Allegato parte integrante "CRITERI PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEL VOLONTARIATO DI CUI ALLA LEGGE PROVINCIALE 13 FEBBRAIO 1992, N.

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1 Allegato parte integrante "CRITERI PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEL VOLONTARIATO DI CUI ALLA LEGGE PROVINCIALE 13 FEBBRAIO 1992, N. 8" Le presenti direttive si applicano in attuazione degli interventi previsti all articolo 5 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 e successive modificazioni, concernente Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale. 1) DISPOSIZIONI PER IL CONVENZIONAMENTO CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (art. 5 comma 1) E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (art. 3 bis, comma 4, con rinvio all art. 30 della l. 383/2000) La Provincia può affidare ad organizzazioni di volontariato o ad associazioni di promozione sociale, iscritte rispettivamente nell albo di cui all articolo 3 o nel registro di cui all articolo 3 bis della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 e ss.mm., la prestazione di servizi aventi rilevanza sociale e non disciplinabili in base ad altre leggi di settore, mediante convenzioni da stipulare ai sensi dell articolo 6 della medesima legge provinciale n. 8/ 92 e, per quanto da esso non disposto, ai sensi dell articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266 ( Legge quadro sul volontariato ) ovvero dell articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 ( Disciplina delle associazioni di promozione sociale ). a) requisiti per il convenzionamento Per poter accedere al convenzionamento, le organizzazioni devono possedere i seguenti requisiti: - iscrizione da almeno sei mesi nei rispettivi registri; - copertura assicurativa di cui all articolo 4 della legge n. 266 del 1991 o all articolo 30 della legge n. 383 del 2000; - attitudine e capacità operativa ad assolvere in modo continuativo gli impegni derivanti dalle convenzioni stesse; in particolare devono dimostrare: 1) un esperienza specifica maturata nel settore di attività oggetto della convenzione; 2) idonei standard qualitativi in ordine agli aspetti strutturali e organizzativi, con particolare riferimento alla professionalità del personale impiegato; 3) una rilevante e organizzata presenza di personale volontario, conformemente ai criteri definiti dalla Commissione provinciale per il volontariato di cui all art.7 della l.p. n. 8 del 1992; 4) l erogazione del servizio a livello territoriale provinciale o quantomeno sovracomunale. b) modalità di assegnazione Qualora ricorrano le condizioni previste all art. 21, comma 4, della l.p. 19 luglio 1990, n. 23, recante Disciplina dell attività contrattuale e dell amministrazione di beni della Provincia Autonoma di Trento, la stipula delle convenzioni può avvenire a trattativa diretta, anche su proposta delle organizzazioni stesse. Diversamente, nel limite previsto al medesimo art. 21, comma 2 lett. h), la Provincia procede con le modalità previste per la trattativa privata ed in particolare, ai sensi del comma 5 del citato articolo 21, deve pubblicizzare tale intenzione dandone comunicazione alle organizzazioni iscritte nei registri ed operanti nel settore oggetto della convenzione. Pag. 1 di 9 All. 001 RIFERIMENTO: 2008-S

