Aumento dell aliquota delle rendite finanziarie: effetti e regime transitorio

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1 1962 APPROFONDIMENTO Aumento dell aliquota delle rendite finanziarie: effetti e regime transitorio di Marco Piazza (*) e Marcella Valsecchi (**) Dal 1º luglio 2014, l aliquota normale delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria passa dal 20% al 26%. Restano invariate le aliquote speciali, come quella del 12,5% sui titoli pubblici italiani ed esteri white list, che con l occasione - viene estesa a quelli degli enti territoriali esteri white list. Il passaggio di regime avverrà con meccanismi simili a quelli sperimentati in occasione dell unificazione delle aliquote avvenuta il 1º gennaio È prevista la possibilità di affrancare le plusvalenze e le minusvalenze non realizzate alla data del 30 giugno Premessa Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, Spending review ( Decreto ), aumenta, dal 1º luglio 2014, al 26% l aliquota dell imposta sostitutiva e delle ritenute sui redditi di natura finanziaria attualmente fissata al 20% e corregge alcuni difetti di coordinamento contenuti nella norma vigente 1. Il Decreto ripropone, con poche varianti, il testo della precedente legge di modifica del livello delle aliquote (unificazione al 20% delle aliquote del 12,5% e del 27%) 2. Valgono, quindi, i chiarimenti di prassi e dottrina forniti in quell occasione (in particolare con la circolare n. 11/E del 28 marzo 2012). Inoltre, l art. 4 del Decreto prevede che si applicano, in quanto compatibili, i decreti attuativi del MEF del 13 dicembre 2011, nonché le eventuali integrazioni che venissero apportate agli stessi. 2. Modifica aliquote La regola generale, stabilita dall art. 3, comma 1 del Decreto, è che per le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, i premi e ogni altro provento di cui all art. 44 del Tuir (redditi di capitale) e sui redditi diversi di cui all art. 67, comma 1, lett. da c-bis) ac-quinquies del Tuir si applicherà l aliquota del 26%. Restano soggetti alle imposte sostitutive del 12,5%: gli interessi ed altri proventi, nonché le plusvalenze e minusvalenze di cui all art. 67, comma 1, lett. c-ter) del Tuir derivanti dalla cessione o rimborso dei titoli pubblici di cui all art. 31 del D.P.R. n. 601/1973 ed equiparati, (*) Professore di Economia e tecnica degli scambi internazionali Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. (**) Dottore commercialista in Milano Studio Associato Piazza. 1 Si vedano gli artt. 3 e 4 del Decreto n. 66/ Art. 2, commi da 6 a 34, del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011.

2 Rendite finanziarie APPROFONDIMENTO 1963 le obbligazioni emesse dagli Stati cd. white list. In proposito si ricorda che la circolare 11/E del 2012 ha fornito un elenco, da considerarsi non esaustivo, dei titoli equiparati ai titoli pubblici (Tavola n. 1) e un elenco degli Stati white list specificando che occorre fare riferimento al D.M. 4 settembre 1996 e successive modifiche (Tavola n. 2). Per quanto riguarda il secondo elenco, si ricorda che è stato recentemente integrato con l aggiunta dell Islanda e che l Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 99/E del 2013 ha precisato che anche se nel D.M. 4 settembre 1996 è indicata la ex Jugoslavia, e non la Serbia e il Montenegro, tali Paesi devono considerarsi compresi nella white list di cui al D.M. 4 settembre 1996, dato che hanno dichiarato espressamente di voler succedere alla Jugoslavia nell applicazione dei trattati a suo tempo stipulati. Tavola n. 1 - Elenco dei titoli equiparati ai titoli pubblici

