DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista
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1 1/6 OGGETTO COMUNICAZIONE PER L ANNO 2014 DEI BENI CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI O FAMILIARI E DEI FINANZIAMENTI E/O CAPITALIZZAZIONI RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 2, COMMI da 36-terdecies a 36-duodevicies, D.L. n. 138 del 13/08/2011 CONVERTITO IN LEGGE N. 148 DEL 14/09/2011; PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 16/11/2011.; PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 13/03/2012; CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRTAE N. 24/E del 15/06/2012; CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRTAE N. 25/E del 19/06/2012 PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE PROVVEDIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE N E DEL Provvedimento AGENZIA DELLE ENTRATE , n ALLEGATI 1. SCHEDA DI RACCOLTA DATI PER I BENI CONCESSI AI SOCI O FAMILIARI; 2. SCHEDA DI RACCOLTA DATI PER I FINANZIAMENTI E LE CAPITALIZZAZIONI; CLASSIFICAZIONE DT COMUNICAZIONE BENI AI SOCI COLLEGAMENTI CIRCOLARE N. 36/14 CIRCOLARE N. 58/14 REFERENTE STUDIO Dott.ssa Adriana ADRIANI La presente per comunicarvi che entro il 30 ottobre 2015, dovrà essere presentata la comunicazione dei dati relativi ai beni dell impresa concessi in godimento ai soci / familiari ovvero ai finanziamenti / capitalizzazioni effettuati / ricevuti dai soci nel I soggetti che esercitano attività d impresa devono, quindi, segnalare con apposita comunicazione telematica: i beni dell impresa che sono stati concessi in godimento ai soci o ai familiari dell imprenditore nel periodo d imposta precedente; i finanziamenti e le capitalizzazioni realizzati nello stesso periodo d imposta precedente. Lo scopo delle suddette comunicazione dovrebbe essere, nelle intenzioni del legislatore, quello di: disincentivare l utilizzo a titolo personale, da parte dei soci o dei familiari dell imprenditore, di beni intestati a società commerciali oppure a imprese individuali; fornire dati utili per l applicazione del redditometro in capo ai soci/familiari. SOGGETTI INTERESSATI Con riferimento ai soggetti concedenti il bene o che hanno ricevuto un finanziamento dai soci, la disposizione in esame è applicabile ai seguenti soggetti, purché residenti: imprenditori individuali; società di persone (snc, sas); società di capitali (spa, srl, sapa); società cooperative; stabili organizzazioni di società non residenti; enti privati di tipo associativo con riguardo ai soli beni relativi all attività commerciale. Non sono interessate dalla disciplina in esame le società semplici. Con riferimento agli utilizzatori dei beni, la disposizione in esame è applicabile ai seguenti soggetti che beneficiano, nella propria sfera personale, di beni relativi all impresa: soci, residenti e non, di società ed enti associativi privati residenti che svolgono attività commerciale; familiari, residenti e non, di soci di società ed enti associativi privati residenti che svolgono attività commerciale; soggetti residenti e non, che utilizzano nella propria sfera personale beni della propria impresa commerciale residente;
2 2/6 familiari, ex art. 5, comma 5, TUIR residenti e non, dell imprenditore individuale residente. Il Provvedimento N del dispone che la comunicazione va effettuata anche per i beni concessi in godimento dalla società ai soci o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo. OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE DEI BENI CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI Come noto, il D.L. n. 138/2011, ha introdotto, con l art. 2, commi da 36-terdecies a 36- duodevicies, specifiche disposizioni finalizzate a contrastare il fenomeno elusivo dell intestazione fittizia di beni utilizzati a titolo personale dai soci o familiari dell imprenditore. In particolare è previsto che la concessione in godimento di un bene d impresa, da parte di una società / impresa individuale, ad un socio / familiare (a titolo personale), senza corrispettivo ovvero ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato, comporta: per l utilizzatore (imprenditore individuale / socio / familiare) la rilevazione di un reddito diverso ai sensi dell art. 67, comma 1, lett. h-ter), TUIR, pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene; per il concedente (impresa individuale / società) l indeducibilità dei relativi costi. Con riguardo ai beni in esame il concedente (società / impresa individuale); oppure l utilizzatore (imprenditore individuale / socio / familiare) è tenuto ad inviare all Agenzia delle Entrate una specifica comunicazione contenente i dati relativi ai beni concessi in godimento (tipologia, durata della concessione, corrispettivo e valore di mercato). I beni dell impresa interessati dall applicazione della disposizione in esame, sono: beni