Attuazione della direttiva 2011/61/UE, in materia di fondi di investimento alternativi

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1 Attuazione della direttiva 2011/61/UE, in materia di fondi di investimento alternativi (Schema di decreto legislativo n. 55) N gennaio 2014

2 Camera dei deputati XVII LEGISLATURA Verifica delle quantificazioni Attuazione della direttiva 2011/61/UE, in materia di fondi di investimento alternativi (Schema di decreto legislativo n. 55) N gennaio 2014

3 La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi. SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO Servizio Responsabile / bs_segreteria@camera.it SERVIZIO COMMISSIONI Segreteria della V Commissione / com_bilancio@camera.it - 2 -

4 Estremi del provvedimento Atto n.: 55 Natura dell atto: Titolo breve: Riferimento normativo: Relatore per la Commissione di merito: Gruppo: Schema di decreto legislativo Recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi articoli 1, comma 1, e 12 della legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione europea 2013) Petrini PD Relazione tecnica: presente Assegnazione Alla VI Commissione ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento (termine per l esame: 13 gennaio 2014) Alla Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento (termine per l esame: 24 dicembre 2013) - 3 -

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6 INDICE ARTICOLI MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SUI FONDI DI INVESTIMENTO... 4 ARTICOLI DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE... 6 ARTICOLO NORME TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO... 8

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8 PREMESSA Lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva 2011/61/UE relativa ai gestori dei fondi di investimento alternativi (FIA). Come precisato dalla relazione illustrativa, la richiamata direttiva ha fissato le norme in materia di autorizzazione, funzionamento e trasparenza dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che gestiscono e commercializzano nell'unione europea fondi di investimento alternativi (FIA), che non necessitano di un'autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/65/CE (disciplina armonizzata per taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari - OICVM). Lo schema il decreto legislativo in esame, di attuazione della direttiva 2011/61/UE, è adottato in base alla delega contenuta nell articolo 12 della legge di delegazione europea n. 96/2013. In particolare, tale norma ha previsto, al comma 1, i seguenti principi e criteri direttivi: possibilità, per una società di gestione del risparmio, di prestare i servizi previsti dalla direttiva 2011/61/UE e di istituire e gestire fondi comuni di investimento alternativi in altri Stati comunitari ed extracomunitari; possibilità, per una società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi comunitaria o extracomunitaria, di istituire e gestire fondi comuni di investimento alternativi in Italia alle condizioni e nei limiti previsti dalla direttiva; libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento per le società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi, con il rispetto nel caso in cui operino in Italia - delle norme italiane in materia di costituzione e di funzionamento dei fondi comuni di investimento alternativi; responsabilità della depositaria nei confronti della società di gestione del risparmio e dei partecipanti al fondo; disciplina degli obblighi di acquisto di partecipazioni rilevanti e di controllo in società non quotate ed emittenti da parte di società di gestione di fondi alternativi di investimento; attribuzione alla Banca d'italia e alla CONSOB dei poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla direttiva; disciplina della cooperazione e dello scambio di informazioni con le autorità competenti dell'unione europea, degli Stati membri e degli Stati extracomunitari; ridefinizione della disciplina sull'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento alternativi nazionali, comunitari o appartenenti a Paesi terzi; tutela degli investitori, con particolare riferimento agli obblighi informativi; introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle regole dettate nei confronti delle società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi in attuazione della direttiva 2011/61/UE, in linea con quelle già stabilite dal Testo unico sull intermediazione finanziaria (D. Lgs. 58/1998) e nei limiti massimi ivi previsti; - 3 -

9 coordinamento con le altre disposizioni vigenti per i settori interessati, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria. L articolo 12, comma 2, precisa che dall attuazione delle predette norme non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate devono provvedere allo svolgimento dei compiti derivanti dal decreto in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica, in base alla quale dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre il testo reca, all articolo 16, una clausola di neutralità finanziaria. Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario. VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI ARTICOLI 1-8 Modifiche alla disciplina sui fondi di investimento Le norme modificano le disposizioni del Testo unico sull intermediazione finanziaria (TUF), di cui al D. Lgs. 58/1998, al fine di adeguarle alla disciplina contenuta nella direttiva 2011/61/UE. In particolare si prevede quanto segue: vengono aggiornate ed integrate, per adeguarle alla direttiva, le definizioni dei soggetti titolari di attività nel settore degli investimenti collettivi; la Banca d Italia e la Consob sono individuate come le autorità nazionali competenti: ad esse spettano, secondo le rispettive attribuzioni, i compiti di vigilanza e di cooperazione previsti dalla disciplina UE. Viene inoltre precisato che per gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) non riservati a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal MEF con proprio regolamento, le autorità di vigilanza fisseranno norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio; sono specificati gli obblighi informativi per i gestori di fondi di investimento alternativi che gestiscono e che commercializzano nell'unione. Il contenuto degli obblighi informativi nei confronti degli investitori è oggetto di disciplina regolamentare da parte della Consob; si prevede che le società di gestione del risparmio (SGR) possano gestire sia organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), qualora autorizzate ai sensi della direttiva 2009/65/CE, sia fondi di investimento - 4 -

