REP. N. ANNO 2010 P R E M E S S O
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1 COMUNE DI PANTELLERIA PROVINCIA DI TRAPANI REP. N. ANNO 2010 OGGETTO: CONTRATTO PER L AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'AZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI PIANO DI ZONA II TRIENNALITA' ( Legge 328/2000 ) L anno duemiladieci il giorno del mese di alle ore nella sede del Comune di Pantelleria C.F rappresentato dal Responsabile del Servizio nat a Pantelleria il, autorizzato a tale atto con determina sindacale n del e la Coop.Sociale con sede legale in Via n, C.F. rappresentata dal/la Sig./ra nat_ a ( ) il, domiciliat_ per la presente convenzione a tutti gli effetti di legge nella sede legale di, Via n P R E M E S S O Che con provvedimento G.M. n. 95 del veniva approvato il Piano di Zona triennalità Legge 328/2000 del Distretto Socio Sanitario n. 51 Comune unico e Capofila di Pantelleria di cui al D.A. n. 607/2009 della Regione Sicilia Assessorato alla Famiglia, alle Politiche Sociali e alle Autonomie Locali con allegati progetti che prevede una spesa complessiva di ,00 (di cui ,00 a carico del Bilancio Regionale (F.N.P.S.), ,00 a carico del bilancio comunale, quale cofinanziamento (3 euro per abitante più altra somma integrativa); Che con determinazione Sindacale n. 29 del veniva preso atto del Piano di Zona Triennalità Legge 328/2000 del Distretto Socio Sanitario n Comune Capofila di Pantelleria e della convocazione degli Enti sottoscrittori dell'accordo di Programma; Visto l'accordo di programma redatto e sottoscritto tra le parti in data 24/06/2009 (Enti sottoscrittori: Comune Capofila di Pantelleria e AUSL n. 9 Trapani), con il quale viene approvato il Piano di Zona ; Vista la determinazione Sindacale n. 30 del di approvazione Accordo di programma Piano di Zona Triennalità Legge 328/2000 del Distretto Socio Sanitario n. 51 Comune Capofila di Pantelleria; Vista la nota protocollo n del 09/11/2009 con la quale l'assessorato Regione
2 Sicilia della Famiglia, Politiche Sociali e Autonomie Locali- Servizio 3 - Ufficio Piano pone delle osservazioni al Piano di Zona presentato precedentemente relativo alla seconda triennalità 2010/2012; Che con nota protocollo n.1653/sett.iv del 26 gennaio 2010 questo Comune in risposta alla suddetta nota prot. n /2009, invia alla Regione Sicilia- Assessorato alla Famiglia delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali Servizio 3 - Ufficio Piano via Tricrania n Palermo, prospetto riepilogativo con le dovute risposte e chiarimenti per ogni singola osservazione posta dal predetto Assessorato al fine di rendere il Piano di Zona Triennalità 2010/ conforme alle direttive regionali da sottoporre al Nucleo di Valutazione per il parere di congruità definitivo; Visto il parere n. 07 del 23/02/2010 del Nucleo di Valutazione per la provincia di Trapani con il quale l'assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali Servizio 2 - Coordinamento dei Distretti e Servizi Socio Sanitari, esprime parere di congruità definitivo al Piano di Zona 2010/2012, F.N.P.S , del Distretto socio-sanitario n.51, Comune capofila Pantelleria; Che tra le azioni previste nel Piano di Zona vi è quella denominata Assistenza Domiciliare Anziani che si presenta come una prosecuzione della precedente triennalità L. 328/2000; Che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico sociali hanno indotto l A.C. ad attuare le azioni di cui trattasi in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con istituti ed enti del privato sociale, sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio e ad una migliore qualità del servizio, attese le sempre più crescenti esigenze dell utenza; Che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell art.16, comma 4, lett. c), della legge regionale n 22/86, nella legge n 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n 48/91, art. 1, comma I lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l A.C. e l Ente prescelto; Per quanto sopra indicato si conviene e si stipula quanto segue Art. 1 Oggetto della convenzione Prestazioni L'Ente aggiudicatario, regolarmente costituito, e come sopra rappresentato, si impegna ad organizzare e gestire per conto del Comune nel rispetto dei criteri degli standards organizzativi di cui alle vigenti leggi e decreti regionali in materia ed in particolare per i servizi di assistenza domiciliare di cui alla L.R. n.22/86, al D.Pres. 28/05/87 e al D.Pres. 29/06/88, si impegna ad organizzare e gestire per conto del Comune, l'azione relativa al servizio denominato Assistenza Domiciliare Anziani - Azione n. 5 di cui al Piano di Zona Triennalità Legge 328/2000 per l'importo complessivo di ,69 per l'espletamento delle seguenti prestazioni e servizi per la durata e costo ivi indicati
