LA GIUNTA COMUNALE. VISTO il Codice della Strada; VISTO il D.Lgs. 267/00;

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1 dell OGGETTO: Approvazione Regolamento sul divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche durante attività lavorative riguardante tutte le categorie di lavoratori.- LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO che l art. 15 della Legge , n.125 dice: comma 1) Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l incolumità o la salute dei terzi, individuate con apposito decreto, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. comma 2) Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolici metrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente o dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali. comma 4) chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da Lire 1 milione (. 516,46) a Lire 5 milioni ( 2.582,28). RICHIAMATO il provvedimento 16 marzo 2006, rep. 2540, della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all Intesa Conferenza Stato Regioni, di pari data, ed il suo allegato, il quale elenca le attività che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l incolumità o la salute dei terzi, per le quali si fa divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell art. 15 della Legge , n. 125; DATO ATTO CHE si rende opportuno prevedere un atto interno all ente che regolamenti il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche durante l attività lavorativa, riguardante tutte le categorie di lavoratori; PRESO ATTO del testo della bozza di regolamento allegato A al presente atto e delle procedure operative per l applicazione del regolamento allegato B; VISTO il D.Lgs. 81/2008 del 09 aprile 2008 ed in particolare l art. 25 Obblighi del Medico Competente e l art. 41 Sorveglianza Sanitaria ; VISTO il Codice della Strada; VISTO il D.Lgs. 267/00; VISTO il parere reso per iscritto sul modulo allegato al presente verbale, ai sensi dell art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente di Area attestante la regolarità tecnica; CON VOTI favorevoli unanimi e palesi DELIBERA

2 1. Di approvare il Regolamento sul divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche durante le attività lavorative, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A); 2. Di approvare le Procedure Operative per l Applicazione del Regolamento (Allegato B); 3. Di incaricare i Responsabili di Area di mettere a conoscenza del Regolamento il personale per l area di competenza; 4. Di prendere atto della bozza di informativa allegata al presente atto, che sarà: Consegnata a tutto il personale attualmente assunto presso l Ente; Consegnato a tutti i futuri nuovi assunti al momento della sottoscrizione del contratto; Riconsegnata periodicamente al personale in carico. Con separata votazione favorevole unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del terzo comma dell art. 134 comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000. *%*%* PARERI EX ART. 49 c. 1 T.U.E.L N. 267 Regolarità Tecnica: Regolarità contabile in quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente: FAVOREVOLE CONTRARIO FAVOREVOLE CONTRARIO Chies d Alpago, lì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO p.i.e. Luigi PEDOL Chies d Alpago, lì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO *%*%*

3 Allegato A alla deliberazione di Giunta comunale n. 21 dell COMUNE DI CHIES D ALPAGO Provincia di Belluno Anno 2013 REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI ASSUNZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE DURANTE ATTIVITA LAVORATIVE, RIGUARDANTE TUTTE LE CATEGORIE DI LAVORATORI

4 REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI ASSUNZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE DURANTE ATTIVITA LAVORATIVE, RIGUARDANTE TUTTE LE CATEGORIE DI LAVORATORI Articolo 1 È vietato introdurre, assumere e somministrare bevande alcoliche durante l orario lavorativo e nelle ore immediatamente precedenti l attività lavorativa a tutte le categorie di lavoratori. È fatto assoluto divieto presentarsi sul posto di lavoro sotto l effetto dell alcol ed è considerato non idoneo allo svolgimento della propria mansione chiunque risulti positivo durante l orario di lavoro ad un controllo strumentale e non strumentale Articolo 2 I lavoratori che svolgono attività inserite nell elenco dell Intesa Stato-Regioni del 16/03/2006 rep. n. 2540, allegata al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A) possono essere sottoposti a controlli alcolimetrici da parte del medico competente o dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali. Articolo 3 Per i lavoratori che svolgono attività inserite nell elenco dell Intesa Stato-Regioni del 16/03/2006 rep. n che contravvengono a quanto disposto dall art. 1 è prevista una sanzione amministrativa da. 516,00 a ,00. In caso di introduzione di bevande alcoliche, le stesse saranno immediatamente confiscate e restituite al termine dell orario di lavoro. Seguirà la contestazione disciplinare secondo quanto previsto dal CCNL. Articolo 4 Il preposto che rilevi segni di mancanza di rispetto di quanto stabilito dall art. 1 deve portarne a conoscenza la Direzione che provvederà a chiedere l intervento del medico competente, o dei medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali per gli accertamenti del caso, in attesa dei quali il dipendente o collaboratore interessato verrà sospeso dal servizio al fine di tutelare la salute e la sicurezza propria, dei colleghi e dei pazienti. L azienda ha il diritto di chiedere ed eseguire gli accertamenti di cui al comma precedente ed il dipendente o collaboratore ha il dovere di sottoporvisi.

5 In caso di consumo di bevande alcoliche, il lavoratore verrà immediatamente sospeso dallo svolgimento della propria mansione e inviato/accompagnato al proprio domicilio al fine di impedire possibili rischi per la sicurezza e la salute propria e dei colleghi. Seguirà la contestazione disciplinare secondo quanto previsto dal CCNL.

