È operativo il nuovo Fondo complementare «Perseo» Giuseppe Argentino Caposervizio Studi del Patronato Acli

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1 PREVIDENZA COMPLEMENTARE Guida alle Pensioni È operativo il nuovo Fondo complementare «Perseo» Giuseppe Argentino Caposervizio Studi del Patronato Acli Dallo scorso 15 settembre è operativo «Perseo», il Fondo complementare, di origine negoziale, a contribuzione definita, riservato ad alcune categorie di lavoratori del pubblico impiego, ma anche a lavoratori dipendenti di determinati comparti del settore privato Perseo è iscritto nell albo dei Fondi pensione negoziali, tenuto presso la Covip, con il numero 164. Chi può iscriversi a Perseo Una delle singolarità del è costituita dalla circostanza che ad esso possono aderire lavoratori dipendenti di alcuni settori del pubblico impiego e altri lavoratori dipendenti occupati in base ad un rapporto di lavoro privato. In particolare possono iscriversi al Fondo i lavoratori del pubblico impiego dipendenti dalle Regioni, dagli Enti locali e dal Servizio sanitario nazionale, comprese le aree dirigenziali, e altri ancora che sono richiamati nell accordo istitutivo del Fondo, a condizione che siano assunti con contratto a tempo indeterminato, anche part time, o con contratto a tempo determinato, anche part time, purché di durata non inferiore a tre mesi continuativi. Possono inoltre iscriversi a Perseo, a condizione che venga sottoscritto l accordo di adesione, i dipendenti delle Camere di commercio e i segretari comunali e provinciali. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato, possono iscriversi a Perseo gli operatori delle organizzazioni sindacali firmatarie dell accordo istitutivo del Fondo, ma anche sottoscrittrici dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi ai comparti che fanno riferimento al Fondo, nonché i lavoratori in aspettativa sindacale presso tali organizzazioni. Allo stesso modo sono interessati dall iscrizione a Perseo i dipendenti dei settori cd. affini, purché vengano sottoscritti specifici accordi di adesione, e almeno una delle parti istitutive di Perseo sia firmataria di tali accordi di adesione. In particolare per settori affini si intendono Enti e organizzazioni regionali ed interregionali, ma anche Anci (Associazione nazionale Comuni d Italia), Cinsedo (Centro interregionale studi e documentazione) e Unioncamere (Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), come pure le «case di cura» private e le strutture ospedaliere gestite da enti religiosi, o da imprese del privato sociale che erogano servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi. 40 Come ci si iscrive a Perseo Prima di iscriversi a Perseo è consigliabile prendere attenta visione dei documenti caratteristici del Fondo, con particolare riferimento allo statuto e alla nota informativa, perché su tali documenti sono scritte le regole fondamentali del Fondo, sia per quanto riguarda motivazioni e obiettivi, sia per ciò che concerne la contribuzione, le prestazioni e la tassazione. Per iscriversi è necessario procedere preventivamente alla registrazione automatica presso il sito web di Perseo ( Effettuata la registrazione automatica vengono rilasciate le credenziali di accesso in base alle quali è possibile associarsi al Fondo. L iscrizione può avvenire mediante la compilazione guidata del modulo di adesione nel quale sarà necessario inserire una serie di dati, tra i quali il riferimento al datore di lavoro e altre informazioni che potranno essere dedotte dalla busta paga. Al termine della compilazione, il modulo andrà stampato in 4 copie, firmato dal lavoratore e consegnato presso il datore di lavoro, che a sua volta apporrà timbro e firma, e ne consegnerà 3 copie al lavoratore

