SCADENZARIO CONTRATTUALE OTTOBRE 2013 AGENZIE IMMOBILIARI. Livello/Categoria Minimo Indennità di funzione
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1 SCADENZARIO CONTRATTUALE OTTOBRE 2013 AGENZIE IMMOBILIARI Livello/Categoria Minimo Indennità di funzione Q 2.289,44 250, , , , , , , ,09 - Una tantum AUTOFERROTRANVIERI Ai lavoratori in forza al 26 aprile 2013, viene corrisposta una cifra di 700,00 euro lordi al parametro 175 sula una tantum relativa agli anni 2009, 2010, 2011, che non avrà, per l intero della stessa una tantum, alcun effetto di trascinamento. Detta somma sarà sottoposta a conguaglio in occasione della sottoscrizione definitiva del contratto. La predetta somma è corrisposta in due rate di eguale importo, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di maggio 2013 e di ottobre Il suddetto importo, comprensivo dell incidenza a titolo di IVC, sarà rapportato ai mesi di effettivo servizio, considerando mese intero la frazione superiore a 15 giorni. L importo medesimo, che sarà riproporzionato nel caso di prestazioni di lavoro a tempo parziale, è comprensivo dell incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e in forza al 26 aprile 2013 il periodo di riferimento è rappresentato dalla durata del vigente rapporto ivi comprese eventuali proroghe. Livello/Categoria/Parametro Una tantum maggio 2013 Una tantum ottobre ,00 500, ,00 460, ,00 420, ,00 410, ,00 404, ,00 386, ,00 380, ,00 376, ,00 366, ,00 360, ,00 356, ,00 350, ,00 340, ,00 330, ,00 320, ,00 316, ,00 310, ,00 308, ,00 306, ,00 302,00
2 ,00 290, ,00 286, ,00 280, ,00 278, ,00 276, ,00 270, ,00 260, ,00 258, ,00 246, ,00 242, ,00 232, ,00 220, ,00 200,00 CHIMICA GOMMA VETRO PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA Arretrati Per il periodo gennaio agosto 2013 verrà riconosciuto un importo complessivo a titolo di arretrati retributivi corrisposto in tre tranches unitamente alle competenze rispettivamente dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2013 secondo quanto indicato di seguito: chimica, concia e settori accorpati e Plastica e gomma euro 264,00 così ripartiti: - Euro 88,00 con le competenze di settembre 2013; - Euro 88,00 con le competenze di ottobre 2013; - Euro 88,00 con le competenze di novembre Abrasivi, Ceramica, Vetro settore meccanizzato (prime lavorazioni), Vetro settore trasformazione (seconde lavorazioni) e Vetro settore soffio a mano e semiautomatiche euro 248,00 così ripartiti: - Euro 83,00 con le competenze di settembre 2013; - Euro 83,00 con le competenze di ottobre 2013; - Euro 83,00 con le competenze di novembre Gli importi di cui sopra sono onnicomprensivi di ogni incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto, ivi compreso il TFR. Tali importi coprono altresì tutte le assenze comprese maternità, CIGO e CIGS, fatta eccezione per le aspettative non retribuite, permessi e assenze non retribuite, nonché congedi che non danno diritto ad alcun trattamento economico. IGIENE AMBIENTALE AZIENDE MUNICIPALIZZATE Livello/Categoria Minimo E.d.r. Indennità integrativa Indennità di funzione Q 3.236,21 10,33 30,00 135, ,76 10,33 30,00-7A 2.594,68 10,33 30,00-7B 2.467,32 10,33 30,00-6A 2.347,46 10,33 30,00-6B 2.239,29 10,33 30,00-5A 2.128,66 10,33 30,00-5B 2.038,20 10,33 30,00-4A 1.949,76 10,33 30,00-4B 1.890,45 10,33 30,00-3A 1.830,15 10,33 30,00-3B 1.744,72 10,33 30,00 -
