REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSI
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- Oreste Rocco
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1 Azienda Sanitaria Locale n.5 di Oristano REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSI
2 articolo 1 Istituzione 1. L'Ufficio Legale e Contenziosi è una Struttura Semplice istituita con deliberazione n. 26 del L'Ufficio Legale e Contenziosi, con deliberazione n.781 del , è collocato in posizione autonoma all'interno della Tecnostruttura dell'asl n. 5 di Oristano, in collegamento funzionale diretto con l'organo Direzionale Aziendale. 3. L'Ufficio Legale e Contenziosi è munito di autonoma organizzazione e non vi è alcun rapporto di subordinazione, né di gerarchia funzionale con i Dirigenti e i Dipendenti dell'ente in adempimento di quanto disposto dal R.D.L. n.1578/ La sede dell'ufficio Legale e Contenziosi è ubicata in locali appositamente individuati all'interno della sede legale dell'azienda Sanitaria in Oristano Via Carducci n.35. Articolo 2 Attività dell'ufficio 1. L'Ufficio Legale e Contenziosi presta la propria attività in favore dell'azienda Sanitaria Locale n.5 di Oristano nella gestione dei procedimenti relativi al contenzioso legale, rappresentando, patrocinando e assistendo in giudizio l'amministrazione nelle controversie civili, penali (per la costituzione di parte civile dell'ente), amministrative e tributarie, tanto nelle cause attive che in quelle passive. 2. L'Ufficio Legale e Contenziosi cura altresì la gestione delle controversie stragiudiziali in sede di conciliazione, mediazione e degli arbitrati, nonché la gestione del contenzioso collegato a rapporti di lavoro. 3. L'Ufficio Legale e Contenziosi si domicilia presso la sede legale dell'asl n. 5 di Oristano in relazione ai giudizi pendenti negli Uffici Giudiziari rientranti nel circondario del Tribunale di Oristano, qualora la controversia dovesse pendere nanti altri uffici giudiziari, posti in diversi Distretti e Circondari, il Dirigente Avvocato autorizza l'elezione di domicilio presso altri studi legali. 4. Oltre all'attività giudiziale, L'Ufficio Legale e Contenziosi svolge attività di consulenza legale e medico legale, anche con la formulazione di pareri, agli organi direzionali. 5. Ulteriori attività di consulenza legale e medico legale, con formulazione di pareri, potrà essere svolta dall'ufficio Legale e Contenziosi in favore delle strutture dell'asl n. 5 di Oristano qualora la richiesta avvenga attraverso il tramite del Direttore Generale. 6. Su formale richiesta della Direzione Generale dell'azienda, l'ufficio Legale e Contenziosi: - predispone transazioni giudiziali o stragiudiziali, d'intesa e con la collaborazione dei Servizi
3 interessati, o esprime pareri sugli atti di transazione; - suggerisce l'adozione di provvedimenti o fornisce il testo di risposte concernenti reclami, esposti, diffide o altri fatti che possano determinare l'insorgere di una lite; - recupera, su formale richiesta degli organi direzionali competenti che, a tale fine, devono fornire tutta l'adeguata documentazione, i crediti vantati dall'azienda. 7. L'Ufficio Legale e Contenziosi provvede alla tenuta e archiviazione dei fascicoli del contenzioso. Articolo 3 Rapporti con i Servizi 1. I singoli Servizi sono tenuti a fornire all'ufficio Legale e Contenziosi, nei tempi da esso indicati, tutti i documenti, i chiarimenti, le notizie e quant'altro necessario per l'adempimento dei suoi compiti ivi compresa la costituzione in giudizio; in difetto, l'inadempienza verrà contestualmente segnalata al Dirigente del Servizio e alla Direzione Generale. Articolo 4 Avvocati del libero foro 1. La Direzione Generale può deliberare di associare al legale interno, attraverso mandato congiunto, uno o più legali esterni, oppure di affidare, in via esclusiva, il mandato ad litem ad uno o più legali del libero foro specialisti nel settore o docenti universitari nei casi si presenti inopportuna e/o incompatibile la difesa da parte degli Avvocati interni ovvero se ne manifesti l'esigenza a causa del carico di lavoro affidato ad ognuno di essi. Articolo 5 Atti sottratti all'accesso 1. Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della Legge n. 15 in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza dei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti: - pareri resi in merito a liti potenziali o in atto; - atti defensionali e relative consulenze tecniche sia interne che esterne all'azienda; - tutta la corrispondenza relativa agli affari di cui ai precedenti punti. 2. Per quanto non espressamente previsto dal comma precedente si rimanda alla legislazione vigente in materia e agli strumenti normativi propri dell'azienda.
