Art. 1 - Finalità. a) al miglioramento della qualità abitativa per preservare,

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Art. 1 - Finalità. a) al miglioramento della qualità abitativa per preservare,"

Transcript

1 IL VECCHIO E IL NUOVO PIANO CASA A CONFRONTO con le nuove disposizioni dettate dalla legge regionale n. 32 del 29 novembre 2013 (Bur n. 103 del 30/11/2013) - Il primo dicembre 2013 è entrata in vigore la legge regionale n. 32 del 29 novembre 2013, terza edizione del Piano casa emesso per la prima volta con la legge regionale n. 14 dell 8 luglio 2009 e successivamente aggiornato con la legge regionale n. 13 dell 8 luglio 2011 (secondo Piano casa). Poichè è una legge di proroga, il testo consiste nell aggiornamento della legge originaria, aggiornamento che comporta cancellazioni, modifiche, aggiunte. Pensando di fare cosa utile ai geometri, pubblichiamo in due colonne parallele il testo della legge n. 14/2009 vigente fino al 30 novembre 2013 (vecchio Piano casa) con le parti cancellate e quelle sostituite, e a fronte il testo della stessa legge regionale n. 14/2009 coordinato con la nuova legge n. 32/2013, comprendente anche le aggiunte, cioè il nuovo Piano casa vigente dal 1 dicembre Di seguito pubblichiamo le modifiche apportate ad altre leggi regionali, come la legge n. 11/2004 e n. 50/2012, e nuove disposizioni. Testo coordinato a cura di Mariangela Ballo La legge regionale n. 32 del 29 novembre 2013 si trova in Bur n. 103 del 30/11/2013 ( ufficiale) 1

2 Art. 1 - Finalità. 1. La Regione del Veneto promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l utilizzo dell edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili. 1. La Regione del Veneto promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati: a) al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente, nonché a favorire l utilizzo dell edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili; b) ad incentivare l adeguamento sismico e l eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti; c) ad incentivare la demolizione e ricostruzione in area idonea di edifici esistenti che ricadono in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica; d) a favorire la rimozione e lo smaltimento della copertura in cemento amianto di edifici esistenti. 2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli edifici soggetti a specifiche forme di tutela a condizione che gli interventi possano essere autorizzati ai sensi della normativa statale, regionale o dagli strumenti urbanistici e territoriali. 3. Nel caso di edifici che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico, gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 edilizi sono subordinati allo specifico assenso dell ente titolare della proprietà demaniale o tutore del vincolo. Art. 1 - Finalità. 1. La Regione del Veneto promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati: a) al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente, nonché a favorire l utilizzo dell edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili; b) ad incentivare l adeguamento sismico e l eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti; c) ad incentivare la demolizione e ricostruzione in area idonea di edifici esistenti che ricadono in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica; d) a favorire la rimozione e lo smaltimento della copertura in cemento amianto di edifici esistenti. 2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli edifici soggetti a specifiche forme di tutela a condizione che gli interventi possano essere autorizzati ai sensi della normativa statale, regionale o dagli strumenti urbanistici e territoriali. 3. Nel caso di edifici che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico, gli interventi edilizi sono subordinati allo specifico assenso dell ente tutore del vincolo. [Nuovo articolo] Art. 1 bis - Definizioni e modalità applicative. 1. Ai fini della presente legge: a) per prima abitazione del proprietario o prima casa di abitazione si intendono le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l avente titolo o i suoi familiari risiedano oppure si obblighino a stabilire la residenza e a mantenerla; b) per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado in linea retta e collaterale e gli affini entro il secondo grado e altri aventi diritto; c) per edificio residenziale unifamiliare si intende la costruzione funzionalmente indipendente, anche se a schiera, che disponga di uno o più accessi, destinata all abitazione di un singolo nucleo familiare. 2. Gli ampliamenti e gli incrementi in termini di volume o di superficie esistenti sono determinati sulla base dei parametri edificatori stabiliti dallo strumento urbanistico. 3. Nei limiti degli ampliamenti e degli incrementi volumetrici consentiti non vanno calcolati i volumi scomputabili ai sensi della normativa vigente. 4. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 ter e 4 sono consentiti una sola volta anche se possono essere realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli ampliamenti o degli incrementi volumetrici e di superficie complessivamente previsti. 2

3 Art. 2 - Interventi edilizi di ampliamento. 1. Per le finalità di cui all articolo 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito l ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad uso residenziale e del 20 per cento della superficie coperta se adibiti ad uso diverso. Resta fermo che nei limiti dell ampliamento non vanno calcolati i volumi scomputabili ai sensi della normativa vigente. 1. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, ivi compresi i piani ambientali dei parchi regionali, è consentito l ampliamento degli edifici esistenti al 31 ottobre 2013 nei limiti del 20 per cento del volume, o della superficie; è comunque consentito un ampliamento fino a 150 metri cubi per gli edifici residenziali unifamiliari da destinarsi a prima casa di abitazione. Resta fermo che sia l edificio che l ampliamento devono insistere in zona territoriale omogenea propria. 2. L ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in aderenza rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l armonia estetica del fabbricato esistente può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato. 2. L ampliamento di cui al comma 1 può essere realizzato in aderenza, utilizzando un corpo edilizio già esistente ovvero con la costruzione di un corpo edilizio separato. Il corpo edilizio separato, esistente o di nuova costruzione, deve trovarsi sullo stesso lotto di pertinenza dell edificio che genera l ampliamento o su un lotto confinante; l ampliamento può essere, altresì, realizzato su un altro lotto, purché lo stesso si trovi a non più di 200 metri, misurabili in linea d aria, rispetto al lotto di pertinenza dell edificio che genera l ampliamento e appartenga, già alla data del 31 ottobre 2013, al medesimo proprietario o al di lui coniuge o figlio. 3. Nei limiti dell ampliamento di cui al comma 1 sono da computare l eventuale recupero dei sottotetti esistenti al 31 maggio ottobre 2013 aventi le caratteristiche di cui all articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 6 aprile 1999, n. 12 Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi con esclusione dei sottotetti esistenti oggetto di contenzioso in qualsiasi stato e grado del procedimento. 4. In caso di edifici composti da più unità immobiliari l'ampliamento può essere realizzato anche separatamente Art. 2 - Interventi edilizi di ampliamento. 1. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, ivi compresi i piani ambientali dei parchi regionali, è consentito l ampliamento degli edifici esistenti al 31 ottobre 2013 nei limiti del 20 per cento del volume, o della superficie; è comunque consentito un ampliamento fino a 150 metri cubi per gli edifici residenziali unifamiliari da destinarsi a prima casa di abitazione. Resta fermo che sia l edificio che l ampliamento devono insistere in zona territoriale omogenea propria. 2. L ampliamento di cui al comma 1 può essere realizzato in aderenza, utilizzando un corpo edilizio già esistente ovvero con la costruzione di un corpo edilizio separato. Il corpo edilizio separato, esistente o di nuova costruzione, deve trovarsi sullo stesso lotto di pertinenza dell edificio che genera l ampliamento o su un lotto confinante; l ampliamento può essere, altresì, realizzato su un altro lotto, purché lo stesso si trovi a non più di 200 metri, misurabili in linea d aria, rispetto al lotto di pertinenza dell edificio che genera l ampliamento e appartenga, già alla data del 31 ottobre 2013, al medesimo proprietario o al di lui coniuge o figlio. 3. Nei limiti dell ampliamento di cui al comma 1 sono da computare l eventuale recupero dei sottotetti esistenti al 31 ottobre 2013 aventi le caratteristiche di cui all articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 6 aprile 1999, n. 12 Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi con esclusione dei sottotetti esistenti oggetto di contenzioso in qualsiasi stato e grado del procedimento. 4. In caso di edifici composti da più unità immobiliari l'ampliamento può essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio negli edifici, fermo restando il limite complessivo stabilito al comma 1. In ipotesi di case a schiera l ampliamento è ammesso qualora venga realizzato in maniera uniforme con le stesse modalità su tutte le case appartenenti alla schiera, ad eccezione delle unità di testa che possono avere forma diversa. 5. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 10 per cento nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l uso di qualsiasi fonte di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kw, ancorché già installati. 5 bis. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 15 per cento per gli edifici residenziali, purché vi sia un contestuale intervento di riqualificazione dell intero edificio che ne porti la prestazione energetica, come 3

4 per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio negli edifici, fermo restando il limite complessivo stabilito al comma 1. In ipotesi di case a schiera l ampliamento è ammesso qualora venga realizzato in maniera uniforme con le stesse modalità su tutte le case appartenenti alla schiera, ad eccezione delle unità di testa che possono avere forma diversa. 4 bis. Per gli edifici residenziali in zona agricola l ampliamento del 20 per cento, qualora sia realizzato sulla prima casa di abitazione, è calcolato sulla volumetria massima assentibile ai sensi della vigente normativa. Limitatamente agli edifici composti da due unità immobiliari, anche se sovrapposte, e ai soli fini del calcolo degli ampliamenti previsti dal presente articolo, la volumetria massima assentibile è riferita a ciascuna unità immobiliare anziché all intero edificio, fermo restando il rispetto di quanto previsto al comma La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 10 per cento nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l uso di fonti qualsiasi fonte di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kw 3 kw, ancorché già installati. 5 bis. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 15 per cento per gli edifici residenziali, purché vi sia un contestuale intervento di riqualificazione dell intero edificio che ne porti la prestazione energetica, come definita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia e dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 Regolamento di attuazione dell articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia e successive modificazioni, alla corrispondente classe B. 5 ter. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 5 per cento per gli edifici residenziali e 10 per cento per gli edifici ad uso diverso, qualora l intervento preveda la messa in sicurezza sismica dell intero edificio, purché la stessa non sia già obbligatoria per legge. Art. 3 - Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente. 1. La Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente al 31 ottobre 2013 mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente al 1989 e legittimati da titoli abilitativi che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza. definita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia e dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 Regolamento di attuazione dell articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia e successive modificazioni, alla corrispondente classe B. 5 ter. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 5 per cento per gli edifici residenziali e 10 per cento per gli edifici ad uso diverso, qualora l intervento preveda la messa in sicurezza sismica dell intero edificio, purché la stessa non sia già obbligatoria per legge. Art. 3 - Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente. 1. La Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente al 31 ottobre 2013 mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici legittimati da titoli abilitativi che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza. 4

