Con il patrocinio del Consiglio Superiore dei LL.PP. Giuseppina Varone ITC - CNR
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- Graziano Palmieri
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1 Roma, 19 DICEMBRE 2011 dalla Dir ettiva 89/106/CEE Prodotti da Costruzione al Regolamento 305/2011 Cosa Cambia? Giuseppina Varone ITC - CNR Istituto per le Tecnologie della Costruzione Consiglio Nazionale delle Ricerche
2 INDICE dalla CPD al CPR. BETTER REGULATION Clarification Simplification Le reali novità Le novità parziali Le chiarificazioni I punti in attesa di essere specificati.. ATTENZIONE! Il CPR è ancora un mondo da scoprire. L esperienza e la pratica applicativa potrebbero portare ad interpretazioni differenti. Il punto di vista di seguito illustrato è frutto di confronto con ambiti nazionali ed internazionali relativi allo status quo
3 2013 la vecchia Direttiva 89/106 Prodotti da Costruzione lascia definitivamente il posto al nuovo Regolamento 305/2011 Tranne gli articoli: 1 2 da da Allegato IV che sono cogenti dal 20 giorno successivo alla pubblicazione su Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea
4 1Con il patrocinio del Consiglio Superiore dei LL.PP. 1. L applicazione del CPR, a differenza della CPD, è obbligatoria in tutti i Paesi dell Unione ma può essere applicata anche in Paesi extra-europei previa autorizzazione. What s new Il CPR non necessita di recepimento da parte degli SM Unione Europea Paesi candidati
5 Con 2. il patrocinio del Consiglio Superiore dei LL.PP. Acronimi e Terminologia CPD CPR European Organization for Organization of TABs Technical Approvals What s new Il linguaggio Approval Bodies Technical Assessment Bodies European Technical Approval Europea Technical Approval Guidelines Common Understanding Assessment Procedure European Technical Assessment European Assessment Documents Ambito EOTA Essential Requirements Basic Requirements Attestation of Conformity Initial Type Testing Inspection Body Declaration of Conformity Assessment and Verification of Constancy Performance Type Testing Factory Production Control Certification Body Declaration of Performance Giuseppina Varone
6 3. I I sei requisiti iti essenziali della CPD diventano sette requisiti di base delle opere di costruzione: What s new 1. Resistenza meccanica e stabilità 2. Sicurezza in caso di incendio 3. Igiene, salute e ambiente introduzione del concetto di impatto sul ciclo di vita 4. Sicurezza e accessibilità nell uso 5. Protezione contro il rumore 6. Risparmio energetico e ritenzione del calore 7. Uso sostenibile delle risorse naturali a) il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione; b) la durabilità delle opere di costruzione; c) l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili.
7 4. La dichiarazione i di conformità lascia il posto alla dichiarazione di prestazione (DoP) (art. 4&6) What s new Il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione quando immette il proprio prodotto sul mercato. Perché ciò avvenga è necessario che esista: una norma armonizzata (hen) una valutazione tecnica europea un ETA (European Technical Approval per il periodo di validità NB La dichiarazione di conformità attesta la conformità di un prodotto ai requisiti iti di una specificazione i tecnica (art. 13 CPD). La dichiarazione di prestazione descrive le prestazioni dei prodotti in relazione alle caratteristiche essenziali conformemente alle specifiche tecniche pertinenti (art. 6 CPR)
8 I contenuti della dichiarazione di prestazione (DoP) (art. 6) What s clearer a) il riferimento del prodotto-tipo; Codice di identificazione unico del prodotto-tipotipo Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto b) il sistema o i sistemi di valutazione e verifica - il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo della costanza della prestazione; mandatario stabilito nella Comunità, c) il numero di riferimento e la data di - la descrizione del prodotto (tipo, pubblicazione della norma armonizzata o della identificazione, impiego, ecc.) valutazione tecnica europea di riferimento; d) se del caso, il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica; Inoltre, a) l'uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile; b) b) l'elenco delle caratteristiche essenziali secondo quanto stabilito nella specifica tecnica armonizzata per l'uso o gli usi previsti dichiarati; c) la prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali pertinenti agli usi previsti dichiarati; - le disposizioni a cui risponde il prodotto, - le condizioni particolari di utilizzazione del prodotto, - il nome e l'indirizzo dell organismo riconosciuto, se del caso, - il nome e la qualifica della persona autorizzata a firmare la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario.