3 AZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI' N Descrizione N. ore settimanali N. settimane Costo Orario Costo Totale 2 Assistenti Domiciliari , ,19 Spese di gestione 10% 8.031,42 DUVRI ( calcolato al 1 % sul costo del personale) 803,14 IVA al 4% 3.565,94 COSTO COMPLESSIVO ,69 Art. 2 Durata La durata della presente convenzione è fissata in 139 settimane per l'azione denominata Assistenza Domiciliare Anziani con decorrenza dalla stipula della convenzione. Art. 3 Personale L Ente aggiudicatario presta il servizio attraverso i propri soci lavoratori e i dipendenti, adeguatamente qualificati, garantendo piena esecuzione delle scelte operative effettuate dal Comune nell attuare il servizio. - Al fine di assicurare la qualità del servizio occorre rendere flessibile il riferimento agli standard regionali in merito al rapporto utente/operatore (D.P.R.S. 29 giugno 1988); ne consegue che il numero e la qualifica degli operatori da impiegare saranno stabiliti sulla scorta di valutazioni operate dall ufficio di servizio sociale comunale, avuto riguardo al numero di utenti e delle condizioni psico fisiche e socio familiari degli stessi. L Ente aggiudicatario metterà quindi a disposizione del servizio, i seguenti operatori: - n 2 Assistenti domiciliari forniti di apposito titolo di formazione professionale i quali dovranno assicurare i servizi precedentemente indicati (aiuto domestico, igiene e cura della persona, disbrigo pratiche). Art. 4 M a n s i o n i Le figure impegnate nell'azione Assistenza domiciliare anziani devono attenersi alle specifiche mansioni che qui di seguito si riportano. 1. Assistente Domiciliare
4 Aiuta nelle attività della persona su se stessa (alzarsi dal letto e mettersi a letto; recarsi in bagno, vestirsi e svestirsi, assunzione dei pasti, deambulazione corretta, uso di accorgimenti e attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare). Aiuta nel governo dell alloggio e nelle attività domestiche (riordino del letto e della stanza, pulizia generale dell alloggio e lavaggio stiratura della biancheria, vestiario; cura delle condizioni igieniche dell alloggio; preparazione e/o aiuto per la preparazione dei pasti, lavaggio delle stoviglie in genere). Accompagna l utente per le visite mediche, per visite ad amici e familiari, per la frequenza di centri socio ricreativi, ecc.. collabora con l Assistente Sociale per la predisposizione e la verifica del piano di lavoro. Art. 5 Attività migliorative/integrative Oltre alle attività previste nel capitolato speciale d appalto nell'azione Assistenza Domiciliare Anziani la ditta, si impegna a erogare servizi e fornire personale aggiuntivi come da progetto migliorativo presentato dalla stessa. Art. 6 P r e s c r i z i o n i Tutti gli operatori impiegati nell espletamento del servizio dovranno essere muniti di titolo specifico di qualifica professionale conforme alla vigente normativa e alle mansioni espletate. Le prestazioni da effettuarsi in ordine alla presente convenzione non potranno in alcun caso costituire rapporto di lavoro subordinato nei confronti del Comune. Tutti gli operatori dovranno assolvere con impegno e diligenza le loro mansioni, favorendo a tutti i livelli un clima di reale e responsabile collaborazione in armonia con gli scopi che l Ente persegue. L Ente aggiudicatario dovrà garantire la copertura assicurativa e previdenziale degli operatori in dipendenza del servizio prestato, sia durante lo svolgimento dell attività professionale che durante il percorso da effettuare nello svolgimento dell attività, esonerando il Comune da ogni responsabilità. L Ente dovrà garantire l immediata sostituzione del personale che dovesse risultare inidoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione e dovrà comunicare ogni sostituzione del personale, dovuta sia ad assenza che ad inidoneità allo svolgimento delle prestazioni in oggetto della presente convenzione. Le osservazioni o i richiami di particolare rilievo che l Amministrazione Comunale ritenesse di dover fare nei riguardi degli operatori saranno preventivamente comunicati al Responsabile dell Ente. Tutto il personale utilizzato dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Responsabile dell ufficio comunale competente e controfirmato dal Rappresentante legale dell'ente aggiudicatario. L Ente si obbliga a dare tempestiva comunicazione all A.C. di qualsiasi variazione intervenuta sul numero degli utenti e sulla tipologia delle prestazioni erogate.
