13 DICEMBRE ,00 13,00 INCONTRO TECNICO CON PROVINCE E COMUNI. D.P.R. 16 APRILE 2013, n. 74
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1 13 DICEMBRE ,00 13,00 INCONTRO TECNICO CON PROVINCE E COMUNI D.P.R. 16 APRILE 2013, n. 74 Regolamento sul controllo e la manutenzione degli Assessorato ai Lavori Pubblici ed all Energia Segreteria per l Ambiente
2 13 DICEMBRE 2013 INCONTRO TECNICO CON PROVINCE E COMUNI D.P.R. 16 APRILE 2013, n. 74 Regolamento sul controllo e la manutenzione degli Assessorato ai Lavori Pubblici ed all Energia Segreteria per l Ambiente
3 Legge 9 gennaio 1991, n. 10 Norme per l Attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia DIRETTIVA 2002/91/CE Rendimento energetico in edilizia Decreto Legislativo 16 agosto 2005, n. 192 Attuazione della Direttiva 2002/91/CE DIRETTIVA 2006/32/CE Efficienza degli usi finali dell energia e servizi energetici PIANO ENERGETICO - D.G.R.V. 15 OTTOBRE 2013, n. 1820
4 OBIETTIVO REGIONE DEL VENETO ANNO 2020 F.E.R. -Elettricità F.E.R. - Calore/Freddo Quota % di Energia da F.E.R. sul C.F.L. di Energia = Consumo Finale Lordo coperto da F.E.R. Consumo Finale Lordo 10,3 % DOMANDA LORDA DI ENERGIA E - C/F - T DECRETO Mi.S.E. e M.A.T.T.M. 15 marzo GAZZETTA UFFICIALE R.I. 2 APRILE 2012, n. 78
5 PER RAGGIUNGERE L OBIETTIVO REGIONALE SVILUPPO SOSTENIBILE DELL ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI EFFICIENZA ENERGETICA E RISPARMIO ENERGETICO INDUSTRIA - EDIFICI - TRASPORTI
6 Nell'Unione Europea gli edifici sono responsabili di circa il 40% dei consumi energetici e del 36% delle emissioni di CO2 I consumi energetici degli edifici sono così ripartiti: 68% riscaldamento degli ambienti; 18% usi elettrici; 9% riscaldamento dell'acqua per usi igenico-sanitari; 5% per cottura cibi Gli edifici rappresentano un notevole potenziale di risparmio, considerato sia dal Piano di Efficienza Energetica dell'unione Europea sia da quello Nazionale. Quest ultimo affida agli interventi sugli edifici quasi il 50% dell'obiettivo Nazionale al 2016 ed al 2020, obiettivo non facilmente raggiungibile.
7 Procedura d infrazione 2006/ ottobre 2006 (Non corretto recepimento della Direttiva 2002/91/CE) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 APRILE 2013, n. 74 (Regolamento sul controllo e la manutenzione degli )
8 Definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, sia pubblici che privati e per la preparazione dell acqua calda per usi igienici sanitari, nonché i requisiti professionali ed i criteri per l accreditamento degli esperti e degli organismi abilitati all ispezione degli.
9 LIMITI DI ESERCIZIO INVERNALE DEGLI IMPIANTI E VALORI LIMITE DELLA TEMPERATURA AMBIENTE Il periodo di accensione annuale e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici per il riscaldamento invernale varia a seconda della Zona Climatica di appartenenza, in Veneto prevalgono: la Zona E (14 ore giornaliere, tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno dal 15 ottobre al 15 aprile) la Zona F (nessuna limitazione)
10 TEMPERATURE LIMITE DEGLI AMBIENTI CLIMATIZZATI: Riscaldamento invernale: 18 C + 2 C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili 20 C+2 Cditolleranzapertuttigli altri edifici Climatizzazione estiva: 26 C 2 Cditolleranzapertuttigli edifici
11 I limiti di esercizio invernali ed i valori limite per la temperatura degli ambienti non si applicano a particolari strutture pubbliche e private, individuate dagli artt. 3 e 4 del D.P.R.
12 REQUISITI DEI SOGGETTI RESPONSABILI L Art.6 del D.P.R. 74/2013 stabilisce criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per il riscaldamento invernale e la climatizzazione estiva.
13 Il responsabile dell impianto è definito al p.to 42 dell All. A del D.Lgs. 192/2005 (l occupante a qualsiasi titolo o il proprietario o l amministratore).
14 Il responsabile dell impianto può delegare la responsabilità dello stesso al terzo responsabile, definito persona giuridica al p.to 52 dell All. A del D.Lgs. 192/2005, alle condizioni e con i limiti stabiliti dall art. 6 del D.P.R. 74/2013.
15 Il terzo responsabile deve essere un soggetto diverso dal venditore dell energia per il medesimo impianto (salvo quanto previsto al p.to 7 del D.P.R. 74/2013) e risponde personalmente del mancato rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali.
16 Per impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kw, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 207/2010, categorie OG 11 oppure OS 28.