3 Previdenza integrativa 2A 1.737,84 10,33 30,00-2B 1.563,37 10,33 30, ,02 10,33 30,00 - A decorrere dal 1 ottobre 2013, l'azienda versa al Fondo la somma di 5,00 mensili per lavoratore, per 12 mensilità (aggiuntiva rispetto alla contribuzione già prevista). Tale contribuzione deve essere corrisposta soltanto agli aderenti che versano una propria contribuzione e hanno diritto alla contribuzione a carico del datore di lavoro, pertanto sono esclusi dall aumento gli iscritti silenti e gli iscritti che versano solo TFR. IGIENE AMBIENTALE AZIENDE PRIVATE Livello/Categoria Minimo E.d.r. Indennità integrativa Indennità di funzione Previdenza integrativa Q 3.234,52 10,33 30,00 135, ,29 10,33 30,00-7A 2.593,35 10,33 30,00-7B 2.466,12 10,33 30,00-6A 2.346,27 10,33 30,00-6B 2.238,17 10,33 30,00-5A 2.127,61 10,33 30,00-5B 2.037,19 10,33 30,00-4A 1.948,73 10,33 30,00-4B 1.889,50 10,33 30,00-3A 1.829,19 10,33 30,00-3B 1.743,83 10,33 30,00-2A 1.736,93 10,33 30,00-2B 1.562,57 10,33 30, ,31 10,33 30,00 - A decorrere dal 1 ottobre 2013, l'azienda versa al Fondo la somma di 5,00 mensili per lavoratore, per 12 mensilità (aggiuntiva rispetto alla contribuzione già prevista). Tale contribuzione deve essere corrisposta soltanto agli aderenti che versano una propria contribuzione e hanno diritto alla contribuzione a carico del datore di lavoro, pertanto sono esclusi dall aumento gli iscritti silenti e gli iscritti che versano solo TFR. Assistenza sanitaria integrativa LAPIDEI AZIENDE INDUSTRIALI Le parti sociali hanno convenuto di dare attuazione a quanto già convenuto nel precedente c.c.n.l. Lapidei industria attraverso l'istituzione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa, che risponde ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 394 e successive modifiche. Le parti individueranno entro il 30 settembre 2013 il soggetto attuatore dell'assistenza sanitaria integrativa. In difetto le parti sindacali FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL indicano ora per allora un fondo settoriale e/o intersettoriale già costituito dai soggetti di cui sopra rispondente alle normative e ai requisiti di legge. A decorrere dal 1 ottobre 2013 le imprese in attuazione del presente dettato contrattuale verseranno secondo le modalità di riscossione del fondo 5 (cinque) euro mensili per ogni dipendente in forza.
4 A decorrere dal 1 gennaio 2015 il versamento al fondo sarà di 8 (otto) euro mensili secondo le modalità di cui sopra. Il contributo è obbligatorio ed è a totale carico delle aziende. Le parti si danno atto che le quote determinate dai 5 euro mensili dal 1 ottobre 2013 e dagli 8 euro mensili dal 1 gennaio 2015 per ogni lavoratore in forza alle imprese sono collegate alla dinamica salariale. Conseguentemente i lavoratori dipendenti individuati nel presente articolo hanno diritto da parte del fondo individuato all'erogazione delle prestazioni sanitarie in dipendenza del rapporto di lavoro. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore. I contributi al fondo sanitario beneficiano delle relative agevolazioni fiscali. Dichiarazione delle parti stipulanti Fermo restando quanto stabilito dai contratti d'appalto, le Parti stipulanti confermano che, nelle aziende in cui l'attività di posa in opera è la fase finale di un processo lavorativo complesso che prevede varie fasi operative di trasformazione e/o lavorazione di materiale lapideo e non costituisce comunque attività prevalente dell'azienda stessa, il contratto nazionale dell'industria dei materiali lapidei, con tutte le relative implicazioni, deve essere applicato per tutte le fasi lavorative a tutti i dipendenti in forza all'azienda, compresi quelli che svolgono l'attività di posa in opera anche per i periodi di svolgimento di tale operazione. Assistenza sanitaria integrativa LATERIZI AZIENDE INDUSTRIALI Le Parti stipulanti il presente c.c.n.l. si danno atto che l'assistenza sanitaria integrativa non sostitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, definita dal c.c.n.l., costituisce uno dei punti qualificanti dello stesso. Le parti convengono di istituire, entro tre mesi dalla sottoscrizione del c.c.n.l. stesso, una Commissione Tecnica Paritetica, composta da 6 componenti, tre per la parte datoriale e tre per le OO.SS. stipulanti il presente c.c.n.l., ai fini di approfondire le tematiche relative alla costituzione e/o adesione ad un Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa settoriale o intersettoriale per la erogazione ai lavoratori dipendenti di