5 Art. 7 O b b l i g h i L Ente aggiudicatario si impegna a rispettare per gli operatori impiegati i contratti collettivi nazionali di lavoro vigente. Nel caso di inottemperanza l A.C., oltre a farne segnalazione all ispettorato del lavoro, ha facoltà di sospendere il pagamento sino al 20% dell importo dovuto in base alla presente convenzione, con riserva di procedere alla relativa liquidazione dopo aver accertato la regolarizzazione delle posizioni assicurative. L Ente non potrà sollevare eccezione alcuna per il ritardato pagamento a seguito della disposta sospensione, né avrà titolo per richiedere alcun risarcimento. Art. 8 V o l o n t a r i a t o L Ente aggiudicatario nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell attività assistenziale. L Ente risponde, a tutti gli effetti dell opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale con l A.C. e senza corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio. Art. 9 Destinatari del servizio e nuovi utenti Il servizio sarà erogato a circa 20 anziani, (non può essere effettuata una stima precisa sul numero dei destinatari poiché le ore e le prestazioni verranno stabilite sul reale bisogno degli utenti). Per accedere al servizio occorrerà inviare una richiesta all'ufficio Servizi Sociali del Comune, corredata da documentazione attestante la situazione anagrafica, sanitaria, familiare, sociale, reddituale. Al fine di stilare una graduatoria degli aventi diritto verrà istituito un'apposito Nucleo di valutazione composto dall'assistente Sociale del Comune, dall'assistente Sociale dell'ausl, dal Medico dell'ausl e da un Rappresentante di Associazione o Ente che nel territorio si occupa della Terza Età. L ammissione al servizio di nuovi casi viene attivata, su relazione tecnica del servizio sociale comunale, dall ufficio competente cui è demandato il compito di valutare i singoli casi, le prestazioni da erogare ed i tempi settimanali di esecuzione dell intervento, con i relativi operatori assegnati. Qualora mutamenti nella situazione personale o nel contesto socio familiare dell utenza lo rendessero necessario, il Comune, d intesa con l Ente Aggiudicatario, può procedere ad una modifica quantitativa e qualificativa delle prestazioni convenute. Ove ciò comporti una maggiore
6 presenza ed impiego di operatori si procederà ad una parallela ridefinizione dei corrispettivi. Art. 10 Obiettivi L'azione Assistenza Domiciliare Anziani consiste nel potenziamento del servizio di cui trattasi già sperimentato nella I^ e II^ Triennalità del Piano di Zona. Con questa azione si tenderà a continuare e consolidare il lavoro già svolto in virtù dell'elevato numero di anziani nel Distretto che necessita di servizi specifici. Verranno particolarmente attenzionati gli anziani senza o con scarso supporto familiare, parzialmente autosufficienti. L'azione si prefigge di : - Garantire il servizio di Assistenza Domiciliare Anziani, destinandolo prevalentemente a soggetti senza supporto familiare, parzialmente autosufficienti, precarie condizioni economiche, ovvero ad anziani con figli residenti fuori dell'isola e a soggetti le cui famiglie per motivi di lavoro o perchè dislocati in contrade lontane, hanno difficoltà nel garantire l'assistenza e la cura di cui necessitano. - Evitare l'emarginazione dell'anziano, favorendo processi di socializzazione tra gli stessi assistiti. - Sostenere la domiciliarità rivalutando il senso di appartenenza dell'isola, evitando allontanamenti per ricoveri in strutture con il conseguente sradicamento del proprio ambiente di vita. Art. 11 Strategia Nel definire il rapporto tra bisogno, obiettivi e diritti sociali collegati all'azione emerge la necessità del potenziamento degli interventi domiciliari a favore degli anziani per diversi motivi tra i quali il numero elevato di anziani nel Distretto, il sostegno alle responsabilità familiari in senso lato, le carenti risorse finanziarie, i costi dei ricoveri fuori dall'isola, la tutela di una fascia debole nel proprio contesto sociale, riconoscendo loro una qualità di vita diversa, non ricorrendo necessariamente a scelte estreme quali potrebbero essere un trasferimento radicale fuori dal proprio habitat. Art. 12 Controllo e valutazione Le misure di controllo adottate in questo progetto sono: Relazione mensile sull'andamento del servizio erogato, redatta dall'assistente Sociale coordinatore dell'azione indirizzata dal servizio sociale comunale; Incontri periodici tra gli operatori coinvolti nel servizio, l'assistente Sociale (dell'azione Rete di Solidarietà ) coordinatore dello stesso e l'assistente Sociale del Comune. Nel corso di tali incontri si discuterà degli obiettivi prefissati e i risultati raggiunti; Somministrazione di questionari di soddisfazione agli anziani.
