Medici e Giornalisti per la deontologia dell informazione

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1 CARTA DI TORINO 2008 Medici e Giornalisti per la deontologia dell informazione Il testo è stato redatto dal Consiglio dell Ordine dei Giornalisti del Piemonte e dal Consiglio dell Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Torino sulla base delle rispettive normative in materia e in parziale aggiornamento della Carta di Torino 2001, alla luce di nuove problematiche che si sono imposte all attenzione dell opinione pubblica. Art. 1 Giornalisti e medici-chirurghi e odontoiatri si impegnano a rispettare questa Carta con un patto di mutua lealtà e collaborazione affinché l informazione medico-sanitaria risponda sempre e comunque ai principi della deontologia, quindi della correttezza, dell obiettività e del rispetto della privacy delle persone coinvolte. Art. 2 Visti gli articoli 55 e 56 del Codice di Deontologia medica e vista la Carta dei Doveri del giornalista, medico e giornalista si impegnano a fornire una informazione sanitaria mai arbitraria, discrezionale e mirante al sensazionalismo, ma sempre utile e veritiera, confermata con dati oggettivi e preventivamente controllati attraverso autorevoli fonti scientifiche. L informazione, da parte del medico come da parte del giornalista, non dovrà mai essere influenzata da eventuali compensi che ricevono per le loro prestazioni. (cfr allegati in Appendice) Art. 3 In ogni notizia sono pregiudiziali la valutazione dell interesse generale, il rispetto del diritto del cittadino/a malato/a alla tutela della propria dignità personale, il diritto del cittadino/a-utente a un informazione corretta e completa. 1

2 Art. 4 Il giornalista si impegna ad usare il massimo rispetto nei confronti di tutti i soggetti di cronaca, con particolare attenzione alle persone che per ragioni sociali, economiche e culturali hanno minori strumenti di autotutela. Il giornalista, inoltre, si attiene alla Carta dei Doveri che lo vincola, in casi di indagini o processi, a rispettare il principio della presunzione d innocenza (vedi allegati in Appendice) Art. 5 Medico e giornalista si impegnano a rispettare il principio generale secondo cui è vietata la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute della persona. Art. 6 Il giornalista si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico; il medico dà informazioni cliniche solo con un consenso esplicitamente espresso, rispettando gli articoli 11 e 12 del Codice Deontologico (vedi allegati). A sua volta il giornalista farà fede alla Carta dei Doveri là dove raccomanda l attendibilità delle fonti, la riservatezza di esse quando lo richiedono, l essenzialità dell informazione (vedi allegati). Art. 7 Il medico e il giornalista, nel fare riferimento allo stato di salute di una persona, identificata o identificabile, ne rispettano la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale; in particolare nei casi di malattia grave o terminale. Comunque, pur in possesso di consenso esplicito del cittadino, medico e giornalista si impegnano a rimanere sempre nella sfera della sensibilità comune. 2

3 Art. 8 In relazione alle iniziative medico-sanitarie, pubbliche e private, volte alla tutela della salute dell individuo (es. campagne anti-tabagismo), medici e giornalisti pongono attenzione, nel riferirne, per quanto è nelle competenze proprie di ciascuna professionalità, all aspetto della comunicazione del rischio. L informazione, sia medica sia giornalistica, deve essere sempre completa di tutti gli elementi utili al cittadino per una sua valutazione corretta e nel contempo essere rispettosa delle scelte personali del singolo, evitando ogni forma di discriminazione. Art. 9 Il giornalista e il medico non citano il nome commerciale del farmaco in un contesto che possa favorirne il consumo; qualora sia necessario, si impegnano a citare più di un prodotto contenente il principio attivo in questione. Forniscono inoltre tempestivamente il nome commerciale dei prodotti farmaceutici ritirati o sospesi dal commercio. Art. 10 Il medico che partecipa a iniziative di educazione alla salute deve garantire informazioni scientifiche rigorose, obiettive, prudenti e deve evitare, anche indirettamente, qualsiasi forma pubblicitaria personale o della struttura nella quale opera, limitandosi all informazione sul contenuto della materia in oggetto. Art. 11 Il giornalista ha il dovere, con il medico, non soltanto di informare, ma anche di sensibilizzare le persone sui temi delle nuove tecnologie biomediche. 3