prestazioni sanitarie integrative di quelle assicurate dal SSN. L'approfondimento riguarderà anche le iniziative confederali finalizzate alla costituzione di un Fondo generale dell'industria avente gli stessi scopi. La Commissione consegnerà alle parti stipulanti una dettagliata relazione entro il 31 ottobre La quota di contribuzione a carico dell'impresa viene fissata in euro 6,00 mensili a partire dal mese di ottobre 2013 per ciascun dipendente in forza. Conseguentemente i lavoratori dipendenti individuati nel presente articolo hanno diritto da parte del Fondo individuato all'erogazione delle prestazioni sanitarie in dipendenza del rapporto di lavoro. Qualora nei termini temporali sopraindicati le parti non individuassero l'apposito Fondo atto ad assicurare i trattamenti integrativi, le aziende provvederanno comunque ad accantonare gli importi convenuti in attesa di indicazioni forniti dalle Parti stipulanti Sono fatte salve le condizioni di miglior favore. Arretrati LEGNO E ARREDAMENTO AZIENDE INDUSTRIALI Gli aumenti retributivi relativi alle mensilità di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2013 verranno corrisposti con le seguenti modalità: - 1 mensilità con la retribuzione del mese di ottobre 2013; - 1 mensilità con la retribuzione del mese di novembre 2013; - 3 mensilità con la retribuzione di maggio Livello/Categoria Ottobre 2013 Novembre 2013 Maggio 2014 AD3 50,40 50,40 151,20 AD2 49,20 49,20 147,60 AD1 46,80 46,80 140,40 AC5 44,40 44,40 133,20 AC4 40,80 40,80 122,40 AC3 37,20 37,20 111,60
5 Quota di servizio sindacale AC2 37,20 37,20 111,60 AC1 33,60 33,60 100,80 AS4 37,20 37,20 111,60 AS3 35,40 35,40 106,20 AS2 33,60 33,60 100,80 AS1 32,16 32,16 96,48 AE4 32,16 32,16 96,48 AE3 30,36 30,36 91,08 AE2 28,56 28,56 85,68 AE1 24,00 24,00 72,00 Le aziende comunicheranno mediante affissione nell ultima settimana di ottobre 2013 ai lavoratori non iscritti alle OO.SS. stipulanti che i sindacati medesimi richiedono una quota per il servizio sindacale contrattuale pari ad euro 25,00 da trattenere sulla retribuzione del mese di novembre I lavoratori che non intendano versare la quota di cui sopra devono darne avviso per iscritto agli uffici dell azienda entro il 15 novembre La trattenuta per la quota di servizio sindacale contrattuale non è applicabile nei confronti dei lavoratori non iscritti alle OO.SS. stipulanti che non siano presenti in azienda per qualsiasi motivo (malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, servizio militare, aspettativa, cassa integrazione guadagni, trasferta, ecc.) nel periodo intercorrente tra la comunicazione di cui al primo comma e il novembre Le aziende daranno tempestiva comunicazione ai rappresentanti sindacali FENEAL FILCA FILLEA e, tramite le associazioni imprenditoriali, alle OO.SS. FENEAL FILCA FILLEA territoriali, del numero delle trattenute effettuate. Le quota per il servizio sindacale contrattuale verranno versate dalle aziende sul c/c bancario presso Banca Nazionale del Lavoro (IBAN: IT26K ) intestato a: F.L.C. Federazione Lavoratori Costruzioni c/ CCNL Legno Arredo Industria, entro il mese di dicembre 2013, specificando nel bonifico bancario la denominazione dell azienda versante ed il luogo in cui essa svolge la sua attività. MOBILITA ATTIVITA FERROVIARIE Livello/Categoria Minimo E.d.r. Q ,44 250,00 Q ,58 130,00 A 1.868,04 - B ,09 - B ,84 - B ,42 - C ,30 - C ,88 - D ,47 - D ,64 - D ,22 - E ,81 - E ,27 - E ,85 - F ,19 - F ,78 -
6 ORTOFRUTTICOLI E AGRUMARI Livello/Categoria Minimo Indennità di funzione Q 1.912,83 154, , , , , ,61-6S 1.314, , ,91 - Assistenza sanitaria integrativa PULIZIA AZIENDE INDUSTRIALI Il verbale di accordo 26 giugno 2013 stabilisce quanto segue: - confermano che l'istituto decorre a partire dal 1 luglio 2013 e i versamenti delle quote mensili, da attivare dalla medesima data, vengono posticipate al mese di settembre 2013 con il versamento unico di 12,00 per i lavoratori con rapporto di lavoro fino a 28 ore settimanali e di 18,00 per i lavoratori con rapporto di lavoro oltre le 28 ore settimanali; - dal mese di ottobre 2013 verranno riattivati i versamenti mensili come da art. 69 del c.c.n.l. sopra citato. SERVIZI ASSISTENZIALI - UNEBA Livello/Categoria Minimo Indennità di funzione Q 1.770,49 100, , ,25-3 S 1.454, ,62-4 S 1.327, ,71-5 S 1.264, ,01-6 S 1.201, , ,47 -
