Prot. 906/13 S.N. Roma, 18 agosto 2013 MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI ROMA

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1 Prot. 906/13 S.N. Roma, 18 agosto 2013 MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI ROMA OGGETTO: Il personale ha diritto a fruire delle ferie anche oltre i termini fissati dalle norme contrattuali. SEGUITO Con nota del 30 gennaio 2013, recante prot. 113/13 S.N. e pari oggetto presente (che ad ogni buon fine si allega), questa O.S., nel ricordare il dettame dell art. 14 del DPR 395/1995, secondo cui Il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e dell art. 11 del DPR 170/2007, laddove prevede che: Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro l'anno successivo a quello di spettanza, ricordò a codesto Ufficio che le finalità del menzionato articolo 11 erano di circoscrivere la fruizione del congedo ordinario al fine di evitare accumuli che avrebbero poi potuto comportare la monetizzazione del congedo non fruito all atto del collocamento in quiescenza del dipendente (unica condizione prevista prima dell introduzione della norma di cui all art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95) ma anche di poter consentire al personale, nel caso di particolari esigenze personali e familiari, di fruire il congedo ordinario anche durante l anno successivo a quello di maturazione. Ciò stante - si precisava - appare alquanto singolare la volontà del Questore di Belluno di negare ad un Assistente Capo la fruizione, nel corso del 2012, di un residuo periodo di congedo ordinario maturato nel Ancor più incomprensibile è l interpretazione fornita a riguardo dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane (nota nr. 333-A/9807.F.3/ del , indirizzata al citato Questore), secondo la quale La circostanza stessa che le norme prevedano la fruizione del congedo ordinario entro certi termini rende pertanto evidente come l esercizio del diritto sia sottoponibile a condizioni (a tale conclusione si perviene anche alla luce del dettato di cui all art del codice civile). Puntualizzavamo difatti che l articolo 2109, menzionato dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane, non consente di addivenire assolutamente alle conclusioni cui è pervenuta detta Direzione, prevedendo, invero, tale norma, che Il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie. Quindi, a sostegno delle nostre pretese, citavamo l Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni avendo questa fornito, a riguardo del congedo ordinario non fruito, un orientamento applicativo che, relativamente a detto art. 2109, fornisce una interpretazione chiaramente opposta a quanto affermato dalla citata Direzione Centrale. L Aran difatti al seguente quesito Presso un ente il personale dirigente e non dirigente non ha fruito delle ferie maturate nei termini previsti dai contratti. Si è così determinata una situazione di accumulo negli anni di ferie storiche. Come comportarsi? E corretto disporre un piano di smaltimento e, qualora non svolto, è possibile eliminare le ferie? In quali responsabilità incorrono i dirigenti?

2 ha fornito le seguenti indicazioni di carattere generale : Come già evidenziato in diversi orientamenti applicativi già formulati in materia dall ARAN, le situazioni di accumulo nel tempo di diversi giorni di ferie non godute con conseguente richiesta di monetizzazione all atto della cessazione del rapporto di lavoro, devono considerarsi aspetti patologici della disciplina dell istituto. Infatti, occorre ricordare che nella vigente regolamentazione, fermo restando la necessità di assicurare la fruizione del diritto da parte del dipendente, l ente, in base, alle previsioni dell art.18 del CCNL del , è chiamato a governare responsabilmente l istituto attraverso la programmazione delle ferie. Tale aspetto assume particolare rilevo anche nei casi in cui il dipendente non abbia fruito delle ferie nell anno di maturazione per ragioni di servizio. Infatti, l istituto non dipende, nelle sue applicazioni, esclusivamente dalla volontà del dipendente. L'art c.c. espressamente stabilisce che le ferie sono assegnate dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore. L'applicazione di tale disciplina, pertanto, nel caso di inerzia del lavoratore o di mancata predisposizione del piano ferie annuale, consente all'ente anche la possibilità di assegnazione di ufficio delle ferie. L art c.c. espressamente stabilisce che le ferie sono assegnate dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell impresa e degli interessi del lavoratore. L applicazione di tale disciplina, pertanto, nel caso di inerzia del lavoratore o di mancata predisposizione del piano ferie annuale, consente all ente anche la possibilità di assegnazione di ufficio delle ferie. Si veda, su tale materia, anche l art.10, comma 2 del D.Lgs. n. 66/2003. Relativamente alle modalità