4 Medici e giornalisti, nel diffondere notizie relative ad argomenti attinenti la ricerca scientifica, le nuove tecnologie, la donazione degli organi, la procreazione assistita, si impegnano a rispettare sempre i principi del rigore scientifico, evitando toni e impostazioni che possano favorire facili illusioni trasmettendo un messaggio scorretto o incompleto. Medici e giornalisti hanno cura di tutelare, nel rispetto del dirittodovere di informare, la dignità e la riservatezza della persona, in particolare quando sono trattate tematiche di bioetica o nelle quali la scelta del cittadino-paziente investe la sua sfera più intima. Art. 12 In notizie concernenti la donazione degli organi, medici e giornalisti si attengono alla normativa che tutela la riservatezza del donatore; le generalità del ricevente potranno essere diffuse soltanto in caso di sua esplicita iniziativa. Art. 13 Medici e giornalisti si impegnano a ricercare sempre il dialogo tra le due professionalità e ad attuare strumenti efficienti ed efficaci di trasferimento di corrette informazioni medico-sanitarie. Art. 14 I giornalisti si impegnano a fornire in materia scientifico-sanitaria un prodotto - sia nel contenuto dell articolo sia nelle parti redazionali concernenti l occhiello, il titolo e il sommario - sempre comprensibile, corretto, mai ad effetto, esagerato o forzato. Art. 15 Per favorire la divulgazione di notizie di interesse generale in modo imparziale, corretto ed equilibrato, il medico non deve rilasciare interviste in esclusiva ai mass media. 4

5 Art. 16 I due Ordini si impegnano ad aggiornare la Carta alla luce di nuove esigenze che nel frattempo potranno emergere, a istituire strumenti permanenti di informazione e di giudizio comune e condiviso su argomenti rilevanti per le rispettive categorie. In Appendice Art. 2 Codice di Deontologia medica: Art. 55 Informazione sanitaria Nella comunicazione in materia sanitaria è sempre necessaria la massima cautela al fine di fornire una efficace e trasparente informazione al cittadino. Il medico deve attenersi in materia di comunicazione ai criteri contenuti nel presente Codice in tema di pubblicità e informazione sanitaria; l Ordine vigila sulla corretta applicazione dei criteri stessi. Il medico collabora con le istituzioni pubbliche al fine di una corretta informazione sanitaria ed una corretta educazione alla salute. Art. 56 Pubblicità dell informazione sanitaria La pubblicità dell informazione in materia sanitaria, fornita da singoli o da strutture sanitarie pubbliche o private, non può prescindere, nelle forme e nei contenuti, da principi di correttezza informativa, responsabilità e decoro professionale. La pubblicità promozionale e 5