strumentali; beni-merce; immobili patrimonio. In particolare, l Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 24/E individua i seguenti beni: Impresa individuale: Beni indicati nell inventario; Società di persone e Società di capitali: Beni appartenenti alla società; Società di fatto: Beni merce, Beni strumentali compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci ed esclusivamente utilizzati come strumentali nell esercizio dell impresa. Sono espressamente esclusi dalla comunicazione: i beni concessi in godimento agli amministratori; i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, se costituiscono fringe benefit ex art. 51 e 54, TUIR; i beni concessi in godimento all imprenditore individuale. Non è chiaro se l imprenditore individuale sia escluso o meno dall obbligo di comunicazione, posto che tra i soggetti utilizzatori è citato anche colui che nella sfera privata utilizza in godimento beni della sua impresa commerciale ; i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali; gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci; i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l utilizzo privatistico riconosciuto per legge; i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore; i beni di valore non superiore a (al netto IVA), rientranti nella categoria altro, ossia i beni diversi dalle autovetture ed altri veicoli, unità da diporto, aeromobili ed
3 3/6 immobili (sono quindi esclusi, ad esempio, telefoni cellulari, personal computer, tablet, ecc.). OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI E CAPITALIZZAZIONI DEI SOCI I soggetti che esercitano attività d impresa devono, quindi, segnalare con apposita comunicazione telematica oltre ai beni dell impresa che sono stati concessi in godimento ai soci o ai familiari dell imprenditore nel periodo d imposta precedente, anche i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati alla società o alla ditta individuale da parte dei soci o familiari nel corso del L obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni esiste sia per le imprese in contabilità ordinaria sia per quelle in contabilità semplificata, in presenza di conti correnti dedicati alla gestione dell impresa o di scritture private o di altra documentazione da cui sia identificabile il finanziamento o la capitalizzazione. Inoltre, la comunicazione va presentata solo per i finanziamenti/capitalizzazioni ricevuti da soci o familiari dell imprenditore; ne sono pertanto esclusi i familiari dei soci, il titolare dell impresa individuale o familiare ed i soci persone giuridiche. Per quel che riguarda finanziamenti e capitalizzazioni poste in essere dai soci, i provvedimenti dell Agenzia delle Entrate hanno di gran lunga modificato quanto originariamente previsto. L obbligo di comunicazione telematica interessa i finanziamenti / capitalizzazioni effettuate da persone fisiche a decorrere dal 2012 per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore ad 3.600,00. Non vanno comunicati gli apporti i cui dati sono già in possesso dell Amministrazione Finanziaria (così ad esempio, non va comunicato un finanziamento effettuato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata), né quelli di importo complessivo inferiore ad 3.600,00. REGIME SANZIONATORIO In caso di omessa comunicazione beni ai soci ovvero di comunicazione beni ai soci con dati incompleti o non veritieri è applicabile la sanzione, in solido tra le parti: a) se non è stata rispettata la disciplina dei beni dell impresa concessi in godimento ai soci/familiari (il concedente ha dedotto i costi e/o l utilizzatore non ha tassato la differenza tra il valore normale ed il corrispettivo) viene applicata la sanzione pari al 30% della differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei singoli beni; b) se è stata rispettata la disciplina dei beni dell impresa concessi in godimento ai soci/familiari e quindi si sono verificate entrambe le seguenti condizioni: il concedente non ha dedotto i costi relativi ai beni dell impresa concessi in godimento; l utilizzatore ha assoggettato a tassazione la differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo relativo al godimento dei beni; è prevista la sanzione da 258 a ex art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 471/97. Diversamente in caso di omessa / tardiva / incompleta / inesatta comunicazione dei finanziamenti/capitalizzazioni: non è prevista espressamente una specifica sanzione; non sono applicabili le sanzioni previste per la comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci / familiari dell impresa. Come precisato dall Agenzia delle Entrate negli incontri con la stampa specializzata di inizio 2014, trattandosi di comunicazione all Anagrafe tributaria, è applicabile la sanzione ex art. 13, comma 2, DPR n. 605/73, ossia da 206 a 5.164, ridotta alla metà in caso di comunicazione incompleta o inesatta (da 103 a 2.582).