2 Guida alle Pensioni PREVIDENZA COMPLEMENTARE interessato, che avrà poi cura di trattenerne una per sé, e di inviare le altre 2 copie, una alla sede del Fondo Perso, e l altra all Inps Gestione ex Inpdap. Nella compilazione del modulo è prevista, per i dipendenti del pubblico impiego, una dichiarazione di consapevolezza in merito alla circostanza che l adesione al Fondo comporta il passaggio dal «Trattamento di fine servizio» (Tfs) al «Trattamento di fine rapporto» (Tfr); è inoltre prevista la delega al datore di lavoro perché venga versata a Perseo la contribuzione prelevandola direttamente dalla busta paga. Nel modulo è infine predisposto uno spazio per la scelta della misura della contribuzione aggiuntiva. Le principali «regole del gioco» Tra gli aspetti che interessano particolarmente gli iscritti ad un Fondo pensione vi sono la contribuzione e le prestazioni, ma riveste altrettanto interesse la disciplina fiscale. L attuale normativa in tema di previdenza complementare è dettata dal Dlgs 5 dicembre 2005, n. 252, entrato in vigore dall anno 2007, con alcune eccezioni. Tra queste eccezioni ve ne è una, dettata dall art. 23, comma 6, in base alla quale si dispone che per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni si sarebbe seguitato ad applicare, fino all emanazione di uno specifico decreto legislativo, «esclusivamente ed integralmente la previgente normativa», dettata dal Dlgs 21 aprile 1993, n. 124: tale specifico decreto legislativo non è al momento stato emanato. Poiché a Perseo possono aderire, oltre ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni sopra evidenziate, anche lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro privato, le «regole del gioco», relativamente ad alcuni istituti, sono diverse. In particolare lo sono per quanto riguarda la contribuzione del Tfr da devolvere al Fondo, come pure per la disciplina fiscale e per alcune tipologie di prestazioni. Nelle note seguenti si esporranno in paragrafi separati le regole specifiche che si applicano alle due tipologie di lavoratori, pubblici e privati, mentre in un paragrafo successivo ci si soffermerà sulle regole comuni a tutti i lavoratori. 1) Regole specifiche a) Pubblico impiego Contribuzione L obbligo contributivo decorre dopo due mesi dalla data in cui è apposto il timbro sul modulo di adesione da parte del datore di lavoro; la misura della contribuzione è stabilita dai singoli contratti o accordi collettivi, e comprende oltre al Tfr, anche la contribuzione aggiuntiva a carico dei lavoratori e dei lavoratori: tale contribuzione aggiuntiva viene trattenuta mensilmente e versata al Fondo entro il 15 giorno del mese successivo a quello di riferimento. Per quanto riguarda la misura del Tfr da devolvere al Fondo va precisato quanto segue: a) per i dipendenti assunti entro il 31 dicembre 2000, che hanno optato per la trasformazione del Tfs in Tfr, viene destinato al Fondo il 2% della retribuzione, pari al 28,94% del Tfr; b) per i dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 2000 il versamento ammonta al 100% del Tfr, pari al 6,91% della retribuzione utile. Va osservato che le somme a titolo di Tfr dei dipendenti pubblici non sono versate direttamente al Fondo, ma sono accantonate figurativamente presso l Inps Gestione ex Inpdap, che le rivaluta in base ad un tasso di rendimento calcolato sulla media dei rendimenti netti di un «paniere» di Fondi complementari di origine negoziale individuati con decreto del Ministero dell economia del 23 dicembre 2005 (1). Le somme del Tfr rivalutate nel corso degli anni, sono poi trasferite a Perseo al momento in cui viene meno l obbligo di iscrizione del lavoratore all Inps Gestione ex Inpdap, che normalmente coincide con la cessazione del rapporto di lavoro. Al Tfr si aggiunge altra contribuzione, detta «contribuzione aggiuntiva», nella misura dell 1%, a carico sia del datore di lavoro, sia del lavoratore, che tuttavia potrà anche disporre di destinare al Fondo altra contribuzione, a proprio carico. (1) Il paniere è costituito dai seguenti Fondi negoziali: Alifond; Arco; Cometa; Cooperlavoro; Fonchim; Fondenergia; Fopen; Laborfonds; Pegaso; Previambiente; Previcooper; Solidarietà Veneto; Quadri e Capi Fiat. 41

3 PREVIDENZA COMPLEMENTARE Guida alle Pensioni Ferma restando la destinazione del Tfr, lo statuto di Perseo afferma, all art. 8, comma 7, che il lavoratore potrà anche sospendere unilateralmente la propria contribuzione, in tal caso l amministrazione di appartenenza informerà il Fondo, sospendendo contestualmente la contribuzione a proprio carico: il lavoratore potrà tuttavia, in qualsiasi momento, riprendere a versare contribuzione aggiuntiva a proprio carico. Il comma medesimo dispone inoltre che tale sospensione non sarà possibile nei primi 5 anni di partecipazione al Fondo e potrà essere effettuata una volta sola in tutto l arco di tempo di partecipazione al Fondo. Normativa fiscale La normativa fiscale incontra la previdenza complementare in 3 occasioni: nella fase dei versamenti contributivi, nella