Il conferimento dei portafogli a società di scopo: le opportunità per i fondi in scadenza!
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- Fabiano Ranieri
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1 29 febbraio 2012! Il conferimento dei portafogli a società di scopo: le opportunità per i fondi in scadenza! Luigi Croce Alessandro Matteini!
2 !! La liquidazione dei fondi comuni di investimento immobiliari!
3 La liquidazione dei fondi comuni di investimento!!! La disciplina generale sulla liquidazione dei fondi comuni di investimento è contenuta nel Provvedimento della Banca d Italia del 14 aprile 2005 (il c.d. regolamento sulla gestione collettiva del risparmio)!! La disciplina specifica delle modalità di liquidazione del fondo è contenuta nel regolamento di gestione del fondo approvato dalla SGR, ai sensi dell art. 39, comma 2, lettera b), del Testo Unico della Finanza.!!
4 La liquidazione secondo le procedure ordinarie! Caratteristiche di base:!! completamento dei disinvestimenti nel!termine di durata del fondo, con possibilità di applicare!il periodo di grazia di massimo 3 anni (rispetto ai 5 anni!previsti per la liquidazione sanzionatoria prevista dal!d.l. 31 maggio 2010, n. 78)!! predisposizione, approvazione e comunicazione a!banca d Italia del piano di smobilizzo:! quali strategie / valorizzazione / tempistiche (vendor dd);! quali modalità di dismissione:! Asset by asset vs Portfolio Deal! One to one transaction vs Bidding Procedure!
5 La liquidazione secondo le procedure ordinarie!!redazione del rendiconto finale di liquidazione!e del piano di riparto!! revisione contabile del rendiconto finale di!liquidazione!! pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione!certificato dalla società di revisione!! comunicazione ai partecipanti dell avvenuta!pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione, della! data di inizio della procedura di liquidazione e delle!modalità di rimborso delle quote!!avvio delle operazioni di rimborso delle quote!tramite la banca depositaria!
6 Problematiche applicative nella liquidazione " ordinaria di un fondo immobiliare! La liquidazione ordinaria di un fondo comune di investimento immobiliare pone una serie di questioni riferibili all operatività dello stesso in pendenza della fase liquidatoria:!! diritto della SGR di richiamare gli impegni non!ancora versati da parte dei quotisti!! apertura di nuovi periodi di sottoscrizione! durante la fase liquidatoria e possibilità di compiere!nuove operazioni in pendenza della fase liquidatoria!! modifiche al regolamento di gestione e!compimento di nuove operazioni!
7 Richiamo degli impegni non ancora versati! Applicando analogicamente la disciplina civilistica societaria, con la deliberazione di messa in liquidazione del fondo, si può ritenere che non vengano meno i crediti vantati dal fondo nei confronti dei quotisti che ancora non hanno versato gli impegni sottoscritti.! L art. 2491, comma 1, cod. civ. prevede che, nel corso della liquidazione della società, qualora i liquidatori abbiano verificato che i fondi disponibili siano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono richiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti.! I soci, peraltro, non possono opporsi alla richiesta dei liquidatori, salvo che non provino la sussistenza di modalità alternative per il reperimento dei fondi (Dimundo, Salafia).! Alla luce di quanto sopra si può ritenere che il credito vantato dal fondo per gli impegni non ancora versati nei confronti dei quotisti resista al nuovo status del fondo stesso, ove la finalità dell apporto dei fondi da parte dei quotisti risponderà a necessità di carattere liquidatorio e di tutela del patrimonio nella fase di liquidazione.!
8 Apertura di nuovi periodi di sottoscrizione" e nuove operazioni! Premesso che non sarebbe chiaro l interesse dei potenziali sottoscrittori ad apportare capitali in un fondo in fase di liquidazione, con limitati (o nulli) margini di rendimento appare dubbia la sussistenza della facoltà di aprire nuovi periodi di sottoscrizione nel corso della liquidazione del fondo.! La normativa civilistica prevede la possibilità di compiere atti di esercizio provvisorio d impresa, al fine di conservare il valore dell impresa in funzione del suo migliore realizzo (art. 2487, comma 1, lettera c), cod. civ.).! Tuttavia, nell ambito dell attività di liquidazione del fondo, non sembra possibile ipotizzare un esercizio provvisorio dell attività caratteristica del fondo, anche in considerazione della tipicità esclusivamente liquidatoria delle attività previste dal Provvedimento della Banca d Italia del 14 aprile 2005.! Coerentemente, come ribadito dalla Circolare 2/E del 15 febbraio 2012 dell Agenzia delle Entrate nell ambito della liquidazione prevista dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, la facoltà di compiere nuove operazioni in pendenza della liquidazione è da ritenersi generalmente esclusa, attesa, ancora una volta, la tipicità esclusivamente liquidatoria delle attività previste dalla normativa regolamentare.!