4 Articolo 6 Composizione dell'ufficio Legale e Contenziosi 1. Dell'Ufficio Legale e Contenziosi fanno parte un Dirigente Avvocato iscritto nell'elenco speciale ai sensi dell'art. 3 comma 4 del R.D.L n.1578 annesso all'albo degli Avvocati di Oristano, con oneri finanziari a carico dell'azienda; uno o più dipendenti inquadrati nella categoria D in possesso del titolo di Avvocato e con possibilità di iscrizione nell'elenco speciale ai sensi dell'art. 3 comma 4 del R.D.L n.1578 annesso all'albo degli Avvocati di Oristano, con oneri finanziari a carico dell'azienda; altro personale di supporto amministrativo; tutti assegnati all'ufficio Legale e Contenziosi con provvedimento formale della Direzione Generale. Articolo 7 Funzioni di direzione 1. Alla Direzione dell'ufficio Legale e Contenziosi è assegnato, con provvedimento deliberativo del Direttore Generale n.1076 del , un Dirigente Avvocato, dipendente a tempo indeterminato dell'azienda medesima. 2. Il Dirigente Avvocato sovraintende : - alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi; - all'organizzazione del servizio, dando le opportune disposizioni e istruzioni generali e particolari; - assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'ufficio, promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggiore rilievo; - rende il parere al Direttore Generale, sentiti i servizi interessati, in merito all'instaurazione di liti attive e passive, nonché sugli atti di transazione e sulle rinunce nei contenziosi avviati; - provvede direttamente alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate alla struttura; Articolo 8 Pratica professionale 1. Presso l'ufficio Legale e Contenziosi può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di Avvocato. 2. La pratica non da alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'asl n.5 di Oristano, né alcun diritto all'assunzione alle dipendenze della medesima, né oneri economici diretti o indiretti e non può durare oltre il tempo richiesto per essere ammessi agli esami di Stato. 3. Per poter accedere all'esercizio della pratica forense presso l'ufficio Legale e Contenziosi occorre presentare istanza entro e non oltre la data del 30 Settembre di ogni anno, indirizzata al Dirigente Avvocato.
5 4. I praticanti Avvocati vengono scelti dall'avvocato Dirigente. 5. Il praticantato è subordinato alla presentazione da parte degli interessati di apposita dichiarazione dalla quale risulti che il tipo di collaborazione che andrà a prestare non comporta l'instaurazione di rapporto di lavoro di qualunque natura e neppure oneri economici diretti o indiretti. Articolo 9 Interruzione del rapporto di praticantato 1. Il Dirigente Avvocato, in qualsiasi momento, in caso di attività del praticante contraria al decoro e agli interessi dell'amministrazione ovvero per esigenze dovute a motivi di riorganizzazione degli uffici, ha facoltà di interrompere il rapporto di praticantato. Articolo 10 Compensi professionali 1. Al Dirigente Avvocato del Ruolo professionale spettano, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n.90 convertito in legge, con modifiche, dalla L , n.114 e tenuto anche conto del principio di cui all'articolo 23 della legge 247/2012 che riconosce agli avvocati pubblici un trattamento economico adeguato alla funzione professionalmente svolta, le competenze professionali dovuti per la sua attività professionale nei casi di: - sentenze favorevoli con recupero delle spese legali a carico delle controparti; - in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole all'amministrazione. 2. Per sentenze favorevoli si intendono quelle ove le domande ed eccezioni dell'ente siano state totalmente accolte. Vengono equiparate alle sentenze le transazioni concordate in corso di causa, favorevoli all'azienda, con rinuncia a qualunque azione della controparte. 3. Per sentenze devono intendersi tutti i provvedimenti giudiziali comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione) a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque autorità investita di poteri decisori (giudice civile, penale, amministrativo, giudici speciali, collegi arbitrali, Presidente della Repubblica) idonei a definire la controversia, in via provvisoria o definitiva. 4. Sono considerate favorevoli anche le sentenze che, pur non pronunciando sul merito della controversia e sulle competenze di giudizio, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'amministrazione (sentenze che dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, la nullità o irricevibilità del ricorso, rinuncia al ricorso o gli atti del giudizio, sentenze di perenzione, cessazione della materia del contendere, mancata comparizione delle parti all'udienza per definizione stragiudiziale della causa).