fase dell accumulo, e in occasione della liquidazione delle prestazioni. Con riferimento alla contribuzione aggiuntiva al Tfr sono previsti dei limiti annui di deducibilità determinati nel minore degli importi risultanti tra: il 12% del reddito annuo complessivo; 5.164,57 euro in valore assoluto; il doppio del Tfr trasferito al fondo per i redditi da lavoro dipendente. Va tuttavia osservato che non concorre al raggiungimento dei limiti il Tfr poiché si tratta di somma esclusa dall imponibile fiscale. Per quanto riguarda i rendimenti viene applicata una tassazione nella misura dell 11% sul «risultato netto di gestione» maturato per ciascun periodo di imposta. Infine, in relazione alle prestazioni si attua una complessa normativa che viene sintetizzata nel modo seguente. In caso di rendita pensionistica complementare si applica una doppia tassazione: a) tassazione ordinaria per la parte costituita dalle quote di Tfr e dei contributi dedotti, al netto dei rendimenti finanziari (già tassati); b) tassazione con imposta sostitutiva del 20%, per la parte di rendita derivante dalla rivalutazione che si realizza nella fase di erogazione della prestazione. In caso di prestazione liquidata sotto forma di capitale, si applica la tassazione separata con aliquota calcolata considerando come reddito di riferimento l importo da liquidare in capitale, al netto dei rendimenti e dei contributi già tassati, diviso per il numero di anni, o frazione di anno, di effettiva contribuzione, e successivamente moltiplicato per dodici. Se l importo in capitale è superiore a 1/3 del montante maturato, l imposta si applica sull importo da liquidare al netto degli eventuali contributi eccedenti i limiti fiscali percentuali o assoluti, se invece è non superiore a 1/3, l imposta si applica sull importo maturato, al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi eccedenti i limiti stabiliti. L imposta si applica inoltre sull importo maturato se il lavoratore scelga al pensionamento la liquidazione dell intera posizione in capitale (si veda di seguito al paragrafo prestazioni), oppure se il riscatto sia determinato per cessazione del rapporto di lavoro dovuto a mobilità o ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, o nell ipotesi in cui il riscatto sia richiesto dagli aventi diritto in caso di morte del lavoratore iscritto a Perseo. Sono invece soggette a tassazione progressiva le somme riscattate a seguito di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo non conseguente a pensionamento, a mobilità, o ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, ferma restando l esenzione per la parte dei rendimenti già tassati e per gli eventuali contributi eccedenti i limiti fiscali fissati dalla legge. Va infine precisato che sulle anticipazioni si applica la tassazione separata. 42 Prestazioni 1) Al pensionamento Al compimento dell età pensionabile stabilito nel regime generale obbligatorio, Perseo eroga ai dipendenti pubblici la «pensione complementare di vecchiaia», a condizione che gli iscritti abbiano maturato almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare. È inoltre previsto che venga liquidata una «pensione complementare di anzianità», in base ai seguenti requisiti: cessazione dell attività lavorativa dalla quale derivi anche il venir meno delle condizioni di partecipazione al Fondo;

4 Guida alle Pensioni PREVIDENZA COMPLEMENTARE compimento di un età non inferiore a 10 anni rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, e almeno 15 anni di appartenenza al Fondo; è tuttavia prevista una fase transitoria nel corso della quale, per i primi 15 anni di attività di Perseo, è consentito ottenere tale prestazione con soli 5 anni di appartenenza al Fondo. In entrambi i casi, ai fini del perfezionamento dei requisiti, si considera anche l anzianità maturata dal lavoratore presso altri Fondi complementari o presso altre forme pensionistiche individuali. La normativa prevede inoltre che sia possibile ottenere la prestazione in capitale se l importo della rendita sia inferiore all assegno sociale, come pure resta in ogni caso ferma la possibilità di ottenere la prestazione in capitale per coloro che si iscrivono a Perseo, ma provengano da altri Fondi pensione e che possano far valere la qualifica di «vecchi iscritti», vale a dire iscritti ad un Fondo pensione prima del 15 novembre ) Prima del pensionamento