3 1964 APPROFONDIMENTO Rendite finanziarie Tavola n. 2 - Elenco degli Stati white list Un problema che non pare riesca a trovare soluzione è quello del mancato tempestivo aggiornamento del D.M. 4 settembre 1996, quando entrano in vigore nuove convenzioni che consentono lo scambio d informazioni. Attualmente, infatti, lo scambio d informazioni opera anche con Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Etiopia, Georgia, Ghana, Giordania, Moldova, Mozambico Oman, Quatar, San Marino, Senegal, Siria, Uganda, Uzbekistan, ma questi Stati non sono inclusi nella white list 3. Passa dal 20% al 12,5% la ritenuta sugli interessi e altri proventi e sui redditi diversi di natura finanziaria dei titoli emessi dagli enti territoriali di Stati white list. Il trattamento dei titoli emessi dagli enti territoriali esteri era infatti discriminatorio rispetto a quello dei titoli emessi dagli enti territoriali italiani 4.Èauspicabile che l elenco dei titoli assimilati ai titoli pubblici italiani sia prontamente integrato dall Agenzia delle Entrate con l inclusione degli enti territoriali esteri che beneficiano dell imposta ridotta al 12,5%. Restano soggetti all imposta sostitutiva del 5% gli interessi ed altri proventi, dei titoli di risparmio per l economia meridionale di cui al D.L. n. 70/ 2011, detenuti da persone fisiche non esercenti attività d impresa. Invece, i redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla cessione o rimborso di questa tipologia di titoli saranno soggetti all imposta del 26%, in quanto l aliquota agevolata del 5% si applica ai soli redditi di capitale (si veda la circolare n. 11/E del 2012, pagg. 20 e 21 e la circolare n. 10/E del ). Gli utili distribuiti a società residenti in Stati UE o SEE white list (salva l esenzione per quelli distribuiti a madri comunitarie ) continuano ad essere soggetti alla ritenuta dell 1,375% di cui all art. 27, comma 3-ter, del D.P.R. n. 600/1973. Inoltre: gli interessi corrisposti a veicoli non residenti per l emissione di obbligazioni sui mercati internazionali (art. 26-quater, comma 8-bis, del D.P.R. n. 600/1973), continuano ad essere soggetti alla ritenuta del 5%; gli utili corrisposti a fondi pensione europei e di Stati SEE white list restano soggetti alla ritenta dell 11%; il risultato di gestione dei fondi di previdenza complementare italiani restano assoggettati all imposta sostitutiva dell 11%. Continuano inoltre essere esenti da ritenuta imposta sostitutiva: gli interessi corrisposti a società residenti nella UE che controllino direttamente una percen- 3 Vedi anche la circolare n. 38/E del 2013 nella quale, peraltro, non è incluso il Libano il cui trattato è entrato in vigore il 21 novembre In un caso simile, la procedura aperta dalla Commissione europea contro la Bulgaria si è chiusa il 28 gennaio 2010 a seguito del cambio della legislazione locale. 5 La circolare n. 10/E del 2013 precisa che per i titoli immessi in gestioni individuali di portafoglio per le quali operi il regime del risparmio gestito previsto dall art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, trova applicazione la speciale deroga prevista dall art. 8, comma 4, terzo periodo della lett. c), del D.L. n. 70/2011, secondo cui "gli interessi e gli altri proventi" dei titoli in questione non concorrono alla determinazione del risultato di gestione. Si fa presente che, in generale, la non concorrenza dei redditi in questione alla determinazione del risultato di gestione implica che ai redditi di capitale derivanti dai suddetti titoli sia applicabile l imposta sostitutiva nella misura del 5 per cento, ricorrendone i requisiti soggettivi richiesti dalla norma. Invece, i redditi diversi di natura finanziaria concorrono ordinariamente alla formazione del risultato di gestione ora soggetto all imposta sostitutiva del 26%(si veda al riguardo quanto chiarito nel paragrafo 2.3 della circolare n. 11/E del 28 marzo 2012).