5 2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1 finalizzati al perseguimento degli attuali standard qualitativi architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione anche parziali che prevedano aumenti fino al 40 per cento del volume demolito per gli edifici residenziali e fino al 40 per cento della superficie coperta demolita per quelli adibiti ad uso diverso, purché situati in zona territoriale propria e solo qualora per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 Iniziative ed interventi regionali a favore dell edilizia sostenibile. A tali fini la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, integra le linee guida di cui all articolo 2 della legge regionale n. 4/2007, prevedendo la graduazione della volumetria assentibile in ampliamento in funzione della qualità ambientale ed energetica dell intervento. 2. Gli interventi di cui al comma 1 finalizzati al perseguimento degli attuali standard qualitativi architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza, sono consentiti in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, ivi compresi i piani ambientali dei parchi regionali. La demolizione e ricostruzione, purché gli edifici siano situati in zona territoriale omogenea propria, può avvenire anche parzialmente e può prevedere incrementi del volume o della superficie: a) fino al 70 per cento, qualora per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive che portino la prestazione energetica dell edificio, come definita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia e dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 Regolamento di attuazione dell articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia e successive modificazioni, alla corrispondente classe A; b) fino all 80 per cento, qualora l intervento comporti l utilizzo delle tecniche costruttive di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 Iniziative ed interventi regionali a favore dell edilizia sostenibile. A tali fini la Giunta regionale integra le linee guida di cui all articolo 2 della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4, prevedendo la graduazione della volumetria assentibile in ampliamento in funzione della qualità ambientale ed energetica dell intervento. 2. Gli interventi di cui al comma 1 finalizzati al perseguimento degli attuali standard qualitativi architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza, sono consentiti in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, ivi compresi i piani ambientali dei parchi regionali. La demolizione e ricostruzione, purché gli edifici siano situati in zona territoriale omogenea propria, può avvenire anche parzialmente e può prevedere incrementi del volume o della superficie: a) fino al 70 per cento, qualora per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive che portino la prestazione energetica dell edificio, come definita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia e dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 Regolamento di attuazione dell articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia e successive modificazioni, alla corrispondente classe A; b) fino all 80 per cento, qualora l intervento comporti l utilizzo delle tecniche costruttive di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 Iniziative ed interventi regionali a favore dell edilizia sostenibile. A tali fini la Giunta regionale integra le linee guida di cui all articolo 2 della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4, prevedendo la graduazione della volumetria assentibile in ampliamento in funzione della qualità ambientale ed energetica dell intervento. 3. Gli interventi di cui al comma 2, qualora comportino una ricomposizione planivolumetrica che comporti una modifica sostanziale con la ricostruzione del nuovo edificio su un area di sedime completamente diversa, sono assentiti, in deroga all articolo 6, mediante rilascio del permesso di costruire, ai sensi del Capo II del Titolo I della Parte I del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e successive modificazioni. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso che gli edifici siano demoliti o in corso di demolizione sulla base di un regolare titolo abilitativo. 5

6 3. La percentuale del 40 per cento può essere elevata al 50 per cento nel caso in cui l intervento di cui al comma 2 comporti una ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti comportanti la modifica dell area di sedime nonché delle sagome degli edifici originari e sia oggetto di un piano attuativo ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio e successive modificazioni. 3. Gli interventi di cui al comma 2, qualora comportino una ricomposizione planivolumetrica che comporti una modifica sostanziale con la ricostruzione del nuovo edificio su un area di sedime completamente diversa, sono assentiti, in deroga all articolo 6, mediante rilascio del permesso di costruire, ai sensi del Capo II del Titolo I della Parte I del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e successive modificazioni. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso che gli edifici siano demoliti o in corso di demolizione sulla base di un regolare titolo abilitativo, purché, all entrata in vigore della presente legge, non sia già avvenuta la ricostruzione. 6 [Nuovo articolo] Art. 3 bis - Interventi nelle zone agricole. 1. Nelle zone agricole gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 sono consentiti limitatamente agli edifici a destinazione residenziale e a quelli funzionalmente destinati alla conduzione del fondo agricolo. 2. Per gli edifici residenziali in zona agricola l ampliamento, qualora realizzato sulla prima casa di abitazione, è calcolato sulla volumetria massima assentibile ai sensi della vigente normativa. Limitatamente agli edifici composti da due unità immobiliari, anche se sovrapposte, e ai soli fini del calcolo dell ampliamento, la volumetria massima assentibile è riferita a ciascuna unità immobiliare anziché all intero edificio, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall articolo 2, comma L ampliamento di cui all articolo 2 e l eventuale ampliamento previsto dall articolo 44, comma 5, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio e successive modificazioni, possono essere realizzati recuperando la struttura agricolo-produttiva non più funzionale alla conduzione del fondo, ancorché separata dall edificio principale, o con la costruzione di un corpo edilizio separato, ai sensi dell articolo 2, comma 2.

7 Art. 4 - Interventi per favorire la riqualificazione degli insediamenti turistici e ricettivi. 1. Fermo restando quanto consentito dagli articoli 1, 2 e 3 è possibile ampliare fino al 20 per cento le attrezzature all aperto di cui all allegato S/4 lettera b) e lettera d) numeri 1) e 2) della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo, anche se ricadenti in area demaniale. 2. Nell ipotesi in cui gli insediamenti turistici, ricettivi e ricreativi effettuino investimenti nell ambito degli interventi di cui al comma 1, le concessioni demaniali marittime si intendono prorogate per la durata massima prevista dalle vigenti normative nazionali e regionali. Nell ipotesi in cui gli insediamenti turistici, ricettivi e ribarrate le parti cancellate; in corsivo le parti modificate [Nuovo articolo] Art. 3 ter - Interventi per favorire la rimozione e lo smaltimento dell amianto. 1. Per gli interventi sugli edifici esistenti che comportano la rimozione e lo smaltimento della copertura in cemento amianto, qualora ciò non sia già obbligatorio per legge, è concesso un ampliamento fino al 10 per cento del volume o della superficie, anche in deroga ai parametri dello strumento urbanistico comunale. [Nuovo articolo] Art. 3 quater - Interventi su edifici in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e idrogeologica. 1. Per gli edifici ricadenti nelle aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica o idrogeologica è consentita l integrale demolizione e la successiva ricostruzione in zona territoriale omogenea propria non dichiarata di pericolosità idraulica o idrogeologica, anche in deroga ai parametri dello strumento urbanistico comunale, con un incremento fino al 50 per cento del volume o della superficie. 2. Limitatamente agli edifici a destinazione residenziale, la ricostruzione di cui al comma 1 è consentita anche in zona agricola, purché caratterizzata dalla presenza di un edificato già consolidato e sempre che l area non sia oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici o territoriali che ne impediscano l edificazione. 3. La demolizione dell edificio deve avvenire entro tre mesi dal rilascio del certificato di agibilità per gli edifici ricostruiti; in caso di mancata demolizione trovano applicazione le disposizioni di cui all articolo 31 del DPR n. 380/ Agli edifici ricostruiti ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4.. Art. 4 - Interventi per favorire la riqualificazione degli insediamenti turistici e ricettivi. 1. Fermo restando quanto consentito dagli articoli 1, 2 e 3 è possibile ampliare fino al 20 per cento le attrezzature all aperto di cui all allegato S/4 lettera b) e lettera d) numeri 1) e 2) della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo, anche se ricadenti in area demaniale. 2. Nell ipotesi in cui gli insediamenti turistici, ricettivi e ricreativi effettuino investimenti nell ambito degli interventi di cui al comma 1, le concessioni demaniali marittime si intendono prorogate per la durata massima prevista dalle vigenti normative nazionali e regionali. Nell ipotesi in cui gli insediamenti turistici, ricettivi e ri- 7