9 I contenuti della dichiarazione di prestazione (DoP) (art. 6) What s clearer d) se del caso, la prestazione espressa in livelli o classi, o in una descrizione, ove necessario sulla base di un calcolo, in relazione alle sue caratteristiche essenziali determinate conformemente all'articolo 3, paragrafo 3; e) la prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione concernenti l'uso o gli usi previsti, tenendo conto delle disposizioni relative all'uso o agli usi previsti nel luogo in cui il fabbricante intenda immettere il prodotto da costruzione sul mercato; f) per le caratteristiche essenziali elencate, per le quali non sia dichiarata la prestazione, le lettere «NPD» (nessuna prestazione determinata); g) qualora per il prodotto in questione sia stata rilasciata una valutazione tecnica europea, la prestazione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, del prodotto da costruzione in relazione a tutte tt le caratteristiche essenziali NB. Al fine di evitare una dichiarazione di prestazione «vuota», deve essere dichiarata almeno una delle caratteristiche essenziali di un prodotto da costruzione che sono pertinenti all'uso o agli usi dichiarati
10 Deroghe alla dichiarazione di prestazione (DoP) (art. 5) What s clearer esemplare unico in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installato in una singola ed identificata opera.il fabbricante è responsabile della sicurezza dell'incorporazione del prodotto da costruzione nelle opere di costruzione il prodotto da costruzione sia fabbricato in cantiere conformemente alle norme nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione il prodotto da costruzione sia fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio e mediante un procedimento non industriale per l'appropriato restauro di opere di costruzione formalmente protette come parte di un patrimonio tutelato o in ragione del loro particolare valore architettonico o storico, nel rispetto delle normative nazionali applicabili.
11 5. I sistemi di attestazione della conformità diventano Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione What s new Sistema Compiti del Produttore Compiti dell Organismo Notificato 1+ Controllo del processo di Fabbrica (FPC) Prove ulteriori su campioni di Prodotto secondo un programma di prove definito Prove iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT). Ispezione iniziale della Fabbrica e del Controllo del processo di Fabbrica (FPC). Sorveglianza continua, valutazione e approvazione del Controllo del processo di Fabbrica. Prove di verifica di campioni prelevati in Fabbrica, sul Mercato o in cantiere.
12 Sistema I sistemi di attestazione della conformità diventano Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione What s new Compiti del Compiti Produttore dell Organismo Notificato Controllo del processo di Fabbrica 1 (FPC) Prove ulteriori su campioni di Prodotto secondo un programma di prove definito. Prove di Tipo sul Prodotto (ITT) Ispezione iniziale della Fabbrica e del Controllo del processo di Fabbrica (FPC). Sorveglianza continua, valutazione e approvazione del Controllo del processo di Fabbrica. Prove di Tipo sul Prodotto (ITT) 2+ Certificazione del Controllo del Controllo del processo di Fabbrica (FPC) Prove su campioni di Prodotto secondo processo di Fabbrica (FPC) sulla base di un programma di prove definito. un Ispezione Iniziale, di una sorveglianza continua, della valutazione e dell approvazione del Controllo del processo di Fabbrica.