4 Rendite finanziarie APPROFONDIMENTO 1965 tuale non inferiore al 25% dei diritti di voto nella società italiana oppure siano direttamente controllate, nello stesso modo dalla società italiana o siano soggette a comune controllo, nel rispetto degli altri requisiti di cui all art. 26-quater del D.P.R. n. 600/1973, di recepimento della Direttiva interessi e royalties ; gli utili corrisposti alle società madri o figlie comunitarie di cui all art. 27-bis del D.P.R. n. 600/1973; i redditi di natura finanziaria percepiti da non residenti, privi dei requisiti di territorialità di cui all art. 23, comma 1, lett. f) del Testo unico o non tassabili per effetto dell art. 26-bis del D.P.R. n. 600/1973 o dell art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461/1997. Il D.L. n. 138/2011 inseriva fra i titoli privilegiati (soggetti ad imposizione nella misura del 12,5%) i piani di risparmio a lungo termine; tale eccezione non è invece mantenuta in sede di aumento dell aliquota al 26%. Nell art. 27, comma 3, ultimo periodo, del D.P.R. n. 600/1973, laddove è previsto il diritto per i soggetti non residenti (diversi dai fondi pensione e dalle società ed enti) al rimborso della ritenuta sui dividendi di fonte italiana, la misura del rimborso sarà determinato anziché nella misura di un quarto, nella misura di undici ventiseiesimi Regime dichiarativo, amministrato e gestito Il cambio di aliquota e l ammissione dei titoli emessi dagli enti territoriali white list al privilegio dell aliquota del 12,5% comporta esigenze di coordinamento degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/1997 nei quali viene stabilito che la parte di redditi di capitale e diversi derivanti da tali titoli concorrono all imponibile soggetto all imposta del 26% nella misura del 48,08% (12,5%/26%). 4. Titoli pubblici immessi nel patrimonio di fondi comuni d investimento La circolare n. 11/E del 2012, con riferimento all aumento delle aliquote sul risultato dei fondi comuni d investimento dal 12,5% al 20% ha precisato che, per effetto di quanto stabilito dal D.M. 13 dicembre 2011, art. 1, comma 5 la ritenuta del 20% si applica, in pratica, sui proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento in commento, al netto del 37,50% dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed esteri. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 37,50% del loro ammontare. La percentuale di esenzione, nel regime attuale dovrebbe essere fissata nel 51,92% (=1-12,5%/ 26%). Non dovrebbe essere più attuale l ulteriore precisazione contenuta nella circolare n. 11/E del 2012 secondo cui le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione o il rimborso (o liquidazione) delle quote o azioni acquistate e/o cedute a prezzi diversi da quelli risultanti dai prospetti periodici rilevano per il loro intero ammontare, anche se il fondo è investito in titoli pubblici ed assimilati. Infatti, poiché per effetto del D.Lgs. n. 44/2014 le differenze fra i prezzi d acquisto o cessione e i rispettivi NAV (Net Asset Value) sono assorbite nei redditi di capitale (nel caso di cessione in utile) e nei redditi diversi, nel caso di cessioni in perdita, questa distinzione non dovrebbe più assumere rilievo. 5. Decorrenza 5.1. Criterio generale L art. 3, comma 6 del Decreto prevede quale data di decorrenza dell aumento di aliquota il 1º luglio 2014, con le seguenti regole: per i redditi di capitale di cui all art. 44 del Tuir, secondo il criterio dell esigibilità (la circolare n. 11/E del 2012 ha precisato che il requisito di esigibilità si deve ritenere sussistere nel momento in cui sorge per il contribuente il diritto a percepire il reddito); per i redditi diversi di cui all art. 67 del Tuir, secondo il criterio di realizzo, laddove per momento di realizzo si intende (circolare 11/ E del 2012) il momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni titoli e diritti ovvero l eventuale diverso mo- 6 Tale rapporto consentirebbe, infatti, di mantenere il diritto del rimborso limitato alla ritenuta che eccede la misura del 15%. Applicando la ritenuta del 20%, era prevista la possibilità di richiedere a rimborso fino a un quarto della ritenuta subita (15% = 20% - 20%*1/4): con l aliquota al 26% il rapporto dovrà essere aumentato a undici ventiseiesimi (15% = 26% - 26%*11/26).