2 In tal caso, la scelta dell organizzazione da convenzionare, tra coloro che abbiano espresso la propria disponibilità per iscritto e che posseggano i requisiti previsti alla lettera a) del presente punto 1), è effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità: 1) l aver attivato sistemi di formazione e aggiornamento dei volontari negli specifici settori di intervento, in coerenza con le attività oggetto della convenzione; 2) la maggior incidenza del volontariato nell erogazione del servizio da affidare; 3) l attivazione ed il coinvolgimento di altri soggetti non-profit, con la creazione di sistemi di rete; 4) l innovatività delle metodologie utilizzate. c) domanda di ammissione al convenzionamento La domanda di ammissione al convenzionamento, sottoscritta dal legale rappresentante, è presentata al Servizio competente in materia di politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento secondo la modulistica all uopo predisposta. Essa deve essere corredata da: - descrizione del programma dell'attività che l'associazione intende svolgere, durata e modalità di svolgimento; - descrizione delle strutture, attrezzature e mezzi impiegati per lo svolgimento dell attività, nonché degli orari e dei giorni di apertura della segreteria; - entità delle prestazioni di volontariato e di lavoro autonomo e/o subordinato; - bilancio preventivo dei costi e delle entrate connessi con lo svolgimento dell attività, sottoscritto dal legale rappresentante. La domanda deve contenere inoltre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del legale rappresentante, attestante che per la medesima iniziativa l'organizzazione non ha richiesto il convenzionamento con altri enti pubblici. d) atto di convenzione Il Servizio competente esamina la domanda e, valutata la rispondenza della stessa alle esigenze di pubblico interesse, la presenza dei requisiti di cui al punto a), nonché la compatibilità con gli stanziamenti di bilancio, predispone lo schema di convenzione ai fini del parere di competenza della Commissione provinciale per il volontariato di cui all articolo 7, comma 5 lettera b), della l.p. n. 8 del Acquisito il verbale di approvazione da parte del consiglio direttivo dell associazione, lo schema di convenzione viene approvato con provvedimento del Dirigente del Servizio per la successiva stipulazione. L atto di convenzione deve possedere tutti i requisiti e contenere tutte le clausole previsti dall articolo 6 della l.p. n. 8 del 1992, e, per quanto da esso non previsto, i requisiti dell articolo 7 della legge n. 266 del 1991 se trattasi di organizzazione di volontariato, ovvero dell articolo 30 della legge n. 383 del 2000 se trattasi di associazione di promozione sociale. In relazione all oggetto dell attività svolta, può avere durata pluriennale ed in tal caso deve prevedere che l entità del corrispettivo sia determinata annualmente, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio. e) erogazione del corrispettivo La convenzione può prevedere che il pagamento del corrispettivo abbia luogo in unica soluzione ad avvenuta esecuzione della prestazione, ovvero ratealmente in ragione delle fasi del servizio periodicamente svolto, previa presentazione di idonea documentazione fiscale da parte Pag. 2 di 9 All. 001 RIFERIMENTO: 2008-S

3 dell organizzazione (fattura ovvero nota spese), nonché di una dettagliata relazione sull attività svolta e di un rendiconto delle spese sostenute e delle entrate percepite. Qualora si ravvisi la necessità di concedere anticipazioni o acconti, per somme che l organizzazione fosse tenuta ad anticipare per l esecuzione dell attività prevista in convenzione, anche al fine di garantirne la continuità, si potrà provvedere all approvazione di un capitolato speciale ai sensi dell articolo 6, comma 2, della legge provinciale n. 23 del ) DISPOSIZIONI PER I CONTRIBUTI SUGLI ONERI ASSICURATIVI (art. 5 comma 2) La Provincia rimborsa alle organizzazioni di volontariato iscritte nell albo di cui all articolo 3 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 e succ. mod., gli oneri sostenuti unicamente per adempiere all'obbligo di assicurare i propri aderenti che prestino attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso terzi, imposto dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n Il rimborso è effettuato alle condizioni sotto elencate. a) limite massimo del contributo Ai sensi dell articolo 5, comma 2, della l.p. n. 8 del 1992, si stabilisce un contributo pari al 100% della spesa sostenuta per l assicurazione obbligatoria versata a favore degli aderenti che prestano attività di volontariato - ai sensi dell art. 4 della legge n. 266 del , con il limite massimo di Euro 38,00= all anno, da ridursi proporzionalmente in caso di copertura per periodi inferiori, per ciascun volontario assicurato. Tale limite vale sia per le polizze stipulate in forma collettiva che per quelle stipulate in forma numerica. Per le domande in cui venga richiesto il contributo per una sola delle due tipologie di polizza, ovvero il numero di volontari assicurati risulti diverso tra le due polizze, il limite massimo di contributo per ciascun volontario è pari a: - Euro 28,00= per le polizze infortuni/malattie; - Euro 10,00= per le polizze responsabilità civile verso terzi. Qualora nello stesso anno finanziario vengano presentate più domande da parte della medesima organizzazione, nella determinazione del limite massimo si terrà conto dei contributi già concessi nello stesso anno. b) termini di presentazione delle domande I contributi sono ammessi solo per le quietanze con data posteriore a quella di iscrizione dell organizzazione all albo provinciale. Le domande devono essere presentate alla struttura competente, indipendentemente dal periodo al quale il premio si riferisce, a pena di irricevibilità: - entro il 31 marzo di ogni anno per i premi versati nel periodo 1 novembre - 31 dicembre dell anno precedente; - entro il 10 novembre di ogni anno per i premi versati nel periodo 1 gennaio - 31 ottobre dello stesso anno. Per le domande pervenute oltre i termini, se spedite tramite servizio postale, ai fini dell ammissione farà fede la data a timbro dell ufficio postale accettante solo se inviate a mezzo raccomandata, conformemente all articolo 8, comma 3, della legge provinciale n. 23 del 1992 e ss. mm. Pag. 3 di 9 All. 001 RIFERIMENTO: 2008-S