temporali di fruizione delle ferie annuali, la disciplina del D.Lgs.n.213/2004 si applica a tutti i datori di lavoro pubblici e privati dall' In materia di fruizione di ferie, si richiamano i seguenti principi già espressi nei vari orientamenti applicativi rilasciati da parte dell Agenzia: a) le ferie sono un diritto irrinunciabile; b) le ferie non fruite nel periodo previsto dal CCNL, possono sempre essere fruite anche in periodi successivi; infatti, la data del 30 giugno dell anno successivo a quello di maturazione è solo il termine massimo entro il quale il datore di lavoro ha la possibilità di richiedere il differimento delle ferie precedentemente maturate dal dipendente e non fruite fino a tale momento per esigenze di servizio; c) la monetizzazione delle ferie è consentita solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro; d) il divieto di monetizzazione è anche contenuto nel D.Lgs.n.66/2003. Per il caso della mancata fruizione delle ferie per ragioni di servizio entro il primo semestre o nel caso di mancata fruizione derivi dalla mancata richiesta del dipendente dopo tale termine, si richiamano i contenuti dello specifico orientamento applicativo RAL498, secondo il quale: o in queste ipotesi, patologiche e che dovrebbero essere perciò anche di eccezionale verificazione, esclusa sia la monetizzazione delle ferie sia la perdita delle stesse, dato che si tratta di un diritto irrinunciabile, il dipendente può fruirne anche al di là dei termini fissati ma è l amministrazione, eventualmente, a fissare i periodi di fruizione, in applicazione dell art.2109 del c.c., anche in mancanza di richieste del dipendente (le ferie sono assegnate dal datore di lavoro tenuto conto delle esigenze dell impresa e degli interessi del lavoratore); o normalmente, infatti, l amministrazione garantisce la continuità dei servizi ed assicura il godimento delle ferie ai propri dipendenti, nel rispetto anche delle scadenze previste dal contratto, avvalendosi del citato art del c.c. attraverso la predisposizione di appositi e completi piani ferie e in caso di inerzia dei lavoratori o di mancata predisposizione dei piani stessi anche attraverso l assegnazione d ufficio delle ferie; o in caso di disfunzioni organizzative determinatesi a seguito della cattiva gestione dei poteri datoriali, tra cui rientrano sicuramente quelli di amministrazione del personale, e tradottesi in un danno, anche funzionale, per l amministrazione, il dirigente potrebbe essere chiamato a risponderne alla luce di quella responsabilità dirigenziale più volte richiamata dal D.Lgs.n.165/2001. Tutto ciò premesso, concludevamo in tal modo: posto che la perdita delle ferie è esclusa, dato che si tratta di un diritto irrinunciabile, posto che il dipendente può fruirne anche al di là dei termini fissati ma è l Amministrazione, in questo caso, a fissare i periodi di fruizione, si prega codesto Ufficio di voler intervenire 2

3 sulla questione, restituendo al collega della Questura di Belluno il suo diritto alle ferie non fruite e maturate nell anno In riscontro a tale pretesa giungeva la nota recante n. 557/RS/01/13/5815 e datata 26 marzo 2013 con la quale codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali, nel merito del dipendente della Questura di Belluno al quale era stato negato di fruire, nel 2012, del congedo ordinario per l anno 2010, ha rappresentato che detta Questura, in data 27 novembre 2012, aveva inoltrato un apposito quesito alla Direzione Centrale per le Risorse Umane la quale, con nota n. 333-A/9807.F.3/ del 13 dicembre 2012, avrebbe risposto che l irrinunciabilità del diritto al congedo ordinario, sancita dalla Costituzione, ha la finalità di prevenire possibili abusi ai danni del lavoratore e, quindi, concerne il diritto ex se, ma non impone al lavoratore stesso l obbligo di esercizio del diritto medesimo e che mentre è espressamente previsto che per la fruizione del congedo ordinario il dipendente presenti apposita istanza (art. 59 Regolamento di Servizio D.P.R. 782/1985, non è invece contemplata normativamente la possibilità che il dipendente sia collocato d ufficio in congedo ordinario. La Direzione Centrale per le Risorse Umane avrebbe continuato affermando che in mancanza di un istanza dell interessato dalla quale risultassero le motivate esigenze di carattere personale che non avevano reso possibile la fruizione del congedo ordinario nell anno di maturazione, l interessato si sarebbe dovuto considerare decaduto per decorrenza dei termini dalla possibilità di fruire del congedo ordinario pregresso. La nota di codesto Ufficio si concludeva con l affermazione che l irrinunciabilità del diritto non significa obbligatorietà della fruizione del congedo ordinario. In buona sostanza, in riscontro alla nostra pretesa, codesto Ufficio richiamava quanto avrebbe affermato la Direzione Centrale per le Risorse Umane in risposta alla