4 4/6 Peraltro, trattandosi di violazione tributaria, la stessa è regolarizzabile tramite il ravvedimento operoso, con il versamento della sanzione ridotta così modulata: Comunicazione Omessa presentazione incompleta / inesatta Regolarizzazione Riduzione Sanzione Riduzione Sanzione sanzione ridotta sanzione ridotta Entro 90 giorni dall errore / omissione 1/9 di /9 di Entro 1 anno dall errore / omissione 1/8 di /8 di Entro 2 anni dall errore / omissione 1/7 di /7 di Oltre 2 anni dall errore / omissione 1/6 di /6 di Dopo la contestazione della violazione 1/5 di /5 di TERMINI DI PRESENTAZIONE L Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento , n , ha stabilito che le comunicazioni dei beni concessi in godimento ai soci e dei finanziamenti / capitalizzazione dei soci vanno trasmesse telematicamente entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta in cui i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti. Pertanto, per le ditte individuali, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l anno solare la comunicazione riferita al 2014 va presentata entro il 30 ottobre COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI E opportuno che la società/impresa individuale concedente provveda a valorizzare (fatturare) il servizio di concessione in godimento dei beni ai propri soci/familiari. Il corrispettivo dovuto per tale servizio dovrà essere in linea con il valore di mercato. In caso contrario, nonché in assenza di un corrispettivo richiesto ai soci/familiari, scatterà sia la presunzione di reddito in capo agli utilizzatori che l indeducibilità per la società/impresa individuale dei costi relativi a tali beni. Ove riteniate che la trasmissione telematica debba essere eseguita dal mio studio, in quanto intermediario abilitato, dovrete compilare accuratamente per ogni utilizzatore gli allegati alla presente per l anno 2014 e riconsegnarli allo studio entro e non oltre il 10 ottobre 2015, data ultima affinché possano essere elaborate con accuratezza le comunicazioni telematiche. Vi preciso, inoltre, che al fine di poter fornire compiutamente l assistenza tributaria per la trasmissione della comunicazione in questione, tenuto conto delle inevitabili esigenze di coordinamento, i clienti interessati dovranno affidarmi uno specifico incarico in tal senso, non rientrando detta prestazione nell ambito dell incarico di consulenza continuativa e generica in essere. Tengo a precisare che in ogni caso, anche nell ipotesi in cui non vi siano stati concessioni in godimento dei beni ai propri soci/familiari e finanziamenti e/o capitalizzazioni dovranno essermi inviate le schede 1 e 2 debitamente sottoscritte barrando le relative caselle riportate che riportano la dichiarazione di non aver concesso in godimento dei beni ai propri soci/familiari e finanziamenti e/o capitalizzazioni. Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, colgo l'occasione per inviarvi i più cordiali saluti dott. Damiano ADRIANI
5 5/6 ALLEGATO 1 - SCHEDA DI RACCOLTA DATI PER I BENI CONCESSI AI SOCI O FAMILIARI PER L ANNO 2014 (compilare una scheda per ogni bene concesso in uso) La società. Capitale Sociale..- i.v., con sede legale in..(..) cap., alla Via., iscritta al Registro delle Imprese di Bari n., e alla C.C.I.A.A. di Bari R.E.A. n., C.F. - P.IVA:.. La società / impresa non concede beni ai soci/familiari ha concesso n. beni in utilizzo a soci/familiari Bene n. Dati utilizzatore (Codice Fiscale e dati anagrafici) utilizzo esclusivo Tipologia di utilizzazione del bene utilizzo non esclusivo subentrante (data subentro / / ) comodato Tipologia del contratto caso d uso altro Identificativo del contratto Data di stipula del contratto autovettura - numero di telaio altro veicolo - numero di telaio unità da diporto - lunghezza in metri Tipologia del bene aeromobile - potenza del motore in KW immobile - Comune - prov. foglio - particella altro Durata concessione inizio - / / fine - / / Corrispettivo per l utilizzo Valore di mercato Il sottoscritto., in qualità di titolare/legale rappresentante della società suddetta autorizza lo Studio di Consulenza Economico Aziendale dott. Damiano ADRIANI a presentare in sua vece la comunicazione ex art. 2 commi da 36-terdecies a 36-duodevicies D.L. 138/2011, conv. in L. 148/2011 e dichiara che i dati indicati sono veritieri e completi. Il sottoscritto inoltre esonera il medesimo Studio da ogni responsabilità nel caso non abbia comunicato o abbia volutamente omesso di comunicare dati o informazioni utili e necessarie all adempimento menzionato, precisando di aver ricevuto dal medesimo Studio le informazioni relative al regime sanzionatorio previsto dalla norma. Firma del legale rappresentante
6 6/6 ALLEGATO N. 2 - SCHEDA DI RACCOLTA DATI PER I FINANZIAMENTI E LE CAPITALIZZAZIONI La società. Capitale Sociale..- i.v., con sede legale in..(..) cap., alla Via., iscritta al Registro delle Imprese di Bari n., e alla C.C.I.A.A. di Bari R.E.A. n., C.F. - P.IVA:.. La società non ha ricevuto finanziamenti o capitalizzazioni ha ricevuto finanziamenti o capitalizzazioni (indicare analiticamente nella tabella seguente) Finanziatore Ammontare Finanziamento capitalizzazione Data erogazione Data restituzione note Il sottoscritto., in qualità di titolare/legale rappresentante della società suddetta autorizza lo Studio di Consulenza Economico Aziendale dott. Damiano ADRIANI a presentare in sua vece la comunicazione ex art. 2 commi da 36-terdecies a 36-duodevicies D.L. 138/2011, conv. in L. 148/2011 e dichiara che i dati indicati sono veritieri e completi. Il sottoscritto inoltre esonera il medesimo Studio da ogni responsabilità nel caso non abbia comunicato o abbia volutamente omesso di comunicare dati o informazioni utili e necessarie all adempimento menzionato, precisando di aver ricevuto dal medesimo Studio le informazioni relative al regime sanzionatorio previsto dalla norma. Firma del legale rappresentante
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