GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

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1 GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 1. PREMESSA CAPITOLATO TECNICO Il presente Capitolato Tecnico descrive le condizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento delle attività funzionali alla fornitura di energia elettrica di cui all art. 3, a favore delle SOCIETA GESTIONE MERCATO S.c.p.A. 2. DEFINIZIONI Nell ambito del presente capitolato si applicano le seguenti definizioni: a) AEEG: l Autorità per l energia elettrica e il gas di cui alla Legge 14 novembre 1995, n.481. con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell energia elettrica e del gas. b) Capitolato Tecnico: presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati. c) Data di attivazione della fornitura: data d inizio di erogazione dell energia elettrica coincidente, salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del secondo mese solare successivo alla ricezione dell Ordinativo di Fornitura nel caso in cui l Ordinativo giunga al domicilio del Fornitore. d) Periodo contrattuale di fornitura: periodo intercorrente fra la Data di Attivazione della fornitura e le ore del 31/12/2014. e) Fasce orarie: suddivisione delle ore secondo la Tabella 6 del TIV (Testo Integrato Vendita). f) SGM: SOCIETA GESTIONE MERCATO definito anche Cliente. g) Fornitore: l impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese, risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto. h) Misura dell energia elettrica: attività di misura finalizzata all ottenimento di misure dell energia elettrica e della potenza, attiva e reattiva. i) Misuratore di energia elettrica: dispositivo funzionale alla misura dell energia elettrica, destinato a misurare l energia elettrica e la potenza attiva, ed eventualmente reattiva, mediante integrazione della potenza rispetto al tempo, sigillato dagli Uffici Tecnici di Finanza. j) Misuratore elettronico relativo a Punti di Prelievo in bassa tensione: misuratore dell energia elettrica avente i requisiti minimi di cui alla deliberazione dell AEEG n. 292/06. k) Misuratore orario: misuratore dell energia elettrica differenziata per orario secondo quanto specificato dal comma 36.2 dell Allegato A alla deliberazione dell AEEG n. 5/04. l) Misuratore integratore: misuratore idoneo esclusivamente alla rilevazione e alla registrazione dell'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di immissione e di prelievo non differenziata per periodo temporale.

2 m) Punto di Prelievo: è il singolo punto di confine tra l impianto del Distributore e gli impianti della Società Gestione Mercato in cui l energia elettrica viene consegnata, identificato in maniera univoca da un codice POD (Point of Delivery) e/o da un Numero Presa e dall anagrafica richiesta nell Ordinativo di Fornitura e nei relativi allegati. n) Quantitativo massimo: il quantitativo complessivo di energia elettrica, distinto per tipologia d uso e livello di tensione, che il Fornitore è tenuto ad erogare sul punto di prelievo. o) Perdite di rete: (c.d. perdite di rete standard) sono i fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti con l obbligo di connessione di terzi così come definite nella colonna (A) della Tabella 4 del TIS. p) Volume energetico presunto: stima del quantitativo energetico prelevato dal Cliente nell arco del periodo di fornitura, espresso in kwh, così come specificato nell Ordinativo di Fornitura. q) TIT (Testo Integrato Trasmissione, Distribuzione e Misura dell energia elettrica): è l Allegato A alla deliberazione AEEG n. 199/11 e s.m.i. Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita periodo di regolazione r) TIC (Testo Integrato Connessione): è l Allegato B alla deliberazione AEEG n. 348/07 e s.m.i. recante Condizioni economiche per l erogazione del servizio di connessione. s) TIV (Testo Integrato Vendita): è l Allegato A alla deliberazione AEEG n. 156/07 e s.m.i. Testo Integrato delle disposizioni dell Autorità per l energia elettrica e il gas per l erogazione dei servizi di vendita dell energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07. t) TIS (Testo Integrato regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento): è l'allegato A alla deliberazione AEEG n. ARG/elt 107/09 e s.m.i. "Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla deliberazione n. 111/06). u) CSD (Condizioni Servizio Dispacciamento): è l'allegato A della deliberazione AEEG n.111/06 e s.m.i. Condizioni per l erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell energia elettrica sul territorio nazionale e per l approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79. v) Distributore locale: esercente del servizio di distribuzione, concessionario ai sensi dell articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell energia elettrica sulle reti di distribuzione. w) Terna: è la società Terna Rete elettrica nazionale S.p.A., di cui al DPCM 11 maggio 2004 che possiede e gestisce la rete di trasmissione nazionale. 3. OGGETTO DELLA CONVENZIONE E IMPORTO DELL APPALTO Il presente appalto ha per oggetto la stipula di una Convenzione per la fornitura di energia elettrica a favore della Società Gestione Mercato S.c.p.A..