9 Modifiche al regolamento! La possibilità di apportare modifiche regolamentari durante la fase liquidatoria appare possibile per i fondi riservati e speculativi, per i quali il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, modificando l articolo 37, comma 2, lettera b-bis) del Testo Unico della Finanza, ha eliminato la preventiva approvazione da parte della Banca d Italia del regolamento e delle sue modifiche.! Difficilmente ipotizzabile, salvo il consenso dell autorità di vigilanza per valide ragioni, invece, la facoltà di apportare modifiche ai regolamenti dei fondi per i quali sia prevista la preventiva approvazione della Banca d Italia, anche in considerazione del fatto che gli stessi saranno quotati, in virtù dell obbligo di quotazione previsto per i fondi retail.!
10 Liquidazione del fondo immobiliare mediante! conferimento del patrimonio a! una società veicolo!
11 Liquidazione mediante conferimento " del patrimonio a una società veicolo! La struttura di questa modalità di liquidazione prevede:!!costituzione di una società veicolo (newco) da!parte della SGR, per conto del fondo oggetto di liquidazione,!mediante conferimento dell intero patrimonio!del fondo immobiliare nella società veicolo; il fondo deterrà,!pertanto, il 100% del capitale sociale della società!veicolo;!!messa in liquidazione del fondo mediante:!!(a)!cessione a terzi delle azioni/quote della società!veicolo da parte del fondo, con attribuzione ai!quotisti dei proventi di tali trasferimenti;!!(b)!assegnazione diretta ai quotisti delle azioni/!quote della società veicolo.!
12 Costituzione della società veicolo " e conferimento del patrimonio del fondo! La società veicolo potrà essere, alternativamente, una società per azioni o una società a responsabilità limitata. Esigenze di flessibilità rendono preferibile la costituzione di una società a responsabilità limitata.! Il conferimento del patrimonio del fondo nella società veicolo avverrà secondo quanto previsto dagli artt e ss. del codice civile (in caso di società per azioni) ovvero dagli artt e ss. del codice civile (in caso di società a responsabilità limitata).! In considerazione del fatto che il soggetto conferente è un fondo di investimento e che la valutazione del patrimonio dovrà essere coerente con le precedenti valutazioni predisposte dagli esperti indipendenti del fondo, è opportuno che l esperto nominato dal tribunale (per le s.p.a.) o la società di revisione nominato dalla SGR per conto del fondo (per le s.r.l.) per la predisposizione della relazione giurata sia, altresì, in possesso dei requisiti previsti per gli esperti indipendenti dall art. 17 del D.M. 24 maggio 1998, n. 228.!
13 Tematiche applicative! 1)!Il conferimento può essere realizzato esclusivamente!qualora il patrimonio del fondo abbia un valore!positivo, in conformità a quanto previsto dall art. 2346,!comma 5, e dall art. 2464, comma 1, del codice civile ai!sensi dei quali «in nessun caso il valore dei conferimenti può!essere complessivamente inferiore all ammontare globale del!capitale sociale».! 2)!Qualora il fondo oggetto di liquidazione abbia fatto ricorso!alla leva finanziaria, l operazione deve essere!concordata con le banche finanziatrici. In assenza!di liberazione del fondo da parte delle banche creditrici,!infatti, permarrebbe la solidarietà dello stesso con!conseguente impossibilità di chiudere la liquidazione! 3)!Il conferimento in una società veicolo concede maggior!flessibilità operativa rispetto alla c.d. roll over!transaction (su cui si veda infra) ivi inclusa l opportunità di!accedere a procedure concorsuali in caso di insolvenza.!dall altro lato occorre considerare i rischi rappresentati!dall assoggettabilità al fallimento della società!rispetto al fondo di investimento.!
14 Tematiche applicative! Particolare attenzione deve essere prestata nel caso in cui vi siano delle contestazioni in ordine al richiamo effettuato dalla SGR, di impegni sottoscritti dai quotisti e non ancora versati.! In tal caso, infatti, i crediti contestati conferiti nella newco darebbero origine a una discrasia tra soggetto legittimato a ricevere i pagamenti (la società veicolo conferitaria) e la SGR che è, invece, il soggetto titolare del diritto di emettere le quote.! Possibili problematiche gestionali anche con la banca depositaria: la stessa deve avere evidenza dei pagamenti da parte dei quotisti per avvalorare i certificati a fronte delle quote di nuova emissione. Se il pagamento è però effettuato su un conto diverso (i.e. quello intestato alla newco), è possibile che la banca depositaria non possa agevolmente svolgere i suoi compiti.!
15 Cessione a terzi o assegnazione " ai quotisti delle azioni/quote della newco?! Esigenze di speditezza nella liquidazione del fondo, una volta completato il conferimento nella società veicolo, porterebbero a prediligere un assegnazione diretta ai quotisti delle azioni/quote della newco conferitaria, piuttosto che la compravendita e la conseguente distribuzione ai quotisti dei proventi della cessione.! È, infatti, da ritenere possibile l assegnazione diretta dei beni facenti parte del patrimonio del fondo immobiliare ai quotisti, in sede di liquidazione.! In particolare l assegnazione diretta ai quotisti sembra ammissibile a condizione che il regolamento di gestione del fondo espressamente preveda tale modalità di liquidazione. In tal caso il regolamento di gestione disciplinerà le relative modalità applicative.! È da ritenersi infatti che, per procedere mediante tale modalità, il regolamento di gestione del fondo debba prevedere espressamente tale modalità di liquidazione. Problema non rilevante per i fondi riservati e speculativi, che non necessitano della preventiva approvazione da parte della Banca d Italia!
