LA NUOVA DEFINIZIONE DI BENEFICENZA E IL SUO IMPATTO SULLE FONDAZIONI DI EROGAZIONE. Stresa 27 novembre 2009
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1 LA NUOVA DEFINIZIONE DI BENEFICENZA E IL SUO IMPATTO SULLE FONDAZIONI DI EROGAZIONE Stresa 27 novembre 2009
2 EVOLUZIONE STORICA DELLA NOZIONE DI BENEFICENZA art. 10, comma 1, lett. a), n. 3, D. lgs. 460/1997 attività consentita ai fini della qualifica di ONLUS BENEFICENZA svolta da chi esercita la carità verso il prossimo diretta al sollievo della miseria
3 EVOLUZIONE STORICA DELLA NOZIONE DI BENEFICENZA Circolare 168/98 settore a solidarietà immanente: la condizione di svantaggio è presupposto essenziale dell attività stessa. Risoluzione 75/2001 principio di immanenza: l attività deve necessariamente essere rivolta nei confronti di categorie di soggetti particolarmente vulnerabili, al fine di assicurare la protezione sociale.
4 EVOLUZIONE STORICA DELLA NOZIONE DI BENEFICENZA Risoluzione 292/2002 erogazioni gratuite in denaro o in natura : - a favore degli indigenti; - finalizzate ad alleviare le condizioni di bisogno di soggetti meritevoli di solidarietà sociale, anche effettuate a favore di enti che operano direttamente nei confronti delle suddette persone; - effettuate nei confronti di altre ONLUS o di enti pubblici che operano nell ambito dell assistenza sociale e sociosanitaria, dell assistenza sanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale, degli aiuti umanitari.
5 EVOLUZIONE STORICA DELLA NOZIONE DI BENEFICENZA Risoluzione 401/2008 Beneficenza erogazioni rese da una ONLUS al Fondo speciale istituito con legge statale (artt. 81, commi 29 e segg. DL 112/2008, conv. L. 133/2008) per soddisfare le esigenze alimentari, energetiche e sanitarie di soggetti meritevoli di solidarietà sociale.
6 NUOVA DEFINIZIONE DI BENEFICENZA comma 2-bis, dell art. 10, D. lgs. n. 460/97 introdotto dall art. 30, comma 4, del D.L. 185/2008 Si considera attività di beneficenza anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a) per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.
7 NUOVA DEFINIZIONE DI BENEFICENZA Circolare 12/2009 Carattere della norma (interpretativa) Destinatari delle erogazioni : - natura pubblica o privata - qualsiasi forma giuridica divieto di distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale (di fatto e statutariamente)
8 NUOVA DEFINIZIONE DI BENEFICENZA Circolare 12/2009 requisiti somme: - provenienza dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte ; - destinazione alla realizzazione diretta di progetti di utilità sociale. Divieto di erogazioni a catena: utilizzo diretto delle somme da parte dei beneficiari. Necessità di un progetto specifico predefinito (non generico) nel settore di attività del beneficiario Connotazione solidaristica del progetto di utilità sociale. Tracciabilità della donazione con strumenti bancari o postali (Ris. 96/2008)
9 NUOVA DEFINIZIONE DI Risoluzione 192/2009 Beneficenza BENEFICENZA comprende le somme derivanti dal 5 per mille IRPEF, destinate dai contribuenti a finalità di interesse sociale, a condizione che i destinatari siano compresi tra i destinatari del 5 per mille.
10 EFFETTI Estensione della nozione di beneficenza Ampliamento della platea ONLUS regime agevolato per le nuove ONLUS (anche fondazioni) agevolazioni fiscali per le donazioni alle ONLUS
11 ONLUS Attività connesse E consentito solo lo svolgimento delle attività indicate dall art. 10, comma 1, D. L.gs.460/97 (assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell ambiente, promozione dalla cultura e dell arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica di particolare interesse) che devono essere statutariamente previste, e delle attività direttamente connesse.
12 ONLUS Attività connesse Circolare 168/1998 Attività direttamente connesse a quelle istituzionali per i settori a solidarietà immanente : attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. Risoluzione 75/2001 Collegamento funzionale e materiale. Attività di reperimento fondi che non può configurarsi come attività commerciale esercitabile anche separatamente.
13 ONLUS Attività connesse Risoluzione 356/2002 Sponsorizzazione * (consentire l utilizzo della propria denominazione dietro versamento di denaro da devolvere a terzi) attività commerciale non consentita alle ONLUS non configurabile come attività connessa. Eccezione: non assume rilevanza reddituale la sponsorizzazione riconducibile nell ambito delle raccolte occasionali di fondi. Emerge il carattere liberale anche per la prevalenza della somma versata dall impresa rispetto al valore economico della prestazione pubblicitaria ricevuta.
14 ONLUS Attività connesse Condizioni e limiti per l esercizio di attività connesse: - attività connesse non prevalenti rispetto alle attività istituzionali; - proventi da attività connesse non superiori al 66% delle spese complessive dell ente.
15 ONLUS Raccolta fondi Art. 143, comma 3, lett. a), TUIR non concorrono alla formazione del reddito ENC (e ONLUS) le somme provenienti da raccolte pubbliche di fondi occasionali, anche con offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Art. 20 DPR 600/73 Apposita rendicontazione (anche con relazione illustrativa), entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio, con entrate e spese di ogni evento.
16 ONLUS Raccolta fondi Circolare 59/2007 La relazione deve indicare l importo dei fondi raccolti e le somme effettivamente destinate alle attività e ai progetti, dettagliatamente descritti, per i quali la raccolta è stata attivata. I fondi devono essere destinati per la maggior parte a finanziare progetti/attività. Agenzia per le ONLUS: vigilanza sull attività di raccolta fondi e di sollecitazione della fede pubblica svolta dalle organizzazioni del terzo settore. - Evitare abusi e tutelare pari opportunità di accesso ai mezzi di finanziamento. - Assicurare le destinazione dei fondi ai relativi progetti o attività e contenere l apparato organizzativo e i conseguenti costi di gestione.
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