5 1966 APPROFONDIMENTO Rendite finanziarie mento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione Deroghe Alla generale decorrenza sopra esaminata, si affiancano alcune eccezioni: per i titoli di cui al D.Lgs. n. 239/1996 è previsto il criterio di maturazione. In particolare gli intermediari saranno tenuti al 30 giugno 2014 ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico per le obbligazioni e titoli similari (i) senza cedola o (ii) con cedola non inferiore a un anno dalla data del 30 giugno 2014 ovvero (iii) per gli altri titoli in occasione della scadenza della cedola o della cessione o rimborso del titolo. Il D.M. 13 dicembre 2011 ha individuato le modalità di svolgimento delle operazioni di addebito e accredito del conto unico ; per i dividendi e i proventi assimilati, la nuova aliquota si applica con riferimento al momento in cui sono percepiti; per i pronti contro termine (redditi di cui all art. 44, comma 1, lett. g-bis) del Tuir) se di durata non superiore a dodici mesi e conclusi prima della data di cambio aliquota (che sarà il 30 giugno 2014), su obbligazioni e titoli similari soggetti all imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 239/1996, l applicazione dell aliquota del 26% decorrerà dal giorno successivo a quello di scadenza di tali contratti, tanto per gli eventuali differenziali positivi di cui alla lett. g-bis) dell art. 44, comma 1, del Tuir, quanto per gli interessi e gli altri proventi derivanti dalle obbligazioni e titoli similari sottostanti soggetti all imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 239/1996. Di conseguenza, i differenziali positivi relativi ai contratti di questo tipo in corso al 1º luglio 2014 continueranno ad essere soggetti a ritenuta con l aliquota del 20%, o alla minore ritenuta prevista per i titoli pubblici italiani ed esteri e assimilati (12,5%) e per quelli di risparmio dell economia meridionale (5%). La ritenuta del 12,5% sui differenziali dei pronti contro termine con sottostanti titoli emessi da enti territoriali esteri white list si applicherà solo ai contratti stipulati dal 1º luglio 2014 o a quelli in corso a tale data, ma di durata superiore a 12 mesi; per i redditi di cui all art. 44, comma 1, lett. g- quater del Tuir (compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione) eg-quinquies (derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lett. h-bis) del comma 1, dell art. 50, erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale) è previsto che il 26% troverà applicazione sulla parte dei redditi maturati dal 1º luglio 2014; per gli interessi e gli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, è previsto il criterio di maturazione (e non quello di esigibilità). 6. Fondi comuni di investimento 6.1. Regime del fondo La circolare n. 11/E del 2012 ha riepilogato il trattamento fiscale riservato ai fondi comuni di investimento istituiti in Italia (diversi dai fondi immobiliari) e ai fondi lussemburghesi storici, di cui all art. 73, comma 5-quinquies del Tuir, elencando (par. 8.2) le ritenute non applicabili nei confronti dei predetti fondi. Nel par. 8.3 sono invece elencate le ritenute che risultano applicabili (a titolo di imposta ai sensi dell art. 73) nei confronti degli OICR italiani, vale a dire: i) la ritenuta sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti diversi dai cosiddetti grandi emittenti (art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973); ii) la ritenuta sui proventi delle accettazioni bancarie (art. 1 del D.L. n. 546/1981); iii) la ritenuta sui proventi delle cambiali finanziarie (art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 600/ 1973); iv) la ritenuta sui proventi dei titoli atipici nei casi previsti dagli artt. 5 e 8 del D.L. n. 512/1983. Con riguardo alle predette ritenute la circolare n. 11/E ha chiarito, in tema di decorrenza, che: per la ritenuta di cui al punto i) si applica il criterio della maturazione (la nuova aliquota del 26% sarà applicata, nella nostra ipotesi, sui proventi maturati dal 1º luglio 2014); per quanto riguarda le accettazioni bancarie di cui al punto ii), si applica il criterio dell esigibilità (la nuova aliquota del 26% si applica sui proventi divenuti esigibili dal 1º luglio prossimo); per i proventi delle cambiali finanziarie la nuova aliquota si applica con criterio della maturazione (quindi, nel nostro caso, sui proventi maturati dal 1º luglio 2014); per i proventi dei titoli atipici si applica il criterio della esigibilità.