Questura di Belluno, vale a dire che: il congedo ordinato può essere fruito solo a domanda del personale e l Amministrazione non può disporne la fruizione d ufficio è espressamente previsto che per la fruizione del congedo ordinario il dipendente presenti apposita istanza (art. 59 Regolamento di Servizio D.P.R. 782/1985, non è invece contemplata normativamente la possibilità che il dipendente sia collocato d ufficio in congedo ordinario ; in caso di mancanza dell istanza dell interessato, il congedo ordinario, trascorso l anno di riferimento, è da considerarsi perso in mancanza di un istanza dell interessato dalla quale risultassero le motivate esigenze di carattere personale che non avevano reso possibile la fruizione del congedo ordinario nell anno di maturazione, l interessato si sarebbe dovuto considerare decaduto per decorrenza dei termini dalla possibilità di fruire del congedo ordinario pregresso ; l articolo 36 della Costituzione, laddove afferma che Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi, in realtà va interpretato nel senso che insiste in capo al lavoratore il diritto alle ferie ma lo stesso può rinunziarvi l irrinunciabilità del diritto al congedo ordinario, sancita dalla Costituzione, ha la finalità di prevenire possibili abusi ai danni del lavoratore e, quindi, concerne il diritto ex se, ma non impone al lavoratore stesso l obbligo di esercizio del diritto medesimo. Ebbene, oltre ad avere stravolto il significato dell art. 36 della Costituzione, nella risposta fornita da codesto Ufficio si legge una chiara confusione delle norme vigenti, dei principi che le hanno ispirate, della giurisprudenza in materia, degli orientamenti di un organismo, l Aran, che è preposto alla negoziazione nel pubblico impiego e, per legge, rappresenta un costante punto di riferimento nel complesso sistema della contrattazione collettiva. Che di confusione si tratti, è confermato comparando quanto detto da codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali a questa O.S. e quanto invece rappresentato ad altra O.S. sulla medesima questione. Con nota nr. 333-A/9807.F.3/ del , il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane avrebbe fornito risposta alla nota inviata dalla Segreteria nazionale del SIULP in data 21 maggio 2013, con il seguente contenuto: in tema di modalità, e tempi dì fruizione del congedo ordinario l art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 170/2007, sancisce che: "qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro l'anno successivo a quello di spettanza. Sul punto devono, altresì, richiamarsi anche alcuni orientamenti giurisprudenziali. 3

4 In particolare: secondo quanto affermato in una sentenza della Corte di Cassazione "in base all'art. 2109, secondo comma, codice civile, l'esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente all'imprenditore quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell'impresa; al lavoratore compete soltanto la facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale. Peraltro, allorché il lavoratore non goda delle ferie nel periodo stabilito dal turno aziendale e non chieda di goderne in altro periodo dell'anno non può desumersi alcuna rinuncia - che, comunque, sarebbe nulla per contrasto con norme imperative (art. 36 Cost. e art cod. civ.) - e quindi il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli la relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute" (Cass. Sentenza n del ); la giurisprudenza amministrativa ha chiarito, inoltre, che "il principio dell'irrinunciabilità delle ferie, sancito dall'art. 36, 3 comma, della Costituzione" debba essere "inteso nel senso che il datare di lavoro ha l'obbligo di assegnare un periodo di riposo al dipendente e quest'ultimo ha il potere di fruirne senza possibilità di rinuncia, con la conseguenza che, ogni volta che non si sia provveduto all'assegnazione delle ferie, spetta al lavoratore il compenso sostitutivo" (T.A.R. Puglia, n. 32 del ). In tale direzione, è stato altresì evidenziato che: "essendo le ferie un diritto irrinunciabile, dalla irrinunciabilità allo stesso diritto deriva che, nel caso di mancata richiesta del dipendente, le ferie vanno disposte d'ufficio (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, n del ). Premesso quanto sopra, si ritiene che possa essere valutata l'opportunità di interessare le articolazioni centrali e territoriali dell'amministrazione, richiamando l'irrinunciabilità dell'istituto e l'obbligo dei dirigenti dei singoli uffici di programmarne la fruizione. Al COISP viene detto che è espressamente previsto che per la fruizione del congedo ordinario il dipendente presenti apposita istanza (art. 59 Regolamento di Servizio D.P.R. 782/1985, non è invece contemplata normativamente la possibilità che il dipendente sia collocato d ufficio in congedo ordinario mentre al SIULP si risponde che essendo le ferie un