13 I sistemi di attestazione della conformità Sistema diventano Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione Compiti del Produttore What s new Compiti dell Organismo Notificato Prove iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT) Certificazione 2 del Controllo del processo di Fabbrica (FPC) sulla base Controllo del processo di Fabbrica (FPC) di un Ispezione Iniziale. 3 4 Controllo del processo di Fabbrica (FPC) Prove di Tipo sul Prodotto (ITT) Controllo del processo di Fabbrica (FPC) Prove di Tipo sul Prodotto (ITT) NB: Per tutti i Sistemi! è necessario compilare la dichiarazione di prestazione
14 6. La marcatura NOT What s new La marcatura CE, sia negli intenti della CPD che del CPR, armonizza quattro elementi fondamentali per il superamento delle barriere commerciali: 1. il sistema delle specifiche tecniche 2. il sistema di attestazione 3. la rete di Organismi Notificati 4. la presentazione dei dati tecnici
15 6.1 La marcatura What s new La marcatura CE attesta: (a) Che i prodotti sono conformi alle relative norme nazionali in cui sono state t trasposte t le norme armonizzate. (b) che i prodotti sono conformi ad un benestare tecnico europeo.oppure () (c) che sono conformi alle specificazioni i i tecniche nazionali nella misura in cui non esistano specificazioni armonizzate art. 4 p.to 2 CPD Apponendo o facendo apporre la marcatura CE, i fabbricanti dichiarano di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e della conformità a tutti i requisiti applicabili stabiliti nel presente regolamento e nella pertinente normativa di armonizzazione dell'unione che prevedono la suddetta apposizione. art. 8 p.to 2 CPR
16 I principi della marcatura (Articolo 8) La marcatura CE deve essere affissa a tutti i prodotti per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione La marcatura CE è l UNICO logo che attesta la conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali Gli Stati membri devono eliminare ogni altra marcatura relativa alle caratteristiche essenziali che rientri nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata diversa dalla marcatura CE Gli SM non proibiscono né ostacolano la circolazione dei prodotti da costruzione sul loro territorio se recanti la marcatura CE e la prestazione dichiarata corrisponde ai requisiti per l'uso in questione in tale Stato membro. Giuseppina Varone What s clearer
17 6.3 Le regole della marcatura (Articolo 9) What s clearer La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto da costruzione o su un'etichetta ad esso applicata. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, essa è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento. La marcatura CE è seguita dalle ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta per la prima volta La marcatura CE è apposta sul prodotto da costruzione prima della sua immissione sul mercato.
18 7. Con il patrocinio del Consiglio Superiore dei LL.PP. Punti di contatto di prodotti da costruzione (Art. 10) ciascuno Stato membro garantisce che i punti di contatto di prodotti da costruzione forniscano, utilizzando termini chiari e facilmente comprensibili, informazioni sulle disposizioni, nel proprio p territorio, volte a soddisfare i requisiti di base delle opere di costruzione applicabili all'uso previsto. i What s clearer
19 8. Con il patrocinio del Consiglio Superiore dei LL.PP. Le responsabilità della marcatura (Artt ) What s new Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità assume la responsabilità di apporre la marcatura CE sul prodotto (art. 4 p.to 6 CPD) I fabbricanti redigono una dichiarazione i di prestazione conformemente agli articoli 4e 6 e appongono la marcatura CE conformemente agli articoli 8 Il mandatario tiene la dichiarazione di prestazione e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza fornisce alle autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto alla dichiarazione di prestazione cooperare con le autorità nazionali competenti per eliminare i rischi presentati dai prodotti da che rientrano nel mandato Gli importatori immettono sul mercato dell'unione solo i prodotti da costruzione conformi ai requisiti applicabili di cui al presente regolamento. I distributori esercitano la dovuta diligenza per rispettare i requisiti del presente regolamento. Un importatore o un distributore, se immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio o modifica un prodotto da costruzione già immesso sul mercato in misura tale da poterne influenzare la conformità alla dichiarazione di prestazione, è considerato alla stregua di un fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante
20 9 (Art. 31/32/33) 9. Il mondo (ex) EOTA: l Organizzazione What s new European Organisation for Technical Approval Organisation of Technical Assessment Bodies Organizzazione che raggruppa i TABs: organizza il coordinamento dei TABs assicura che i TAB condividano esempi delle migliori prassi coordina l'applicazione delle procedure di cui all'articolo 21 e all'allegato II elabora e adotta i documenti per la valutazione europea; informa la Commissione circa la Art. 31 p.to 1. Il finanziamento dell'unione può essere assegnato all'organizzazione dei TAB preparazione dei documenti per la valutazione europea e suggerisce miglioramenti comunica, alla Commissione ed allo Stato membro eventuali osservazioni i relative a un TAB assicura che i DVE siano tenuti a disposizione del pubblico.