6 Rendite finanziarie APPROFONDIMENTO Regime dei partecipanti L aliquota del 26% sarà prevista anche per i redditi di cui all art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/ 1973 (derivanti dalla partecipazione in OICR italiani diversi dai fondi immobiliari e nei fondi lussemburghesi storici) e quella prevista dall art. 10- ter della L. n. 77/1983 (derivanti dalla partecipazione ad OICVM di diritto estero) e sui redditi diversi derivanti dalla partecipazione ai fondi. L art. 4 del Decreto ha peraltro introdotto una modifica di carattere sostanziale avendo previsto che i proventi degli OICR non immobiliari italiani e quelli esteri istituiti nella UE o in Stati SEE white list con gestore vigilato, spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita, non siano soggetti alle ritenute di cui all art. 26-quinquies e di cui all art. 10-ter, commi 1 e 2 della L. n. 77 del Sul tema del regime transitorio, in considerazione delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 44/ 2014, è previsto un diverso meccanismo rispetto alla precedente modifica normativa di cui al D.L. n. 138/2011. Proventi periodici Per quanto riguarda i proventi periodici distribuiti in costanza di partecipazione al fondo di investimento dovrebbe mantenersi applicabile il principio generale della esigibilità, come sancito dalla circolare n. 11/E del Cessione, rimborso (o liquidazione) di quote o azioni di organismi di investimento Fino all entrata in vigore del D.Lgs. n. 44/2014 dalle operazioni di cessione, rimborso (o liquidazione) di quote o azioni di organismi di investimento potevano essere conseguiti sia redditi di capitale (che per natura possono essere solo positivi) di cui all art. 44, comma 1, lett. g), del Tuir, vale a dire i redditi compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime, come risultante dai prospetti periodici (cioè nel cd. delta NAV ), sia redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell art. 67, comma 1, lett. c-ter e comma 1-quater del Tuir (derivanti dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo od il valore di acquisto, al netto del delta NAV). A seguito dell entrata in vigore del D.Lgs. n. 44/ 2014, invece, in caso di risultato positivo, inteso come differenza fra il valore di riscatto, liquidazione o cessione e il costo medio ponderato di acquisto o sottoscrizione, lo stesso costituisce solo reddito di capitale, anche nel caso in cui le quote di partecipazione all OICR siano negoziate in mercati regolamentati e il prezzo di cessione o d acquisto si discosti dal valore della quota (NAV) alla data di cessione o acquisto, in quanto nel comma 3 dell art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/1973 è stato eliminato il riferimento ai prospetti periodici. In caso di differenza negativa, invece, non può che verificarsi una minusvalenza (reddito diverso di cui all art. 67, comma 1, lett. c-ter del Tuir). Nell intervento legislativo che ha portato l aliquota sulle rendite finanziarie al 20%, il legislatore aveva previsto che il cambio di aliquota avesse efficacia per i proventi derivanti dalla cessione o dai rimborsi delle quote o delle azioni, dalla data di regolamento delle operazioni. Per evitare effetti penalizzanti per gli investitori era stata prevista la possibilità di esercitare l opzione per l affrancamento, oltre che per i redditi diversi, anche per i redditi di capitale di cui all art. 44, comma 1, lett. g) del Tuir. Il nuovo regime transitorio (art. 3, comma 12 del Decreto), invece, prevede che per la decorrenza della nuova aliquota del 26%, sia per i redditi di capitale, sia per i redditi diversi (le minusvalenze) realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio si applica il principio del realizzo. Tuttavia, il secondo periodo del comma 12 stabilisce che sui proventi realizzati a decorrere dal 1º luglio 2014 e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014, si deve applicare la precedente aliquota. Il criterio di maturazione dei proventi non comporta, a differenza di quanto accade per i titoli di cui al D.Lgs. n. 239/1996, che l intermediario debba addebitare all investitore l imposta del 20% e contemporaneamente accreditare quella del 26% con riferimento alla data del 30 giugno Il calcolo dell imposta dovuta con le due aliquote sarà fatto al momento della cessione, liquidazione o rimborso delle azioni o quote. In buona sostanza, al 30 giugno 2014 occorrerà effettuare un calcolo dei proventi maturati a tale data da assoggettare ad aliquota del 20%: tali proventi concorreranno, in pratica, alla determinazione dell imposta dovuta in sede di realizzo nella misura del 76,92% (20%/26%). Per quanto riguarda il caso in cui, alla data della cessione, liquidazione o rimborso della quota sia