7 TELECOMUNICAZIONI SERVIZI DI TELEFONIA Livello/Categoria Minimo Contingenza E.d.r. Indennità di funzione Elemento retributivo 7Q 1.575,81 530,91 10,33 98, ,81 530,91 10,33-59, ,88 526,99 10, S 1.195,61 521,08 10, ,32 521,08 10, ,97 517,83 10, ,89 516,07 10, ,47 514,03 10, ,35 511,26 10, Corrispettivo (collaborazioni a progetto nei call center outbound) Ai fini dell individuazione del corrispettivo per l attività di vendita di beni e di servizi, di agenda presa di appuntamenti, di recupero crediti, di ricerca di mercato, nel rispetto delle vigenti norme di legge (Legge n. 92/2012) e Legge n. 134/2012 art. 24-bis), delle disposizioni ministeriali in materia, le Parti convengono quanto segue: 1. il livello retributivo orario è il minimo tabellare del 2 livello di inquadramento del c.c.n.l. TLC, rapportato alle ore di effettiva prestazione (incluse le sospensioni richieste dall'azienda funzionali allo svolgimento dell'attività e le pause previste dalla legge) nel periodo di vigenza del contratto a progetto; 2. al fine di permettere al mercato di adeguare i costi ai ricavi e di riallineare i diversi sistemi in atto per il riconoscimento del corrispettivo ai Collaboratori, le Parti convengono sull'applicazione, con le decorrenze di seguito indicate delle seguenti percentuali del suddetto livello retributivo: 1 ottobre % 1 gennaio % 1 gennaio % 1 gennaio % 1 gennaio % 3. le Parti convengono che, almeno tre mesi prima di ogni decorrenza di cui al comma 2, si incontreranno per valutare, in relazione alle condizioni di mercato, la sostenibilità della progressione economica stabilita e gli effetti conseguenti sui Committenti; 4. al Collaboratore che svolga attività di vendita diretta di beni, servizi, agenda presa di appuntamenti, recupero crediti e ricerche di mercato, verranno riconosciuti i compensi conseguenti al raggiungimento degli obiettivi prefissati, in modo uniforme, dal Committente qualora risultino superiori ai compensi che spettano al Collaboratore in relazione ai numero totale di ore effettivamente lavorate sulla base di quanto previsto dai commi precedenti. Gli importi lordi così determinati e corrisposti ai Collaboratori devono intendersi comprensivi degli oneri contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente, con esclusione di quelli a carico del Committente. TERZIARIO CONFCOMMERCIO/CONFESERCENTI Livello/categoria Minimo Contingenza Indennità di Terzo elemento funzione 1Q 1.749,07 540,37 260,77 2, ,56 537,52-2, ,85 532,54-2, ,87 527,90-2, ,46 524,22-2, ,18 521,94-2,07
8 6 817,16 519,76-2, ,74 (*) 517,51-2,07 Operatori di vendita 1 951,01 530, Operatori di vendita 2 796,80 526, (*) comprende superminimo collettivo euro 5,16. TERZIARIO COOPERATIVE DI CONSUMO Livello/categoria Minimo Contingenza Indennità di Terzo elemento funzione Q 1.782,22 541,85 250,76 3, ,47 538,83-3, ,80 533,85-3,10 3S 1.258,04 529,98-3, ,19 528,28-3,10 4S 1.083,32 525,92-3, ,43 524,49-3, ,57 522,18-3, ,90 517,25-3,10
9 I dati della presente circolare rappresentano una sintesi redazionale di accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di altre pubblicazioni afferenti alla materia. Gli stessi dati rappresentano una mera segnalazione per i clienti Data Services e per gli ospiti del sito, non rivestendo in alcun modo carattere esaustivo ed impegnativo. La redazione si riserva, inoltre, di aggiornare e/o integrare la circolare qualora intervengano novità e/o variazioni aventi ad oggetto la contrattazione collettiva nazionale. (La Redazione)
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