21 Il mondo (ex) EOTA: gli Organismi i (Artt.19-33) What s new Approval Bodies Organismi competenti per il benestare esta e tecnico co europeo Technical Assessment Bodies Organismi di valutazione tecnica (TABs) Organismo autorizzato dallo Stato Membro e facente parte di un organizzazione (EOTA) sono designati dallo Stato Membro per una o più aree di prodotto (All. IV Tab.1) devono soddisfare i requisiti di cui all.all.iv Tab.2 formano l Organizzazione dei TABs contribuiscono all Organizzazione con risorse finanziarie ed umane sostengono i costi per la redazione dell EAD
22 Il mondo (ex) EOTA: i documenti (Art. 19/20/24/Annex II ecc.) What s new European Technical Approval Guidelines Common Understanding Assessment Procedures European Assessment Documents Documento per la valutazione Tecnica Europea In seguito alla richiesta di valutazione tecnica europea di un fabbricante, l'organizzazione dei TAB elabora e adotta un documento per la valutazione europea se: a) il prodotto non rientra nel campo d'applicazione di alcuna norma armonizzata esistente; b) per almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto il metodo di valutazione previsto dalla norma armonizzata non è appropriato; oppure c) la norma armonizzata non prevede alcun metodo di valutazione per quanto concerne almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto. L EAD contiene almeno: La descrizione del prodotto e l utilizzo L elenco delle caratteristiche essenziali I metodi ed i criteri per la valutazione della prestazione I principi del FPC Giuseppina Varone
23 (Artt.21 26) Il mondo (ex) EOTA: la specifica tecnica What s new OBBLIGO!? European Technical Approval Benestare Tecnico Europeo European Technical Assessment Valutazione Tecnica Europea NON OBBLIGO!! La valutazione tecnica europea è rilasciata da un TAB, su richiesta di un fabbricante, sulla base di un documento per la valutazione europea. La valutazione tecnica europea contiene: la prestazione da dichiarare, espressa in livelli o classi, o in una descrizione delle caratteristiche essenziali concordate dal fabbricante e dal TAB il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.
24 10. Le procedure semplificate (Artt ) What s new Utilizzo di documentazione tecnica appropriata al posto di prova o calcolo di tipo il prodotto da costruzione si ritiene raggiunga un certo livello o una certa classe di prestazione, per una o più caratteristiche essenziali, conformemente alle condizioni precisate nella pertinente specifica tecnica armonizzata o in una decisione della Commissione; nel caso di sistema 1 o 1+ la documentazione tecnica è verificata da un organismo di Certificazione Nel caso di sistema 4 (il sistema 3 viene assimilato al 4) è possibile utilizzare metodi diversi da quelli previsti dalla norma purché si dimostri la conformità con documentazione appropriata Prodotto unico o su specifica del committente Shared IT (Guidance Paper M) Art. 36 CPR What s partially new il prodotto da costruzione corrisponde al prodotto-tipo tipo fabbricato da un altro fabbricante e già sottoposto a prove conformemente alla pertinente norma armonizzata Cascading IT (Guidance Paper M) Art. 36 CPR le prove sono eseguite dal sistemista ed utilizzate dal fabbricante-assemblatore del prodotto finito. it Il primo detiene la responsabilità dell'esattezza, affidabilità e stabilità di tali risultati di prova.