7 1968 APPROFONDIMENTO Rendite finanziarie realizzata una perdita anziché un provento (valore delle quote o azioni dell OICR inferiore al costo medio d acquisto o sottoscrizione), il criterio di maturazione non pare trovare applicazione. Infatti il secondo periodo del comma 12 parla solo di proventi maturati e non anche di redditi diversi. Stando a questa interpretazione possono verificarsi i seguenti casi: Determinati i proventi maturati prima della data del cambio d aliquota e a partire da tale data, si deve scorporare la parte di tali proventi corrispondente ai titoli pubblici italiani ed esteri ed assimilati, i quali devono concorrere all imponibile in misura ridotta. I commi 1 e 2 dell art. 1 del D.M. 13 dicembre 2011 stabiliscono che tali proventi sono determinati in proporzione alla percentuale media dell attivo dei fondi investita direttamente, o indirettamente in titoli pubblici italiani ed esteri ed assimilati. Il successivo comma 3 stabilisce che la percentuale è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni, ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. Quindi, nel regime transitorio si dovrebbe fare riferimento agli ultimi due prospetti redatti alla data del realizzo e non alla data del 30 giugno Infine si determinerà l imponibile dei proventi corrispondenti ai titoli pubblici applicando la percentuale del 62,5% a quelli maturati fino al 30 giugno e del 48,08% a quelli maturati dopo. Inoltre i proventi maturati fino al 30 giugno 2014 sui titoli diversi da quelli pubblici, concorreranno a formare il reddito nella misura del 76,92% e quelli maturati a partire da tale data, in misura integrale. Ove invece l interpretazione da dare al secondo periodo del comma 12 fosse nel senso che il criterio di maturazione riguarda anche i redditi diversi e quindi anche il caso in cui alla cessione, rimborso o liquidazione della quota sia realizzata una perdita, i casi possibili sarebbero quelli di seguito illustrati. 7. Gestioni individuali di portafoglio con opzione per il risparmio gestito Come chiarito dalla circolare n. 11/E del 2012, ai sensi dell art. 2, comma 12, del D.L. n. 138/2011, il regime transitorio previsto nel caso del cd. risparmio gestito prevede il criterio di maturazione: la nuova aliquota del 26% dovrà quindi applicarsi sui risultati maturati dal 1º luglio prossimo. Da tale data, inoltre, i redditi dei titoli pubblici italiani ed esteri (soggetti all aliquota del 12,5%) dovranno essere computati nel calcolo del risultato di gestione della misura del 48,08% (salvo adeguamento di aliquota). L Agenzia ha precisato a riguardo che sebbene la norma faccia riferimento ai redditi realizzati, considerate le modalità di determinazione del risultato della gestione, dovranno essere presi a riferimento, non solo i redditi effettivamente realizzati, ma anche i proventi medio tempore maturati e le plusvalenze (o minusvalenze) da valutazione. Dai risultati di gestione maturati a decorrere dal

8 Rendite finanziarie APPROFONDIMENTO º luglio 2014 sono portati in deduzione i risultati negativi di gestione: rilevati alla data del 31 dicembre 2011 e non compensati alla data del 30 giugno 2014, nella misura del 48,08% (12,5/26%); rilevati nel periodo compreso fra il 1º gennaio 2012 e il 30 giugno 2014, nella misura del 76,92% (20/26%). La nuova aliquota del 26% sarà applicata sul risultato maturato dal 1º luglio 2014: pertanto nel caso in cui il risultato di gestione al 30 giugno 2014 sia negativo, la minusvalenza sarà riportabile nella misura del 76,92% del suo ammontare; laddove invece questo fosse positivo sarà da assoggettare al 20%. L imposta sostitutiva sul risultato maturato al 30 giugno 2014 è comunque da versarsi nel termine ordinario previsto dall art. 7, comma 11, del D.Lgs. n. 461/1997 (16 febbraio 2015). 