17 CONTROLLO E MANUTENZIONE DELL IMPIANTO Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell impianto di climatizzazione invernale ed estiva devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n.37 con i criteri di periodicità indicati all art. 7 del regolamento:
18 CONTROLLO E MANUTENZIONE DELL IMPIANTO 1) Secondo le istruzioni tecniche per l uso e la manutenzione rese disponibili dall impresa installatrice. 2) Secondo le prescrizioni indicate dai fabbricanti degli specifici componenti dell impianto. 3) Secondo le prescrizioni contenute nelle normative UNI (10435, 10436, 9217, 8364, ) e CEI per gli specifici componenti dell impianto.
19 Gli installatori ed i manutentori devono indicare all utente in forma scritta quali siano le operazioni di controllo e manutenzione e le loro periodicità per garantire la sicurezza delle persone e delle cose facendo riferimento alla documentazione tecnica dei componenti dell impianto.
20 LIBRETTO D IMPIANTO Ogni impianto deve essere dotato di libretto compilato in tutte le sue parti e aggiornato dal manutentore
21 CONTROLLO DELL EFFICIENZA ENERGETICA Impianti termici di riscaldamento invernale: potenza termica utile nominale maggiore di 10 kw Impianti di climatizzazione estiva: potenza termica utile nominale maggiore di 12 kw controllo di efficienza energetica con periodicità di 1, 2, 4 anni dipendente dal tipo d impianto, dalla potenza utile nominale e dal combustibile, come indicato nell Allegato A del Regolamento.
22 RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA L operatore che effettua il controllo deve redigere il rapporto di controllo di efficienza energetica e trasmetterlo alle Amministrazioni competenti, con periodicità di: 1, 2, 4 anni dipendente dal tipo d impianto, dalla potenza utile nominale e dal combustibile, come indicato nell Allegato A del Regolamento.
23 VALORI DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE Il rendimento di combustione deve risultare non inferiore ai valori limite calcolati come indicato nell'allegato B del Regolamento. es.: rendimento minimo GAS A CONDENSAZIONE CONDENSAZIONE (da 8/10/2005) η= log P n
24 I generatori di calore per i quali siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'allegato B, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo.
25 CONTROLLI SUGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA- DELEGA L.R. 11/2001 artt..43e44 I controlli sul rendimento energetico degli impianti termici sono delegati alle Province o ai Comuni, a seconda che il numero degli abitanti del comune sia rispettivamente inferiore o superiore a abitanti
26 Tale attività si incardina nell'ambito delle linee di indirizzo del Piano Energetico Regionaliale adottato dalla Giunta a metà ottobre 2013 ed è finalizzata a verificare il rispetto della norma per il contenimento dei consumi energetici; riguarda impianti termici di climatizzazione invernale con potenza utile superiore ai 10 kw e di climatizzazione estiva con potenza utile superiore ai12kw.
27 Il Regolamento precisa che, per gli invernaletra10kwe100kwalimentatiagas,metanoogple per gli estiva tra 12 e 100 kw, l accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o dal terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell ispezione.
28 Il Regolamento inoltre individua criteri e priorità per la programmazione delle ispezioni indicando in primis: a) impianti per i quali non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza o per i quali, in fase di accertamento, siano emersi elementi di criticità; b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni; c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kw (ogni 2anni100%)
29 CATASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI: ART. 10, c. 4, lett. a) Le Regioni provvedono a: a) istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi. b) predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli Attestati di Prestazione Energetica degli Edifici.
30 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL CATASTO COMPLETA DEMATERIALIZZAZIONE DELL ARCHIVIO DATI GESTIONE UNICAMENTE TELEMATICA ON LINE CONTIENE GLI ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEGLI IMPIANTI CONTIENE I LIBRETTI DEGLI IMPIANTI CONTIENE I RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA EN. IMPLEMENTATO DAGLI OPERATORI ACCREDITATI CONSULTABILE DALLE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE ACCESSO AI DATI-IMPIANTO IMPIANTO LIMITATO AL RESPONSABILE
31 COPERTURA DEI COSTI: ART. 10, c. 3, lett. C) Le Regioni possono: assicurare la copertura dei costi necessari per l adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, mediante corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, da articolare in base alla potenza degli impianti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale
32 ATTUALI CRITICITÀ DEL CATASTO IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEVE APPROVARE: IL MODELLO DI LIBRETTO D IMPIANTO IL MODELLO DI RAPPORTO DI CONTROLLO E PROPORRE ALLE REGIONI IL TRACCIATO DATI E LE SPECIFICHE PER UN CATASTO CHE POSSA ESSERE SVILUPPABILE A LIVELLO NAZIONALE
33 PERIODICITÀ CONTROLLI E TRANSITORIO IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DOVREBBE EMANARE UNA CIRCOLARE, CONFERMANDO LA CADENZA DEI CONTROLLI INDICATA IN ALL. A E FORNENDO INDICAZIONI OPERATIVE PER IL PERIODO TRANSITORIO FINO ALL ATTIVAZIONE DEL CATASTO TELEMATICO
34 BOLLINO VERDE??? VARI ASPETTI DA VALUTARE
35 PER ULTERIORI INFORMAZIONI : PAGINA INTERNET: INDIRIZZO ( INDICARE IN OGGETTO: IMPIANTI TERMICI ) RINGRAZIO PER L ATTENZIONE SI APRE IL DIBATTITO 13 DICEMBRE 2013 INCONTRO TECNICO CON PROVINCE E COMUNI
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