8 creativi effettuino investimenti nell ambito degli interventi di cui al comma 1, le concessioni demaniali marittime si intendono prorogate per la durata massima prevista dalle vigenti normative nazionali e regionali. Art. 5 - Interventi per favorire l installazione di impianti solari e fotovoltaici e di altri sistemi di captazione delle radiazioni solari. 1. Non concorrono a formare cubatura sulle abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge: a) i sistemi di captazione delle radiazioni solari addossati o integrati negli edifici, quali serre bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori, atti allo sfruttamento passivo dell energia solare, sempreché correlati con il calcolo di progetto degli impianti termomeccanici; b) le pensiline e le tettoie finalizzate all installazione di impianti solari e fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kwp. 2. Le strutture e gli impianti di cui al comma 1 sono realizzabili anche in zona agricola e sono sottoposte a denuncia di inizio attività (DIA) in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e successive modificazioni. 3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle strutture e degli impianti di cui al comma 1. Art. 6 - Titolo abilitativo edilizio e procedimento. 1. Le disposizioni della presente legge di carattere straordinario prevalgono sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici contrastanti con esse. 2. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono sottoposti a denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi degli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e successive modifiche e integrazioni. 3. La DIA deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) attestazione del titolo di legittimazione; b) asseverazione del professionista abilitato che sottoscrive la DIA, con la quale attesta la conformità delle opere creativi effettuino investimenti nell ambito degli interventi di cui al comma 1, le concessioni demaniali marittime si intendono prorogate per la durata massima prevista dalle vigenti normative nazionali e regionali. Art. 5 - Interventi per favorire l installazione di impianti solari e fotovoltaici e di altri sistemi di captazione delle radiazioni solari. 1. Non concorrono a formare cubatura sulle abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge: a) i sistemi di captazione delle radiazioni solari addossati o integrati negli edifici, quali serre bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori, atti allo sfruttamento passivo dell energia solare, sempreché correlati con il calcolo di progetto degli impianti termomeccanici; b) le pensiline e le tettoie finalizzate all installazione di impianti solari e fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kwp. 2. Le strutture e gli impianti di cui al comma 1 sono realizzabili anche in zona agricola e sono sottoposte a denuncia di inizio attività (DIA) in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e successive modificazioni. 3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle strutture e degli impianti di cui al comma 1. Art. 6 - Titolo abilitativo edilizio e procedimento. 1. Le disposizioni della presente legge di carattere straordinario prevalgono sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici contrastanti con esse. 2. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono sottoposti a denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi degli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e successive modifiche e integrazioni. 3. La DIA deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) attestazione del titolo di legittimazione; b) asseverazione del professionista abilitato che sottoscrive la DIA, con la quale attesta la conformità delle opere 8

9 da realizzare agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti e a quelli eventualmente adottati, come integrati dalle norme di cui alla presente legge, nonché la sussistenza di tutte le condizioni cui la presente legge subordina la realizzazione dell intervento; c) elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e dallo strumento urbanistico vigente; d) parere dell autorità competente ai sensi dell articolo 23, comma 4, del DPR n. 380/2001 e successive modificazioni, nel caso di intervento su immobile vincolato; e) documenti previsti dalla parte seconda del DPR n. 380/2001 qualora ne ricorrano i presupposti; f) autocertificazione sulla conformità del progetto alle norme di sicurezza e a quelle igienico-sanitarie. 4. L esecuzione dei lavori è in ogni caso subordinata agli adempimenti previsti dall articolo 90, comma 9, lettera c) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Art. 7 - Oneri e incentivi. 1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 Ferma restando l applicazione dell articolo 17 del DPR n. 380/2001, per gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 ter e 3 quater, il contributo di costruzione è ridotto del 60 per cento nell ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell avente titolo; negli stessi casi, per le famiglie con un numero di figli pari o superiore a tre, il contributo afferente al permesso di costruire non è dovuto. 1 bis. In deroga al comma 1, per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3, 3 ter e 3 quater che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kwh 3 kw, il contributo di costruzione: a) non è dovuto per gli edifici destinati a prima abitazione del proprietario o avente titolo; b) può essere ridotto dal comune nella misura del 50 per cento per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di cui alla lettera a). 1 ter. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 1 bis si intendono riferite: a) nel caso previsto dagli articoli 2 e 3 ter al volume o alla superficie ampliati; b) nel caso previsto dagli articoli 3 e 3 quater al volume ricostruito e alla nuova superficie comprensivi dell incremento. 2. I comuni possono stabilire ulteriori incentivi di carattere economico in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili. da realizzare agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti e a quelli eventualmente adottati, come integrati dalle norme di cui alla presente legge, nonché la sussistenza di tutte le condizioni cui la presente legge subordina la realizzazione dell intervento; c) elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e dallo strumento urbanistico vigente; d) parere dell autorità competente ai sensi dell articolo 23, comma 4, del DPR n. 380/2001 e successive modificazioni, nel caso di intervento su immobile vincolato; e) documenti previsti dalla parte seconda del DPR n. 380/2001 qualora ne ricorrano i presupposti; f) autocertificazione sulla conformità del progetto alle norme di sicurezza e a quelle igienico-sanitarie. 4. L esecuzione dei lavori è in ogni caso subordinata agli adempimenti previsti dall articolo 90, comma 9, lettera c) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Art. 7 - Oneri e incentivi. 1. Ferma restando l applicazione dell articolo 17 del DPR n. 380/2001, per gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 ter e 3 quater, il contributo di costruzione è ridotto del 60 per cento nell ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell avente titolo; negli stessi casi, per le famiglie con un numero di figli pari o superiore a tre, il contributo afferente al permesso di costruire non è dovuto. 1 bis. In deroga al comma 1, per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3, 3 ter e 3 quater che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kw, il contributo di costruzione: a) non è dovuto per gli edifici destinati a prima abitazione del proprietario o avente titolo; b) può essere ridotto dal comune nella misura del 50 per cento per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di cui alla lettera a). 1 ter. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 1 bis si intendono riferite: a) nel caso previsto dagli articoli 2 e 3 ter al volume o alla superficie ampliati; b) nel caso previsto dagli articoli 3 e 3 quater al volume ricostruito e alla nuova superficie comprensivi dell incremento. 2. I comuni possono stabilire ulteriori incentivi di carattere economico in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili. 9

10 Art. 9 - Ambito di applicazione. 1. Gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 3 ter, 3 quater e 4 non trovano applicazione per gli edifici: a) ricadenti all interno dei centri storici ai sensi dell articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, salvo che per gli edifici che risultino privi di grado di protezione, ovvero con grado di protezione di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o urbanistica, anche se soggetti a piano urbanistico attuativo. Restano fermi i limiti massimi previsti dall articolo 8, primo comma, n. 1), del decreto ministeriale n del 1968 e successive modificazioni; b) vincolati ai sensi della parte seconda del decreto legisbarrate le parti cancellate; in corsivo le parti modificate 2 bis. Per usufruire delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 1 bis, lettera a), l obbligo a stabilire e a mantenere la residenza di cui all articolo 1 bis, comma 1, lettera a) non può essere inferiore ai quarantadue mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità. Qualora si contravvenga a tale obbligo il comune, a titolo di penale, richiede il versamento dell intero contributo altrimenti dovuto maggiorato del 50 per cento; per i comuni turistici la suddetta maggiorazione è pari al 200 per cento. Art. 8 - Elenchi e monitoraggio. 1. I comuni, a fini conoscitivi, provvedono ad istituire ed aggiornare l'elenco degli ampliamenti autorizzati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4. 1 bis. L elenco di cui al comma 1 indica per ciascun tipo di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4, il volume o la superficie di ampliamento autorizzato. 1. I comuni, a fini conoscitivi, istituiscono e aggiornano l elenco degli interventi autorizzati ai sensi della presente legge. 2. L elenco di cui al comma 1 indica, per ciascun tipo di intervento, il volume o la superficie di ampliamento o di incremento autorizzati, la localizzazione e se si tratta di prima casa di abitazione. 3. I volumi e le superfici di ampliamento o di incremento autorizzati ai sensi della presente legge sono inseriti nel quadro conoscitivo di cui all articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni. Art. 9 - Ambito di applicazione. 1. Gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 3 ter, 3 quater e 4 non trovano applicazione per gli edifici: a) ricadenti all interno dei centri storici ai sensi dell articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, salvo che per gli edifici che risultino privi di grado di protezione, ovvero con grado di protezione di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o urbanistica, anche se soggetti a piano urbanistico attuativo. I comuni possono deliberare, entro il 30 novembre 2011, se e con quali modalità consentire detti interventi; decorso inutilmente tale termine gli interventi sono realizzabili in tutto il centro storico limitatamente alla prima casa di abitazio- 2 bis. Per usufruire delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 1 bis, lettera a), l obbligo a stabilire e a mantenere la residenza di cui all articolo 1 bis, comma 1, lettera a) non può essere inferiore ai quarantadue mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità. Qualora si contravvenga a tale obbligo il comune, a titolo di penale, richiede il versamento dell intero contributo altrimenti dovuto maggiorato del 50 per cento; per i comuni turistici la suddetta maggiorazione è pari al 200 per cento. Art. 8 - Elenchi e monitoraggio. 1. I comuni, a fini conoscitivi, istituiscono e aggiornano l elenco degli interventi autorizzati ai sensi della presente legge. 2. L elenco di cui al comma 1 indica, per ciascun tipo di intervento, il volume o la superficie di ampliamento o di incremento autorizzati, la localizzazione e se si tratta di prima casa di abitazione. 3. I volumi e le superfici di ampliamento o di incremento autorizzati ai sensi della presente legge sono inseriti nel quadro conoscitivo di cui all articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni. 10