16 Cessione a terzi o assegnazione " ai quotisti delle azioni/quote della newco?! L assegnazione in natura ai quotisti delle azioni/quote della società veicolo sembra possibile anche in assenza di espressa previsione del regolamento di gestione, a condizione che la modalità di liquidazione alternativa sia approvata da tutti i partecipanti al fondo.! Il fatto che l unico bene da assegnare sia la partecipazione nella newco rende superabili le problematiche relative all assegnazione diretta ai quotisti dei beni del patrimonio del fondo nel rispetto della parità di trattamento.! L assegnazione diretta comporta tuttavia problematiche applicative non indifferenti: in che modo distribuire i beni facenti parte del patrimonio proporzionalmente ai quotisti senza violare la parità di trattamento?! L assegnazione in natura delle azioni/quote della società veicolo dovrebbe comunque avvenire in maniera proporzionale alla percentuale di partecipazione al fondo detenuta da ciascuno dei quotisti assegnatari.!
17 !! Altre modalità alternative di liquidazione dei fondi immobiliari!
18 Liquidazione mediante fusione tra fondi comuni! La fusione può essere realizzata secondo due modalità:!!il fondo a scadenza viene fuso per!incorporazione nel fondo più longevo; il patrimonio del!fondo a scadenza entra pertanto a far parte del patrimonio!del fondo incorporante ed è assoggettato alla durata di!quest ultimo.!!il fondo più longevo viene fuso per!incorporazione nel fondo a scadenza. Il regolamento di!quest ultimo viene modificato per adeguare la durata dello!stesso alla durata del fondo più longevo.! Per consentire ai quotisti del fondo a scadenza di ottenere la liquidazione delle proprie quote, il fondo più longevo può promuovere un offerta pubblica di acquisto sulle quote del fondo a scadenza (ove sussistano i requisiti di cui al Testo Unico della Finanza e al Regolamento Emittenti della Consob) o, comunque, procedere all acquisto delle quote dai singoli quotisti, prima di procedere alla fusione.!
19 Liquidazione mediante roll over transaction! La c.d. roll over transaction è una modalità di liquidazione del fondo analoga al conferimento del patrimonio in una società di scopo: l intero patrimonio del fondo a scadenza viene conferito in un fondo di nuova istituzione, le cui quote vengono successivamente collocate a terzi oppure assegnate ai quotisti del fondo conferito.! La struttura dell operazione è abbastanza lineare:!!la SGR procede all istituzione di un nuovo fondo,!nel cui patrimonio, in sede di costituzione, viene apportato!l intero patrimonio del fondo esistente a scadenza; il fondo!a scadenza deterrà, quindi, il 100% delle quote del nuovo!fondo emesse;!!il fondo a scadenza viene quindi liquidato mediante!collocamento tramite cessione a terzi delle quote!detenute nel nuovo fondo ovvero mediante!assegnazione di tali quote agli originari quotisti del!fondo a scadenza.!
20 Liquidazione mediante scissione del fondo " a scadenza! Un ulteriore possibilità per procedere alla liquidazione di un fondo a scadenza potrebbe essere rappresentata dalla scissione dello stesso, con contestuale conferimento al fondo beneficiario dell intero patrimonio del fondo scisso.! La scissione dei fondi comuni non trova disciplina nell attuale quadro normativo, ma sarà regolamentata a seguito del recepimento della Direttiva 2009/65/CE (la c.d. Direttiva UCITS IV) e delle conseguenti modifiche al Provvedimento della Banca d Italia del 14 aprile 2005.! Problematiche applicative: Il fondo beneficiario potrà avere una durata diversa da quella prevista per il fondo scisso? Non si rischierebbe, in tal modo, di procrastinare sine die la durata del fondo? Problema, peraltro, evidente in tutte le modalità di liquidazione alternative sinora descritte e che portano ad avere dubbi sulla loro legittimità.!
21 DOVE SIAMO MILANO! Via Agnello, 12! Milano! Tel.: ! Fax.: ROMA! Via delle Quattro Fontane, 161! Roma! Tel..: ! Fax.: ! VERONA Stradone Porta Palio, 76! Verona! Tel.: ! Fax.: ! LONDRA! St Michael's House! 1 George Yard, Lombard Street! EC3V 9DF Londra! tel. +44 (0) ! fax +44 (0) ! BRUSSELS! Avenue de la Joyeuse Entrée 1 b 11 B-1040 Brussels - Belgium! tel +32 (0) " fax +32 (0) ! SHANGHAI! 47th Floor,! Hong Kong New World Tower! 300 Huaihai Zhong Road! Shanghai ! Tel: ! Fax: !
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