a) Anticipazioni Dopo almeno 8 anni di iscrizione al Fondo, o comunque di partecipazione alla previdenza complementare, si può ottenere un anticipazione delle prestazioni nei seguenti casi: per sostenere spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciute dalle strutture pubbliche; per acquistare la prima abitazione per sé, o per i figli, o per finanziare il recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione; per spese relative a congedi per formazione continua. Le anticipazioni possono essere calcolate solo sul montante della contribuzione versata, con esclusione del Tfr, che come accennato, ha natura figurativa, e viene trasferito al Fondo in occasione della cessazione del rapporto di lavoro. L iscritto che abbia ottenuto un anticipazione può in seguito reintegrare la somma ottenuta. b) Riscatti In caso di venir meno dei requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento, un iscritto a Perso può conservare la propria posizione, pur in assenza di versamenti contributivi, o riscattare il capitale maturato. Nell ipotesi in cui un iscritto al Fondo muoia prima del pensionamento la posizione è riscattata dal coniuge, o dai figli, oppure, se a carico del lavoratore deceduto, dai genitori; in assenza di tali soggetti sono operative eventuali disposizioni dettate dall associato. In mancanza anche di queste, la posizione è acquisita dal Fondo. Trasferimento della posizione In caso di venir meno dei requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento, un iscritto a Perso potrà trasferire la posizione individuale presso un altro Fondo pensione al quale acceda per effetto della nuova attività lavorativa. È inoltre possibile trasferire il montante presso un altro Fondo, pur non venendo meno le condizioni per poter continuare a rimanere iscritti a Perseo, purché il richiedente vi sia stato iscritto per almeno 5 anni, nel corso dei primi 5 anni di vita del Fondo; successivamente il trasferimento potrà avvenire anche solo dopo 3 anni di iscrizione al Fondo. b) Impiego privato Nei rapporti di lavoro privato trovano applicazione le regole dettate dal Dlgs n. 252/2005, di seguito sintetizzate: Contribuzione a) Tfr: 100% per coloro che abbiamo il primo contributo nel regime obbligatorio dopo il 28 aprile 1993; misura parziale, ma non inferiore al 50%, per coloro che abbiano il primo contributo nel regime obbligatorio prima del 29 aprile

5 PREVIDENZA COMPLEMENTARE Guida alle Pensioni b) Contribuzione aggiuntiva: 1% a carico sia del datore di lavoro, sia del lavoratore, che può comunque elevare la misura della propria contribuzione aggiuntiva; se tuttavia il lavoratore non ritiene di versare contribuzione aggiuntiva al Tfr, anche il datore di lavoro non sarà tenuto a versare la sua parte. Il lavoratore potrà anche sospendere i versamenti di contribuzione aggiuntiva a suo carico, e in tal caso anche il datore di lavoro non sarà tenuto ad effettuare versamenti di contribuzione aggiuntiva. Allo stesso modo, il lavoratore potrà riprendere a destinare al Fondo contribuzione aggiuntiva, e di conseguenza anche il datore di lavoro sarà tenuto a versare contribuzione aggiuntiva nei limiti e secondo le modalità contrattualmente stabilite. In ogni caso l adesione al Fondo potrà avvenire destinando anche il solo Tfr, senza contribuzione aggiuntiva. Normativa fiscale a) Contribuzione: fermo restando che il Tfr viene devoluto al Fondo in regime di esenzione d imposta, la contribuzione aggiuntiva è deducibile nel limite annuo di 5.164,57 euro. b) Rendimenti: imposta sostitutiva dell 11% sul risultato netto maturato in ciascun periodo d imposta. c) Prestazioni. Prestazioni pensionistiche Sull imponibile, calcolato al netto del montante già assoggettato a imposta, si applica una ritenuta a titolo d imposta del 15%, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla previdenza complementare, nel limite massimo di riduzione del 6%. Nel deriva che in presenza di un anzianità di 35 anni di partecipazione alla previdenza complementare l imposta ammonterà al 9%. Anticipazioni: per spese mediche: come per le prestazioni pensionistiche; per acquisto della prima casa per sé o per un figlio, o per ristrutturare la prima casa: 23%; per ulteriori esigenze: 23%. Riscatti: a) Tassazione nella stessa misura delle prestazioni pensionistiche nei seguenti casi: riscatto parziale, totale, o richiesto dagli eredi, ovvero dai diversi