11 ne, così come definita dall articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia, come modificato dalla presente legge. Restano fermi i limiti massimi previsti dall articolo 8, primo comma, n. 1), del decreto ministeriale n del 1968 e successive modificazioni; b) vincolati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e successive modificazioni; c) oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 2, 3 e 4 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4; d) ricadenti nelle aree di inedificabilità assoluta di cui all articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 Norme in materia di controllo dell attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie, o di quelle dichiarate inedificabili per sentenza o provvedimento amministrativo; e) anche parzialmente abusivi soggetti all'obbligo della demolizione; f) aventi destinazione commerciale qualora siano volti ad eludere o derogare le disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali di commercio; g) ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è consentita l edificazione ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui all articolo 3 quater. 2. Con gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 può essere modificata la destinazione d uso degli edifici, purché la nuova destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia di zona e salvo quanto previsto dal comma 2 bis. 2 bis. Nel caso in cui gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 riguardino edifici situati in zona impropria, purché diversa dalla zona agricola, la destinazione d uso degli edifici può essere modificata limitatamente al volume che sarebbe realizzabile ai sensi della specifica disciplina di zona, incrementato della percentuale di ampliamento consentita dalla presente legge. Sono fatti salvi eventuali accordi o convenzioni precedentemente sottoscritti. 2 bis. Per gli edifici dismessi o in via di dismissione, situati in zone territoriali omogenee diverse dalla zona agricola, è consentito il mutamento della destinazione d uso con il recupero dell intera volumetria esistente, qualora l intervento sia finalizzato alla rigenerazione o lativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e successive modificazioni; c) oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi articoli articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4; d) ricadenti nelle aree di inedificabilità assoluta di cui all articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 Norme in materia di controllo dell attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie, o di quelle dichiarate inedificabili per sentenza o provvedimento amministrativo; e) anche parzialmente abusivi; f) aventi destinazione commerciale qualora siano volti ad eludere o derogare le disposizioni regionali in materia di commercio; g) ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è consentita l edificazione ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui all articolo 3 quater. 2. Con gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 può essere modificata la destinazione d uso degli edifici, purché la nuova destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia di zona e salvo quanto previsto dal comma 2 bis. 2 bis. Per gli edifici dismessi o in via di dismissione, situati in zone territoriali omogenee diverse dalla zona agricola, è consentito il mutamento della destinazione d uso con il recupero dell intera volumetria esistente, qualora l intervento sia finalizzato alla rigenerazione o riqualificazione dell edificio, fermo restando che la nuova destinazione deve essere consentita dalla disciplina edilizia di zona. Sono fatti salvi eventuali accordi o convenzioni precedentemente sottoscritti. 2 ter. Gli interventi previsti dal comma 2 bis sono assentiti, in deroga all articolo 6, mediante rilascio del permesso di costruire. 4. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4 sono subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti, ad esclusione degli interventi realizzati sulla prima casa di abitazione. 6. L'istanza intesa ad ottenere il titolo abilitativo per gli ampliamenti di cui all articolo 2 riguarda anche i fabbricati il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo edilizio siano stati presentati al comune entro il 31 ottobre

12 riqualificazione dell edificio, fermo restando che la nuova destinazione deve essere consentita dalla disciplina edilizia di zona. Sono fatti salvi eventuali accordi o convenzioni precedentemente sottoscritti. 2 ter. Gli interventi previsti dal comma 2 bis sono subordinati ad un piano urbanistico attuativo ai sensi dell articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni. 2 ter. Gli interventi previsti dal comma 2 bis sono assentiti, in deroga all articolo 6, mediante rilascio del permesso di costruire. 3. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che riguardano la prima casa di abitazione si applicano, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, sin dall entrata in vigore della presente legge. 4. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4 sono subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti, ad esclusione degli interventi realizzati sulla prima casa di abitazione. 5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, i comuni entro il termine del 30 ottobre 2009 deliberano, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se o con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2, 3 e 4. Decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale, entro i successivi quindici giorni, nomina un commissario ad acta con il compito di convocare, entro e non oltre dieci giorni, il consiglio comunale ai fini dell eventuale adozione del provvedimento. 6. L'istanza intesa ad ottenere il titolo abilitativo per gli ampliamenti di cui all articolo 2 riguarda anche i fabbricati il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo edilizio siano stati presentati al comune entro il 31 marzo ottobre Le istanze relative agli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono essere presentate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed i relativi interventi, ad esclusione di quelli sulla prima casa di abitazione, non possono iniziare prima del decorso del termine di cui al comma 5 e comunque non prima del rilascio del titolo edilizio ove previsto. 7. Le istanze per gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4 devono essere presentate entro il 10 maggio Sono fatte salve le disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa statale vigente. 9. È comunque 7. Le istanze per gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4 devono essere presentate entro il 10 maggio Sono fatte salve le disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa statale vigente. 9. È comunque ammesso, anche negli edifici ricadenti nei centri storici di cui all articolo 2 del decreto ministeriale n del 1968 non sottoposti al vincolo di cui al comma 1, lettera b), l aumento della superficie utile di pavimento all interno del volume autorizzato, nel rispetto dei parametri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente. 8 bis. Al fine di consentire il riordino e la rigenerazione del tessuto edilizio urbano già consolidato ed in coerenza con l obiettivo prioritario di ridurre o annullare il consumo di suolo, anche mediante la creazione di nuovi spazi liberi, in attuazione dell articolo 2 bis del DPR n. 380/2001 gli ampliamenti e le ricostruzioni di edifici esistenti situati nelle zone territoriali omogenee di tipo B e C, realizzati ai sensi della presente legge, sono consentiti anche in deroga alle disposizioni in materia di altezze previste dal decreto ministeriale n del 1968 e successive modificazioni, sino ad un massimo del 40 per cento dell altezza dell edificio esistente. 12

13 ammesso, anche negli edifici ricadenti nei centri storici di cui all articolo 2 del decreto ministeriale n del 1968 non sottoposti al vincolo di cui al comma 1, lettera b), l aumento della superficie utile di pavimento all interno del volume autorizzato, nel rispetto dei parametri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente. Art Ristrutturazione edilizia. 1. Nelle more dell approvazione della nuova disciplina regionale sull edilizia, ai fini delle procedure autorizzative relative alle ristrutturazioni edilizie ai sensi del DPR n. 380/2001: a) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001, anche al fine di consentire l utilizzo di nuove tecniche costruttive, possono essere realizzati con l integrale demolizione delle strutture murarie preesistenti, purché la nuova costruzione sia realizzata con il medesimo volume o con un volume inferiore e all interno della sagoma del fabbricato precedente; b) gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento di cui all articolo 10, comma 1, lettera c), del DPR n. 380/2001, qualora realizzati mediante integrale demolizione e ricostruzione dell edificio esistente, per la parte in cui mantengono volumi e sagoma i volumi esistenti sono considerati, ai fini delle prescrizioni in materia di indici di edificabilità e di ogni ulteriore parametro di carattere quantitativo, ristrutturazione edilizia, ai sensi dell articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001 e non nuova costruzione, mentre è considerata nuova costruzione la sola parte relativa all ampliamento che rimane soggetta alle normative previste per tale fattispecie. Art Interventi a favore dei soggetti disabili. 1. La realizzazione degli interventi di cui alla presente legge funzionali alla fruibilità di edifici adibiti ad abitazione di soggetti riconosciuti invalidi dalla competente commissione, ai sensi dell articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge-quadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, dà Art Ristrutturazione edilizia. 1. Nelle more dell approvazione della nuova disciplina regionale sull edilizia, ai fini delle procedure autorizzative relative alle ristrutturazioni edilizie ai sensi del DPR n. 380/2001: a) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001, anche al fine di consentire l utilizzo di nuove tecniche costruttive, possono essere realizzati con l integrale demolizione delle strutture murarie preesistenti, purché la nuova costruzione sia realizzata con il medesimo volume o con un volume inferiore; b) gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento di cui all articolo 10, comma 1, lettera c), del DPR n. 380/2001, qualora realizzati mediante integrale demolizione e ricostruzione dell edificio esistente, per la parte in cui mantengono i volumi esistenti sono considerati, ai fini delle prescrizioni in materia di indici di edificabilità e di ogni ulteriore parametro di carattere quantitativo, ristrutturazione edilizia, ai sensi dell articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001 e non nuova costruzione, mentre è considerata nuova costruzione la sola parte relativa all ampliamento che rimane soggetta alle normative previste per tale fattispecie. b bis) negli interventi di ristrutturazione edilizia la ricostruzione a seguito della demolizione può avvenire anche su area di sedime parzialmente diversa, purché ciò non comporti una modifica sostanziale della localizzazione dell edificio nell ambito del lotto di pertinenza. In caso di interventi ubicati nelle zone di protezione delle strade e nelle zone vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, la ricostruzione è consentita anche in area adiacente, purché al di fuori della fascia di rispetto o dell area inedificabile. Art Interventi a favore dei soggetti disabili. 1. La realizzazione degli interventi di cui alla presente legge funzionali alla fruibilità di edifici adibiti ad abitazione di soggetti riconosciuti invalidi dalla competente commissione, ai sensi dell articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge-quadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, dà 13

Art. 1 - Finalità... 2. Art. 2 - Interventi edilizi... 2. Art. 3 - Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente...