6 6. I compensi spettano anche per la partecipazione agli incontri di mediazione, nei casi in cui sia obbligatoria la presenza del legale secondo il regolamento dell'organismo di mediazione. Articolo 11 Corresponsione e ripartizione dei compensi professionali 1. Dalle somme per i compensi professionali a qualunque titolo riconosciute sono detratte le spese generali di funzionamento sostenute dall'asl n.5 di Oristano che vengono forfettariamente computate nella misura del 5 % delle competenze professionali. All'Avvocato viene, pertanto, riconosciuta una quota sui compensi (diritti, onorari e spese forfettarie) da corrispondere in misura pari al 95% al lordo degli oneri riflessi. 2. I compensi saranno corrisposti all'avvocato dopo l'avvenuta acquisizione delle relative somme nel bilancio dell'azienda. Articolo 12 Spese compensate 1. Sono dovute al Dirigente Avvocato le competenze professionali in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese così come previsto dal comma 6, articolo 9, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n.90 convertito in legge, con modifiche, dalla L , n.114, secondo le tariffe professionali vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento ed alle eventuali successive modificazioni che verranno adottate con futuri provvedimenti e nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio appositamente previsto dall'amministrazione. 2. Nel caso di pronunciata compensazione integrale delle spese di cui al precedente comma il Dirigente Avvocato, in relazione all'attività professionale effettivamente compiuta e documentata redige una nota spese pro forma comprensiva dei compensi professionali con applicazione dei valori medi delle tariffe professionali vigenti ridotti del 50%, al netto della trattenuta del 5% di competenza aziendale di cui al precedente articolo In applicazione del comma 7, articolo 9, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n.90 convertito in legge, con modifiche, dalla L , n.114, i compensi professionali di cui al comma 1 e al comma 5 del suddetto articolo sono corrisposti in modo da attribuire al Dirigente Avvocato una somma comunque non superiore al suo trattamento economico complessivo annuo. Articolo 13 Criteri di riparto dei compensi professionali 1. A mente del comma 5, articolo 9, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n.90 convertito in legge, con modifiche, dalla L , n.114, i compensi professionali comunque dovuti sono riconosciuti al Dirigente Avvocato assegnatario del contenzioso, sulla base al suo rendimento
7 individuale nella gestione della causa, determinabile in relazione alla: a) partecipazione alla redazione degli atti processuali ed a tutta l'attività istruttoria, giudiziale e stragiudiziale, ivi compresi gli adempimenti relativi ai procedimenti di mediazione; b) puntualità e tempestività negli adempimenti giudiziali e stragiudiziali; c) costante ed assidua presenza giornaliera in servizio. Articolo 14 Procedimento di liquidazione 1. Il procedimento di liquidazione si articola nelle seguenti fasi: a) in caso di compensi professionali dovuti a seguito di sentenze favorevoli, anche non definitive, con recupero delle spese legali a carico delle controparti, comunicazione da parte del Dirigente Avvocato al Servizio Bilancio dell'esito favorevole della lite con trasmissione del provvedimento nel quale vengono specificate le somme spettanti quali compensi professionali e contestuale indicazione delle somme da incassare a tale titolo; b) nel caso di pronunciata compensazione integrale delle spese, comunicazione da parte del Dirigente Avvocato al Servizio Bilancio dell'esito favorevole della lite con trasmissione del relativo provvedimento accompagnato dalla notula analitica, firmata dal Dirigente Avvocato costituito in giudizio, delle competenze professionali redatta in conformità ai criteri stabiliti nel presente regolamento; c) adozione, a cura del Responsabile del Servizio Bilancio, della determinazione di spesa per il pagamento in favore del Dirigente avvocato delle competenze professionali di cui al presente regolamento; d) trasmissione della determinazione di spesa al Servizio del Personale per la contabilizzazione in busta paga dei compensi professionali. 2. I compensi di spettanza del Dirigente Avvocato devono essere corrisposti non oltre il mese successivo a quello dell'avvenuta comunicazione dell'esito favorevole della lite.
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