3 Tale fornitura è composta da 2 cluster: A) Utenze in media tensione Altri usi (MT) per un quantitativo storico annuale di prelievo pari a 3.350,78 MWh B) Utenze in bassa tensione Altri usi (BT) per un quantitativo storico annuale di prelievo pari a MWh Nell allegato 1 vengono riportati una sintesi dei dati di consumo divisi per mese, i dati di tensione dei Punti di Prelievo ed il relativo codice POD. Si sottolinea che tale sintesi costituisce una mera indicazione basata su dati storici. Tali quantitativi non sono vincolanti per SGM, che non risponderà nei confronti dell Aggiudicatario in caso di emissione di Ordinativi di Fornitura inferiori o superiori a detti quantitativi, costituendo i medesimi solo un limite di accettazione degli Ordinativi stessi da parte del Fornitore. L importo complessivo presunto e non garantito dell appalto, escluso IVA, ed al lordo di tutte le componenti del prezzo finale è stimato in circa ,40. Importo della fornitura a base di gara, escluso IVA, e al netto di tutte le componenti del prezzo finale (accise, imposte, ecc.) ,20. I prezzi della fornitura a base di gara divisi nelle fasce orarie F1, F2 e F3 sono: o F1: /MWh o F2: /MWh o F3: /MWh Oneri per la sicurezza scaturenti dal DUVRI pari a zero trattandosi di una mera fornitura. 4. DURATA DELLA CONVENZIONE La durata della convenzione è di mesi 24 e decorre il primo giorno del secondo mese solare successivo alla ricezione dell Ordinativo di Fornitura senza possibilità di tacito rinnovo. 5. PREZZI DELLA FORNITURA I prezzi di fornitura saranno divisi nelle fasce orarie F1, F2 e F3 come previsto dalla Tabella 6 del TIV. I prezzi offerti saranno al netto delle perdite, in bassa o media tensione, ai sensi della delibera AEEG 05/04 (i prezzi non comprendono le perdite convenzionali di rete che andranno perciò aggiunte in fattura). I prezzi offerti dovranno essere indicati in /MWh, specificato fino alla terza cifra decimale.

4 Le seguenti voci di costo dovranno essere contenute nel prezzo di offerta: oneri su emissioni di CO 2 come previsto dalla direttiva 2003/87/CE e successive modificazioni e/o integrazioni. Nessun addebito sarà posto a carico di SGM per questa voce; oneri di bilanciamento; nessun addebito sarà posto a carico di SGM a causa di scostamenti orari tra consumo previsionale e consumo effettivo dei Punti di Prelievo; oneri di scambio. Lo scambio di energia, di cui al Titolo 2 dell Allegato A della Delibera AEEG n. 48/04 e successive modificazioni, compresa la trasmissione dei dati alle Autorità competenti, risulta a carico del Fornitore e pertanto non comporta costi od oneri per il cliente; onere di sbilanciamento così come definito dall art. 40 della delibera AEEG 111/06 e s.m.i., per il quale SGM non sosterrà alcun costo aggiuntivo; componente tariffaria UC1 (perequazione dei costi di acquisto dell energia del mercato vincolato), propria del mercato di maggior tutela, che, in nessun modo, dovrà essere fatturata; oneri conseguenti all applicazione del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 art. 11 così come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 art. 4 (cosiddetti oneri per Certificati Verdi). Gli oneri di cui agli art.41, 42 e 43 della AEEG 111/06; corrispettivo PPE (prezzo perequazione energia) previsto dal TIV - Testo integrato vendita Delibera AEEG n. 156/07 e s.m.i., a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dall 1 gennaio Oltre ai prezzi dell energia saranno applicati: le perdite di rete, calcolate sulla base del TIS di cui all art. 2, del presente Capitolato; i corrispettivi relativi al dispacciamento per punti di prelievo, secondo quanto vigente sul mercato libero in base alla Del. 111/06 dell AEEG e s.m.i (ad eccezione degli oneri di cui agli articoli 40, 41 e 43 dell All. A della medesima delibera); qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione, potranno essere soggetti ad acconto, purché conguagliati al primi ciclo di fatturazione utile, assumendo per essi un onere unitario ( /MWh) non superiore all ultimo valore consuntivato da Terna; gli oneri relativi al servizio di trasmissione, distribuzione e di misura secondo quanto stabilito dal TIT, e gli oneri di sistema (a titolo esemplificativo, componenti tariffarie A, UC, MCT) vigenti sul solo mercato libero, come stabilite trimestralmente dall Autorità per l Energia Elettrica e il Gas; le imposte e le addizionali previste dalla normativa vigente; altro onere o componente di prezzo, a qualunque titolo, introdotto successivamente alla data di inizio della fornitura, purché espressamente riguardanti il mercato libero. Il cliente, all atto dell Ordinativo di Fornitura, s impegna al rilascio in favore del Fornitore dei diritti per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di energia elettrica di cui all art 3, comma 12 del D.Lgs. 79/99 CIP6 e di capacità di interconnessione con l estero che le Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata dei singoli contratti di fornitura;