Art. 1 - Finalità... 2. Art. 2 - Interventi edilizi... 2. Art. 3 - Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente... REGIONE VENETO Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 1 INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L UTILIZZO DELL EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO

Dettagli

Legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 (BUR n. 50/2011) - Testo storico

Legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 (BUR n. 50/2011) - Testo storico MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, N. 14 INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007,

Dettagli

PRIMO PIANO CASA Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14. SECONDO PIANO CASA Legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 BREVE ANALISI DEI RISULTATI OTTENUTI

PRIMO PIANO CASA Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14. SECONDO PIANO CASA Legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 BREVE ANALISI DEI RISULTATI OTTENUTI PRIMO PIANO CASA Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 SECONDO PIANO CASA Legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 BREVE ANALISI DEI RISULTATI OTTENUTI MONITORAGGIO PIANO CASA STATO DELL ARTE Numero di istanze

Dettagli

REGOLAMENTO APPLICATIVO

REGOLAMENTO APPLICATIVO REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL PIANO CASA ai sensi dell art. 9 comma 5 della L.R. 14/2009 Autore(i) nome dott.urb. Alessandro Calzavara arch. Paola Barbato data SETTEMBRE 2011 Verificato dott.urb. Alessandro

Dettagli

Pagina 1 di 6. Allegato A

Pagina 1 di 6. Allegato A Allegato A LIMITI E MODALITÀ APPLICATIVE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2, 3 e 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 08.07.2009 e smi Pagina 1 di 6 Limiti e modalità applicative per gli interventi

Dettagli

Definizione dei limiti e delle modalità operative, ai sensi dell art. 9 c. 5 della L.R. 14/2009 come modificata ed integrata dalla LR 26/2009

Definizione dei limiti e delle modalità operative, ai sensi dell art. 9 c. 5 della L.R. 14/2009 come modificata ed integrata dalla LR 26/2009 ALLEGATO A Definizione dei limiti e delle modalità operative, ai sensi dell art. 9 c. 5 della L.R. 14/2009 come modificata ed integrata dalla LR 26/2009 Approvato con deliberazione di CC n.47 in data 29/10/2009

Dettagli

PIANO CASA VENETO SCHEDA SINTETICA

PIANO CASA VENETO SCHEDA SINTETICA PIANO CASA VENETO SCHEDA SINTETICA (si veda anche la parte normativa, più sotto) Norme L. 8/7/2009 n. 14, Dgr 24/8/2009 n. 2499 e 2508, Dgr 22/9/2009 n. 2797, L. 8/7/2011, n. 13; L. 1/8/2012, n. 36; Circolare

Dettagli

CITTA DI VITTORIO VENETO IL NUOVO PIANO CASA. LEGGE REGIONALE N. 13 del 08 luglio 2011

CITTA DI VITTORIO VENETO IL NUOVO PIANO CASA. LEGGE REGIONALE N. 13 del 08 luglio 2011 CITTA DI VITTORIO VENETO IL NUOVO PIANO CASA LEGGE REGIONALE N. 13 del 08 luglio 2011 Vittorio Veneto, Biblioteca Civica 10 ottobre 2011 La legge sul nuovo piano casa è una legge che non prevede nuovo

Dettagli

REGOLAMENTO APPLICATIVO

REGOLAMENTO APPLICATIVO REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL PIANO CASA ai sensi dell art. 9 comma 5 della L.R. 14/2009 Autore(i) nome dott.urb. Alessandro Calzavara arch. Paola Barbato data ottobre 2009 Verificato dott.urb. Alessandro

Dettagli

C O M U N E D I I L L A S I

C O M U N E D I I L L A S I C O M U N E D I I L L A S I PROVINCIA DI VERONA DEFINIZIONI, LIMITI, MODALITA E CRITERI INTERPRETATIVI DELLA LEGGE REGIONALE VENETO 8 LUGLIO 2009 N.14 NEL TERRITORIO COMUNALE DI ILLASI TITOLO I DEFINIZIONI

Dettagli

Guida al PIANO CASA della Regione VENETO

Guida al PIANO CASA della Regione VENETO Guida al PIANO CASA della Regione VENETO (aggiornata a marzo 2015) SOMMARIO INTRODUZIONE.. pag. 3 IL PIANO CASA NEL VENETO.. pag. 4 EDIFICI RESIDENZIALI, Ampliamento volumetrico.....pag. 6 EDIFICI RESIDENZIALI,

Dettagli

Il Decreto del Fare : le novità per il settore privato

Il Decreto del Fare : le novità per il settore privato Direzione Legislazione Mercato Privato Il Decreto del Fare : le novità per il settore privato CAGLIARI, 27 settembre 2013 Semplificazioni in materia edilizia Art. 30 Semplificazioni per la ristrutturazione

Dettagli

Nuovo Piano Casa Regione Lazio. Legge 11 agosto 2009 n. 21, come modificata dalle leggi 13 agosto 2011 nn. 10 e 12

Nuovo Piano Casa Regione Lazio. Legge 11 agosto 2009 n. 21, come modificata dalle leggi 13 agosto 2011 nn. 10 e 12 Nuovo Piano Casa Regione Lazio Legge 11 agosto 2009 n. 21, come modificata dalle leggi 13 agosto 2011 nn. 10 e 12 AMBITO DI APPLICAZIONE (Art. 2) La Legge si applica agli edifici: Legittimamente realizzati

Dettagli

COMUNE DI MASER (TV) Limiti e modalità operative di applicazione della L.R. 14/2009 così come integrata e modificata dalla L.R.

COMUNE DI MASER (TV) Limiti e modalità operative di applicazione della L.R. 14/2009 così come integrata e modificata dalla L.R. COMUNE DI MASER (TV) Limiti e modalità operative di applicazione della L.R. 14/2009 così come integrata e modificata dalla L.R. 13/2011 Allegato A alla delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 30/11/2011

Dettagli

IL PIANO CASA DEL COMUNE DI BADIA POLESINE Dicembre 2009

IL PIANO CASA DEL COMUNE DI BADIA POLESINE Dicembre 2009 1 INDICE TITOLO I DEFINIZIONI URBANISTICO EDILIZIE PER L APPLICAZIONE DEL PIANO CASA Articolo 1 IL CONCETTO DI PRIMA CASA DI ABITAZIONE Articolo 2 IL CONCETTO DI EDIFICI ESISTENTI Articolo 3 DEFINIZIONE

Dettagli

ART. 1 - OBIETTIVI GENERALI

ART. 1 - OBIETTIVI GENERALI ART. 1 - OBIETTIVI GENERALI Il Comune di Cadoneghe, valutate le caratteristiche e le peculiarità del proprio territorio, considerate le esigenze di sostegno al settore edilizio, attentamente soppesati

Dettagli

COMUNE DI VITTORIO VENETO

COMUNE DI VITTORIO VENETO COMUNE DI VITTORIO VENETO L.R. 13/2011 SECONDO PIANO CASA A VITTORIO VENETO Determinazioni limiti e modalità di applicazione IL SINDACO Gianantonio Da Re L' ASSESSORE ALL' EDILIZIA PRIVATA Flavio De Nardi

Dettagli

INDICE TITOLO I DEFINIZIONI URBANISTICO EDILIZIE PER L APPLICAZIONE DEL PIANO CASA

INDICE TITOLO I DEFINIZIONI URBANISTICO EDILIZIE PER L APPLICAZIONE DEL PIANO CASA INDICE TITOLO I DEFINIZIONI URBANISTICO EDILIZIE PER L APPLICAZIONE DEL PIANO CASA Articolo 1 IL CONCETTO DI PRIMA CASA DI ABITAZIONE Articolo 2 IL CONCETTO DI EDIFICI ESISTENTI Articolo 3 DEFINIZIONE

Dettagli

PIANO CASA FRIULI VENEZIA GIULIA SCHEDA SINTETICA

PIANO CASA FRIULI VENEZIA GIULIA SCHEDA SINTETICA PIANO CASA FRIULI VENEZIA GIULIA SCHEDA SINTETICA (si veda anche la parte normativa, più sotto) Norme L. 11/11/2009 n. 19; L. 21/10/2010 n. 17 Aumenti massimi (salvo casi particolari) + 35% volume con

Dettagli

ALLEGATO B. Art. 1 - Impianti a fonti rinnovabili, pannelli solari termici e fotovoltaici, generatori eolici

ALLEGATO B. Art. 1 - Impianti a fonti rinnovabili, pannelli solari termici e fotovoltaici, generatori eolici ALLEGATO B Norme regolamentari relative all installazione di impianti tecnologici e di altri manufatti comportanti modifiche dell aspetto esteriore degli edifici Art. 1 - Impianti a fonti rinnovabili,

Dettagli

Con la consulenza giuridica in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 1 della legge n. 449 del 1997, è stato esposto il seguente QUESITO

Con la consulenza giuridica in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 1 della legge n. 449 del 1997, è stato esposto il seguente QUESITO RISOLUZIONE N. 4/E Roma, 04 gennaio 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza Giuridica Art. 1 della legge n. 449 del 1997 Piano Casa Possibilità di fruire della detrazione del 36 per cento

Dettagli

COMUNE DI LIMENA. Limiti e modalità applicative degli interventi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e s.m.i.

COMUNE DI LIMENA. Limiti e modalità applicative degli interventi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e s.m.i. COMUNE DI LIMENA Limiti e modalità applicative degli interventi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e s.m.i. Approvate con la deliberazione di C.C. n. 33 del 28.09.2011

Dettagli

TIPOLOGIA INTERVENTO TITOLO ABILITATIVO RIFERIMENTO NORMATIVO DESCRIZIONE INTERVENTO COSTI. D.P.R. 380/01 art. 6 modificato dall'art. 5 L.

