 2012 (in quanto il 30 settembre 2012 cade di domenica), nel caso di presentazione in forma autonoma (svincolata da Unico), ovvero entro il 01 ottobre 2012, nel caso in cui venga presentata in forma unificata (Unico 2012). Forma di presentazione La dichiarazione IVA annuale deve obbligatoriamente essere presentata in forma autonoma (e non in forma unificata con il modello UNICO) principalmente dai seguenti contribuenti: - società di capitali e altri soggetti IRES con periodo d imposta non coincidente con l anno solare nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre 2011; - società controllanti e controllate che partecipano nel 2011 alla liquidazione dell IVA di gruppo; - i curatori fallimentari per le dichiarazioni da questi presentate per conto dei soggetti falliti; - particolari soggetti (ad es. i venditori porta a porta ) non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi; - soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra l 1/01/2012 e la data di presentazione della dichiarazione relativa all anno 2011, tenuti a presentare la dichiarazione annuale Iva per conto dei soggetti estinti a seguito dell operazione intervenuta (esempio società incorporante tenuta a presentare la dichiarazione per conto della società incorporata). La dichiarazione IVA annuale può, in ogni caso, essere facoltativamente presentata in forma autonoma (e non in forma unificata con il modello UNICO 2012) da TUTTI i contribuenti. La circolare n. 1/E del 25/01/2011 dell Agenzia delle Entrate, ha infatti specificato che la presentazione della dichiarazione Iva annuale può sempre essere effettuata in forma autonoma, indipendentemente dal saldo (a debito o credito o a zero) risultante dalla stessa. Da ciò consegue che TUTTI i contribuenti che, anche facoltativamente, presentano entro il 29/02/2012 la dichiarazione Iva annuale in forma separata (autonoma) rispetto ad Unico, sono esonerati dall obbligo di presentazione della comunicazione dati Iva relativa al 2011.
6 Circolare n. 1 pagina 6 di 10 Termini di versamento dell imposta Il versamento del conguaglio annuale dell Iva dovuto sulla base della dichiarazione Iva va effettuato entro il 16 marzo 2012 (sempreché l importo risulti essere superiore ad 10,33) se la dichiarazione viene presentata in forma autonoma (per obbligo o per facoltà), a prescindere dalla data di presentazione (anteriore o posteriore al 29/02/2012) della dichiarazione stessa. Tuttavia, è consentita al contribuente la possibilità di rateizzare la somma dovuta; in tal caso le rate devono essere di pari importo, la prima deve essere versata entro il termine sopra indicato, mentre le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed, in ogni caso, l ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre. Sull importo delle rate successive alla prima è dovuto un interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via. Solo se la dichiarazione viene invece presentata in forma unificata (in Unico) il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle imposte dovute in base a detta dichiarazione unificata (Unico 2012), maggiorando le stesse, a titolo di interesse, dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Anche in tale ultimo caso è possibile procedere alla rateizzazione dell importo dovuto applicando, oltre al citato 0,40% (per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo 2012), anche l interesse pari allo 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima. Si ricorda che nel caso in cui il termine di versamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Principali modifiche e novità più significative del MODELLO IVA 2012 rispetto a quello del precedente esercizio Nel quadro VA: il rigo VA 14 è stato ridenominato Regime per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, D.L. 98/2011) al fine di tener conto del cosiddetto nuovo regime dei minimi introdotto e disciplinato dall art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011; tale rigo è riservato ai soggetti che presentano l ultima dichiarazione Iva prima di aderire, a partire dal periodo di imposta 2012, a detto nuovo regime; è stata introdotta la nuova sezione 3, denominata Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari, nella quale indicare, nei nuovi righi da VA 20 a VA 26, gli estremi identificativi degli operatori finanziari utilizzati dagli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a cinque milioni di euro i quali, per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell esercizio dell attività, utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante. Dal 13 agosto 2011, i contribuenti che operano con tali modalità (e che indicano gli estremi identificativi dei rapporti finanziari nella dichiarazione dei redditi e in quella Iva) possono infatti beneficiare di una riduzione del 50% delle sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi di dichiarazione e documentazione delle operazioni (art. 2, comma 36-vicies ter. D.L. 138/2011).