5 questo, con riferimento alle sole assegnazioni riconducibili alle somministrazioni oggetto dei singoli contratti di fornitura. SGM s impegna altresì a cedere, senza onere aggiunto, al Fornitore, su richiesta di quest ultimo ed in conformità alla normativa valida pro tempore, eventuali diritti su strumenti di copertura contro il rischio volatilità del corrispettivo di utilizzo di capacità di trasporto (CCC) che le Autorità competenti dovessero allocare ai clienti finali. Il detto rilascio avverrà a condizione che il Fornitore predisponga tutti gli atti necessari alla partecipazione delle sopra indicate procedure di assegnazione e sulla base dei consumi dei Punti di Prelievo dichiarati da SGM ed in conformità ai criteri ed alle prescrizioni che Terna e le suddette Autorità adotteranno. Il valore dell eventuale assegnazione dei diritti d importazione e dei diritti di cui all art 3, comma 12 del D.Lgs. 79/99 - CIP 6, è da intendersi incluso nei corrispettivo della fornitura di cui al punto precedente. 6. CONDIZIONI DELLA FORNITURA Per effetto di detti Ordinativi, il Fornitore sarà obbligato a dar seguito alla fornitura richiesta per tutto il Periodo contrattuale di fornitura. Resta inteso che, nel caso in cui il quantitativo totale effettivo assorbito a consuntivo fosse inferiore o superiore al Volume energetico presunto indicato nell Ordinativo, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore. Nel caso in cui, all atto dell invio dell Ordinativo di Fornitura, i punti di prelievo in esso indicati siano soggetti ad un acquisto energetico nell ambito del regime di salvaguardia o di quello di maggior tutela di cui al TIV, sarà cura del Fornitore attivarsi per gestire lo switching di fornitura. Nel caso invece in cui, all atto dell invio dell Ordinativo di Fornitura, i punti di prelievo in esso indicati siano già soggetti ad una fornitura nell ambito del mercato libero, sarà compito del Fornitore prestare supporto per il passaggio dal contratto precedente a quello derivante dalla Convenzione (switching). Qualora alla Data di Attivazione della fornitura, per cause non imputabili al Fornitore, il Cliente non abbia ottenuto lo svincolo - disdetta o recesso - dal precedente contratto di fornitura di energia elettrica, il relativo Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente per iscritto via fax il Cliente ed assistendolo, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura. Qualora il Fornitore venga a conoscenza che, per cause imputabili ad SGM, a forza maggiore o a caso fortuito oppure per cause imputabili al Distributore locale, verrà disattesa la Data di Attivazione indicata nell Ordinativo di fornitura, il Fornitore s impegna a darne tempestiva comunicazione ad SGM per iscritto via fax. Una volta che sia possibile dare esecuzione all Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà iniziare l erogazione di energia elettrica dalla Data di Attivazione della fornitura, pena l applicazione delle penali di cui al successivo art. 11 per ogni giorno di ritardo. Gli Ordinativi di Fornitura emessi da SGM dovranno essere riferiti unicamente agli approvvigionamenti dei Punti di Prelievo; qualora nell Ordinativo di Fornitura non siano indicati i