10 alternativi (FIA), qualora autorizzate ai sensi della direttiva 2011/61/UE. All'autorizzazione provvede la Banca d'italia, sentita la Consob, che disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza; le società di investimento a capitale variabile (Sicav) e le società di investimento a capitale fisso (Sicaf) autorizzate in Italia sono iscritte dalla Banca d'italia in un apposito albo; l'albo delle Sicav è articolato in due sezioni, distinte a seconda che le Sicav siano costituite in forma di OICVM o di FIA. si stabilisce che le SGR italiane possano prestare negli Stati UE e non UE le attività previste dalle direttive europee per le quali sono state autorizzate; sono stabiliti gli obblighi di comunicazione per i gestori di fondi di investimento alternativi (FIA), autorizzati nei loro Stati membri d'origine, che intendano gestire in libera prestazione di servizi o mediante stabilimento di succursali un FIA stabilito in Italia. Agli stessi sono tenuti a comunicare tale intendimento alle autorità competenti dello Stato d'origine, le quali trasmetteranno a loro volta tutta la documentazione alla Banca d'italia. Analoga richiesta di autorizzazione alla Banca d Italia deve essere presentata nel caso in cui un gestore di FIA non UE scelga l'italia come Stato di riferimento per gestire FlA italiani e FlA UE o commercializzare nell'ue i FIA da esso gestiti; vengono estese le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal TUF anche alle violazioni di norme introdotte in attuazione della direttiva 2011/61/UE. La relazione tecnica afferma che alle attività di vigilanza e di cooperazione previste dalle norme in esame provvederanno autonomamente la Banca d Italia e la Consob senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attuando forme di autofinanziamento anche attraverso contribuzioni dovute da parte dei soggetti vigilati. In tal modo sarà assicurata la copertura dei costi derivanti dall attività svolta. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto - sul quale appare opportuna una conferma - che i meccanismi di autofinanziamento indicati dalla RT siano idonei, anche sotto il profilo dell allineamento temporale, a garantire l assenza di potenziali oneri per i soggetti competenti in materia di vigilanza e di cooperazione

11 ARTICOLI 9-13 Disposizioni in materia fiscale Le norme introducono misure di coordinamento fra il regime fiscale da applicare a taluni fondi di investimento e quello vigente per gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR). In particolare: vengono estese alle società di investimento a capitale variabile (Sicaf) immobiliari le disposizioni fiscali riguardanti i fondi comuni di investimento immobiliare. Alle Sicaf diverse da quelle immobiliari si rendono applicabili le medesime disposizioni previste per le Sicav, ossia le agevolazioni in materia di imposta di registro e l esclusione dal regime fiscale degli utili dei proventi distribuiti (articolo 9); viene modificato l articolo 26-quinquies del DPR 600/1973. In particolare, si prevede che nella determinazione del reddito di capitale sia eliminata la previsione in base alla quale il costo di sottoscrizione o acquisto e il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni devono essere sempre determinati con riferimento ai valori indicati nei prospetti periodici degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) (articolo 10). Si ricorda che l articolo 26-quinquies è stato inserito dal decreto legge proroga termini 2010 (art. 2, comma 63, del DL 225/2010). La relativa RT ascriveva all insieme delle disposizioni del decreto legge riguardanti i fondi comuni di investimento (ivi compreso il citato comma 63) minori entrate per 6,7 milioni di euro per il 2012 e 12,9 milioni di euro per il Dal 2014 era prevista una compensazione di tali riduzioni di entrata, con possibili effetti positivi, peraltro non quantificabili. La relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame chiarisce che l articolo 10 è volto ad operare una semplificazione nella determinazione della base imponibile dei redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR diversi da quelli immobiliari. Infatti la previsione in base alla quale il costo di sottoscrizione o acquisto e il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni devono essere sempre determinati con riferimento ai valori indicati nei prospetti periodici dell'oicr crea problemi operativi sia per gli OICR che non redigono i prospetti giornalieri sia per gli OICR quotati; vengono individuati i sostituti d imposta tenuti ad applicare la ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani istituiti da una società di gestione estera o da OICR esteri istituiti e gestiti da una società di gestione italiana (articoli 10 e 11); il regime di tassazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a tutte le tipologie di OICR di diritto estero (ad esclusione dei fondi e delle SICAF immobiliari) viene uniformato al regime di tassazione degli omologhi prodotti di diritto italiano (articolo 11)