7 Circolare n. 1 pagina 7 di 10 Nel quadro VE: è stato introdotto il nuovo rigo VE 23 riservato all indicazione delle operazioni attive soggette all aliquota ordinaria del 21% effettuate dal 17/09/2011. Si ricorda che per l individuazione della decorrenza dell incremento di aliquota si deve fare riferimento al momento di effettuazione dell operazione, così come disciplinato dall art. 6 del DPR 633/72. E inoltre opportuno evidenziare che le note di variazione non determinano la nascita di una nuova operazione, ma modificano, nell imponibile e nell imposta, l operazione originaria (per operazioni effettuate fino al 16/09/2011 con aliquota al 20%, le relative note di variazione vanno assoggettate ad aliquota del 20% anche se emesse successivamente al 16/09/2011); con riferimento alle operazioni con applicazione del reverse charge, sono stati introdotti i nuovi campi 6 e 7 del rigo VE 34, riservati rispettivamente all indicazione delle cessioni di telefoni cellulari e di dispositivi a circuito integrato (es. microprocessori), assoggettate, dal 01/04/2011, a tale regime di inversione contabile. Si precisa al riguardo che le cessioni di telefoni cellulari e di dispositivi a circuito integrato effettuate a partire dal 01/04/2011, per le quali l imposta è dovuta dal cessionario ai sensi dell art. 17, comma 6, lettere b) e c) DPR 633/72, sono solo quelle effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio; l obbligo del reverse charge non trova applicazione (è escluso) per i commercianti al minuto e per i soggetti che operano direttamente con gli utilizzatori finali. Nel quadro VF: è stato introdotto il nuovo rigo VF 12 riservato all indicazione delle operazioni passive soggette all aliquota ordinaria del 21% effettuate dal 17/09/2011. Si ricorda che per l individuazione della decorrenza dell incremento di aliquota si deve fare riferimento al momento di effettuazione dell operazione, così come disciplinato dall art. 6 del DPR 633/72. E inoltre opportuno evidenziare che le note di variazione non determinano la nascita di una nuova operazione, ma modificano, nell imponibile e nell imposta, l operazione originaria (per operazioni effettuate fino al 16/09/2011 con aliquota al 20%, le relative note di variazione vanno assoggettate ad aliquota del 20% anche se emesse successivamente al 16/09/2011); è stata sdoppiata l indicazione dell ammontare delle operazioni per le quali non è ammessa la detrazione dell Iva (che l anno scorso confluivano in un unico rigo), prevedendo che: - gli acquisti e le importazioni per i quali è oggettivamente o soggettivamente esclusa o ridotta, la detrazione (totale o parziale) dell Iva, ai sensi dell art. 19-bis1 DPR 633/72 o di altre disposizioni (es. pro-rata), devono essere riepilogati, al netto dell Iva, al rigo VF 18 (esempio: l acquisto di un autovettura per la quale opera la limitazione della detrazione al 40%); per gli acquisti con indetraibilità oggettiva limitata dovrà essere riportata in tale rigo solo la quota parte di imponibile corrispondente all imposta indetraibile, mentre la restante quota, per la quale è esercitata la detrazione, va riportata nei righi del quadro VF corrispondenti all aliquota applicata; - gli acquisti e le importazioni per i quali non è ammessa la detrazione in quanto effettuati da contribuenti che svolgono esclusivamente operazioni esenti (qualora venga presentata la dichiarazione annuale), afferenti operazioni esenti effettuate in via occasionale o afferenti attività esenti (qualora vengano effettuate anche operazioni imponibili occasionali) devono essere riepilogati, al netto dell Iva, al rigo VF 19.