4 c) modalità di presentazione delle domande Le domande, da redigersi secondo lo schema tipo di cui al seguente punto f), devono contenere: a) dichiarazione attestante, per ciascuna delle polizze stipulate, la data del versamento, il numero dei volontari assicurati ed il premio complessivo pagato; b) dichiarazione attestante che per gli oneri sostenuti l'organizzazione non ha beneficiato di altri contributi o di analoghi interventi in base a diverse normative provinciali. Inoltre devono essere corredate da: a) copia della/e quietanza/e di pagamento dei premi, b) copia della polizza (qualora la stessa non sia già depositata presso la struttura competente) Le organizzazioni iscritte nell albo di cui all articolo 3 della l.p. n. 8 del 1992, qualora aderenti ad organizzazioni a carattere nazionale che provvedono alla stipulazione dei contratti di assicurazione, devono produrre anche una dichiarazione dell'associazione nazionale attestante la data del pagamento del premio, il numero dei volontari assicurati ed il premio complessivo pagato. Le domande possono essere presentate anche da parte degli organismi di coordinamento o federazioni, ancorchè non iscritti all albo, per conto delle organizzazioni aderenti, regolarmente iscritte. In tal caso i contributi sono erogati cumulativamente a favore di tali organismi e/o federazioni. d) liquidazione dei contributi I contributi sono erogati ad avvenuta esecutività dei provvedimenti di concessione dei contributi medesimi. e) eventuali recuperi E fatto obbligo di comunicare eventuali adeguamenti del premio, da parte della compagnia assicurativa, che dovessero dare luogo ad un parziale rimborso all organizzazione. In tal caso, la struttura competente provvederà al recupero di tali somme già erogate, anche attraverso la compensazione con contributi da assegnare ai medesimi soggetti in base ad altro titolo. Pag. 4 di 9 All. 001 RIFERIMENTO: 2008-S

5 f) schema tipo per la presentazione delle domande Al SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE Provincia Autonoma di Trento Via Zambra n TRENTO TN Oggetto: legge provinciale 13 febbraio 1992 n. 8 art. 5, comma 2: interventi a favore del volontariato anno (contributi per oneri assicurativi) Il sottoscritto nato a legale rappresentante dell organizzazione il con sede legale in cod. fisc. telefono fax Indirizzo e_mail iscritta all albo provinciale delle organizzazioni di volontariato di cui all art. 3 della l.p. 8/92, CHIEDE il rimborso degli oneri finanziari sostenuti dall organizzazione per assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato ai sensi dell art. 4 della legge 11 agosto 1991, n A tal fine, visti gli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, DICHIARA che l organizzazione in data ha versato il premio relativo alla polizza infortuni/malattie per i n. aderenti che prestano attività di volontariato, per un totale complessivo di ; che l organizzazione in data ha versato il premio relativo alla polizza responsabilità civile per i n. aderenti che prestano attività di volontariato, per un totale complessivo di ; che per la spesa di cui alla presente domanda non beneficia di altri contributi o analoghi interventi sulla base di altre normative; che la/le copia/e della/e quietanza/e allegata/e alla presente è/sono conforme/i all originale/i depositato agli atti dell associazione. di essere a conoscenza dell obbligo di comunicare eventuali adeguamenti del premio, da parte della compagnia assicurativa, che dovessero dare luogo ad un parziale rimborso all associazione. Allega alla presente la seguente documentazione: fotocopia/e della/e quietanza/e di versamento del premio fotocopia/e della/e polizza/e (solo per prima domanda o nuova polizza) fotocopia di valido documento di identità del dichiarante (se inviata a mezzo posta) Pag. 5 di 9 All. 001 RIFERIMENTO: 2008-S