diritto irrinunciabile, dalla irrinunciabilità allo stesso diritto deriva che, nel caso di mancata richiesta del dipendente, le ferie vanno disposte d'ufficio. Al COISP viene detto che l irrinunciabilità del diritto al congedo ordinario, sancita dalla Costituzione, ha la finalità di prevenire possibili abusi ai danni del lavoratore e, quindi, concerne il diritto ex se, ma non impone al lavoratore stesso l obbligo di esercizio del diritto medesimo e che in mancanza di un istanza dell interessato dalla quale risultassero le motivate esigenze di carattere personale che non avevano reso possibile la fruizione del congedo ordinario nell anno di maturazione, l interessato si sarebbe dovuto considerare decaduto per decorrenza dei termini dalla possibilità di fruire del congedo ordinario pregresso ; al SIULP invece si risponde che allorché il lavoratore non goda delle ferie nel periodo stabilito dal turno aziendale e non chieda di goderne in altro periodo dell'anno non può desumersi alcuna rinuncia - che, comunque, sarebbe nulla per contrasto con norme imperative (art. 36 Cost. e art cod, civ.). Orbene, nello stigmatizzare l incomprensibile atteggiamento della citata Direzione Centrale, si invita codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali a disporre con urgenza una circolare a tutti gli Uffici centrali e periferici del Dipartimento, ove sia chiaramente enunciato che le ferie sono un diritto irrinunciabile e qualora non fruite nel periodo previsto dal CCNL, possono sempre essere fruite anche in periodi successivi!! In attesa di cortese urgente riscontro, l occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. La Segreteria Nazionale del COISP 4

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7 Prot. 113/13 S.N. Roma, 30 gennaio 2013 MINISTERO DELL'INTERNO UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DIPARTIMENTO DELLA P.S. UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI ROMA OGGETTO: Il personale ha diritto a fruire delle ferie anche oltre i termini fissati dalle norme contrattuali. L articolo 14 del D.P.R. 395/1995 statuisce che Il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e l articolo 11 del DPR 170/2007 prevede che Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro l'anno successivo a quello di spettanza. Le finalità del menzionato articolo 11 erano da una parte (l Amministrazione) di circoscrivere la fruizione del congedo ordinario al fine di evitare accumuli che avrebbero poi potuto comportare la monetizzazione del congedo non fruito all atto del collocamento in quiescenza del dipendente (unica condizione prevista prima dell introduzione della norma di cui all art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95), dall altra (il Sindacato) di poter consentire al personale, nel caso di particolari esigenze personali e familiari, di fruire il congedo ordinario anche durante l anno successivo a quello di maturazione. Ciò stante, appare alquanto singolare la volontà del Questore di Belluno di negare ad un Assistente Capo la fruizione, nel corso del 2012, di un residuo periodo di congedo ordinario maturato nel Ancor più incomprensibile è l interpretazione fornita a riguardo dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane (nota nr. 333-A/9807.F.3/ del , indirizzata al citato Questore), secondo la quale La circostanza stessa che le norme prevedano la fruizione del congedo ordinario entro certi termini rende pertanto evidente come l esercizio del diritto sia sottoponibile a condizioni (a tale conclusione si perviene anche alla luce del dettato di cui all art del codice civile). L articolo 2109 menzionato dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane, invero, non consente di addivenire assolutamente alle conclusioni cui è pervenuta detta Direzione. Detto articolo prevede che Il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie e l Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni ha fornito, a riguardo del congedo ordinario non fruito, un

8 orientamento applicativo che, relativamente a detto art. 2109, sembra fornire una interpretazione opposta a quanto affermato dalla citata Direzione Centrale. L Aran difatti al seguente quesito Presso un ente il personale dirigente e non dirigente non ha fruito delle ferie maturate nei termini previsti dai contratti. Si è così determinata una situazione di accumulo negli anni di ferie storiche. Come comportarsi? E corretto disporre un piano di smaltimento e, qualora non svolto, è possibile eliminare le ferie? In quali responsabilità incorrono i dirigenti? ha fornito le seguenti indicazioni di carattere generale : Come già evidenziato in diversi orientamenti applicativi già formulati in materia dall ARAN, le situazioni di accumulo nel tempo di diversi giorni di ferie non godute con conseguente richiesta di monetizzazione all atto della cessazione del rapporto di lavoro, devono considerarsi