8 Circolare n. 1 pagina 8 di 10 Nel quadro VJ: nel quadro VJ, a seguito, come detto, dell applicabilità, dal 01/04/2011, del regime di inversione contabile (reverse charge imposta dovuta dal cessionario) alle cessioni di telefoni cellulari e di dispositivi a circuito integrato, effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio e con esclusione per i commercianti al minuto e per i soggetti che operano direttamente con gli utilizzatori finali, sono stati introdotti i nuovi righi VJ 15 e VJ 16, riservati all indicazione di tali acquisti. Si ricorda, infine, che: quadro VR: la richiesta di rimborso del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale, deve avvenire esclusivamente compilando il quadro VR della dichiarazione annuale Iva e, quindi, esclusivamente con modalità telematiche insieme alla dichiarazione Iva annuale. quadro VT: la ripartizione su base regionale dei corrispettivi nei confronti di consumatori privati è un obbligo e non una facoltà. quadro VX: la compilazione è riservata ai soli soggetti che presentano la dichiarazione Iva in forma autonoma. Controlli da effettuare e predisposizione documenti Al fine di una pronta e corretta redazione della dichiarazione IVA, evidenziamo gli ormai abituali controlli contabili da effettuare, oltre a sollecitare la predisposizione dei seguenti registri e documenti: 1) stampa di un bilancio di verifica al ; 2) stampa delle schede contabili clienti-fornitori e controllo della correttezza dei saldi al ; 3) stampa della scheda contabile del conto Erario c/iva; 4) stampa della scheda contabile del conto Enti diversi c/compensazione ; 5) stampa delle seguenti schede contabili e determinazione dell'ammontare IMPONIBILE di: - beni ammortizzabili, compresi quelli di importo inferiore a 516,46 (1 milione di lire), con fotocopia delle relative fatture di acquisto e di vendita, segnalando eventuali cessioni di beni "usati" assoggettati alla normativa del "regime del margine"; - canoni di leasing, con copia contratti stipulati nel corso del 2011 (anche in caso di IVA indetraibile), canoni di locazione, noleggio, ecc.; - beni destinati alla rivendita o alla produzione di beni e servizi (merci, materie prime, sussidiarie, semilavorati, imballi, ecc.). Si rammenta che per ricavare il valore IMPONIBILE dalle schede di contabilità intestate ai relativi conti, si avrà cura di: a) aggiungere al relativo saldo (una volta verificato), le eventuali fatture registrate nel conto "fatture fornitori da ricevere" nel corso dell'anno 2011 (afferenti acquisti di competenza dell'anno 2010) e sottrarre quelle eventualmente già registrate nel corso dell'anno 2012 (afferenti acquisti di competenza dell'anno 2011); b) rettificare il saldo, in relazione alle eventuali operazioni NON IVA, come ad esempio spese anticipate art. 15, bolli, oneri bancari, ecc., oppure per quanto riguarda i canoni di leasing o di locazione, in merito alle operazioni afferenti ratei e risconti; 6) registri IVA ACQUISTI, VENDITE e, se esistente, CORRISPETTIVI, aggiornati e stampati al ;
9 Circolare n. 1 pagina 9 di 10 7) stampa del prospetto riepilogativo dei progressivi annuali o c.d. 13^ liquidazione; 8) ammontare complessivo delle operazioni (suddivise in imponibile e imposta) effettuate nei confronti di privati consumatori (cioè coloro privi di partita IVA), comprese quelle annotate sul registro dei corrispettivi. 9) fotocopie attestanti i versamenti dell'iva, effettuati con Mod. F24 e Mod. F24 immatricolazione auto UE, compreso l'eventuale acconto di dicembre 2011 e, se esistente, la documentazione relativa ad eventuali regolarizzazioni e ravvedimenti operosi, nonché del versamento IVA effettuato in seguito all'adeguamento ai parametri, e fotocopie delle eventuali compensazioni effettuate nel corso del 2011 con l IVA dovuta o del credito IVA del 2010 utilizzato in compensazione dell IVA stessa o di altri tributi o contributi nel corso del 2011 e del 2012; 10) specifica della natura delle fatture emesse per operazioni esenti (art.10), o, preferibilmente, fotocopia delle fatture; 11) fotocopia di eventuali istanze per la richiesta di rimborsi/compensazioni infrannuali Iva nel corso del 2011, ai sensi dell'art. 38-bis del D.P.R. 633/72, nonché fotocopie delle compensazioni dei crediti in parola effettuate nel 2011 e 2012 con modello F24; 12) per i beneficiari di crediti d'imposta nel corso del 