TIPOLOGIA INTERVENTO TITOLO ABILITATIVO RIFERIMENTO NORMATIVO DESCRIZIONE INTERVENTO COSTI. D.P.R. 380/01 art. 6 modificato dall'art. 5 L. TIPOLOGIA INTERVENTO TITOLO ABILITATIVO RIFERIMENTO NORMATIVO DESCRIZIONE INTERVENTO COSTI ordinaria manutenzione D.P.R. 380/01 art. 6 e L.R. 12/05 art. 27 gli interventi edilizi che riguardano le opere

Dettagli

COMUNE DI COLONNA ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 27/05/2010 REGOLAMENTO

COMUNE DI COLONNA ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 27/05/2010 REGOLAMENTO COMUNE DI COLONNA P r o v i n c i a d i R o m a ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 27/05/2010 REGOLAMENTO CRITERI E MODALITA DI CALCOLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Dettagli

Energiebonus / bonus energia - 2014

Energiebonus / bonus energia - 2014 AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE Natur, Landschaft und Raumentwicklung Natura, paesaggio e sviluppo del territorio Abteilung 28 Ripartizione 28 Energiebonus

Dettagli

ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA E ABUSIVISMO EDILIZIO. Kristina Tomic

ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA E ABUSIVISMO EDILIZIO. Kristina Tomic AREA CITTÀ E TERRITORIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ed EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, MOBILITA e TRAFFICO ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA E ABUSIVISMO EDILIZIO Kristina Tomic Responsabile Abusivismo Edilizio Comune

Dettagli

COMUNE Dl LEGNAGO (Provincia di Verona) UFFICIO TECNICO SETTORE 3

COMUNE Dl LEGNAGO (Provincia di Verona) UFFICIO TECNICO SETTORE 3 COMUNE Dl LEGNAGO (Provincia di Verona) UFFICIO TECNICO SETTORE 3 SERVIZIO I URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA CRITERI E MODALITÀ DI CALCOLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E DELLE SOMME DA CORRISPONDERE

Dettagli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OGGETTO: Adeguamento oneri costo di costruzione. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTO il Decreto del Sindaco n 3 del 31.01.2011, con cui è stato individuato l Arch. Giusepe RUSSO responsabile del servizio

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (Approvato con atto di Consiglio comunale n. 81 del 11/11/2005) indice ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE REGOLAMENTO COMUNALE DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E DELLE SOMME DA CORRISPONDERE A TITOLO DI OBLAZIONE PREVISTE IN MATERIA DI ABUSI EDILIZI DALLA

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZIO AMBIENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 09.08.2012 1 Sommario ART. 1 - Finalità

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 4-07-1986 REGIONE LOMBARDIA. Promozione dei programmi integrati di recupero del patrimonio edilizio esistente

LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 4-07-1986 REGIONE LOMBARDIA. Promozione dei programmi integrati di recupero del patrimonio edilizio esistente Legge 1986022 Pagina 1 di 5 LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 4-07-1986 REGIONE LOMBARDIA Promozione dei programmi integrati di recupero del patrimonio edilizio esistente Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE

Dettagli

Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga REGIONE LIGURIA ----------- LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2014 N. 30 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2001, N. 24 (RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI) E ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO

Dettagli

INDIRIZZI PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI

INDIRIZZI PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI L.P. 5 SETTEMBRE 1991, N. 22 articolo 99, comma 1, lettera e bis) INDIRIZZI PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI (testo approvato con deliberazione della Giunta provinciale n.

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL INCIDENZA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL INCIDENZA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL INCIDENZA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE indice Art. 1 Premessa pag 5 Art. 2 Ambito di applicazione pag 5 Art. 3 Incidenza degli oneri di urbanizzazione: tabella parametrica

Dettagli

L.R. 08 Novembre 2004, n. 12 Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi (1)

L.R. 08 Novembre 2004, n. 12 Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi (1) L.R. 08 Novembre 2004, n. 12 Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi (1) SOMMARIO Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione Art. 2 - Opere abusive suscettibili di sanatoria Art. 3 -

Dettagli

QUIZ DIRITTO URBANISTICO

QUIZ DIRITTO URBANISTICO QUIZ DIRITTO URBANISTICO 1) Quale legge dello stato, regolamentando le norme in materia di controllo dell'attività urbanistica-edilizia, ha individuato per prima le modalità di recupero delle opere abusive

Dettagli

RISOLUZIONE N. 118/E

RISOLUZIONE N. 118/E RISOLUZIONE N. 118/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 dicembre 2014 OGGETTO: Imposte sui redditi - Spese sostenute per la redazione di un atto di vincolo unilaterale - Art. 16-bis del TUIR - Istanza

Dettagli

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE Quarta Variante Parziale al Piano degli Interventi (PRG) modifica dell articolo 34 Parcheggi e servizi pubblici delle N.T.A.. Ai sensi dell'art. 18 della L.R.V. 11/2004 e s.m.i..

Dettagli

AGGIORNAMENTO TABELLA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA-SECONDARIA-SMALTIMENTO RIFIUTI

AGGIORNAMENTO TABELLA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA-SECONDARIA-SMALTIMENTO RIFIUTI AGGIORNAMENTO TABELLA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA-SECONDARIA-SMALTIMENTO RIFIUTI (approvati con deliberazione C.C. n. 32 del 14.04.2016) MODELLO 3.1.1 002_TAB_ONERI_E_COSTO _C Destinazioni d'uso Nuove

Dettagli

Comune di Casei Gerola. Regolamento Comunale Attività Edilizia. - Gennaio 2011 -

Comune di Casei Gerola. Regolamento Comunale Attività Edilizia. - Gennaio 2011 - Comune di Casei Gerola Regolamento Comunale Attività Edilizia - Gennaio 2011-1 INDICE articolo 1 articolo 2 articolo 3 articolo 4 articolo 5 articolo 6 articolo 7 articolo 8 articolo 9 PRINCIPI GENERALI

Dettagli

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente Regolamento per la concessione e l erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18

Dettagli

CITTA DI PISTICCI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE CRITERI PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI INERENTI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

CITTA DI PISTICCI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE CRITERI PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI INERENTI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA CITTA DI PISTICCI (Provincia di Matera) COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE CRITERI PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI INERENTI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA (Art. 8 D.Lgs. n. 114/98 ed art. 19

Dettagli

COMUNE DI BRIENNO Provincia di Como

COMUNE DI BRIENNO Provincia di Como COMUNE DI BRIENNO Provincia di Como REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE E LA POSA DI IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI (da 1 a 5 Kwp) (approvato con deliberazione c.c. numero 21 del 30.06.2011) Pagina 1 di 5

Dettagli

semplificazione ed attuazione

semplificazione ed attuazione ANNA GIACOMONI mercoledì, giovedì, 18 26 settembre giugno 2014 2013 6 mesi dopo il decreto del fare: bilancio, G i o r n a ta d e l D e c r e to del fare semplificazione ed attuazione RIFLESSI FISCALI

Dettagli

Piano esecutivo Concessione onerosa Concessione convenzionata Concessione gratuita in base all articolo Altro

Piano esecutivo Concessione onerosa Concessione convenzionata Concessione gratuita in base all articolo Altro Domanda di Permesso di costruire BOLLO Prot. n. Spett. Comune di RANCO Piazza PARROCCHIALE n. 4 21020 - RANCO Li gg mese anno Il/la sottoscritto/a quale rappresentante legale dell impresa (ove necessario)

Dettagli

URBANISTICA b) il diritto di farsi casa per abitarvi. a) delle cose di interesse artistico e storico. c) n 1150 del 17 agosto 1942.

URBANISTICA b) il diritto di farsi casa per abitarvi. a) delle cose di interesse artistico e storico. c) n 1150 del 17 agosto 1942. URBANISTICA La legge n 1766 del 16 giugno 1927 introduceva il concetto dello Ius caselimandi cioè: a) il diritto di costruire abitazioni rurali. b) il diritto di farsi casa per abitarvi. c) il diritto

Dettagli

TIMBRO PROTOCOLLO N. PRATICA

TIMBRO PROTOCOLLO N. PRATICA COMUNE DI PORDENONE TIMBRO PROTOCOLLO N. PRATICA Nominativo del dichiarante (1) altri titolari oltre al presente dichiarante NO SI n (in caso di più dichiaranti, compilare una scheda anagrafica per ogni

Dettagli

Comune di Cecina: regolamento per l edilizia sostenibile

Comune di Cecina: regolamento per l edilizia sostenibile Comune di Cecina: regolamento per l edilizia sostenibile Indirizzi del settore energia nella provincia di Livorno Roberto Bianco 19 giugno 2007 1 Pianificazione energetica provinciale: di linee di indirizzo

Dettagli

PIANO CASA LAZIO SCHEDA SINTETICA

PIANO CASA LAZIO SCHEDA SINTETICA PIANO CASA LAZIO SCHEDA SINTETICA (si veda anche la parte normativa, più sotto) Norme L. 11/8/2009 n. 21; Deliberazione giunta 23/12/2009, n. 985, L. 3/2/2010 n. 1, L. 13/8/2011, n. 10, Circolare Lazio

Dettagli

COMUNE DI FORLI' AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

COMUNE DI FORLI' AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 6 Allegato 1 COMUNE DI FORLI' AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO Servizio Pianificazione e Programmazione del Territorio Via delle Torri n. 13 47100 Forlì Unità Segreteria mariateresa.babacci@comune.forli.fo.it

Dettagli

MISURE URGENTI E STRAORDINARIE VOLTE AL RILANCIO DELL ECONOMIA E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

MISURE URGENTI E STRAORDINARIE VOLTE AL RILANCIO DELL ECONOMIA E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE REGIONE TOSCANA Legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 1 MISURE URGENTI E STRAORDINARIE VOLTE AL RILANCIO DELL ECONOMIA E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE (B.U.R.T. 13 maggio 2009,

Dettagli

PROGETTO DI LEGGE N. 0392. di iniziativa del Presidente della Giunta regionale

PROGETTO DI LEGGE N. 0392. di iniziativa del Presidente della Giunta regionale REGIONE LOMBARDIA VIII LEGISLATURA CONSIGLIO REGIONALE ATTI 15996 PROGETTO DI LEGGE N. 0392 di iniziativa del Presidente della Giunta regionale Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione

Dettagli

CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA

CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA Legge Regionale: Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui all art. 32 del Decreto Legge 30.09.2003, n. 269. * * * * * * * * * Articolo 1 Oggetto della legge 1.