6 comparativa è vietata. Per consentire ai cittadini una scelta libera e consapevole tra strutture, servizi e professionisti è indispensabile che l informazione, con qualsiasi mezzo diffusa, non sia arbitraria e discrezionale, ma obiettiva, veritiera, corredata da dati oggettivi e controllabili e autorizzata dall Ordine competente per territorio. Il medico che partecipa, collabora od offre patrocinio o testimonianza alla informazione sanitaria non deve mai venir meno a principi di rigore scientifico, di onestà intellettuale e di prudenza, escludendo qualsiasi forma anche indiretta di pubblicità commerciale personale o a favore di altri. Il medico non deve divulgare notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario, non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico in particolare se tali da alimentare infondate attese e speranze illusorie. Dalla Carta dei Doveri del giornalista: I cittadini hanno il diritto di ricevere un'informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli. I messaggi pubblicitari devono essere sempre e comunque distinguibili dai testi giornalistici attraverso chiare indicazioni. Il giornalista è tenuto all'osservanza dei principi fissati dal Protocollo d'intesa sulla trasparenza dell'informazione e dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico; deve sempre rendere riconoscibile l'informazione pubblicitaria e deve comunque porre il pubblico in grado di riconoscere il lavoro giornalistico dal messaggio promozionale. Art.4 Il Giornalista si attiene alla Carta dei Doveri dei Giornalisti del 1993 che afferma: in casi di indagini e processi, il giornalista deve rispettare il principio della presunzione di innocenza. (testualmente: In tutti i casi di indagini o processi, il giornalista deve sempre ricordare che ogni persona accusata di un reato è innocente fino alla condanna definitiva e non deve costruire le notizie in modo da presentare come colpevoli le persone che non siano state giudicate tali in un processo. Il giornalista non deve pubblicare immagini che presentino intenzionalmente o artificiosamente come colpevoli persone che non siano state giudicate tali in un processo). In caso di assoluzione o proscioglimento di un imputato o di un inquisito il Giornalista deve dare appropriato rilievo giornalistico alla notizia anche facendo riferimento alle notizie ed agli articoli pubblicati precedentemente. Il Giornalista deve usare cautela nel dare nome e immagine di persone condannate per reati minori o di condannati a pene lievissime salvo i casi di rilevanza sociale Il Giornalista deve Verificare sempre le informazioni ottenute dalle fonti per accertarne l attendibilità 6

7 Art.6 Codice di Deontologia medica: Art. 11 Riservatezza dei dati personali Il medico è tenuto al rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati personali del paziente e particolarmente dei dati sensibili inerenti la salute e la vita sessuale. Il medico acquisisce la titolarità del trattamento dei dati sensibili nei casi previsti dalla legge, previo consenso del paziente o di chi ne esercita la tutela. Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a singole persone, il medico deve assicurare la non identificabilità delle stesse. Il consenso specifico del paziente vale per ogni ulteriore trattamento dei dati medesimi, ma solo nei limiti, nelle forme e con le deroghe stabilite dalla legge. Il medico non può collaborare alla costituzione di banche di dati sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata della persona. Art. 12 Trattamento dei dati sensibili Al medico, è consentito il trattamento dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del paziente previa richiesta o autorizzazione da parte di quest ultimo, subordinatamente ad una preventiva informazione sulle conseguenze e sull opportunità della rivelazione stessa. Al medico peraltro è consentito il trattamento dei dati personali del paziente in assenza del consenso dell interessato solo ed esclusivamente quando sussistano le specifiche ipotesi previste dalla legge ovvero quando vi sia la necessità di salvaguardare la vita o la salute del paziente o di terzi nell ipotesi in cui il paziente medesimo non sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire e/o di intendere e di volere; in quest ultima situazione peraltro, sarà necessaria l autorizzazione dell eventuale legale rappresentante laddove precedentemente nominato. Tale facoltà sussiste nei modi e con le garanzie dell art. 11 anche in caso di diniego dell interessato ove vi sia l urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi. Il Giornalista si attiene strettamente a quanto stabilito dalla propria Carta dei Doveri che afferma: Il giornalista deve sempre verificare le informazioni ottenute dalle sue fonti, per accertarne l'attendibilità e per controllare l'origine di quanto viene diffuso all'opinione pubblica, salvaguardando sempre la verità sostanziale dei fatti. Nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate, il giornalista deve rispettare il segreto professionale e avrà cura di informare il lettore di tale circostanza. In qualunque altro caso il giornalista deve sempre rispettare il principio della massima trasparenza delle fonti d'informazione, indicandole ai lettori o agli spettatori con la 7

8 massima precisione possibile. L'obbligo alla citazione della fonte vale anche quando si usino materiali delle agenzie o di altri mezzi d'informazione, a meno che la notizia non venga corretta o ampliata con mezzi propri, o non se ne modifichi il senso e il contenuto. In nessun caso il giornalista accetta condizionamenti dalle fonti per la pubblicazione o la soppressione di una informazione. 8

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