25 11. ATTI DELEGATI (Art. 290 del TFUE) ATTI D ESECUZIONE (Art. 291 del TFUE) What s still to clarify Guidance Papers Art. 60 del CPR Atti delegati Art. 3 determinazione delle caratteristiche essenziali e dei livelli di soglia per specifiche fam. di prodotti che rientrano nell'ambito di una norma armonizzata Art. 7 (condizioni per l inserimento della DoP su sito web) Art. 11 (deroga al periodo di conservazione della DT e DoP) Art. 19 (modifiche all All. II: procedure speciali per l elaborazione del VTE) All. III IV e V ( modifica alle classi di prestazione a seguito di progressi tecnici) Art. 27 (specifiche perchè un prodotto possa evitare le prove o ulteriori prove) At Art. 28 (modifica dei sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione per fam. di Atti d esecuzione Art. 26 prodotto in determinate condiz.) (format (VTE)
26 12. Il caso del prodotto unico (CPD) Articolo 13 5 Nel caso di un esemplare unico (e non di serie) basta una dichiarazione di conformità secondo l allegato III, punto 2, possibilità 3, salvo che non sia altrimenti disposto dalle specificazioni tecniche per i prodotti che hanno implicazioni particolarmente importanti per quanto riguarda la salute e la sicurezza.
27 Il prodotto unico (CPR) What s clearer Articolo 5 Deroghe alla redazione della dichiarazione di prestazione a) il prodotto da costruzione sia fabbricato in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installato in una singola ed identificata opera di costruzione da parte di un fabbricante che è responsabile della Articolo 38 Altre procedure semplificate 1. Relativamente ai prodotti da costruzione rientranti nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata e fabbricati in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installati in una singola ed identificata opera di costruzione, il fabbricante può sostituire la parte sicurezza dell'incorporazione del p p prodotto da costruzione nelle opere di costruzione, conformemente alle normative nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative nazionali applicabili; relativa alla valutazione della prestazione del sistema applicabile, di cui all'allegato V, con una documentazione tecnica specifica che dimostra la conformità di tale prodotto ai requisiti applicabili e l'equivalenza delle procedure utilizzate con le procedure fissate nelle norme armonizzate.
28 13 Caratteristiche trasversali What s new CASI DI CARATTERISTICHE ESSENZIALI PER LE QUALI NON È RICHIESTO UN RIFERIMENTO ALLE PERTINENTI SPECIFICHE TECNICHE ARMONIZZATE 1) reazione al fuoco; 2) resistenza al fuoco; 3) comportamento in caso di incendio esterno; 4) assorbimento del rumore; 5) emissioni di sostanze pericolose.
29 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI È obbligatorio dal 24/04/2011: Articolo 1 Oggetto Articolo 2 Il presente regolamento fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione Definizioni i i i Ai fini del presente regolamento si intende per:.. CAPO V ORGANISMI DI VALUTAZIONE TECNICA Articolo 29 Articolo 30 Articolo 31 Designazione, controllo e valutazione dei TAB Requisiti per i TAB Coordinamento dei TAB Costituzione dei TABs Articolo 32 Articolo 33 Articolo 34 Articolo 35 Finanziamento dell'unione Modalità di finanziamento Gestione e monitoraggio Tutela degli interessi finanziari dell'unione
30 CAPO VII AUTORITÀ NOTIFICANTI E ORGANISMI NOTIFICATI Articolo 39 Notifica È obbligatorio dal 24/04/2011: Ati Articolo 40 Autorità notificanti Procedure armonizzate Articolo 41 Requisiti relativi alle autorità notificanti per la valutazione Articolo 42 Obbligo d'informazione per gli Stati membri dei NB Articolo 43 Requisiti per gli organismi notificati Articolo 44 Articolo 45 Articolo 46 Articolo 47 Articolo 48 Articolo 49 Articolo 50 Articolo 51 Articolo 52 Presunzione di conformità Filiali e subappaltatori degli organismi notificati Uso degli impianti al di fuori dei laboratori di prova dell'organismo notificato Domanda di notifica Procedura di notifica Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati Modifiche della notifica Contestazione della competenza degli organismi notificati Obblighi operativi degli organismi notificati
31 È obbligatorio i dal 24/04/2011: Articolo 53 Articolo 54 Articolo 55 Obbligo d'informazione per gli organismi notificati Scambio di esperienze Coordinamento degli organismi notificati CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI Articolo 64 Articolo 67 Articolo 68 Comitato Relazione della Commissione Entrata in vigore
32 Grazie per la cortese attenzione!
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