12 La relazione illustrativa precisa che a seguito delle modifiche apportate dal decreto legge n. 138 del 2011 le modifiche alle percentuali di aliquota sono di mero coordinamento con le disposizioni già in vigore; viene aggiornato l'articolo 73 del TUIR con la nuova definizione di OICR immobiliari che comprende sia i fondi immobiliari, sia le SICAF immobiliari che hanno il medesimo regime fiscale dei predetti fondi (articolo 12); è previsto che, in linea generale, sui proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari di diritto estero, percepiti da soggetti residenti, si applichi una ritenuta del 20 per cento. È inoltre prevista la tassazione per trasparenza per i partecipanti a fondi immobiliari di diritto estero che possiedano quote superiori al 5 per cento dell'organismo, analogamente a quanto avviene per i fondi immobiliari italiani secondo l'articolo 32 del DL 78/2010 (articolo 13). La relazione tecnica, afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento all articolo 13, la RT precisa che la disposizione è suscettibile di produrre effetti finanziari positivi. In assenza di dati puntuali, la RT stima, sulla base di valutazioni fornite per le vie brevi da operatori del settore, che l'attuale diffusione in Italia di tale tipologia di fondi sia non rilevante e, pertanto, ritiene prudenziale non ascrivere effetti alla disposizione in oggetto. Al riguardo, andrebbe chiarito se dall attuazione dell articolo 9 possano derivare effetti di riduzione del gettito tributario, tenuto conto che la norma - da una parte - estende alle Sicaf immobiliari le disposizioni fiscali riguardanti i fondi comuni di investimento immobiliare, dall altra introduce agevolazioni fiscali 1 per le Sicaf diverse da quelle immobiliari. Più in generale, andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare la neutralità finanziaria degli effetti determinati dal complesso delle norme in esame, che incidono sulle aliquote, sulle basi imponibili e sui criteri di calcolo dei redditi interessati. 1 Con riferimento sia all imposta di registro sia ai proventi distribuiti, che vengono esclusi dal regime fiscale degli utili

13 ARTICOLO 14 Norme transitorie e di coordinamento La norma dispone quanto segue: viene consentito, qualora per l'investitore ricorrano le condizioni per l'applicazione del regime di tassazione sostituiva al 20 per cento, di includere i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani ed esteri nel risultato maturato delle gestioni di portafoglio con opzione per l'applicazione del regime del risparmio gestito di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997 (comma 1); si consente, inserendo il riferimento al costo medio ponderato, di uniformare la base imponibile di determinazione dei redditi di capitale per gli organismi di investimento collettivo del risparmio - OICR (comma 2, lett.a). La relazione illustrativa chiarisce che attualmente, per i proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare, la norma qualifica redditi di capitale quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso o di liquidazione e il costo di sottoscrizione o acquisto e non, come per gli altri OICR, il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto; viene modificato l'articolo 2, comma 71, del DL 225/2010, consentendo la compensazione dei risultati negativi accumulati dagli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) italiani con le ritenute da applicare sui proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) esteri istituiti e gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio (comma 3). La relazione tecnica precisa che il comma 1 disciplina, qualora ne sussistano le condizioni, l'inclusione dei redditi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari, sia italiani che esteri, nel regime del risparmio gestito di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 461/1997. Considerata l'attuale ridotta platea di soggetti interessati, la norma comporta effetti non rilevanti in termini di gettito. Con riferimento al comma 3, la RT afferma che l'istituzione di fondi in altri Paesi rappresenta una possibilità per l'ampliamento del mercato italiano con possibili effetti positivi. Inoltre la compensazione dei risparmi d'imposta accumulati dalle SGR italiane con le ritenute sui redditi di capitale derivanti dalla futura istituzione di fondi in altri Stati membri configura una rinuncia a maggior gettito (per la parte delle ritenute che sarà effettivamente compensata), visto che tali operazioni saranno possibili solo con l'attuazione della direttiva in esame

14 Al riguardo andrebbe acquisita una valutazione in ordine ai possibili effetti di gettito derivanti dalla norma [comma 2, lettera a)] volta ad uniformare la base imponibile per gli organismi di investimento collettivo del risparmio attraverso il riferimento al costo medio ponderato per la determinazione dei redditi di capitale. Andrebbero inoltre acquisiti elementi diretti a suffragare che gli effetti di maggior gettito per i quali la RT configura una rinuncia (comma 3) riguardino esclusivamente operazioni che non si sarebbero realizzate in assenza delle disposizioni in esame

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