8. Minusvalenze realizzate nei periodi d imposta precedenti Con riferimento alle minusvalenze realizzate in periodi di imposta precedenti, l art. 3, comma 13 del Decreto stabilisce che sono portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all art. 67, comma 1, lett. da c-bis) ac-quin- quies) del Tuir realizzati successivamente alla data del 30 giugno 2014, con le seguenti modalità: a) per una quota pari al 48,08%, se sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011; b) per una quota pari al 76,92%, se sono realizzati dal 1º gennaio 2012 al 30 giugno Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli artt. 68, comma 5, del medesimo testo unico e dall art. 6, comma 5, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n Opzione per l affrancamento Poiché, come già detto, la nuova aliquota sui redditi diversi di cui all art. 67 Tuir si applica secondo un principio di realizzo, il D.L. n. 138/2011 ha previsto un regime transitorio (commi da 29 a 32 dell art. 2) al fine di evitare che l aumento dell aliquota incida sui redditi maturati antecedentemente alla data di entrata in vigore. Il legislatore mantiene tale previsione anche in sede di aumento dell aliquota al 26%: di seguito si esaminano i principali aspetti relativi a tale opzione. In particolare, con riferimento ai redditi diversi di natura finanziaria, è prevista la possibilità di affrancare il costo o il valore di acquisto, ovvero il valore già affrancato alla data del 1º luglio 1998 (art. 14, commi 6 e seguenti, del D.Lgs. n. 461/ 1997) dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti posseduti al di fuori dell esercizio di un impresa commerciale. L opzione è preclusa per i redditi diversi derivanti dall investimento in organismi di gestione collettiva del risparmio per cui, come visto sopra, è previsto un regime transitorio specifico. La possibilità sarà prevista per i titoli posseduti al 30 giugno L affrancamento dell imposta prevedrà il versamento dell imposta sostitutiva al 20% (attuale aliquota di cui all art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997). A seguito della modifica, a decorrere dal 1º luglio 2014, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del Tuir, in luogo del costo o valore di acquisto, o del valore determinato ai sensi dell art.14, commi 6 e seguenti, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetario, strumenti finanziari, rapporti e crediti, alla data del 30 giugno Restano esclusi dall affrancamento i titoli di Stato italiani, di Paesi white list e i titoli pubblici ed equiparati a cui continua ad applicarsi l aliquota del 12,5%. a) Esercizio dell opzione Il regime dell affrancamento è opzionale: il contribuente per usufruirne deve esercitare l opzione e sono previste diverse modalità a seconda del regime scelto dal contribuente ai fini dell applicazione dell imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria (regime dichiarativo o regime del risparmio amministrato). b) Affrancamento nel regime dichiarativo Nel caso del regime dichiarativo l opzione è esercitata in sede di dichiarazione dei redditi (con la modifica del 1º luglio prossimo, l opzione dovrà risultare quindi nel modello UNICO 2015 relativo ai redditi 2014). Si ricorda che l opzione, una volta esercitata, deve riguardare tutte le attività finanziarie. Il versamento è a carico del contribuente ed sarà dovuto entro il 16 novembre c) Affrancamento in presenza di opzione per il regime amministrato Nel caso invece dei contribuenti che hanno optato per il regime del risparmio amministrato, l opzione deve essere riferita obbligatoriamente a tutte le at-