7 Il Coordinamento di questa azione sarà gestito dall'assistente Sociale dell'azione Rete di Solidarietà. Il servizio è articolato in èquipe domiciliari guidate dall'assistente Sociale coordinatore e supervisionate dall'assistente Sociale del Comune. La comunicazione tra le parti verrà regolarmente effettuata attraverso delle riunioni mensili. In merito alle modalità di accesso al servizio si procederà dopo la pubblicazione di un avviso pubblico, nel quale saranno indicati i requisiti e altresì si collaborerà con il Segretariato Sociale ed il volontariato per la divulgazione mediante dèpliant. Presso l'ufficio di Segretariato Sociale del Comune verranno inoltrate le istanze su apposito modulo entro i termini previsti dal bando pubblico. Sarà effettuata una valutazione sugli obiettivi raggiunti tenendo conto della sperimentazione del questionario di misurazione del grado di soddisfazione degli utenti e dell'attivazione degli altri attori sociali mediante una scheda di rilevazione di presenze dei singoli interessati. Art. 13 Strutture La sede dove le assistenti domiciliari erogheranno il servizio di cui trattasi sarà il domicilio degli assistiti, nonché i circoli ricreativi per diverse attività riguardanti la Terza Età quali momenti di socializzazione, attività ludico-ricreative, ecc. ecc.. Art. 14 Costi A fronte degli obblighi di cui ai precedenti articoli il Comune si impegna ad erogare la somma relativa al servizio svolto nel mese di riferimento e comunque non superiore a quanto previsto nell art. 1. Il pagamento sarà effettuato mensilmente a seguito di emissione di regolare fattura corrispondente al servizio effettivamente reso (ore espletate) da presentare entro il 10 giorno del mese successivo alla prestazione del servizio. Detta somma è quantificata sulla base degli oneri connessi all applicazione del contratto collettivo di lavoro e della normativa vigente in materia di oneri sociali, per gli operatori così come determinati per numero e qualifica al precedente art. 3. La suddetta fattura, firmata dal Legale Rappresentante dell Ente aggiudicatario e vistata dal dirigente dei servizi sociali comunali, dovrà essere corredata dalla relazione mensile predisposta dall Assistente Sociale dell Ente e da dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi contrattuali e previdenziali. Ai fini della liquidazione, inoltre, l Ente dovrà presentare relazione circa l attivazione e l attuazione del progetto migliorativo, specificando le eventuali attività progettuali svolte ed l impiego delle figure professionali in aggiunta alle figure previste dal Comune, scaturente dall offerta. Art. 15 Subappalto E vietato all'ente aggiudicatario di cedere a terzi tutto o in parte, a qualsiasi titolo o sotto qualsiasi forma, il servizio di cui al presente appalto, pena la risoluzione del contratto stesso.
8 Art. 16 Recesso dalla convenzione L A.C. si riserva di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti. Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione e potranno, ove ripetute, dar luogo a risoluzioni del rapporto con segnalazione ai competenti organi di vigilanza. Nel caso di accertare gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze alla controparte. Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l Ente aggiudicatario, l A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia. Art. 17 Validità convenzione La validità della presente convenzione è di 139 settimane dalla data di stipula della stessa e comunque dalla data di effettivo inizio delle attività, comunicata dalla cooperativa aggiudicataria all'amministrazione Appaltante. All'atto della sottoscrizione della predetta convenzione viene presentata la seguente documentazione: - Certificazione di cui alle leggi nn. 1423/56, 575/75, 936/82 e successive modifiche ed integrazioni relative al legale rappresentante ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione; - Decreto Assessoriale d iscrizione all Albo Regionale sez. inabili al n. 984, giusto D.A. n del ; - Certificato di iscrizione alla C.C.I.A. Per attività inerenti a quelle del presente appalto. - Elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio. - DURC (Documento unico di regolarità contributiva). - elenco degli operatori da utilizzare e relativo titolo di studio e/o professionale. Art. 18 Garanzie A garanzia dell esatto assolvimento delle obbligazioni scaturenti dal presente contratto l'ente aggiudicatario presta cauzione, per l intera durata del contratto e per l importo pari al 10% del corrispettivo di cui all articolo 1, costituita in contanti, assegno circolare non trasferibile, oppure sostituita da polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell Amministrazione Art. 19 R i n v i o Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa regolamenti vigenti in materia. rinvio alle disposizioni e
9 Art. 20 Registrazione convenzione Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell Ente aggiudicatario. Art. 20 Foro competente In caso di controversia giudiziale, il foro competente è quello di Marsala Il Responsabile del Servizio Settore IV Dr. Salvatore Belvisi Il Presidente dell Ente aggiudicatario Il Segretario Comunale
10 Commento [Pisciotta1]: Veri ficare congruenza rispetto agli standard di cui ai sopra citata decreti presidenziali - -
11 - - - Commento [Pisciotta2]: Trat tasi dell assistente sociale comunale. Più genericamente si può dire sotto la direzione del Responsabile di Servizio
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