6 Punti di Prelievo da approvvigionare, il Fornitore non dovrà accettare l Ordinativo di Fornitura non conforme e dovrà darne immediata comunicazione scritta, trasmessa anche via fax. Il Fornitore, in conformità alla normativa vigente, s impegna a stipulare, per conto del cliente, i contratti necessari all attivazione del servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell energia elettrica con i competenti esercenti. Gli oneri derivanti dai suddetti contratti saranno fatturati dal Fornitore a carico del cliente secondo quanto stabilito nel precedente Articolo. SGM non è tenuta a fornire il profilo orario degli impegni di potenza. Il Fornitore si impegna ad adeguare gli impegni di prelievo ai fini della miglior regolazione economica dello sbilanciamento, in base ai meccanismi e ai tempi previsti dalla normativa in vigore pro tempore, addossandosi comunque eventuali oneri conseguenti a sbilanciamenti eccedenti la soglia massima di tolleranza prevista dall AEEG. La fornitura dovrà essere gestita nel rispetto della normativa vigente. Ogni eventuale nuova utenza dovrà essere inserita tra quelle servite dall aggiudicatario alle stesse condizioni previste dal contratto d appalto. 7. GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA Le fasce orarie F1, F2 ed F3, come definite al precedente art. 2, potranno variare in corso di fornitura solo in conformità con eventuali modifiche introdotte dall AEEG. Ai fini della determinazione dei prelievi di potenza e di energia, si rimanda al TIT. Il Distributore operante su ciascun sito di prelievo è responsabile della misura sia dell energia sia della potenza consegnate. I consumi saranno misurati nelle modalità e con le tempistiche definite dal Distributore stesso nel rispetto delle regole fissate dall AEEG. La qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell energia elettrica è disciplinata dalla Del.333/07 dell AEEG e s.m.i. I parametri di qualità tecnica, per quanto attiene alla tensione e alla frequenza, sono garantiti dal Distributore nel rispetto delle regole fissate dall AEEG. Le interruzioni e le sospensioni della somministrazione, qualora legate a cause di rete o su richiesta del Distributore, non danno luogo a risoluzione del contratto di fornitura, né al risarcimento del danno da parte del Fornitore al cliente. Il Fornitore s impegna comunque a fornire al cliente, a titolo gratuito, assistenza, connesse con eventuali pretese avanzate dalla medesima, nei confronti del gestore della rete e/o distribuzione locale a cui è connesso, per quanto concerne la non idoneità del livello di qualità tecnica dell energia elettrica riconsegnata. Si precisa che nel caso in cui, nel corso della fornitura, il trattamento della misura del Punto di Prelievo venga modificato dal Distributore Locale, a decorrere dal primo giorno del mese in cui la suddetta modifica avrà efficacia, verrà applicato il corrispondente prezzo previsto in Convenzione. Il Fornitore si impegna inoltre a fornire al cliente, a titolo gratuito, assistenza in merito allo scambio di informazioni con il Distributore per la richiesta di adeguamenti tecnico-impiantistici (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l adeguamento delle potenze disponibili, l avvio di nuove connessioni e la verifica/adeguamento delle apparecchiature di misura).

7 L energia elettrica fornita dal Fornitore ad SGM non potrà essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente, né usufruiti in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, da terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore. Il Fornitore dovrà fornire energia elettrica ai Punti di Prelievo, garantendo e mettendo a disposizione tutta l energia necessaria, durante l intero periodo di fornitura. La fornitura dell energia elettrica avverrà per mezzo delle reti di trasmissione e distribuzione italiane. La qualità della fornitura, pertanto, corrisponderà al livello assicurato dagli attuali gestori di rete. Nel caso in cui la mancata somministrazione di energia elettrica fosse imputabile al Fornitore, quest ultimo si accollerà il maggior onere che il cliente sosterrà per il funzionamento degli impianti. 8. ADEGUAMENTO DI DIRITTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI Le parti convengono che le clausole contrattuali saranno adeguate di diritto secondo le disposizioni che l AEEG dovesse rendere obbligatorie. Tali disposizioni, in caso di conflitto, revarranno sulle rimanenti disposizioni contrattuali in essere. 9. RESPONSABILE DEL SERVIZIO In caso di aggiudicazione, il Fornitore dovrà comunicare un proprio referente interno, fornendo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di fax, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Allo stesso modo il cliente comunicherà una propria persona interna incaricata di gestire i contatti in merito al Servizio di Fornitura. Si richiede un servizio web dedicato all interno del quale si possano scaricare le fatture, visionare i dati della fornitura e scaricare le curve di prelievo. Tale area web deve essere accessibile mediante nome utente (username) e parola di accesso (password) personalizzati. L attivazione dell area web deve essere contestuale alla Data di Attivazione della fornitura. 10. FATTURAZIONE Le fatturazioni avverranno mensilmente, secondo quanto previsto dalla Del. 152/06 dell AEEG e s.m.i., indicativamente entro il ventesimo giorno lavorativo del mese successivo a quello cui si riferiscono i prelievi. Nella stessa data di emissione, la fattura sarà anticipata in formato elettronico all indirizzo indicato dal Cliente nell Ordinativo di Fornitura. L invio cartaceo deve seguire immediatamente l emissione della fattura telematica. Il Fornitore dovrà riportare in fattura i dati misurati dal Distributore locale alla cui rete il cliente è collegato. Qualora il Fornitore non abbia ricevuto dette misure in tempo utile per emettere la