9 1970 APPROFONDIMENTO Rendite finanziarie tività finanziarie incluse nel rapporto di custodia e amministrazione, possedute sia alla data del 30 giugno 2014 sia alla data di esercizio dell opzione, mediante comunicazione scritta, in forma libera, resa all intermediario abilitato con cui è intrattenuto tale rapporto, entro il 30 settembre Nell ipotesi in cui presso il medesimo intermediario siano intrattenuti più rapporti, l opzione deve essere esercitata con riferimento a ciascun rapporto intrattenuto con l intermediario per i quali si intende beneficiare della disciplina dell affrancamento. La circolare n. 11/E del 2012 dell Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai soli fini del pagamento dell imposta sostitutiva per l affrancamento, qualora il contribuente detenga più rapporti ad esso intestati con il medesimo intermediario, può portare in diminuzione dalle plusvalenze derivanti dall affrancamento delle attività finanziarie detenute in un rapporto le eventuali minusvalenze derivanti dall affrancamento delle attività finanziarie detenute in un altro rapporto. Applicando la circolare n. 11/E del 2012, l opzione riguarda le sole attività finanziarie risultanti alla data di esercizio della stessa, sempreché riferibili ad attività possedute alla data del 30 giugno Ciò, in considerazione del fatto che l opzione può essere esercitata dal contribuente fino al 30 settembre 2014 e che nel periodo intercorrente tra il 1º luglio 2014 e la predetta data potrebbero essere effettuate operazioni di acquisto, sottoscrizione, cessione o rimborso di attività finanziarie. Pertanto, le plusvalenze maturati al 30 giugno 2014 potranno essere affrancati a condizione che esistano nel rapporto alla data dell opzione altrettanti titoli appartenenti alla medesima categoria omogenea, ancorché rivenienti da eventuali alienazioni o riacquisti intervenuti fra il 1º luglio 2014 e la data di esercizio dell opzione; in difetto, la plusvalenza o il reddito affrancabile devono essere proporzionalmente diminuiti. In altri termini, il plafond di plusvalore massimo affrancabile deve essere imputato, integralmente ovvero nella minor misura derivante da riduzioni della quantità posseduta alla data dell esercizio dell opzione, ad aumento del costo fiscalmente riconosciuto alla medesima data dell opzione. d) Affrancamento in presenza di opzione per il regime gestito Nel caso del risparmio gestito non dovrebbero porsi problemi di affrancamento dei valori, posto che il sistema di tassazione sul maturato (come sopra visto) già porta ad allineare i valori e la relativa fiscalità a tale data 7. e) Determinazione del costo In merito alla determinazione del costo, il D.M. 13 dicembre 2011 ha stabilito che, ai fini dell esercizio dell opzione, in luogo del costo o valore di acquisto, deve essere assunto: nel caso di titoli, quote e diritti negoziati in mercati regolamentati, l ultimo valore disponibile alla data del 30 giugno 2014 rilevato presso i medesimi mercati; nel caso di titoli, quote e diritti non negoziati in mercati regolamentati, il valore alla data del 30 giugno 2014 della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente rappresentata da tali attività finanziarie, determinato sulla base delle risultanze dell ultimo bilancio approvato anteriormente alla medesima data oppure sulla base di un apposita relazione giurata di stima (il costo della perizia incrementa il valore affrancato della partecipazione ai fini della determinazione del reddito diverso); nel caso di strumenti finanziari, rapporti, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato negoziati in mercati regolamentati, l ultimo valore disponibile alla data del 30 giugno 2014 rilevato presso i medesimi mercati; nel caso di strumenti finanziari, rapporti, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo omonetatonon negoziati, nonchéper i crediti, il valore alla data del 30 giugno 2014 risultante da apposita relazione di stima (che può essere redatta anche da banche, SIM, società fiduciarie, Poste Italiane S.p.A., agenti di cambio e SGR). È stato inoltre chiarito che: se il contribuente al 30 giugno 2014 detiene obbligazioni convertibili in azioni e alla data dell esercizio dell opzione è già avvenuta la conversione, affranca il valore delle obbligazioni e tale costo è quello fiscalmente riconosciuto per le azioni ora detenute; per le polizze assicurative aventi contenuto finanziario, il valore della polizza al 30 giugno 2014 è determinato tenendo conto dei rendimenti maturati e non tassati. Tuttavia, il valore affrancato non può essere utilizzato per la determinazione dei redditi di capitale. 7 Cfr. R. Parisotto, Le modifiche ai regimi di tassazione dichiarativo, amministrato e gestito, in Corr. Trib. n. 20/2012.

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