Dettagli

Impianti fotovoltaici: problematiche ed opportunità

Impianti fotovoltaici: problematiche ed opportunità Impianti fotovoltaici: problematiche ed opportunità Laboratorio di Fisica Ambientale per la Qualità Edilizia Università di Firenze Il quadro normativo Norme Nazionali COMPLESSITA BUROCRATICA INSOSTENIBILE

Dettagli

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE N. 96 del 15 ottobre 2009

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE N. 96 del 15 ottobre 2009 LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 08-10-2009 REGIONE MARCHE Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l occupazione, migliorare la sicurezza

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA MONETIZZAZIONE. DEI PARCHEGGI PRIVATI di PERTINENZA E DELLE AREE DA DESTINARE A STANDARDS

REGOLAMENTO PER LA MONETIZZAZIONE. DEI PARCHEGGI PRIVATI di PERTINENZA E DELLE AREE DA DESTINARE A STANDARDS Ufficio Tecnico Settore Urbanistica DEI PARCHEGGI PRIVATI di PERTINENZA E DELLE AREE DA DESTINARE A STANDARDS Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 21.01.2010 1 DEI PARCHEGGI PRIVATI

Dettagli

L.R. 23/2005, art. 6 bis B.U.R. 12/10/2009, S.O. n. 21

L.R. 23/2005, art. 6 bis B.U.R. 12/10/2009, S.O. n. 21 L.R. 23/2005, art. 6 bis B.U.R. 12/10/2009, S.O. n. 21 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 ottobre 2009, n. 0274/Pres. Regolamento recante le procedure per la certificazione VEA di sostenibilità energetico

Dettagli

BENEFICIARE CONTRIBUTO PRESENTARE DOMANDA

BENEFICIARE CONTRIBUTO PRESENTARE DOMANDA Fonte: Bando regionale 2015 Modulo predisposto: Settore Territorio, Servizio Urbanistica Pianificazione e Gestione del Territorio - Corrado Franzosi tel. 0381 299 309 CHI BENEFICIARE CONTRIBUTO CHI PRESENTARE

Dettagli

Norme per il sostegno dell attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio. *********************** Regione siciliana

Norme per il sostegno dell attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio. *********************** Regione siciliana L.R. 23 marzo 2010, n. 6. Norme per il sostegno dell attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio. Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 26 marzo 2010, n. 14. ***********************

Dettagli

REGIONE MARCHE. Legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 1

REGIONE MARCHE. Legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 1 REGIONE MARCHE Legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 1 INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE AL FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE L'OCCUPAZIONE, MIGLIORARE LA

Dettagli

Note al Decreto Assessoriale Salute della Regione Sicilia del 5 settembre 2012 n. 1754/12, entrato in vigore il 5 novembre 2012.

Note al Decreto Assessoriale Salute della Regione Sicilia del 5 settembre 2012 n. 1754/12, entrato in vigore il 5 novembre 2012. Prot.n.13 Note al Decreto Assessoriale Salute della Regione Sicilia del 5 settembre 2012 n. 1754/12, entrato in vigore il 5 novembre 2012. La presente nota nasce dall esigenza di una richiesta di chiarimento

Dettagli

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE DIMENSIONI DELLE STRADE ED ALLE DISTANZE DI RISPETTO STRADALI E DEI TRACCIATI FERROVIARI DI PROGETTO

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE DIMENSIONI DELLE STRADE ED ALLE DISTANZE DI RISPETTO STRADALI E DEI TRACCIATI FERROVIARI DI PROGETTO DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE DIMENSIONI DELLE ED ALLE DISTANZE DI RISPETTO STRADALI E DEI TRACCIATI FERROVIARI DI PROGETTO (articolo 70 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 articolo 64 della

Dettagli

DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA

DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA (allegato alla domanda del permesso di costruire) l sottoscritt ING./ARCH./GEOM./ NATO/A A CON STUDIO PROF.LE IN IL CAP VIA/C.SO/P.ZZA CIVICO CODICE FISCALE E-MAIL P.IVA TEL.

Dettagli

L INSTALLAZIONE DEI PANNELLI TERMICI E FOTOVOLTAICI

L INSTALLAZIONE DEI PANNELLI TERMICI E FOTOVOLTAICI PROVINCIA DI TRENTO COMUNE DI PREDAZZO PIANO REGOLATORE GENERALE D E L C O M U N E D I PREDAZZO REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE DEI PANNELLI TERMICI E FOTOVOLTAICI Arch. Luca Eccheli Via Cavour,

Dettagli

Aral 83 S.r.l. Consulenze e servizi

Aral 83 S.r.l. Consulenze e servizi Informativa per la clientela studio Aral Ai gentili Clienti OGGETTO: Decreto sblocca Italia: stop alla DIA Gentile Cliente, con il Decreto Legge Sblocca Italia gli interventi di ristrutturazione in casa

Dettagli

Legge Regionale 11 Agosto 2009, n. 21 Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale (1)

Legge Regionale 11 Agosto 2009, n. 21 Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale (1) Legge Regionale 11 Agosto 2009, n. 21 Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale (1) Testo coordinato artt.li 1-6 testo, con modifiche introdotte dalla

Dettagli

OGGETTO: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA S.C.I.A. ai sensi dell art. 19 Legge 07/08/1990, n. 241, come sostituito dall art.

OGGETTO: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA S.C.I.A. ai sensi dell art. 19 Legge 07/08/1990, n. 241, come sostituito dall art. S.C.I.A. n. / (riservato al Comune) Timbro del Protocollo Generale AL COMUNE DI ROSTA UFFICIO TECNICO Piazza Vittorio Veneto 1 10090 Rosta Torino OGGETTO: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA S.C.I.A.

Dettagli

Interventi edilizi e titoli abilitativi, differenze tra CIL, CILA, SCIA, Super-DIA e Permesso di costruire

Interventi edilizi e titoli abilitativi, differenze tra CIL, CILA, SCIA, Super-DIA e Permesso di costruire Interventi edilizi e titoli abilitativi, differenze tra CIL, CILA, SCIA, Super-DIA e Permesso di costruire Interventi edilizi e titoli abilitativi, in questo articolo analizziamo le definizioni di CIL,

Dettagli

L.R. 9.3.2007, n. 4 INIZIATIVE A FAVORE DELL EDILIZIA SOSTENIBILE

L.R. 9.3.2007, n. 4 INIZIATIVE A FAVORE DELL EDILIZIA SOSTENIBILE giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO A Dgr n. 1579 del 17/06/2008 pag. 1/7 L.R. 9.3.2007, n. 4 INIZIATIVE A FAVORE DELL EDILIZIA SOSTENIBILE Modalità per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni

Dettagli

TIMBRO PROTOCOLLO N. PRATICA

TIMBRO PROTOCOLLO N. PRATICA LOGO COMUNE TIMBRO PROTOCOLLO Nominativo del dichiarante (1).... SI altri titolari oltre al presente dichiarante NO.. (in caso di più dichiaranti, compilare una scheda anagrafica per ogni singolo soggetto)

Dettagli

Epigrafe. Premessa. Art. 2. L.R. 18 dicembre 2012, n. 62

Epigrafe. Premessa. Art. 2. L.R. 18 dicembre 2012, n. 62 Pagina 1 di 5 Leggi Regionali d'italia Abruzzo L.R. 18-12-2012 n. 62 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 ottobre 2012, n. 49 «Norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011,

Dettagli

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 13 DEL 05.05.1999 COME MODIFICATA DALLA D.C.C. N. 73 DEL 30.09.2010 E DALLA D.C.C. N. 5 DEL 15.03.2013 A IN RIFERIMENTO AL D.P.G.R. N. 373/98 IL CONSIGLIO

Dettagli

La Certificazione Energetica degli Edifici in Liguria

La Certificazione Energetica degli Edifici in Liguria La Certificazione Energetica degli Edifici in Liguria Regione Liguria - Dipartimento Ambiente Servizio Tutela dall Inquinamento Atmosferico e Sviluppo dell energia Sostenibile Badalato Lidia 02/07/2009

Dettagli

COMUNE DI LAZZATE PROVINCIA DI MILANO

COMUNE DI LAZZATE PROVINCIA DI MILANO DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA (ex regime concessorio) ai sensi dell art. 41 della Legge Regionale 12/05 Il/ La sottoscritto/a Cod. fiscale/partita IVA residente /con sede in via n. CAP tel. in qualità proprietario

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA MONETIZZAZIONE DEI PARCHEGGI PRIVATI di PERTINENZA E DELLE AREE DA DESTINARE A STANDARDS DETERMINAZIONE

REGOLAMENTO PER LA MONETIZZAZIONE DEI PARCHEGGI PRIVATI di PERTINENZA E DELLE AREE DA DESTINARE A STANDARDS DETERMINAZIONE REGOLAMENTO PER LA MONETIZZAZIONE DEI PARCHEGGI PRIVATI di PERTINENZA E DELLE AREE DA DESTINARE A STANDARDS DETERMINAZIONE Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del REGOLAMENTO PER LA MONETIZZAZIONE

Dettagli

Comune di Villa di Serio Provincia di Bergamo

Comune di Villa di Serio Provincia di Bergamo Comune di Villa di Serio Provincia di Bergamo Regolamento per il riconoscimento di incentivi economici per il recupero degli edifici nel centro storico Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

Dettagli

AUTORITA DI BACINO DI RILIEVO REGIONALE NORMATIVA-TIPO RELATIVA AGLI AMBITI NORMATIVI DELLE FASCE DI INONDABILITÀ EX DGR 250/05

AUTORITA DI BACINO DI RILIEVO REGIONALE NORMATIVA-TIPO RELATIVA AGLI AMBITI NORMATIVI DELLE FASCE DI INONDABILITÀ EX DGR 250/05 AUTORITA DI BACINO DI RILIEVO REGIONALE NORMATIVA-TIPO RELATIVA AGLI AMBITI NORMATIVI DELLE FASCE DI INONDABILITÀ EX DGR 250/05 Documento approvato con DGR 1532 del 2.12.2005 - Allegato 2 - ALLEGATO 2

Dettagli

TITOLO I NATURA E DEFINIZIONI

TITOLO I NATURA E DEFINIZIONI PIANO DI PROGRAMMAZIONE COMUNALE CONCERNENTE I CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ED I CRITERI DI PROGRAMMAZIONE ALL APERTURA, AL TRASFERIMENTO DI SEDE E ALL AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE DELLE MEDIE

Dettagli

RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAMENTO (Art. 23, comma 1, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e s.m.i.)

RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAMENTO (Art. 23, comma 1, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e s.m.i.) Estremi archiviazione pratica edilizia: Prot. Gen. n. del Pratica Edilizia N Denuncia di inizio attività N ALLO SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA DEL COMUNE DI OGGETTO: Denuncia di inizio attività presentata

Dettagli

COMUNE DI ALBIOLO PROVINCIA DI COMO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA

COMUNE DI ALBIOLO PROVINCIA DI COMO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA COMUNE DI ALBIOLO PROVINCIA DI COMO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU Comune di Albiolo REGOLAMENTO IMU Pag.. 1 INDICE: ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO ART. 2 IMPOSTA RISERVATA

Dettagli

Art. 1 (Interventi di ampliamento)

Art. 1 (Interventi di ampliamento) Legge Regionale 8 ottobre 2009, n. 22: Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli

Dettagli

P I A N O D E L L A R I C O S T R U Z I O N E

P I A N O D E L L A R I C O S T R U Z I O N E comune di CAMPOSANTO P I A N O D E L L A R I C O S T R U Z I O N E Norme di specificazione per gli interventi di ricostruzione e/o delocalizzazione di edifici posti in territorio rurale vincolati dalla

Dettagli

C) LIMITI ALLA TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI SU BENI C) LIMITI ALLA TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI SU BENI

C) LIMITI ALLA TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI SU BENI C) LIMITI ALLA TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI SU BENI MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Le modifiche sono scritte in rosso grassetto corsivo Modifiche all articolo 2 Testo vigente Art. 2 - Requisiti

Dettagli

COMUNE DI PRAMAGGIORE Provincia di Venezia

COMUNE DI PRAMAGGIORE Provincia di Venezia COMUNE DI PRAMAGGIORE Provincia di Venezia Piazza Libertà, 1 C.A.P. 30020 Tel.0421/203680 Fax.0421/203693 - Codice Fiscale 83003010275 Partita IVA 00609690276 E-mail urbanistica.ediliziaprivata@comune.pramaggiore.ve.it

Dettagli

ing. Fulvio Bartoli coordinatore del Settore Urbanistica, Edilizia privata e Ambiente del Comune di Imola

ing. Fulvio Bartoli coordinatore del Settore Urbanistica, Edilizia privata e Ambiente del Comune di Imola ing. Fulvio Bartoli ing. Fulvio Bartoli coordinatore del Settore Urbanistica, Edilizia privata e Ambiente del Comune di Imola L attività edilizia libera Il PdC I frazionamenti L Attività Edilizia Libera

Dettagli

Disposizioni e tabelle per la determinazione del contributo di cui al titolo VII della L.R Toscana 03.01.2005 n.1

Disposizioni e tabelle per la determinazione del contributo di cui al titolo VII della L.R Toscana 03.01.2005 n.1 . Comune di Vicopisano Provincia di Pisa Servizio 3 U.O. 3.3 Tel. 050 796533 - Fax 050 796540 ediliziaprivata@comune.vicopisano.pi.it Disposizioni e tabelle per la determinazione del contributo di cui

Dettagli

CAMPANIA. Sono consentiti in deroga agli strumenti urbanistici vigenti ampliamenti per il solo residenziale con aumento del:

CAMPANIA. Sono consentiti in deroga agli strumenti urbanistici vigenti ampliamenti per il solo residenziale con aumento del: CAMPANIA AMPLIAMENTI Sono consentiti in deroga agli strumenti urbanistici vigenti ampliamenti per il solo residenziale con aumento del: 20% del volume esistente per tipologie uni-bifamiliari o comunque

Dettagli

per accesso e individuazione catastale, anche adiacenti ad altri edifici; sono esclusi gli edifici cosiddetti a schiera e quelli di tipo

per accesso e individuazione catastale, anche adiacenti ad altri edifici; sono esclusi gli edifici cosiddetti a schiera e quelli di tipo Regione Piemonte Bollettino Ufficiale n. 38 del 24 settembre 2009 Circolare della Presidente della Giunta Regionale 21 settembre 2009, n. 4/PET Legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 Snellimento delle procedure

Dettagli

PIANO CASA REGIONALE LIMITI E MODALITÀ APPLICATIVE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELLA L.R.14/2009, COSÌ COME MODIFICATA DALLA L.R.

PIANO CASA REGIONALE LIMITI E MODALITÀ APPLICATIVE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELLA L.R.14/2009, COSÌ COME MODIFICATA DALLA L.R. COMUNE DI CANDIANA Provincia di Padova Regione del Veneto PIANO CASA REGIONALE LIMITI E MODALITÀ APPLICATIVE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELLA L.R.14/2009, COSÌ COME MODIFICATA DALLA L.R. 13/2011 Allegato

Dettagli

Il sistema autorizzativo degli interventi edilizi. Docente: Prof. Stefano Stanghellini Collaboratore: Arch. Alessandro Mascarello

Il sistema autorizzativo degli interventi edilizi. Docente: Prof. Stefano Stanghellini Collaboratore: Arch. Alessandro Mascarello Il sistema autorizzativo degli interventi edilizi Docente: Prof. Stefano Stanghellini Collaboratore: Arch. Alessandro Mascarello Modalità di attuazione degli interventi edilizi Gli interventi edilizi devono

Dettagli

Giunta Regionale della Campania

Giunta Regionale della Campania Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dal Settore Legislativo dell'a.g.c. 01 della Giunta Regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata

Dettagli

Comune di Suni Provincia di Oristano

Comune di Suni Provincia di Oristano Comune di Suni Provincia di Oristano REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DEL COMUNE DI SUNI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 02.04.2012 Il Sindaco

Dettagli

QUADRI INFORMATIVI DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

QUADRI INFORMATIVI DEL PERMESSO DI COSTRUIRE Incontro Tavolo MUDE 10 giugno 2014 AGIBILITA Sez 9-Autocertificazioni : togliere Intestatario e nonché (tutto risulta in capo l professionista) Sez. 13-Dichiarazione impianti : aggiungere parola realizzati

Dettagli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO COPIA COMUNE DI MIRANO Provincia di Venezia Servizio Segreteria Delibera N. 28 del 29/11/2011 EDIL.PRIV./alm VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO (ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE)

Dettagli

- relazione istruttoria - Il Responsabile della III Area Arch. Nicla Paola Frezza. 04 febbraio 2011

- relazione istruttoria - Il Responsabile della III Area Arch. Nicla Paola Frezza. 04 febbraio 2011 LEGGE REGIONALE 21/12/2010 N.19 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2009, N. 22 "INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE AL FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE

Dettagli

PRATICA n. DATA : SOGGETTO CHE PRESENTA IL PARERE PREVENTIVO ALLA COMUNICAZIONE DI ATTIVITA LIBERA COGNOME O DENOMINAZIONE NOME

PRATICA n. DATA : SOGGETTO CHE PRESENTA IL PARERE PREVENTIVO ALLA COMUNICAZIONE DI ATTIVITA LIBERA COGNOME O DENOMINAZIONE NOME Al Signor SINDACO del COMUNE DI LARI Provincia di Pisa Servizio Tecnico U.O. Assetto del Territorio Edilizia Privata Piazza Vittorio Emanuele II, 2 56035 Lari (Pisa) PARTE RISERVATA UFFICIO PROTOCOLLO

Dettagli

COMUNE DI SCALENGHE S E T T O R E U R B A N I S T I C A

COMUNE DI SCALENGHE S E T T O R E U R B A N I S T I C A COMUNE DI SCALENGHE Provincia di Torino Via Umberto I, 1 C.A.P. 10060 Tel. (011) 9861721 Fax (011) 9861882 Partita IVA 02920980014 - Codice fiscale 85003410017 http://www.comune.scalenghe.to.it e.mail:

Dettagli

Provincia di Bologna Workshop di approfondimento sui PRA e interventi edilizi in territorio

Provincia di Bologna Workshop di approfondimento sui PRA e interventi edilizi in territorio Impiego del PRA e della Modulistica-tipo per l'attestazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 11.5 delle Norme del PTCP per gli interventi in definiti significativi dagli strumenti urbanistici

Dettagli

COMUNE DI MONSUMMANO TERME Provincia di Pistoia Settore Servizi Tecnici Pianificazione e Gestione del Territorio Servizio Urbanistica Allegato A

COMUNE DI MONSUMMANO TERME Provincia di Pistoia Settore Servizi Tecnici Pianificazione e Gestione del Territorio Servizio Urbanistica Allegato A COMUNE DI MONSUMMANO TERME Provincia di Pistoia Settore Servizi Tecnici Pianificazione e Gestione del Territorio Servizio Urbanistica Allegato A REGOLAMENTO ARREDI DELLE AREE PERTINENZIALI Atto collegato

Dettagli