6 ricevuta di versamento alla sede e dichiarazione della sede nazionale riportante la data del pagamento del premio il numero degli aderenti ed il premio complessivo pagato (solo per le organizzazioni che versano la quota assicurativa all associazione nazionale a cui aderiscono) Il sottoscritto è preventivamente informato e consapevole che : incorre nelle sanzioni penali previste all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci riportate nella presente domanda; ai sensi dell art. 71 del D.P.R. 445/2000, la Provincia potrà procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte; ai sensi dell art. 75 del D.P.R. 445/200, si procederà al diniego o alla revoca del contributo, previa denuncia all'autorità competente, qualora, a seguito di controlli, le dichiarazioni sostitutive rese risultassero non veritiere; ai sensi dell art. 3 della l.p. 23/92, in caso di omissione, anche parziale, di dichiarazioni richieste si procederà alla sospensione dei termini del procedimento fino a completa integrazione della domanda. Data Firma N.B.: Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, la domanda è sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto ovvero, se trasmessa per posta, deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di valido documento di identità. Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13 Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003 si comunica che: 1. I dati dichiarati verranno trattati esclusivamente per l istruttoria dell istanza presentata e per le finalità ad essa strettamente connessa; 2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura richiesta; 4. titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento, con sede in p.zza Dante, 15 Trento; 5. responsabile del trattamento è il dirigente del Servizio per le politiche sociali; 6. in ogni momento si potranno esercitare i diritti di cui all art. 7 del decreto legislativo 196/2003 nei confronti del titolare del trattamento. NON COMPILARE Parte riservata all Ufficio Ai sensi del D.P.R. 445/2000, attesto che la firma è stata apposta in mia presenza dal richiedente identificato con conoscenza diretta con documento Data, Il dipendente addetto Pag. 6 di 9 All. 001 RIFERIMENTO: 2008-S

7 3) DISPOSIZIONI PER I CONTRIBUTI SULLE QUOTE DI ADESIONE (art. 5 comma 3) La Provincia rimborsa alle organizzazioni di volontariato iscritte nell albo di cui all articolo 3 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 e succ. mod., le quote di adesione, comprensive degli oneri assicurativi, versate dalle sezioni locali a favore delle organizzazioni nazionali. Il rimborso è effettuato alle condizioni sotto elencate. a) limite massimo del contributo Ai sensi dell articolo 5, comma 3), della l.p. n. 8/92, si stabilisce un contributo pari al 100% della spesa versata dalle sezioni locali, con il limite massimo di Euro 38,00= per ciascun volontario aderente all organizzazione. Qualora nello stesso anno finanziario vengano presentate più domande da parte della medesima sezione, nella determinazione del limite massimo si terrà conto dei contributi già concessi nello stesso anno. b) termini di presentazione delle domande I contributi sono ammessi solo per le quote versate successivamente all iscrizione, da parte dell organizzazione, all albo provinciale. Le domande devono essere presentate alla struttura competente, indipendentemente dal periodo al quale la quota di adesione si riferisce, a pena di irricevibilità: - entro il 30 aprile di ogni anno per le quote versate nel periodo 1 novembre (anno precedente) - 20 aprile; - entro il 10 novembre di ogni anno per le quote versate nel periodo 21 aprile - 31 ottobre dello stesso anno. Per le domande pervenute oltre i termini, se spedite tramite servizio postale, ai fini dell ammissione farà fede la data a timbro dell ufficio postale accettante solo se inviate a mezzo raccomandata, conformemente all articolo 8, comma 3, della legge provinciale n. 23/92 e ss. mm. c) modalità di presentazione delle domande Le domande, da redigersi secondo lo schema tipo di cui al seguente punto e), devono contenere: a) dichiarazione attestante la data del versamento, il numero degli aderenti e la quota di adesione versata; b) dichiarazione attestante che la quota di adesione versata è comprensiva degli oneri assicurativi; c) dichiarazione attestante che per gli oneri sostenuti l'organizzazione non ha beneficiato di altri contributi o di analoghi interventi in base a diverse normative provinciali. Inoltre, devono essere corredate dalla copia della quietanza di versamento della quota di adesione alla sede centrale. Deve altresì essere prodotta una dichiarazione dell'associazione nazionale, anche cumulativa per tutte le sezioni operanti in provincia, attestante la data del pagamento del premio, il numero degli aderenti assicurati e la quota complessivamente pagata. d) liquidazione dei contributi I contributi sono erogati ad avvenuta esecutività dei provvedimenti di concessione dei contributi medesimi. Pag. 7 di 9 All. 001 RIFERIMENTO: 2008-S

