REGOLAMENTO DI DISCIPLINA I.T.I. S. ETTORE CONTI di MILANO

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1 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA I.T.I. S. ETTORE CONTI di MILANO La Commissione per la stesura del Regolamento di disciplina e del Regolamento d'istituto, votata dal Collegio dei Docenti del e composta dai docenti Aldo Baldini, Giovanna Bonacina, Milca Granese ed Enrica Meli, propone all'approvazione del Collegio dei Docenti in data... e all'approvazione del Consiglio d'istituto in data.. il presente Regolamento di Disciplina a norma dell'art. 14 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, nonché dell'art. 4 del Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria, D.P.R. 24 giugno 1998, n Art.1 (Natura e scopo della disciplina nella scuola) Il rispetto delle norme in materia di disciplina è fondamento di una civile convivenza scolastica atta a garantire i diritti della persona, primo fra tutti la sua inviolabilità, nonché la salvaguardia del patrimonio dell'istituto. Art.2 (Oggetto) In riferimento ai doveri indicati nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, si individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari. 2.1 Mancanze lievi:? frequentare irregolarmente le lezioni;? presentarsi ripetutamente in ritardo alle lezioni;? disturbare ripetutamente lo svolgimento della lezione;? non rispettare le regole che ciascun docente considera funzionali al proprio percorso educativo e rende note all'inizio dell'anno scolastico;? non osservare le disposizioni organizzative vigenti nell'istituto (es. usare l'ascensore, usare la fotocopiatrice in sala insegnanti, usare in modo improprio gli arredi ecc ).

2 2.2 Mancanze gravi:? perseverare in atteggiamenti di mancanza lieve già sanzionati;? non osservare le regole relative alla salvaguardia della sicurezza propria ed altrui ( es. scherzi, spintoni o altri atti che possano creare situazioni di pericolo );? mancare di rispetto con gesti o parole al personale dell'istituto, ai compagni o a chiunque sia presente nella scuola;? danneggiare con colpa 1 i beni dei compagni;? danneggiare locali, arredi, suppellettili, attrezzature di laboratorio o altro materiale della Scuola, con colpa;? usare il telefono cellulare o apparecchi audio durante le lezioni, fatta salva autorizzazione del docente interessato;? fumare nei locali dell'istituto. 2.3 Mancanze gravissime:? danneggiare con dolo i beni dei compagni;? danneggiare con dolo 2 locali, arredi, suppellettili, attrezzature di laboratorio o altro materiale della Scuola;? compiere furti a danno dei compagni, del personale, dell'istituto;? usare minacce, di qualsiasi tipo o con qualsiasi mezzo, oppure violenze fisiche a danno dei compagni, del personale o di chiunque sia presente nella Scuola;? commettere altri reati di particolare gravità, perseguibili d ufficio o per i quali l Autorità Giudiziaria abbia avviato procedimento penale (es. falsità in atti, estorsione, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti, ecc ). Le mancanze sanzionabili sono da considerarsi tali, sia nella normale attività scolastica, che in altra esterna all Istituto (es. visita guidata, viaggio di istruzione, attività sportiva o culturale, ecc ). Art.3 ( Sanzioni ) 3.1 Sanzioni per mancanze lievi Le mancanze lievi sono sanzionate con l'ammonizione e adottate come segue:? l'irregolarità della frequenza e i ripetuti ritardi sono sanzionati dal Dirigente Scolastico su segnalazione del Coordinatore di classe; 1 1) Colpa : consiste nella creazione di un rischio irragionevole e ingiustificato. Più precisamente il comportamento è colposo quando l evento dannoso non è voluto dall agente e si verifica a causa di negligenza, imperizia o imprudenza; ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini. 2) Dolo : il dolo consiste nella coscienza e nella volontà di cagionare l evento dannoso. 2

3 ? i ripetuti disturbi durante lo svolgimento della lezione e/o il mancato rispetto delle regole che ciascun docente considera funzionali al proprio percorso educativo, sono sanzionati dal docente interessato;? l inosservanza delle norme organizzative vigenti nell Istituto è sanzionata dal Dirigente Scolastico, su segnalazione di chi rileva il fatto, docente o altro incaricato della vigilanza. 3.2 Sanzioni per mancanze gravi Le mancanze gravi sono sanzionate con la diffida 3 da parte del Dirigente Scolastico, oppure con la sospensione per un massimo di 3 giorni. La persistenza di atteggiamenti di mancanza lieve già sanzionati, comporta la diffida. In tutti gli altri casi di mancanza grave, nella scelta della sanzione e della sua misura si terrà conto: - delle ragioni e delle giustificazioni dello studente; - della reiterazione e del livello di gravità dell'infrazione; - della situazione personale dello studente e del suo ravvedimento; - dell eventuale riparazione del danno. 3.3 Sanzioni per mancanze gravissime Nel caso di mancanze gravissime, viene sempre avviata la procedura per la sospensione dalle lezioni. La sospensione da 4 a 15 giorni è adottata dal Consiglio di disciplina della classe. In caso di sospensione per periodi superiori è competente la Giunta Esecutiva del Consiglio d'istituto, che delibera sentito il Consiglio di classe competente. Art.4 ( Organi competenti ) 4.1 Consiglio di Disciplina Viene istituito annualmente. E' costituito dal Dirigente Scolastico, dal Consiglio di classe, nonché dai rappresentanti degli studenti e dei genitori della classe stessa. E' l'organismo deliberante in materia di provvedimenti che implichino l'allontanamento di uno studente, per un massimo di 15 giorni, a causa di mancanze gravi o gravissime. 4.2 Giunta Esecutiva Viene eletta dal Consiglio d'istituto ogni tre anni. E' costituita da un docente, un non docente, un genitore e uno studente. Ne fanno parte, di diritto, il Dirigente Scolastico e il Dirigente dei Servizi Amministrativi. 3) Diffida: formale intimazione di astenersi da un determinato comportamento o di compiere una determinata attività, avvertendo il soggetto interessato delle conseguenze che possono derivare dalla sua ulteriore inadempienza 4.