beneficiari designati, a seguito della morte di un iscritto al Fondo. b) Tassazione nella misura del 23%: riscatti per cause diverse. Prestazioni 44 1) Al pensionamento Al compimento dell età pensionabile stabilito nel regime generale obbligatorio, un iscritto a Perseo può ottenere una rendita a condizione che possa far valere almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare. Per i lavoratori del settore privato esiste una sola prestazione, non essendo prevista la distinzione tra «rendita di vecchiaia» e «rendita di anzianità». La normativa prevede inoltre che sia possibile ottenere la prestazione in capitale ma in misura non superiore al 50%; è infine possibile ottenere la prestazione interamente in capitale, ma solo a condizione che la rendita calcolata in base al 70% del montante dia luogo ad una prestazione di importo inferiore al 50% dell assegno sociale. 2) Prima del pensionamento a) Anticipazioni: in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie a seguito di gravissime

6 Guida alle Pensioni PREVIDENZA COMPLEMENTARE situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche; dopo 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, o per far fronte a interventi di ristrutturazione edilizia della prima casa di abitazione; dopo 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze degli aderenti al fondo. L iscritto che abbia ottenuto un anticipazione può in seguito reintegrare la somma ottenuta. b) Riscatti: ove vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo è prevista la possibilità di riscattare parzialmente, o totalmente, il capitale maturato, secondo le seguenti modalità: riscatto parziale, nella misura del 50%, per cessazione dell attività lavorativa con disoccupazione compresa tra 12 e 48 mesi, ovvero per accesso a procedure di mobilità, Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; riscatto totale dovuto a invalidità permanente con riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, o in caso di cessazione dell attività lavorativa che comporti una disoccupazione per più di quattro anni: tale riscatto non può essere ottenuto nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, perché in tal caso si può ottenere una prestazione per pensionamento con anticipo fino a 5 anni; riscatto effettuato dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati a seguito della morte di un iscritto al Fondo; in assenza di tali soggetti la posizione è acquisita dal Fondo; riscatto per cause diverse non necessariamente specificate dal richiedente. Trasferimento della posizione Dopo 2 anni di partecipazione al Fondo è possibile trasferire la posizione individuale maturata ad un altra forma pensionistica; in tal caso l eventuale contributo a carico del datore di lavoro viene versato al nuovo Fondo nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali. Regole comuni Regime dei costi a) Spese di adesione: euro 2,75 sia a carico dell aderente (da versare in unica soluzione all atto dell adesione) sia a carico del datore di lavoro. b) Spese nella fase di accumulo: direttamente a carico dell aderente: per l anno 2012, il consiglio di amministrazione ha fissato la quota associativa annua di 16,00 euro, da prelevarsi mensilmente dalle somme destinate a contribuzione; indirettamente a carico dell aderente: commissioni di gestione e di banca depositaria che saranno fissate, e quindi comunicate agli iscritti, nelle singole convenzioni quando il Fondo avvierà la gestione finanziaria. Al momento il regolamento di Perseo non prevede spese per trasferimenti, anticipazioni e riscatti. Comparti d investimento La nota informativa di Perseo informa che nella fase di avvio viene attuata una gestione monocomparto, che nella fattispecie assume la natura di «Comparto Garantito» perché finalizzata ad accogliere anche il conferimento tacito del Tfr dei dipendenti del settore privato, come del resto dispone la normativa vigente. Si prevede che in futuro venga attivata una gestione multicomparto, con diversificazione degli investimenti sulle seguenti tipologie di titoli: obbligazionari con rating minimo investment grade; azionari diversificati per area geografica, con esclusione di quelli negoziati in Paesi non Ocse; strumenti derivati, nel rispetto della normativa ai fini di copertura del rischio; fondi comuni di investimento armonizzati. 45

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