8 fatturazione, dovrà in ogni caso, entro i termini di cui al comma precedente, inviare la fattura stimando i consumi sulla base del quantitativo stimato del contratto ovvero utilizzando le eventuali misure storiche ottenute dal Distributore Locale, e conguagliando i consumi nella fattura successiva o comunque non appena saranno disponibili i dati di misura del Distributore locale, in ogni caso non oltre il terzo mese successivo, a meno di conguagli determinati da variazioni delle componenti tariffarie stabilite dall AEEG, da accise e tassazione e oneri di dispacciamento stabiliti da Terna secondo la normativa di settore vigente. Il Fornitore è obbligato ad emettere fattura disgiunte, una per ciascun Punto di Prelievo. In caso di emissione di fatture che non corrispondano, nella forma, a quanto richiesto dalle da questo capitolato, SGM avrà facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento, di contestarle per iscritto via fax, non procedere alla liquidazione delle stesse e richiederne la riemissione nella forma indicata. Pena l applicazione delle penali previste al successivo art.11, il Fornitore dovrà provvedere ad uniformarsi alla richiesta del cliente entro 30gg dal ricevimento della contestazione, attraverso l emissione di una nuova fattura corrispondente alla forma richiesta, che dovrà prevedere una data di scadenza coerente con la nuova data di emissione. Ciascuna fattura, fermo quanto stabilito nello schema di Convenzione, dovrà contenere il riferimento dei singoli Punti di Prelievo cui si riferisce, e per ciascuno di questi l indicazione del dettaglio dei consumi, delle tariffe applicate e degli importi totali corrispondenti e dovrà essere intestata e spedita al Cliente. Il corrispettivo dovuto all Aggiudicatario sarà liquidato entro 30 giorni data ricevimento fattura a mezzo bonifico bancario, postale o tramite rapporto interbancario diretto (R.I.D.), secondo la scelta nell Ordinativo di Fornitura. 11. Penali Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione al Cliente) od imputabili ad SGM o a gravi ed accertata negligenza del Distributore, qualora non vengano rispettati i tempi e le condizioni previsti nel presente Capitolato, il Cliente potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato: Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla Data di Attivazione della fornitura; Euro 100,00 (cento/00) per ogni mancato invio mensile delle fatture; Euro 100,00 (cento/00) per ogni intervallo di 7 gg solari di ritardo oltre il termine previsto per l invio, a seguito di contestazione, della fattura nella forma richiesta; Euro 200,00 (duecento/00) per la mancata effettuazione del conguaglio entro i 3 mesi successivi all emissione di fattura in acconto per ciascun POD non conguagliato; Genova, lì 29 Gennaio 2013

9 ALLEGATO 1 DATI DELLA FORNITURA UTENZA 1 POD: IT001E TENSIONE DI FORNITURA: MT V POTENZA DISPONIBILE: 778 kw MESE F1 F2 F3 TOTALE Gennaio 98,25 59,85 138,99 297,09 Febbraio 86,71 55,04 122,65 264,4 Marzo 92,10 52,33 108,43 252,86 Aprile 87,38 46,02 105,71 239,11 Maggio 103,88 50,23 106,44 260,55 Giugno 130,59 61,61 114,00 306,20 Luglio 143,06 66,62 125,8 335,48 Agosto 136,11 64,49 117,88 318,48 Settembre 117,86 54,88 101,58 274,32 Ottobre 94,07 53,12 106,04 253,23 Novembre 90,32 43,34 111,18 244,84 Dicembre 101,17 64,33 138,72 304,22 TOTALE 1281,5 671, , ,78 38% 20% 42%

10 UTENZA 2 POD: IT001E TENSIONE DI FORNITURA: BT 380 V POTENZA DISPONIBILE: 20 kw MESE F1 F2 F3 TOTALE Gennaio 0,89 0,79 1,78 3,46 Febbraio 0,94 0,84 1,75 3,53 Marzo 0,95 0,85 1,85 3,65 Aprile 0,91 0,87 1,94 3,72 Maggio 0,94 0,89 1,81 3,64 Giugno 1,12 1,55 3,15 5,82 Luglio 1,92 1,59 3,21 6,72 Agosto 2,15 1,48 2,98 6,61 Settembre 2,45 1,48 2,88 6,81 Ottobre 1,92 1,59 3,21 6,72 Novembre 1,85 1,44 3,25 6,54 Dicembre 1,91 1,51 3,09 6,51 TOTALE 17,95 14,88 30,90 63,73 28,16% 23,35% 48,49%

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