aspetti patologici della disciplina dell istituto. Infatti, occorre ricordare che nella vigente regolamentazione, fermo restando la necessità di assicurare la fruizione del diritto da parte del dipendente, l ente, in base, alle previsioni dell art.18 del CCNL del , è chiamato a governare responsabilmente l istituto attraverso la programmazione delle ferie. Tale aspetto assume particolare rilevo anche nei casi in cui il dipendente non abbia fruito delle ferie nell anno di maturazione per ragioni di servizio. Infatti, l istituto non dipende, nelle sue applicazioni, esclusivamente dalla volontà del dipendente. L'art c.c. espressamente stabilisce che le ferie sono assegnate dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore. L'applicazione di tale disciplina, pertanto, nel caso di inerzia del lavoratore o di mancata predisposizione del piano ferie annuale, consente all'ente anche la possibilità di assegnazione di ufficio delle ferie. L art c.c. espressamente stabilisce che le ferie sono assegnate dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell impresa e degli interessi del lavoratore. L applicazione di tale disciplina, pertanto, nel caso di inerzia del lavoratore o di mancata predisposizione del piano ferie annuale, consente all ente anche la possibilità di assegnazione di ufficio delle ferie. Si veda, su tale materia, anche l art.10, comma 2 del D.Lgs. n. 66/2003. Relativamente alle modalità temporali di fruizione delle ferie annuali, la disciplina del D.Lgs.n.213/2004 si applica a tutti i datori di lavoro pubblici e privati dall' In materia di fruizione di ferie, si richiamano i seguenti principi già espressi nei vari orientamenti applicativi rilasciati da parte dell Agenzia: a) le ferie sono un diritto irrinunciabile; b) le ferie non fruite nel periodo previsto dal CCNL, possono sempre essere fruite anche in periodi successivi; infatti, la data del 30 giugno dell anno successivo a quello di maturazione è solo il termine massimo entro il quale il datore di lavoro ha la possibilità di richiedere il differimento delle ferie precedentemente maturate dal dipendente e non fruite fino a tale momento per esigenze di servizio; c) la monetizzazione delle ferie è consentita solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro; d) il divieto di monetizzazione è anche contenuto nel D.Lgs.n.66/2003. Per il caso della mancata fruizione delle ferie per ragioni di servizio entro il primo semestre o nel caso di mancata fruizione derivi dalla mancata richiesta del dipendente dopo tale termine, si richiamano i contenuti dello specifico orientamento applicativo RAL498, secondo il quale: 2

9 o o o in queste ipotesi, patologiche e che dovrebbero essere perciò anche di eccezionale verificazione, esclusa sia la monetizzazione delle ferie sia la perdita delle stesse, dato che si tratta di un diritto irrinunciabile, il dipendente può fruirne anche al di là dei termini fissati ma è l amministrazione, eventualmente, a fissare i periodi di fruizione, in applicazione dell art.2109 del c.c., anche in mancanza di richieste del dipendente (le ferie sono assegnate dal datore di lavoro tenuto conto delle esigenze dell impresa e degli interessi del lavoratore); normalmente, infatti, l amministrazione garantisce la continuità dei servizi ed assicura il godimento delle ferie ai propri dipendenti, nel rispetto anche delle scadenze previste dal contratto, avvalendosi del citato art.2109 del c.c. attraverso la predisposizione di appositi e completi piani ferie e in caso di inerzia dei lavoratori o di mancata predisposizione dei piani stessi anche attraverso l assegnazione d ufficio delle ferie; in caso di disfunzioni organizzative determinatesi a seguito della cattiva gestione dei poteri datoriali, tra cui rientrano sicuramente quelli di amministrazione del personale, e tradottesi in un danno, anche funzionale, per l amministrazione, il dirigente potrebbe essere chiamato a risponderne alla luce di quella responsabilità dirigenziale più volte richiamata dal D.Lgs.n.165/2001. Pertanto, posto che la perdita delle ferie è esclusa, dato che si tratta di un diritto irrinunciabile, posto che il dipendente può fruirne anche al di là dei termini fissati ma è l Amministrazione, in questo caso, a fissare i periodi di fruizione, si prega codesto Ufficio di voler intervenire sulla questione, restituendo al collega della Questura di Belluno il suo diritto alle ferie non fruite e maturate nell anno Nel caso di non auspicato disaccordo da parte di codesto Ufficio con quanto preteso da questa O.S., la presente dovrà essere considerata quale formale richiesta di convocazione della Commissione Paritetica prevista dall art. 29 comma 2 del D.P.R. 164/2002. In attesa di cortese urgente riscontro, l occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. La Segreteria Nazionale del COISP 3

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