8 e) schema tipo per la presentazione delle domande Al SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE Provincia Autonoma di Trento Via Zambra n TRENTO TN Oggetto: legge provinciale 13 febbraio 1992 n. 8 art. 5, comma 2: interventi a favore del volontariato anno (contributi per adesioni) Il sottoscritto nato a legale rappresentante dell organizzazione il con sede legale in cod. fisc. telefono fax Indirizzo e_mail iscritta all albo provinciale delle organizzazioni di volontariato di cui all art. 3 della l.p. 8/92, CHIEDE il rimborso degli oneri finanziari sostenuti dall organizzazione per aderire all associazione nazionale denominata A tal fine, visti gli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, DICHIARA che l organizzazione in data ha versato all associazione nazionale la quota di adesione per i n. aderenti che prestano attività di volontariato, per un totale complessivo di e che tale quota comprende gli oneri assicurativi. che per la spesa di cui alla presente domanda non beneficia di altri contributi o analoghi interventi sulla base di altre normative; che la/le copia/e della/e quietanza/e allegata/e alla presente è/sono conforme/i all originale/i depositato agli atti dell associazione. Allega alla presente la seguente documentazione: fotocopia/e della/e ricevuta/e di versamento alla sede centrale fotocopia di valido documento di identità del dichiarante (se inviata a mezzo posta) Pag. 8 di 9 All. 001 RIFERIMENTO: 2008-S

9 Il sottoscritto è preventivamente informato e consapevole che : incorre nelle sanzioni penali previste all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci riportate nella presente domanda; ai sensi dell art. 71 del D.P.R. 445/2000, la Provincia potrà procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte; ai sensi dell art. 75 del D.P.R. 445/200, si procederà al diniego o alla revoca del contributo, previa denuncia all'autorità competente, qualora, a seguito di controlli, le dichiarazioni sostitutive rese risultassero non veritiere; ai sensi dell art. 3 della l.p. 23/92, in caso di omissione, anche parziale, di dichiarazioni richieste si procederà alla sospensione dei termini del procedimento fino a completa integrazione della domanda. Data Firma N.B.: Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, la domanda è sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto ovvero, se trasmessa per posta, deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di valido documento di identità. Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13 Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003 si comunica che: 1. I dati dichiarati verranno trattati esclusivamente per l istruttoria dell istanza presentata e per le finalità ad essa strettamente connessa; 2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura richiesta; 4. titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento, con sede in p.zza Dante, 15 Trento; 5. responsabile del trattamento è il dirigente del Servizio per le politiche sociali; 6. in ogni momento si potranno esercitare i diritti di cui all art. 7 del decreto legislativo 196/2003 nei confronti del titolare del trattamento. NON COMPILARE Parte riservata all Ufficio Ai sensi del D.P.R. 445/2000, attesto che la firma è stata apposta in mia presenza dal richiedente identificato con conoscenza diretta con documento Data, Il dipendente addetto Pag. 9 di 9 All. 001 RIFERIMENTO: 2008-S

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