2011, fotocopia della documentazione attestante i requisiti e la determinazione del credito stesso; 13) eventuali operazioni effettuate nei confronti di soggetti terremotati; 14) copia della dichiarazione IVA per l'anno 2010, qualora non in nostro possesso; 15) fotocopia delle liquidazioni periodiche annotate mensilmente o trimestralmente; 16) fotocopia delle operazioni di cui all art. 10 n. 27-quinquies (cessioni di beni per i quali non vi era il diritto di detrazione dell IVA all atto dell acquisto); 17) ammontare complessivo delle operazioni effettuate nei confronti dei condomini; 18) fotocopia documenti attestanti acquisti di beni usati rientranti nel regime del margine (ad esempio: acquisto auto usate da privati, da commercianti che abbiano applicato il regime del margine o acquisto di veicoli con addebito dell Iva commisurata al 10% o 15% della base imponibile, ecc.); 19) fotocopia delle fatture relative alle eventuali cessioni/acquisizioni di auto (non merci) del 2011; 20) fotocopia degli acquisti da soggetti che nel 2011 hanno applicato il cosiddetto regime dei contribuenti minimi, di cui all art. 1, commi 96 e seguenti della Legge 244/2007; 21) fotocopia delle fatture relative alle eventuali operazioni di cessione/acquisto effettuate ai sensi dell articolo 7 del D.L. 185/2008 (cosiddetta Iva per cassa); 22) fotocopia delle fatture relative ad operazioni (attive e passive) soggette all imposta con il meccanismo del reverse charge (rottami, oro, subappalti in edilizia, fabbricati strumentali imponibili per opzione, o dal 1/3/2008 verso soggetti con pro-rata non superiore al 25%, telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato dal 01/04/2011); 23) fotocopia delle fatture o ammontare complessivo dell imponibile e dell Iva detratta per l acquisto e per le spese di gestione di telefoni cellulari (solo nel caso in cui la detrazione dell Iva venga operata in misura superiore al 50%); Se l'azienda ha operato con l'estero: 24) bollette di importazione per acquisti extra-cee; 25) ammontare delle fatture di vendita extra-cee; 26) modelli INTRA relativi ad acquisti e cessioni intracomunitarie di beni e a prestazioni di servizi intracomunitari rese e ricevute, effettuate nel corso del 2011 (presentati alla Dogana competente, se non predisposti dallo Studio); 27) in relazione ad operazioni avvenute con la Repubblica di San Marino, specificare:
10 Circolare n. 1 pagina 10 di 10 - l'ammontare delle cessioni di beni; - l'ammontare degli acquisti di beni senza il pagamento dell'iva (autofatture art. 17, comma 2); - l'ammontare degli acquisti di beni con il pagamento dell'iva o, preferibilmente, fotocopia delle fatture; 28) fotocopia delle fatture o specifica dell'ammontare degli acquisti intracomunitari, suddivisi fra acquisti di beni e prestazioni di servizi, registrati nel 2011; 29) fotocopie delle fatture o specifica dell'ammontare delle operazioni intracomunitarie effettuate, suddivise fra cessioni di beni e prestazioni di servizi (art. 7-ter D.P.R. 633/72), registrate nel 2011; 30) stampa, se possibile, dell'elenco clienti residenti con lettera d'intento "per i quali sono state emesse fatture non imponibili art. 8 lettera C) o, in alternativa, registro delle lettere d'intento" ricevute (ai soli fini di un controllo); 31) stampa, se possibile, dell'elenco fornitori con lettera d'intento "per acquisti con utilizzo di plafond, effettuati nel corso del 2011 o in alternativa registro delle lettere d'intento emesse (ai soli fini di un controllo); al riguardo, si ricorda che gli acquisti e le importazioni possono essere fatte senza pagamento dell imposta, in ciascun anno, nel limite dell ammontare complessivo delle cessioni e prestazioni, di cui agli artt. 8, lett. a) e b), 8 bis e 9, registrate nell anno precedente sul registro delle fatture emesse; invece, per quanto riguarda la verifica dell utilizzo mensile del plafond, l attenzione va posta agli acquisti effettuati e alle importazioni fatte nel mese di riferimento; 32) fotocopia delle fatture o specifica dell'ammontare relativo ad operazioni non imponibili art. 9); 33) fotocopia delle fatture o specifica dell'ammontare relativo ad operazioni di cui all'art. 74 del DPR 633/72. Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e con l occasione, porge distinti saluti. Studio Bertani Delmonte & Associati
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