4 E l organo deliberante in materia di sospensioni superiori ai 15 giorni, per comportamenti che costituiscono reati perseguibili d ufficio o per i quali l Autorità Giudiziaria abbia avviato un procedimento penale. 4.3 Commissione dei Garanti Viene istituita annualmente. E composta dal Dirigente Scolastico, che la presiede e da cinque insegnanti (uno de l biennio, uno del Liceo scientifico tecnologico, e uno per ciascuna specializzazione ), eletti dal Collegio dei Docenti. Ne fanno parte, inoltre, due studenti e due genitori del Consiglio d Istituto, da questo nominati. E l organo competente ad esaminare i ricorsi contro i provvedimenti di ammonizione e diffida. Art.5 ( Procedure ) 5.1 Procedura per l ammonizione Il Dirigente scolastico, il Collaboratore di Presidenza delegato o il docente interessato, compila apposito documento di ammonizione e trascrive il provvedimento nel registro di classe. La Segreteria provvede ad allegare l originale al fascicolo personale dello studente e ad inviarne copia alla famiglia Procedura per la diffida Il Dirigente Scolastico o il Collaboratore di Presidenza delegato compila il documento di diffida e annota il provvedimento nel registro di classe. La Segreteria provvede ad allegare l originale al fascicolo personale dello studente e ad inviarne copia alla famiglia. 5.3 Procedura per la sospensione fino a 15 giorni Il Dirigente Scolastico avvia la procedura di sospensione, convocando il Consiglio di disciplina secondo i termini vigenti. Il Consiglio di disciplina, informato dei fatti e sentiti tutti i protagonisti dell episodio da sanzionare, stabilisce il provvedimento conseguente. Allo studente deve essere offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica. Il provvedimento deve essere annotato nel registro di classe, trascritto nel fascicolo personale dello studente e notificato alla famiglia. Per sospensioni fino a tre giorni, in caso di necessità e urgenza, il Dirigente Scolastico adotta la sanzione, sentito il parere dei docenti della classe. E compito del coordinatore o dei collaboratori di Presidenza raccogliere questi pareri in forma scritta.

5 5.4 Procedura per la sospensione oltre i 15 giorni Il Dirigente Scolastico convoca, in prima istanza, il Consiglio di disciplina della classe per acquisirne il parere e successivamente la Giunta Esecutiva, che adotta la sanzione. Art.6 ( Ricorsi ) 6.1 Ricorsi per ammonizione o diffida Contro le sanzioni disciplinari di ammonizione e diffida, è ammesso ricorso da parte dello studente alla Commissione dei Garanti entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. 6.2 Ricorsi per sospensione Contro le decisioni di sospensione adottate dal Dirigente Scolastico, dal Consiglio di disciplina, dalla Giunta Esecutiva è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione, al Direttore Scolastico Regionale che decide in via definitiva, sentita la sezione del Consiglio Scolastico Provinciale competente. Art. 7 ( Garanzie Costituzionali ) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive della personalità altrui. Art. 8 ( Modifiche al presente Regolamento ) Il presente Regolamento e sue successive modifiche sono adottati dal Consiglio d Istituto, previa consultazione delle componenti della Scuola. Possono proporre modifiche e/o integrazioni al Regolamento in vigore: - il Collegio dei docenti; - l assemblea degli studenti; - l assemblea dei genitori. Copia del presente Regolamento deve essere consegnata ad ogni allievo all inizio del primo anno scolastico e deve essere, inoltre, affissa alla bacheca dell Istituto.

6 QUADRO RIASSUNTIVO Mancanza Sanzione Organo competente Organo del ricorso LIEVE AMMONIZIONE - Dirigente Scolastico Commissione dei GRAVE DIFFIDA - Insegnante Dirigente Scolastico Garanti Commissione dei Garanti SOSPENSIONE sino a 3 giorni - Consiglio di Disciplina - Dirigente Scolastico Ufficio Scolastico Regionale GRAVISSIMA SOSPENSIONE da 4 a 15 giorni Consiglio di Disciplina Ufficio Scolastico Regionale Sospensione superiore a 15 giorni Giunta Esecutiva Ufficio Scolastico Regionale

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