Sede del soggetto e imposizione fiscale. Prof. Giuseppe D ANDREA
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1 Sede del soggetto e imposizione fiscale Prof. Giuseppe D ANDREA
2 Obiettivi: analizzare i criteri di collegamento per la tassazione ai fini IRES ; esaminare i criteri di tassazione per le società ed Enti non residenti; Valutare gli effetti del trasferimento della sede all esteto.
3 Argomenti: i criteri di tassazione dei soggetti non residenti ai fini IRES; la normativa sul trasferimento della sede all estero (Exit Tax).
4 I criteri di collegamento per i soggetti IRES Nelle disposizioni del Testo Unico, nell articolo 73, terzo comma, vengono considerati residenti le società e gli Enti che: nella maggior parte del periodo d imposta hanno la sede legale o la sede dell amministrazione o l oggetto principale nel territorio dello Stato.
5 La tassazione delle società e degli enti commerciali non residenti Profili soggettivi: articolo 73, comma I lettera d): Le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato
6 La tassazione delle società e degli enti commerciali non residenti Sotto il profilo soggettivo, nell ipotesi di società ed enti non residenti sono soggetti a IRES le società e gli enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica e quindi anche le società di persone ed enti equiparati di cui all articolo 5 del Testo Unico.
7 La tassazione delle società e degli enti commerciali non residenti Sotto il profilo sistematico, le norme che presiedono la tassazione delle società ed enti non residenti sono contenute negli articoli 151 e 153 rispettivamente per le società ed enti commerciali non residenti ed enti non commerciali non residenti. La determinazione del reddito complessivo avviene secondo le previsioni stabilite per i soggetti Ires nel caso di società ed enti commerciali. Secondo le modalità previste per i soggetti Irpef nell ipotesi di enti non commerciali.
8 Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti Il reddito complessivo delle società e degli enti non residenti è formato dai soli redditi prodotti nel territorio dello Stato ad esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d imposta ovvero ad imposta sostitutiva.
9 Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti Nel definire i redditi prodotti nel territorio dello Stato la norma opera un rinvio tout court all articolo 23 del Testo Unico, aggiungendo inoltre che per i redditi d impresa anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni Quest ultima previsione realizzerebbe una deroga all articolo 23 lettera e) ove si ipotizza che si può realizzare reddito d impresa in assenza di stabile organizzazione, secondo un interpretazione più ampia della norma.
10 Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti In altre parole con la disposizione di cui agli articoli 151 e 153, il legislatore ha inteso stabilire nei confronti delle società e degli enti non residenti che il reddito d impresa non è solo quello derivante da attività esercitate mediante stabili organizzazioni, (art. 23 T.U.), ma anche quello formato dalle plusvalenze e minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alla attività commerciali, ancorché non conseguiti mediante stabili organizzazioni
11 Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti Vengono inoltre inclusi, tra i redditi prodotti nel territorio dello Stato, gli utili distribuiti da società ed enti residenti in favore di società ed enti non residenti. Sebbene tale inclusione viene già prevista in ordine ai redditi di capitale, il richiamo operato nei confronti dei non residenti è finalizzato a riprodurre il meccanismo del credito d imposta.
12 La base imponibile per le società e degli enti non residenti Al riguardo il legislatore ha operato una distinzione tra: Società ed enti commerciali; Enti non commerciali. Prevedendo la determinazioni secondo i criteri adottati per le società ed enti commerciali residenti nel primo caso (art. 152 T.U.) e i criteri adottati per le persone fisiche nel secondo caso (art. 154 T.U.).
13 La base imponibile per le società e degli enti non residenti Per le società e enti commerciali il Testo Unico distingue ulteriormente a seconda che ci sia o meno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. La conseguenza di tale ulteriore distinzione è che per quanto riguarda la quantificazione della base imponibile, la presenza di stabile organizzazione determina l attrazione al reddito d impresa di tutti gli altri redditi prodotti in Italia da parte dell ente non residente, fermo restando la qualificazione degli altri redditi che non perdono la loro originaria natura. (Art. 152 T.U. comma I e II).
14 La base imponibile per le società e degli enti non residenti Infine, nell ipotesi in cui si verifichi la presenza di stabile organizzazione in Italia si segnala che nella determinazione del reddito imponibile si fa riferimento ad apposito conto economico. In questo modo si adegua il reddito prodotto dalla società non residente alla nozione di reddito d impresa di cui all articolo 55 del Testo Unico.
15 La base imponibile per gli enti non commerciali non residenti In proposito la normativa del Testo Unico (art. 154) fa riferimento alle disposizioni del titolo I (Irpef) relative alle singole componenti di reddito prodotte nel territorio dello Stato.
16 Trasferimento all estero della residenza Norma di riferimento: articolo 166 TUIR. Il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi,
17 Trasferimento all estero della residenza Profili soggettivi soggetti che esercitano imprese commerciali possono essere persone fisiche la cui residenza ai fini fiscali viene definita dall articolo 2 del TUIR; l impresa può essere esercitata in forma associata, in tal caso nell ipotesi di società di capitali ed enti la residenza viene definita nell articolo 73 del TUIR.
18 Effetti del trasferimento all estero della residenza Il trasferimento all estero della sede o della residenza costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale Quindi viene assoggettata a tassazione il complesso dei beni che costituiscono l azienda secondo il loro valore normale.
19 Effetti del trasferimento all estero della residenza È prevista un esimente nell ipotesi in cui i beni aziendali siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato Pertanto la disposizione non opera quando i beni dell impresa che non è più fiscalmente residente siano rimasti, fondamentalmente, sul territorio dello Stato mediante la stabile organizzazione del soggetto che adesso è non residente.
20 Effetti del trasferimento all estero della residenza Tuttavia l esenzione non opera se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti Dunque l esenzione viene meno se in un momento successivo i beni originariamente confluiti in una stabile organizzazione vengono distolti e trasferiti all estero.
21 Effetti del trasferimento all estero della residenza Modalità di tassazione Per le imprese individuali e le società di persone si applica il regime di tassazione separata di cui all articolo 17 del TUIR.
22 Fondi in sospensione d imposta I Fondi in sospensione d imposta che risultino: iscritti nell ultimo bilancio; prima che sia deliberato il trasferimento della sede; sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non confluiscano nel patrimonio contabile della predetta stabile organizzazione.
23 Copyright AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128, le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. Tutti i contenuti sono proprietà letteraria riservata e protetti dal diritto di autore del Prof. Giuseppe D ANDREA Si ricorda che il materiale didattico fornito è per uso personale degli studenti, al solo scopo didattico. Per ogni diverso utilizzo saranno applicate le sanzioni previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.
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