6 Allegato B alla deliberazione di Giunta comunale n. 21 dell PROCEDURE OPERATIVE PER L APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 1) Segnalazione di introduzione di bevande alcoliche Segnalazione al responsabile 2) Segnalazione di consumo Segnalazione al responsabile e al medico competente che valuterà se procedere con controlli alcolimetri casuali ed esami clinici 3) Segnalazione di ragionevole dubbio Qualora durante lo svolgimento dell attività lavorativa o a fronte di un incidente vi sia il ragionevole dubbio che il lavoratore sia in condizioni fisiche e psichiche atte a pregiudicare la sicurezza sua o di terzi, il preposto e il dirigente di sicurezza sono tenuti a richiedere l intervento del medico competente. - Il medico competente provvede a sottoporre il lavoratore a visita medica anticipata ed ad eventuale controllo alcolimetrico mediante apposito etilometro. Qualora il lavoratore si rifiuti di sottoporsi al controllo, lo stesso verrà immediatamente sospeso dall attività ad elevato rischio infortunistico ed invitato a specifica visita di idoneità dal medico del lavoro. - Sulla base degli esiti derivanti dalla verifica mediante etilometro, si opererà come di seguito: Negatività del controllo alcolimetrico: il lavoratore potrà riprendere lo svolgimento dell attività, salvo che il medico evidenzi stati patologici diversi che rendano in ogni caso inidoneo temporaneamente il lavoratore ai fini della sicurezza alla prosecuzione dell attività. In tale ultimo caso il medico provvederà ad inviare il lavoratore presso il suo domicilio. Positività del controllo alcolimetrico: il medico, accertato che lo stato di salute del lavoratore non è tale da consentire la prosecuzione dell attività lavorativa, provvederà ad inviarlo al proprio domicilio. Qualora il suo stato di salute pregiudichi la sua o altrui sicurezza nel tragitto verso casa, il lavoratore verrà trattenuto presso l infermeria per un periodo sufficiente a garantirne la sicurezza anche attraverso ulteriori controlli alcolimetrici prima delle dimissioni. - Fatte salve le azioni immediate di cui al punto precedente, il lavoratore risultato positivo al test alcolimetrico mediante etilometro dovrà: a) Sottoporsi a visita medica periodica anticipata da parte del medico del lavoro nell ambito della quale si provvederà ad eventuale controllo di abuso di alcool anche mediante prelievo del sangue per la determinazione sieroematica dell alcolemia. b) Sino al ricevimento degli esiti di laboratorio, ed in via precauzionale, il lavoratore non potrà essere adibito alle mansioni a rischio individuate dalla valutazione dei rischi. 4) Segnalazione di stati acuti di ubriachezza Se il lavoratore è in evidente stato di ubriachezza: il preposto e il dirigente di sicurezza sono tenuti a richiedere l intervento del medico competente. - Il medico competente provvede a sottoporre il lavoratore a visita medica anticipata ed ad eventuale controllo alcolimetrico mediante apposito etilometro. Qualora il lavoratore si rifiuti di sottoporsi al controllo, lo stesso verrà immediatamente sospeso dall attività ad elevato rischio infortunistico ed invitato a specifica visita di idoneità dal medico del lavoro.

7 - Sulla base degli esiti derivanti dalla verifica mediante etilometro, si opererà come di seguito: Negatività del controllo alcolimetrico: il lavoratore potrà riprendere lo svolgimento dell attività, salvo che il medico evidenzi stati patologici diversi che rendano in ogni caso inidoneo temporaneamente il lavoratore ai fini della sicurezza alla prosecuzione dell attività. In tale ultimo caso il medico provvederà ad inviare il lavoratore presso il suo domicilio. Positività del controllo alcolimetrico: il medico, accertato che lo stato di salute del lavoratore non è tale da consentire la prosecuzione dell attività lavorativa, provvederà ad inviarlo al proprio domicilio. Qualora il suo stato di salute pregiudichi la sua o altrui sicurezza nel tragitto verso casa, il lavoratore verrà trattenuto presso l infermeria per un periodo sufficiente a garantirne la sicurezza anche attraverso ulteriori controlli alcolimetrici prima delle dimissioni. 5) Segnalazione di lavoratori con problemi cronici di abuso di alcol Il medico competente procederà a controlli per valutare l abuso cronico di alcol attraverso analisi clinica mediante visita medica, questionari di screening ed esami ematochimici. Il medico competente valuterà la necessità di un trattamento e l invio al Servizio di Alcologia e/o Sert del territorio.

8 Protocollo n. Chies d Alpago, Alla cortese attenzione Dei/delle Dipendenti OGGETTO: Divieto di introdurre, assumere e somministrare bevande alcoliche e sostanze stupefacenti nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e L. 125/01). In osservanza alla Normativa vigente, in particolare: Ai sensi dell art. 15 della Legge 30 marzo 2001, n. 125; Al provvedimento 16 marzo 2006, rep. 2540, della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Al D.lgs. n. 81 del 09/04/2008; All allegato del Provvedimento del 16/03/2006 Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano Attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l incolumità o la salute dei terzi; Al Codice della Strada; Al CCNL Enti Locali; Al Codice Disciplinare Dipendenti Enti Locali; Alla Delibera di Giunta n. 21 dell si fa obbligo a tutto il Personale, in particolare se alla guida di mezzi dell Ente, al totale divieto di assunzione di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti durante l orario lavorativo, nella pausa pranzo, nonché in tempi e nelle quantità che nell approssimarsi dell inizio dell orario lavorativo possano essere a pregiudizio dello stesso, ossia anche prima dell inizio del servizio, per le conseguenze che ciò potrebbe comportare sul successivo svolgimento del servizio stesso. Sono evidenti le implicazioni di quanto disposto, non solo nell interesse dei terzi che potrebbero subire delle conseguenze dannose dal mancato rispetto del divieto, ma anche nell interesse della salute del lavoratore stesso. In caso di mancato rispetto di quanto sopra richiamato, verranno posti in essere i provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL Enti Locali Si ricorda che è politica dell Ente tutelare la salute dei lavoratori e delle persona che sono esposte al nostro operato, ci auguriamo che il dispositivo della presente comunicazione venga rispettato a fatto rispettare con scrupolo. Augurando a tutti un buon lavoro si porgono cordiali saluti. IL SINDACO Dott.sa Loredana BARATTIN

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